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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12935 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. NN RE, all'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 21957/2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Federica Severoni e Antonio Teano giusta procura Parte_1 speciale in atti.
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dalla funzionaria dott.ssa Federica Aramini.
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 17/6/2025 si è rivolto a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che: a) con decreto del 17/1/2025 era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nelle relazione del ctu relativo all'assegno di assistenza ex art. 13 legge n. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa del 13/7/2023; b) tale decreto era stato notificato all' il 24/1/2025; c)
CP_2 sempre in data 24/1/2025 era stata inviata alla competente sede la documentazione afferente
CP_2 ai requisiti socio-economici; c) l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione;
CP_2 che si è costituito l' , sebbene tardivamente, chiedendo dichiararsi cessata la materia del
CP_2 contendere, atteso che l' aveva provveduto ad mettere provvedimento di liquidazione della CP_3 prestazione in data 10/10/2025 ed il 3/11/2025 aveva provveduto al pagamento dei ratei arretrati, con gli interessi maturati. che all'odierna udienza il difensore della ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione in data 10/10/2025 e del pagamento dei ratei arretrati, associandosi alla richiesta di
1 cessazione della materia del contendere, ma chiedendo la condanna dell' alla rifusione delle CP_3 spese di lite, in considerazione del tardivo adempimento;
che all'esito della discussione orale la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429, comma 1, c p.c.;
Ritenuto che deve dichiararsi cessata la materia del contendere, giusta quanto richiesto da concordemente da entrambe le parti, atteso che la prestazione domandata, in relazione alla quale già era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario all'esito di procedura di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., è stata liquidata dall' con decorrenza dal 1 agosto 2023, ossia dal primo giorno del CP_2 mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, con pagamento dei relativi ratei oltre interessi legali dal 30/11/2023;
Ritenuto, tuttavia, che tale liquidazione è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 445 bis, comma
5, c.p.c., secondo cui il decreto di omologazione “è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro centoventi giorni”, atteso che tale decreto e la documentazione attestante il possesso dei requisiti socio-economici sono stati notificati all' in CP_2 data 24/1/2025, mentre il provvedimento di liquidazione è stato emesso solo il 10/10/2025 e già alla data del deposito del ricorso il termine anzidetto risultava decorso rispetto ad entrambi gli adempimenti anzidetti
Ritenuto, pertanto, che le spese di lite devono essere poste a carico dell' , in base al principio di CP_2 causalità, dovendo a detta parte imputarsi gli oneri processuali causati all'altra per aver dovuto agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della propria fondata pretesa;
Ritenuto che la controversia in oggetto si connota per particolare semplicità, sicché è possibile liquidare le spese di lite nella misura minima prevista per lo scaglione di riferimento, da determinarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e al D.M. n. 127/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1,865,00, oltre CP_2 rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 16/12/2025 Il Giudice
NN RE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. NN RE, all'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 21957/2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Federica Severoni e Antonio Teano giusta procura Parte_1 speciale in atti.
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dalla funzionaria dott.ssa Federica Aramini.
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 17/6/2025 si è rivolto a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che: a) con decreto del 17/1/2025 era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nelle relazione del ctu relativo all'assegno di assistenza ex art. 13 legge n. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa del 13/7/2023; b) tale decreto era stato notificato all' il 24/1/2025; c)
CP_2 sempre in data 24/1/2025 era stata inviata alla competente sede la documentazione afferente
CP_2 ai requisiti socio-economici; c) l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione;
CP_2 che si è costituito l' , sebbene tardivamente, chiedendo dichiararsi cessata la materia del
CP_2 contendere, atteso che l' aveva provveduto ad mettere provvedimento di liquidazione della CP_3 prestazione in data 10/10/2025 ed il 3/11/2025 aveva provveduto al pagamento dei ratei arretrati, con gli interessi maturati. che all'odierna udienza il difensore della ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione in data 10/10/2025 e del pagamento dei ratei arretrati, associandosi alla richiesta di
1 cessazione della materia del contendere, ma chiedendo la condanna dell' alla rifusione delle CP_3 spese di lite, in considerazione del tardivo adempimento;
che all'esito della discussione orale la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429, comma 1, c p.c.;
Ritenuto che deve dichiararsi cessata la materia del contendere, giusta quanto richiesto da concordemente da entrambe le parti, atteso che la prestazione domandata, in relazione alla quale già era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario all'esito di procedura di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., è stata liquidata dall' con decorrenza dal 1 agosto 2023, ossia dal primo giorno del CP_2 mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, con pagamento dei relativi ratei oltre interessi legali dal 30/11/2023;
Ritenuto, tuttavia, che tale liquidazione è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 445 bis, comma
5, c.p.c., secondo cui il decreto di omologazione “è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro centoventi giorni”, atteso che tale decreto e la documentazione attestante il possesso dei requisiti socio-economici sono stati notificati all' in CP_2 data 24/1/2025, mentre il provvedimento di liquidazione è stato emesso solo il 10/10/2025 e già alla data del deposito del ricorso il termine anzidetto risultava decorso rispetto ad entrambi gli adempimenti anzidetti
Ritenuto, pertanto, che le spese di lite devono essere poste a carico dell' , in base al principio di CP_2 causalità, dovendo a detta parte imputarsi gli oneri processuali causati all'altra per aver dovuto agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della propria fondata pretesa;
Ritenuto che la controversia in oggetto si connota per particolare semplicità, sicché è possibile liquidare le spese di lite nella misura minima prevista per lo scaglione di riferimento, da determinarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e al D.M. n. 127/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1,865,00, oltre CP_2 rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 16/12/2025 Il Giudice
NN RE
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