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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4136 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 19906 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 19906 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Val Parte_1 C.F._1
Maira n. 75 presso lo studio dell'avv. Carlo De Marco che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione
ATTORE
E
CP_1 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONVENUTA CONTUMACE
E
(già (cf ) in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Paisiello n. 49, presso lo studio dell'avv. David Morganti che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la società CP_1
e la società al fine di veder accertare la
[...] Controparte_3
responsabilità del conducente del mezzo della società Cotral targato CR454JJ e di sentirli condannare il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'investimento avvenuto il 6 luglio
2019, verso le ore 15,45, in Ardea lungo via Laurentina alla intersezione con viale Nuova
Florida.
A fondamento della domanda ha dedotto che il giorno 6 luglio 2019 si trovava alla fermata della ubicata in Rio verde lungo la via Laurentina all'incrocio con via Nuova Florida CP_1
per fare rientro a Roma.
Si trovava all'altezza della porta anteriore dell'autobus pin attesa di salire in quanto la macchinetta obliteratrice si trovava davanti, ed aveva atteso la discesa di due controllori
CP_ dell' Al momento di salire il conducente aveva chiuso la porta ed allora aveva cercato di battere sulla porta e di farsi vedere negli specchietti benché il mezzo fosse già in
RGAC 19906 ANNO 2021 Pag. 2 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
movimento e nello spostarsi verso sinistra, la parte posteriore si era spostata verso destra e lo aveva colpito facendo cadere e gli era passato sul braccio sinistro con le ruote posteriori.
Era stato soccorso e portato al Pronto Soccorso del Policlinico Sant'Anna di Pomezia.
Aveva richiesto il risarcimento del danno ed aveva presentato una denunzia querela.
Non avendo ricevuto il risarcimento del danno, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno ritenuto dovuto.
Non si è costituita la società venendo dichiarata contumace. CP_1
Si era costituita la società (ora a seguito di fusione Controparte_3 Controparte_2
per incorporazione, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attor in quanto gli stessi, oltre che non essere provati, erano smentiti anche dal rapporto redatto dall'Arma
dei Carabinieri che avevano raccolto le dichiarazioni dei testimoni oculari al fatto.
Inoltre lo stesso attore, nella esposizione dei fatti contenuta nell'atto di cizione, aveva esposto circostanze di quelle poste a basse della denunzia presentata.
In particolare l'attore aveva riferito di aver cercato d prendere il mezzo benché lo stesso avesse chiuso la porta e stesse in movimento, Di conseguenza l'incidente si era verificato per il comportamento imprudente dell'attore che il conducente non aveva potuto prevenire.
Ha contestato anche la responsabilità contrattuale dedotta ai sensi dell'articolo 1681 dal momento che nessun contratto di trasporto si era concluso non essendo salito l'attore nell'autobus per concludere il contratto di trasporto ed è stato determinato per effetto della condotta dell'attore che aveva cercato di salire sull'autobus malgrado la porta fosse chiusa ed il mezzo fosse già in movimento e quindi non vi era alcun elemento dal quale potesse inferirsi una responsabilità del vettore nello svolgimento del contratto di trasporto..
Invia gradata ha dedotto il concorso di colpa dell'attore ed ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
RGAC 19906 ANNO 2021 Pag. 3 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Escussi due testi, la causa è stata rinviata alla udienza del 18 dicembre 2024 ove la stessa
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attore è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta e del conseguente investimento che sarebbe avvenuto il 6 luglio 2019 alla fermara della sita all'incrocio tra via Laurentina e via Nuova Florida. CP_1
Nell'atto di citazion l'attore ha dedotto di traversi alla fermata all'altezza della porta anteriore dell'autobus e, dopo aver atteso la discesa dei passeggeri, il conducente invece di farlo salire, aveva chiuso la porte ed aveva iniziato a muoversi benché si fosse accostato alle porte battendo sulle spesse anche per farsi vedere dal conducente attraverso gli specchietti.
Mentre l'autobus stava partendo spostandosi verso sinistra era stato colpito con la parte posteriore ed era caduto ed il braccio sinistro era stato sormontato dalla ruota posteriore dell'autobus.
Tuttavia lo stesso attore, nella denunzia querela presentata il 30 settembre 2019 aveva confermato che l'autobus aveva chiuso le porte senza farlo salire ed era ripartito e che mentre si accingeva a salire era caduto e l'autobus gli era passato sul braccio con il pneumatico anteriore destro.
