TRIB
Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/03/2024, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
RG 414/ 2022
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 12/03/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri è comparsa per parte ricorrente l'avv. Martelli, in sostituzione dell'avv. Pacorig.
Parte ricorrente insiste come da ricorso e chiede la distrazione delle spese processuali.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 414/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avvm Marco Pacorig, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, titolare dell'impresa individuale di CP_1 Org_1
CP_1
convenuta contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2 dicembre 2022, il ricorrente ha convenuto in giudizio , titolare dell'impresa individuale CP_1 [...]
edotto d'aver lavorato nel periodo Org_1
al 30.09.2020, con inquadramento nel VII liv. Ccnl Lavoratori dipendenti delle imprese edili artigiane e osservando l'orario di lavoro meglio descritto in ricorso, pari nel complesso a 233 ore di lavoro nel luglio 2020 e a 128,50 ore di lavoro nell'agosto 2020. Il rapporto, la cui esecuzione si è collocata in Germania, si sarebbe avviato e sviluppato in assenza di formalizzazione, ad onta delle sollecitazioni in tal senso provenienti dal lavoratore. Queste sortirono effetto solo a metà agosto, quando la parte datoriale avrebbe sì formalizzato il rapporto, ma con l'erronea decorrenza dal 14.08.2020 e con data finale al 30.09.2020, senza tuttavia darne comunicazione al dipendente, che avrebbe appreso della circostanza solo successivamente. In considerazione del mancato pagamento delle retribuzioni, il lavoratore avrebbe smesso di lavorare a decorrere dal 18.08.2020 e avrebbe fatto ritorno in Italia. Ulteriori occasioni di contatto tra il lavoratore e il datore di lavoro avrebbero visto quest'ultimo decretare verbalmente la cessazione del rapporto, con la rivendicazione che, visto il ritorno in Italia del dipendente, egli non avrebbe avuto diritto a percepire alcunché a titolo retributivo. Su questi presupposti il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento dei crediti dovuti a titolo di retribuzioni per lavoro ordinario e straordinario, 13ma mensilità, festività, indennità ex lege e permessi non goduti e t.f.r.. Ha poi chiesto, in caso di prescrizione degli obblighi contributivi, la condanna del datore di lavoro a pagare al ricorrente la riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia. Per la quantificazione di tutte le somme richieste, ha fatto istanza di c.t.u. contabile. Parte resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Istruita documentalmente, mediante interrogatorio formale della parte convenuta e mediante c.t.u. contabile, la causa è stata successivamente discussa oralmente dal difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni poc'anzi sintetizzate. Così ricostruito l'iter processuale, si deve affermare che il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. Per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le retribuzioni differite, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009]. Nel caso di specie parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio. Dalla documentazione depositata, risulta che il ricorrente, su modulistica proveniente dal convenuto, ha compilato i fogli presenza, i quali contengono la segnalazione dell'orario di lavoro osservato per i mesi di luglio ed agosto 2020 [cfr. docc. 3 e 4]. Gli orari ivi indicati, per inciso, corrispondono esattamente a quelli analiticamente illustrati in ricorso, conducendo al monte orario complessivo sinteticamente indicato in precedenza. Questi dati sono apparentemente contraddetti dalla comunicazione del rapporto di lavoro compiuta dal datore di lavoro, nella quale si legge che esso si sarebbe sviluppato solo dal 14.08.2020 al 30.09.2020. Le circostanza esposte in questa comunicazione si rivelano però inattendibili alla luce degli ulteriori documenti disponibili. In particolare, risulta che, prima dell'avvio del giudizio, il lavoratore, per il tramite del suo difensore avv. Pacorig, abbia trasmesso al datore di lavoro i fogli presenza di cui sopra, rivendicando il pagamento del dovuto. La comunicazione, trasmessa regolarmente a mezzo pec, non ha trovato iniziale riscontro [cfr. doc. 6]. Un successivo sollecito [cfr. doc. 7] ha però scaturito una risposta datoriale che, ricevuti i documenti da cui si evinceva l'avvio del rapporto a partire dal 01.07.2020 e l'orario di lavoro osservato, non ha posto in discussione questi profili, ma ha piuttosto chiesto conferma che il corretto interlocutore fosse l'avv. Pacorig, e non un altro professionist,a da cui sarebbe stato contattato in precedenza per la medesima questione [cfr. doc. 8]. Con comunicazione trasmessa al datore di lavoro, e per conoscenza anche all'altro professionista menzionato da quest'ultimo, l'avv. Pacorig ha confermato di rappresentare il lavoratore, ricapitolando ancora una volta i