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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2103/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2103/2022 CC da:
(C.F. ), di seguito solo , con il RT P.IVA_1 CP_1 patrocinio dell'avv. GAVINO SPIGA e dell'avv. ADRIANA ROMAGNOLO del Foro di Venezia, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), di seguito solo , e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 [...]
(C.F. ), entrambe con il patrocinio dell'avv. EMMA Controparte_4 C.F._1
FASOLI e dell'avv. AGOSTINO RIGOLI del Foro di Verona, giusta procura in atti;
oggetto: impugnazione della Sentenza N° 1863/2022 del Tribunale di Verona, pubblicata il 21.10.2022
e notificata in pari data;
in punto: rapporto di procacciamento d'affari.
1 CONCLUSIONI
PER INFORTUNISTICA: richiamo alle conclusioni rassegnate in I Grado il 17.03.2022
“1) accertato e dichiarato che ai sensi dell'art. 2 della lettera di incarico per il procacciamento di affari per conto di sottoscritta in data 23.2.2013 tra (da RT RT una parte) e (dall'altra) il compenso spettante al procacciatore andava Controparte_5
determinato nella misura del 50% sulle spese legali liquidate alla preponente, al netto dei costi direttamente imputabili per la sede (quali affitto, utenze, personale dipendente ed i costi per le segnalazioni ed acquisizioni pratiche);
2) accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che sin RT dall'inizio del rapporto (1.3.2013) e per tutta la sua durata sino alla data di risoluzione, ha addebitato e fatturato a solo il 50% e non il 100% dei costi direttamente imputabili per la Controparte_5 sede corrente in SA AC (VR), via Ciro Menotti, n. 8 ai sensi dell'art. 2 della lettera di incarico per il procacciamento di affari sottoscritta in data 23.2.2013 e che, dunque, ha imputato, contabilizzato e fatturato in maniera errata tutti i costi al netto dei quali andava determinato il compenso spettante a
Controparte_5
3) accertato e dichiarato che ha maturato un credito nei confronti di RT
a titolo di costi direttamente imputabili per la sede corrente in SA AC Controparte_5
(VR), via Ciro Menotti, n. 8 ai sensi dell'art. 2 della lettera di incarico per il procacciamento di affari sottoscritta in data 23.2.2013 dall'inizio del rapporto (1.3.2013) sino al 31.12.2017 pari ad €
221.404,15 (oltre all'IVA sugli importi imponibili), ovvero pari alla maggiore o minore somma che risultasse dovuta e/o provata all'esito dell'istruttoria di causa e/o ritenuta di giustizia (oltre all'IVA sugli importi imponibili), nonché un ulteriore credito - al medesimo titolo - dall'1.1.2018 sino alla data di risoluzione del rapporto nella misura che ci riserva di documentare e quantificare in corso di causa;
tutto ciò accertato e dichiarato:
4) condannarsi per i titoli e le causali di cui in narrativa, al pagamento in Controparte_5 favore di della somma di € 221.404,15 (oltre all'IVA sugli importi RT
imponibili), ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che risultasse provata e/o dovuta all'esito dell'istruttoria di causa e/o ritenuta di giustizia (oltre all'IVA sugli importi imponibili), nonché dell'ulteriore somma maturata - al medesimo titolo - dall'1.1.2018 sino alla data di risoluzione del rapporto nella misura che ci si riserva di documentare e quantificare in corso di causa, se del caso
2 anche previa compensazione - anche solo parziale - tra i predetti importi - o tra quelli che saranno accertati come dovuti al medesimo titolo e/o provati all'esito dell'istruttoria di causa e/o ritenuti di giustizia - con il credito vantato da nei confronti della esponente a titolo di Controparte_5
compenso; in ogni caso:
5) spese legali interamente rifuse, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
QUANTO AL GIUDIZIO R.G. N. 8758/2018 nel merito ed in via principale: accertato e dichiarato che ha corrisposto a in data RT Controparte_5
10.7.2018 l'importo di € 12.000,00 a titolo di acconto sulla fattura n. 18/2017 di data 10.11.2017 ed in data 24.7.2018 l'ulteriore importo di € 12.000,00 sempre a titolo di acconto sulla fattura n. 18/2017 di data 10.11.2017, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto Ing. n. 2811/2018 di data 25/26.7.2018 del
Tribunale di Verona per le ragioni tutte di cui in narrativa;
ancora nel merito in via principale: accertato e dichiarato che ai sensi dell'art. 2 della lettera di incarico per il procacciamento di affari per conto di sottoscritta in data 23.2.2013 tra (da una RT RT parte) e (dall'altra) il compenso spettante al procacciatore andava determinato Controparte_5