Di conseguenza, mentre l'attore nell'atto di citazione ha indicato di essere stato urtato dalla parte posteriore dell'autobus che lo aveva fatto cadere e che gli era passato sul braccio con la ruota posteriore destra, nella denunzia aveva detta di essere caduto senza riferire urti da parte dell'autobus e che l'autobus gli era passato sul braccio con la ruota anteriore destra e non con quella posteriore destra.
Il conducente del mezzo ha riferito ai Carabinieri intervenuti che si era fermato per CP_5
far scendere due controllori alla fermata sulla Laurentina in prossimità di via Nuova Florida
RGAC 19906 ANNO 2021 Pag. 4 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
e oi era ripartito. Giunto alo stop della rotatoria aveva visto una persona che parlava a telefono e che gli aveva fatto cenno di voler salire, cosa che non aveva potuto consentire essendo vietato far salire passeggeri al di fuori della fermata. Detta persona visto che non si era fermato aveva iniziato a colpire con i pugni la porta posteriore quando improvvisamente aveva sentito un urto. Aveva arrestato il messo ed era sceso ed aveva chiamato i soccorsi.
I Carabinieri avevano sentito i due controllori i quali avevano confermato di essere scesi alla fermata e di aver visto il mezzo fermarsi un centinaio di metri più avanti. Si CP_1
erano avvicinati vedendo l'incidente e confermando che il mezzo era ripartito normalmente dalla fermata.
Avevano sentito l'attore il quale aveva riferito che il fatto era avvenuto alla fermata della e che era scivolato mentre batteva alla porta per farsi aprire, autobus che era in CP_1
movimento e con le porte chiuse.
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi e , Testimone_1 Testimone_2
controllori della le quali hanno confermato che si trovavano a bordo dell' mezzo per CP_1
operare i controlli e che erano scese alla fermata dove non erano scese altre persone oltre loro due e non vi erano utenti in attesa del mezzo.
Hanno indicato di non aver visto l'incidente in quanto stavano guardando in senso opposto in attesa della macchina della che doveva prelevarle. Pt_2
Hanno indicato di aver visto il mezzo fermo ad un centinaio di metri da loro e l'autistache aveva fatto segno di avvicinarsi.
Risulta, pertanto, pacifico che il contratto di trasporto non si era concluso in quanto l'attore non era salito o stava salendo sull'autobus ma per sua stessa ammissione il veicolo era in movimento e le porte dell'autobus erano chiuse tanto che stava battendo sulle stesse per indurre il conducente a fermarsi e farlo salire.
RGAC 19906 ANNO 2021 Pag. 5 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nessun riscontro ha trovato la circostanza che l'incidente si sia verificato in corrispondenza alla fermata dell'autobus dal momento che le due testi escusse hanno confermato di essere scese a tale fermata, dove l'autobus si era fermato, e che alla fermata non vi era alcun utente in attesa di salire.
Di conseguenza non ha trovato riscontro la circostanza che l'attore si sarebbe trovato alla fermata dell'autobus in attesa di salire.
Inoltre le testi escusse hanno confermato che l'incidente si era verificato ad un centinaio di metri di distanza dalla fermata, dove avevano visto che il mezzo si era fermato.
Nella dichiarazione resa ai Carabinieri l'attore ha indicato che il braccio era stato sormontato dal pneumatico anteriore dell'autobus, salvo indicare nell'atto di citazione che la ruota era quella posteriore confermando quanto dichiarato dal conducente dell'autobus ai
Carabinieri.
Risulta, pertanto, confermato che l'incidente si è verificato perché l'attore, al di fuori del punto di fermata, aveva cercato di indurre il conducente del veicolo a fermarsi per farlo salire battendo con la mano contro una porta, scivolando mentre cercava di seguire il mezzo in movimento con le porte chiuse.
Di conseguenza l'incidente è stato determinato dal comportamento dell'attore che stava inseguendo, al di fuori della fermata, un autobus in movimento e con le porte chiuse per indurlo a fermarsi e farlo salire, in contrasto che la regolamentazione esistente anche per la sicurezza degli utenti che consente la salita e discesa dagli autobus solo alle fermate previste, e che era scivolato senza alcuna responsabilità i capo al conducente del veicolo.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
RGAC 19906 ANNO 2021 Pag. 6 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti della società e Parte_1 CP_1
della società (già Controparte_2 Controparte_3
* rigetta la domanda attrice;
* condanna a rimborsare alla società (già Parte_1 Controparte_2 [...]
le spese del presente giudizio, spese che liquida in euro Controparte_3
5.000, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 19906 ANNO 2021 Pag. 7 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 19906 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Val Parte_1 C.F._1
Maira n. 75 presso lo studio dell'avv. Carlo De Marco che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione
ATTORE
E
CP_1 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONVENUTA CONTUMACE
E
(già (cf ) in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Paisiello n. 49, presso lo studio dell'avv. David Morganti che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la società CP_1
e la società al fine di veder accertare la
[...] Controparte_3
responsabilità del conducente del mezzo della società Cotral targato CR454JJ e di sentirli condannare il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'investimento avvenuto il 6 luglio
2019, verso le ore 15,45, in Ardea lungo via Laurentina alla intersezione con viale Nuova
Florida.
A fondamento della domanda ha dedotto che il giorno 6 luglio 2019 si trovava alla fermata della ubicata in Rio verde lungo la via Laurentina all'incrocio con via Nuova Florida CP_1
per fare rientro a Roma.
Si trovava all'altezza della porta anteriore dell'autobus pin attesa di salire in quanto la macchinetta obliteratrice si trovava davanti, ed aveva atteso la discesa di due controllori
CP_ dell' Al momento di salire il conducente aveva chiuso la porta ed allora aveva cercato di battere sulla porta e di farsi vedere negli specchietti benché il mezzo fosse già in
RGAC 19906 ANNO 2021 Pag. 2 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
movimento e nello spostarsi verso sinistra, la parte posteriore si era spostata verso destra e lo aveva colpito facendo cadere e gli era passato sul braccio sinistro con le ruote posteriori.
Era stato soccorso e portato al Pronto Soccorso del Policlinico Sant'Anna di Pomezia.
Aveva richiesto il risarcimento del danno ed aveva presentato una denunzia querela.
Non avendo ricevuto il risarcimento del danno, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno ritenuto dovuto.
Non si è costituita la società venendo dichiarata contumace. CP_1
Si era costituita la società (ora a seguito di fusione Controparte_3 Controparte_2
per incorporazione, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attor in quanto gli stessi, oltre che non essere provati, erano smentiti anche dal rapporto redatto dall'Arma
dei Carabinieri che avevano raccolto le dichiarazioni dei testimoni oculari al fatto.
Inoltre lo stesso attore, nella esposizione dei fatti contenuta nell'atto di cizione, aveva esposto circostanze di quelle poste a basse della denunzia presentata.
In particolare l'attore aveva riferito di aver cercato d prendere il mezzo benché lo stesso avesse chiuso la porta e stesse in movimento, Di conseguenza l'incidente si era verificato per il comportamento imprudente dell'attore che il conducente non aveva potuto prevenire.
Ha contestato anche la responsabilità contrattuale dedotta ai sensi dell'articolo 1681 dal momento che nessun contratto di trasporto si era concluso non essendo salito l'attore nell'autobus per concludere il contratto di trasporto ed è stato determinato per effetto della condotta dell'attore che aveva cercato di salire sull'autobus malgrado la porta fosse chiusa ed il mezzo fosse già in movimento e quindi non vi era alcun elemento dal quale potesse inferirsi una responsabilità del vettore nello svolgimento del contratto di trasporto..
Invia gradata ha dedotto il concorso di colpa dell'attore ed ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
RGAC 19906 ANNO 2021 Pag. 3 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Escussi due testi, la causa è stata rinviata alla udienza del 18 dicembre 2024 ove la stessa
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attore è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta e del conseguente investimento che sarebbe avvenuto il 6 luglio 2019 alla fermara della sita all'incrocio tra via Laurentina e via Nuova Florida. CP_1
Nell'atto di citazion l'attore ha dedotto di traversi alla fermata all'altezza della porta anteriore dell'autobus e, dopo aver atteso la discesa dei passeggeri, il conducente invece di farlo salire, aveva chiuso la porte ed aveva iniziato a muoversi benché si fosse accostato alle porte battendo sulle spesse anche per farsi vedere dal conducente attraverso gli specchietti.
Mentre l'autobus stava partendo spostandosi verso sinistra era stato colpito con la parte posteriore ed era caduto ed il braccio sinistro era stato sormontato dalla ruota posteriore dell'autobus.
Tuttavia lo stesso attore, nella denunzia querela presentata il 30 settembre 2019 aveva confermato che l'autobus aveva chiuso le porte senza farlo salire ed era ripartito e che mentre si accingeva a salire era caduto e l'autobus gli era passato sul braccio con il pneumatico anteriore destro.
Di conseguenza, mentre l'attore nell'atto di citazione ha indicato di essere stato urtato dalla parte posteriore dell'autobus che lo aveva fatto cadere e che gli era passato sul braccio con la ruota posteriore destra, nella denunzia aveva detta di essere caduto senza riferire urti da parte dell'autobus e che l'autobus gli era passato sul braccio con la ruota anteriore destra e non con quella posteriore destra.
Il conducente del mezzo ha riferito ai Carabinieri intervenuti che si era fermato per CP_5
far scendere due controllori alla fermata sulla Laurentina in prossimità di via Nuova Florida
RGAC 19906 ANNO 2021 Pag. 4 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
e oi era ripartito. Giunto alo stop della rotatoria aveva visto una persona che parlava a telefono e che gli aveva fatto cenno di voler salire, cosa che non aveva potuto consentire essendo vietato far salire passeggeri al di fuori della fermata. Detta persona visto che non si era fermato aveva iniziato a colpire con i pugni la porta posteriore quando improvvisamente aveva sentito un urto. Aveva arrestato il messo ed era sceso ed aveva chiamato i soccorsi.
I Carabinieri avevano sentito i due controllori i quali avevano confermato di essere scesi alla fermata e di aver visto il mezzo fermarsi un centinaio di metri più avanti. Si CP_1
erano avvicinati vedendo l'incidente e confermando che il mezzo era ripartito normalmente dalla fermata.
Avevano sentito l'attore il quale aveva riferito che il fatto era avvenuto alla fermata della e che era scivolato mentre batteva alla porta per farsi aprire, autobus che era in CP_1
movimento e con le porte chiuse.
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi e , Testimone_1 Testimone_2
controllori della le quali hanno confermato che si trovavano a bordo dell' mezzo per CP_1
operare i controlli e che erano scese alla fermata dove non erano scese altre persone oltre loro due e non vi erano utenti in attesa del mezzo.
Hanno indicato di non aver visto l'incidente in quanto stavano guardando in senso opposto in attesa della macchina della che doveva prelevarle. Pt_2
Hanno indicato di aver visto il mezzo fermo ad un centinaio di metri da loro e l'autistache aveva fatto segno di avvicinarsi.
Risulta, pertanto, pacifico che il contratto di trasporto non si era concluso in quanto l'attore non era salito o stava salendo sull'autobus ma per sua stessa ammissione il veicolo era in movimento e le porte dell'autobus erano chiuse tanto che stava battendo sulle stesse per indurre il conducente a fermarsi e farlo salire.
RGAC 19906 ANNO 2021 Pag. 5 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nessun riscontro ha trovato la circostanza che l'incidente si sia verificato in corrispondenza alla fermata dell'autobus dal momento che le due testi escusse hanno confermato di essere scese a tale fermata, dove l'autobus si era fermato, e che alla fermata non vi era alcun utente in attesa di salire.
Di conseguenza non ha trovato riscontro la circostanza che l'attore si sarebbe trovato alla fermata dell'autobus in attesa di salire.
Inoltre le testi escusse hanno confermato che l'incidente si era verificato ad un centinaio di metri di distanza dalla fermata, dove avevano visto che il mezzo si era fermato.
Nella dichiarazione resa ai Carabinieri l'attore ha indicato che il braccio era stato sormontato dal pneumatico anteriore dell'autobus, salvo indicare nell'atto di citazione che la ruota era quella posteriore confermando quanto dichiarato dal conducente dell'autobus ai
Carabinieri.
Risulta, pertanto, confermato che l'incidente si è verificato perché l'attore, al di fuori del punto di fermata, aveva cercato di indurre il conducente del veicolo a fermarsi per farlo salire battendo con la mano contro una porta, scivolando mentre cercava di seguire il mezzo in movimento con le porte chiuse.
Di conseguenza l'incidente è stato determinato dal comportamento dell'attore che stava inseguendo, al di fuori della fermata, un autobus in movimento e con le porte chiuse per indurlo a fermarsi e farlo salire, in contrasto che la regolamentazione esistente anche per la sicurezza degli utenti che consente la salita e discesa dagli autobus solo alle fermate previste, e che era scivolato senza alcuna responsabilità i capo al conducente del veicolo.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
RGAC 19906 ANNO 2021 Pag. 6 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti della società e Parte_1 CP_1
della società (già Controparte_2 Controparte_3
* rigetta la domanda attrice;
* condanna a rimborsare alla società (già Parte_1 Controparte_2 [...]
le spese del presente giudizio, spese che liquida in euro Controparte_3
5.000, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 19906 ANNO 2021 Pag. 7 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale