Rigetto
Sentenza breve 22 luglio 2025
Ordinanza cautelare 26 settembre 2025
Decreto collegiale 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 22/07/2025, n. 6450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6450 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06450/2025REG.PROV.COLL.
N. 05133/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5133 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;
contro
Questura di Bolzano e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bolzano e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 il Cons. Thomas Mathà;
Nessuno è comparso per le parti costituite.
1. La presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto avverso la sentenza n. -OMISSIS-, pronunciata dalla Sezione Autonoma di Bolzano del TRGA del Trentino-Alto Adige, con cui è stato respinto il ricorso volto all’annullamento del decreto della Questura di Bolzano del 21 giugno 2024, prot. n. 19167 (DASPO), emesso nei confronti del sig. -OMISSIS-. Il provvedimento imponeva il divieto di accesso a tutti i luoghi, sia sul territorio nazionale che all’estero, in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche relative a campionati di ogni categoria e grado (Serie A, B, C, D, Nazionale, Eccellenza, Coppa Italia, Nazionale Italiana, tornei internazionali, comprese le partite amichevoli di ogni categoria, purché disciplinate e organizzate secondo le procedure previste dalla federazione sportiva, con la presenza di un direttore di gara federale), per un periodo di tre anni. Il divieto si estende anche agli spazi adiacenti alle medesime strutture e a tutti gli altri luoghi interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto di coloro che partecipano o assistono alle suddette competizioni, comprese stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aeroportuali, autogrill, vie e piazze limitrofe agli impianti sportivi.
2. Con l’odierno gravame, il sig. -OMISSIS- censura la decisione del TRGA, deducendo:
a) Error in procedendo e/o iudicando sul primo motivo del ricorso di primo grado, relativo alla mancata specificazione delle aree perimetrali oggetto del divieto: il TRGA avrebbe erroneamente giustificato la genericità del provvedimento con la complessità della procedura, ma tale onere, posto a carico del soggetto sanzionato – con rilevante incidenza sulla sua sfera personale – implicherebbe una verifica quotidiana dei luoghi accessibili sull’intero territorio nazionale, determinando una limitazione eccessivamente gravosa e compromettendo i diritti garantiti dagli artt. 13 e 16 della Costituzione;
b) Error in procedendo e/o iudicando per difetto di istruttoria: il TRGA avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili, in quanto tardive, le deduzioni difensive, che invece l’appellante ritiene già adeguatamente illustrate nel ricorso introduttivo (mancanza di documentazione sull’effettiva azione violenta e dubbia identificazione del signor -OMISSIS-, basata su immagini video di bassa qualità, senza identificazione personale). Sarebbe inoltre contraddittorio che il TRGA abbia richiesto una prova al ricorrente, nonostante la scarsa qualità del videofilmato, mentre l’onere probatorio spetterebbe alla Pubblica Amministrazione;
c) Error in procedendo e/o iudicando per carenza di motivazione e difetto di proporzionalità del provvedimento: si ribadisce l’assenza di un ragionamento logico-giuridico che consenta l’identificazione dell’odierno appellante, l’omessa valutazione della condotta pregressa e dello stile di vita, la scarsa lesività dell’evento posto a fondamento del provvedimento e l’eccessiva gravosità del divieto triennale rispetto alla fattispecie concreta.
3. L’appellante ha altresì richiesto la sospensione degli effetti della sentenza, ritenendo che essa comporti un’illegittima compressione della libertà personale e della libertà di circolazione.
4. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’appello, la Questura di Bolzano e il Ministero dell’Interno, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
5. All’udienza in camera di consiglio del 17 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti circa la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
6. Il Collegio osserva, in via preliminare, che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., atteso che: i) l’istruttoria risulta completa, non essendo necessaria l’acquisizione di ulteriori prove ex art. 104 c.p.a.; ii) tutte le parti sono ritualmente costituite e non si rende necessaria l’integrazione del contraddittorio.
7. È opportuno precisare che il provvedimento impugnato trae origine dagli episodi verificatisi a Bolzano il 27 gennaio 2024, presso lo stadio “Druso”, durante l’incontro di calcio di Serie B tra le squadre “FC Südtirol” e “Cosenza”. In tale contesto, le indagini della DIGOS hanno condotto all’emissione del provvedimento, avendo identificato l’autore di un’aggressione – posta in essere da soggetto appartenente alla tifoseria cosentina ai danni di un altro tifoso – grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio, all’interno della tribuna “Canazza”, settore riservato ai tifosi ospiti.
8. Orbene, nessuno dei tre motivi d’appello risulta fondato.
Il giudice di primo grado ha infatti valutato una pluralità di elementi, il cui significato, considerato nel loro insieme, risulta univoco e sufficiente a supportare le conclusioni raggiunte, secondo un ragionamento di tipo probabilistico, caratterizzato da un elevato grado di attendibilità, tenuto conto della natura preventiva e cautelare – e non sanzionatoria – del provvedimento impugnato.
