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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/04/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 494/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
-----------------------------------------------------------------------------------------
-
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso – Parte_1 C.F._1 giusta procura – dall'avv. RICCI RENATO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.so
Vittorio Emanuele 161, PESCARA;
ATTORE OPPONENTE
e
(C.F. ) rappresentata e difesa – giusta Controparte_1 C.F._2 procura – dall'avv. DELLA MONICA UGO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in viale
G. Garibaldi 19, CAVA DEI TIRRENI;
CONVENUTA OPPOSTA
1- Con atto di citazione del 04.04.2023, ritualmente notificato e depositato, Parte_2
si è opposto al precetto intimato dalla SI.ra , notificato
[...] Controparte_1 all'opponente il 23.03.2023, per pagamento somme in virtù della sentenza n. 2632/2022 del
29.11.2022 resa dal Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, per chiedere:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Chieti adito, ritenuta la propria competenza, respinta ogni n. 494/2023 R.G.A.C.
contraria istanza, eccezione e richiesta, e premessa ogni più opportuna pronuncia, IN VIA
PRELIMINARE: sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto, ovvero previa fissazione di apposita udienza;
NEL
MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: accertata l'esistenza del credito vantato dall'intimato opponente, nei confronti della sig.ra Parte_3 Controparte_2 in virtù della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1120/2022, per l'importo
[...] complessivo di € 6.639,54, dichiarare compensato il credito vantato dalla intimante fino alla concorrenza di € 5.211,13 (c.p.a. e i.v.a. compresi), e, IN VIA RICONVENZIONALE, condannare la stessa intimante al pagamento, in favore dell'odierno opponente, della residua somma di € 1.428,41. Con vittoria di spese e compensi di lite..”
Deduceva l'opponente che: - l'importo preteso dalla convenuta opposta in virtù della sentenza n. 2632/2022 resa dal Tribunale di Pescara con la quale il veniva condannato anche Pt_3 al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, odierna opponente, non sono dovuti poiché, in epoca antecedente, ossia in data 26.07.2022, la SI.ra in esito al procedimento per CP_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio svoltosi tra le medesime parti in causa, era stata condannata al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite di quel processo quantificate in € 6.000,00 per compensi, per i 3/4, quindi € 5.248,50 oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA;
- la sig.ra non aveva mai versato le somme relative alla predetta CP_1 soccombenza, né aveva provveduto ad inoltrare intimazione di pagamento all'opponente che,
a sua volta, avrebbe potuto opporre il credito dalla stessa vantato in compensazione, pertanto eccepiva la inammissibilità ed infondatezza del credito stesso e la compensazione dei reciproci crediti.
2- Con comparsa di costituzione e risposta del 13.07.2023, si costituiva in giudizio la SI.ra e, nel contestare le avverse deduzioni e domande, chiedeva l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, per tutto quanto innanzi premesso così pronunciare:
1. In via preliminare rigettare la spiegata opposizione e condannare parte opponente alla refusione delle spese di lite, con distrazione.”.
Deduceva la convenuta opposta che: - il credito da essa vantato, poi ceduto al proprio avvocato, era esistente al momento della notifica del precetto, pertanto fondato sulla sentenza penale predetta;
- contrariamente a quanto ex adverso asserito, prima di notificare l'atto di precetto era stato richiesto l'adempimento con pec del 10.01.2023 e con due ulteriori mail del
20.01.2023 al procuratore costituito del cui erano seguiti due mesi senza riscontro;
Pt_3
- contestava la quantificazione della somma dovuta liquidata in favore del con la Pt_3 n. 494/2023 R.G.A.C.
sentenza n. 1120/2022 per essere € 5.783,10 e non € 6.639,54; - precisava altresì che, nel caso di specie, va esclusa la possibilità di compensazione legale in assenza del requisito della liquidità e, dunque, della esigibilità, infatti sussiste contestazione dell'esistenza del titolo che, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, fa venir meno il requisito della liquidità ai fini dell'operatività della compensazione;
- inoltre, la compensazione non è invocabile anche in virtù dell'avvenuta cessione del credito in favore dell'avvocato.
3- Alla udienza dell'01.02.2024, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate e il Giudice ammetteva tutta la produzione documentale delle parti e, attesa la natura documentale della causa, rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 26.09.2024, sostituita da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., facultando le parti al deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni entro la data della medesima udienza fissata.
Faceva seguito il deposito di note conclusive contenenti la precisazione delle conclusioni e delle note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. da entrambe le parti e, all'esito delle stesse, la causa giunge a decisione.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
4- Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato, si è Parte_3 opposto al precetto intimato dalla ex – coniuge . Controparte_1
Tale precetto era stato intimato sulla base di un credito derivante da una sentenza penale che aveva riconosciuto la colpevolezza del debitore per il reato di cui all'art. 570 c.p., condannandolo al pagamento delle spese in favore della parte civile (odierna creditrice).
