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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/04/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1390/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1390/2019
All'udienza del 15 aprile 2025, alle ore 10:30, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per , l'avv. Carmela Graziano in Parte_1 sostituzione dell'avv. Caterino Vittorio;
Per l'avv. Ceccano Emanuele. CP_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Graziano si riporta a tutte le proprie difese, reitera tutte le eccezioni formulate nei propri atti e verbali di udienza, e conclude riportandosi all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e alle successive note conclusionali.
L'avv. Ceccano si riporta alle conclusioni formulate, replica che l'eccezione di incompetenza per territorio non è stata correttamente sollevata da parte opponente ed è pertanto inammissibile oltre che infondata;
nel merito rappresenta che è stata provata con la documentazione in atti la sussistenza del rapporto sottostante, che l'avverso disconoscimento è generico, e che la consegna delle merce è stata dimostrata attraverso la prova testimoniale.
L'avv. Graziano contesta tutto quanto ex adverso dedotto e insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:00, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1390/2019 promossa da:
(P.I. Parte_1
) in persona del liquidatore, legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Vittorio Caterino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa
(CE), Via Nobel s.n. “Palazzo Marianna”, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
. C.F. e P.I. , in persona del l.r.p.t., rappresentata CP_1 CP_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Emanuele Ceccano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina,
Via Cicerone n. 44, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio la . proponendo opposizione avverso il
[...] CP_1 CP_2
decreto ingiuntivo n. 119/2019 del 25.01.2019, con il quale le veniva ingiunto di pagare, entro 40 giorni dalla notifica del citato decreto, in favore della società . , la somma di € CP_1 CP_2
11.467,98 , di cui € 66,98 per spese di vidimazione Notaio, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze fino al saldo e spese della procedura di ingiunzione a titolo di corrispettivo pagina 2 di 13 dovuto per una presunta fornitura di frutta e verdura eseguita nei mesi di gennaio, aprile e settembre 2017. L'opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito dall'opposta, sostenendo la competenza esclusiva del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, quale sede dell'ingiunta e deducendo che detta eccezione non trovava deroga neppure attraverso l'applicazione dell'art. 1182, comma 3 del c.c. Ed infatti, in relazione al luogo dove doveva essere eseguita l'obbligazione, rilevava come la giurisprudenza dominante aveva più volte affermato che il principio secondo il quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro va adempiuta al domicilio del creditore, si riferisce esclusivamente alle obbligazioni concernenti crediti liquidi ed esigibili che dipendono da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l'ammontare e la scadenza. Laddove, invece, non vi sia un titolo giuridico o convenzionale che abbia stabilito la misura del credito preteso, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi del quarto comma dell'art.1182 c.c., con conseguente competenza territoriale del Giudice del luogo di residenza o di sede legale del medesimo. Precisava che le fatture sulla base delle quali la ricorrente promuoveva il procedimento monitorio, anche in considerazione del loro disconoscimento, non costituivano il contratto, né il contratto sottoscritto tra le parti stabiliva l'ammontare e la scadenza dell'obbligazione di pagamento e, pertanto, il Tribunale competente nel caso di specie era quello di Napoli Nord in Aversa, con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, l'opponente sosteneva la totale infondatezza della pretesa creditoria, contestando l'esistenza stessa del rapporto sottostante e disconoscendo le fatture alla base della richiesta di decreto ingiuntivo. Precisava in particolare che, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ortofrutticoli freschi, in passato aveva intrattenuto con la . rapporti commerciali, nel corso dei quali tutte le forniture CP_1 CP_2
erano sempre state regolarmente pagate al momento della consegna, in contanti ovvero mediante assegni. Tuttavia, con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione la società . CP_1 CP_2
assumeva di aver fornito, nei mesi di gennaio, aprile e settembre 2017, frutta e verdura per un ammontare di € 11.401,23, di cui chiedeva il pagamento. L'opponente, quindi, evidenziava di non aver mai richiesto e ritirato la merce che si assumeva consegnata, né mai ricevuto le fatture di cui controparte richiedeva il pagamento, tant'è che non venivano annotate nelle scritture contabili obbligatorie della OR TT di MA NN & C. s. n. c. in liquidazione.
Aggiungeva, inoltre, che dalla documentazione prodotta dall'opposta in sede monitoria,
pagina 3 di 13 emergevano, in modo chiaro ed inequivocabile, carenze insanabili del quadro probatorio documentale: i documenti di trasporto allegati non recavano alcuna sottoscrizione, mentre risultavano allegate e depositate, seppur in modo caotico e poco chiaro, soltanto alcune “schede di vendita” e “ordini” (documenti privi comunque di qualsivoglia valenza probante) riportanti firme illeggibili e sconosciute, e, senza dubbio alcuno, non riferibili all'opponente. Quindi, ferma restando la non riconducibilità di detti documenti alla società opponente, disconosceva integralmente l'apposizione e l'autenticità delle firme ivi apposte. Ancora, deduceva che la fattura n. 138 del 21.09.2017 riportava una sigla in calce illeggibile e che, in ogni caso, si disconosceva anche ex art. 214 c.p.c. ove mai riferita all'opponente; la fattura “differita” n. 5/4 del 30.04.2017 non recava alcuna sottoscrizione, piuttosto essa sembrava far riferimento ad un
DDT n. 19 ed un presunto ordine n. 1640 che, seppur allegati, non riportavano alcuna valida sottoscrizione o, comunque, presentavano delle sigle (più che altro “scarabocchi”) certamente non attribuibili all'opponente e che, comunque, si disconoscevano;
parimenti per la fattura differita 1/4 del 31.01.2017 ed i relativi ddt n. 1 del 04.01.2017; n. 2 del 8.01.2017; n. 3 del
12.01.2017; n. 4 del 26.01.2017; n. 5 del 27.01.2017) e ordini richiamati
(1368/1372/1284/1293/1299). Inoltre, sottolineava che i documenti di trasporto richiamati nella fattura differita 1/4 del 31.01.2017, seppur emessi nell'arco temporale dal 04.01.2017 al
27.01.2017, stranamente non evidenziavano, nella loro sequenza numerica, soluzioni di continuità (come se gli unici ddt fossero stati emessi nei confronti dell'opponente) e non riportavano l'indicazione della fattura di riferimento, diventando praticamente impossibile ricostruire o, quantomeno, imputare detti documenti alle fatture per le quali la . CP_1 [...]
CP_ agiva in sede giudiziaria. Altrettanto poco “usuale” era la circostanza che gli ordini richiamati, seppur riferiti a pretese forniture relative a date diverse, recavano una numerazione non crescente (a titolo esemplificativo il ddt n. 1 del 04.01.2017 richiamava un presunto ordine n.
1368 mentre il ddt n. 3 del 12.01.2017, seppur apparentemente successivo, fa riferimento ad un ordine n. 1284). Quindi, a detta della , Parte_1 apparivano inattendibili e prive di pregio giuridico, sotto ogni profilo, le “schede di vendita” e
“bolle credito” e gli “ordini” allegate dall'opposta. L'opponente disconosceva le firme sui predetti documenti anche ex art. 214 c.p.c., poiché assolutamente illeggibili e certamente non attribuibili alla In conclusione, sosteneva che ai documenti prodotti dalla Pt_1 Parte_1
. non poteva essere riconosciuto alcun valore probatorio;
oltretutto, i CP_1 CP_2
pagina 4 di 13 documenti contestati e disconosciuti, di cui chiedeva l'esibizione in originale ex artt. 2712 e 2719
c.c., riportavano in calce sigle illeggibili (rectius geroglifici), in alcun caso riconducibili all'opponente e, dunque, apocrife. Da quanto sopra sosteneva l'opponente che non vi era prova alcuna del preteso credito azionato, neanche documentale, tenuto altresì conto che la copia autentica dei libri contabili depositati in sede monitoria, in via di principio, salvo il prudente apprezzamento del Giudicante, fanno prova contro l'imprenditore (art. 2709 c.c.) e non in suo favore e che pertanto, detti documenti non erano sufficienti a comprovare i fatti costitutivi del credito in un processo ordinario di cognizione. Allo stesso modo, e richiamando la giurisprudenza di legittimità, sottolineava che neanche le fatture costituivano, in un giudizio a cognizione piena, prova del credito vantato, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvaleva, tenuto oltretutto conto dell'avvenuto disconoscimento. Aggiungeva poi che, nel giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo, per effetto dell'opposizione non si verificava alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti: l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continuava a gravare ex art. 2697 c.c. in capo al ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e così accade che i documenti, costituenti prova scritta in base agli artt.li 633 e ss. c.p.c. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge soltanto nella prima fase (art. 634 c.p.c.).
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, Voglia l'adito Tribunale così statuire: In via preliminare - parte opponente chiede dichiarare l'incompetenza per territorio con relativa statuizione d'invalidità del decreto ingiuntivo n. n. 119/2019 del 25.01.2019, R.G. 265/2019, emesso dal Tribunale di Latina e rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Napoli Nord in Aversa (CE), per i motivi innanzi esposti;
Nel merito - dichiarare inammissibile, nullo, infondato e privo di efficacia giuridica, in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 119/2019 del 25.01.2019, R.G. 265/2019, emesso dal
Tribunale di Latina, per tutti i motivi sopra esposti e per lo effetto revocarlo;
- rigettare in ogni caso le domande formulate da . in persona del legale rapp.te p.t., poiché CP_1 CP_2
infondate in fatto ed in diritto e non supportate da prove idonee, certe e tranquillizzanti;
- condannare, comunque, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in CP_1 CP_2
favore della s. n. c. in liquidazione delle spese e Parte_1 competenze di giudizio, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge”.
pagina 5 di 13 Si costituiva in giudizio la . sostenendo in primo luogo l'inammissibilità CP_1 CP_2 dell'eccezione di incompetenza territoriale per come proposta dall'opponente, in quanto la stessa doveva essere sollevata e contestata secondo tutti i criteri di collegamento alternativi di cui agli art. 18, 19 e 20 c.p.c. In particolare, adduceva l'opposta che parte opponente contestava il criterio di collegamento di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c., non contestando la competenza territoriale del luogo ove era sorta l'obbligazione, ex art. 20 c.p.c. (forum contractus), quello generale delle persone fisiche, ex art 18 c.p.c., e quello della società non aventi personalità giuridica, ex art. 19 c.p.c.. In ogni caso, rilevava altresì, senza rinuncia alcuna alla sollevata questione di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale per sua incompletezza, che il credito vantato era da intendersi liquido, giusta la combinata lettura dell'art. 20 c.p.c. e
1182, comma terzo c.c., il quale disponeva che “l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro (quale che ci occupa) deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”, cioè in Fondi di Latina c/o Mof di Fondi, ove tra l'altro era stata consegnata la merce, fatto questo non espressamente contestato dalla parte opponente. Sosteneva quindi che, avendo chiesto il pagamento di una determinata e quantificata somma di denaro, non incidevano sulla individuazione della competenza territoriale, la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, giacché la questione atteneva esclusivamente alla successiva fase di merito. In altri termini, nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto erano espressamente indicati i parametri di riferimento per il mero calcolo matematico del quantum richiesto, quale quello del prezzo unitario, dei chilogrammi di frutta consegnata e la relativa qualità e specie. Nel merito, rilevava che parte opponente ammetteva un rapporto commerciale con la . seppur concluso con pagamento in “contanti” o con CP_1 CP_2
assegni, dei quali, tuttavia, non depositava copia, o estratto di conto corrente. In relazione a quanto dedotto dall'opponente in merito alla mancata ricezione delle fatture fiscali e dei solleciti di pagamento, precisiva che, come risultava nel documento n. 5 del fascicolo monitorio, la
. aveva inviato ben due solleciti di pagamento alla CP_1 CP_2 Parte_1 entrambi non consegnati con causale “destinatario non conosciuto all'indirizzo”. La prima richiesta, infatti, era stata inoltrata presso la residenza del liquidatore della Parte_1
mediante invio di raccomandata 1, non consegnata per causale “sconosciuto
[...] al civico”. La seconda richiesta era stata inoltrata presso la sede legale della Parte_1
in Via Leopardi 9, anche questa non consegnata al socio liquidatore perché Parte_1
pagina 6 di 13 società “sconosciuta all'indirizzo”. L'opposta sosteneva che la società opponente era “invisibile agli atti giudiziari” come comprovato dalla circostanza che la copia del decreto ingiuntivo allegata nell'opposizione era quella notificata presso una unità di vendita della Parte_1
in via Cupa Comunale, in mentre quella inviata alla sede legale (via Giacomo
[...] Pt_1
Leopardi) era ancora in giacenza presso l'ufficio postale, e quella effettuata presso la residenza del socio era ritornata al notificante per irreperibilità del destinatario. Tuttavia, Parte_1 con la notifica fortunosa del decreto ingiuntivo presso l'unità commerciale della Parte_1
la società era stata costretta ad effettuare un'opposizione pretestuosa e dilatoria, come
[...]