9. Per quanto riguarda la prima censura (l’asserita illegittima ampiezza della perimetrazione del divieto), essa risulta infondata alla luce dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’autorità amministrativa nella valutazione dell’inaffidabilità del soggetto, nel bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e l’interesse privato ad accedere liberamente agli stadi (in tal senso, Cons. Stato, Sez. III, n. 8381/2022). I provvedimenti di DASPO, infatti, non sono sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta irragionevolezza.
10. Nella fattispecie, non si ravvisano elementi di illogicità nell’esercizio del potere da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza. Il TRGA ha correttamente rilevato che l’ulteriore perimetrazione del divieto (comprensiva di stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aeroportuali ed altri luoghi di transito o sosta potenzialmente rilevanti per le manifestazioni sportive calcistiche) non rientra tra i compiti dell’autorità che adotta il DASPO sportivo, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza. L’appellante qualifica erroneamente il provvedimento come generico, mentre – considerata la necessità di prevenire ulteriori eventi e il preciso dettato normativo dell’art. 6 della legge n. 401/1989 – esso risulta sufficientemente motivato, avendo rispettato la perimetrazione prevista, inclusiva di tutti i luoghi “ interessati alla sosta, al transito o al trasporto ”. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, i DASPO prescindono dalla responsabilità penale del soggetto colpito e, perseguendo finalità di tutela dell’ordine pubblico mediante la prevenzione di comportamenti violenti o pericolosi, devono rispondere alla logica del “ più probabile che non ”. Si tratta, dunque, di una misura di prevenzione, per la cui adozione è sufficiente l’accertamento di un fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti, ai fini della verifica della pericolosità del soggetto, senza necessità di raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. È invece sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico (Cons. Stato, Sez. III, n. 4675/2025).
11. Non risultano fondate neppure le ulteriori censure, che, per la loro stretta connessione e parziale sovrapposizione, possono essere esaminate congiuntamente.
12. Risulta al Collegio che il sig. -OMISSIS- sia stato identificato dagli organi di polizia tramite le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza dello stadio, nelle quali si vede chiaramente mentre indirizza due schiaffi a un altro soggetto, provocandone la reazione. Decisiva, a tal fine, è la relazione di servizio del 19 marzo 2024 (doc. 1 della parte resistente in primo grado), relativa all’analisi del materiale video-fotografico, da cui emerge che gli agenti della Questura hanno visionato i filmati (documentati anche tramite immagini e ingrandimenti), identificando il “ soggetto 1 ” come -OMISSIS-. A pagina 6 della relazione si legge che “ al fine di una loro certa identificazione veniva richiesto all’omologo Ufficio della Questura di Cosenza di concorrere al loro riconoscimento, con apposita annotazione di P.G. redatta a parte, riconosceva: il soggetto 1 per -OMISSIS-, nato il [...] a [...], residente a [...], in piazza Libertà, 71 .” Le censure dell’odierno appellante, incentrate sulla presunta bassa qualità delle videoregistrazioni, risultano quindi smentite dal materiale probatorio depositato dalla Questura ed appena esaminato, che documenta in modo chiaro l’identificazione.
13. Quanto all’entità della misura, le argomentazioni dell’appellante non appaiono convincenti.
Il giudice di primo grado ha correttamente osservato che un’aggressione fisica – anche se isolata – può, in un contesto affollato e carico di tensione emotiva, innescare una reazione a catena, degenerando in una rissa o in una situazione di disordine collettivo. Pertanto, anche un singolo episodio di violenza all’interno di uno stadio può compromettere la pubblica incolumità e generare conseguenze imprevedibili. Il TRGA ha quindi ritenuto che la condotta rilevata dagli organi di polizia non fosse qualificabile come un’aggressione limitata, ma rappresentasse un pericolo concreto per la sicurezza pubblica nello stadio di Bolzano, potenzialmente idonea a innescare disordini più ampi. Ne consegue l’infondatezza della censura volta a sminuire la gravità della condotta, che non può ritenersi di scarsa lesività. Anche la valutazione di proporzionalità del provvedimento da parte del primo giudice è esente da vizi logici, avendo considerato che la durata non corrisponde né al minimo edittale (un anno, ritenuto insufficiente in quanto l’aggressione è avvenuta all’interno dello stadio ed è degenerata in un tafferuglio), né al massimo (cinque anni, previsto in caso di lesioni gravi). Il TRGA ha infine correttamente evidenziato che la durata della misura deve essere valutata alla luce delle finalità preventive e della necessità di evitare la commissione di futuri atti illeciti. Considerato che i fatti si sono verificati nell’ambito della Serie B, un provvedimento di allontanamento di medio-lungo termine risulta proporzionato, in quanto maggiormente idoneo a incidere sul crescente fenomeno della violenza negli stadi. In tale contesto, la valutazione della condotta pregressa e dello stile di vita – che l’appellante non ha comunque specificato – assume carattere recessivo.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va respinto.
15. La soccombenza dell’appellante comporta la condanna alle spese di lite, che vengono liquidate nel dispositivo considerata la limitata attività difensiva svolta dall’Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (ricorso n. 5133/2025), lo respinge. Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite del giudizio, a favore della parte pubblica appellata, che vengono liquidate in Euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO