Art. 2. 1. La Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", per esigenze di adeguamento delle proprie strutture tecnologiche, organizzative e logistiche e per assicurare il piu' ampio spettro di strumenti di studio e di informazione, attraverso l'uso di sistemi tecnologici multimediali in favore dei non vedenti residenti in Italia o nei Paesi membri della Comunita' europea, nonche' nei Paesi con i quali esistano appositi accordi, puo' accedere alle provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali sulle biblioteche e sulla editoria, nonche' ai fondi della Comunita' economica europea, secondo le modalita' previste dalle leggi in vigore.
Articolo 2 della Legge 20 gennaio 1994, n. 52
Articolo 1Articolo 3
- Legge 20 gennaio 1994, n. 52
Articolo 2 della Legge 20 gennaio 1994, n. 52
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10 febbraio 1994
10 febbraio 1994
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