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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/12/2025, n. 10020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10020 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 38914/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Luca M. Carati, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38914/2023 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. , con il patrocinio dell'avv. Maria Bianca CP_1
Parrelli, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Milano, Via Cellini n. 2/B (PEC: , come da procura in atti Email_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
(C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. con il patrocinio dell'avv. Giulio Controparte_3
Toninato, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, in Seregno (MB), Via Marco Polo n. 22 (PEC: , come da Email_2 procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così giudicare:
In via pregiudiziale e/o preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da “ per nullità della notifica Parte_2
telematica del 04.02.2022, priva dell'attestazione di conformità delle copie digitali dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della procura alle liti notificati, rispetto ai relativi originali e/o per mancanza di una valida procura;
per l'effetto rigettare l'opposizione proposta da e confermare il Parte_2
decreto ingiuntivo N. 5024/2021 – R.G. N. 9907/2021 emesso dal Tribunale di
Monza in data 28.12.2021.
Nel merito in via preliminare:
Nel caso di rigetto della domanda di cui al punto che precede, pronunciarsi ordinanza ingiunzione di pagamento, nei confronti di , ai sensi dell'art. Parte_2
186 ter c.p.c., per l'importo di Euro 4.537,25 di cui alla fattura n. 2/2021 e di Euro
30.530,00 di cui alla fattura n. 5/2021, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nel merito in via principale:
- Accertare e dichiarare il diritto di Mo. di ricevere dalla società opponente il CP_4
pagamento della somma di Euro 41.615, 92 per i motivi e le causali di cui in atti – ossia Euro 35.067,25 quale pagamento delle fatture n. 2/2021 e n. 5/2021 ed Euro
6.548,67 a titolo di ritenute di garanzie di cui alle fatture n. 2/2020, n. 3/2020, n.
4/2020, n. 5/2020 e n. 6/2020 – e, per l'effetto, condannare Controparte_2
al pagamento in favore di della somma di Euro 41.625,92
[...] CP_5
o quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo
2 - Rigettarsi tutte le domande e le eccezioni proposte dall'attore opponente nell'odierno giudizio, perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi articolati analiticamente nel presente atto.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto, da intendersi quali capitoli di prova:
1) Vero che all'incirca in data 20 Luglio 2020 iniziava Parte_3 Controparte_6
l'esecuzione delle lavorazioni presso il cantiere di Lissone, sito in Via Mameli n. 31, come indicate nei documenti 9 e 10 che si rammostrano al teste, aventi la seguente denominazione “Misurazione SAL di via Mameli 31” (docc. 9 e 10
[...]
. Controparte_7
2) Vero che le lavorazioni, meglio indicate nei documenti n. 9 e n. 10 che si rammostrano al teste, venivano eseguite presso una villetta, ad uso abitativo, sita in
Lissone, Via Mameli n. 31.
3) Vero che le lavorazioni di cui ai documenti n. 9 e n. 10 che si rammostrano al teste, venivano ultimate in data 28.09.2020.
4) Vero che tutti i giorni nel corso Controparte_2
dell'esecuzione del subappalto, faceva predisporre al proprio responsabile, Geometra
un “rapportino giornaliero” delle presenze dei lavoratori e delle CP_8
lavorazioni eseguite da come da documenti da 13 a 17 di parte ricorrente in Pt_1
riassunzione, che si rammostrano al teste.
5) Vero che nel corso dell'esecuzione del subappalto, ritirava presso a Pt_1 Pt_2
merce e la fornitura da posare in opera presso la villetta sita in Lissone, Via Mameli
n. 31, come da documento n. 28 che si rammostra al teste.
5) Vero che, a conclusione dei lavori, riconosceva Controparte_2
l'esecuzione delle lavorazioni e dei prezzi corrispettivi, come da documento n. 9 e n.
10 che si rammostrano al teste, sottoscritti dal geometra aventi la CP_8
seguente denominazione “Misurazione SAL di via Mameli 31”.
3 Cont 6) Vero che MO è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, dei premi INAIL e la , come si evince dal rilascio continuativo del DURC dal Parte_4
2020 ad oggi, come da documenti n. 23 e n. 29 che si rammostrano al teste.
7) Vero che l'esecuzione dei lavori presso l'immobile sito in Lissone, Via Mameli n.
31, oggetto dei documenti n. 9 e n. 10, è documentata dalle immagini fotografiche e dai video che si rammostrano al teste (docc. 30 - 31).
8) Vero che a contestato a 'omesso pagamento delle fatture n. 2/2021 Pt_1 Pt_2
e n. 5/2021 e delle ritenute di garanzia di cui alle fatture 2/2020, 3/2020, 4/2020,
5/2020, 6/2020, come da missive a mezzo pec che si rammostrano (docc. 32-33).
Si citano quali testi, su tutti i capitoli di prova, i seguenti:
nella sua qualità di muratore, residente in Controparte_9
Milano, Via Concilio Vaticano II n. 1; , nella sua qualità di Controparte_10
manovale, residente in [...]; , Parte_5
nella sua qualità di manovale, residente in [...];
, nella sua qualità di muratore e piastrellista, Controparte_11
residente in [...]; Controparte_12
, nella sua qualità di muratore, residente in [...], Via Giuseppe Regaldi
[...]
n. 7; nella sua qualità di manovale e Controparte_13
muratore, residente in [...]; Sig. , Persona_1
nella sua qualità di proprietario dell'immobile sito in Lissone, Via Mameli 31, Parte oggetto delle lavorazioni eseguite da GI..
Sulle prove documentali: si chiede ammettersi la produzione documentale allegata alla memoria istruttoria depositata in data 23.05.2024, ossia i documenti da n. 25 a n.
33.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così
GIUDICARE
4 IN VIA PREGIUDIZIALE e/o PRELIMINARE
Previa l'adozione di ogni più opportuna ed ulteriore declaratoria,
1. Rigettare ogni contraria eccezione ed istanza avverse, confermando la propria competenza, nonché la nullità dell'ingiunzione opposta, per le ragioni in atti, nonché
2. Accertare e dichiarare la piena validità, ammissibilità e procedibilità della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo in atti, nonché la piena validità, ammissibilità e procedibilità dell'opposizione medesima, nonché la piena validità della sottesa procura, rigettando ogni contraria eccezione ed istanza preliminare avversa, per le ragioni in atti.
3. Accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 186 ter cpc, e l'infondatezza, fattuale e giuridica, dell'avversaria richiesta di emissione di ordinanza di ingiunzione, per l'importo di € 4.537,25, di cui alla fattura n. 2/2021 e/o di €
30.530,00 di cui alla fattura n. 5/2021, disponendone il rigetto, per le ragioni in atti.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Previe le più opportune ulteriori declaratorie, rigettata ogni contraria istanza e dichiarato all'occorrenza, anche in via principale, quanto già chiesto statuito in via pregiudiziale e/o preliminare, assunta ogni altra più opportuna declaratoria:
4. Accertare e dichiarare che ha posto in essere le condotte Parte_3 CP_14
inadempienti in atti dedotte e che le stesse possiedono rilevanza, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c., per le ragioni in atti;
5. Accertare e dichiarare la legittimità del rifiuto / sospensione di pagamento opposto da in relazione alle pretese creditorie di cui è causa, anche Parte_6
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c., per le ragioni in atti rappresentate,
6. Accertare e dare atto, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. e per tutte le ulteriori ragioni di cui in narrativa, che le pretese creditorie avverse sono inesigibili, insussistenti e prive di fondamento, in fatto ed in diritto, nonché di prova, dando atto, Parte in conclusione, che nulla e nulla più deve a , in relazione alle Pt_2 CP_14
opere oggetto dell'ingiunzione opposta, afferenti il sotteso “Cantiere” e “Contratto”, per i quali è causa.
5 7. Rigettare ogni avversaria e conseguente richiesta di condanna.
IN OGNI CASO
Mandare esente da qualsivoglia responsabilità, domanda avversaria, Parte_7
conseguenza pregiudizievole originata dai fatti di causa, così come dedotta e/o deducenda da controparte.
9. Con vittoria di compensi e spese del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
I. Ribadito, ove occorra, il rigetto dell'avversa istanza di rimessione nei termini, per le ragioni agli atti, per scrupolo difensivo si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di prova così come articolati ed enumerati in narrativa dell'atto introduttivo di nonché nella II^ memoria ex art. Pt_2
171 ter cpc in atti, da doversi ritenere qui riportati e preceduti dalla locuzione “Vero che”, ripuliti da valutazioni e considerazioni, con i seguenti testimoni:
1) Geom. c/o , Monza, sede CP_8 Controparte_2
di V. Donizetti, 46;
2) Geom. c/o , Monza, CP_15 Controparte_2
sede di V. Donizetti, 46;
3) c/o , Monza, sede di V. Testimone_1 Controparte_2
Donizetti, 46.
II. Con richiesta, sin d'ora, di essere ammessi a prova testimoniale contraria sui capitoli di prova avversi, di cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere opportuna l'assunzione, con i testi suindicati, ribadita la superiore riserva, nonché ex art. 183 co.
VI n. 3) cpc.
III. Si richiamano i DOCUMENTI tutti in atti così come ivi enumerati
Con osservanza.
Salvis iuribus.
6
FATTO E DIRITTO
La società (in proseguo creditrice Parte_1 Pt_1
convenuta nella causa di opposizione dinanzi al Tribunale di Monza (che ha dichiarato con sentenza n. 1806/2023, pubblicata in data 31/7/2023, il difetto di propria competenza territoriale), ha qui riassunto con atto notificato a mezzo PEC in data 19/10/2023 la causa nei confronti dell'ingiunto-opponente, Controparte_2
facendo valere le proprie ragioni creditorie per l'importo complessivo
[...]
di euro 41.615,92 per i lavori in subappalto eseguiti presso il cantiere di Lissone
(MB), via Mameli n. 31
La società convenuta (in proseguo , costituitasi Controparte_2 Pt_2
con comparsa del 22/1/2024 ha reiterato i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, ribadendo in particolare di non aver eseguito i pagamenti in quanto il credito non era esigibile per mancanza di idonea documentazione non fornita da controparte e in ogni caso la prova delle prestazioni era a carico di controparte. Ha concluso chiedendo quindi il rigetto della domanda avversaria.
*
All'esito della prima udienza del 23 febbraio 2024 il giudice accordava i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con provvedimento in data 29/6/2024, non veniva autorizzata la rimessione in termini richiesta dal nuovo procuratore di con Pt_1
memoria del 23/5/2024 , fondata su una errata comunicazione della PEC della rinuncia al mandato del precedente difensore alla parte, considerato che la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. trova applicazione ogni qualvolta le preclusioni si siano verificate per causa non imputabile alla parte (cfr. Cass. n.
4624/2020) e che “l'istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. non può trovare applicazione alla decadenza dall'impugnazione laddove la causa non imputabile dedotta a sostegno della relativa istanza sia collegata a violazioni commesse da parte del difensore, di obblighi informativi caratteristici del rapporto di
7 mandato, trattandosi di profili attinenti a una patologia di quest'ultimo, e come tali destinati ad assumere rilevanza esclusivamente nei relativi confini” (Cass. n.
21649/2022);
La causa è quindi passata in decisione senza ammissione di prove.
All'udienza del giorno 13 maggio 2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
Occorre innanzitutto chiarire la natura dell'obbligazione dedotta e il rapporto tra le parti.
Con riferimento alla presente controversia risulta stipulato tra le parti in causa un contratto di sub-appalto, denominato “ODA NR. 1243/2020 COM. 644”, avente per oggetto l'esecuzione di opere edili presso il cantiere di Lissone (MB), Via Mameli n.
31, da eseguirsi su incarico di da parte di con propria organizzazione Pt_2 Pt_1
del lavoro e dei mezzi (cfr. doc. 5).
Il contratto disciplinava in modo analitico i rapporti tra le parti in ordine all'oggetto, al corrispettivo, alla contabilità delle lavorazioni ed ai relativi pagamenti, alla verifica dei lavori eseguiti ed agli oneri a carico di entrambe le parti predette.
Per tale contratto si applicano le previsioni previste dagli artt. 1655 e segg. cod. civ.
*
La pretesa creditoria di per l'importo complessivo di € 41.615,92 si fonda Pt_1
sulle seguenti voci:
a) sulla fattura n. 02/2021 in data 21/01/2021 dell'importo di € 4.537,25;
b) sulla fattura n. 05/2021 in data 31/03/2021 dell'importo di € 30.530,00;
c) sul pagamento delle ritenute di garanzia riguardanti le fatture n. 02/2020, n.
03/2020, n. 04/2020, n. 05/2020 e n. 06/2020 pari complessivamente ad Euro
6.548,67.
8 Con riferimento alla voce a) espone che ha emesso la fattura n. 2/2021 Pt_1
successivamente alla consegna del prospetto di fatturazione del 05/01/2021 da parte di (doc. 7 e doc. 3 fascicolo monitorio) che costituisce prova che abbia Pt_2 Pt_2
autorizzato a fatturare l'importo di € 4.537,25 in base al “SAL 6 OPERE Pt_1
EDILI GENERICHE” relativo al cantiere di Lissone. Il prospetto di fatturazione è stato redatto da sulla propria carta intestata, contiene il riferimento all'appalto Pt_2
oggetto di causa e menziona l'autorizzazione alla fatturazione dell'importo di €
4.537,25.
Con riferimento alla voce b) relativa alla fattura n. 5/2021 evidenzia come Pt_1
sia stata emessa in base al SAL (docc. 9 e 10 e docc. 5 e 6 fascicolo monitorio) che Cont riporta analiticamente tutte le lavorazioni eseguite da d il prezzo di ciascuna, Parte_3
come accertati dal direttore di lavori. Tale documento - anch'esso riconosciuto e non tempestivamente contestato dall'odierna opponente – è stato timbrato e sottoscritto da prova l'effettiva esecuzione della quantità dei lavori indicati ed il loro prezzo. Pt_2
evidenzia inoltre che le contestazioni di sono tardive atteso che sono Pt_1 Pt_2
state formulate per la prima volta solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c. mentre avrebbero dovuto essere state formulate entro la prima difesa o udienza successiva alla produzione documentale, come disposto dall'art. 215 c.p.c. ileva altresì che ha prodotto il DURC (doc. 23) che attesta il rispetto delle Pt_1
norme contrattuali e previdenziali;
le contestazioni in proposito di sono Pt_2
pretestuose ed infondate tenuto conto che la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore è disciplinata dall'art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276/03 che prevede che, in caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore sia obbligato in solido con il subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Nel caso di specie, dalla cessazione dell'appalto avvenuta nell'anno 2021, nessuna richiesta di pagamento, né da parte dei lavoratori, né da parte degli Enti previdenziali, è mai stata avanzata.
9 Con riferimento, infine, alla voce c) in merito al pagamento delle ritenute a garanzia, il contratto inter partes prevedeva il pagamento a 90 giorni dall'emissione della fattura relativa allo stato avanzamento finale dei lavori, subordinatamente alla prova dell'esatto adempimento da parte della ditta esecutrice degli obblighi e degli oneri, ivi compresi quelli retributivi, fiscali contributivi e assicurativi.
Nel caso di specie non ha eccepito l'esistenza di alcuna pendenza o vizio o Pt_2
criticità in merito alle lavorazioni oggetto alle sei fatture, su cui sono state trattenute le somme a garanzia, pur essendo decorsi non solo 90 giorni, ma oltre 5 anni dall'emissione delle fatture (N. 02/2020, N. 03/2020, N. 04/2020, N. 05/2020, N.
06/2020); pertanto, le somme riferentesi alle garanzie, pari ad € 6.548,67, dovranno essere corrisposte da n favore di Pt_2 Pt_1
Risulta dai documenti prodotti (doc. 3F fasc. convenuta) che le predette fatture sono state pagate con n. 5 distinte di pagamento ma non risulterebbe fondata e provata l'eccezione di che anche le somme trattenute a garanzia sulle predette fatture Pt_2
emesse da iano state già corrisposte, sin dal 2020. Pt_1
In proposito a fondamento della propria eccezione, ha prodotto solo prospetti Pt_2
di pagamento di formazione unilaterale e privi di valida e legittima efficacia probatoria.
*
In considerazione di quanto sopra risulta parzialmente fondata e provata la richiesta di pagamento formulata da Pt_1
Ai fini della sussistenza del predetto credito di i osserva che con riferimento Pt_1
alle voci a) e b) non ha tempestivamente contestato l'esecuzione e la Pt_2
realizzazione dei lavori da parte di Pt_1
Con riferimento ai rapportini giornalieri delle lavorazioni prodotti dalla creditrice si osserva che sono leggibili, risultano timbrati e siglati dalla appaltatrice con Pt_2
conferma quindi dell'esecuzione delle lavorazioni descritte.
Le generiche contestazioni di risultano in ogni caso tardive atteso che la Pt_2
convenuta avrebbe dovuto disconoscerli sia dall'origine presso il procedimento
10 pendente presso il Tribunale di Monza ovvero nella prima difesa utile nel procedimento di riassunzione presso il Tribunale di Milano.
Con riferimento alla voce c) si rileva che ha diritto alla restituzione delle Pt_1
somme trattenute in garanzia essendo ampiamente decorso il termine di 90 giorni riportato alle previsioni del contratto inter partes.
Dalla documentazione prodotta da riferentesi a n. 5 distinte di pagamento con i Pt_2
relativi numeri di CRO (cfr. doc. 3F convenuta) si ricava tuttavia che solo sulla fattura di . 2/2020 di € 14.515,68 risulta applicata la ritenuta a garanzia del Pt_1
5% pari a € 725,78 e conseguentemente effettuato il minor pagamento di € 13.789,90.
Le restanti fatture nn. 3/2020, 4/2020, 5/2020 e 6/2020 risultato pagate per l'intero importo senza applicazione di alcuna ritenuta a garanzia.
Risulta pertanto fondata la domanda di pagamento relativa alle ritenute a garanzia per il minor importo di € 725,78.
La domanda di pagamento in favore di deve essere Parte_1
perciò accolta per il minor importo complessivo di euro 35.793,03 (€ 4.537,25 + €
30.530,00 + 725,78).
La convenuta deve essere condannata a pagare a Controparte_2
l'importo complessivo di € 35.793,03. Parte_1
Su tale importo decorrono gli interessi legali dal dovuto (data di scadenza delle singole fatture n. 2/2021 e n. 5/2021 e per l'importo di € 725,78, riferentesi alle ritenute a garanzia, dal 2/12/2021 data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo.
*
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono poste a carico della convenuta in favore di e Controparte_2 Parte_1
liquidate come da dispositivo, in base ai parametri legali, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta, della natura dell'accertamento; vengono invece dichiarate interamente compensate le spese di lite per la precedente fase processuale innanzi al Tribunale di Monza.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna
[...]
a pagare a l'importo di Controparte_2 Parte_1
€ 35.793,03, oltre interessi come in parte motiva;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite per la precedente fase processuale innanzi al Tribunale di Monza;
3) condanna al pagamento delle spese di lite a Controparte_2
favore di liquidate per compensi in complessivi euro Parte_1
6.713,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 27.12.2025
Il Giudice dott. Luca M. Carati
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Luca M. Carati, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38914/2023 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. , con il patrocinio dell'avv. Maria Bianca CP_1
Parrelli, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Milano, Via Cellini n. 2/B (PEC: , come da procura in atti Email_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
(C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. con il patrocinio dell'avv. Giulio Controparte_3
Toninato, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, in Seregno (MB), Via Marco Polo n. 22 (PEC: , come da Email_2 procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così giudicare:
In via pregiudiziale e/o preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da “ per nullità della notifica Parte_2
telematica del 04.02.2022, priva dell'attestazione di conformità delle copie digitali dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della procura alle liti notificati, rispetto ai relativi originali e/o per mancanza di una valida procura;
per l'effetto rigettare l'opposizione proposta da e confermare il Parte_2
decreto ingiuntivo N. 5024/2021 – R.G. N. 9907/2021 emesso dal Tribunale di
Monza in data 28.12.2021.
Nel merito in via preliminare:
Nel caso di rigetto della domanda di cui al punto che precede, pronunciarsi ordinanza ingiunzione di pagamento, nei confronti di , ai sensi dell'art. Parte_2
186 ter c.p.c., per l'importo di Euro 4.537,25 di cui alla fattura n. 2/2021 e di Euro
30.530,00 di cui alla fattura n. 5/2021, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nel merito in via principale:
- Accertare e dichiarare il diritto di Mo. di ricevere dalla società opponente il CP_4
pagamento della somma di Euro 41.615, 92 per i motivi e le causali di cui in atti – ossia Euro 35.067,25 quale pagamento delle fatture n. 2/2021 e n. 5/2021 ed Euro
6.548,67 a titolo di ritenute di garanzie di cui alle fatture n. 2/2020, n. 3/2020, n.
4/2020, n. 5/2020 e n. 6/2020 – e, per l'effetto, condannare Controparte_2
al pagamento in favore di della somma di Euro 41.625,92
[...] CP_5
o quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo
2 - Rigettarsi tutte le domande e le eccezioni proposte dall'attore opponente nell'odierno giudizio, perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi articolati analiticamente nel presente atto.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto, da intendersi quali capitoli di prova:
1) Vero che all'incirca in data 20 Luglio 2020 iniziava Parte_3 Controparte_6
l'esecuzione delle lavorazioni presso il cantiere di Lissone, sito in Via Mameli n. 31, come indicate nei documenti 9 e 10 che si rammostrano al teste, aventi la seguente denominazione “Misurazione SAL di via Mameli 31” (docc. 9 e 10
[...]
. Controparte_7
2) Vero che le lavorazioni, meglio indicate nei documenti n. 9 e n. 10 che si rammostrano al teste, venivano eseguite presso una villetta, ad uso abitativo, sita in
Lissone, Via Mameli n. 31.
3) Vero che le lavorazioni di cui ai documenti n. 9 e n. 10 che si rammostrano al teste, venivano ultimate in data 28.09.2020.
4) Vero che tutti i giorni nel corso Controparte_2
dell'esecuzione del subappalto, faceva predisporre al proprio responsabile, Geometra
un “rapportino giornaliero” delle presenze dei lavoratori e delle CP_8
lavorazioni eseguite da come da documenti da 13 a 17 di parte ricorrente in Pt_1
riassunzione, che si rammostrano al teste.
5) Vero che nel corso dell'esecuzione del subappalto, ritirava presso a Pt_1 Pt_2
merce e la fornitura da posare in opera presso la villetta sita in Lissone, Via Mameli
n. 31, come da documento n. 28 che si rammostra al teste.
5) Vero che, a conclusione dei lavori, riconosceva Controparte_2
l'esecuzione delle lavorazioni e dei prezzi corrispettivi, come da documento n. 9 e n.
10 che si rammostrano al teste, sottoscritti dal geometra aventi la CP_8
seguente denominazione “Misurazione SAL di via Mameli 31”.
3 Cont 6) Vero che MO è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, dei premi INAIL e la , come si evince dal rilascio continuativo del DURC dal Parte_4
2020 ad oggi, come da documenti n. 23 e n. 29 che si rammostrano al teste.
7) Vero che l'esecuzione dei lavori presso l'immobile sito in Lissone, Via Mameli n.
31, oggetto dei documenti n. 9 e n. 10, è documentata dalle immagini fotografiche e dai video che si rammostrano al teste (docc. 30 - 31).
8) Vero che a contestato a 'omesso pagamento delle fatture n. 2/2021 Pt_1 Pt_2
e n. 5/2021 e delle ritenute di garanzia di cui alle fatture 2/2020, 3/2020, 4/2020,
5/2020, 6/2020, come da missive a mezzo pec che si rammostrano (docc. 32-33).
Si citano quali testi, su tutti i capitoli di prova, i seguenti:
nella sua qualità di muratore, residente in Controparte_9
Milano, Via Concilio Vaticano II n. 1; , nella sua qualità di Controparte_10
manovale, residente in [...]; , Parte_5
nella sua qualità di manovale, residente in [...];
, nella sua qualità di muratore e piastrellista, Controparte_11
residente in [...]; Controparte_12
, nella sua qualità di muratore, residente in [...], Via Giuseppe Regaldi
[...]
n. 7; nella sua qualità di manovale e Controparte_13
muratore, residente in [...]; Sig. , Persona_1
nella sua qualità di proprietario dell'immobile sito in Lissone, Via Mameli 31, Parte oggetto delle lavorazioni eseguite da GI..
Sulle prove documentali: si chiede ammettersi la produzione documentale allegata alla memoria istruttoria depositata in data 23.05.2024, ossia i documenti da n. 25 a n.
33.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così
GIUDICARE
4 IN VIA PREGIUDIZIALE e/o PRELIMINARE
Previa l'adozione di ogni più opportuna ed ulteriore declaratoria,
1. Rigettare ogni contraria eccezione ed istanza avverse, confermando la propria competenza, nonché la nullità dell'ingiunzione opposta, per le ragioni in atti, nonché
2. Accertare e dichiarare la piena validità, ammissibilità e procedibilità della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo in atti, nonché la piena validità, ammissibilità e procedibilità dell'opposizione medesima, nonché la piena validità della sottesa procura, rigettando ogni contraria eccezione ed istanza preliminare avversa, per le ragioni in atti.
3. Accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 186 ter cpc, e l'infondatezza, fattuale e giuridica, dell'avversaria richiesta di emissione di ordinanza di ingiunzione, per l'importo di € 4.537,25, di cui alla fattura n. 2/2021 e/o di €
30.530,00 di cui alla fattura n. 5/2021, disponendone il rigetto, per le ragioni in atti.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Previe le più opportune ulteriori declaratorie, rigettata ogni contraria istanza e dichiarato all'occorrenza, anche in via principale, quanto già chiesto statuito in via pregiudiziale e/o preliminare, assunta ogni altra più opportuna declaratoria:
4. Accertare e dichiarare che ha posto in essere le condotte Parte_3 CP_14
inadempienti in atti dedotte e che le stesse possiedono rilevanza, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c., per le ragioni in atti;
5. Accertare e dichiarare la legittimità del rifiuto / sospensione di pagamento opposto da in relazione alle pretese creditorie di cui è causa, anche Parte_6
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c., per le ragioni in atti rappresentate,
6. Accertare e dare atto, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. e per tutte le ulteriori ragioni di cui in narrativa, che le pretese creditorie avverse sono inesigibili, insussistenti e prive di fondamento, in fatto ed in diritto, nonché di prova, dando atto, Parte in conclusione, che nulla e nulla più deve a , in relazione alle Pt_2 CP_14
opere oggetto dell'ingiunzione opposta, afferenti il sotteso “Cantiere” e “Contratto”, per i quali è causa.
5 7. Rigettare ogni avversaria e conseguente richiesta di condanna.
IN OGNI CASO
Mandare esente da qualsivoglia responsabilità, domanda avversaria, Parte_7
conseguenza pregiudizievole originata dai fatti di causa, così come dedotta e/o deducenda da controparte.
9. Con vittoria di compensi e spese del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
I. Ribadito, ove occorra, il rigetto dell'avversa istanza di rimessione nei termini, per le ragioni agli atti, per scrupolo difensivo si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di prova così come articolati ed enumerati in narrativa dell'atto introduttivo di nonché nella II^ memoria ex art. Pt_2
171 ter cpc in atti, da doversi ritenere qui riportati e preceduti dalla locuzione “Vero che”, ripuliti da valutazioni e considerazioni, con i seguenti testimoni:
1) Geom. c/o , Monza, sede CP_8 Controparte_2
di V. Donizetti, 46;
2) Geom. c/o , Monza, CP_15 Controparte_2
sede di V. Donizetti, 46;
3) c/o , Monza, sede di V. Testimone_1 Controparte_2
Donizetti, 46.
II. Con richiesta, sin d'ora, di essere ammessi a prova testimoniale contraria sui capitoli di prova avversi, di cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere opportuna l'assunzione, con i testi suindicati, ribadita la superiore riserva, nonché ex art. 183 co.
VI n. 3) cpc.
III. Si richiamano i DOCUMENTI tutti in atti così come ivi enumerati
Con osservanza.
Salvis iuribus.
6
FATTO E DIRITTO
La società (in proseguo creditrice Parte_1 Pt_1
convenuta nella causa di opposizione dinanzi al Tribunale di Monza (che ha dichiarato con sentenza n. 1806/2023, pubblicata in data 31/7/2023, il difetto di propria competenza territoriale), ha qui riassunto con atto notificato a mezzo PEC in data 19/10/2023 la causa nei confronti dell'ingiunto-opponente, Controparte_2
facendo valere le proprie ragioni creditorie per l'importo complessivo
[...]
di euro 41.615,92 per i lavori in subappalto eseguiti presso il cantiere di Lissone
(MB), via Mameli n. 31
La società convenuta (in proseguo , costituitasi Controparte_2 Pt_2
con comparsa del 22/1/2024 ha reiterato i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, ribadendo in particolare di non aver eseguito i pagamenti in quanto il credito non era esigibile per mancanza di idonea documentazione non fornita da controparte e in ogni caso la prova delle prestazioni era a carico di controparte. Ha concluso chiedendo quindi il rigetto della domanda avversaria.
*
All'esito della prima udienza del 23 febbraio 2024 il giudice accordava i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con provvedimento in data 29/6/2024, non veniva autorizzata la rimessione in termini richiesta dal nuovo procuratore di con Pt_1
memoria del 23/5/2024 , fondata su una errata comunicazione della PEC della rinuncia al mandato del precedente difensore alla parte, considerato che la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. trova applicazione ogni qualvolta le preclusioni si siano verificate per causa non imputabile alla parte (cfr. Cass. n.
4624/2020) e che “l'istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. non può trovare applicazione alla decadenza dall'impugnazione laddove la causa non imputabile dedotta a sostegno della relativa istanza sia collegata a violazioni commesse da parte del difensore, di obblighi informativi caratteristici del rapporto di
7 mandato, trattandosi di profili attinenti a una patologia di quest'ultimo, e come tali destinati ad assumere rilevanza esclusivamente nei relativi confini” (Cass. n.
21649/2022);
La causa è quindi passata in decisione senza ammissione di prove.
All'udienza del giorno 13 maggio 2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
Occorre innanzitutto chiarire la natura dell'obbligazione dedotta e il rapporto tra le parti.
Con riferimento alla presente controversia risulta stipulato tra le parti in causa un contratto di sub-appalto, denominato “ODA NR. 1243/2020 COM. 644”, avente per oggetto l'esecuzione di opere edili presso il cantiere di Lissone (MB), Via Mameli n.
31, da eseguirsi su incarico di da parte di con propria organizzazione Pt_2 Pt_1
del lavoro e dei mezzi (cfr. doc. 5).
Il contratto disciplinava in modo analitico i rapporti tra le parti in ordine all'oggetto, al corrispettivo, alla contabilità delle lavorazioni ed ai relativi pagamenti, alla verifica dei lavori eseguiti ed agli oneri a carico di entrambe le parti predette.
Per tale contratto si applicano le previsioni previste dagli artt. 1655 e segg. cod. civ.
*
La pretesa creditoria di per l'importo complessivo di € 41.615,92 si fonda Pt_1
sulle seguenti voci:
a) sulla fattura n. 02/2021 in data 21/01/2021 dell'importo di € 4.537,25;
b) sulla fattura n. 05/2021 in data 31/03/2021 dell'importo di € 30.530,00;
c) sul pagamento delle ritenute di garanzia riguardanti le fatture n. 02/2020, n.
03/2020, n. 04/2020, n. 05/2020 e n. 06/2020 pari complessivamente ad Euro
6.548,67.
8 Con riferimento alla voce a) espone che ha emesso la fattura n. 2/2021 Pt_1
successivamente alla consegna del prospetto di fatturazione del 05/01/2021 da parte di (doc. 7 e doc. 3 fascicolo monitorio) che costituisce prova che abbia Pt_2 Pt_2
autorizzato a fatturare l'importo di € 4.537,25 in base al “SAL 6 OPERE Pt_1
EDILI GENERICHE” relativo al cantiere di Lissone. Il prospetto di fatturazione è stato redatto da sulla propria carta intestata, contiene il riferimento all'appalto Pt_2
oggetto di causa e menziona l'autorizzazione alla fatturazione dell'importo di €
4.537,25.
Con riferimento alla voce b) relativa alla fattura n. 5/2021 evidenzia come Pt_1
sia stata emessa in base al SAL (docc. 9 e 10 e docc. 5 e 6 fascicolo monitorio) che Cont riporta analiticamente tutte le lavorazioni eseguite da d il prezzo di ciascuna, Parte_3
come accertati dal direttore di lavori. Tale documento - anch'esso riconosciuto e non tempestivamente contestato dall'odierna opponente – è stato timbrato e sottoscritto da prova l'effettiva esecuzione della quantità dei lavori indicati ed il loro prezzo. Pt_2
evidenzia inoltre che le contestazioni di sono tardive atteso che sono Pt_1 Pt_2
state formulate per la prima volta solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c. mentre avrebbero dovuto essere state formulate entro la prima difesa o udienza successiva alla produzione documentale, come disposto dall'art. 215 c.p.c. ileva altresì che ha prodotto il DURC (doc. 23) che attesta il rispetto delle Pt_1
norme contrattuali e previdenziali;
le contestazioni in proposito di sono Pt_2
pretestuose ed infondate tenuto conto che la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore è disciplinata dall'art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276/03 che prevede che, in caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore sia obbligato in solido con il subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Nel caso di specie, dalla cessazione dell'appalto avvenuta nell'anno 2021, nessuna richiesta di pagamento, né da parte dei lavoratori, né da parte degli Enti previdenziali, è mai stata avanzata.
9 Con riferimento, infine, alla voce c) in merito al pagamento delle ritenute a garanzia, il contratto inter partes prevedeva il pagamento a 90 giorni dall'emissione della fattura relativa allo stato avanzamento finale dei lavori, subordinatamente alla prova dell'esatto adempimento da parte della ditta esecutrice degli obblighi e degli oneri, ivi compresi quelli retributivi, fiscali contributivi e assicurativi.
Nel caso di specie non ha eccepito l'esistenza di alcuna pendenza o vizio o Pt_2
criticità in merito alle lavorazioni oggetto alle sei fatture, su cui sono state trattenute le somme a garanzia, pur essendo decorsi non solo 90 giorni, ma oltre 5 anni dall'emissione delle fatture (N. 02/2020, N. 03/2020, N. 04/2020, N. 05/2020, N.
06/2020); pertanto, le somme riferentesi alle garanzie, pari ad € 6.548,67, dovranno essere corrisposte da n favore di Pt_2 Pt_1
Risulta dai documenti prodotti (doc. 3F fasc. convenuta) che le predette fatture sono state pagate con n. 5 distinte di pagamento ma non risulterebbe fondata e provata l'eccezione di che anche le somme trattenute a garanzia sulle predette fatture Pt_2
emesse da iano state già corrisposte, sin dal 2020. Pt_1
In proposito a fondamento della propria eccezione, ha prodotto solo prospetti Pt_2
di pagamento di formazione unilaterale e privi di valida e legittima efficacia probatoria.
*
In considerazione di quanto sopra risulta parzialmente fondata e provata la richiesta di pagamento formulata da Pt_1
Ai fini della sussistenza del predetto credito di i osserva che con riferimento Pt_1
alle voci a) e b) non ha tempestivamente contestato l'esecuzione e la Pt_2
realizzazione dei lavori da parte di Pt_1
Con riferimento ai rapportini giornalieri delle lavorazioni prodotti dalla creditrice si osserva che sono leggibili, risultano timbrati e siglati dalla appaltatrice con Pt_2
conferma quindi dell'esecuzione delle lavorazioni descritte.
Le generiche contestazioni di risultano in ogni caso tardive atteso che la Pt_2
convenuta avrebbe dovuto disconoscerli sia dall'origine presso il procedimento
10 pendente presso il Tribunale di Monza ovvero nella prima difesa utile nel procedimento di riassunzione presso il Tribunale di Milano.
Con riferimento alla voce c) si rileva che ha diritto alla restituzione delle Pt_1
somme trattenute in garanzia essendo ampiamente decorso il termine di 90 giorni riportato alle previsioni del contratto inter partes.
Dalla documentazione prodotta da riferentesi a n. 5 distinte di pagamento con i Pt_2
relativi numeri di CRO (cfr. doc. 3F convenuta) si ricava tuttavia che solo sulla fattura di . 2/2020 di € 14.515,68 risulta applicata la ritenuta a garanzia del Pt_1
5% pari a € 725,78 e conseguentemente effettuato il minor pagamento di € 13.789,90.
Le restanti fatture nn. 3/2020, 4/2020, 5/2020 e 6/2020 risultato pagate per l'intero importo senza applicazione di alcuna ritenuta a garanzia.
Risulta pertanto fondata la domanda di pagamento relativa alle ritenute a garanzia per il minor importo di € 725,78.
La domanda di pagamento in favore di deve essere Parte_1
perciò accolta per il minor importo complessivo di euro 35.793,03 (€ 4.537,25 + €
30.530,00 + 725,78).
La convenuta deve essere condannata a pagare a Controparte_2
l'importo complessivo di € 35.793,03. Parte_1
Su tale importo decorrono gli interessi legali dal dovuto (data di scadenza delle singole fatture n. 2/2021 e n. 5/2021 e per l'importo di € 725,78, riferentesi alle ritenute a garanzia, dal 2/12/2021 data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo.
*
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono poste a carico della convenuta in favore di e Controparte_2 Parte_1
liquidate come da dispositivo, in base ai parametri legali, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta, della natura dell'accertamento; vengono invece dichiarate interamente compensate le spese di lite per la precedente fase processuale innanzi al Tribunale di Monza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna
[...]
a pagare a l'importo di Controparte_2 Parte_1
€ 35.793,03, oltre interessi come in parte motiva;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite per la precedente fase processuale innanzi al Tribunale di Monza;
3) condanna al pagamento delle spese di lite a Controparte_2
favore di liquidate per compensi in complessivi euro Parte_1
6.713,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 27.12.2025
Il Giudice dott. Luca M. Carati
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