Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 363/2025
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Benevento- sezione civile- riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Presidente Dr Maria Letizia D'Orsi
Dr Ida Moretti Giudice
Dr Vincenzina Andricciola Giudice rel
A scioglimento della riserva del 19.03.2025 in esito a trattazione scritta;
osserva
Parte 1Con ricorso depositato in data 16.01.2025 proponeva reclamo avverso
l'ordinanza del 23.01.2025 con la quale il G.E aveva rigettato l'istanza di sospensione da questi proposta ed avente ad oggetto la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 154/2019 promossa nei suoi confronti, quale fideiussore e terzo datore di ipoteca, dalla Bper Banca s.p.a. e concesso, al contempo, un termine di 60 gg per l'introduzione del giudizio di merito sulla avanzata opposizione.
Assumeva, in particolare, il Pt 1 la nullità delle clausole abusive e vessatorie richiamate dall'art. 5 del contratto di mutuo fondiario del 13.10.2011- costituente il titolo esecutivo azionato- e contenute nell'art. 3 bis del capitolato allegato all'atto pubblico de quo in quanto riproducenti lo schema ABI costituente intesa vietata dalla Banca D'Italia, ed in particolare poiché in violazione dell'art. 1957
c.c. il creditore aveva agito direttamente nei suoi confronti mediante notifica di atto di precetto e di pignoramento, richiedendo il pagamento del credito in solido con il debitore principale, eccepiva, altresì, la decadenza-nullità della garanzia fideiussoria prestata e nullità anche del negozio collegato costitutivo del vincolo reale, la nullità del contratto di mutuo per il superamento dei limiti di finanziabilità dello stesso ex art. 38 T.U. bancario, la nullità per indeterminatezza dell'oggetto mancando l'indicazione nel contratto del sistema di ammortamento, del regime di capitalizzazione degli interessi, delle modalità di calcolo del tasso, con conseguente violazione anche dei principi di trasparenza e buona fede da parte dell'istituto di credito.
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'esecuzione intrapresa nei suoi confronti, la revoca dell'ordinanza impugnata.
Il reclamo non può essere accolto.
Ed invero preliminarmente il reclamante eccepisce, nella veste di consumatore, la nullità delle clausole inserite nel contratto inter partes nella parte in cui riproducono lo schema ABI costituente intesa dichiarata vietata dalla Banca d'Italia in data 02.05.2005 nonché il carattere vessatorio della clausola in deroga al disposto di cui all'art. 1956 c.c..
Orbene, non può non condividersi in merito il ragionamento seguito dal giudice di prime cure in base al quale nel contratto de quo il Pt 1 ha rivestito oltre che la qualifica di fideiussore anche quella di terzo datore di ipoteca e la ipoteca è accessoria rispetto al contratto di mutuo, dunque una eventuale declaratoria di nullità parziale delle clausole di cui al contratto di fideiussione inter partes nella parte in cui riproducono lo schema abi ed in particolare la eventuale declaratoria di decadenza ex art. 1956 c.c. da ogni azione nei riguardi del fideiussore non potrà involgere la garanzia ipotecaria, dunque la procedura esecutiva, non ravvisandosi né essendo allegati profili di nullità del contratto di mutuo, non può essere sospesa ma deve, sotto tale profilo, proseguire.
Quanto alla pretesa violazione del limite di finanziabilità rettamente- nella ordinanza impugnata- è stato richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte a sezioni unite in base al quale non si tratta di un elemento essenziale del contratto, in quanto non ricorre una norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto medesimo, si è, altresì, specificato in proposito che non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma mirava a proteggere che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. Con riguardo, poi, alla mancata indicazione delle modalità di ammortamento la Corte di cassazione ha chiarito che la mancata indicazione dettagliata del regime composto non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il contratto contenga le indicazioni essenziali quali importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso d'interesse predeterminato ed inoltre che la mancata indicazione del piano di ammortamento "alla francese" non è causa la nullità parziale del contratto, sempre che l'informativa fornita sia sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo ed in tal caso risultano ben determinati la durata del prestito l'importo corrisposto, il tasso applicato, pertanto l'eccezione proposta non appare assistita da idoneo fumus..
La causa deve, pertanto, essere decisa nel senso innanzi indicato.
La condanna alle spese segue il principio della soccombenza.
Rileva, infine, il collegio che il presente procedimento riveste natura di impugnazione e che è stato introdotto sotto la vigenza del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 30.05.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 24.12.2012 n. 228, ed applicabile ai sensi del successivo comma 18 dello stesso articolo “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge 228/2012 ossia dal 31.01.2013, trentesimo giorno successivo al 01.01.2013) e che ricorrono i requisiti del medesimo comma 1 quater (quando l'impugnazione anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile) di tal chè deve darsi atto nel presente provvedimento che la parte così soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale a norma dell'art. 13 comma 1bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento pronunziando sul reclamo in epigrafe precisato e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) Rigetta il reclamo
Parte 1 al pagamento in favore della CP 12) Condanna la parte soccombente delle spese di lite, liquidate in euro 2900,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
3) Da atto che Parte 1 è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale, o incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002, mandando alla cancelleria per la esatta riscossione;
Così deciso nella camera di consiglio del 19.03.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Vincenzina Andricciola dott. Maria Letizia D'Orsi