dimostrato dal disconoscimento della sottoscrizione dei documenti di trasporto, delle schede di vendita e di credito, nonché degli ordinativi della merce consegnata alla Parte_1
Deduceva che, in ogni caso, l'eccezione di disconoscimento non era stata correttamente sollevata dall'opponente riguardo a tutti i soci della società semplice . Parte_1
Precisava, infatti, che nella società semplice non esistono, come invece accade per le società di capitali, quelli che vengono chiamati organi sociali, cioè specifici organi societari incaricati di curare determinati aspetti logistico – organizzativi – rappresentativi della società stessa. Ne conseguiva che l'amministrazione e gestione della società semplice, secondo le previsioni del nostro codice civile, ricadeva in capo ai singoli soci, i quali hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società all'esterno. L'eccezione, quindi, non era stata correttamente sollevata in relazione a tutti i soci della società con indicazione specifica Parte_1 delle loro generalità e della qualifica societaria. Ed infatti, se l'art. 214 c.p.c. dispone che la parte
è tenuta a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, con riguardo al caso in cui la parte sia una società semplice, ove la gestione e rappresentanza è congiuntamente conferita a tutti i soci, il disconoscimento della sottoscrizione, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili. Ribadiva poi che tutte le fatture differite emesse erano accompagnate dai DDT e in questi ultimi erano indicati i numeri progressivi degli ordinativi della merce. Per maggiore precisione, oltre le fatture, e i DDT sottoscritti, parte opposta aveva addirittura depositato i buoni di vendita e le note di credito alla base delle fatture emesse, ove queste ultime erano in successione numerica, sostenendo quindi di aver provveduto già in fase monitoria a depositare una documentazione completa. Del pari priva pagina 7 di 13 di rilievo era l'eccezione secondo cui i DDT della fattura differita 5/4 del 30.04.2017 non recavano nessuna sottoscrizione, atteso che la fattura differita è emessa successivamente alla consegna della merce e non deve recare alcuna sottoscrizione, mentre il DDT n. 19 del
14.04.2017, comprovava documentalmente la consegna della merce alla Parte_1
unitamente alle schede di vendita, quelle di credito e gli ordinativi effettuati. Circa poi la progressione numerica dei DDT riportati nella fattura differita 1/4 del 31.01.2017, la
. rilevava la correttezza della progressione numerica, atteso che nel mese di CP_1 CP_2 gennaio del 2017, l'unico committente che aveva richiesto la fatturazione differita, senza pagamento in contanti della fornitura, era stata proprio la L'opposta sosteneva Parte_1
inoltre che il fatto che i DTT 1 e 3 della fattura 1/4 riportavano numerazioni di ordinativi non crescenti, seppur di date diverse, era circostanza dovuta ad un errore di software avvenuto nel mese di gennaio 2017, ma di alcun rilievo giuridico in quanto gli ordinativi possedevano una numerazione “interna” alla . e che nulla inficiava in ordine alla consegna della CP_1 CP_2
merce indicata nei DTT tutti, e nelle fatture differite non onorate dalla ed Parte_1
evidenziava come erano numericamente progressivi i numeri relativi ai DTT prodotti ed alla schede di credito, comprovanti una data e numerazione crescente, per come riportate nelle fatture differite depositate: la fattura differita 1/4 del 31.01.2017, riportava le forniture: 1) del 4.01.2017, cui faceva riferimento la scheda di vendita del 4.01.2017, la scheda di credito, il DTT n.1 del
04.01.2017, riferimento ordine 1368; 2) dell'8.01.2017 cui faceva riferimento la scheda di vendita dell' 8.01.2017, la sceda di credito dell'8.01.2017, DDT n. 2 dell'8.01.2017, riferimento ordine n. 1372; 3) del 12.01.2017, cui faceva riferimento la scheda di vendita del 12.01.2017, la scheda di credito in pari data, il DTT n. 3 del 12.01.2017, riferimento ordine n. 1284; 4) del
26.01.2017 cui faceva riferimento la scheda di vendita del 26.01.2017, la scheda di credito in pari data, il DTT n. 4 del 26.01.2017, riferimento ordine n.1293 ; 5) del 27.01.2017 cui faceva riferimento la scheda di vendita del 27.01.2017, la scheda di credito in pari data, il DTT n. 5 del
27.01.2017, riferimento ordine n. 1299. Le medesime considerazioni erano da valere anche per la fattura differita 5/4 del 30.04.2017, la quale riportava tutte le schede di vendita e di credito, nonché i DTT ed i riferimenti di ordinativo. La . sosteneva poi che la mancata CP_1 CP_2
contabilizzazione delle fatture da parte della società opponente forniva un indizio concreto in ordine alla trama architettata dalla la quale proprio perché in liquidazione non Parte_1
aveva registrato le fatture di acquisto della . CP_1 CP_2
pagina 8 di 13 Quindi, la rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, CP_1 CP_2
disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, dichiarata la propria competenza territoriale: In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.119/2019 del Tribunale di Latina;
Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare
l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 119/2019 del Tribunale di
Latina oltre ad interessi legali, interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto. Con vittoria di spese, competenze, onorari di causa oltre il rimborso delle spese generali.”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento dell'interrogatorio formale del l.r.p.t. della parte opponente e di prova per testi, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 15.04.2025.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla
[...]
. Parte_1
Rileva questo Giudice, infatti, che ai fini dell'accoglibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale, la parte che la solleva ha non solo l'onere di indicare quale sarebbe stato il Giudice competente, ma anche quello di contestazione di tutti i criteri di collegamento prospettabili. In altri termini, l'eccipiente ha, secondo il principio generale dettato in tema di onere della prova, il dovere della contestazione, che non si esaurisce nel criticare genericamente la competenza del giudice adito, anche se questa è supportata dall'indicazione del giudice ritenuto competente, ma ha l'obbligo di contestare in maniera completa e dettagliata la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile nel caso concreto, e cioè in relazione ai criteri di collegamento di cui agli articoli 18 c.p.c. (foro generale delle persone fisiche), 19 c.p.c.