fatti posti alla base della pretesa [cfr. doc. 9]. Il datore di lavoro, però, non ha più fornito alcun riscontro. Già sulla base di questi elementi sussistono dati che inducono a presumere non solo la sussistenza del rapporto, ma anche la fondatezza dell'articolazione temporale e delle modalità esecutive prospettate dal ricorrente. Dati che hanno poi trovato un'ulteriore conferma ai sensi dell'art. 232 c.p.c., atteso che, intimato per essere sottoposto ad interrogatorio formale, il datore di lavoro non si è presentato senza fornire alcuna giustificazione [cfr. verbale d'udienza del 21.06.2023]. È quindi da ritenere che il ricorrente abbia fornito una prova sufficiente dei fatti costitutivi della pretesa e della maturazione del credito azionato. Ne deriva la spettanza delle retribuzioni per il periodo in cui il ricorrente ha effettivamente lavorato (01.07.2020/18.08.2020), nonché il diritto a ricevere la retribuzione anche per il successivo periodo (19.08.2020/30.09.2020). Rispetto a quest'ultimo, infatti, l'astensione del ricorrente dal lavoro è giustificata dall'inadempimento datoriale e la reazione del convenuto è assimilabile ad suo rifiuto di ricevere la prestazione. In tal senso va però ricordato che «al dipendente spetta la retribuzione tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti perché, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione» [Cass., n. 7977/2020]. A fronte di questi elementi, sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire la prova dell'avvenuto pagamento, ma egli è rimasto contumace e quindi non ha provato alcunché. Per la quantificazione del dovuto, si è quindi fatto luogo a c.t.u. contabile, finalizzata a rispondere a questo quesito «Visti gli atti ed esaminati i documenti, determini il CTU l'importo dei crediti spettanti alla parte ricorrente per il rapporto di lavoro intercorso con
[...]
a titolo di differenze retributive per retribuzione ord CP_1 ne per lavoro straordinario, ratei di 13ma mensilità, festività, permessi non goduti e t.f.r., tenendo conto:
• della durata del rapporto, dal 01.07.2020 al 30.09.2020;
• dell'inquadramento del ricorrente nel VII liv. Ccnl Lavoratori dipendenti delle imprese edili artigiane;
• dell'orario di lavoro di cui ai docc. 3 e 4 del ricorrente;
ed avendo cura di indicare, separatamente, il credito emergente dai predetti docc. 3 e 4 e quello relativo al periodo dal 19.08.2020 fino al 30.09.2020, per il quale andrà considerata la retribuzione relativa allo svolgimento dell'orario normale di lavoro». Considerato che il lavoratore, con il suo atto introduttivo, ha fornito tutti i parametri per giungere alla quantificazione medesima – orario e accordo collettivo applicabile – è da precisare, per inciso, che la remissione dell'individuazione del quantum dovuto ad un esperto è ammissibile, non contrastando con il principio di specificità della domanda. «La specificazione delle mansioni svolte e della normativa collettiva applicabile – spiega la Cassazione - costituisce sufficiente adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 nn.3 e 4 cod. proc. civ. in caso di domanda del lavoratore diretta ad ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle conseguenti differenze retributive, senza che sia necessaria l'indicazione di parametri retributivi e dei compensi effettivamente percepiti oppure la quantificazione dei crediti dedotti, raggiungibile anche attraverso una consulenza tecnica» [Cass., n. 7524/2009]. La relazione peritale, metodologicamente corretta e immune da vizi logici, va senz'altro condivisa e ad essa si può fare pieno riferimento. Essa ha condotto a quantificare il credito spettante nella somma lorda di euro 4.569,16 per il periodo dal 01.07.2020 al 18.08.2020, corrispondente a quello in cui il ricorrente ha lavorato, e nella somma lorda di euro 2.968,25, per il periodo dal 19.08.2020 fino alla “scadenza” del contratto (30.09.2020). Il credito complessivo è dunque pari ad euro 7.537,41. Il convenuto va perciò condannato a pagare quest'importo. Non può invece essere accolta la pretesa del lavoratore che, in caso di prescrizione degli obblighi contributi, ha domandato la condanna del datore di lavoro a pagare al ricorrente la riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia. Non risulta infatti decorso il termine previsto dall'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, onde la mancanza del ridetto presupposto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistatario. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 7.537,41, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.695,00, più 15% per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a., con distrazione a favore dell'avv. Paolo Pacorig;
pone a carico del convenuto le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 12 marzo 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 12/03/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri è comparsa per parte ricorrente l'avv. Martelli, in sostituzione dell'avv. Pacorig.
