Articolo 1712 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1712. Avanzamento straordinario di ruolo 1. L'avanzamento straordinario di ruolo per meriti eccezionali e' concesso con spostamento di sede dell'iscritto interessato nel ruolo, per un numero di posti pari a un terzo del ruolo del grado cui l'iscritto medesimo appartiene, calcolato per gli ufficiali secondo il disposto dell'articolo 1721. 2. Se, nell'effettuare detto spostamento, si entra nel ruolo del grado superiore, l'iscritto e' subito promosso; se non esiste vacanza e' promosso fuori quadro a norma degli articoli 1717 e 1721, se ufficiale, ovvero in soprannumero se appartiene al personale di assistenza.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010