Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4208/2024 promosso da:
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Federica Battistoni;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1
Paolo Polita e Marco Polita;
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI:
“1) resterà affidata ai genitori in maniera condivisa con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre a Jesi in via Saveri n. 40;
2) la minore vista la sua tenera età verrà visitata dal padre alla presenza della madre che si rende disponibile alla frequentazione quando il padre vorrà previo avviso alla stessa e compatibilmente con gli impegni della madre;
3) I genitori s'impegnano a che la minore conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- 1 -
8) Tenuto conto delle attuali esigenze della figlia minore, verserà la Parte_1 somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dall'1.10.2024 (a partire dal prossimo anno);
9) provvederà inoltre a sostenere, nella misura del 70%, tutte le spese Parte_1 straordinarie mediche, scolastiche (come da protocollo del Tribunale di Ancona). Parte_1 provvederà inoltre a sostenere quelle sportivo-ricreative necessarie per la minore,
[...] purché preventivamente concordate (per le tipologie espressamente previste) e debitamente documentate, secondo i termini disciplinati dal Protocollo per “la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, elaborati dalla Conferenza Distrettuale e sottoscritti in data 10 luglio 2024, che di seguito si trascrivono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
b) visite anche specialistiche
(comprese cure dentistiche, ortodontiche — con eventuale acquisto di apparecchi — oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
c) interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
d) farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.); e) farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
f) acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
g) supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
h) cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
i) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
b) interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
c) cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
d) acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio
- 2 - sanitario nazionale;
e) cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
b) tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
c) tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
d) libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
e) libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università; f) alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
g) gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
h) trasporto pubblico casa/scuola; i) mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto);
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
b) tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
c) alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
d) master e corsi di specializzazione anche all'estero; e) gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
h) preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
i) corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ente disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese
- 3 - accessorie e trasferte senza pernottamento); b) bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
c) frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
d) baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento); b) acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
c) vacanze trascorse in assenza dei genitori;
d) conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi); e) acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
f) organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.); g) attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva); h) baby-sitter, ove non già esistente nel1'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
i) frequenza di centri estivi.
Fermo restando il dovere di solidarietà, ciascun genitore provvederà a versare la propria quota parte direttamente al soggetto e/o ente creditore. La quota parte delle spese eventualmente anticipate da uno dei due genitori, nei termini di cui sopra, dovrà essere corrisposta all'avente diritto entro il giorno 5 del mese successivo all'effettivo esborso su semplice richiesta e previa esibizione del documento di spesa. Le parti espressamente convengono e danno atto che il genitore che decide di sostenere la spesa straordinaria, pur in assenza del preventivo accordo dell'altro genitore – laddove l'accordo è espressamente previsto dal vigente Protocollo – non avrà diritto alla ripetizione della quota parte e si accollerà l'intero onere (100% della spesa straordinaria). Quanto ad eventuali Bonus che la madre andrà a percepire (tipo bonus asilo) si statuisce che l'eventuale extra residuo di spesa sarà suddiviso tra i genitori al 70% e 30% detratto il bonus.
10) provvederà ad avviare la pratica per il percepimento dell'assegno Parte_1 unico che devolverà al 100% ad Persona_1
11) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno dall'altra;
- 4 - 12) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
13) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
14) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano altresì di aver definito ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non avere, allo stato, altro a che prendere l'uno dall'altro.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Persona_1
premesso di aver avuto una relazione personale dalla quale, in data 10/09/2024, è nata a
Jesi la minore – riconosciuta dal padre, come successivamente chiarito dalle parti (cfr. Per_2
certificato di nascita prodotto in data 03/04/2025) -, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia nata fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero il quale, in data 15/10/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, in favore della quale è stato previsto un contributo al mantenimento a carico del padre di € 200,00 mensili, adeguato alle esigenze della minore
(tenuto conto anche della sua età) e corrispondente alle capacità economiche dell'onerato.
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà, per quanto non espressamente specificato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il
Tribunale di Ancona.
Non si è proceduto all'audizione della minore considerata anche la tenerissima età della stessa.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 5 - 5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16/IV/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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