Parte ricorrente insiste come da ricorso e chiede la distrazione delle spese processuali.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 414/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avvm Marco Pacorig, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, titolare dell'impresa individuale di CP_1 Org_1
CP_1
convenuta contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2 dicembre 2022, il ricorrente ha convenuto in giudizio , titolare dell'impresa individuale CP_1 [...]
edotto d'aver lavorato nel periodo Org_1
al 30.09.2020, con inquadramento nel VII liv. Ccnl Lavoratori dipendenti delle imprese edili artigiane e osservando l'orario di lavoro meglio descritto in ricorso, pari nel complesso a 233 ore di lavoro nel luglio 2020 e a 128,50 ore di lavoro nell'agosto 2020. Il rapporto, la cui esecuzione si è collocata in Germania, si sarebbe avviato e sviluppato in assenza di formalizzazione, ad onta delle sollecitazioni in tal senso provenienti dal lavoratore. Queste sortirono effetto solo a metà agosto, quando la parte datoriale avrebbe sì formalizzato il rapporto, ma con l'erronea decorrenza dal 14.08.2020 e con data finale al 30.09.2020, senza tuttavia darne comunicazione al dipendente, che avrebbe appreso della circostanza solo successivamente. In considerazione del mancato pagamento delle retribuzioni, il lavoratore avrebbe smesso di lavorare a decorrere dal 18.08.2020 e avrebbe fatto ritorno in Italia. Ulteriori occasioni di contatto tra il lavoratore e il datore di lavoro avrebbero visto quest'ultimo decretare verbalmente la cessazione del rapporto, con la rivendicazione che, visto il ritorno in Italia del dipendente, egli non avrebbe avuto diritto a percepire alcunché a titolo retributivo. Su questi presupposti il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento dei crediti dovuti a titolo di retribuzioni per lavoro ordinario e straordinario, 13ma mensilità, festività, indennità ex lege e permessi non goduti e t.f.r.. Ha poi chiesto, in caso di prescrizione degli obblighi contributivi, la condanna del datore di lavoro a pagare al ricorrente la riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia. Per la quantificazione di tutte le somme richieste, ha fatto istanza di c.t.u. contabile. Parte resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Istruita documentalmente, mediante interrogatorio formale della parte convenuta e mediante c.t.u. contabile, la causa è stata successivamente discussa oralmente dal difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni poc'anzi sintetizzate. Così ricostruito l'iter processuale, si deve affermare che il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. Per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le retribuzioni differite, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009]. Nel caso di specie parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio. Dalla documentazione depositata, risulta che il ricorrente, su modulistica proveniente dal convenuto, ha compilato i fogli presenza, i quali contengono la segnalazione dell'orario di lavoro osservato per i mesi di luglio ed agosto 2020 [cfr. docc. 3 e 4]. Gli orari ivi indicati, per inciso, corrispondono esattamente a quelli analiticamente illustrati in ricorso, conducendo al monte orario complessivo sinteticamente indicato in precedenza. Questi dati sono apparentemente contraddetti dalla comunicazione del rapporto di lavoro compiuta dal datore di lavoro, nella quale si legge che esso si sarebbe sviluppato solo dal 14.08.2020 al 30.09.2020. Le circostanza esposte in questa comunicazione si rivelano però inattendibili alla luce degli ulteriori documenti disponibili. In particolare, risulta che, prima dell'avvio del giudizio, il lavoratore, per il tramite del suo difensore avv. Pacorig, abbia trasmesso al datore di lavoro i fogli presenza di cui sopra, rivendicando il pagamento del dovuto. La comunicazione, trasmessa regolarmente a mezzo pec, non ha trovato iniziale riscontro [cfr. doc. 6]. Un successivo sollecito [cfr. doc. 7] ha però scaturito una risposta datoriale che, ricevuti i documenti da cui si evinceva l'avvio del rapporto a partire dal 01.07.2020 e l'orario di lavoro osservato, non ha posto in discussione questi profili, ma ha piuttosto chiesto conferma che il corretto interlocutore fosse l'avv. Pacorig, e non un altro professionist,a da cui sarebbe stato contattato in precedenza per la medesima questione [cfr. doc. 8]. Con comunicazione trasmessa al datore di lavoro, e per conoscenza anche all'altro professionista menzionato da quest'ultimo, l'avv. Pacorig ha confermato di rappresentare il lavoratore, ricapitolando ancora una volta i fatti posti alla base della pretesa [cfr. doc. 9]. Il datore di lavoro, però, non ha più fornito