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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 81 / 2019 R.G. promossa da
ICAL 2 S.P.A nella qualità di successore universale ex art.2504 bis c.c. della società incorporata “ in persona del suo Parte_1
rapp. pro tempore, rapp. e difeso dall'Avv.to GIANCARLO NUNE' ed elettivamente dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica presso lo studio dell'Avv.
DANIELE TODDE
ATTORE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
1 , in persona del curatore e Controparte_1
legale rappresentante p.t, rapp. e difesa dagli Avv.ti VITTORIO ALLAVENA ed
ENRICO CHIEPPA presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
e nei confronti di in qualità di assuntore di concordato fallimentare, rapp e Controparte_2
difesa dagli Avv.ti VITTORIO ALLAVENA ed ENRICO CHIEPPA presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI delle PARTI
ICAL 2 S.P.A ATTORE IN RIASSUNZIONE insiste per l'accoglimento delle conclusioni: “già rassegnate nell'atto introduttivo compatibili con la riassunzione dell'odierno giudizio, ivi integralmente riproposte e trascritte e, ove ritenuto legittimato, in via subordinata condizionata, anche integrate nei confronti del successore assuntore in persona del legale Controparte_2
rappresentante., come segue : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, anche in accoglimento della domanda della ICAL 2 S.p.A. ed applicando, tra l'altro, il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, II Sezione civile, di cui all'Ordinanza n.
27041/2018 del 8/05/2018 e depositata il 25/10/2018 (con la quale è stata cassata la
Sentenza n 1116/2012 della Corte di Appello di Genova): in riforma della Sentenza di primo grado n. 1092/2007 del Tribunale di Genova, accertare e dichiarare l'intervenuto scioglimento ed interruzione del contratto alla data del fallimento della appaltatrice e per l'effetto accertare e dichiarare l'omessa esecuzione della parte del contratto di appalto che prevedeva la manutenzione quinquennale e la garanzia delle opere, e per l'effetto ed accertare e dichiarare il diritto della committente a non pagare la parte di prestazione non effettuata ovvero accertare e dichiarare la riduzione del prezzo dell'appalto e non dovuta la somma reclamata e/o la percentuale nella misura quantomeno del dieci per cento del prezzo dell'appalto corrispondente alla somma
2 reclamata dal fallimento, relativa alla manutenzione quinquennale ed alla garanzia non prestata, espressamente qualificati dal contratto come componenti del prezzo dell'appalto, ma non effettuate dall'imprenditore fallito;
ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa. In ogni caso, accogliere le conclusioni non escluse dall'Ordinanza della Corte di Cassazione e formulate nel giudizio di appello, che di seguito si trascrivono integralmente : voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello di Genova, così giudicare:
d) accogliere il presente Appello anche per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto riformare la Sentenza n. 1092 emessa il 22.03.07 e pubblicata il 23.03.2007 del
Tribunale civile di Genova, 6° sezione, in composizione monocratica, Giudice Dott.
Massimo CAIAZZO, non notificata, rigettare le domande avversarie, infondate in fatto e diritto e non provate ed accogliere le conclusioni precisate in primo grado e di seguito integralmente trascritte : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e disattesa ogni eccezione avversaria, verificati d'ufficio tutti gli elementi di procedibilità della domanda attorea, così giudicare anche in via riconvenzionale:
8. In via principale ed impregiudicato ogni diritto quesito, accertare e dichiarare l'invalidità dell'azione di cui in premessa anche per carenza dei presupposti in fatto e per mancata prova dell'adempimento della ricorrente, indeterminatezza della domanda infondata in fatto e diritto e non provata.
9. Rigettare in ogni caso la domanda infondata in fatto e diritto e non provata, nonché accertare e dichiarare il generale inadempimento della fallita, la mancata garanzia delle opere realizzate parzialmente, la conseguente intervenuta riduzione del corrispettivo dell'appalto e sua risoluzione. 10. In via subordinata, fatti salvi tutti i diritti quesiti, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'attrice, l'intervenuta risoluzione del contratto e per l'effetto il diritto della convenuta a non pagare l'importo richiesto anche a ristoro dei danni subiti e subendi sopportati che si avanzano in compensazione nella misura accertata in corso di causa e/o, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande ridurre l'importo reclamato.
