Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Celestino Gnazi.
e
, nato a [...] il [...]; CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Celestino Gnazi.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano violate disposizioni di legge inderogabili e che le parti hanno inteso attribuire un vincolo obbligatorio ai trasferimenti immobiliari;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. I sottoscritti coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. L'abitazione coniugale, sita a Ladispoli (RM) in Via Oslo nr. 8 Lett. B resta affidata alla moglie con la mobilia ivi contenuta: il marito rilascerà la casa asportando i suoi beni ed effetti personali nel termine di gg. 30 dall'esecutività del provvedimento giudiziale.
3. Su accordo delle parti, ai fini della risoluzione della crisi coniugale, per dirimere le connesse controversie di carattere patrimoniale e per garantire, in ogni caso, la tutela obbligatoria nei confronti CP_ della prole, è ritenuto indispensabile dalle parti che si proceda alle seguenti attribuzioni: il Sig. intestatario per la quota del 100 per cento della casa coniugale sita in Ladispoli (RM) Via Oslo nr. 8, si obbliga a trasferire alla moglie nata a [...] il [...] (Codice Fiscale Parte_1
censito al Catasto Urbano al foglio 60 (sessanta), particella 1401 (millequattrocentouno), subalterno 12 (dodici) graffato con il subalterno 5 (cinque), Via Stoccolma snc, piani T-1, interno 4, zona censuaria U, categoria A/7, classe 2, vani 3,5, rendita catastale euro 479,01. 4. I coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della Sentenza Corte costituzionale n. 154/1999. I ricorrenti formalmente dichiarano anche ai fini e per gli effetti delle vigenti esenzioni fiscali di cui all' art 19 della legge 74 del 1987 e successive, che l'accordo patrimoniale di cui sopra è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione delle questioni economiche avendo natura di attribuzione patrimoniale.
5. I coniugi dichiarano che l'attribuzione in favore di dell'immobile innanzi descritto Parte_1 avviene anche ai sensi dell'art. 1197 c.c. in adempi itutori connessi alla circostanza che la medesima ebbe a mutuare (con contratto verbale e gratuito) ad , la somma pari ad 1/2 CP_1 di quella occorrente per l'acquisto dell'immobile di cui sopra.
5. I coniu percettori di autonomo reddito, provvederanno al rispettivo mantenimento e, pertanto, entrambi rinunciano al versamento dell'assegno in forma mensile.
6. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 responsabilità genitor ngiuntamente per le questioni di straordinaria rilevanza quali la salute, le scelte scolastiche e religiose e la eserciteranno disgiuntamente per tutte le questioni ordinarie.
7. La figlia minore resta collocata prevalentemente presso l'abitazione materna, con diritto del padre di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta la minore lo desideri.
8. Il Sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese, a solo titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli (maggiorenne ma privo di redditi propri) e , la somma complessiva Per_2 Per_1 di € 800,00= mensili ( 0= per ognuno dei figli), da rivalutarsi an ente secondo gli indici ISTAT, oltre le spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive, nella quota da ripartirsi di volta in volta su accordo delle parti e secondo le loro possibilità economiche.
9. I Sigg.ri e si danno fin d'ora reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio CP_1 Parte_1 dei rispett rt di per l'espatrio e di quello della figlia minore . Per_1 Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 26.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso