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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG 915/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 915/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ), in qualità di titolare E_ CodiceFiscale_1 dell'omonima DI;
rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Bafile appellante
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (c.f. e p. Iva ); P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ilario Giangrossi appellata
e nei confronti di Controparte_2
(c.f. e p. Iva ), in persona dell'amministratore delegato;
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Colombo appellata
nonché
Controparte_3
appellato contumace
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 141/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 16 febbraio 2023.
L'udienza del 25 febbraio 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante, come in atto di appello e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, per tutti i motivi esposti in narrativa accogliere il presente appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 141/2023 del Tribunale di
Teramo,
Voglia dichiarare la nullità della sentenza per difetto o contraddittorietà della motivazione e comunque accogliere le conclusioni formulate in primo grado, da intendersi qui riportate e trascritte, e quindi accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire della , rigettare tutte le domande di parte attrice per Parte_2
tutte le ragioni spiegate ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso spiegate, dichiarare , terzo Controparte_3 chiamato in causa, tenuto a manlevare l'appellante da ogni avversa pretesa,
pag. 2/14 condannando lo stesso a rifondere a quanto quest'ultimo sarà E_ eventualmente tenuto a pagare all'attrice ed al terzo intervenuto . CP_4
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA del doppio grado e con spese di CTU a carico delle controparti”.
Conclusioni dell'appellata in sede di precisazione delle conclusioni Controparte_5
del 27.12.2024:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria:
In via principale:
- respingere l'appello proposto ex adverso e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 141/2023 del Tribunale di Teramo, resa dal Giudice dott.
Antonio Converti, ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nel giudizio contraddistinto da R.G.
547/2016, depositata il 16 febbraio 2023 e non notificata.
In ogni caso:
- con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata come da comparsa di costituzione: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria:
In via principale:
- respingere l'appello proposto ex adverso e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 141/2023 del Tribunale di Teramo, resa dal Giudice dott.
Antonio Converti, ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nel giudizio contraddistinto da R.G.
547/2016, depositata il 16 febbraio 2023 e non notificata.
In ogni caso:
- con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
pag. 3/14
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 141/2023 pubblicata in data 16 febbraio
2023 il Tribunale di Teramo così provvedeva:
“
1. Accerta e dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'inadempimento della ditta individuale e, per l'effetto, dichiara la E_
risoluzione dei contratti di fornitura in parte qua per fatto e colpa della medesima;
2. Condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, la
[...]
, in solido con il sig. , al risarcimento Controparte_6 Controparte_3 di tutti i danni patiti dall'attrice, nella misura di euro 4.582,06, oltre interessi di mora come da domanda, maturati e maturandi dalla domanda al saldo;
3. Condanna, altresì, per le ragioni di cui in motivazione, la ditta individuale
, in solido con il sig. , al risarcimento E_ Controparte_3 in favore dell'intervenuta della somma di euro 89.605,00, oltre CP_2
interessi di mora come da domanda, maturati e maturandi dalla domanda al saldo;
4. Condanna parte convenuta, in solido con il terzo chiamato, alla rifusione delle spese del procedimento, che si liquidano in € 7.500,00 in favore di parte attrice e di € 7.500,00 in favore della società intervenuta, per compensi professionali, oltre rimborso delle spese esenti documentate, oltre rimborso spese forfettarie (15%), Iva e Cnpa come per legge dovuti;
5. Pone a carico della convenuta e del terzo chiamato, in solido tra loro, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dalla domanda dell'allora attrice
[...]
, per brevità , diretta a ottenere, previo Controparte_7 CP_1 accertamento dell'inadempimento contrattuale in capo alla convenuta, la risoluzione dei contratti di fornitura stipulati con la DI , con Controparte_6
condanna di questa al risarcimento dei danni patiti e con condanna della medesima a garantire e manlevare l'attrice da azioni e pretese risarcitorie da parte di terzi, compresa quella della a titolo di danno emergente pari ad € 89.605,00. CP_2
pag. 4/14 1.2 Si era costituito in giudizio quale titolare dell'omonima E_
ditta, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sia sui contratti di fornitura che sulla richiesta di adesione alla Cooperativa a lui riconducibili e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa quale asserito autore delle Controparte_3
sottoscrizioni, con conseguente domanda di manleva nei suoi confronti.
1.3 Il terzo chiamato si era costituito in giudizio, confermando la circostanza della apposizione delle firme apocrife.
1.4 Nelle more del giudizio era intervenuta volontariamente la la quale, CP_2
premesso di raggruppare per il tramite della socia molte società agricole CP_7
che conferivano, in via esclusiva, le produzioni ortofrutticole necessarie alla descritta attività di trasformazione, produzione e commercializzazione di prodotto surgelato, aveva lamentato che a causa dell' inadempimento del socio , la CP_3 [...]
aveva disatteso i propri impegni nei confronti della interveniente;
aveva CP_7
formulato, pertanto, domanda di risarcimento danni nei confronti di E_
e di , in solido tra loro, per i maggiori costi sostenuti per il
[...] Controparte_3
reperimento degli ortaggi, a causa dell'inadempimento del convenuto e del terzo chiamato.
1.5 Nel corso del procedimento di primo grado era stata espletata attività istruttoria attraverso l'assunzione delle prove testimoniali e dei deferiti interrogatori formali, nonché CTU grafologica.