(foro generale delle persone giuridiche) e quello di cui all'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relativi a diritti di obbligazione). Nel caso in cui detta specifica indicazione dovesse mancare, la stessa eccezione non potrà essere accolta, e la causa dovrà ritenersi radicata presso il giudice adito, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Per costante orientamento di questa corte, il convenuto che, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, a pena di inefficacia
pagina 9 di 13 dell'eccezione, quale è il giudice che ritiene competente in relazione ai criteri medesimi (cfr., ex multis, Cass.n. 6893/01); l'onere in questione non si esaurisce, però, in una mera e vuota espressione formulare, ma postula che la contestazione dei diversi possibili criteri di collegamento sia specifica, ossia ancorata a circostanze di fatto che la parte sulla quale quell'onere grava deve allegare, così da permettere che su quei medesimi fatti possa, se del caso, instaurarsi un serio contraddittorio;
il mancato assolvimento di siffatto onere - come nella specie
è avvenuto - rende l'eccezione inaccoglibile” (cfr., ex multis, Cass. Sez. I, Ordinanza n. 5572 del
2005; Cass. Sez. III, Sentenza n. 6893 del 21/05/2001). Oltretutto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta - alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 5725 del 7 marzo 2013; Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 20597 del 7 agosto 2018). Da ultimo, rileva questo Giudice che, nel caso in cui detta eccezione sia proposta dall'opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato accoglimento della stessa, comporta che debba ritenersi definitivamente radicata la competenza del giudice adito in via monitoria (cfr. Cass., Sez. VI, Ord., 28 gennaio
2022, n. 2548). Ebbene, nel caso di specie, l'opponente ha omesso l'indicazione di tutti i possibili criteri di collegamento, essendosi limitato ad affermare che il Giudice competente sarebbe stato quello di Napoli Nord in Aversa, quale sede dell'ingiunta, non trovando applicazione, secondo la propria prospettazione, la disciplina dettata dall'art. 1182 comma 3, ma omettendo totalmente qualsiasi riferimento ai criteri di cui 19 c.p.c. (foro generale delle persone giuridiche), con particolare riferimento all'esistenza di sedi secondarie o stabilimenti della società e quello di cui all'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione), con conseguente impossibilità di accogliere per quanto sopra esposto l'eccezione svolta e conseguente definitivo radicamento della competenza di questo Tribunale, adito dall'opposta in via monitoria.
pagina 10 di 13 Ciò posto, nel merito l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
In diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n.
25584).
Nel caso di specie, la società opposta ha sufficientemente provato l'esistenza del proprio diritto di credito, mentre al contrario l'opponente non ha fornito in giudizio prova di fatti impeditivi o modificativi dello stesso, essendosi limitata a dedurre di non aver mai richiesto o ricevuto la merce oggetto della fornitura di cui è ingiunto il pagamento e a formulare un generico disconoscimento della copiosa documentazione allegata dalla . sia in sede CP_1 CP_2
monitoria, che nel presente giudizio. In primo luogo, ritiene questo Giudice che la documentazione commerciale e contabile depositata dall'opposta (fatture, DDT, schede di vendita, di cui al doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta) sia utilizzabile tenuto conto che il disconoscimento effettuato dall'opponente appare inidoneo allo scopo. Ed infatti, si rileva che il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
inoltre, qualora lo stesso venga effettuato da parte di una persona giuridica, per costante giurisprudenza, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (cfr., ex multis, Cass. Sez. I, 16 febbraio 2010, n. 3620; Cass. sent.
20871/19). Nel caso di specie, il disconoscimento operato dall'opponente appare generico, perché
pagina 11 di 13 si limita a disconoscere delle sottoscrizioni o a definirle “scarabocchi”, senza precisare se il potere di firma di quei documenti commerciali come le fatture e/o i DDT o schede di vendita, fosse in capo al solo (liquidatore e legale rappresentate della società), o Parte_1 diversamente anche all'altro socio, Sig. (come risulta dalla visura allegata dalla Controparte_3
. nella comparsa di costituzione e risposta al doc. 1) o ancora ai dipendenti CP_1 CP_2
come usuale nella pratica commerciale. Oltretutto, il disconoscimento effettuato sui DDT o
“schede di vendita”, non risulta neppure rilevante ai fini del decidere, tenuto conto che la merce può essere pacificamente consegnata anche a soggetti diversi dal legale rappresentante della società ordinante, sussistendo la prova dell'adempimento dell'obbligazione anche qualora questa venga ritirata da soggetti a tal fine preposti. Pertanto, il disconoscimento effettuato dalla parte opponente, fondato sulla mera non riconducibilità al suo legale rappresentante, non è accoglibile.
Difatti, come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, qualora si intenda contestare la sottoscrizione di un documento relativo alla consegna di una merce riferibile a un'impresa, la parte che lo disconosce ha l'onere di indicare specificamente quali siano i collaboratori addetti al ritiro della merce, disconoscendo la riferibilità della firma apposta e fornendo un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni dei soggetti preposti, poiché in caso diverso, non sarebbe possibile per l'opposta proporre l'istanza di verificazione (cfr., ex multis, Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 709/2025 del 20.02.2025).
Precisata, quindi, l'utilizzabilità della documentazione prodotta dall'opposta, rileva il Giudicante come la stessa abbia trovato pieno riscontro anche nelle risultanze della prova testimoniale espletata in corso di causa. Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi dimostrano infatti inequivocabilmente l'avvenuta fornitura della merce di cui la . ha richiesto il CP_1 CP_2
pagamento. In particolare, il teste responsabile amministrativo della società Testimone_1
opposta, dichiarava, tra le altre, che la documentazione mostratagli corrispondeva alla contabilità amministrativa e di magazzino della , mentre il teste , dipendente CP_1 Testimone_2 dell'opposta sino all'aprile 2017 riferiva che “sono stato dipendente dalla opposta fino ad aprile
2017; E' vero, questa merce risulta uscita dal magazzino perché ordinata dalla Parte_1
però la consegna veniva effettuata al punto vendita del MOF dove venivano rilasciate le fatture;
Conosco personalmente in quanto spesso veniva lui stesso al magazzino per sollecitare Pt_1 la consegna della merce al punto vendita all'interno del MOF;
per quanto riguarda la fattura differita del 30.04.2017, posso confermare di aver lavorato la merce ordinata da Parte_1
pagina 12 di 13 all'interno del magazzino ma di non aver assistito alla consegna all'interno del punto vendita.
Riguardo alla fattura immediata nulla so' perché ho lavorato con sino al 2017”, CP_1 confermando dunque che gli ordini provenienti dall'opponente erano stati effettivamente lavorati dal magazzino, mentre l'ulteriore testimone , anch'egli ex dipendente Testimone_3
della esplicitamente dichiarava “si è vero riconosco la documentazione mostratami di CP_1
solito la merce di cui alle fatture veniva ritirata dal figlio del sig. Parte_1
accompagnato da altri operai della ditta ORfrutta S.N.C. ed alcune volte dallo stesso
[...]
Posso confermare che gli stessi incaricati della ditta hanno sottoscritto i Pt_1 Pt_1 documenti di cui al cap. n.4”, dimostrando che la merce era stata consegnata e che gli
“incaricati” della ditta opponente provvedevano alla sottoscrizione dei documenti commerciali, contestati dall'opponente in modo inefficace.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'opposizione svolta non può trovare accoglimento, con conseguente necessaria conferma del decreto ingiuntivo n. 119/2019 del 25.01.2019, R.G.N.
