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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1997/2024 R.G. vertente
fra
nata il [...] a [...] , rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Antonio Salvia, C.F. , e domiciliato presso il di lui studio, in C.F._1
Potenza (PZ), Viale G. Marconi, 219, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il giorno 1.07.2024 e ritualmente notificato, la sig.ra
[...]
adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, dipendente della ditta Parte_1 [...]
, con sede in Roma, quale addetta alla pulizia, in data 26.03.2022, mentre stava CP_2
lavorando, sulla rampa di salita della scale mobile Basento, nella città di Potenza, di fronte alla Stazione Centrale FF.SS, per evitare che una persona anziana, che era in compagnia della figlia cadesse all'indietro, in quanto aveva perso l'equilibrio, nel tentativo di bloccarla ed afferrarla con la mano dx e l'arto superiore dx, nello stesso istante si girava all'indietro per soccorrere la figlia della stessa che era caduta, urtando con il ginocchio dx sul gradino della scala mobile, accusando dolore al tratto lombo-sacrale del rachide. Immediatamente veniva soccorsa e portata all'Ospedale San Carlo di Potenza, ove dopo le cure del caso, veniva giudicata affetta da: “Trauma distrattivo a livello sacroccigeo” L'amministrazione resistente, dopo aver sottoposto a visita medico legale la ricorrente e concessa l'inabilità temporanea fino al 21.06.2022, con provvedimento del 28.06.2022, comunicava alla stessa che…”non è stata riscontrata menomazione del'integrità psico-fisica ….E' corrisposta indennità per inabilità temporanea assoluta …”; avverso il predetto provvedimento, in data 19.07.2022, richiedeva all'amministrazione resistente, senza ottenere alcun riscontro, di essere sottoposta a collegiale medica;
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_3
presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale al fine di dichiarare che il danno biologico residuato al ricorrente, a seguito dell'infortunio del 26.03.2022, determina una menomazione dell'integrità psicofisica pari all'12 % (Indennizzo in capitale) o, in misura maggiore o minore e comunque non inferiore al 6%, che sarà accertata nel corso del giudizio;
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_1
favore dell'istante, del beneficio con decorrenza dalla data dell'infortunio, nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e CP_1
competenze del giudizio, liquidate secondo tariffa (D.M. 55 del 10.03.2014 e del D.M. n. 147 del 13.08.2022), oltre Spese Generali (15%) IVA e CAP come per legge, facendone attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
2 La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 12 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “Allo stato degli atti, sulla scorta dei documenti presenti nel fascicolo e dell'esame clinico funzionale, possiamo ritenere che la OR , in seguito alle lesioni riportate per l'infortunio del 26.03.2022 Parte_1 presenti postumi invalidanti valutabili nella misura del 6%.”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_3
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il giorno 1.07.2024, ogni Parte_1
altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale Parte_1
conseguenza della patologia di cui risulta affetta, pari al 6 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per Parte_1
legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 12 marzo 2025
3 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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