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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/12/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1546/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- seconda sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel ed est dr.ssa Maria Elena Catalano Consigliere dr.ssa Silvia Brat Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1546/2025 R.G. promossa
DA in persona dell'amministratore unico pro tempore sig. Parte_1 Parte_2 corrente in Barzio (LC) via Sorcà n. 14 - C.F. rappresentata e difesa l'avv. Giovanna P.IVA_1
UN e dall'avv. Mario Michele Magnocavallo, presso lo studio del quale in Milano, Corso di Porta
Romana n. 118, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore con sede Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 in Barzio (LC), Via A. Manzoni n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Linzola, presso il cui studio in Milano, Via Hoepli 3, è elettivamente domiciliato
APPELLATA
pagina 1 di 10 All'esito dell'udienza del 18.11.2025 ex art.350 bis c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31.7.2020, onveniva in giudizio Parte_1 il innanzi al Tribunale di Lecco affinché, previo accertamento della responsabilità Controparte_1 del per l'incendio divampato presso la struttura “Centro Fondo” in data 4.3.2017, condannasse il CP_1 convenuto al pagamento di € 86.222,00 a titolo di risarcimento dei danni per perdite subite e CP_1 mancato guadagno, “al netto dell'importo di € 45.778,00 già riscosso dalla compagnia assicurativa, oltre alla somma pari ad € 28.614,63 per maggiori costi e spese per ulteriori lavori di ricostruzione e di adeguamento dell'immobile e con compensazione in proprio favore dell'importo di € 29.280,00 già comprensivo di IVA quali canoni di locazione dovuti al comune di Barzio e relativi al contratto di concessione e del capitolato speciale d'appalto della struttura “Centro Fondo” concernenti la I° e la II° rata dell'annualità 1.6.2018 31.5.2019”.
L'attrice esponeva, infatti, che, in data 4.3.2017, si era verificato un incendio all'interno del rifugio alpino
Centro Fondo sito in Barzio, località Piani di Bobbio, che l'attrice aveva gestito in concessione per oltre 17 anni;
che, a seguito dell'evento, la giunta del Comune di Barzio deliberava la denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa e conferiva incarico al proprio perito di stimare i danni e i costi di ricostruzione;
che, successivamente, l'attrice – che aveva nuovamente vinto la gara per l'aggiudicazione della gestione della struttura e sottoscritto il nuovo contratto di concessione in data 28.6.2017 – stipulava con il Comune un accordo in forza del quale la prima si impegnava alla ricostruzione integrale della struttura, previa cessione del credito assicurativo da parte dell'Ente ed entro i limiti di spesa corrispondenti a tale indennizzo, come da delibera della giunta comunale n. 92 del 14.7.2017; che le parti convenivano altresì che l'attrice avrebbe ripreso a corrispondere i canoni di concessione dalla data di ultimazione dei lavori e di attestazione dell'agibilità della struttura;
che i lavori venivano affidati all'impresa dei Controparte_3 fratelli e supervisionati dal che, conclusi i lavori, l'attrice poteva riprendere la propria Per_1 CP_1 attività presso il Centro Fondo nei primi giorni di dicembre 2017; che, in data 27 dicembre 2017, veniva sottoscritto il verbale tra i periti, con quantificazione dei danni in € 447.000,00; che, rispetto a tale quantificazione, l'attrice aveva subito un ulteriore danno pari ad € 132.000,00 per mancato guadagno e perdite subite, ridotto in € 86.222,00 al netto dell'acconto già corrisposto dall'assicurazione.
L'attrice lamentava, inoltre, che l'indennizzo corrisposto dalla compagnia assicurativa risultava insufficiente rispetto alle opere eseguite sia da capitolato sia perché resesi ulteriormente necessarie, cui si aggiungevano €
25.000,00 per il compenso del perito e ulteriori somme per mancati incassi.
pagina 2 di 10 Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via Controparte_1 riconvenzionale, l'accertamento del proprio credito relativo ai canoni di concessione maturati e non corrisposti, quantificati in € 5.000,00 oltre IVA e in € 61.500,00 oltre IVA al 22%, nonché l'applicazione della penale prevista dall'art. 5 del capitolato d'appalto.
La convenuta negava la fondatezza delle pretese attoree, valorizzando non solo l'indennizzo assicurativo incassato, ma anche la circostanza che la concessione era stata rinnovata con la stessa società attrice in data successiva all'incendio; pertanto, quest'ultima era consapevole dell'entità dei danni causati dall'incendio.
Inoltre, invocava l'art. 13 del capitolato speciale d'appalto in forza del quale “il gestore si obbliga a consentire interventi di manutenzione straordinaria degli impianti del centro Fondo per causa di forza maggiore necessari per legge o decisi dall'Amministrazione comunale senza avere diritto ad alcun indennizzo e/o rimborso, ma compensato per il periodo di inattività con una pari proroga dell'appalto”, clausola di cui l'attrice non si era avvalsa, avendo disdetto anticipatamente il contratto.
Il Tribunale respinte le istanze istruttorie delle parti e disposta CTU, con sentenza n. 189/2025 resa in data 14.4.2025, così decideva: “1) Rigetta la domanda di parte attrice formulata nell'atto introduttivo del presente giudizio, perché infondata. 2) accoglie, nei limiti in motivazione, la domanda riconvenzionale del convenuto e condanna parte attrice a pagare al per effetto della parziale compensazione, la somma di € 40.159,44 oltre agli interessi Controparte_1 dalla domanda al saldo;
2) Condanna parte attrice in favore di parte convenuta al pagamento dei compensi di cui al presente giudizio che liquida in complessive € 6.500,00 oltre Iva e cpa come per legge, se dovuti. 3) Pone le spese di consulenza d'ufficio definitivamente a carico di parte attrice”.
Avverso tale sentenza a proposto appello, chiedendone la riforma per Parte_1
i motivi in seguito esposti.
Si è costituito il , insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_1
Sospesa l'esecutività della sentenza impugnata sussistendo il fumus boni iuris dell'appello ( “quantomeno in ordine alla non debenza dei canoni per il periodo giugno-dicembre 2020 per l'importo di € 14.464, in quanto il rifugio era pacificamente inagibile, in quanto in ristrutturazione -motivo 2)- e quantomeno in ordine all'errato computo nell'importo corrisposto a titolo di risarcimento dei danni della somma di 25.000 € mai percepita dall'appellante in quanto corrisposta a titolo di compenso al perito liquidatore dell'assicurazione”) con decreto del 30.10.2025, il Presidente, vista l'assegnazione a sé del procedimento di cui al n. 1546/2025 R.G. (già fissato per la decisione in data più lontana), anticipava. l'udienza collegiale al 18.11.2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c , con termine fino al giorno prima per il deposito delle note conclusionali;
quindi, all'udienza del 18.11.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 10 Il Tribunale, condividendo le risultanze della CTU, ha stimato che “la somma complessiva dei danni e dei costi da riconoscersi in favore dell'attrice ammonta ad € 520.161,14 a cui andrà dedotta la somma di € 477.394,00 per l'indennizzo assicurativo (€ 472.000,00) e per il rimborso dell'incentivo di GSE (€ 5.394,24) e pertanto il credito a favore dell'attrice sarà di € 42.767,14”.
Nondimeno, ha accertato che, in virtù del contratto di concessione sottoscritto in data 28.6.2017 con decorrenza dal 01.06.2017 al 31.05.2029 e al canone annuo di € 24.000,00 oltre Iva, l'attrice è rimasta debitrice del per mancato pagamento di canoni concessori, di un importo pari € 82.926,58, così CP_1 suddiviso:
- € 53.646,58 per il periodo dal 1.6.2017 al 31.5.2020, come risultante dalla CTU e dalla documentazione prodotta;
- € 29.280,00 per l'annualità dal 1.6.2020 al 31.5.2021, posto che l'attrice ha dato disdetta in data 24.6.2020, ma l'art. 4 del capitolato d'appalto prevedeva che “in caso di recesso anticipato del contratto per volontà del concessionario, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta entro il 30 giugno di ogni anno”, pertanto “la disdetta comunicata in data 24.6.2020 avrebbe potuto valere solo a decorrere dal 1.6.2021 e non prima con la conseguenza che i canoni maturati dal 1.6.2020 al 31.5.2021 dovranno essere corrisposti al proprietario”.
In definitiva, il Tribunale ha compensato il credito dell'attrice di € 42.767,14 con il credito del CP_1 convenuto, pari a € 82.926,58, accertato in via riconvenzionale, condannando la prima al pagamento della somma di € 40.159,44 oltre agli interessi dalla domanda al saldo e ponendo interamente a carico di quest'ultima i compensi e le spese di giudizio.
^^^^
Avverso tale sentenza ha interposto gravame affidandosi a cinque Parte_1 motivi d'appello.
I. Con il primo motivo di gravame, l'appellante (già attrice nel giudizio di primo grado) censura la contraddittorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale le ha dapprima riconosciuto il credito da compensare, per poi ritenere “le domande attoree non meritevoli di accoglimento”, ponendo integralmente a suo carico le spese di giudizio e di CTU;
sostiene, invece, di essere stata vittoriosa in primo grado, essendo stato riconosciuto il credito vantato;
di conseguenza, non avrebbe dovuto essere dichiarata soccombente né condannata alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
II-III. Con il secondo e il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice ha erroneamente quantificato l'ammontare del credito vantato dal a titolo di canoni CP_1 concessori;
sostiene che il canone relativo al semestre dal 1.6.2017 al 1.12.2017 non è mai maturato posto che l'inizio della concessione era stato differito dall'1.6.2017 al 1.12.2017: pertanto, sottratto l'importo di € pagina 4 di 10 14.640,00 versato anticipatamente in data 27.1.2017 e da imputarsi alla seconda rata della gestione
2017/2018, corrispondente al periodo dal 1.12.2017 al 31.5.2018, il credito complessivo vantato dal per l'intera durata della concessione ammonterebbe a € 24.366,58 IVA inclusa, in luogo CP_1 dell'importo originario di € 53.646,58. A tale somma deve inoltre essere detratta la riduzione del 50% applicata alla quarta rata dell'annualità 1.6.2019-31.5.2020 di € 7.320,00 IVA compresa, da riconoscersi in ragione della limitazione del godimento della struttura causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19.
Ancora, parte appellante sostiene che “i canoni di concessione post-recesso per il periodo 01/06/2020 –
31/05/2021, pari ad € 29.280,00, non sono dovuti, constatata la ritualità del recesso ad nutum esercitato nel rispetto della norma convenzionale, salva residuale applicazione analogica del termine di cui all'art. 27 L. 392/78”, tenuto anche in considerazione il fatto che l'eventuale pagamento di € 29.280,00 costituirebbe indebito arricchimento del che, dopo la riconsegna della struttura ne ha affidato la gestione a terzi prima del 31.5.2021 CP_1 mediante nuova concessione.
IV-V. Con il quarto e il quinto motivo, l'appellante chiede la riforma della decisione nella parte in cui ha quantificato il suo ulteriore credito e in € 42.767,14, atteso che tale importo deve essere integrato con la somma di € 12.912,84 per i costi del personale e dell'energia elettrica sostenuti nel periodo di inattività (dal marzo al dicembre 2017), conseguente all'incendio verificatosi, nonché “con la somma di € 25.000,00 erroneamente detratta dal Giudice di prime cure quale indennizzo assicurativo”, posto che essa, rappresentando le spese di perizia dell'assicurato, non sarebbe dovuta essere ricompresa nell'indennizzo. Conseguentemente, il credito dell'appellante ammonterebbe a complessivi € 80.679,98.
***
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Motivi sub II e III (in ordine al credito del a titolo di canoni concessori). Controparte_1
In ordine al secondo e terzo motivo (che vanno anteriormente trattati per priorità logica), riguardanti il credito del per canoni concessori, occorre distinguere i tre diversi periodi oggetto di Controparte_1 contestazione.
Per quanto attiene al periodo tra il 1.6.2017 e il 1.12.2017, il motivo è fondato.
Deve sul punto preliminarmente osservarsi che dai verbali dei Vigili del fuoco risulta che, a causa dei danni riscontrati alle strutture portanti e all'impianto elettrico, la struttura era sicuramente inagibile e come si evince poi dal verbale di perizia, sottoscritto dai periti della compagnia assicurativa e del Controparte_1 in data 27.12.2017, i lavori di riparazione sono stati ultimati il 30.11.2017 : ne consegue che fino a tale data la società appellante non ha potuto utilizzare la struttura ed ha ripreso l'esercizio dell'attività solo agli inizi pagina 5 di 10 del mese di dicembre. Circostanza, questa, comprovata dalla delibera comunale n. 92 del 14.7.2017, con la quale veniva disposta “la sospensione dei termini di inizio della concessione e del pagamento della rata del 1° giugno 2017 stante la preclusione all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande conseguente alla inagibilità a tale scopo della struttura”.
Anche da una lettura complessiva del contratto inter partes, nonostante questo decorresse formalmente dal
1.6.2017, risulta che le parti abbiano dato entrambe atto dell'impossibilità di godere dell'immobile nel primo periodo di vigenza, tanto da prevedere che, “in considerazione della temporanea inagibilità dell'immobile conseguente all'incendio occorso alla struttura e derivante da cause non imputabili al concessionario”, lo stato di fatto della struttura sarebbe stato quello risultante dal verbale di consegna da predisporre ad ultimazione dei lavori;
con la conseguenza che, posto che i lavori sono stati ultimati il 30.11.2017, la decorrenza del canone va computata dal verbale di consegna ad ultimazione dei lavori e cioè dall'1.12.2017, del resto in coerenza con i principi in tema di impossibilità temporanea della prestazione.
Pertanto, non condivisibile è l'impostazione seguita dal giudice di prime cure laddove, invece, ha fissato la decorrenza del canone a prescindere dall'effettivo godimento dell'immobile, valorizzando unicamente le delibere della Giunta comunale che, peraltro in modo contraddittorio, hanno dapprima disposto “la sospensione dei termini di inizio della concessione e del pagamento della rata”, e poi “la proroga del pagamento del canone”; infatti non solo la volontà comune delle parti non può essere desunta da un provvedimento unilaterale e va invece ricostruita in base al tenore letterale del contratto e alla luce dei criteri ermeneutici di cui agli artt.
1362 e 1363 c.c. , ma, come detto, è altresì la conclamata impossibilità temporanea della prestazione a giustificare la non debenza per il periodo di obiettiva non utilizzabilità (salvo diverso accordo, qui inesistente ed anzi volto a posticipare l'obbligazione).
Muovendo da tali considerazioni, il pagamento di € 14.646,00 versato dall'appellante in data 27.1.2017 a titolo di acconto del 50% del canone dovuto per l'anno 1.6.2017-31.5.2018 deve dunque imputarsi alla seconda rata della gestione 2017/2018, mentre la prima rata di € 14.646,00 per i motivi esposti non è dovuta.
Quanto all'annualità 1.6.2019 – 31.5.2020, l'appellante chiede una riduzione della quarta rata di € 7.320,00
IVA compresa con scadenza il 30.3.2020, in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha comportato la sospensione forzata di talune attività commerciali, con la conseguente interruzione per l'appellante del godimento della struttura che, a norma dell'art. 2 del contratto inter partes, era stata concessa per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevante.
pagina 6 di 10 Premessa l'ammissibilità del motivo di appello in quanto sin dall'atto di citazione in primo grado il Pt_1 intende far valere la non debenza della rata de quo “attesa la forzata interruzione del godimento della struttura per il relativo periodo a causa della chiusura per l'emergenza sanitaria”.
Al riguardo, deve evidenziarsi che l'attività esercitata dall'appellante non è espressamente menzionata dalla norma citata dalla stessa a sostegno delle proprie pretese. Invero, l'art. 216, comma 3, della legge n.
77/2020, di conversione del d.l. n. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio, prevede che “La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6,
e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito”.
Ma anche ad ammettere l'applicabilità in via analogica di detta norma a tutte le locazioni ad uso diverso
(valorizzando la ratio legis volta a ristabilire l'equilibrio del sinallagma contrattuale, del resto in conformità ai principi previsti in materia di impossibilità parziale della prestazione per circostanze sopravvenute e imprevedibili) e l'applicabilità dell'art. 9, co. 3 Cod appalti, il quale prevede che se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili che rendono “la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale”(dunque con rinvio all'art. 1464 c.c.), deve tuttavia rilevarsi che l'art. 6 del contratto inter partes, prevede che “la chiusura della struttura, da qualsiasi causa determinata, compresi lavori di manutenzione straordinaria, durante il periodo di validità della concessione, non comporterà alcuna riduzione del canone annuo dovuto”: con la conseguenza che, esclusa la natura imperativa delle norma che disciplina il regime della impossibilità parziale, in forza della deroga convenzionale nessuna riduzione può esser pretesa.
Con riferimento all'ultimo periodo oggetto di contestazione, dal 1.6.2020 al 31.5.2021, l'appellante deduce di aver esercitato il proprio diritto di recesso ad nutum in data 24.6.2020, nel rispetto dell'unica condizione prevista dal contratto (di durata di anni 12), ossia la necessaria comunicazione entro il 30 giugno di ogni anno.