nella misura del 50% sulle spese legali liquidate alla preponente, al netto dei costi direttamente imputabili per la sede (quali affitto, utenze, personale dipendente ed i costi per le segnalazioni ed acquisizioni pratiche); accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che sin RT dall'inizio del rapporto (1.3.2013) e per tutta la sua durata sino alla data di risoluzione, ha addebitato e fatturato a solo il 50% e non il 100% dei costi direttamente imputabili per la Controparte_5 sede corrente in SA AC (VR), via Ciro Menotti, n. 8 ai sensi dell'art. 2 della lettera di incarico per il procacciamento di affari sottoscritta in data 23.2.2013 e che, dunque, ha imputato, contabilizzato e fatturato in maniera errata tutti i costi al netto dei quali andava determinato il compenso spettante a
Controparte_5
accertato e dichiarato che ha maturato un credito nei confronti di RT
a titolo di costi direttamente imputabili per la sede corrente in SA AC Controparte_5
(VR), via Ciro Menotti, n. 8 ai sensi dell'art. 2 della lettera di incarico per il procacciamento di affari sottoscritta in data 23.2.2013 dall'inizio del rapporto (1.3.2013) sino al 31.12.2017 pari ad €
221.404,15 (oltre all'IVA sugli importi imponibili), ovvero pari alla maggiore o minore somma che risultasse dovuta e/o provata all'esito dell'istruttoria di causa e/o ritenuta di giustizia (oltre all'IVA
3 sugli importi imponibili), nonché un ulteriore credito – al medesimo titolo - dall'1.1.2018 sino alla data di risoluzione del rapporto nella misura che ci riserva di documentare e quantificare in corso di causa, oltre interessi al tasso di mora dal dovuto al saldo effettivo;
tutto ciò accertato e dichiarato: accertarsi e dichiararsi che nulla deve a titolo di compenso e/o ad altro RT
titolo a in ragione e/o dipendenza della lettera di incarico per il Controparte_5
procacciamento di affari per conto di sottoscritta in data 23.2.2013 tra RT quest'ultima e Controparte_5 revocarsi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto Ing. n. 2811/2018 di data 25/26.7.2018 del
Tribunale di Verona;
revocarsi, per l'effetto, l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. di data 29.7.2019 del Tribunale di Verona;
disporsi la compensazione – anche solo parziale - tra il credito vantato da RT nei confronti di per i titoli e le causali di cui in narrativa, pari ad € 221.404,15 Controparte_5
(oltre all'IVA sugli importi imponibili), ovvero pari alla maggiore o minore somma che risultasse provata e/o dovuta all'esito dell'istruttoria di causa e/o ritenuta di giustizia (oltre all'IVA sugli importi imponibili), nonché tra l'ulteriore somma maturata - al medesimo titolo - dall'1.1.2018 sino alla data di risoluzione del rapporto nella misura che ci riserva di documentare e quantificare in corso di causa, con il credito che sarà accertato e provato come dovuto da a RT [...]
a titolo di compenso, al netto degli acconti dell'importo di € 24.000,00 nelle more CP_5 corrisposti in favore di quest'ultima, con condanna di in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del RT legale rappresentante pro tempore, della residua differenza ancora dovuta all'esito della predetta compensazione per i titoli e le causali di cui in narrativa, oltre interessi al tasso di mora dal dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto Ing. n. 2811/2018 di data 25/26.7.2018 del Tribunale di
Verona e/o l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. di data 29.7.2019 del Tribunale di Verona per le ragioni tutte di cui in narrativa non avendo fornito prova alcuna delle prestazioni Controparte_5 erogate e di cui alle fatture azionate monitoriamente ed essendo queste fermamente contestate nell'an e nel quantum;
spese legali interamente rifuse, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
QUANTO AL GIUDIZIO R.G. N. 7262/2018 NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
4 6) accertato e dichiarato che ai sensi dell'art. 2 della lettera di incarico per il procacciamento di affari per conto di sottoscritta in data 1.2.2011 tra (da RT RT una parte) e ( ) (dall'altra) il compenso spettante al procacciatore andava CP_4 CP_4 CP_4
determinato a decorrere dal secondo anno e per i successivi nella misura del 50% sulle spese legali liquidate alla preponente, al netto dei costi direttamente imputabili per la sede (quali affitto, utenze, personale dipendente ed i costi per le segnalazioni ed acquisizioni pratiche);
7) accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che a RT
decorrere dal secondo anno (1.2.2012) e per tutta la sua durata sino al 28.2.2013, ha addebitato a solo il 50% e non il 100% dei costi direttamente imputabili per la sede Controparte_4 corrente in SA AC (VR), via Ciro Menotti, n. 8 ai sensi dell'art. 2 della lettera di incarico per il procacciamento di affari sottoscritta in data 1.2.2011 e che, dunque, ha imputato e contabilizzato in maniera errata tutti i costi al netto dei quali andava determinato il compenso spettante a
[...]