L'opponente ha eccepito una compensazione con un credito vantato dallo stesso in forza di una sentenza del tribunale di Pescara (n. 1120/2022), che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, condannando l'opposta al pagamento di una parte delle spese processuali (sentenza confermata in appello). In virtù del fatto che l'ammontare di questo credito è superiore a quello azionato dall'opposta con il precetto, l'opponente ha chiesto che, previo accertamento del credito eccepito in compensazione, venga dichiarata l'insussistenza del diritto della creditrice di procedere all'esecuzione forzata. Ha inoltre domandato, in via riconvenzionale, la condanna di parte opponente al pagamento della residua somma di €
1.428,41. n. 494/2023 R.G.A.C.
Si è costituita parte opposta, deducendo che il credito eccepito in compensazione è attualmente contestato, in quanto, avverso la sentenza della Corte d'appello confermativa della sentenza di primo grado, dalla quale deriva il credito predetto, è stato proposto ricorso per Cassazione, per cui non vi sarebbe il requisito della certezza.
L'opposta ha rappresentato, inoltre, di aver ceduto il credito al suo avvocato.
Parte opponente, nella successiva memoria, ha rappresentato che il credito doveva considerarsi certo, in quanto confermato anche dalla sentenza di appello;
in ogni caso ha chiesto, in subordine, la sospensione del processo in attesa della definizione del ricorso per
Cassazione.
L'opposizione è infondata, e va pertanto rigettata.
Si deve infatti evidenziare che il credito eccepito in compensazione non ha il requisito della certezza richiesto dall'articolo 1243 c.c., in quanto è ancora sub iudice, poiché è pacifica la circostanza che la sentenza che lo ha riconosciuto non è ancora passata in giudicato, ed è attualmente pendente il ricorso per Cassazione.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c. (cfr. Cass. Sez.
Un. sent. n. 23225/2016, nonché, da ultimo, Cass. Sent. n. 27113/2024).
Quindi, in base a tale principio, va rigettata anche la richiesta di sospensione del processo sollecitata da parte opponente.
Infine, la domanda riconvenzionale dell'opponente va dichiarata inammissibile, in quanto lo stesso, per il credito richiesto con tale domanda, ha già un titolo esecutivo giudiziale (la sentenza di divorzio), per cui non può chiedere di nuovo una sentenza accertativa di tale n. 494/2023 R.G.A.C.
diritto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, per le 3 fasi (esclusa quella istruttoria, poichè non si è svolta).
5- Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice e della convenuta e, in applicazione dell'art. 52 Codice della Privacy, si dispone che in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
6- Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte opponente;
• condanna parte opponente al pagamento delle spese in favore di parte opposta, da quantificarsi in € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
• Dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti riportati sulla sentenza, in applicazione dell'art. 52 Codice della
Privacy.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Chieti, il 28.04.2025
Il Giudice OP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
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-
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso – Parte_1 C.F._1 giusta procura – dall'avv. RICCI RENATO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.so
Vittorio Emanuele 161, PESCARA;
ATTORE OPPONENTE
e
(C.F. ) rappresentata e difesa – giusta Controparte_1 C.F._2 procura – dall'avv. DELLA MONICA UGO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in viale
G. Garibaldi 19, CAVA DEI TIRRENI;
CONVENUTA OPPOSTA
1- Con atto di citazione del 04.04.2023, ritualmente notificato e depositato, Parte_2
si è opposto al precetto intimato dalla SI.ra , notificato
[...] Controparte_1 all'opponente il 23.03.2023, per pagamento somme in virtù della sentenza n. 2632/2022 del
29.11.2022 resa dal Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, per chiedere:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Chieti adito, ritenuta la propria competenza, respinta ogni n. 494/2023 R.G.A.C.
contraria istanza, eccezione e richiesta, e premessa ogni più opportuna pronuncia, IN VIA
PRELIMINARE: sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto, ovvero previa fissazione di apposita udienza;
NEL
MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: accertata l'esistenza del credito vantato dall'intimato opponente, nei confronti della sig.ra Parte_3 Controparte_2 in virtù della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1120/2022, per l'importo
[...] complessivo di € 6.639,54, dichiarare compensato il credito vantato dalla intimante fino alla concorrenza di € 5.211,13 (c.p.a. e i.v.a. compresi), e, IN VIA RICONVENZIONALE, condannare la stessa intimante al pagamento, in favore dell'odierno opponente, della residua somma di € 1.428,41. Con vittoria di spese e compensi di lite..”
Deduceva l'opponente che: - l'importo preteso dalla convenuta opposta in virtù della sentenza n. 2632/2022 resa dal Tribunale di Pescara con la quale il veniva condannato anche Pt_3 al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, odierna opponente, non sono dovuti poiché, in epoca antecedente, ossia in data 26.07.2022, la SI.ra in esito al procedimento per CP_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio svoltosi tra le medesime parti in causa, era stata condannata al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite di quel processo quantificate in € 6.000,00 per compensi, per i 3/4, quindi € 5.248,50 oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA;
- la sig.ra non aveva mai versato le somme relative alla predetta CP_1 soccombenza, né aveva provveduto ad inoltrare intimazione di pagamento all'opponente che,
a sua volta, avrebbe potuto opporre il credito dalla stessa vantato in compensazione, pertanto eccepiva la inammissibilità ed infondatezza del credito stesso e la compensazione dei reciproci crediti.