Reputa quindi non dovuto il canone annuo di € 29.280 (dal giugno 2020 al 31 maggio 2021) invece riconosciuto dal Tribunale.
Il motivo non può essere accolto.
pagina 7 di 10 Nella specie il recesso è intervenuto contrattualmente in termini e questo significa che era idoneo ad interrompere il rapporto a decorrere dal 1.6.2021, ossia al termine dell'anno contrattuale di riferimento che andava a concludersi il 31.5.2021.
Secondo una interpretazione di buone fede degli accordi contrattuali, stipulati oltretutto con un ente pubblico, infatti, non può sostenersi che le parti intendessero che il recesso entro il 30 giugno di ogni anno potesse avere efficacia “immediata”, e cioè nella specie dopo soli 6 giorni, così da interrompere il rapporto già dal 1 luglio 2020; piuttosto è logico ritenere che il una volta comunicato il recesso da parte del CP_1 conduttore, intendesse conservare un congruo periodo di tempo per potere nuovamente esperire le (non certo brevi) procedure di ricerca sul mercato di altro contraente e rilascio di una nuova concessione;
dunque l'espressione “entro il 30 giugno di ogni anno” va interpretata, come correttamente ha fatto il Tribunale, in mancanza di diverse indicazione di altro termine, a frazioni annuali di preavviso, nel senso cioè che ad anno contrattuale iniziato (il 1° giugno) può sì essere comunicato il recesso che, però, riferendosi a detta annualità iniziata, la ingloba interamente, fino al 31 maggio dell'anno dopo.
^^^
Per tutto quanto sopra, va dunque rideterminare il credito del a titolo di canoni concessori. CP_1
Al riguardo va osservato che il Tribunale ha errato nel quantificare il credito in “€ 82.926,58 di cui e
53.0646,58 per il periodo 01.06.2017-31.05.2020 ed € 29.280,00 per l'annualità 01.06.2020 – 31.05.2021”, in quanto il totale delle rate non versate per il periodo 1.6.2017-31.5.2020 ammonta a € 51.240,00 IVA compresa e non alla diversa somma di € 53.0646,58. Infatti, il Tribunale ha ricompreso nel periodo
01.06.2017-31.05.2020 anche l'importo di € 2.406,58, corrispondente alla rata parziale dal 1.6.2020 al
30.6.2020. Questa stessa somma, tuttavia, è stata ricompresa dal giudice di prime cure anche nell'ammontare dei canoni dovuti per l'annualità 1.6.2020-31.5.2021. Pertanto, posto che la somma di €
2.406,58 è stata conteggiata due volte, il credito totale di partenza del si riduce da € 82.926,58 a € CP_1
80.520,00.
A questo importo, deve essere ulteriormente detratta, per l'accoglimento del motivo di cui sopra, la somma di € 14.640, 00 IVA compresa, per cui il credito si riduce ad € 65.880,00
Somma che, compensata col controcredito dell'attrice, pari ad € 42.767,14, dà luogo ad un minor credito del pari ad € 23.112,86 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. CP_1
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Motivi sub IV e V (Sul credito dell'appellante a titolo di risarcimento di danni e costi).
I motivi sono infondati.
pagina 8 di 10 Quanto al rimborso delle spese sostenute dall'appellante per la perizia assicurativa, pari ad € 25.000, deve osservarsi che, in attuazione dell'accordo intervenuto tra le parti, il - che nessun altro obbligo CP_1 aveva a suo carico- ha ceduto tutto il proprio credito assicurativo a;
quest'ultima società, di Parte_1 contro, si era assunta l'obbligo della ristrutturazione appunto “nei limiti di spesa corrispondenti all'indennizzo garantito dall'Assicurazione”; quindi il giudice di prime cure ha correttamente conteggiato in € 520.161,14 la somma complessiva a credito dell'odierna appellante a titolo sia di risarcimento danni che costi (importo comprensivo anche del rimborso per l'onorario del perito); tanto che rispetto ai 477.394,00 euro già percepiti da (comprensivi del rimborso del perito) ha riconosciuto ulteriori € 42.767,14. Parte_1
Quanto ai costi del personale, la documentazione prodotta – segnatamente le ricevute e le quietanze di pagamento – non è idonea a provare che i dipendenti siano stati retribuiti nel periodo di inattività del rifugio, mancando oltre al contratto di lavoro, le buste paga (sono state allegate mere ricevute informali); anzi dalle stesse Certificazioni Uniche 2017 dei dipendenti, prodotte dall'appellante, risulta che gli stessi non hanno in realtà percepito redditi riferibili al periodo di inattività, circostanza che contraddice la tesi dell'avvenuto pagamento, ed a fronte di tale lacuna probatoria, non merita accoglimento l'istanza di prova testimoniale, inidonea a colmare l'assenza di adeguata prova documentale sui fatti dedotti.
Parimenti, non possono essere riconosciuti i costi relativi all'energia elettrica, in quanto la stessa appellante ha dichiarato che fino a dicembre 2017 non ha potuto svolgere la propria attività, stante l'inagibilità della struttura, sicché, in presenza di una situazione di radicale inattività (tanto che non stati riconosciuti come dovuti i canoni) non si sarebbero dovuti registrare consumi energetici significativi. Pertanto, la prospettazione di costi per utenze nel periodo dichiarato di inattività risulta priva di una giustificazione attendibile.
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In conclusione, in ragione del motivo accolto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna a carico del va ridotta ad € 23.112,86 oltre interessi dalla domanda al Parte_1 soddisfo.
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Sulle spese di lite
Premesso che ha errato il primo giudice a porre interamente a carico di parte attrice le spese di lite, in ogni caso il motivo (sub I) è assorbito dal fatto che le stesse vanno rideterminate in questa sede alla luce dell'esito complessivo del giudizio.
