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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/01/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 29.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 144 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Roberta Ceschini e Armando Restignoli, giusta delega allegata in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Roma, via G. Mazzini, 4;
1 e
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Lucidi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, largo Toniolo, 6, giusta delega allegata alla memoria di costituzione;
con la partecipazione del Procuratore Generale
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
in Brasile l'1.5.2004, hanno avuto due figlie, (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]) e si sono trasferiti a vivere in Italia dal mese di dicembre
2017;
con ricorso depositato il 4.7.2019, ha adito il Tribunale di Parte_1
Roma per ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge, con affidamento condiviso delle figlie e loro collocamento prevalente presso di sé, con regolamentazione del diritto di visita del padre e riconoscimento di un assegno per il loro mantenimento, a carico di quest'ultimo, del complessivo importo mensile di € 3.000,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
si è costituito che ha chiesto che fosse applicata la Controparte_1
legge brasiliana e, in ogni caso, che gli fossero affidate le figlie, con regolamentazione del diritto di visita della madre e relativo mantenimento diretto nei periodi di rispettiva permanenza;
2 all'esito dell'udienza presidenziale del 3.10.2019, con provvedimento dell'11.10.2019, è stato disposto l'affidamento condiviso delle minori, collocate presso la madre nella casa coniugale ed è stato posto a carico di CP_1
un assegno, per il loro mantenimento, del complessivo importo CP_1
mensile di € 2.300,00, oltre al 70% delle relative spese straordinarie;
con sentenza non definitiva n. 10490/20, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
nel corso del giudizio si sono svolti diversi subprocedimenti e, trasferitasi la madre con le figlie in Francia (nonostante il dissenso del padre), all'esito di una
CTU sulla capacità genitoriale delle parti, acquisita la pronuncia di divorzio emessa in Brasile il 12.1.2021, con la sentenza definitiva n. 17395/23, il
Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conferma dei provvedimenti presidenziali relativi al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie delle parti limitatamente al periodo compreso tra la domanda di separazione e la data d'introduzione del giudizio di divorzio
(14.12.2020) e con compensazione delle spese di lite;
con ricorso depositato il 10.1.2024, ha impugnato la Parte_1
sentenza, lamentando l'incompetenza del giudice brasiliano a pronunciare il divorzio e, in ogni caso, l'omessa delibazione di tale sentenza straniera;
l'illegittimità della caducazione dei provvedimenti presidenziali con decorrenza dall'introduzione della domanda di divorzio;
l'omessa pronuncia del Tribunale sulla proprio domanda, formulata in corso di causa, di trasferimento della giurisdizione al giudice francese;
ha, quindi, concluso chiedendo che fosse disposto l'affidamento congiunto delle figlie ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso di sé, in Francia e con regolamentazione del diritto di visita del padre;
che il contributo per il
3 mantenimento delle figlie, a carico del padre, fosse rideterminato nella somma mensile di € 2.656,50, oltre al 70% delle relative spese straordinarie e che, in ogni caso, la giurisdizione sulle minori fosse trasferita al giudice francese, in considerazione della stabile residenza delle stesse in Francia, sin dal mese di luglio 2021; con vittoria delle spese per entrambi i gradi del giudizio;
in data 30.10.2024, si è costituito contestando il Controparte_1
fondamento del gravame proposto da controparte e chiedendone il rigetto;
in data 27.12.2024, il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello;
sulle note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
In via preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità della domanda proposta da
, volta ad ottenere il trasferimento della giurisdizione al Parte_1
giudice francese, in considerazione dell'attuale residenza delle minori.
Al riguardo, infatti, osserva la Corte che la giurisdizione si determina al momento della domanda, che, nel caso di specie, correttamente è stata proposta (proprio) dall'appellante al giudice italiano, in ragione della residenza stabile del nucleo familiare a Roma al momento del deposito del ricorso.
Così radicatasi la giurisdizione del Tribunale adito, la stessa è impermeabile ai successivi cambi di residenza delle parti (così come anche delle figlie) e il giudizio dev'essere definito dall'autorità inizialmente adita;
a ritenere diversamente, infatti, si finirebbe con il consentire alla parte istante 4 un'inammissibile scelta del Tribunale ove incardinare (o, addirittura, proseguire) l'azione (cd. forum shopping), con violazione del principio della predeterminazione del giudice naturale.
