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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 25 marzo
2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2492/2024
TRA
, nata a [...] il [...], ed ivi residente a[...]
n. 12, C.F.: elettivamente domiciliato in Cariati al Vico Campanile C.F._1
n° 9 presso e nello Studio Legale dell'Avv. Leonardo R. Filareti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato ed elettivamente domiciliato in Castrovillari,
Corso Calabria presso gli uffici dell , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.6.2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' e, CP_2 premesso che l'istituto previdenziale con i seguenti avvisi di addebito: n. 334 2024 00006851
05 000 Indebito N. 12092408 Prestazione 2501 IMM. N. 000000000000000 riferito al periodo dal 01/2014 al 02/2014, per un importo totale di €. 305,32 e - n. 334 2024 00006852 06 000
Indebito N. 12092412 Prestazione 2501 IMM. N. 000000000000000 riferito al periodo dal
02/2014 al 03/2014, per un importo totale di €. 117,74 depositati in atti le chiedeva la restituzione delle somme corrisposte per l'anno 2014, non spettante a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, chiedeva la declaratoria dell'insussistenza del diritto dell' di ripetere le somme corrisposte. CP_2
A fondamento della propria domanda evidenziava l'illegittimità del provvedimento dell' CP_2 perché immotivato ed in ogni caso infondato. Sosteneva anche l'irripetibilità delle somme corrisposte, oltre che la prescrizione del diritto alla ripetizione da parte dell'istituto. Eccepiva la prescrizione del diritto a ripetere le somme da parte dell' . CP_2
Costituitasi la parte resistente in via preliminare, eccepiva la inammissibilità della CP_2
promossa azione giudiziale.
Nel merito, domandava il rigetto di tutte le domande promosse per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo versato in atti, con il favore delle spese di lite.
All'odierna udienza la controversia viene decisa, dopo le conclusioni formulate dalle parti in udienza.
***
Si osserva che l'odierna domanda deve essere qualificata come di accertamento negativo del diritto dell' alla ripetizione di somme già corrisposte sul presupposto del carattere CP_2 indebito del pagamento effettuato;
a tali rilievi consegue l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità/improcedibilità sollevate dall'istituto in quanto parte ricorrente non chiede una prestazione previdenziale ma reagisce ad una pretesa restitutoria dell'istituto.
1. Sulla regolarità degli avvisi di addebito.
Infondato si rivela l'eccepito difetto di motivazione essendo l'avviso di addebito conforme al modello legale quale delineato dall'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2020. Del tutto conforme al dettato normativo risultano essere anche le notifiche dei predetti avvisi di addebito.
2. Sulla prescrizione.
Nel merito, relativamente l'eccezione di prescrizione, si rileva quanto segue: l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è infondata, atteso che l' ha prodotto agli atti del CP_2
giudizio gli avvisi con i quali parte ricorrente è stata resa edotta della circostanza del pagamento di somme indebite per gli anni in contestazione a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli con comunicazione a mezzo raccomandata notificata in data
4.11.2015, pertanto prima dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione delle somme (avvenuta nel 2014).
Ha fatto seguito a tale avviso, l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto.
Nessun fondamento hanno le contestazioni mosse dal ricorrente in ordine alla presunta illegittimità della notifica avvenuta in data 4.11.2015.
In particolare, deve rilevarsi che sulle ricevute di ritorno delle raccomandate sono riportati i numeri delle comunicazioni effettivamente notificate (63012626714-0 e 63012626715-1) e la notifica è stata effettuata a mani della ricorrente. Pertanto, l'atto notificato è perfettamente riconducibile alla raccomandata prodotta in atti.
La doglianza, pertanto, va rigettata.
3. Sulla irripetibilità delle somme.
Da ultimo, va evidenziato che in subiecta materia non è applicabile la disciplina di favore contenuta negli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991, quest'ultimo di interpretazione autentica del primo trattandosi di prestazioni temporanee.
Le norme appena sopra richiamate, infatti, in quanto speciali, non possono che essere di stretta interpretazione.
Pertanto, l'elenco delle prestazioni irripetibili contenuto espressamente nell'art. 52 L. n.
88/1989 è da ritenersi tassativo. Tra le prestazioni indicate non rientrano quelle temporanee erogabili in favore degli operai agricoli a tempo determinato. In questa disposizione, infatti, ai fini dell'irripetibilità è fatto riferimento alle sole pensioni a carico delle gestioni previdenziali tassativamente indicate.
Questo l'art. 52 L. n. 88/1989:
<
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave>>.
Ad ulteriore conferma v'è il principio enucleato dalla Corte D'Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 286/2018, a mente del quale: "Il principio di irripetibilità delle prestazioni percepite in buona fede opera soltanto per i trattamenti pensionistici e non anche per le altre prestazioni previdenziali e, quindi, non può essere utilmente invocato dall'appellante per trattenere, comunque, le indennità a sostegno del reddito che l' assume di avergli CP_2
indebitamente erogato ......".
In ogni caso, va evidenziato che in tema di indebito, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, hanno affermato il principio di diritto per cui "In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. ex multis,
Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
21702 del 2014; Cass.11.02.2016, n. 2739).
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente non può reputarsi esonerata da tale onere atteso che l' ha contestato espressamente la mancanza di prova degli elementi necessari per CP_1 vantare il diritto alle prestazioni, ovvero l'iscrizione negli elenchi dai quali, peraltro, vi è stata cancellazione.
E il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per il periodo oggetto della cancellazione dagli elenchi, non assolvendo, pertanto,
l'onere probatorio sulla stessa gravante.
In conseguenza di ciò, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese vengono compensate, avendo prodotto parte ricorrente la dichiarazione di cui all'art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari- in composizione monocratica nella persona del dott. Giordano
Avallone in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Giordano Avallone