1.6 Il Tribunale di Teramo riteneva fondata la domanda dell'allora attrice , CP_1
ritenendo sussistente la responsabilità solidale di e di E_ [...]
nei confronti sia dell'attrice sia della terza intervenuta, a seguito CP_3 dell'inadempimento dei contratti di fornitura di prodotti agricoli stipulati con l'attrice.
Sulla base della diretta ammissione di , confortata dalle risultanze Controparte_3
della CTU grafologica, riteneva in primo luogo che questi avesse agito quale falsus procurator apponendo firme false del figlio e così determinandone l'ingresso, quale socio, nella società Cooperativa Eco-Italy, con relativi obblighi cristallizzati negli allegati statuto e regolamento interno, ma anche instaurando i relativi rapporti commerciali tra e la Cooperativa, con la previsione dell'impegno contrattuale a E_ fornire ad essa un determinato quantitativo di prodotti agricoli, da destinare poi pag. 5/14 integralmente alla società nei confronti della quale la si era assunta CP_2 CP_1
specifici e documentati obblighi contrattuali a fornire prodotti agricoli in specificate tipologia e quantità.
Il Giudice di prime cure riteneva altresì sussistente la corresponsabilità a carico del figlio, il rappresentato, il quale con il proprio comportamento colposo aveva ingenerato nella società la convinzione dell'esistenza di un valido potere rappresentativo CP_1
in capo al rappresentante apparente e ciò sulla base del fatto che dagli atti di causa erano emersi sia la buona fede dell'allora attrice nella stipula degli accordi, dal momento che la documentazione versata in atti recava il timbro della DI individuale nonché le firme del titolare, sia l'ingresso della ditta individuale nella Cooperativa e l'insorgere dei successivi rapporti commerciali dei prodotti ortofrutticoli che sarebbero stati poi conferiti tutti nella sulla base di altro accordo tra questa e la CP_2 Controparte_7
.
[...]
Il Tribunale riteneva che non rilevasse, al fine di escludere la corresponsabilità dell'allora convenuto, l'apposizione delle firme false ad opera di , in Controparte_3
quanto non aveva dato la prova del suo disinteressamento verso E_
la ditta, tale da non consentirgli di conoscere gli atti posti in essere dal padre, che in ogni caso andavano a ricadere sulla ditta stessa, anche in considerazione del legame familiare.
Il Giudice di prime cure riteneva, altresì, sussistente la ratifica tacita dell'operato del da parte del figlio, in presenza di delega bancaria in favore del primo Controparte_3 ad operare nell'interesse e per conto della ditta sul conto corrente di questa anche attraverso la riscossione di somme che venivano tacitamente accettate dal titolare, ratifica configurabile anche implicitamente mediante accettazione della somma riscossa dal falsus procurator.
Il Tribunale riteneva provata, altresì, la responsabilità solidale dei in relazione E_
ai danni subiti dalla , risultando documentalmente provato il rapporto CP_2
contrattuale tra la Società e la Cooperativa, di cui la ditta individuale era socia, in forza del quale era previsto il conferimento nella di tutti i prodotti dell'intera CP_2
produzione realizzata mediante i soci.
pag. 6/14 Il Giudice di prime cure in definitiva riteneva provata una responsabilità contrattuale a carico della ditta convenuta in solido con il terzo chiamato nei confronti della CP_1
e una responsabilità extracontrattuale nei confronti della , con manleva della CP_2 allora attrice dalla propria responsabilità nei confronti dell'intervenuta, precisando che la manleva era configurabile “grazie all'intervento del fatto illecito commesso dal terzo chiamato in solido con la ditta individuale convenuta e consistente nell'inadempimento CP_ degli obblighi contrattuali assunti dalla , per il tramite del sig. E_
, agente quale falsus procurator, nei confronti , con ciò Controparte_3 CP_1
appunto integrandosi una ipotesi di caso fortuito, quale causa di esonero dalla responsabilità contrattuale del debitore”.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo propone appello E_
, titolare dell'omonima ditta individuale, sulla base dei seguenti motivi.
[...]
2.1 Sull'inadempimento della ditta individuale AN . E_
L'appellante lamenta l'avvenuto riconoscimento da parte del Tribunale dell'inadempimento contrattuale posto a suo carico nei confronti dell'allora attrice nonché della responsabilità extracontrattuale nei confronti della intervenuta CP_2
avendo il Giudice di prime cure errato nel non dare adeguata rilevanza alla apocrifia delle firme, apposte da , come riconosciute dalla stessa CTU grafica Controparte_3 espletata in primo grado, e sulla base della circostanza che l'allora convenuto, odierno appellante, non aveva dato la prova del proprio disinteresse all'attività della ditta ed aveva in ogni caso ratificato l'operato del padre.
A sostegno del proprio argomentare parte appellante rappresenta che: dall'istruttoria espletata in primo grado era emerso che l'allora convenuto non aveva né firmato contratti né intrapreso iniziative dirette alla conclusione di essi;
non poteva essere a lui addebitata una responsabilità concorrente per i danni occorsi alla e alla CP_1
errando il Tribunale sul punto pur avendo accertato l'agire del CP_2 CP_3
come falsus procurator.
[...]
Parte appellante evidenzia che non possono valere i pagamenti effettuati come ratifica ai sensi dell'art. 1399 c.c. con conseguente errore da parte del Giudice di prime cure nel pag. 7/14 ritenere il conferimento della delega bancaria da parte di in E_
favore del padre quale indice di accettazione dell'operato di quest'ultimo.
