CASS
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 4491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4491 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24352/2023 R.G. proposto da EL DI LU UC, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio IT DE (C.F. [...]), con domicilio digitale ex lege
- ricorrente -
contro COMUNE DI ANCONA, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo UO (C.F. [...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1102 del 12/7/2023; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 9/1/2026 dal Consigliere Dott. OV NI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa NA AR DI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del controricorrente e letta la memoria. Civile Sent. Sez. 3 Num. 4491 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 27/02/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. Nel 2007 la Gielle di UI CI adiva il Tribunale di Bari chiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecu- tivo per il mancato pagamento, da parte del preteso debitore Comune di Ancona, della fattura n. 584 del 15 maggio 2004. 2. Il Tribunale di Bari - sezione di Altamura emetteva il decreto in- giuntivo n. 406/2007 contro il Comune, che proponeva opposizione ec- cependo in via preliminare l’incompetenza territoriale. 3. Con provvedimento del 7 febbraio 2012 il Tribunale, accogliendo l’eccezione, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo. 4. Dopo la declaratoria di incompetenza, con ordinanza in data 1° aprile 2016, lo stesso Tribunale di Bari dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n. 406/2007, in quanto – in assenza di una espressa revoca del provvedimento monitorio e di una tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice competente, non potendo essere concessa al- cuna remissione in termini – il giudizio di opposizione si era estinto per mancata riassunzione e, dunque, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., doveva dichiararsi l’esecutorietà del decreto ingiuntivo. 5. Il Comune di Ancona, ricevuto l’atto di precetto della Gielle, pro- poneva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.: affermava di non aver mai ricevuto comunicazione dell’ordinanza che disponeva la can- cellazione della causa dal ruolo e, quindi, di non aver potuto riassumere tempestivamente il giudizio. 6. Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 784/2019, rigettava l’opposizione, ritenendola inammissibile. 7. Investita dell’impugnazione del Comune, la Corte d’appello di An- cona, con la sentenza n. 1102 del 12 luglio 2023 (poi notificata il 26 settembre 2023), accoglieva l’opposizione; rilevava che l’ordinanza di incompetenza, pur non prevedendo la revoca espressa del decreto in- giuntivo, aveva comunque comportato la caducazione dello stesso, che 3 non poteva essere dichiarato esecutivo, mancando le condizioni di cui all’art. 647 c.p.c. 8. Avverso tale decisione Gielle di UI CI proponeva ri- corso per cassazione (notificato il 27 novembre 2023), fondato su due motivi. 9. Resisteva con controricorso il Comune di Ancona. 10. Il Pubblico Ministero ha chiesto, con la propria memoria e nella discussione durante l’odierna udienza, che la Corte «rigetti il ri- corso». 11. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente: infatti, il termine di 60 giorni per la pro- posizione dell’impugnazione, decorrente dalla notificazione della sen- tenza d’appello (26 settembre 2023), scadeva – per effetto dell’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. – il giorno 27 novembre 2023 (lunedì). 2. L’intero ricorso è inammissibile per violazione dell’artt. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.: infatti, le gravi lacune che affliggono l’atto introduttivo impediscono a questa Corte di avere contezza del fatto processuale e, dunque, di comprendere il contesto in cui sono state sviluppate le censure, che, peraltro, sono generiche. 3. Dal tenore del ricorso e del controricorso si comprende soltanto che la questione giuridica controversa attiene alle modalità di conte- stazione del provvedimento con cui è stata conferita l’esecutorietà del decreto ingiuntivo. 4. Tuttavia, l’esecutività del provvedimento monitorio (che non ne sia già munito ab origine ex art. 642 c.p.c.) può essere concessa a norma dell’art. 647 c.p.c. (se non è stata spiegata opposizione o se l’opponente non si è costituito) oppure ai sensi dell’art. 648 c.p.c. (in 4 via provvisoria, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione o per le somme non contestate) oppure in forza dell’art. 653 c.p.c. (se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva o se è dichiarata con ordi- nanza l’estinzione del processo) oppure in base all’art. 654 c.p.c. («con decreto del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione»). 5. Nel denunciare (col primo motivo, «Errata applicazione di norme di diritto e violazione e falsa applicazione degli artt. 38 cpc, 645 cpc, 647 cpc, 650 cpc e 654 cpc.»; col secondo motivo, «Errata applicazione di norme di diritto e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc in relazione agli artt. 38 cpc, 647 cpc, 654 cpc e 294 cpc.») la violazione di norme diverse – e, segnatamente, tra quelle sopra citate, gli artt. 647 e 654 c.p.c. (che prevedono un decreto del giudice del monitorio) – la parte ricorrente non ha chiarito per quale ragione l’esecutorietà del decreto n. 406/2007 è stata conferita dallo stesso Tribunale di Bari con ordinanza del 1° aprile 2016 e, soprattutto, in esito all’udienza del 12 gennaio 2016 (così a pag. 11 del ricorso), la quale risulta inspiegabile (e inspiegata) alla luce del provvedimento di declinatoria della propria competenza precedentemente emesso dal Tribunale barese (secondo quanto risulta dal controricorso, in data 7 febbraio 2012). 6. La comprensione del contesto processuale in cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non è affatto seconda- ria, poiché la stessa ammissibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. dipende dalle circostanze fattuali: è noto, infatti, che le questioni ri- guardanti il merito o la validità del titolo esecutivo di natura giudiziale vanno fatte valere con i rimedi processuali previsti dall’ordinamento e che l’opposizione all’esecuzione può essere impiegata soltanto per far constare l’inesistenza del titolo giudiziale o fatti modificativi/estintivi successivi alla sua formazione. 5 7. Perciò, non sarebbe affatto irrilevante sapere se nel caso de quo l’esecutività del provvedimento monitorio è stata conferita in esito ad un processo di cognizione (ex art. 653 c.p.c.) come lascia ipotizzare il riferimento ad un’udienza e a un’ordinanza (e non è per niente chiaro se si tratta di attività successive al provvedimento con cui il giudice si era spogliato della potestas iudicandi e aveva, implicitamente, revocato il d.i. oppure se il giudice dell’opposizione ha ritenuto caducato il pro- prio provvedimento di declinatoria della competenza o, ancora, se è stata intrapresa una distinta controversia) oppure in assenza dei pre- supposti per l’emissione dei decreti ex artt. 647 o 654 c.p.c., rispetto alla quale, secondo una certa giurisprudenza, potrebbe essere eserci- tata l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (art. 650 c.p.c.) oppure l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) in caso di radicale invali- dità del decreto ingiuntivo. 8. Altrettanto lacunoso è il richiamo a provvedimenti dei giudici di merito che non sono trascritti, né copiati nell’atto introduttivo: si fanno plurimi riferimenti alla predetta ordinanza del 1° aprile 2016, senza però illustrarne – in maniera «chiara» e «specifica» come impone l’art. 366 c.p.c. – l’intero contenuto (e non si tratta, peraltro, di atto di que- sto giudizio di opposizione). 9. Il già citato art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., poi, pretende «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassa- zione»: al contrario, il ricorso de quo – oltre a cumulare i diversi vizi ex artt. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. – denuncia la violazione di eterogenee norme processuali la cui attinenza alla fattispecie resta oscura: basti pensare ai richiami agli artt. 645 e 650 c.p.c., tra loro incompatibili dato che l’unico riguarda l’opposizione tempestiva e l’altro quella tardiva, all’artt. 647 c.p.c., ex se incompatibile con la proposi- 6 zione di qualsivoglia opposizione, all’art. 38 c.p.c., relativo all’incom- petenza, all’art. 112 c.p.c., riguardante la corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 10. Nemmeno si riesce a comprendere se il ricorrente si duole della ritenuta ammissibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. o, piut- tosto, della violazione o falsa applicazione delle disposizioni sopra men- zionate. 11. In conclusione, si deve dichiarare l’inammissibilità del ri- corso. 12. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indi- cata nel dispositivo. 13. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi- sura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto 7 per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9 gennaio 2026. Il Consigliere estensore (OV NI) Il Presidente (AN De AN)
- ricorrente -
contro COMUNE DI ANCONA, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo UO (C.F. [...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1102 del 12/7/2023; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 9/1/2026 dal Consigliere Dott. OV NI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa NA AR DI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del controricorrente e letta la memoria. Civile Sent. Sez. 3 Num. 4491 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 27/02/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. Nel 2007 la Gielle di UI CI adiva il Tribunale di Bari chiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecu- tivo per il mancato pagamento, da parte del preteso debitore Comune di Ancona, della fattura n. 584 del 15 maggio 2004. 2. Il Tribunale di Bari - sezione di Altamura emetteva il decreto in- giuntivo n. 406/2007 contro il Comune, che proponeva opposizione ec- cependo in via preliminare l’incompetenza territoriale. 3. Con provvedimento del 7 febbraio 2012 il Tribunale, accogliendo l’eccezione, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo. 4. Dopo la declaratoria di incompetenza, con ordinanza in data 1° aprile 2016, lo stesso Tribunale di Bari dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n. 406/2007, in quanto – in assenza di una espressa revoca del provvedimento monitorio e di una tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice competente, non potendo essere concessa al- cuna remissione in termini – il giudizio di opposizione si era estinto per mancata riassunzione e, dunque, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., doveva dichiararsi l’esecutorietà del decreto ingiuntivo. 5. Il Comune di Ancona, ricevuto l’atto di precetto della Gielle, pro- poneva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.: affermava di non aver mai ricevuto comunicazione dell’ordinanza che disponeva la can- cellazione della causa dal ruolo e, quindi, di non aver potuto riassumere tempestivamente il giudizio. 6. Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 784/2019, rigettava l’opposizione, ritenendola inammissibile. 7. Investita dell’impugnazione del Comune, la Corte d’appello di An- cona, con la sentenza n. 1102 del 12 luglio 2023 (poi notificata il 26 settembre 2023), accoglieva l’opposizione; rilevava che l’ordinanza di incompetenza, pur non prevedendo la revoca espressa del decreto in- giuntivo, aveva comunque comportato la caducazione dello stesso, che 3 non poteva essere dichiarato esecutivo, mancando le condizioni di cui all’art. 647 c.p.c. 8. Avverso tale decisione Gielle di UI CI proponeva ri- corso per cassazione (notificato il 27 novembre 2023), fondato su due motivi. 9. Resisteva con controricorso il Comune di Ancona. 10. Il Pubblico Ministero ha chiesto, con la propria memoria e nella discussione durante l’odierna udienza, che la Corte «rigetti il ri- corso». 11. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente: infatti, il termine di 60 giorni per la pro- posizione dell’impugnazione, decorrente dalla notificazione della sen- tenza d’appello (26 settembre 2023), scadeva – per effetto dell’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. – il giorno 27 novembre 2023 (lunedì). 2. L’intero ricorso è inammissibile per violazione dell’artt. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.: infatti, le gravi lacune che affliggono l’atto introduttivo impediscono a questa Corte di avere contezza del fatto processuale e, dunque, di comprendere il contesto in cui sono state sviluppate le censure, che, peraltro, sono generiche. 3. Dal tenore del ricorso e del controricorso si comprende soltanto che la questione giuridica controversa attiene alle modalità di conte- stazione del provvedimento con cui è stata conferita l’esecutorietà del decreto ingiuntivo. 4. Tuttavia, l’esecutività del provvedimento monitorio (che non ne sia già munito ab origine ex art. 642 c.p.c.) può essere concessa a norma dell’art. 647 c.p.c. (se non è stata spiegata opposizione o se l’opponente non si è costituito) oppure ai sensi dell’art. 648 c.p.c. (in 4 via provvisoria, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione o per le somme non contestate) oppure in forza dell’art. 653 c.p.c. (se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva o se è dichiarata con ordi- nanza l’estinzione del processo) oppure in base all’art. 654 c.p.c. («con decreto del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione»). 5. Nel denunciare (col primo motivo, «Errata applicazione di norme di diritto e violazione e falsa applicazione degli artt. 38 cpc, 645 cpc, 647 cpc, 650 cpc e 654 cpc.»; col secondo motivo, «Errata applicazione di norme di diritto e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc in relazione agli artt. 38 cpc, 647 cpc, 654 cpc e 294 cpc.») la violazione di norme diverse – e, segnatamente, tra quelle sopra citate, gli artt. 647 e 654 c.p.c. (che prevedono un decreto del giudice del monitorio) – la parte ricorrente non ha chiarito per quale ragione l’esecutorietà del decreto n. 406/2007 è stata conferita dallo stesso Tribunale di Bari con ordinanza del 1° aprile 2016 e, soprattutto, in esito all’udienza del 12 gennaio 2016 (così a pag. 11 del ricorso), la quale risulta inspiegabile (e inspiegata) alla luce del provvedimento di declinatoria della propria competenza precedentemente emesso dal Tribunale barese (secondo quanto risulta dal controricorso, in data 7 febbraio 2012). 6. La comprensione del contesto processuale in cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non è affatto seconda- ria, poiché la stessa ammissibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. dipende dalle circostanze fattuali: è noto, infatti, che le questioni ri- guardanti il merito o la validità del titolo esecutivo di natura giudiziale vanno fatte valere con i rimedi processuali previsti dall’ordinamento e che l’opposizione all’esecuzione può essere impiegata soltanto per far constare l’inesistenza del titolo giudiziale o fatti modificativi/estintivi successivi alla sua formazione. 5 7. Perciò, non sarebbe affatto irrilevante sapere se nel caso de quo l’esecutività del provvedimento monitorio è stata conferita in esito ad un processo di cognizione (ex art. 653 c.p.c.) come lascia ipotizzare il riferimento ad un’udienza e a un’ordinanza (e non è per niente chiaro se si tratta di attività successive al provvedimento con cui il giudice si era spogliato della potestas iudicandi e aveva, implicitamente, revocato il d.i. oppure se il giudice dell’opposizione ha ritenuto caducato il pro- prio provvedimento di declinatoria della competenza o, ancora, se è stata intrapresa una distinta controversia) oppure in assenza dei pre- supposti per l’emissione dei decreti ex artt. 647 o 654 c.p.c., rispetto alla quale, secondo una certa giurisprudenza, potrebbe essere eserci- tata l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (art. 650 c.p.c.) oppure l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) in caso di radicale invali- dità del decreto ingiuntivo. 8. Altrettanto lacunoso è il richiamo a provvedimenti dei giudici di merito che non sono trascritti, né copiati nell’atto introduttivo: si fanno plurimi riferimenti alla predetta ordinanza del 1° aprile 2016, senza però illustrarne – in maniera «chiara» e «specifica» come impone l’art. 366 c.p.c. – l’intero contenuto (e non si tratta, peraltro, di atto di que- sto giudizio di opposizione). 9. Il già citato art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., poi, pretende «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassa- zione»: al contrario, il ricorso de quo – oltre a cumulare i diversi vizi ex artt. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. – denuncia la violazione di eterogenee norme processuali la cui attinenza alla fattispecie resta oscura: basti pensare ai richiami agli artt. 645 e 650 c.p.c., tra loro incompatibili dato che l’unico riguarda l’opposizione tempestiva e l’altro quella tardiva, all’artt. 647 c.p.c., ex se incompatibile con la proposi- 6 zione di qualsivoglia opposizione, all’art. 38 c.p.c., relativo all’incom- petenza, all’art. 112 c.p.c., riguardante la corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 10. Nemmeno si riesce a comprendere se il ricorrente si duole della ritenuta ammissibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. o, piut- tosto, della violazione o falsa applicazione delle disposizioni sopra men- zionate. 11. In conclusione, si deve dichiarare l’inammissibilità del ri- corso. 12. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indi- cata nel dispositivo. 13. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi- sura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto 7 per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9 gennaio 2026. Il Consigliere estensore (OV NI) Il Presidente (AN De AN)