; CP_4 CP_4
8) accertato e dichiarato che ha maturato un credito nei confronti di RT
a titolo di costi direttamente imputabili per la sede corrente in SA Controparte_4
AC (VR), via Ciro Menotti, n. 8 ai sensi dell'art. 2 della lettera di incarico per il procacciamento di affari sottoscritta in data 1.2.2011 a decorrere dal secondo anno del rapporto (1.2.2012) sino alla
28.2.2013 pari ad € 28.125,41 (oltre all'IVA sugli importi imponibili), ovvero pari alla maggiore o minore somma che risultasse dovuta e/o provata all'esito dell'istruttoria di causa e/o ritenuta di giustizia (oltre all'IVA sugli importi imponibili); tutto ciò accertato e dichiarato:
9) condannarsi , per i titoli e le causali di cui in narrativa, al pagamento in Controparte_4 favore di della somma di € 28.125,41 (oltre all'IVA sugli importi RT
imponibili), ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che risultasse provata e/o dovuta all'esito dell'istruttoria di causa e/o ritenuta di giustizia (oltre all'IVA sugli importi imponibili); in ogni caso:
10) spese legali interamente rifuse, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge”.
In via istruttoria, la società precisa le conclusioni come da II memoria ex RT
art. 183 VI comma c.p.c. depositata in data 29.10.2019 e come da III memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata in data 15.11.2019; si riporta al contenuto delle note autorizzate di replica depositate in data 8.3.2021.
La società attrice ribadisce l'inattendibilità della teste e si riporta alle osservazioni alla Testimone_1
CTU licenziate dal proprio CTP Rag. da aversi qui richiamate e trascritte”; Persona_1
5 PER CONSULENZA E SARTORE:
“1) Dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per le motivazioni espresse nella comparsa di costituzione e risposta;
2) Rigettarsi integralmente la domanda volta a sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
1863/2022 del 20.10.2022 del Tribunale di Verona, Dott.ssa sia nei confronti di Persona_2
che nei confronti di confermandone invece Controparte_4 Controparte_5
l'efficacia, per tutte le ragioni esposte e tenuto conto anche dell'offerta banco iudicis formulata all'udienza del 12.12.2022;
3) Confermarsi integralmente la sentenza n. 1863/2022 del 20.10.2022 del Tribunale di Verona,
Dott.ssa Persona_2
4) In via subordinata, correggere l'errore materiale della sentenza n. 1863/2022 del 20.10.2022 del
Tribunale di Verona, Dott.ssa nella parte in cui dispone “Ferma la già disposta Persona_2
revoca del decreto ingiuntivo opposto, dispone la compensazione fra le predette voci di debito-credito rispettivamente vantate dalle parti l'una nei confronti dell'altra e all'esito, revocando l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa all'udienza del 29/07/2019, condanna al RT pagamento in favore di della somma di € 33.767,41, oltre interessi di mora Controparte_5 dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo”, dando atto dell'avvenuto pagamento nelle more del giudizio del credito a favore di tranne che per gli interessi di mora;
Controparte_5
5) In ogni caso, condannarsi al pagamento degli interessi di mora sul RT totale del credito azionato da al netto dell'acconto di € 24.000,00 versato Controparte_5 prima dell'instaurazione del procedimento di merito, e pari – ad oggi – ad € 22.162,32, da aggiornarsi al momento del saldo;
6) In caso di condanna al pagamento degli interessi di mora sul credito di RT disporsi la compensazione con gli interessi di mora maturati sulla somma oggetto dell'ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'art. 186ter, e mai pagati, con condanna dell'appellante al pagamento della quota residua di interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
7) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
A. In data 01.08.2018, la società conveniva innanzi al Tribunale di Verona (v. n. r.g. CP_1
6978/2018) la società sulla base della lettera d'incarico per procacciamento d'affari CP_3
6 sottoscritta in data 23/02/2013 e chiedeva la sua condanna al pagamento della somma di € 221.404,15
(oltre all'IVA sugli importi imponibili), relativamente al periodo dal 23/02/2013 al 31/12/2017, nonché al pagamento dell'ulteriore somma maturata - in virtù del medesimo titolo - dal 01/01/2018 sino all'11/06/2018, data di risoluzione del rapporto.
Rappresentava che controparte aveva, a sua volta, avanzato pretese economiche e chiedeva la compensazione fra quanto dovutole e quanto vantato da Consulenza a titolo di compensi.
B. La convenuta si costituiva in giudizio facendo valere la “modalità di gestione” del rapporto consolidatasi negli anni, contestando la domanda avversaria e domandandone il rigetto.
si associava all'istanza di riunione avanzata da nel giudizio di opposizione a CP_3 CP_1
decreto ingiuntivo rubricato al n. r.g 8758/18.
Evidenziava che la stessa aveva incardinato innanzi al Tribunale di Verona altri due CP_1
giudizi aventi ad oggetto la medesima problematica interpretativa degli accordi contrattuali intercorsi fra le parti circa il computo dei “costi”.
Esponeva che, con uno dei due giudizi (v. n. r.g. 7262/2018), , richiamando la lettera CP_1
d'incarico per procacciamento d'affari sottoscritta in data 01/02/2011 con Controparte_4
(poi divenuta socia al 20% ed amministratore unico di Consulenza), aveva chiesto la condanna della al pagamento della somma di € 28.125,41; invece, con il secondo giudizio (v. r.g. n. CP_4
8758/2018) aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2811/2018, emesso dal Tribunale di
Verona su ricorso di Consulenza per la somma di € 92.387,77, oltre interessi e spese.