2.2 Sulla condanna al risarcimento dei danni patiti dall'attrice e liquidati in € 4.582,06.
Con tale motivo di doglianza l'appellante, nel ribadire che tutte le attività erano state poste in essere da senza che il figlio ne avesse conoscenza, lamenta Controparte_3
che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel riconoscere che il titolare della ditta fosse obbligato contrattualmente con la allora attrice , dovendo in ogni caso, in CP_1 applicazione dell'art. 1938 c.c., individuarsi l'unico responsabile in colui che aveva agito, ovvero nel rappresentante senza poteri.
2.3 Sulla condanna al risarcimento dei danni in favore dell'intervenuta e CP_2 liquidati in € 89.605,00.
Sulla base delle argomentazioni appena riportate, l'appellante torna a contestare la riconosciuta responsabilità extracontrattuale posta a suo carico nei confronti della società intervenuta sulla base dell'invocato art. 1398 c.c. e sulla base della CP_2
circostanza del non aver mai assunto impegni con la . CP_1
2.4 Sul riconoscimento degli interessi di mora all'esito della condanna al risarcimento in favore del terzo intervenuto.
Parte appellante lamenta, in riferimento alla condanna al risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, il riconoscimento degli interessi di mora, trattandosi di debito di valore e non di valuta con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere i soli interessi compensativi, ove richiesti, evidenziando che nel caso specifico tale richiesta non era stata formulata.
2.5 Sulla contraddittorietà della sentenza impugnata.
L'appellante rappresenta una asserita contraddittorietà della sentenza dovuta al contrasto tra quanto argomentato in parte motiva circa un asserito riconoscimento della sussistenza del caso fortuito, che porterebbe a escludere la responsabilità contrattuale del debitore, con quanto statuito nel dispositivo della sentenza stessa, ove si afferma invece la responsabilità contrattuale dell'azienda debitrice, con conseguente nullità della sentenza.
2.6 Sulla condanna alle spese di giudizio e di CTU.
pag. 8/14 Da ultimo, parte appellante invoca la riforma della sentenza impugnata in relazione alla condanna alle spese posta a suo carico anche in relazione alla Ctu, nonostante la stessa avesse accertato l'apocrifia delle firme.
3. Si sono costituiti l'appellata e la Controparte_8 CP_2
le quali, con difese pressocché identiche, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., contestando nel merito il proposto gravame e chiedendone il rigetto.
4) Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , il quale Controparte_3
non ha inteso prendere parte al presente giudizio di gravame nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello.
4.2 Sempre in via preliminare, questo Collegio ritiene di rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da entrambe le parti appellate per violazione dell'art. 342 c.p.c. nuova formulazione.
Questa Corte rileva come la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 27199/2017), seppur con riferimento al testo vigente anteriormente alla recente riforma cosiddetta
Cartabia, abbia enunciato il seguente principio: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
In una successiva pronuncia la Corte di Cassazione (ord. n. 7675/2019) ha ulteriormente specificato che: “non può considerarsi aspecifico il motivo di appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame l'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice di appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di
pag. 9/14 parametri di riferimento, la congerie delle vicenda processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”, e in un recente arresto ha ribadito: “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Cass. Civ. n. 5114/2022).
Tornando al caso di specie, dal tenore generale del proposto gravame l'appellante è stato in grado di fornire a questa Corte elementi idonei a far comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata permettendo anche alla controparte di predisporre adeguata difesa in relazione ai dedotti motivi di appello, e ciò anche alla luce della modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dalla recente riforma Cartabia.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
4.2 Nel merito, a parere di questo Collegio l'appello è parzialmente fondato per le ragioni che si andranno a spiegare.
4.3 In relazione al primo motivo di doglianza, occorre precisare quanto segue.
Questo Collegio ritiene di condividere il principio di diritto espresso dalla Corte di
Cassazione, in un caso analogo a quello del presente giudizio, secondo il quale:
“Nell'ipotesi di stipulazione di un contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società, non ricorre la fattispecie del falsus procurator, in quanto quest'ultima presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo – ossia che sia stato esercitato il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui, in difetto del suo effettivo conferimento-, e non già che questi abbia falsificato la firma della parte, apponendovi indebitamente la sua
pag. 10/14 sottoscrizione, anziché la propria, con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto stesso deve ritenersi nullo per difetto di consenso” (Cass. Civ. Ord. n. 3265/2024; Cass. Civ. Ord. n. 27008/2020).
Tornando al caso di specie, è stata accertata nel corso del giudizio di primo grado, attraverso la disposta CTU grafica, sia l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte alla adesione della ditta alla e ai contratti di fornitura E_ CP_1
ortaggi del 24 settembre 2014, sia la riconducibilità delle falsificazioni ad
[...]
, il quale ha in tali occasioni apposto la firma del figlio, titolare dell'omonima CP_3
, circostanza ammessa dallo stesso sin dalla sua Controparte_6 CP_3
costituzione in giudizio in primo grado.
Tale circostanza fattuale porta ad escludere l'applicazione dell'istituto della rappresentanza o meglio del falsus procurator, con possibilità di ratifica da parte del rappresentato, in quanto: “la fattispecie del falsus procurator presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo – ossia che sia stato esercitato il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui, in difetto del suo effettivo conferimento – e non già che questi abbia falsificato la firma della parte, apponendovi indebitamente la sua sottoscrizione (anziché la propria)” (Cass.