alcun riscontro. Già sulla base di questi elementi sussistono dati che inducono a presumere non solo la sussistenza del rapporto, ma anche la fondatezza dell'articolazione temporale e delle modalità esecutive prospettate dal ricorrente. Dati che hanno poi trovato un'ulteriore conferma ai sensi dell'art. 232 c.p.c., atteso che, intimato per essere sottoposto ad interrogatorio formale, il datore di lavoro non si è presentato senza fornire alcuna giustificazione [cfr. verbale d'udienza del 21.06.2023]. È quindi da ritenere che il ricorrente abbia fornito una prova sufficiente dei fatti costitutivi della pretesa e della maturazione del credito azionato. Ne deriva la spettanza delle retribuzioni per il periodo in cui il ricorrente ha effettivamente lavorato (01.07.2020/18.08.2020), nonché il diritto a ricevere la retribuzione anche per il successivo periodo (19.08.2020/30.09.2020). Rispetto a quest'ultimo, infatti, l'astensione del ricorrente dal lavoro è giustificata dall'inadempimento datoriale e la reazione del convenuto è assimilabile ad suo rifiuto di ricevere la prestazione. In tal senso va però ricordato che «al dipendente spetta la retribuzione tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti perché, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione» [Cass., n. 7977/2020]. A fronte di questi elementi, sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire la prova dell'avvenuto pagamento, ma egli è rimasto contumace e quindi non ha provato alcunché. Per la quantificazione del dovuto, si è quindi fatto luogo a c.t.u. contabile, finalizzata a rispondere a questo quesito «Visti gli atti ed esaminati i documenti, determini il CTU l'importo dei crediti spettanti alla parte ricorrente per il rapporto di lavoro intercorso con
[...]
a titolo di differenze retributive per retribuzione ord CP_1 ne per lavoro straordinario, ratei di 13ma mensilità, festività, permessi non goduti e t.f.r., tenendo conto:
• della durata del rapporto, dal 01.07.2020 al 30.09.2020;
• dell'inquadramento del ricorrente nel VII liv. Ccnl Lavoratori dipendenti delle imprese edili artigiane;
• dell'orario di lavoro di cui ai docc. 3 e 4 del ricorrente;
ed avendo cura di indicare, separatamente, il credito emergente dai predetti docc. 3 e 4 e quello relativo al periodo dal 19.08.2020 fino al 30.09.2020, per il quale andrà considerata la retribuzione relativa allo svolgimento dell'orario normale di lavoro». Considerato che il lavoratore, con il suo atto introduttivo, ha fornito tutti i parametri per giungere alla quantificazione medesima – orario e accordo collettivo applicabile – è da precisare, per inciso, che la remissione dell'individuazione del quantum dovuto ad un esperto è ammissibile, non contrastando con il principio di specificità della domanda. «La specificazione delle mansioni svolte e della normativa collettiva applicabile – spiega la Cassazione - costituisce sufficiente adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 nn.3 e 4 cod. proc. civ. in caso di domanda del lavoratore diretta ad ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle conseguenti differenze retributive, senza che sia necessaria l'indicazione di parametri retributivi e dei compensi effettivamente percepiti oppure la quantificazione dei crediti dedotti, raggiungibile anche attraverso una consulenza tecnica» [Cass., n. 7524/2009]. La relazione peritale, metodologicamente corretta e immune da vizi logici, va senz'altro condivisa e ad essa si può fare pieno riferimento. Essa ha condotto a quantificare il credito spettante nella somma lorda di euro 4.569,16 per il periodo dal 01.07.2020 al 18.08.2020, corrispondente a quello in cui il ricorrente ha lavorato, e nella somma lorda di euro 2.968,25, per il periodo dal 19.08.2020 fino alla “scadenza” del contratto (30.09.2020). Il credito complessivo è dunque pari ad euro 7.537,41. Il convenuto va perciò condannato a pagare quest'importo. Non può invece essere accolta la pretesa del lavoratore che, in caso di prescrizione degli obblighi contributi, ha domandato la condanna del datore di lavoro a pagare al ricorrente la riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia. Non risulta infatti decorso il termine previsto dall'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, onde la mancanza del ridetto presupposto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistatario. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 7.537,41, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.695,00, più 15% per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a., con distrazione a favore dell'avv. Paolo Pacorig;
pone a carico del convenuto le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 12 marzo 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri