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27 marzo 2001
27 marzo 2001
Art. 2. Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione ed alla. br;Procura generale presso la medesima Corte). 1. Gli articoli 115 , 116 e 117 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono sostituiti dai seguenti:
"ART. 115. - (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.
ART. 116. - (Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.
ART. 117. - (Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte) - 1. I posti di magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte sono messi a concorso con le procedure ordinarie".
2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con decreto ad inserire nella pianta organica della Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima Corte i magistrati di cui al comma 1. I magistrati che, alla data di emanazione del decreto, sono applicati alla Corte di cassazione o alla Procura generale sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti nelle piante organiche relative.
3. Sono abrogate le leggi 21 maggio 1956, n. 489, 29 novembre 1971, n. 1050, e 30 luglio 1985, n. 405 .
"ART. 115. - (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.
ART. 116. - (Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.
ART. 117. - (Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte) - 1. I posti di magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte sono messi a concorso con le procedure ordinarie".
2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con decreto ad inserire nella pianta organica della Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima Corte i magistrati di cui al comma 1. I magistrati che, alla data di emanazione del decreto, sono applicati alla Corte di cassazione o alla Procura generale sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti nelle piante organiche relative.
3. Sono abrogate le leggi 21 maggio 1956, n. 489, 29 novembre 1971, n. 1050, e 30 luglio 1985, n. 405 .
Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Milano, sentenza 29/03/2025, n. 2668Provvedimento: N. R.G. 25928/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25928/2022 promossa da: Parte_1 (C.F. P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, vv. legrini ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, Corso Vercelli n.25, come da procura in atti; ATTORE contro PA (C.F. P.IVA_2 ), in persona del CP_2 metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Fede Pellone ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del …Leggi di più...
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