3 11. si impugna e contesta la TU ed i quesiti formulati e se ne chiede la rinnovazione anche richiamandosi alle note ed alle osservazioni svolte in corso di causa.
12. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
In via RESTITUTORIA ed eventuale:
c. condannare il , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
rifusione delle spese di TU avanzate in corso di giudizio per l'importo complessivo di Euro 5.715,84 ;
d. nel caso di eventuale pagamento delle somme oggetto della Sentenza impugnata, condannare il nella persona del Curatore, legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento di quanto eventualmente pagato successivamente alla Sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di competenze, onorari e spese anche generali del doppio grado di giudizio”.
In via restitutoria voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova accertare e dichiarare non dovuto il pagamento effettuato nei confronti del Controparte_1
(anche in dipendenza della riforma intervenuta della Sentenza) e,
[...]
per quanto possibile, condannare il , in persona del l.r.p.t. alla restituzione CP_1
in favore di ICAL 2 S.p.A. di quanto venne riscosso - o della somma maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa - oltre interessi legali maturati e maturandi, con ogni conseguenza di legge anche in merito alle spese di tutti i gradi.
In ogni caso, con vittoria di spese e, competenze del presente giudizio di rinvio, del giudizio di primo grado che si sarebbe dovuto riformare, di appello riformato e del giudizio di legittimità.
In via istruttoria: si rinnovano le richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, innanzi al
Tribunale civile di Genova e di chiede, in via subordinata condizionata, in caso di contestazione, ammettersi TU : al fine di accertare in base alla prassi ed ai prezziari nazionali, con particolare riguardo a quello vigente nella Regione Lazio all'epoca dei fatti, l'onere, i costi di trasferta, i dipendenti da impiegare, la frequenza degli interventi di vigilanza, controllo, i pezzi di ricambio ed in genere i costi ovvero la parte di prezzo
4 dell'appalto afferente le prestazioni sia di manutenzione quinquennale a decorrere dal presunta fine lavori che la prestazione di garanzia biennale e decennale in riferimento al contratto di appalto oggetto di causa, sulla quantificazione della parte di prezzo di manutenzione.
Ai fini della liquidazione degli interessi si deduce ed allega la presunzione in base alla quale se la somma fosse stata nella disponibilità dell'imprenditore avrebbe generato interessi e frutti, in via principale nella misura pari al saggio stabilito dai migliori investimenti finanziari ovvero il capitale impiegato nell'attività edilizia di appartenenza, propria dell'oggetto sociale, generando utili, quantomeno in una misura non inferiore al saggio stabilito dal d.lgs. 231/2002 e successive modific., ovvero, in via subordinata, nella misura del saggio legale”.
Si precisa esser stata versata e non contestata la somma complessiva di Euro
247.470,00 come da ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma RGE
28599/2008 (cfr. doc. 14 fascicolo di parte atto di citazione in riassunzione dopo rinvio).”
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE Controparte_1
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, ragione ed istanza disattesa, per i motivi di cui in atti: a) dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande formulate da nei confronti del CP_3 Controparte_1
in via istruttoria b) rigettare le istanze istruttorie formulate da . Vinte le
[...] CP_3
spese, i diritti e gli onorari del procedimento, come per legge, oltre ad IVA e CPA.”
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE in qualità di Controparte_2
assuntore del concordato fallimentare
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, ragione ed istanza disattesa, per i motivi di cui in atti:
a) dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande formulate da nei CP_3
Contr confronti di;
in via istruttoria
5 b) rigettare le istanze istruttorie formulate da . Vinte le spese, i diritti e gli onorari CP_3
del procedimento, come per legge, oltre ad IVA e CPA.”
FATTO E DIRITTO
Udito il relatore ed esaminati gli atti, trattenuta in decisione senza termini all'udienza del 18.12.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta;
rilevato che all'udienza collegiale in data 30.10.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta le parti non depositavano note scritte;
rilevato che le parti non sono comparse nemmeno alla successiva udienza in data
18.12.2024, cui la causa era rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; ritenuto che pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter co. 4 c.p.c. a mente del quale “se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”
e dell'art. 181 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa da ruolo e l'estinzione del presente giudizio di appello.
In proposito si osserva ancora che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass.
19124/2004).
6 L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c.c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Visti gli artt. 127 ter co. 4, 181 e 309 c.p.c.
1. Dichiara l'estinzione del giudizio
Genova, 8.01.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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