Le rispettive domande delle parti sono state accolte solo parzialmente con riferimento alle rispettive pretese iniziali con un esito finale che, operata la compensazione, ha dato luogo comunque ad una posizione pagina 9 di 10 debitoria de , il che giustifica la parziale compensazione di entrambi i gradi nella misura 2/3, Parte_1 ponendo il residuo terzo a carico de , con esclusione della fase istruttoria di questo grado non Parte_1 espletatasi.
P.T.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 189/2025 resa in data 14.4.2025 dal Tribunale di Lecco, in Parte_1 parziale riforma della stessa, così dispone:
- condanna l pagamento, in favore del , di € Parte_1 Controparte_1
23.112,86 oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo.
Condanna al pagamento di 1/3 delle spese del doppio grado che, in tal misura, liquida, per il Parte_1 primo grado, in complessivi € 2.200,00; per il presente grado in complessivi € 2.800,00; per entrambi, oltre
IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- seconda sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel ed est dr.ssa Maria Elena Catalano Consigliere dr.ssa Silvia Brat Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1546/2025 R.G. promossa
DA in persona dell'amministratore unico pro tempore sig. Parte_1 Parte_2 corrente in Barzio (LC) via Sorcà n. 14 - C.F. rappresentata e difesa l'avv. Giovanna P.IVA_1
UN e dall'avv. Mario Michele Magnocavallo, presso lo studio del quale in Milano, Corso di Porta
Romana n. 118, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore con sede Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 in Barzio (LC), Via A. Manzoni n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Linzola, presso il cui studio in Milano, Via Hoepli 3, è elettivamente domiciliato
APPELLATA
pagina 1 di 10 All'esito dell'udienza del 18.11.2025 ex art.350 bis c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31.7.2020, onveniva in giudizio Parte_1 il innanzi al Tribunale di Lecco affinché, previo accertamento della responsabilità Controparte_1 del per l'incendio divampato presso la struttura “Centro Fondo” in data 4.3.2017, condannasse il CP_1 convenuto al pagamento di € 86.222,00 a titolo di risarcimento dei danni per perdite subite e CP_1 mancato guadagno, “al netto dell'importo di € 45.778,00 già riscosso dalla compagnia assicurativa, oltre alla somma pari ad € 28.614,63 per maggiori costi e spese per ulteriori lavori di ricostruzione e di adeguamento dell'immobile e con compensazione in proprio favore dell'importo di € 29.280,00 già comprensivo di IVA quali canoni di locazione dovuti al comune di Barzio e relativi al contratto di concessione e del capitolato speciale d'appalto della struttura “Centro Fondo” concernenti la I° e la II° rata dell'annualità 1.6.2018 31.5.2019”.
L'attrice esponeva, infatti, che, in data 4.3.2017, si era verificato un incendio all'interno del rifugio alpino
Centro Fondo sito in Barzio, località Piani di Bobbio, che l'attrice aveva gestito in concessione per oltre 17 anni;
che, a seguito dell'evento, la giunta del Comune di Barzio deliberava la denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa e conferiva incarico al proprio perito di stimare i danni e i costi di ricostruzione;
che, successivamente, l'attrice – che aveva nuovamente vinto la gara per l'aggiudicazione della gestione della struttura e sottoscritto il nuovo contratto di concessione in data 28.6.2017 – stipulava con il Comune un accordo in forza del quale la prima si impegnava alla ricostruzione integrale della struttura, previa cessione del credito assicurativo da parte dell'Ente ed entro i limiti di spesa corrispondenti a tale indennizzo, come da delibera della giunta comunale n. 92 del 14.7.2017; che le parti convenivano altresì che l'attrice avrebbe ripreso a corrispondere i canoni di concessione dalla data di ultimazione dei lavori e di attestazione dell'agibilità della struttura;
che i lavori venivano affidati all'impresa dei Controparte_3 fratelli e supervisionati dal che, conclusi i lavori, l'attrice poteva riprendere la propria Per_1 CP_1 attività presso il Centro Fondo nei primi giorni di dicembre 2017; che, in data 27 dicembre 2017, veniva sottoscritto il verbale tra i periti, con quantificazione dei danni in € 447.000,00; che, rispetto a tale quantificazione, l'attrice aveva subito un ulteriore danno pari ad € 132.000,00 per mancato guadagno e perdite subite, ridotto in € 86.222,00 al netto dell'acconto già corrisposto dall'assicurazione.
L'attrice lamentava, inoltre, che l'indennizzo corrisposto dalla compagnia assicurativa risultava insufficiente rispetto alle opere eseguite sia da capitolato sia perché resesi ulteriormente necessarie, cui si aggiungevano €
25.000,00 per il compenso del perito e ulteriori somme per mancati incassi.
pagina 2 di 10 Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via Controparte_1 riconvenzionale, l'accertamento del proprio credito relativo ai canoni di concessione maturati e non corrisposti, quantificati in € 5.000,00 oltre IVA e in € 61.500,00 oltre IVA al 22%, nonché l'applicazione della penale prevista dall'art. 5 del capitolato d'appalto.
La convenuta negava la fondatezza delle pretese attoree, valorizzando non solo l'indennizzo assicurativo incassato, ma anche la circostanza che la concessione era stata rinnovata con la stessa società attrice in data successiva all'incendio; pertanto, quest'ultima era consapevole dell'entità dei danni causati dall'incendio.
Inoltre, invocava l'art. 13 del capitolato speciale d'appalto in forza del quale “il gestore si obbliga a consentire interventi di manutenzione straordinaria degli impianti del centro Fondo per causa di forza maggiore necessari per legge o decisi dall'Amministrazione comunale senza avere diritto ad alcun indennizzo e/o rimborso, ma compensato per il periodo di inattività con una pari proroga dell'appalto”, clausola di cui l'attrice non si era avvalsa, avendo disdetto anticipatamente il contratto.
Il Tribunale respinte le istanze istruttorie delle parti e disposta CTU, con sentenza n. 189/2025 resa in data 14.4.2025, così decideva: “1) Rigetta la domanda di parte attrice formulata nell'atto introduttivo del presente giudizio, perché infondata. 2) accoglie, nei limiti in motivazione, la domanda riconvenzionale del convenuto e condanna parte attrice a pagare al per effetto della parziale compensazione, la somma di € 40.159,44 oltre agli interessi Controparte_1 dalla domanda al saldo;
2) Condanna parte attrice in favore di parte convenuta al pagamento dei compensi di cui al presente giudizio che liquida in complessive € 6.500,00 oltre Iva e cpa come per legge, se dovuti. 3) Pone le spese di consulenza d'ufficio definitivamente a carico di parte attrice”.
Avverso tale sentenza a proposto appello, chiedendone la riforma per Parte_1
i motivi in seguito esposti.
Si è costituito il , insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_1
Sospesa l'esecutività della sentenza impugnata sussistendo il fumus boni iuris dell'appello ( “quantomeno in ordine alla non debenza dei canoni per il periodo giugno-dicembre 2020 per l'importo di € 14.464, in quanto il rifugio era pacificamente inagibile, in quanto in ristrutturazione -motivo 2)- e quantomeno in ordine all'errato computo nell'importo corrisposto a titolo di risarcimento dei danni della somma di 25.000 € mai percepita dall'appellante in quanto corrisposta a titolo di compenso al perito liquidatore dell'assicurazione”) con decreto del 30.10.2025, il Presidente, vista l'assegnazione a sé del procedimento di cui al n. 1546/2025 R.G. (già fissato per la decisione in data più lontana), anticipava. l'udienza collegiale al 18.11.2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c , con termine fino al giorno prima per il deposito delle note conclusionali;
quindi, all'udienza del 18.11.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 10 Il Tribunale, condividendo le risultanze della CTU, ha stimato che “la somma complessiva dei danni e dei costi da riconoscersi in favore dell'attrice ammonta ad € 520.161,14 a cui andrà dedotta la somma di € 477.394,00 per l'indennizzo assicurativo (€ 472.000,00) e per il rimborso dell'incentivo di GSE (€ 5.394,24) e pertanto il credito a favore dell'attrice sarà di € 42.767,14”.
Nondimeno, ha accertato che, in virtù del contratto di concessione sottoscritto in data 28.6.2017 con decorrenza dal 01.06.2017 al 31.05.2029 e al canone annuo di € 24.000,00 oltre Iva, l'attrice è rimasta debitrice del per mancato pagamento di canoni concessori, di un importo pari € 82.926,58, così CP_1 suddiviso:
- € 53.646,58 per il periodo dal 1.6.2017 al 31.5.2020, come risultante dalla CTU e dalla documentazione prodotta;
- € 29.280,00 per l'annualità dal 1.6.2020 al 31.5.2021, posto che l'attrice ha dato disdetta in data 24.6.2020, ma l'art. 4 del capitolato d'appalto prevedeva che “in caso di recesso anticipato del contratto per volontà del concessionario, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta entro il 30 giugno di ogni anno”, pertanto “la disdetta comunicata in data 24.6.2020 avrebbe potuto valere solo a decorrere dal 1.6.2021 e non prima con la conseguenza che i canoni maturati dal 1.6.2020 al 31.5.2021 dovranno essere corrisposti al proprietario”.
In definitiva, il Tribunale ha compensato il credito dell'attrice di € 42.767,14 con il credito del CP_1 convenuto, pari a € 82.926,58, accertato in via riconvenzionale, condannando la prima al pagamento della somma di € 40.159,44 oltre agli interessi dalla domanda al saldo e ponendo interamente a carico di quest'ultima i compensi e le spese di giudizio.
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Avverso tale sentenza ha interposto gravame affidandosi a cinque Parte_1 motivi d'appello.
I. Con il primo motivo di gravame, l'appellante (già attrice nel giudizio di primo grado) censura la contraddittorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale le ha dapprima riconosciuto il credito da compensare, per poi ritenere “le domande attoree non meritevoli di accoglimento”, ponendo integralmente a suo carico le spese di giudizio e di CTU;
sostiene, invece, di essere stata vittoriosa in primo grado, essendo stato riconosciuto il credito vantato;
di conseguenza, non avrebbe dovuto essere dichiarata soccombente né condannata alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
II-III. Con il secondo e il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice ha erroneamente quantificato l'ammontare del credito vantato dal a titolo di canoni CP_1 concessori;
sostiene che il canone relativo al semestre dal 1.6.2017 al 1.12.2017 non è mai maturato posto che l'inizio della concessione era stato differito dall'1.6.2017 al 1.12.2017: pertanto, sottratto l'importo di € pagina 4 di 10 14.640,00 versato anticipatamente in data 27.1.2017 e da imputarsi alla seconda rata della gestione
2017/2018, corrispondente al periodo dal 1.12.2017 al 31.5.2018, il credito complessivo vantato dal per l'intera durata della concessione ammonterebbe a € 24.366,58 IVA inclusa, in luogo CP_1 dell'importo originario di € 53.646,58. A tale somma deve inoltre essere detratta la riduzione del 50% applicata alla quarta rata dell'annualità 1.6.2019-31.5.2020 di € 7.320,00 IVA compresa, da riconoscersi in ragione della limitazione del godimento della struttura causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19.
Ancora, parte appellante sostiene che “i canoni di concessione post-recesso per il periodo 01/06/2020 –
31/05/2021, pari ad € 29.280,00, non sono dovuti, constatata la ritualità del recesso ad nutum esercitato nel rispetto della norma convenzionale, salva residuale applicazione analogica del termine di cui all'art. 27 L. 392/78”, tenuto anche in considerazione il fatto che l'eventuale pagamento di € 29.280,00 costituirebbe indebito arricchimento del che, dopo la riconsegna della struttura ne ha affidato la gestione a terzi prima del 31.5.2021 CP_1 mediante nuova concessione.
IV-V. Con il quarto e il quinto motivo, l'appellante chiede la riforma della decisione nella parte in cui ha quantificato il suo ulteriore credito e in € 42.767,14, atteso che tale importo deve essere integrato con la somma di € 12.912,84 per i costi del personale e dell'energia elettrica sostenuti nel periodo di inattività (dal marzo al dicembre 2017), conseguente all'incendio verificatosi, nonché “con la somma di € 25.000,00 erroneamente detratta dal Giudice di prime cure quale indennizzo assicurativo”, posto che essa, rappresentando le spese di perizia dell'assicurato, non sarebbe dovuta essere ricompresa nell'indennizzo. Conseguentemente, il credito dell'appellante ammonterebbe a complessivi € 80.679,98.
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OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Motivi sub II e III (in ordine al credito del a titolo di canoni concessori). Controparte_1
In ordine al secondo e terzo motivo (che vanno anteriormente trattati per priorità logica), riguardanti il credito del per canoni concessori, occorre distinguere i tre diversi periodi oggetto di Controparte_1 contestazione.
Per quanto attiene al periodo tra il 1.6.2017 e il 1.12.2017, il motivo è fondato.
Deve sul punto preliminarmente osservarsi che dai verbali dei Vigili del fuoco risulta che, a causa dei danni riscontrati alle strutture portanti e all'impianto elettrico, la struttura era sicuramente inagibile e come si evince poi dal verbale di perizia, sottoscritto dai periti della compagnia assicurativa e del Controparte_1 in data 27.12.2017, i lavori di riparazione sono stati ultimati il 30.11.2017 : ne consegue che fino a tale data la società appellante non ha potuto utilizzare la struttura ed ha ripreso l'esercizio dell'attività solo agli inizi pagina 5 di 10 del mese di dicembre. Circostanza, questa, comprovata dalla delibera comunale n. 92 del 14.7.2017, con la quale veniva disposta “la sospensione dei termini di inizio della concessione e del pagamento della rata del 1° giugno 2017 stante la preclusione all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande conseguente alla inagibilità a tale scopo della struttura”.
Anche da una lettura complessiva del contratto inter partes, nonostante questo decorresse formalmente dal
1.6.2017, risulta che le parti abbiano dato entrambe atto dell'impossibilità di godere dell'immobile nel primo periodo di vigenza, tanto da prevedere che, “in considerazione della temporanea inagibilità dell'immobile conseguente all'incendio occorso alla struttura e derivante da cause non imputabili al concessionario”, lo stato di fatto della struttura sarebbe stato quello risultante dal verbale di consegna da predisporre ad ultimazione dei lavori;
con la conseguenza che, posto che i lavori sono stati ultimati il 30.11.2017, la decorrenza del canone va computata dal verbale di consegna ad ultimazione dei lavori e cioè dall'1.12.2017, del resto in coerenza con i principi in tema di impossibilità temporanea della prestazione.
Pertanto, non condivisibile è l'impostazione seguita dal giudice di prime cure laddove, invece, ha fissato la decorrenza del canone a prescindere dall'effettivo godimento dell'immobile, valorizzando unicamente le delibere della Giunta comunale che, peraltro in modo contraddittorio, hanno dapprima disposto “la sospensione dei termini di inizio della concessione e del pagamento della rata”, e poi “la proroga del pagamento del canone”; infatti non solo la volontà comune delle parti non può essere desunta da un provvedimento unilaterale e va invece ricostruita in base al tenore letterale del contratto e alla luce dei criteri ermeneutici di cui agli artt.
1362 e 1363 c.c. , ma, come detto, è altresì la conclamata impossibilità temporanea della prestazione a giustificare la non debenza per il periodo di obiettiva non utilizzabilità (salvo diverso accordo, qui inesistente ed anzi volto a posticipare l'obbligazione).
Muovendo da tali considerazioni, il pagamento di € 14.646,00 versato dall'appellante in data 27.1.2017 a titolo di acconto del 50% del canone dovuto per l'anno 1.6.2017-31.5.2018 deve dunque imputarsi alla seconda rata della gestione 2017/2018, mentre la prima rata di € 14.646,00 per i motivi esposti non è dovuta.
Quanto all'annualità 1.6.2019 – 31.5.2020, l'appellante chiede una riduzione della quarta rata di € 7.320,00
IVA compresa con scadenza il 30.3.2020, in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha comportato la sospensione forzata di talune attività commerciali, con la conseguente interruzione per l'appellante del godimento della struttura che, a norma dell'art. 2 del contratto inter partes, era stata concessa per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevante.
pagina 6 di 10 Premessa l'ammissibilità del motivo di appello in quanto sin dall'atto di citazione in primo grado il Pt_1 intende far valere la non debenza della rata de quo “attesa la forzata interruzione del godimento della struttura per il relativo periodo a causa della chiusura per l'emergenza sanitaria”.
Al riguardo, deve evidenziarsi che l'attività esercitata dall'appellante non è espressamente menzionata dalla norma citata dalla stessa a sostegno delle proprie pretese. Invero, l'art. 216, comma 3, della legge n.
77/2020, di conversione del d.l. n. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio, prevede che “La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6,
e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito”.
Ma anche ad ammettere l'applicabilità in via analogica di detta norma a tutte le locazioni ad uso diverso
(valorizzando la ratio legis volta a ristabilire l'equilibrio del sinallagma contrattuale, del resto in conformità ai principi previsti in materia di impossibilità parziale della prestazione per circostanze sopravvenute e imprevedibili) e l'applicabilità dell'art. 9, co. 3 Cod appalti, il quale prevede che se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili che rendono “la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale”(dunque con rinvio all'art. 1464 c.c.), deve tuttavia rilevarsi che l'art. 6 del contratto inter partes, prevede che “la chiusura della struttura, da qualsiasi causa determinata, compresi lavori di manutenzione straordinaria, durante il periodo di validità della concessione, non comporterà alcuna riduzione del canone annuo dovuto”: con la conseguenza che, esclusa la natura imperativa delle norma che disciplina il regime della impossibilità parziale, in forza della deroga convenzionale nessuna riduzione può esser pretesa.