2- Con comparsa di costituzione e risposta del 13.07.2023, si costituiva in giudizio la SI.ra e, nel contestare le avverse deduzioni e domande, chiedeva l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, per tutto quanto innanzi premesso così pronunciare:
1. In via preliminare rigettare la spiegata opposizione e condannare parte opponente alla refusione delle spese di lite, con distrazione.”.
Deduceva la convenuta opposta che: - il credito da essa vantato, poi ceduto al proprio avvocato, era esistente al momento della notifica del precetto, pertanto fondato sulla sentenza penale predetta;
- contrariamente a quanto ex adverso asserito, prima di notificare l'atto di precetto era stato richiesto l'adempimento con pec del 10.01.2023 e con due ulteriori mail del
20.01.2023 al procuratore costituito del cui erano seguiti due mesi senza riscontro;
Pt_3
- contestava la quantificazione della somma dovuta liquidata in favore del con la Pt_3 n. 494/2023 R.G.A.C.
sentenza n. 1120/2022 per essere € 5.783,10 e non € 6.639,54; - precisava altresì che, nel caso di specie, va esclusa la possibilità di compensazione legale in assenza del requisito della liquidità e, dunque, della esigibilità, infatti sussiste contestazione dell'esistenza del titolo che, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, fa venir meno il requisito della liquidità ai fini dell'operatività della compensazione;
- inoltre, la compensazione non è invocabile anche in virtù dell'avvenuta cessione del credito in favore dell'avvocato.
3- Alla udienza dell'01.02.2024, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate e il Giudice ammetteva tutta la produzione documentale delle parti e, attesa la natura documentale della causa, rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 26.09.2024, sostituita da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., facultando le parti al deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni entro la data della medesima udienza fissata.
Faceva seguito il deposito di note conclusive contenenti la precisazione delle conclusioni e delle note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. da entrambe le parti e, all'esito delle stesse, la causa giunge a decisione.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
4- Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato, si è Parte_3 opposto al precetto intimato dalla ex – coniuge . Controparte_1
Tale precetto era stato intimato sulla base di un credito derivante da una sentenza penale che aveva riconosciuto la colpevolezza del debitore per il reato di cui all'art. 570 c.p., condannandolo al pagamento delle spese in favore della parte civile (odierna creditrice).
L'opponente ha eccepito una compensazione con un credito vantato dallo stesso in forza di una sentenza del tribunale di Pescara (n. 1120/2022), che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, condannando l'opposta al pagamento di una parte delle spese processuali (sentenza confermata in appello). In virtù del fatto che l'ammontare di questo credito è superiore a quello azionato dall'opposta con il precetto, l'opponente ha chiesto che, previo accertamento del credito eccepito in compensazione, venga dichiarata l'insussistenza del diritto della creditrice di procedere all'esecuzione forzata. Ha inoltre domandato, in via riconvenzionale, la condanna di parte opponente al pagamento della residua somma di €
1.428,41. n. 494/2023 R.G.A.C.
Si è costituita parte opposta, deducendo che il credito eccepito in compensazione è attualmente contestato, in quanto, avverso la sentenza della Corte d'appello confermativa della sentenza di primo grado, dalla quale deriva il credito predetto, è stato proposto ricorso per Cassazione, per cui non vi sarebbe il requisito della certezza.
L'opposta ha rappresentato, inoltre, di aver ceduto il credito al suo avvocato.
Parte opponente, nella successiva memoria, ha rappresentato che il credito doveva considerarsi certo, in quanto confermato anche dalla sentenza di appello;
in ogni caso ha chiesto, in subordine, la sospensione del processo in attesa della definizione del ricorso per
Cassazione.
L'opposizione è infondata, e va pertanto rigettata.
Si deve infatti evidenziare che il credito eccepito in compensazione non ha il requisito della certezza richiesto dall'articolo 1243 c.c., in quanto è ancora sub iudice, poiché è pacifica la circostanza che la sentenza che lo ha riconosciuto non è ancora passata in giudicato, ed è attualmente pendente il ricorso per Cassazione.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c. (cfr. Cass. Sez.
Un. sent. n. 23225/2016, nonché, da ultimo, Cass. Sent. n. 27113/2024).
Quindi, in base a tale principio, va rigettata anche la richiesta di sospensione del processo sollecitata da parte opponente.
Infine, la domanda riconvenzionale dell'opponente va dichiarata inammissibile, in quanto lo stesso, per il credito richiesto con tale domanda, ha già un titolo esecutivo giudiziale (la sentenza di divorzio), per cui non può chiedere di nuovo una sentenza accertativa di tale n. 494/2023 R.G.A.C.
diritto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, per le 3 fasi (esclusa quella istruttoria, poichè non si è svolta).
5- Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice e della convenuta e, in applicazione dell'art. 52 Codice della Privacy, si dispone che in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
6- Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte opponente;
• condanna parte opponente al pagamento delle spese in favore di parte opposta, da quantificarsi in € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
• Dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti riportati sulla sentenza, in applicazione dell'art. 52 Codice della
Privacy.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Chieti, il 28.04.2025
Il Giudice OP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone