Decreto cautelare 11 aprile 2024
Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 26/03/2025, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02542/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01749/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1749 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-nella qualità di genitori del minore-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Flammia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
degli atti con i quali è stato interrotto il trattamento ABA già somministrato al minore e per l’accertamento del diritto alla somministrazione del detto trattamento;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- l’1\10\2024:
PER L’ANNULLAMENTO DEL NUOVO PIANO TERAPEUTICO - DINIEGO ABA INTENSIVA.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Asl 108 - Napoli 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso introduttivo sono stati impugnati gli atti indicati in epigrafe, con cui la resistente ASL ha interrotto la somministrazione, in favore del minore-OMISSIS- del trattamento domiciliare ABA di 25 ore settimanali domiciliari riconosciuto in suo favore dal Tribunale di Nola con ordinanza del 23.07.2021.
Va premesso che il gravame è stato proposto nell’interesse del minore, nato nel 2013 e affetto da disturbo dello spettro autistico con livello 3 (massimo), il quale beneficiava in precedenza di un monte ore pari a 25 settimanali.
A sostegno dell’esperito gravame sono dedotti i seguenti profili di illegittimità: eccesso di potere per erroneità dei presupposti, violazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13.12.2006 recepita con L. n. 18/2009, violazione del DPCM 12.1.2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza) e del D.lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), eccesso di potere.
In sintesi, sono articolate le seguenti argomentazioni:
- premesso che il metodo ABA rappresenta un trattamento sanitario a carico del SSN che rientra nei Livelli essenziali di assistenza - Lea (art. 25 DPCM 12/01/2017), sarebbe illegittima la delibera di Giunta Regionale n. 131/2021, come modificata dalla DGRC 42 del 24.01.2024, che prevede la suddivisione delle ore massime di trattamento per fasce di età (12 ore da 0 - 6 anni e 11 mesi; 8 ore da 7 a13 anni e 11mesi; 4 ore da 14 a 17 anni e 11 mesi) a prescindere dalle specifiche caratteristiche della patologia, occorrendo un trattamento individualizzato;
- l’ingiustificata interruzione del trattamento sanitario, in assenza di una congrua istruttoria e di un’adeguata motivazione, soprattutto se confrontata con la contraria indicazione terapeutica formulata dagli specialisti dell’Università di Napoli Federico II (Secondo Policlinico) con cui era stata consigliata di proseguire il trattamento ABA con 25 ore settimanali evidenziando un peggioramento nella sfera relazionale e comportamentale;
- l’azione amministrativa, infine, sarebbe stata inficiata da deficit motivazionale e sarebbe stata dettata unicamente da esigenze di contenimento della spesa sanitaria.
La parte ricorrente ha concluso con le richieste di accoglimento del ricorso e, quindi, con riconoscimento di n. 25 ore settimanali di trattamento.
Si costituiva in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3, eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso, atteso che la parte ricorrente non solo non poteva ottenere all’esito del giudizio la determinazione delle modalità di somministrazione del trattamento sanitario, essendo tale decisione rimessa alla discrezionalità tecnica dell’azienda, ma non aveva neppure dimostrato la necessità del trattamento richiesto nella misura indicata, in ragione anche degli altri collaterali interventi socio-sanitari di cui il minore era destinatario.
Resisteva altresì in giudizio la Regione Campania che eccepisce il difetto di legittimazione passiva, venendo in contestazione atti emessi dall’A.S.L. e, altresì, l’infondatezza dell’impugnazione avverso le delibere regionali; nel merito, replicava alle censure, chiedendo il rigetto del gravame.
Con decreto presidenziale n. 727/2024 il T.A.R. accoglieva la domanda cautelare ai fini del riesame ad opera dell’amministrazione sanitaria e, con successiva ordinanza collegiale n. 886/2024, ordinava il ripristino del trattamento ABA per n. 25 ore settimanali.
Con un atto per motivi aggiunti depositato in data 1.10.2024, i ricorrenti, riproponendo le medesime censure di difetto di istruttoria e di motivazione, hanno impugnato il piano terapeutico, riformulato dall’azienda sanitaria successivamente all’instaurazione del presente giudizio, con cui quest’ultima aveva proposto la somministrazione di un trattamento sanitario articolato in n. 15 ore.
In particolare, hanno censurato il piano de quo in quanto adottato dal solo medico prescrittore, in assenza della valutazione multidisciplinare come imposta dalla Delibera Regionale 131/2021.
Inoltre, instavano per la condanna dell’ASL al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore per l’illegittima interruzione del trattamento intensivo ABA e/o per la mancata prosecuzione dello stesso, da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia.
All’udienza dell’11 marzo 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
2.- Preliminarmente occorre perimetrare l’oggetto del giudizio.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti hanno ad oggetto rispettivamente, da un lato, il provvedimento implicito con cui l’ASL Napoli 3 Sud aveva dimesso a far data dal 29.03.2024 il minore -OMISSIS- dal trattamento domiciliare ABA di 25 ore settimanali domiciliari riconosciuto necessario dal Tribunale di Nola con ordinanza del 23.07.2021; dall’altro, il progetto riabilitativo del 06.09.2024 (depositato in giudizio dall’Asl Napoli 3 Sud con le memorie del 06.09.2024) con cui l’ASL NA 3 Sud aveva prescritto al minore un trattamento riabilitativo di 3 ore/sett di psicomotricità ambulatoriale, 6 ore/sett di terapia occupazionale, 6 ore/sett di logopedia ambulatoriale e 1 ora/sett di psicoterapia familiare.
Così delimitato il petitum, la controversia va ricondotta all’art. 133, comma 1, lettera c) del c.p.a. che attribuisce all’adito Plesso la cognizione piena delle controversie relative ad una materia che, per sua stessa natura, implica un indecifrabile intreccio di diritti ed interessi legittimi, tra le posizioni incise dall’espletamento delle relative potestà pubbliche, restando confermato, per radicare la giurisdizione amministrativa, il necessario limite dell’esplicazione del potere pubblicistico per mezzo dell’adozione di un provvedimento amministrativo, secondo l’originaria e fondamentale statuizione della Corte Costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204 (cfr. anche Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2016 con riguardo alla questione delle ore di sostegno scolastico per alunni disabili).
Giova, sul punto, richiamare l’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1781/2022, secondo cui la domanda di condanna dell'A.S.L. al riconoscimento del diritto a uno specifico e individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 104/2010, non essendo in dubbio che, in presenza di un "pubblico servizio", debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente.
Svolte tali preliminari considerazioni, occorre osservare che, a seguito dell’adozione del piano terapeutico (6 settembre 2024), il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a..
Come evidenziato in narrativa, successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, l’A.S.L. ha adottato un nuovo progetto riabilitativo individuale, all’esito dell’aggiornamento istruttorio in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 886/2024.
Ebbene, il nuovo PRI, nel rimodulare il precedente trattamento terapeutico, ha riconosciuto le prestazioni ABA inizialmente interrotte, sebbene in misura inferiore a quella reclamata dai ricorrenti e, pertanto, esso si qualifica come un atto sopravvenuto, autonomamente lesivo, sostitutivo di quello oggetto del gravame introduttivo.
Al riguardo, non si ravvisano ragioni per discostarsi dall’indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 9875/2023) secondo cui il c.d. remand, essendo una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza per rimettere in gioco l'assetto degli interessi già definiti con l'atto gravato, restituisce all'autorità l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale; di conseguenza, il nuovo provvedimento, anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo, costituisce espressione di una funzione amministrativa e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale, implicando il definitivo superamento delle valutazioni poste alla base del provvedimento impugnato, sicché la parte ricorrente non conserva più interesse alla coltivazione dell'impugnativa proposta avverso tale ultimo provvedimento, impugnativa che è, pertanto, destinata ad essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 16/06/2023, n. 5955; Consiglio di Stato, sez. IV, 29/04/2022, n. 3397).
Il ricorso introduttivo va, quindi, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
3.- Sgombrato il campo dal ricorso introduttivo, vanno ritenute come richiamate e ribadite in questa sede le considerazioni di ordine generale già svolte da questa Sezione e più volte ripetute nella giurisprudenza della stessa (v. tra le tante la sentenza n. 644/2024) in ordine al complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico ed alle raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti pubblicate nell'ottobre 2023 dall'Istituto Superiore di Sanità.
Vista la sua rilevanza, va poi dato atto che in materia è altresì di recente intervenuto il Consiglio di Stato con la pronuncia della III Sez. del 6 ottobre 2023, n. 8708, il quale (per quanto di interesse in questa sede) ha osservato quanto segue: "la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l'ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale .... "è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell'aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l'assistenza sociosanitaria, tra l'altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità".
Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l'assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l'assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.
Non risulta, dunque, ragionevole - specie sotto il profilo di una tutela "piena ed effettiva" delle ragioni invocate dal minore - quanto sostenuto dal primo giudice, là dove, confermando la tesi dell'Asur Marche riguardo al trattamento Aba, ritenuto non ricompreso nei Lea, ha escluso l'erogazione per il tramite del SSN.
È stato, quindi, ribadito che il trattamento ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell'articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell'Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 20178, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022).
Del resto, non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l'effettivo trattamento ABA - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell'Istituto superiore di sanità - dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l'erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella "prestazione di risultato" rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei Lea".
4.- Ciò posto, va prima di tutto respinto il gravame aggiuntivo nella parte in cui per mezzo dello stesso è stata impugnata la DGRC n. 131/2021 (ed il PDTA alla stessa allegato).
Al riguardo, è di rilievo sottolineare che la Regione Campania con la DGRC n. 42 del 31.1.2024 ha approvato la seguente modifica del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 "relativamente all'allegato documento "Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva", in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, nn. 10491/23, 10488/23 e 10478/23": "1.1. a pag. 22 del Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, modificare il quinto capoverso nel seguente modo: "Nell'ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'ASL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione terapeutica nel contesto del P.A.I. del paziente".
Per mezzo di tale novella è venuto meno il meccanismo del monte ore massimo vincolante, ben potendo le AA.SS.LL. discostarsi dalle ore ivi previste mediante adeguata motivazione.
Del resto, a dimostrazione che il monte ore indicato dall'A.S.L. e censurato dai ricorrenti nel caso di specie non promani dall'impugnato atto regionale risulta significativo osservare che nell'odierna vicenda le ore concretamente riconosciute nel PRI impugnato non sono state giustificate sulla scorta del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 (per come modificata nel gennaio 2024), bensì esclusivamente sulla base dell’esame del paziente condotto dal medico prescrittore.
5.- Così ulteriormente circoscritto il thema decidendum, in applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia e dei relativi precedenti di questa Sezione il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di cui al prosieguo ed alla stregua delle seguenti considerazioni.
Coglie nel segno la censura con cui i ricorrenti hanno sostenuto l’illegittimità dell’impugnato piano “perché redatto in assenza della necessaria commisurazione individualizzata del trattamento sanitario dovuto e della prescritta valutazione da parte della prevista équipe multidisciplinare”, atteso che sia l’esito diagnostico su cui si fonda, sia la sua articolazione oraria e terapeutica non risultano essere stati assunti all’esito di un esame collegiale del paziente, essendo state entrambe le attività in questione poste in essere dal singolo medico prescrittore del piano stesso.
La delibera regionale n. 131/2021 regola le modalità di presa in carico dell'assistito e di predisposizione del Piano terapeutico individualizzato, affidandole ad un’unità funzionale multidisciplinare costituita presso ciascuna azienda sanitaria, composta da operatori afferenti a diverse professionalità, chiamata ad assolvere “il ruolo cruciale” di “presa in carico globale diagnostica, terapeutica ed assistenziale della persona con disturbo dello spettro autistico. La responsabilità dell’equipe consiste nell’attuare le migliori pratiche professionali e gestionali del paziente”. Inoltre si legge nelle Linee guida determinate dalla summenzionata delibera che nell'ambito dei servizi di ciascuna ASL i predetti nuclei valutativi sono organizzati in équipe multidisciplinari (neuropsichiatra infantile, psicologo, terapista della neuropsicomotricità, educatore professionale, logopedista) e che l'équipe territorialmente competente deve condurre il processo diagnostico nonché elaborare e prescrivere, “nell’ambito del progetto di vita e del progetto assistenziale individuale (PAI), l'eventuale trattamento farmacologico, e il programma di trattamenti abilitativi/riabilitativi necessari ed appropriati (progetto riabilitativo individuale – PRI) comprendente anche l’individuazione degli ausili eventualmente necessari”.
Tale équipe, dunque, è preposta sia ad effettuare la valutazione funzionale, che deve essere "globale" (ossia coinvolgere tutte le professionalità che compongono il nucleo di valutazione), sia predisporre e pianificare il Progetto individualizzato in sinergia con la persona e la sua famiglia.
Da una piana lettura delle norme come sopra sinteticamente descritte discende che, sebbene competa alla Asl stabilire il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, per il quale deve essere redatto il Piano o Progetto terapeutico, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del SSR, non può negarsi che la valutazione e la determinazione del profilo sia diagnostico che terapeutico è rimessa all’imprescindibile competenza di un organo collegiale, nel quale sono comprese diverse professionalità specialistiche, a ciò specificamente preposto (il succitato nucleo valutativo), cosicché per attivare la presa in carico e quindi la predisposizione del Piano assistenziale è necessario attivare la relativa procedura così come prevista dalla DGR n. 131/2021, che richiede una serie di passaggi.
Anzitutto, è previsto che l'attivazione deve essere comunque sempre fatta dal medico curante e, solo,dopo questa valutazione, è possibile effettuare il piano di assistenza, che viene fatto dall'Unità Valutativa Multidisciplinare. Solo dopo la redazione del Piano l'ASL può procedere alla presa in carico del paziente.
Orbene, come rilevato dagli odierni ricorrenti, nella fattispecie in esame, tale iter procedimento non è stato rispettato dalla resistente Asl, atteso che la valutazione diagnostica del minore, al pari della prescrizione del piano terapeutico, non è stata operata dall’equipe multidisciplinare, come richiesto dalla summenzionata delibera regionale, bensì dal solo neuropsichiatra infantile, senza la collaborazione delle altre figure professionali chiamate a comporre il nucleo di valutazione.
Né tale vulnus del procedimento valutativo può dirsi sanato dalla relazione, redatta successivamente all’esame del minore, dal nucleo di valutazione (relazione depositata in giudizio in data 7.10.2024) poiché, per un verso, alcun dubbio può sorgere sulla circostanza la summenzionata delibera regionale attribuisca un ruolo decisivo alla compartecipazione di tutte le indicate figure professionale nel processo diagnostico e di indicazione terapeutica del minore, al punto tale da esaltare il “ruolo cruciale” della multidisciplinarietà delle competenze a tal fine indicate; per altro verso, è ben noto che “ Nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando, invece, inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali o comunque scritti difensivi” ((cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2023, n. 1096; Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2022, n. 10448)" (Consiglio di Stato, VI Sez., 27 febbraio 2024, n. 1903).
In altri termini, il nucleo valutativo è chiamato ad esprimere un giudizio, non altrimenti surrogabile dall’Azienda Sanitaria, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi dai suoi componenti e costituisce un parere di carattere articolato e complesso, sia per la composizione del nucleo, nel quale sono presenti sia professionalità mediche che amministrative, sia per la completa istruttoria che dev’essere esperita, non limitata soltanto agli aspetti sanitari. Pertanto, il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione formulato dal nucleo si impone al paziente ed all'Asl, che deve limitarsi ad eseguire il piano terapeutico.
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto, debba dichiararsi l’illegittimità del contratto terapeutico impugnato (6.9.2024), mantenendone tuttavia fermi gli effetti, fino all’adozione di un nuovo piano individualizzato da parte dell’ASL, che dovrà essere adottato sulla base degli effetti conformativi derivanti dalla presente sentenza, per evitare che il minore resti privo di terapia nelle more dell’ulteriore esercizio del potere; ciò in conformità ai principi per cui il giudice può modulare gli effetti della sentenza di annullamento, nell’ottica di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e una maggior tutela dell’interesse di cura del minore, garantendo il trattamento durante il tempo necessario al rinnovato esercizio della discrezionalità.
A riguardo si rammenta che tale possibilità di "modulare" gli effetti dell'annullamento soccorre nel caso di specie, occorrendo evitare che l'annullamento in parte qua di un atto dell'amministrazione possa generare una condizione amministrativa di vuoto regolatorio (in caso di annullamento di atti normativi o generali), tale da determinare effetti peggiorativi della posizione giuridica tutelata col ricorso, nel senso di pregiudicare, anziché proteggere, il bene della vita che l'interessato aspira a conseguire o mantenere (cfr. sentenza Consiglio di Stato 10 maggio 2011, n. 2755, che ha per prima riconosciuto la facoltà di modulare gli effetti demolitori delle sentenze di annullamento).
Inoltre, la sussunzione del metodo A.B.A. per la cura dell'autismo nel novero dei LEA non determina l'automatico riconoscimento, in capo al privato richiedente, di un diritto soggettivo all'erogazione del trattamento nella misura richiesta, anche perché, nonostante le linee guida n. 21 del 2011 indichino espressamente che la maggioranza dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico si basano sul metodo A.B.A., esse rappresentano pur sempre una serie di raccomandazioni da rispettare nel trattamento dell'autismo, dalle quali non è possibile far discendere un automatico diritto all'erogazione di una determinata terapia, per consistenza ed entità predeterminata, quanto piuttosto la pretesa a che il paziente sia inserito nell'apposito percorso socio-sanitario per essere al meglio diagnosticato e quindi curato secondo le più opportune terapie; la scelta dell'intervento clinico più appropriato da utilizzare nella cura dell'autismo su singoli pazienti, è, infatti, basata su valutazioni tecnico-discrezionali e caso-specifiche che, nella misura in cui sono riconosciute dal servizio sanitario nazionale, non possono essere certo rimesse alla libera ed esclusiva scelta delle famiglie, come inesattamente asserito, bensì al Nucleo Territoriale di Neuropsichiatria Infantile che deve preliminarmente valutarne l'appropriatezza, in base alla scienza medica, rispetto alle specifiche esigenze del paziente, anche perché, soprattutto nel caso della sindrome autistica, il trattamento non è affatto standardizzabile né determinabile a priori, con riferimento sia al metodo da applicare sia alla sua intensità, intesa come numero di ore settimanali di prestazione (Consiglio di Stato, sez. III, 23/03/2022, n. 2129).
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) il Collegio, dunque, al fine di adeguatamente tutelare la situazione dedotta in giudizio, dichiara l’obbligo dell’ASL resistente, mediante il suo Nucleo Valutativo e attraverso un compiuto esame multidisciplinare del minore, di procedere alla rinnovata emanazione – con effetti ex nunc - del piano terapeutico individualizzato del minore e di concludere il relativo procedimento entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, procedendo nuovamente alla presa in carico globale del minore a cura del Nucleo operativo di NPI presso l’Asl, che dovrà essere sottoposto a nuova visita e a nuove valutazioni, ai fini della determinazione di un nuovo trattamento individualizzato e di un nuovo contratto terapeutico, alla stregua delle linee guida nazionali e regionali.
Non si ritiene che sussistano neppure i presupposti per l'accoglimento della domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale atteso che, come rilevato pacificamente in giurisprudenza, "per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale, il richiedente è tenuto ad allegare e provare in termini reali il pregiudizio subito, anche se collegato a valori riconosciuti a livello costituzionale, e ciò perché la categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., pur nei casi in cui la sua applicazione consegua alla violazione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un'ipotesi di danno-conseguenza, il cui ristoro è in concreto possibile solo a seguito dell'integrale allegazione e prova in ordine alla sua riferibilità eziologica alla condotta del soggetto asseritamente danneggiato." (cfr., da ultimo, Cons. Stato Sez. VII, 21/04/2022, n. 3045).
Conclusivamente, il ricorso per motivi aggiunti è accolto in parte, nei limiti e con le precisazioni di cui in motivazione.
6.- La complessità e novità delle questioni trattate, in uno all’esito di parziale accoglimento del ricorso, inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
accoglie nei limiti e con le precisazioni di cui in motivazione il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto:
- accerta l’illegittimità del contratto terapeutico impugnato del 6.9.2024, mantenendone tuttavia fermi gli effetti, fino all’adozione di un nuovo piano individualizzato da parte dell’ASL;
- dichiara l’obbligo dell’ASL resistente di procedere alla rinnovata emanazione – con effetti ex nunc - del piano terapeutico individualizzato della minore e di concludere il relativo procedimento entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.