Nel merito, osserva la Corte che è ormai maggiorenne e che, pertanto, Per_1
non vi è luogo a provvedersi sul suo affidamento e collocamento.
Si rileva, inoltre, che, nel giudizio di primo grado, a seguito del deposito effettuato da il 18.1.2023 delle sentenze (del Controparte_1
12.1.2021 e del 25.1.2021) del Tribunale brasiliano che pronunciarono il divorzio delle parti, , né nelle note depositate l'1.2.2023, Parte_1
né in alcun atto successivo, ebbe a chiedere la delibazione incidentale di tali provvedimenti brasiliani, con riferimento ai quali, invece, si è limitata a formulare le proprie considerazioni di merito.
Ne consegue che la questione della delibazione incidentale non può essere esaminata in questa sede, proprio in quanto proposta per la prima volta in grado di appello.
La Corte, quindi, deve limitarsi a prendere atto del fatto che l'autorità brasiliana ha pronunciato il divorzio tra le parti con la sentenza emessa il
12.1.2021 e che, con successivo provvedimento del 25.1.2021, ha dichiarato la propria competenza a conoscere anche “dell'azione di pretesa riduzione degli alimenti” in favore delle figlie delle parti, proposta da Controparte_1
.
[...]
Quanto al prosieguo del giudizio di fronte al Tribunale brasiliano, è pacifico che non si sia ancora perfezionato il contraddittorio tra le parti e che Parte_1
sia stata raggiunta dalla relativa citazione solo in data 4.12.2024
[...]
5 “tramite applicazione di messaggistica Whatsapp”, cui avrebbe dato riscontro
(come evidenziato nelle note depositate da il Controparte_1
24.12.2024 e dimostrato nella documentazione allegata -in particolare, nel documento 24-, senza che l'appellante abbia formulato alcuna contestazione in merito nelle successive note ex art. 127 ter, depositate il 22.1.2025).
, in data 22.11.2024, ha, inoltre, prodotto il provvedimento Parte_1
emesso dall'Autorità giudiziaria brasiliana il 24.6.2024, nella quale si attesta che “Si tratta di un'azione di divorzio abbinata a una revisione degli alimenti, con richiesta di tutela, intentata da
contro
Parte_2
, e Parte_1 Parte_3 Parte_4
, la seconda e la terza rappresentate dalla madre/primo convenuto.
[...]
Su ID 185173661, il ricorrente ha chiesto l'archiviazione dell'istanza di revisione degli alimenti, in modo da poter procedere solo con l'istanza di divorzio. Questo è il rapporto.
Poiché l'atto di citazione non è ancora stato notificato, non vi sono ostacoli alla ratifica della domanda. Approvo la richiesta di ritiro dell'istanza di revisione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 485, punto VIII, del Codice di procedura civile. Le figlie comuni devono essere escluse dalla difesa. Prendo atto che il divorzio delle parti è stato concesso come ingiunzione (ID 80950860). Inoltre, è stato emesso un atto di precetto (ID
96232062), che è già stato regolarmente trascritto sull'atto di matrimonio delle parti
(ID 97363238). Pertanto, la causa prosegue solo per l'angolarizzazione della controversia, con la citazione del convenuto, e l'eventuale domanda riconvenzionale di divisione dei beni”.
, nelle note depositate il 24.12.2024, ha dedotto di Controparte_1
aver “doverosamente” rappresentato al giudice brasiliano che, a seguito della sentenza di primo grado oggetto della presente impugnazione, l'ordinanza presidenziale dell'11.10.2019 -con la quale era stato determinato il contributo per il mantenimento delle figlie a suo carico- non era più vigente, con
6 conseguente venir meno del proprio interesse ad una pronuncia sulla revisione di tale importo.
Deve, tuttavia, osservarsi che: da un lato, la sentenza di primo grado, proprio in quanto oggetto del presente grado del giudizio, non è ancora incontrovertibile;
dall'altro, che l'appellato ha rinunciato alla domanda oggetto di revisione del contributo per il mantenimento delle figlie, a suo carico, che, pertanto, non potrà più essere oggetto di valutazione da parti della competente autorità brasiliana.