265/2019, emesso dal Tribunale di Latina in favore della . CP_1 CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia
(ricompreso nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 119/2019 del
25.01.2019, R.G.N. 265/2019, emesso dal Tribunale di Latina;
;
- condanna la , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della . delle spese di CP_1 CP_2 lite del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 15 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1390/2019
All'udienza del 15 aprile 2025, alle ore 10:30, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per , l'avv. Carmela Graziano in Parte_1 sostituzione dell'avv. Caterino Vittorio;
Per l'avv. Ceccano Emanuele. CP_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Graziano si riporta a tutte le proprie difese, reitera tutte le eccezioni formulate nei propri atti e verbali di udienza, e conclude riportandosi all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e alle successive note conclusionali.
L'avv. Ceccano si riporta alle conclusioni formulate, replica che l'eccezione di incompetenza per territorio non è stata correttamente sollevata da parte opponente ed è pertanto inammissibile oltre che infondata;
nel merito rappresenta che è stata provata con la documentazione in atti la sussistenza del rapporto sottostante, che l'avverso disconoscimento è generico, e che la consegna delle merce è stata dimostrata attraverso la prova testimoniale.
L'avv. Graziano contesta tutto quanto ex adverso dedotto e insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:00, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1390/2019 promossa da:
(P.I. Parte_1
) in persona del liquidatore, legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Vittorio Caterino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa
(CE), Via Nobel s.n. “Palazzo Marianna”, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
. C.F. e P.I. , in persona del l.r.p.t., rappresentata CP_1 CP_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Emanuele Ceccano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina,
Via Cicerone n. 44, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio la . proponendo opposizione avverso il
[...] CP_1 CP_2
decreto ingiuntivo n. 119/2019 del 25.01.2019, con il quale le veniva ingiunto di pagare, entro 40 giorni dalla notifica del citato decreto, in favore della società . , la somma di € CP_1 CP_2
11.467,98 , di cui € 66,98 per spese di vidimazione Notaio, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze fino al saldo e spese della procedura di ingiunzione a titolo di corrispettivo pagina 2 di 13 dovuto per una presunta fornitura di frutta e verdura eseguita nei mesi di gennaio, aprile e settembre 2017. L'opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito dall'opposta, sostenendo la competenza esclusiva del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, quale sede dell'ingiunta e deducendo che detta eccezione non trovava deroga neppure attraverso l'applicazione dell'art. 1182, comma 3 del c.c. Ed infatti, in relazione al luogo dove doveva essere eseguita l'obbligazione, rilevava come la giurisprudenza dominante aveva più volte affermato che il principio secondo il quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro va adempiuta al domicilio del creditore, si riferisce esclusivamente alle obbligazioni concernenti crediti liquidi ed esigibili che dipendono da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l'ammontare e la scadenza. Laddove, invece, non vi sia un titolo giuridico o convenzionale che abbia stabilito la misura del credito preteso, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi del quarto comma dell'art.1182 c.c., con conseguente competenza territoriale del Giudice del luogo di residenza o di sede legale del medesimo. Precisava che le fatture sulla base delle quali la ricorrente promuoveva il procedimento monitorio, anche in considerazione del loro disconoscimento, non costituivano il contratto, né il contratto sottoscritto tra le parti stabiliva l'ammontare e la scadenza dell'obbligazione di pagamento e, pertanto, il Tribunale competente nel caso di specie era quello di Napoli Nord in Aversa, con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, l'opponente sosteneva la totale infondatezza della pretesa creditoria, contestando l'esistenza stessa del rapporto sottostante e disconoscendo le fatture alla base della richiesta di decreto ingiuntivo. Precisava in particolare che, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ortofrutticoli freschi, in passato aveva intrattenuto con la . rapporti commerciali, nel corso dei quali tutte le forniture CP_1 CP_2
erano sempre state regolarmente pagate al momento della consegna, in contanti ovvero mediante assegni. Tuttavia, con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione la società . CP_1 CP_2
assumeva di aver fornito, nei mesi di gennaio, aprile e settembre 2017, frutta e verdura per un ammontare di € 11.401,23, di cui chiedeva il pagamento. L'opponente, quindi, evidenziava di non aver mai richiesto e ritirato la merce che si assumeva consegnata, né mai ricevuto le fatture di cui controparte richiedeva il pagamento, tant'è che non venivano annotate nelle scritture contabili obbligatorie della OR TT di MA NN & C. s. n. c. in liquidazione.
Aggiungeva, inoltre, che dalla documentazione prodotta dall'opposta in sede monitoria,
pagina 3 di 13 emergevano, in modo chiaro ed inequivocabile, carenze insanabili del quadro probatorio documentale: i documenti di trasporto allegati non recavano alcuna sottoscrizione, mentre risultavano allegate e depositate, seppur in modo caotico e poco chiaro, soltanto alcune “schede di vendita” e “ordini” (documenti privi comunque di qualsivoglia valenza probante) riportanti firme illeggibili e sconosciute, e, senza dubbio alcuno, non riferibili all'opponente. Quindi, ferma restando la non riconducibilità di detti documenti alla società opponente, disconosceva integralmente l'apposizione e l'autenticità delle firme ivi apposte. Ancora, deduceva che la fattura n. 138 del 21.09.2017 riportava una sigla in calce illeggibile e che, in ogni caso, si disconosceva anche ex art. 214 c.p.c. ove mai riferita all'opponente; la fattura “differita” n. 5/4 del 30.04.2017 non recava alcuna sottoscrizione, piuttosto essa sembrava far riferimento ad un
DDT n. 19 ed un presunto ordine n. 1640 che, seppur allegati, non riportavano alcuna valida sottoscrizione o, comunque, presentavano delle sigle (più che altro “scarabocchi”) certamente non attribuibili all'opponente e che, comunque, si disconoscevano;
parimenti per la fattura differita 1/4 del 31.01.2017 ed i relativi ddt n. 1 del 04.01.2017; n. 2 del 8.01.2017; n. 3 del
12.01.2017; n. 4 del 26.01.2017; n. 5 del 27.01.2017) e ordini richiamati
(1368/1372/1284/1293/1299). Inoltre, sottolineava che i documenti di trasporto richiamati nella fattura differita 1/4 del 31.01.2017, seppur emessi nell'arco temporale dal 04.01.2017 al
27.01.2017, stranamente non evidenziavano, nella loro sequenza numerica, soluzioni di continuità (come se gli unici ddt fossero stati emessi nei confronti dell'opponente) e non riportavano l'indicazione della fattura di riferimento, diventando praticamente impossibile ricostruire o, quantomeno, imputare detti documenti alle fatture per le quali la . CP_1 [...]
CP_ agiva in sede giudiziaria. Altrettanto poco “usuale” era la circostanza che gli ordini richiamati, seppur riferiti a pretese forniture relative a date diverse, recavano una numerazione non crescente (a titolo esemplificativo il ddt n. 1 del 04.01.2017 richiamava un presunto ordine n.