C. Alla prima udienza del 31.01.2019, veniva disposta la riunione della controversia di opposizione al decreto ingiuntivo n. r.g. 8758/2018 (v. € 92.387,77 ingiunte ad ) alla causa più antica n. CP_1
r.g. 6978/2018 (v. domanda di Infortunistica di € 221.404,15, oltre iva ed inclusi gli emolumenti della dipendente . Persona_3
Parallelamente, in pari data, con ordinanza a verbale della causa n. r.g. 7262/2018 (v. € 28.125,41 chieste da a ), veniva disposta la riunione sempre alla causa n. r.g. 6978/2018 (v. CP_1 CP_4 domanda di Infortunistica di € 221.404,15, oltre iva ed inclusi gli emolumenti della dipendente Per_3
.
[...]
D. Con ordinanza del 29.07.2019, veniva revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 2811/2018 e veniva ingiunto ad Infortunistica - ex art. 186 ter c.p.c. - il pagamento in favore di di € 68.387,77 CP_3
(oltre interessi e spese di ingiunzione), concedendo la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione ed assegnando i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
E. Le controversie riunite venivano istruite documentalmente nonché a mezzo di prove testimoniali e
CTU disposta sul seguente quesito:
7 “Esaminati gli atti e i documenti di causa, quantifichi il CTU i costi direttamente imputabili alla attività della sede del procacciatore d'affari corrente in SA AC (VR), via Ciro Menotti, n. 8, quali ad esempio quelle per l'affitto dell'immobile; per spese di cancelleria;
per emolumenti dei dipendenti;
per compensi dei segnalatori;
per fornitura di acqua;
per fornitura energia elettrica;
per telefonia Vodafone e qualsiasi altra risultante dalla documentazione acquisita in causa:
1) quanto al procacciatore , con decorrenza dall'1.2.2012 sino alla conclusione del Controparte_4 rapporto (28.2.2013), conformemente a quanto previsto dall'art. 2 della lettera di incarico dell'1.2.2011 (doc. 1 RG 6978/18); RT
2) quanto al procacciatore i) con decorrenza dall'1.3.2013 e sino al Controparte_5
31.12.2017, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 della lettera di incarico del 23.2.2013 (doc. 5
RG 6978/18); ii) i costi dall'1.1.2018 sino alla data di cessazione del rapporto RT
contrattuale e quelli maturati successivamente (ma sempre riferiti a sinistri antecedenti alla comunicazione di recesso) (cfr. lettera raccomandata di recesso di data 11.6.2018) (cfr. doc. 284
Infortunistica RG 6978/18)”. CP_1
F. Con Sentenza N° 1863/2022, pubblicata il 21.10.2022 e notificata in pari data, il Tribunale di
Verona ha statuito:
“- Rigetta la domanda avanzata da nella causa riunita n. 7262/2018 R.G. RT
nei confronti di;
Controparte_4
- Rigetta la domanda avanzata da nella causa più antica n. 6978/2018 RT
R.G. tesa ad ottenere il pagamento del residuo 50 % delle spese direttamente imputabili alla sede di
SA AC relativamente al periodo dal 1/3/2013 al 31/12/2017;
- Accerta in € 34.620,36 l'importo dovuto da per Controparte_6
il pagamento del 50 % delle spese direttamente imputabili alla sede di SA AC relativamente al periodo dal 1/1/2018 all'11/6/2018;
- Accerta in € 68.387,77 il credito vantato da nei confronti di Controparte_5 RT già detratto dalla somma azionata in sede monitoria il pagamento dell'importo
[...] complessivo di € 24.000,00 effettuato dalla debitrice prima della sua costituzione in giudizio;
- Ferma la già disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto, dispone la compensazione fra le predette voci di debito-credito rispettivamente vantate dalle parti l'una nei confronti dell'altra e all'esito, revocando l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa all'udienza del 29/07/2019, condanna al pagamento in favore di della somma di € RT Controparte_5
33.767,41, oltre interessi di mora dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
8 - Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore di RT [...]
, spese che liquida in € 518,00 per anticipazioni ed in €7.000,00 per compenso, oltre Controparte_4
al 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
- Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore di RT spese che liquida in €1.165,50 per anticipazioni ed in €20.000,00 per Controparte_5 compenso, oltre al 15% spese generali, iva e cpa come per legge”.
G. Avverso siffatta pronuncia, ha proposto impugnazione formulando le seguenti CP_1
doglianze.
Con il primo motivo, l'appellante ha preteso la riforma del capo che ha accertato in € 68.387,77 il residuo credito di Consulenza, avendo omesso di esaminare un fatto decisivo/estintivo della pretesa creditoria nonché documenti essenziali ai fini dell'accertamento del credito (v. docc. 339, 358, 359 di
). CP_1
Il Tribunale ha indicato in € 68.387,77 (v. ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. di data 29/31.7.2019) il credito vantato da (al netto della somma di € 24.000,00 Parte_1 CP_1 corrisposta da quest'ultima in favore di Consulenza prima della costituzione in giudizio), senza tenere conto che tale importo era stato integralmente corrisposto - per capitale, interessi e spese - da nelle more del giudizio. CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la compensazione fra voci di debito-credito,
l'accertamento di un residuo credito in capo a di € 33.767,41 e la condanna a pagare tale CP_3
somma con gli interessi moratori.
Il Giudice monocratico ha errato nel compensare il residuo credito di Consulenza di € 68.387,77 (già pagato da ) con il credito di di € 34.620,36 (v. CTU) verso;
CP_1 CP_1 CP_3
quindi, non avrebbe dovuto esserci condanna di a corrispondere a € CP_1 CP_3
33.767,41 (v. € 68.387,77 - € 34.620,36), oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Doveva essere Consulenza ad essere condannata al pagamento in favore di di € CP_1
34.620,36, quale credito vantato dalla medesima (giusta CTU agli atti) per il pagamento del 50% delle spese direttamente imputabili alla sede di SA AC (VR) relativamente al periodo dall'1.1.2018 all'11.6.2018, oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la sua condanna all'integrale refusione delle spese di lite in favore di Consulenza, ciò sulla base di una soccombenza prevalente.
9 Pur non essendoci una soccombenza totale di Infortunistica anche per il Tribunale Veronese, le spese liquidate sono manifestamente eccessive perché avrebbe dovuto esserci perlomeno una compensazione parziale.
Infortunistica è stata vittoriosa (anche se solo in parte) per il riconoscimento del 50% dei costi direttamente imputabili alla sede di SA AC (VR) per il periodo dall'1.01.2018 al 30.06.2018.
Vi è stato rigetto non solo della domanda formulata ex art. 96 c.p.c. dalle controparti, ma anche delle pretese di Consulenza aventi ad oggetto ulteriori voci di credito asseritamente vantate a titolo di provvigioni maturate dal 2018, però non oggetto di domanda.
Con il quarto motivo, l'appellante ha denunciato l'errata interpretazione della lettera d'incarico di data
01.02.2011 e della lettera d'incarico di data 23.02.2013, il travisamento dei fatti e delle risultanze dell'istruttoria orale, la motivazione aprioristica, illogica e contraddittoria.
Dalle prove testimoniali (v. e , è emerso che tra e vi sarebbe sempre Tes_2 Per_3 CP_1 CP_4
stato un significativo ed esplicito contrasto sulla suddivisione dei costi e sulla corretta interpretazione/applicazione dell'art. 2 delle lettere di incarico (dell'1.02.2011 e del 23.02.2013), così da escludere che la modalità di ripartizione invalsa “nella pratica” sia stata condivisa e/o accettata da entrambe le parti.
I conteggi di Infortunistica, lungi da rappresentare una conferma della “correttezza” dell'imputazione al 50%, sarebbero l'esito di una mera operazione di compensazione delle reciproche partite di dare ed avere, lasciando impregiudicata la debenza dell'ulteriore credito, come riferito anche dalla teste Tes_2 secondo cui vi sarebbe stata solo una “tolleranza” di circa l'addebito del 50% dei costi su cui CP_1
ha insistito la . CP_4
Nel lasso temporale compreso fra l'1.02.2012 ed il 28.02.2013, per un mero “disguido” / “errore” di
Infortunistica, i costi riferiti alla sede della procacciatrice sono stati imputati alla medesima CP_4
solo nella misura del 50%, anziché del 100%; i costi direttamente legati alla sede di SA AC
(VR) - al netto degli emolumenti della dipendente - sono stati di € 42.840,12, oltre Persona_3 all'IVA (sugli importi imponibili), come confermato dalla CTU, ma alla procacciatrice sono CP_4 stati imputati soltanto nella misura del 50% pari ad € 21.420,06, oltre all'IVA (sugli importi imponibili).
La situazione si è ripetuta anche nei rapporti con il procacciatore Consulenza da febbraio 2013 al 2017 ed anche oltre;
per l'intervallo compreso fra l'1.03.2013 ed il 31.12.2013, il credito maturato (v. 50% dei costi non addebitati e non pagati) nei confronti di Consulenza è di € 17.945,73 (oltre all'iva); invece, per il lasso temporale fra l'1.01.2014 ed il 31.12.2017 il credito è di € 152.676,52 (oltre all'iva).
10 Sono stati rivendicati anche tutti i costi dall'1.01.2018 fino alla data della cessazione del rapporto contrattuale (11.6.2018), alla cui quantificazione si è provveduto in sede di CTU.
La previsione della restituzione delle spese nella misura del 50% è stata pattuita espressamente per l'ipotesi di scioglimento del rapporto contrattuale entro il primo anno di vita, il che non significa che l'addebito delle spese debba essere limitato al 50% per tutta la durata del rapporto (se così fosse stato, la specificazione non avrebbe avuto senso), ma - semmai - induce a pensare che si tratti di un regime agevolato per l'ipotesi in cui la collaborazione si fosse interrotta dopo il primo anno.
Dalla comprovata dedizione dell'impiegata alla tenuta della contabilità nei rapporti di Persona_3
con la procacciatrice, non può che discendere l'inerenza del relativo costo alla sede di CP_1
SA AC (VR).
Con il quinto motivo, l'appellante ha domandato la riforma del capo che ha disposto la condanna all'integrale refusione delle spese di lite in favore e di , stante la CP_3 Controparte_4 fondatezza dell'impugnazione proposta.
H. Le parti appellate si sono costituite in II Grado, eccependo l'inammissibilità del gravame a causa della mera riproposizione delle argomentazioni svolte in I Grado;
osservando che non risultano le norme di legge che sarebbero state violate;
sottolineando che le parti hanno sempre suddiviso i costi imputabili alla sede di SA AC (VR) al 50% e senza comprendere anche la dipendente Per_3
che era alle dirette dipendenze di ed impiegata presso la sede principale di Fiesso
[...] CP_1
d'Artico (VE); rilevando che non avrebbe avuto alcun senso sottoscrivere con un CP_1
contratto per il quale avrebbero dovuto sostenere una quota di costi (100%) nettamente superiore alle possibili entrate (50%); replicando che i vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono soltanto per il fatto che l'apprezzamento è stato eseguito in senso difforme da quello preteso da;
evidenziando, a proposito della rifusione delle spese legali, che CP_1
ha sì già pagato, ma solo a seguito dell'emissione di un decreto ingiuntivo, di CP_1 un'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., di diversi tentativi di pignoramento presso terzi;
rimarcando che il credito di Consulenza non è mai risultato privo di fondamento ed è stato confermato con la Sentenza finale;
precisando che non è risultata in alcun modo soccombente, ma Controparte_4
integralmente vittoriosa e che le domande di Infortunistica contro Consulenza sono state accolte solo in minima parte ed integralmente rigettate nei confronti della . CP_4
L. Consulenza ha proposto appello incidentale sostenendo che , nelle more del giudizio CP_1
di I Grado ed in via coattiva (ossia mai spontanea) ha pagato il capitale e le spese portate dagli atti esecutivi notificati;
tuttavia, non ha mai pagato gli interessi moratori, comunque dovuti sia in forza dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., sia in forza della Sentenza impugnata (oltre che già del decreto
11 ingiuntivo opposto); gli interessi moratori vanno riconosciuti sul totale del credito oggetto della domanda giudiziale, a decorrere dall'udienza in cui è stata formulata l'istanza ai sensi dell'art. 186 ter
c.p.c., ovvero il 31.01.2019, quando il credito dovuto era pari ad € 68.387,77; non ha mai CP_3 rinunciato al pagamento degli interessi che ammonterebbero ad € 22.162,32.
M. Con ordinanza del 30.01.2023, la Corte ha preso atto che:
- le parti appellate hanno offerto banco iudicis - all'udienza del 12.12.2023 - la somma di € 34.620,36 offerta;
- che l'appellante ha comunque insistito per la c.d. sospensiva;
- che le appellate ne hanno chiesto il rigetto oppure - in subordine - l'inibitoria esclusivamente sul capo della pronuncia: “Ferma la già disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto, dispone la compensazione fra le predette voci di debito-credito rispettivamente vantate dalle parti l'una nei confronti dell'altra e all'esito, revocando l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa all'udienza del
29/07/2019, condanna al pagamento in favore di RT Controparte_5 della somma di € 33.767,41, oltre interessi di mora dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo”;
- che, a seguito del pagamento di € 68.387,77 (oltre ad interessi e spese), sono rimasti insoluti soltanto gli importi addebitati per le spese legali;
di conseguenza, ha disposto la sospensione parziale della decisione appellata limitatamente all'efficacia esecutiva del quinto capo (v. compensazione) del dispositivo di pagina 16 della pronuncia impugnata.
N. Le parti hanno rassegnato le conclusioni all'udienza del 26.02.2024, tenutasi con modalità cartolare;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
O. Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019); non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono “ancorate” al contenuto della decisione impugnata. CP_1
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c., che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza; non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3, c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n.
12 13535/2018); in tale senso, la citazione in appello di è immune da vizi, come si evince CP_1
anche dalle argomentazioni difensive avversarie.
P. L'appello principale è solo parzialmente fondato.
Ai fini della decisione, occorre considerare - innanzitutto - i seguenti aspetti documentali.
- Consulenza ha confermato di avere ottenuto soddisfazione del suo credito, perlomeno in linea capitale.
- L'assegno circolare n. 7405738560-12 (datato 06.12.2023) da € 34.620,36 è stato offerto da
, ma non l'ha accettato direttamente all'udienza del 12.12.2023, momento nel CP_3 CP_1 quale poteva essere consegnato brevi manu; l'appellante non ha preso contatti per la consegna, né ha indicato a quale indirizzo spedirlo;
Consulenza ha provveduto all'invio all'indirizzo dello studio legale di , i cui avvocati sono abilitati anche a ricevere somme per conto della cliente, come da CP_1
procura alle liti depositata in atti.
- Il dato testuale dei due contratti - quello di procacciamento d'affari tra e del CP_1 CP_4
01.02.2011 (v. doc. 1 ) e quello di procacciamento d'affari tra Parte_2 Parte_3
del 23.02.2013 (v. doc. 5 ) - NON indica che i costi della sede locale
[...] Parte_2
sono addebitati ai procacciatori (prima e poi ) nella misura del 100%. CP_4 CP_3
- Nel contratto del 01.02.2011 si legge: al punto 2) “Compenso”
“per il primo anno, sulle pratiche acquisite grazie all'intermediazione del procacciatore, per l'attività svolta verrà riconosciuta una provvigione nella misura del 50% sull'importo delle spese legali liquidate alla preponente, al momento della definizione anche parziale della pratica. Alle provvigioni verrà applicata la ritenuta d'acconto.
Per il secondo anno e per i successivi, il compenso è determinato nella misura del 50% sulle spese legali liquidate alla preponente, al netto dei costi direttamente imputabili per la sede (quali affitto, utenze, personale dipendente ed i costi per le segnalazioni ed acquisizioni pratiche).
I collaboratori, sia autonomi sia subordinati, che il procacciatore dovesse assumere per il miglior espletamento dell'incarico dipenderanno esclusivamente dal procacciatore stesso, che se ne assumerà integralmente i costi, salvo diverso accordo scritto con la preponente.
Fra le parti si conviene che la preponente verserà alla procacciatrice RT
, a titolo d'acconto sui sinistri procacciati, l'importo di € 4.000,00 oltre IVA meno la Controparte_7 ritenuta d'acconto mensili, a far data dal 01/02/2011 fini al 31/01/2012. Si precisa inoltre che questo importo verrà erogato solo se la procacciatrice non dovesse superare l'importo suddetto e che verrà per il primo anno calcolato ogni 30 gg.”;
13 al punto 3) “Durata del contratto”
“Fra l' preponente e procacciatrice, si conviene che in RT Controparte_7
caso di scioglimento del contratto entro i tre anni a far data dal 01/02/2011, la procacciatrice CP_7
si impegna a restituire all' il 50% delle spese sostenute il primo anno
[...] Parte_4 dall'apertura dell'agenzia (spese dipendente, spese utenze, spese dello Studio ecc…)
A partire dal quarto anno, il presente incarico è a tempo indeterminato e potrà essere sciolto liberamente in qualsiasi momento da entrambe le parti, con un preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Al termine del rapporto non sarà dovuta alcuna indennità a qualsiasi titolo in favore del procacciatore, salvo i compensi spettanti per gli affari già segnalati e accettati al momento della risoluzione del contratto, per i quali verrà comunque corrisposta la provvigione al momento della definizione degli stessi”.
- Nel contratto del 23.02.2013 si legge: al punto 2) “Compenso”
“sulle pratiche acquisite grazie all'intermediazione del procacciatore, per l'attività svolta il compenso
è determinato nella misura del 50% sulle spese legali liquidate alla preponente, al netto dei costi direttamente imputabili per la sede (quali affitto, utenze, personale dipendente ed i costi per le segnalazioni ed acquisizioni pratiche).
I collaboratori, sia autonomi sia subordinati, che il procacciatore dovesse assumere per il miglior espletamento dell'incarico dipenderanno esclusivamente dal procacciatore steso, che se ne assumerà integralmente i costi, salvo diverso accordo scritto con la preponente”; al punto 3) “Durata del contratto”
“Fra l' preponente e , si conviene che RT Parte_5
in caso di scioglimento del contratto entro il 01/02/2014, la procacciatrice si Controparte_5 impegna a restituire all' il 50% delle spese sostenute il primo anno di apertura RT dell'agenzia (spese dipendente, spese utenze, spese dello Studio ecc…).
A partire dal 02/02/2014, il presente incarico è a tempo indeterminato e potrà essere sciolto liberamente in qualsiasi momento da entrambe le parti, con un preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Al termine del rapporto non sarà dovuta alcuna indennità a qualsiasi titolo in favore del procacciatore, salvi i compensi spettanti per gli affari già segnalati e accettati al momento della risoluzione del contratto, per i quali verrà comunque corrisposta la provvigione al momento della definizione degli stessi”.
14 - Il tenore letterale degli accordi è nel senso di prevedere un contributo-spese per i costi direttamente imputabili alla sede del procacciatore a SA AC (VR), fra i quali non può rientrare una dipendente fissa (v. presso la sede della preponente a Fiesso d'Artico (VE). Persona_3
- Nel corso dei sette anni di rapporto fra le parti (v. 2011-2018), è pacifico che queste hanno sempre suddiviso a metà sia i costi direttamente imputabili alla sede di SA AC (VR), che le entrate legate agli affari conclusi grazie a , come dimostrato dalla serie di fatture e Persona_4
di conteggi elaborati dalla stessa Infortunistica e prodotti in , mentre non è mai stato Pt_2
considerato il costo per dipendenti della sede centrale, né sono stati suddivisi gli altri costi con diverse percentuali.
- Durante i sette anni di collaborazione (v. 2011-2018), non è stata avanzata da alcuna CP_1 richiesta scritta del pagamento dell'ulteriore 50% dei costi (nemmeno in occasione del nuovo contratto con la dopo la chiusura a febbraio 2013 della partita iva individuale della ). CP_1 CP_4
- La querela di falso che ha presentato nei confronti della teste di CP_1 Testimone_1
Consulenza è stata archiviata.
- La CTU contabile (v. dott.ssa con Studio in Verona) non ha riscontrato dati significativi Persona_5
per includere, quale costo direttamente riferibile alla sede di SA AC (VR), quello relativo alla dipendente di . Parte_6
- Gli interessi moratori pretesi da Consulenza non sono stati mai contestati.
Q. Di conseguenza, i rapporti dare/avere fra le odierne parti possono essere “sintetizzati” come segue.
I contratti stipulati dalle parti e la prassi osservata dalle medesime hanno attestato l'obbligo di
Consulenza e di versare il 50% e non il 100% dei costi ad . CP_4 CP_1
Per la voce compensi sono state corrisposte [v. esito pignoramento prezzo terzi ed assegno inviato a mezzo raccomandata ricevuta il 16.11.2020] € 68.387,77 da prima della Controparte_6
comparsa conclusionale di , però senza gli interessi di mora (v. art. 1284 c.c.) maturati Pt_2 dall'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. di data 29/31.7.2019 al saldo effettivo, calcolati da Consulenza nella misura - rimasta incontestata da - di € 22.162,32. CP_1
Per la voce costi, a carico di Consulenza ed in favore di (come da Sentenza di I Grado), CP_1 sono state messe a disposizione € 34.620,36 fin dall'udienza d'appello (v. inibitoria) del 12.12.2023, però senza gli interessi di mora (v. art. 1284 c.c.) maturati dalla Sentenza appellata del Tribunale di
Verona sino all'offerta banco iudicis (12.12.2023).
R. L'appello incidentale di è fondato e va accolto. CP_3
Come già precisato, gli interessi di mora - dovuti e mai contestati - non sono mai stati corrisposti da
, pur essendo stati richiesti da Consulenza in ogni atto esecutivo. CP_1
15 S. Dal punto di vista delle spese processuali, fermo il diritto all'integrale rifusione spettante a
[...]
per il I Grado, la “sintesi” sopra esposta della posizione di ciascuna parte evidenzia: Controparte_4
per il I Grado soccombenza nettamente prevalente di [la quale in I Grado ha avanzato crediti ben CP_1 superiori ad € 220.000,00 ed è risultata invece debitrice] rispetto a Consulenza [che è risultata debitrice per una somma di gran lunga inferiore a quella indicata da ], salva l'opportuna CP_1
compensazione per ¼ che tiene conto del debito pur sempre gravante su Consulenza verso
Infortunistica; per il II Grado
Infortunistica ha fondatamente eccepito il difetto di presupposti dell'accertamento debiti/crediti e della conseguente compensazione previsti dal Giudice di prime cure, ma è risultata soccombente rispetto alle pretese afferenti alla voce costi ed in relazione agli interessi di mora indicati da Consulenza (v. €
22.162,32); quest'ultima, invece, deve ad gli interessi di mora (v. art. 1284 c.c.) su € CP_1
34.620,36 maturati dalla Sentenza appellata sino all'offerta banco iudicis; pertanto, è adeguato compensare per ¼ le spese d'appello, ponendo i residui ¾ a carico di . CP_1
T. Le spese di lite si liquidano in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 44/2015 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto al valore dello scaglione in cui rientra il decisum (v. €
52.001,00-€ 260.000,00 per il I Grado; € 26.001,00-€ 52.000,00 per il II Grado).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. Accoglie parzialmente l'appello principale di Infortunistica, accoglie altresì l'appello incidentale di
e riforma in parte la Sentenza appellata, condannando a pagare a CP_3 CP_1
gli interessi di mora maturati sulla somma di € 68.387,77 dall'ordinanza ex art. 186 ter CP_3
c.p.c. di data 29/31.7.2019 al saldo effettivo, calcolati da Consulenza nella misura rimasta incontestata di € 22.162,32, nonché condannando a pagare ad gli interessi di mora su € CP_3 CP_1
34.620,36 maturati dalla pubblicazione della Sentenza appellata (v. 21.10.2022) sino all'offerta banco iudicis in II Grado (v. 12.12.2023).
2. Compensa per ¼ tra le spese legali del I Grado e dell'Appello. Parte_3
16 3. Condanna a rifondere a i ¾ delle spese legali del I Grado e dell'Appello, CP_1 CP_3 percentuale liquidata in € 10.577,25 per compensi di I Grado, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, ed in € 5.209,50 per compensi di II Grado, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
Venezia, 16.12.2024.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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