In altri termini, il Tribunale ha pronunciato la cessazione della materia del contendere, ritenendo (erroneamente) che mantenimento e affidamento delle figlie delle parti fossero stati regolamentati dal giudice del divorzio brasiliano
(ciò che, invece, all'epoca della sentenza non era ancora avvenuto); tuttavia,
ha rinunciato alla relativa domanda, che, pertanto, Controparte_1
non verrà esaminata nel procedimento brasiliano.
Si è, dunque, determinato un vuoto di tutela per e (una delle quali Per_1 Per_3
ancora minorenne) in quanto il Tribunale ha confermato i provvedimenti presidenziali relativi al mantenimento e, implicitamente, all'affidamento delle figlie delle parti solo per il periodo intercorso tra la domanda di separazione
(davanti al giudice italiano) e la domanda di divorzio (presentata il giudice brasiliano il 14.12.2020), ritenendo l'avvenuta cessazione della materia del contendere per il periodo successivo;
per contro, il Tribunale brasiliano non si
è mai pronunciato su tali questioni non essendosi mai integrato il contraddittorio con e avendo Parte_1 Controparte_1
rinunciato alla relativa domanda ed essendo stata ritenuta ammissibile tale rinuncia dall'autorità brasiliana.
7 Ne consegue che, allo stato, inammissibilmente, non sussiste alcuna regolamentazione dell'affidamento di e del mantenimento di entrambe Per_2
le ragazze.
Al riguardo, inoltre, la Corte non può non osservare che nessuna delle parti, né con l'atto di appello, né con un eventuale appello incidentale ha sollevato alcuna censura in ordine ai provvedimenti presidenziali, originariamente assunti all'esito dell'udienza del 3.10.2019, né quanto al profilo dell'affidamento della minore (attualmente solo ), né quanto al Per_2
contributo per il mantenimento delle figlie della coppia.
Infatti, se è vero che ha chiesto che l'assegno per il Parte_1
mantenimento delle ragazze fosse elevato all'importo mensile di € 2.656,50, non ha fornito alcuna argomentazione a sostegno della propria richiesta;
egualmente, , pur avendo rappresentato che la CTU Controparte_1
svolta in primo grado aveva suggerito che le figlie gli fossero affidate in via esclusiva (anche in considerazione del fatto che la madre arbitrariamente si era trasferita a vivere in Francia, nonostante il dissenso paterno e la mancata autorizzazione del Tribunale), non ha ribadito tale domanda nel presente grado del giudizio.
In altri termini, ferma restando l'erroneità della decisione di primo grado ove ha pronunciato la cessazione della materia del contendere e la conferma delle statuizioni contenute nell'originaria ordinanza presidenziale solo fino all'introduzione del giudizio di divorzio in Brasile (in data 14.12.2020), la correttezza sostanziale del precedente provvedimento presidenziale non risulta in discussione tra le parti e, conseguentemente, dev'essere integralmente confermato anche in questa sede (almeno fino a diversa decisione del giudice brasiliano che si è, comunque, dichiarato competente).
8 In conclusione, quindi, dev'essere disposto l'affidamento di ad entrambi Per_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
in considerazione del fatto che pacificamente la minore vive in Francia con la madre ed il padre è tornato in Brasile, costui potrà trascorrere con la figlia un mese continuativamente durante le vacanze estive e una settimana durante le vacanze di Natale (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio); il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando all'appellante un assegno mensile di € 2.300,00, annualmente rivaluto secondo gli indici Istat (€ 1.150,00 per ciascuna figlia), oltre al 70% delle relative spese straordinarie.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17395/23, con
[...]
l'intervento del Procuratore Generale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, così provvede:
- dispone che la figlia delle parti, , sia affidata congiuntamente ad Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- dispone che il padre potrà trascorrere con la figlia, , un mese Per_2
continuativamente durante le vacanze estive e una settimana durante le vacanze di Natale (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio);
9 - dispone che il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando all'appellante un assegno mensile di € 2.300,00, annualmente rivaluto secondo gli indici Istat (€ 1.150,00 per ciascuna figlia), oltre al 70% delle relative spese straordinarie;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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