1368 mentre il ddt n. 3 del 12.01.2017, seppur apparentemente successivo, fa riferimento ad un ordine n. 1284). Quindi, a detta della , Parte_1 apparivano inattendibili e prive di pregio giuridico, sotto ogni profilo, le “schede di vendita” e
“bolle credito” e gli “ordini” allegate dall'opposta. L'opponente disconosceva le firme sui predetti documenti anche ex art. 214 c.p.c., poiché assolutamente illeggibili e certamente non attribuibili alla In conclusione, sosteneva che ai documenti prodotti dalla Pt_1 Parte_1
. non poteva essere riconosciuto alcun valore probatorio;
oltretutto, i CP_1 CP_2
pagina 4 di 13 documenti contestati e disconosciuti, di cui chiedeva l'esibizione in originale ex artt. 2712 e 2719
c.c., riportavano in calce sigle illeggibili (rectius geroglifici), in alcun caso riconducibili all'opponente e, dunque, apocrife. Da quanto sopra sosteneva l'opponente che non vi era prova alcuna del preteso credito azionato, neanche documentale, tenuto altresì conto che la copia autentica dei libri contabili depositati in sede monitoria, in via di principio, salvo il prudente apprezzamento del Giudicante, fanno prova contro l'imprenditore (art. 2709 c.c.) e non in suo favore e che pertanto, detti documenti non erano sufficienti a comprovare i fatti costitutivi del credito in un processo ordinario di cognizione. Allo stesso modo, e richiamando la giurisprudenza di legittimità, sottolineava che neanche le fatture costituivano, in un giudizio a cognizione piena, prova del credito vantato, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvaleva, tenuto oltretutto conto dell'avvenuto disconoscimento. Aggiungeva poi che, nel giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo, per effetto dell'opposizione non si verificava alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti: l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continuava a gravare ex art. 2697 c.c. in capo al ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e così accade che i documenti, costituenti prova scritta in base agli artt.li 633 e ss. c.p.c. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge soltanto nella prima fase (art. 634 c.p.c.).
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, Voglia l'adito Tribunale così statuire: In via preliminare - parte opponente chiede dichiarare l'incompetenza per territorio con relativa statuizione d'invalidità del decreto ingiuntivo n. n. 119/2019 del 25.01.2019, R.G. 265/2019, emesso dal Tribunale di Latina e rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Napoli Nord in Aversa (CE), per i motivi innanzi esposti;
Nel merito - dichiarare inammissibile, nullo, infondato e privo di efficacia giuridica, in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 119/2019 del 25.01.2019, R.G. 265/2019, emesso dal
Tribunale di Latina, per tutti i motivi sopra esposti e per lo effetto revocarlo;
- rigettare in ogni caso le domande formulate da . in persona del legale rapp.te p.t., poiché CP_1 CP_2
infondate in fatto ed in diritto e non supportate da prove idonee, certe e tranquillizzanti;
- condannare, comunque, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in CP_1 CP_2
favore della s. n. c. in liquidazione delle spese e Parte_1 competenze di giudizio, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge”.
pagina 5 di 13 Si costituiva in giudizio la . sostenendo in primo luogo l'inammissibilità CP_1 CP_2 dell'eccezione di incompetenza territoriale per come proposta dall'opponente, in quanto la stessa doveva essere sollevata e contestata secondo tutti i criteri di collegamento alternativi di cui agli art. 18, 19 e 20 c.p.c. In particolare, adduceva l'opposta che parte opponente contestava il criterio di collegamento di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c., non contestando la competenza territoriale del luogo ove era sorta l'obbligazione, ex art. 20 c.p.c. (forum contractus), quello generale delle persone fisiche, ex art 18 c.p.c., e quello della società non aventi personalità giuridica, ex art. 19 c.p.c.. In ogni caso, rilevava altresì, senza rinuncia alcuna alla sollevata questione di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale per sua incompletezza, che il credito vantato era da intendersi liquido, giusta la combinata lettura dell'art. 20 c.p.c. e
1182, comma terzo c.c., il quale disponeva che “l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro (quale che ci occupa) deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”, cioè in Fondi di Latina c/o Mof di Fondi, ove tra l'altro era stata consegnata la merce, fatto questo non espressamente contestato dalla parte opponente. Sosteneva quindi che, avendo chiesto il pagamento di una determinata e quantificata somma di denaro, non incidevano sulla individuazione della competenza territoriale, la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, giacché la questione atteneva esclusivamente alla successiva fase di merito. In altri termini, nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto erano espressamente indicati i parametri di riferimento per il mero calcolo matematico del quantum richiesto, quale quello del prezzo unitario, dei chilogrammi di frutta consegnata e la relativa qualità e specie. Nel merito, rilevava che parte opponente ammetteva un rapporto commerciale con la . seppur concluso con pagamento in “contanti” o con CP_1 CP_2
assegni, dei quali, tuttavia, non depositava copia, o estratto di conto corrente. In relazione a quanto dedotto dall'opponente in merito alla mancata ricezione delle fatture fiscali e dei solleciti di pagamento, precisiva che, come risultava nel documento n. 5 del fascicolo monitorio, la
. aveva inviato ben due solleciti di pagamento alla CP_1 CP_2 Parte_1 entrambi non consegnati con causale “destinatario non conosciuto all'indirizzo”. La prima richiesta, infatti, era stata inoltrata presso la residenza del liquidatore della Parte_1
mediante invio di raccomandata 1, non consegnata per causale “sconosciuto
[...] al civico”. La seconda richiesta era stata inoltrata presso la sede legale della Parte_1
in Via Leopardi 9, anche questa non consegnata al socio liquidatore perché Parte_1
pagina 6 di 13 società “sconosciuta all'indirizzo”. L'opposta sosteneva che la società opponente era “invisibile agli atti giudiziari” come comprovato dalla circostanza che la copia del decreto ingiuntivo allegata nell'opposizione era quella notificata presso una unità di vendita della Parte_1
in via Cupa Comunale, in mentre quella inviata alla sede legale (via Giacomo
[...] Pt_1
Leopardi) era ancora in giacenza presso l'ufficio postale, e quella effettuata presso la residenza del socio era ritornata al notificante per irreperibilità del destinatario. Tuttavia, Parte_1 con la notifica fortunosa del decreto ingiuntivo presso l'unità commerciale della Parte_1
la società era stata costretta ad effettuare un'opposizione pretestuosa e dilatoria, come
[...]
dimostrato dal disconoscimento della sottoscrizione dei documenti di trasporto, delle schede di vendita e di credito, nonché degli ordinativi della merce consegnata alla Parte_1
Deduceva che, in ogni caso, l'eccezione di disconoscimento non era stata correttamente sollevata dall'opponente riguardo a tutti i soci della società semplice . Parte_1
Precisava, infatti, che nella società semplice non esistono, come invece accade per le società di capitali, quelli che vengono chiamati organi sociali, cioè specifici organi societari incaricati di curare determinati aspetti logistico – organizzativi – rappresentativi della società stessa. Ne conseguiva che l'amministrazione e gestione della società semplice, secondo le previsioni del nostro codice civile, ricadeva in capo ai singoli soci, i quali hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società all'esterno. L'eccezione, quindi, non era stata correttamente sollevata in relazione a tutti i soci della società con indicazione specifica Parte_1 delle loro generalità e della qualifica societaria. Ed infatti, se l'art. 214 c.p.c. dispone che la parte
è tenuta a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, con riguardo al caso in cui la parte sia una società semplice, ove la gestione e rappresentanza è congiuntamente conferita a tutti i soci, il disconoscimento della sottoscrizione, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili. Ribadiva poi che tutte le fatture differite emesse erano accompagnate dai DDT e in questi ultimi erano indicati i numeri progressivi degli ordinativi della merce. Per maggiore precisione, oltre le fatture, e i DDT sottoscritti, parte opposta aveva addirittura depositato i buoni di vendita e le note di credito alla base delle fatture emesse, ove queste ultime erano in successione numerica, sostenendo quindi di aver provveduto già in fase monitoria a depositare una documentazione completa. Del pari priva pagina 7 di 13 di rilievo era l'eccezione secondo cui i DDT della fattura differita 5/4 del 30.04.2017 non recavano nessuna sottoscrizione, atteso che la fattura differita è emessa successivamente alla consegna della merce e non deve recare alcuna sottoscrizione, mentre il DDT n. 19 del
14.04.2017, comprovava documentalmente la consegna della merce alla Parte_1
unitamente alle schede di vendita, quelle di credito e gli ordinativi effettuati. Circa poi la progressione numerica dei DDT riportati nella fattura differita 1/4 del 31.01.2017, la
. rilevava la correttezza della progressione numerica, atteso che nel mese di CP_1 CP_2 gennaio del 2017, l'unico committente che aveva richiesto la fatturazione differita, senza pagamento in contanti della fornitura, era stata proprio la L'opposta sosteneva Parte_1
inoltre che il fatto che i DTT 1 e 3 della fattura 1/4 riportavano numerazioni di ordinativi non crescenti, seppur di date diverse, era circostanza dovuta ad un errore di software avvenuto nel mese di gennaio 2017, ma di alcun rilievo giuridico in quanto gli ordinativi possedevano una numerazione “interna” alla . e che nulla inficiava in ordine alla consegna della CP_1 CP_2
merce indicata nei DTT tutti, e nelle fatture differite non onorate dalla ed Parte_1
evidenziava come erano numericamente progressivi i numeri relativi ai DTT prodotti ed alla schede di credito, comprovanti una data e numerazione crescente, per come riportate nelle fatture differite depositate: la fattura differita 1/4 del 31.01.2017, riportava le forniture: 1) del 4.01.2017, cui faceva riferimento la scheda di vendita del 4.01.2017, la scheda di credito, il DTT n.1 del
04.01.2017, riferimento ordine 1368; 2) dell'8.01.2017 cui faceva riferimento la scheda di vendita dell' 8.01.2017, la sceda di credito dell'8.01.2017, DDT n. 2 dell'8.01.2017, riferimento ordine n. 1372; 3) del 12.01.2017, cui faceva riferimento la scheda di vendita del 12.01.2017, la scheda di credito in pari data, il DTT n. 3 del 12.01.2017, riferimento ordine n. 1284; 4) del
26.01.2017 cui faceva riferimento la scheda di vendita del 26.01.2017, la scheda di credito in pari data, il DTT n. 4 del 26.01.2017, riferimento ordine n.1293 ; 5) del 27.01.2017 cui faceva riferimento la scheda di vendita del 27.01.2017, la scheda di credito in pari data, il DTT n. 5 del
27.01.2017, riferimento ordine n. 1299. Le medesime considerazioni erano da valere anche per la fattura differita 5/4 del 30.04.2017, la quale riportava tutte le schede di vendita e di credito, nonché i DTT ed i riferimenti di ordinativo. La . sosteneva poi che la mancata CP_1 CP_2
contabilizzazione delle fatture da parte della società opponente forniva un indizio concreto in ordine alla trama architettata dalla la quale proprio perché in liquidazione non Parte_1
aveva registrato le fatture di acquisto della . CP_1 CP_2
pagina 8 di 13 Quindi, la rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, CP_1 CP_2
disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, dichiarata la propria competenza territoriale: In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.119/2019 del Tribunale di Latina;
Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare
l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 119/2019 del Tribunale di
Latina oltre ad interessi legali, interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto. Con vittoria di spese, competenze, onorari di causa oltre il rimborso delle spese generali.”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento dell'interrogatorio formale del l.r.p.t. della parte opponente e di prova per testi, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 15.04.2025.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla
[...]
. Parte_1
Rileva questo Giudice, infatti, che ai fini dell'accoglibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale, la parte che la solleva ha non solo l'onere di indicare quale sarebbe stato il Giudice competente, ma anche quello di contestazione di tutti i criteri di collegamento prospettabili. In altri termini, l'eccipiente ha, secondo il principio generale dettato in tema di onere della prova, il dovere della contestazione, che non si esaurisce nel criticare genericamente la competenza del giudice adito, anche se questa è supportata dall'indicazione del giudice ritenuto competente, ma ha l'obbligo di contestare in maniera completa e dettagliata la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile nel caso concreto, e cioè in relazione ai criteri di collegamento di cui agli articoli 18 c.p.c. (foro generale delle persone fisiche), 19 c.p.c.
(foro generale delle persone giuridiche) e quello di cui all'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relativi a diritti di obbligazione). Nel caso in cui detta specifica indicazione dovesse mancare, la stessa eccezione non potrà essere accolta, e la causa dovrà ritenersi radicata presso il giudice adito, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Per costante orientamento di questa corte, il convenuto che, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, a pena di inefficacia
pagina 9 di 13 dell'eccezione, quale è il giudice che ritiene competente in relazione ai criteri medesimi (cfr., ex multis, Cass.n. 6893/01); l'onere in questione non si esaurisce, però, in una mera e vuota espressione formulare, ma postula che la contestazione dei diversi possibili criteri di collegamento sia specifica, ossia ancorata a circostanze di fatto che la parte sulla quale quell'onere grava deve allegare, così da permettere che su quei medesimi fatti possa, se del caso, instaurarsi un serio contraddittorio;
il mancato assolvimento di siffatto onere - come nella specie
è avvenuto - rende l'eccezione inaccoglibile” (cfr., ex multis, Cass. Sez. I, Ordinanza n. 5572 del
2005; Cass. Sez. III, Sentenza n. 6893 del 21/05/2001). Oltretutto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta - alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 5725 del 7 marzo 2013; Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 20597 del 7 agosto 2018). Da ultimo, rileva questo Giudice che, nel caso in cui detta eccezione sia proposta dall'opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato accoglimento della stessa, comporta che debba ritenersi definitivamente radicata la competenza del giudice adito in via monitoria (cfr. Cass., Sez. VI, Ord., 28 gennaio
2022, n. 2548). Ebbene, nel caso di specie, l'opponente ha omesso l'indicazione di tutti i possibili criteri di collegamento, essendosi limitato ad affermare che il Giudice competente sarebbe stato quello di Napoli Nord in Aversa, quale sede dell'ingiunta, non trovando applicazione, secondo la propria prospettazione, la disciplina dettata dall'art. 1182 comma 3, ma omettendo totalmente qualsiasi riferimento ai criteri di cui 19 c.p.c. (foro generale delle persone giuridiche), con particolare riferimento all'esistenza di sedi secondarie o stabilimenti della società e quello di cui all'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione), con conseguente impossibilità di accogliere per quanto sopra esposto l'eccezione svolta e conseguente definitivo radicamento della competenza di questo Tribunale, adito dall'opposta in via monitoria.
pagina 10 di 13 Ciò posto, nel merito l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
In diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n.
25584).
Nel caso di specie, la società opposta ha sufficientemente provato l'esistenza del proprio diritto di credito, mentre al contrario l'opponente non ha fornito in giudizio prova di fatti impeditivi o modificativi dello stesso, essendosi limitata a dedurre di non aver mai richiesto o ricevuto la merce oggetto della fornitura di cui è ingiunto il pagamento e a formulare un generico disconoscimento della copiosa documentazione allegata dalla . sia in sede CP_1 CP_2
monitoria, che nel presente giudizio. In primo luogo, ritiene questo Giudice che la documentazione commerciale e contabile depositata dall'opposta (fatture, DDT, schede di vendita, di cui al doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta) sia utilizzabile tenuto conto che il disconoscimento effettuato dall'opponente appare inidoneo allo scopo. Ed infatti, si rileva che il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
inoltre, qualora lo stesso venga effettuato da parte di una persona giuridica, per costante giurisprudenza, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (cfr., ex multis, Cass. Sez. I, 16 febbraio 2010, n. 3620; Cass. sent.
20871/19). Nel caso di specie, il disconoscimento operato dall'opponente appare generico, perché
pagina 11 di 13 si limita a disconoscere delle sottoscrizioni o a definirle “scarabocchi”, senza precisare se il potere di firma di quei documenti commerciali come le fatture e/o i DDT o schede di vendita, fosse in capo al solo (liquidatore e legale rappresentate della società), o Parte_1 diversamente anche all'altro socio, Sig. (come risulta dalla visura allegata dalla Controparte_3
. nella comparsa di costituzione e risposta al doc. 1) o ancora ai dipendenti CP_1 CP_2
come usuale nella pratica commerciale. Oltretutto, il disconoscimento effettuato sui DDT o
“schede di vendita”, non risulta neppure rilevante ai fini del decidere, tenuto conto che la merce può essere pacificamente consegnata anche a soggetti diversi dal legale rappresentante della società ordinante, sussistendo la prova dell'adempimento dell'obbligazione anche qualora questa venga ritirata da soggetti a tal fine preposti. Pertanto, il disconoscimento effettuato dalla parte opponente, fondato sulla mera non riconducibilità al suo legale rappresentante, non è accoglibile.
Difatti, come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, qualora si intenda contestare la sottoscrizione di un documento relativo alla consegna di una merce riferibile a un'impresa, la parte che lo disconosce ha l'onere di indicare specificamente quali siano i collaboratori addetti al ritiro della merce, disconoscendo la riferibilità della firma apposta e fornendo un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni dei soggetti preposti, poiché in caso diverso, non sarebbe possibile per l'opposta proporre l'istanza di verificazione (cfr., ex multis, Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 709/2025 del 20.02.2025).
Precisata, quindi, l'utilizzabilità della documentazione prodotta dall'opposta, rileva il Giudicante come la stessa abbia trovato pieno riscontro anche nelle risultanze della prova testimoniale espletata in corso di causa. Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi dimostrano infatti inequivocabilmente l'avvenuta fornitura della merce di cui la . ha richiesto il CP_1 CP_2
pagamento. In particolare, il teste responsabile amministrativo della società Testimone_1
opposta, dichiarava, tra le altre, che la documentazione mostratagli corrispondeva alla contabilità amministrativa e di magazzino della , mentre il teste , dipendente CP_1 Testimone_2 dell'opposta sino all'aprile 2017 riferiva che “sono stato dipendente dalla opposta fino ad aprile
2017; E' vero, questa merce risulta uscita dal magazzino perché ordinata dalla Parte_1
però la consegna veniva effettuata al punto vendita del MOF dove venivano rilasciate le fatture;
Conosco personalmente in quanto spesso veniva lui stesso al magazzino per sollecitare Pt_1 la consegna della merce al punto vendita all'interno del MOF;
per quanto riguarda la fattura differita del 30.04.2017, posso confermare di aver lavorato la merce ordinata da Parte_1
pagina 12 di 13 all'interno del magazzino ma di non aver assistito alla consegna all'interno del punto vendita.
Riguardo alla fattura immediata nulla so' perché ho lavorato con sino al 2017”, CP_1 confermando dunque che gli ordini provenienti dall'opponente erano stati effettivamente lavorati dal magazzino, mentre l'ulteriore testimone , anch'egli ex dipendente Testimone_3
della esplicitamente dichiarava “si è vero riconosco la documentazione mostratami di CP_1
solito la merce di cui alle fatture veniva ritirata dal figlio del sig. Parte_1
accompagnato da altri operai della ditta ORfrutta S.N.C. ed alcune volte dallo stesso
[...]
Posso confermare che gli stessi incaricati della ditta hanno sottoscritto i Pt_1 Pt_1 documenti di cui al cap. n.4”, dimostrando che la merce era stata consegnata e che gli
“incaricati” della ditta opponente provvedevano alla sottoscrizione dei documenti commerciali, contestati dall'opponente in modo inefficace.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'opposizione svolta non può trovare accoglimento, con conseguente necessaria conferma del decreto ingiuntivo n. 119/2019 del 25.01.2019, R.G.N.
265/2019, emesso dal Tribunale di Latina in favore della . CP_1 CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia
(ricompreso nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 119/2019 del
25.01.2019, R.G.N. 265/2019, emesso dal Tribunale di Latina;
;
- condanna la , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della . delle spese di CP_1 CP_2 lite del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 15 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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