Civ. Ord. n. 3265/2024, in parte motiva).
Peraltro, l'art. 62 del d.l. n. 1/2012, vigente all'epoca della stipula dei contratti, ovvero nell'anno 2014, successivamente abrogato con d. lgs. n. 198/2021, prevedeva in tema di
“Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari” che “I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli
e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta ….”, circostanza questa che rende ulteriormente preclusa la possibilità di ratifica per condotta concludente dell'apparente sottoscrittore.
Da tali premesse, i contratti sottoscritti con la devono ritenersi nulli per difetto CP_1
del consenso da parte di . E_
4.4 Meritano disamina congiunta il secondo ed il terzo motivo di gravame, in quanto entrambi volti a contestare la riconosciuta corresponsabilità dell'appellante unitamente al di lui padre;
sostiene, invero, l'appellante che sarebbe l'unico Controparte_3 responsabile dei danni subiti dall'allora attrice e dalla allora terza intervenuta CP_1
pag. 11/14 oggi appellate, avendo egli posto in essere tutte le iniziative e attività CP_2
riferibili alla ditta individuale all'insaputa del figlio. Entrambi i motivi devono essere rigettati sebbene la Corte ritenga di modificare il titolo di responsabilità di E_
nei confronti della appellata correttamente qualificabile non in
[...] CP_1
termini di responsabilità contrattuale ma nel diverso titolo di responsabilità aquiliana a seguito dell'avvenuta declaratoria di nullità nei contratti per le ragioni indicate al punto
4.3.
Pare opportuno in astratto premettere che “In tema di ultrapetizione o extrapetizione, va distinta l'ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti - introducendo così nuovi temi di indagine - dall'ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica, verificandosi nella prima ipotesi un mutamento della domanda e nella seconda un semplice mutamento della qualificazione giuridica. Ne consegue che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che - fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni -, ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda”
(Cass sent. n 2746 del 2007; conforme sent. n. 27648 del 2011).
ritiene che, come già riportato in precedenza, non poteva essere E_
riconosciuta la di lui responsabilità essendosi da tempo disinteressato della gestione della propria DI individuale, circostanza che sarebbe confermata anche dalla delega rilasciata in favore del padre a operare sul conto corrente intestato alla DI, sul quale confluivano somme tacitamente accettate dal titolare, come è avvenuto per il bonifico di euro 3.996,64 disposto dalla società convenuta proprio in favore della ditta individuale e avente come causale “[…] compensazione quota sociale di E_ adesione alla cooperativa”.
A parere di questo Collegio tale assunto, diretto a invocare l'esonero del titolare della
DI da qualsiasi responsabilità, non è condivisibile dal momento che se da una parte non risulta pienamente provato l'asserito disinteresse, dall'altro pur volendo ammettere una amministrazione/gestione di fatto della ditta da parte del , come Controparte_3
pag. 12/14 dedotto dall'appellante, tale ultima circostanza di per sé non appare decisiva, rimanendo pur sempre in capo al titolare un dovere di vigilanza e controllo sulla gestione della ditta, dovere che nelle ipotesi di impresa/ditta individuale è rigoroso stante la coincidenza della ditta con la persona fisica, con tutte le conseguenze in ordine ai profili di responsabilità patrimoniale (confusione dei patrimonio).
Alla riconosciuta responsabilità extracontrattuale in capo a , in E_
solido con , consegue la condanna di questi al pagamento dei danni Controparte_3
subiti dalle appellate, così come richiesti e statuiti nella sentenza di primo grado la cui quantificazione non è stata oggetto di gravame.
4.3 E' meritevole di accoglimento il quarto motivo di gravame con il quale parte appellante lamenta l'applicazione degli interessi di mora sulla somma liquidata a titolo di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
A parere della Corte, trattandosi di risarcimento danni da responsabilità aquiliana la somma liquidata deve essere considerata come un debito di valore e come tale soggetta a rivalutazione monetaria, non potendo però venire in considerazione gli interessi moratori né, nel caso di specie, gli interessi compensativi in quanto non fatti oggetto oggetto di specifica domanda (Cass. Civ. n. 10376/2024).
4.4 Qualificata come responsabilità extracontrattuale anche quella imputata all'appellante nei confronti della , resta assorbita la questione prospettata con il CP_1
quinto motivo di appello, mentre il sostanziale rigetto dell'appello consente la piena conferma dei provvedimenti in tema di spese di lite adottati dal giudice di primo grado.
5. Considerato l'accoglimento dell'appello limitatamente alla determinazione degli interessi, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate per un quinto le spese di lite che per i restanti quattro quinti seguono il principio della soccombenza e sono, pertanto, poste a carico della appellante come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (€ 52.001,00/€ 260.000,00) in applicazione del DM
147/22.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in E_ qualità di titolare dell'omonima DI, avverso la sentenza n. 141/2023 resa dal pag. 13/14 Tribunale di Teramo, pubblicata in data 16 febbraio 2023, nei confronti del
[...]
, Controparte_8 Controparte_9
e , ogni altra istanza disattesa:
[...] Controparte_3
1) in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza di primo grado limitatamente alla parte in cui viene prevista la condanna dell'appellante al pagamento degli interessi moratori sulle somme oggetto di condanna;
2) dichiara compensate per un quinto le spese di lite che, liquidate per l'intero in euro 9.991,00, oltre il 15% di spese generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge, pone per i quattro quinti a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto del 20 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 915/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ), in qualità di titolare E_ CodiceFiscale_1 dell'omonima DI;
rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Bafile appellante
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (c.f. e p. Iva ); P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ilario Giangrossi appellata
e nei confronti di Controparte_2
(c.f. e p. Iva ), in persona dell'amministratore delegato;
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Colombo appellata
nonché
Controparte_3
appellato contumace
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 141/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 16 febbraio 2023.
L'udienza del 25 febbraio 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante, come in atto di appello e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, per tutti i motivi esposti in narrativa accogliere il presente appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 141/2023 del Tribunale di
Teramo,
Voglia dichiarare la nullità della sentenza per difetto o contraddittorietà della motivazione e comunque accogliere le conclusioni formulate in primo grado, da intendersi qui riportate e trascritte, e quindi accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire della , rigettare tutte le domande di parte attrice per Parte_2
tutte le ragioni spiegate ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso spiegate, dichiarare , terzo Controparte_3 chiamato in causa, tenuto a manlevare l'appellante da ogni avversa pretesa,
pag. 2/14 condannando lo stesso a rifondere a quanto quest'ultimo sarà E_ eventualmente tenuto a pagare all'attrice ed al terzo intervenuto . CP_4
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA del doppio grado e con spese di CTU a carico delle controparti”.
Conclusioni dell'appellata in sede di precisazione delle conclusioni Controparte_5
del 27.12.2024:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria:
In via principale:
- respingere l'appello proposto ex adverso e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 141/2023 del Tribunale di Teramo, resa dal Giudice dott.
Antonio Converti, ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nel giudizio contraddistinto da R.G.
547/2016, depositata il 16 febbraio 2023 e non notificata.
In ogni caso:
- con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata come da comparsa di costituzione: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria:
In via principale:
- respingere l'appello proposto ex adverso e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 141/2023 del Tribunale di Teramo, resa dal Giudice dott.
Antonio Converti, ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nel giudizio contraddistinto da R.G.
547/2016, depositata il 16 febbraio 2023 e non notificata.
In ogni caso:
- con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
pag. 3/14
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 141/2023 pubblicata in data 16 febbraio
2023 il Tribunale di Teramo così provvedeva:
“
1. Accerta e dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'inadempimento della ditta individuale e, per l'effetto, dichiara la E_
risoluzione dei contratti di fornitura in parte qua per fatto e colpa della medesima;
2. Condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, la
[...]
, in solido con il sig. , al risarcimento Controparte_6 Controparte_3 di tutti i danni patiti dall'attrice, nella misura di euro 4.582,06, oltre interessi di mora come da domanda, maturati e maturandi dalla domanda al saldo;
3. Condanna, altresì, per le ragioni di cui in motivazione, la ditta individuale
, in solido con il sig. , al risarcimento E_ Controparte_3 in favore dell'intervenuta della somma di euro 89.605,00, oltre CP_2
interessi di mora come da domanda, maturati e maturandi dalla domanda al saldo;
4. Condanna parte convenuta, in solido con il terzo chiamato, alla rifusione delle spese del procedimento, che si liquidano in € 7.500,00 in favore di parte attrice e di € 7.500,00 in favore della società intervenuta, per compensi professionali, oltre rimborso delle spese esenti documentate, oltre rimborso spese forfettarie (15%), Iva e Cnpa come per legge dovuti;
5. Pone a carico della convenuta e del terzo chiamato, in solido tra loro, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dalla domanda dell'allora attrice
[...]
, per brevità , diretta a ottenere, previo Controparte_7 CP_1 accertamento dell'inadempimento contrattuale in capo alla convenuta, la risoluzione dei contratti di fornitura stipulati con la DI , con Controparte_6
condanna di questa al risarcimento dei danni patiti e con condanna della medesima a garantire e manlevare l'attrice da azioni e pretese risarcitorie da parte di terzi, compresa quella della a titolo di danno emergente pari ad € 89.605,00. CP_2
pag. 4/14 1.2 Si era costituito in giudizio quale titolare dell'omonima E_
ditta, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sia sui contratti di fornitura che sulla richiesta di adesione alla Cooperativa a lui riconducibili e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa quale asserito autore delle Controparte_3
sottoscrizioni, con conseguente domanda di manleva nei suoi confronti.
1.3 Il terzo chiamato si era costituito in giudizio, confermando la circostanza della apposizione delle firme apocrife.
1.4 Nelle more del giudizio era intervenuta volontariamente la la quale, CP_2
premesso di raggruppare per il tramite della socia molte società agricole CP_7
che conferivano, in via esclusiva, le produzioni ortofrutticole necessarie alla descritta attività di trasformazione, produzione e commercializzazione di prodotto surgelato, aveva lamentato che a causa dell' inadempimento del socio , la CP_3 [...]
aveva disatteso i propri impegni nei confronti della interveniente;
aveva CP_7
formulato, pertanto, domanda di risarcimento danni nei confronti di E_
e di , in solido tra loro, per i maggiori costi sostenuti per il
[...] Controparte_3
reperimento degli ortaggi, a causa dell'inadempimento del convenuto e del terzo chiamato.
1.5 Nel corso del procedimento di primo grado era stata espletata attività istruttoria attraverso l'assunzione delle prove testimoniali e dei deferiti interrogatori formali, nonché CTU grafologica.
1.6 Il Tribunale di Teramo riteneva fondata la domanda dell'allora attrice , CP_1
ritenendo sussistente la responsabilità solidale di e di E_ [...]
nei confronti sia dell'attrice sia della terza intervenuta, a seguito CP_3 dell'inadempimento dei contratti di fornitura di prodotti agricoli stipulati con l'attrice.
Sulla base della diretta ammissione di , confortata dalle risultanze Controparte_3
della CTU grafologica, riteneva in primo luogo che questi avesse agito quale falsus procurator apponendo firme false del figlio e così determinandone l'ingresso, quale socio, nella società Cooperativa Eco-Italy, con relativi obblighi cristallizzati negli allegati statuto e regolamento interno, ma anche instaurando i relativi rapporti commerciali tra e la Cooperativa, con la previsione dell'impegno contrattuale a E_ fornire ad essa un determinato quantitativo di prodotti agricoli, da destinare poi pag. 5/14 integralmente alla società nei confronti della quale la si era assunta CP_2 CP_1
specifici e documentati obblighi contrattuali a fornire prodotti agricoli in specificate tipologia e quantità.
Il Giudice di prime cure riteneva altresì sussistente la corresponsabilità a carico del figlio, il rappresentato, il quale con il proprio comportamento colposo aveva ingenerato nella società la convinzione dell'esistenza di un valido potere rappresentativo CP_1
in capo al rappresentante apparente e ciò sulla base del fatto che dagli atti di causa erano emersi sia la buona fede dell'allora attrice nella stipula degli accordi, dal momento che la documentazione versata in atti recava il timbro della DI individuale nonché le firme del titolare, sia l'ingresso della ditta individuale nella Cooperativa e l'insorgere dei successivi rapporti commerciali dei prodotti ortofrutticoli che sarebbero stati poi conferiti tutti nella sulla base di altro accordo tra questa e la CP_2 Controparte_7
.
[...]
Il Tribunale riteneva che non rilevasse, al fine di escludere la corresponsabilità dell'allora convenuto, l'apposizione delle firme false ad opera di , in Controparte_3
quanto non aveva dato la prova del suo disinteressamento verso E_
la ditta, tale da non consentirgli di conoscere gli atti posti in essere dal padre, che in ogni caso andavano a ricadere sulla ditta stessa, anche in considerazione del legame familiare.
Il Giudice di prime cure riteneva, altresì, sussistente la ratifica tacita dell'operato del da parte del figlio, in presenza di delega bancaria in favore del primo Controparte_3 ad operare nell'interesse e per conto della ditta sul conto corrente di questa anche attraverso la riscossione di somme che venivano tacitamente accettate dal titolare, ratifica configurabile anche implicitamente mediante accettazione della somma riscossa dal falsus procurator.
Il Tribunale riteneva provata, altresì, la responsabilità solidale dei in relazione E_
ai danni subiti dalla , risultando documentalmente provato il rapporto CP_2
contrattuale tra la Società e la Cooperativa, di cui la ditta individuale era socia, in forza del quale era previsto il conferimento nella di tutti i prodotti dell'intera CP_2
produzione realizzata mediante i soci.
pag. 6/14 Il Giudice di prime cure in definitiva riteneva provata una responsabilità contrattuale a carico della ditta convenuta in solido con il terzo chiamato nei confronti della CP_1
e una responsabilità extracontrattuale nei confronti della , con manleva della CP_2 allora attrice dalla propria responsabilità nei confronti dell'intervenuta, precisando che la manleva era configurabile “grazie all'intervento del fatto illecito commesso dal terzo chiamato in solido con la ditta individuale convenuta e consistente nell'inadempimento CP_ degli obblighi contrattuali assunti dalla , per il tramite del sig. E_
, agente quale falsus procurator, nei confronti , con ciò Controparte_3 CP_1
appunto integrandosi una ipotesi di caso fortuito, quale causa di esonero dalla responsabilità contrattuale del debitore”.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo propone appello E_
, titolare dell'omonima ditta individuale, sulla base dei seguenti motivi.
[...]
2.1 Sull'inadempimento della ditta individuale AN . E_
L'appellante lamenta l'avvenuto riconoscimento da parte del Tribunale dell'inadempimento contrattuale posto a suo carico nei confronti dell'allora attrice nonché della responsabilità extracontrattuale nei confronti della intervenuta CP_2
avendo il Giudice di prime cure errato nel non dare adeguata rilevanza alla apocrifia delle firme, apposte da , come riconosciute dalla stessa CTU grafica Controparte_3 espletata in primo grado, e sulla base della circostanza che l'allora convenuto, odierno appellante, non aveva dato la prova del proprio disinteresse all'attività della ditta ed aveva in ogni caso ratificato l'operato del padre.
A sostegno del proprio argomentare parte appellante rappresenta che: dall'istruttoria espletata in primo grado era emerso che l'allora convenuto non aveva né firmato contratti né intrapreso iniziative dirette alla conclusione di essi;
non poteva essere a lui addebitata una responsabilità concorrente per i danni occorsi alla e alla CP_1
errando il Tribunale sul punto pur avendo accertato l'agire del CP_2 CP_3
come falsus procurator.
[...]
Parte appellante evidenzia che non possono valere i pagamenti effettuati come ratifica ai sensi dell'art. 1399 c.c. con conseguente errore da parte del Giudice di prime cure nel pag. 7/14 ritenere il conferimento della delega bancaria da parte di in E_
favore del padre quale indice di accettazione dell'operato di quest'ultimo.
2.2 Sulla condanna al risarcimento dei danni patiti dall'attrice e liquidati in € 4.582,06.
Con tale motivo di doglianza l'appellante, nel ribadire che tutte le attività erano state poste in essere da senza che il figlio ne avesse conoscenza, lamenta Controparte_3
che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel riconoscere che il titolare della ditta fosse obbligato contrattualmente con la allora attrice , dovendo in ogni caso, in CP_1 applicazione dell'art. 1938 c.c., individuarsi l'unico responsabile in colui che aveva agito, ovvero nel rappresentante senza poteri.
2.3 Sulla condanna al risarcimento dei danni in favore dell'intervenuta e CP_2 liquidati in € 89.605,00.
Sulla base delle argomentazioni appena riportate, l'appellante torna a contestare la riconosciuta responsabilità extracontrattuale posta a suo carico nei confronti della società intervenuta sulla base dell'invocato art. 1398 c.c. e sulla base della CP_2
circostanza del non aver mai assunto impegni con la . CP_1
2.4 Sul riconoscimento degli interessi di mora all'esito della condanna al risarcimento in favore del terzo intervenuto.
Parte appellante lamenta, in riferimento alla condanna al risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, il riconoscimento degli interessi di mora, trattandosi di debito di valore e non di valuta con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere i soli interessi compensativi, ove richiesti, evidenziando che nel caso specifico tale richiesta non era stata formulata.
2.5 Sulla contraddittorietà della sentenza impugnata.
L'appellante rappresenta una asserita contraddittorietà della sentenza dovuta al contrasto tra quanto argomentato in parte motiva circa un asserito riconoscimento della sussistenza del caso fortuito, che porterebbe a escludere la responsabilità contrattuale del debitore, con quanto statuito nel dispositivo della sentenza stessa, ove si afferma invece la responsabilità contrattuale dell'azienda debitrice, con conseguente nullità della sentenza.
2.6 Sulla condanna alle spese di giudizio e di CTU.
pag. 8/14 Da ultimo, parte appellante invoca la riforma della sentenza impugnata in relazione alla condanna alle spese posta a suo carico anche in relazione alla Ctu, nonostante la stessa avesse accertato l'apocrifia delle firme.
3. Si sono costituiti l'appellata e la Controparte_8 CP_2
le quali, con difese pressocché identiche, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., contestando nel merito il proposto gravame e chiedendone il rigetto.
4) Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , il quale Controparte_3
non ha inteso prendere parte al presente giudizio di gravame nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello.
4.2 Sempre in via preliminare, questo Collegio ritiene di rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da entrambe le parti appellate per violazione dell'art. 342 c.p.c. nuova formulazione.
Questa Corte rileva come la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 27199/2017), seppur con riferimento al testo vigente anteriormente alla recente riforma cosiddetta
Cartabia, abbia enunciato il seguente principio: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
In una successiva pronuncia la Corte di Cassazione (ord. n. 7675/2019) ha ulteriormente specificato che: “non può considerarsi aspecifico il motivo di appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame l'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice di appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di
pag. 9/14 parametri di riferimento, la congerie delle vicenda processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”, e in un recente arresto ha ribadito: “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Cass. Civ. n. 5114/2022).
Tornando al caso di specie, dal tenore generale del proposto gravame l'appellante è stato in grado di fornire a questa Corte elementi idonei a far comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata permettendo anche alla controparte di predisporre adeguata difesa in relazione ai dedotti motivi di appello, e ciò anche alla luce della modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dalla recente riforma Cartabia.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
4.2 Nel merito, a parere di questo Collegio l'appello è parzialmente fondato per le ragioni che si andranno a spiegare.
4.3 In relazione al primo motivo di doglianza, occorre precisare quanto segue.
Questo Collegio ritiene di condividere il principio di diritto espresso dalla Corte di
Cassazione, in un caso analogo a quello del presente giudizio, secondo il quale:
“Nell'ipotesi di stipulazione di un contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società, non ricorre la fattispecie del falsus procurator, in quanto quest'ultima presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo – ossia che sia stato esercitato il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui, in difetto del suo effettivo conferimento-, e non già che questi abbia falsificato la firma della parte, apponendovi indebitamente la sua
pag. 10/14 sottoscrizione, anziché la propria, con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto stesso deve ritenersi nullo per difetto di consenso” (Cass. Civ. Ord. n. 3265/2024; Cass. Civ. Ord. n. 27008/2020).
Tornando al caso di specie, è stata accertata nel corso del giudizio di primo grado, attraverso la disposta CTU grafica, sia l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte alla adesione della ditta alla e ai contratti di fornitura E_ CP_1
ortaggi del 24 settembre 2014, sia la riconducibilità delle falsificazioni ad
[...]
, il quale ha in tali occasioni apposto la firma del figlio, titolare dell'omonima CP_3
, circostanza ammessa dallo stesso sin dalla sua Controparte_6 CP_3
costituzione in giudizio in primo grado.
Tale circostanza fattuale porta ad escludere l'applicazione dell'istituto della rappresentanza o meglio del falsus procurator, con possibilità di ratifica da parte del rappresentato, in quanto: “la fattispecie del falsus procurator presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo – ossia che sia stato esercitato il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui, in difetto del suo effettivo conferimento – e non già che questi abbia falsificato la firma della parte, apponendovi indebitamente la sua sottoscrizione (anziché la propria)” (Cass.
Civ. Ord. n. 3265/2024, in parte motiva).
Peraltro, l'art. 62 del d.l. n. 1/2012, vigente all'epoca della stipula dei contratti, ovvero nell'anno 2014, successivamente abrogato con d. lgs. n. 198/2021, prevedeva in tema di
“Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari” che “I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli
e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta ….”, circostanza questa che rende ulteriormente preclusa la possibilità di ratifica per condotta concludente dell'apparente sottoscrittore.
Da tali premesse, i contratti sottoscritti con la devono ritenersi nulli per difetto CP_1
del consenso da parte di . E_
4.4 Meritano disamina congiunta il secondo ed il terzo motivo di gravame, in quanto entrambi volti a contestare la riconosciuta corresponsabilità dell'appellante unitamente al di lui padre;
sostiene, invero, l'appellante che sarebbe l'unico Controparte_3 responsabile dei danni subiti dall'allora attrice e dalla allora terza intervenuta CP_1
pag. 11/14 oggi appellate, avendo egli posto in essere tutte le iniziative e attività CP_2
riferibili alla ditta individuale all'insaputa del figlio. Entrambi i motivi devono essere rigettati sebbene la Corte ritenga di modificare il titolo di responsabilità di E_
nei confronti della appellata correttamente qualificabile non in
[...] CP_1
termini di responsabilità contrattuale ma nel diverso titolo di responsabilità aquiliana a seguito dell'avvenuta declaratoria di nullità nei contratti per le ragioni indicate al punto
4.3.
Pare opportuno in astratto premettere che “In tema di ultrapetizione o extrapetizione, va distinta l'ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti - introducendo così nuovi temi di indagine - dall'ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica, verificandosi nella prima ipotesi un mutamento della domanda e nella seconda un semplice mutamento della qualificazione giuridica. Ne consegue che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che - fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni -, ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda”
(Cass sent. n 2746 del 2007; conforme sent. n. 27648 del 2011).
ritiene che, come già riportato in precedenza, non poteva essere E_
riconosciuta la di lui responsabilità essendosi da tempo disinteressato della gestione della propria DI individuale, circostanza che sarebbe confermata anche dalla delega rilasciata in favore del padre a operare sul conto corrente intestato alla DI, sul quale confluivano somme tacitamente accettate dal titolare, come è avvenuto per il bonifico di euro 3.996,64 disposto dalla società convenuta proprio in favore della ditta individuale e avente come causale “[…] compensazione quota sociale di E_ adesione alla cooperativa”.
A parere di questo Collegio tale assunto, diretto a invocare l'esonero del titolare della
DI da qualsiasi responsabilità, non è condivisibile dal momento che se da una parte non risulta pienamente provato l'asserito disinteresse, dall'altro pur volendo ammettere una amministrazione/gestione di fatto della ditta da parte del , come Controparte_3
pag. 12/14 dedotto dall'appellante, tale ultima circostanza di per sé non appare decisiva, rimanendo pur sempre in capo al titolare un dovere di vigilanza e controllo sulla gestione della ditta, dovere che nelle ipotesi di impresa/ditta individuale è rigoroso stante la coincidenza della ditta con la persona fisica, con tutte le conseguenze in ordine ai profili di responsabilità patrimoniale (confusione dei patrimonio).
Alla riconosciuta responsabilità extracontrattuale in capo a , in E_
solido con , consegue la condanna di questi al pagamento dei danni Controparte_3
subiti dalle appellate, così come richiesti e statuiti nella sentenza di primo grado la cui quantificazione non è stata oggetto di gravame.
4.3 E' meritevole di accoglimento il quarto motivo di gravame con il quale parte appellante lamenta l'applicazione degli interessi di mora sulla somma liquidata a titolo di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
A parere della Corte, trattandosi di risarcimento danni da responsabilità aquiliana la somma liquidata deve essere considerata come un debito di valore e come tale soggetta a rivalutazione monetaria, non potendo però venire in considerazione gli interessi moratori né, nel caso di specie, gli interessi compensativi in quanto non fatti oggetto oggetto di specifica domanda (Cass. Civ. n. 10376/2024).
4.4 Qualificata come responsabilità extracontrattuale anche quella imputata all'appellante nei confronti della , resta assorbita la questione prospettata con il CP_1
quinto motivo di appello, mentre il sostanziale rigetto dell'appello consente la piena conferma dei provvedimenti in tema di spese di lite adottati dal giudice di primo grado.
5. Considerato l'accoglimento dell'appello limitatamente alla determinazione degli interessi, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate per un quinto le spese di lite che per i restanti quattro quinti seguono il principio della soccombenza e sono, pertanto, poste a carico della appellante come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (€ 52.001,00/€ 260.000,00) in applicazione del DM
147/22.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in E_ qualità di titolare dell'omonima DI, avverso la sentenza n. 141/2023 resa dal pag. 13/14 Tribunale di Teramo, pubblicata in data 16 febbraio 2023, nei confronti del
[...]
, Controparte_8 Controparte_9
e , ogni altra istanza disattesa:
[...] Controparte_3
1) in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza di primo grado limitatamente alla parte in cui viene prevista la condanna dell'appellante al pagamento degli interessi moratori sulle somme oggetto di condanna;
2) dichiara compensate per un quinto le spese di lite che, liquidate per l'intero in euro 9.991,00, oltre il 15% di spese generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge, pone per i quattro quinti a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto del 20 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 14/14