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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 20/11/2024, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 158 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/6/1989, ivi residente a[...]N, ed elettivamente domiciliata a Vasto (CH) alla via G.B. Vico n. 5 presso lo studio dell'avv. Concetta Di Risio, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
6/5/1983;
convenuto contumace nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
interveniente
CONCLUSIONI:
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'On.le Tribunale: a) Accertare e dichiarare, per i motivi in premessa, l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 407/2017 pubbl. il 24/11/2017 RG
n. 720/2017 e nel verbale del 9/11/2017 accordo del 17.05.2018, e per l'effetto, a parziale modifica di quanto in essa stabilito, disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori CP_2
nata in [...] [...] e nata in [...] il
[...] CP_3
13/11/08 a e riconoscere a la Parte_1 CP_1 facoltà di esercitare il diritto di visita previo specifico accordo
- su modi e tempi – con le figlie;
b) Ritenere e dichiarare che
l'assegno unico ex art 2 comma 2 del decreto legislativo n 230/2022 di cui beneficiano e venga erogato Controparte_2 CP_3 dall' in favore di nella misura del 100 %; CP_4 Parte_1
c) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
PER IL PM: parere favorevole alla modifica alle condizioni di cui al ricorso presentato.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/2/2024 ha domandato Parte_1 la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 407/2017 dell'intestato Tribunale, chiedendo, in particolare, disporsi l'affidamento esclusivo alla ricorrente medesima delle due figlie minori e con facoltà per CP_2 CP_3 il padre di esercitare il diritto di visita previo specifico accordo con le figlie.
A sostegno della propria domanda, ha allegato: di aver contratto matrimonio con a Vasto (CH) il 14/10/2006; che dalla CP_1 unione sono nate (il 27/12/2006) e (il 13/11/2008); CP_2 CP_3 che in data 12/12/2013 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione tra le parti alle condizioni di cui al verbale di separazione consensuale del 15/11/2013; che sulla scorta del predetto accordo, era obbligato a corrispondere a CP_3 Parte_1
€ 250,00 mensili a titolo di mantenimento delle due figlie minori e a provvedere al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale in regime di comproprietà; che il non ha CP_3 provveduto al pagamento del mutuo e, a seguito di ricorso ex art. 710 c.p.c. proposto da il Tribunale di Vasto con Parte_1 provvedimento del 9/1/2015 ha modificato parzialmente le condizioni di separazione, imponendo a di versare in favore di CP_3 Parte_1 un assegno mensile di mantenimento per le figlie pari a € 500,00; che, inoltre, il Tribunale di Vasto con provvedimento del 19/2/2016 ha ordinato alla datrice di lavoro di di Parte_2 provvedere al pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore dell'istante; che ha prestato la propria attività in CP_3 favore della predetta società fino al mese di luglio 2016; che ha interrotto il pagamento della somma dovuta nel Parte_2 mese di aprile 2016; che ha proposto ricorso ex art. 710 CP_3
c.p.c. invocando la riduzione dell'assegno di mantenimento e che, con decreto n. 5264/16, il Tribunale di Vasto ha ridotto l'assegno di mantenimento a € 125,00, somma mai corrisposta;
che con sentenza n. 407/2017 il Tribunale di Vasto ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 9/11/2017; che CP_3 non ha mai rispettato l'accordo sottoscritto, ovverosia non ha mai corrisposto l'assegno di € 250,00, né ha provveduto al rimborso delle spese straordinarie né ha esercitato il diritto di visita, appropriandosi anche del 50% degli assegni familiari - assegno unico
- corrisposto dall' in favore delle figlie;
che, da ultimo, la CP_4 ricorrente ha notificato al convenuto atto di precetto, cui quest'ultimo non ha ottemperato. seppure regolarmente convenuto in giudizio, non si CP_1
è costituito né è comparso all'udienza del 5/6/2024 sicché è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova per testi e ascolto delle minori e CP_2 CP_3
* * *
1. La domanda è fondata e va, pertanto accolta.
2. La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo delle due figlie minori alla madre, in considerazione del fatto che il convenuto non ha mai corrisposto l'assegno di mantenimento previsto in favore delle figlie (ad eccezione che per le mensilità in cui è stata la stessa datrice di lavoro a corrisponderlo direttamente), nonostante abbia piena capacità lavorativa ed abbia ricostituito altro nucleo familiare con l'attuale compagna e la sua figlia minore;
inoltre, egli da tempo non esercita il diritto di visita né ha alcun contatto con le figlie minori, cui si è progressivamente disinteressato
(anche quando informato dai servizi sociali di Vasto dei problemi di salute della figlia ); infine, egli continuerebbe a CP_2 percepire la propria quota di spettanza dell'assegno unico, pur non corrispondendo nulla alle figlie.
Quanto alle modalità di affidamento delle minori, occorre evidenziare che, nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli, improntata alla tutela del diritto del minore alla cd. «bigenitorialità», cioè al diritto di continuare ad avere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone come regola generale rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola prioritaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori (che non può ragionevolmente ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi) può, pertanto, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e alle specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., Cass.,
18.06.2008, n. 16593) o, comunque, sulla presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sostanziale abbandono del minore da parte di un genitore, costantemente disinteressatosi della cura del figlio sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica, osta all'affido condiviso del minore medesimo, che va affidato in via esclusiva al genitore con cui stabilmente convive. In particolare, “la condotta processuale ed extraprocessuale del genitore, rimasto inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, disinteressatosi del tutto del benessere di questi, né preoccupatosi di conoscere e soddisfare i bisogni dello stesso, di comprenderne le effettive esigenze, di rispettarne la sensibilità e le richieste, impone di modificare il regime di affidamento condiviso della prole inizialmente adottato. In applicazione degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., deve, pertanto, disporsi l'affidamento esclusivo del figlio unicamente all'altro genitore, con attribuzione a questi dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e del potere di adottare, anche senza l'accordo dell'altro, le decisioni di maggior interesse per il figlio, salvo l'esercizio separato della potestà genitoriale durante il tempo che il figlio trascorra con il genitore non affidatario, in capo al quale, tuttavia, permane il potere-dovere di vigilare su istruzione ed educazione del figlio e di ricorrere al giudice nell'ipotesi di assunzione, da parte del genitore affidatario, di decisioni pregiudizievoli per il minore”
(cfr., Trib. Bologna, Sez. I, 13/05/2014).
Nel caso di specie, la richiesta di affidamento esclusivo delle minori alla madre è motivata sull'assunto che si sarebbe CP_3 sempre sottratto all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento e al rimborso delle spese straordinarie, e si sarebbe progressivamente disinteressato alle figlie, facendo mancare loro ogni assistenza morale e materiale, circostanze che hanno trovato riscontro sia documentale sia in sede di prova orale (avendo le testimoni ascoltate confermato tutte le circostanze di cui in ricorso) sia in sede di ascolto delle minori, le quali hanno entrambe riferito di non vedere né sentire il padre ormai da uno o due anni;
in particolare, la minore ha riferito di aver anche provato CP_2
a contattarlo ma di essere addirittura stata “bloccata” dal padre, pur conscio dei problemi di salute della minore.
Detto comportamento – protrattosi ormai da tempo e ulteriormente manifestato con la contumacia anche nel presente giudizio – costituisce, a parere di questo Collegio, circostanza idonea a giustificare l'affidamento esclusivo delle minori e CP_2 CP_3 alla madre, in deroga alla regola dell'affidamento condiviso, stante l'inidoneità del padre alla condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
3. In ogni caso, quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il Collegio ritiene che debba essere fatta salva la facoltà del padre di vedere le figlie minori, secondo le modalità ed i tempi concordati con le stesse, in ragione della loro età (diciassette e sedici anni), con la precisazione che gli incontri dovranno avvenire presso il luogo di attuale residenza delle figlie, salva diversa volontà di queste ultime.
4. Come per legge, l'assegno unico sarà percepito integralmente da in quanto affidataria in via esclusiva delle Parte_1 minori. 5. Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta per il principio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, valore della causa indeterminabile, parametri minimi vigenti dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 158/2024, così provvede:
dispone – a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 407/2017 dell'intestato Tribunale - l'affidamento esclusivo delle figlie minori e alla Controparte_2 CP_3 madre con diritto di visita del padre Parte_1 CP_1
previo accordo con le minori e compatibilmente con i loro
[...] impegni scolastici ed extrascolastici;
condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, delle spese del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, da versarsi direttamente in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 19/11/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Maria Elena Faleschini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 158 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/6/1989, ivi residente a[...]N, ed elettivamente domiciliata a Vasto (CH) alla via G.B. Vico n. 5 presso lo studio dell'avv. Concetta Di Risio, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
6/5/1983;
convenuto contumace nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
interveniente
CONCLUSIONI:
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'On.le Tribunale: a) Accertare e dichiarare, per i motivi in premessa, l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 407/2017 pubbl. il 24/11/2017 RG
n. 720/2017 e nel verbale del 9/11/2017 accordo del 17.05.2018, e per l'effetto, a parziale modifica di quanto in essa stabilito, disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori CP_2
nata in [...] [...] e nata in [...] il
[...] CP_3
13/11/08 a e riconoscere a la Parte_1 CP_1 facoltà di esercitare il diritto di visita previo specifico accordo
- su modi e tempi – con le figlie;
b) Ritenere e dichiarare che
l'assegno unico ex art 2 comma 2 del decreto legislativo n 230/2022 di cui beneficiano e venga erogato Controparte_2 CP_3 dall' in favore di nella misura del 100 %; CP_4 Parte_1
c) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
PER IL PM: parere favorevole alla modifica alle condizioni di cui al ricorso presentato.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/2/2024 ha domandato Parte_1 la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 407/2017 dell'intestato Tribunale, chiedendo, in particolare, disporsi l'affidamento esclusivo alla ricorrente medesima delle due figlie minori e con facoltà per CP_2 CP_3 il padre di esercitare il diritto di visita previo specifico accordo con le figlie.
A sostegno della propria domanda, ha allegato: di aver contratto matrimonio con a Vasto (CH) il 14/10/2006; che dalla CP_1 unione sono nate (il 27/12/2006) e (il 13/11/2008); CP_2 CP_3 che in data 12/12/2013 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione tra le parti alle condizioni di cui al verbale di separazione consensuale del 15/11/2013; che sulla scorta del predetto accordo, era obbligato a corrispondere a CP_3 Parte_1
€ 250,00 mensili a titolo di mantenimento delle due figlie minori e a provvedere al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale in regime di comproprietà; che il non ha CP_3 provveduto al pagamento del mutuo e, a seguito di ricorso ex art. 710 c.p.c. proposto da il Tribunale di Vasto con Parte_1 provvedimento del 9/1/2015 ha modificato parzialmente le condizioni di separazione, imponendo a di versare in favore di CP_3 Parte_1 un assegno mensile di mantenimento per le figlie pari a € 500,00; che, inoltre, il Tribunale di Vasto con provvedimento del 19/2/2016 ha ordinato alla datrice di lavoro di di Parte_2 provvedere al pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore dell'istante; che ha prestato la propria attività in CP_3 favore della predetta società fino al mese di luglio 2016; che ha interrotto il pagamento della somma dovuta nel Parte_2 mese di aprile 2016; che ha proposto ricorso ex art. 710 CP_3
c.p.c. invocando la riduzione dell'assegno di mantenimento e che, con decreto n. 5264/16, il Tribunale di Vasto ha ridotto l'assegno di mantenimento a € 125,00, somma mai corrisposta;
che con sentenza n. 407/2017 il Tribunale di Vasto ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 9/11/2017; che CP_3 non ha mai rispettato l'accordo sottoscritto, ovverosia non ha mai corrisposto l'assegno di € 250,00, né ha provveduto al rimborso delle spese straordinarie né ha esercitato il diritto di visita, appropriandosi anche del 50% degli assegni familiari - assegno unico
- corrisposto dall' in favore delle figlie;
che, da ultimo, la CP_4 ricorrente ha notificato al convenuto atto di precetto, cui quest'ultimo non ha ottemperato. seppure regolarmente convenuto in giudizio, non si CP_1
è costituito né è comparso all'udienza del 5/6/2024 sicché è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova per testi e ascolto delle minori e CP_2 CP_3
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1. La domanda è fondata e va, pertanto accolta.
2. La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo delle due figlie minori alla madre, in considerazione del fatto che il convenuto non ha mai corrisposto l'assegno di mantenimento previsto in favore delle figlie (ad eccezione che per le mensilità in cui è stata la stessa datrice di lavoro a corrisponderlo direttamente), nonostante abbia piena capacità lavorativa ed abbia ricostituito altro nucleo familiare con l'attuale compagna e la sua figlia minore;
inoltre, egli da tempo non esercita il diritto di visita né ha alcun contatto con le figlie minori, cui si è progressivamente disinteressato
(anche quando informato dai servizi sociali di Vasto dei problemi di salute della figlia ); infine, egli continuerebbe a CP_2 percepire la propria quota di spettanza dell'assegno unico, pur non corrispondendo nulla alle figlie.
Quanto alle modalità di affidamento delle minori, occorre evidenziare che, nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli, improntata alla tutela del diritto del minore alla cd. «bigenitorialità», cioè al diritto di continuare ad avere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone come regola generale rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola prioritaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori (che non può ragionevolmente ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi) può, pertanto, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e alle specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., Cass.,
18.06.2008, n. 16593) o, comunque, sulla presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sostanziale abbandono del minore da parte di un genitore, costantemente disinteressatosi della cura del figlio sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica, osta all'affido condiviso del minore medesimo, che va affidato in via esclusiva al genitore con cui stabilmente convive. In particolare, “la condotta processuale ed extraprocessuale del genitore, rimasto inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, disinteressatosi del tutto del benessere di questi, né preoccupatosi di conoscere e soddisfare i bisogni dello stesso, di comprenderne le effettive esigenze, di rispettarne la sensibilità e le richieste, impone di modificare il regime di affidamento condiviso della prole inizialmente adottato. In applicazione degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., deve, pertanto, disporsi l'affidamento esclusivo del figlio unicamente all'altro genitore, con attribuzione a questi dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e del potere di adottare, anche senza l'accordo dell'altro, le decisioni di maggior interesse per il figlio, salvo l'esercizio separato della potestà genitoriale durante il tempo che il figlio trascorra con il genitore non affidatario, in capo al quale, tuttavia, permane il potere-dovere di vigilare su istruzione ed educazione del figlio e di ricorrere al giudice nell'ipotesi di assunzione, da parte del genitore affidatario, di decisioni pregiudizievoli per il minore”
(cfr., Trib. Bologna, Sez. I, 13/05/2014).
Nel caso di specie, la richiesta di affidamento esclusivo delle minori alla madre è motivata sull'assunto che si sarebbe CP_3 sempre sottratto all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento e al rimborso delle spese straordinarie, e si sarebbe progressivamente disinteressato alle figlie, facendo mancare loro ogni assistenza morale e materiale, circostanze che hanno trovato riscontro sia documentale sia in sede di prova orale (avendo le testimoni ascoltate confermato tutte le circostanze di cui in ricorso) sia in sede di ascolto delle minori, le quali hanno entrambe riferito di non vedere né sentire il padre ormai da uno o due anni;
in particolare, la minore ha riferito di aver anche provato CP_2
a contattarlo ma di essere addirittura stata “bloccata” dal padre, pur conscio dei problemi di salute della minore.
Detto comportamento – protrattosi ormai da tempo e ulteriormente manifestato con la contumacia anche nel presente giudizio – costituisce, a parere di questo Collegio, circostanza idonea a giustificare l'affidamento esclusivo delle minori e CP_2 CP_3 alla madre, in deroga alla regola dell'affidamento condiviso, stante l'inidoneità del padre alla condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
3. In ogni caso, quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il Collegio ritiene che debba essere fatta salva la facoltà del padre di vedere le figlie minori, secondo le modalità ed i tempi concordati con le stesse, in ragione della loro età (diciassette e sedici anni), con la precisazione che gli incontri dovranno avvenire presso il luogo di attuale residenza delle figlie, salva diversa volontà di queste ultime.
4. Come per legge, l'assegno unico sarà percepito integralmente da in quanto affidataria in via esclusiva delle Parte_1 minori. 5. Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta per il principio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, valore della causa indeterminabile, parametri minimi vigenti dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 158/2024, così provvede:
dispone – a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 407/2017 dell'intestato Tribunale - l'affidamento esclusivo delle figlie minori e alla Controparte_2 CP_3 madre con diritto di visita del padre Parte_1 CP_1
previo accordo con le minori e compatibilmente con i loro
[...] impegni scolastici ed extrascolastici;
condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, delle spese del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, da versarsi direttamente in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 19/11/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Maria Elena Faleschini