Con riferimento all'ultimo periodo oggetto di contestazione, dal 1.6.2020 al 31.5.2021, l'appellante deduce di aver esercitato il proprio diritto di recesso ad nutum in data 24.6.2020, nel rispetto dell'unica condizione prevista dal contratto (di durata di anni 12), ossia la necessaria comunicazione entro il 30 giugno di ogni anno.
Reputa quindi non dovuto il canone annuo di € 29.280 (dal giugno 2020 al 31 maggio 2021) invece riconosciuto dal Tribunale.
Il motivo non può essere accolto.
pagina 7 di 10 Nella specie il recesso è intervenuto contrattualmente in termini e questo significa che era idoneo ad interrompere il rapporto a decorrere dal 1.6.2021, ossia al termine dell'anno contrattuale di riferimento che andava a concludersi il 31.5.2021.
Secondo una interpretazione di buone fede degli accordi contrattuali, stipulati oltretutto con un ente pubblico, infatti, non può sostenersi che le parti intendessero che il recesso entro il 30 giugno di ogni anno potesse avere efficacia “immediata”, e cioè nella specie dopo soli 6 giorni, così da interrompere il rapporto già dal 1 luglio 2020; piuttosto è logico ritenere che il una volta comunicato il recesso da parte del CP_1 conduttore, intendesse conservare un congruo periodo di tempo per potere nuovamente esperire le (non certo brevi) procedure di ricerca sul mercato di altro contraente e rilascio di una nuova concessione;
dunque l'espressione “entro il 30 giugno di ogni anno” va interpretata, come correttamente ha fatto il Tribunale, in mancanza di diverse indicazione di altro termine, a frazioni annuali di preavviso, nel senso cioè che ad anno contrattuale iniziato (il 1° giugno) può sì essere comunicato il recesso che, però, riferendosi a detta annualità iniziata, la ingloba interamente, fino al 31 maggio dell'anno dopo.
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Per tutto quanto sopra, va dunque rideterminare il credito del a titolo di canoni concessori. CP_1
Al riguardo va osservato che il Tribunale ha errato nel quantificare il credito in “€ 82.926,58 di cui e
53.0646,58 per il periodo 01.06.2017-31.05.2020 ed € 29.280,00 per l'annualità 01.06.2020 – 31.05.2021”, in quanto il totale delle rate non versate per il periodo 1.6.2017-31.5.2020 ammonta a € 51.240,00 IVA compresa e non alla diversa somma di € 53.0646,58. Infatti, il Tribunale ha ricompreso nel periodo
01.06.2017-31.05.2020 anche l'importo di € 2.406,58, corrispondente alla rata parziale dal 1.6.2020 al
30.6.2020. Questa stessa somma, tuttavia, è stata ricompresa dal giudice di prime cure anche nell'ammontare dei canoni dovuti per l'annualità 1.6.2020-31.5.2021. Pertanto, posto che la somma di €
2.406,58 è stata conteggiata due volte, il credito totale di partenza del si riduce da € 82.926,58 a € CP_1
80.520,00.
A questo importo, deve essere ulteriormente detratta, per l'accoglimento del motivo di cui sopra, la somma di € 14.640, 00 IVA compresa, per cui il credito si riduce ad € 65.880,00
Somma che, compensata col controcredito dell'attrice, pari ad € 42.767,14, dà luogo ad un minor credito del pari ad € 23.112,86 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. CP_1
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Motivi sub IV e V (Sul credito dell'appellante a titolo di risarcimento di danni e costi).
I motivi sono infondati.
pagina 8 di 10 Quanto al rimborso delle spese sostenute dall'appellante per la perizia assicurativa, pari ad € 25.000, deve osservarsi che, in attuazione dell'accordo intervenuto tra le parti, il - che nessun altro obbligo CP_1 aveva a suo carico- ha ceduto tutto il proprio credito assicurativo a;
quest'ultima società, di Parte_1 contro, si era assunta l'obbligo della ristrutturazione appunto “nei limiti di spesa corrispondenti all'indennizzo garantito dall'Assicurazione”; quindi il giudice di prime cure ha correttamente conteggiato in € 520.161,14 la somma complessiva a credito dell'odierna appellante a titolo sia di risarcimento danni che costi (importo comprensivo anche del rimborso per l'onorario del perito); tanto che rispetto ai 477.394,00 euro già percepiti da (comprensivi del rimborso del perito) ha riconosciuto ulteriori € 42.767,14. Parte_1
Quanto ai costi del personale, la documentazione prodotta – segnatamente le ricevute e le quietanze di pagamento – non è idonea a provare che i dipendenti siano stati retribuiti nel periodo di inattività del rifugio, mancando oltre al contratto di lavoro, le buste paga (sono state allegate mere ricevute informali); anzi dalle stesse Certificazioni Uniche 2017 dei dipendenti, prodotte dall'appellante, risulta che gli stessi non hanno in realtà percepito redditi riferibili al periodo di inattività, circostanza che contraddice la tesi dell'avvenuto pagamento, ed a fronte di tale lacuna probatoria, non merita accoglimento l'istanza di prova testimoniale, inidonea a colmare l'assenza di adeguata prova documentale sui fatti dedotti.
Parimenti, non possono essere riconosciuti i costi relativi all'energia elettrica, in quanto la stessa appellante ha dichiarato che fino a dicembre 2017 non ha potuto svolgere la propria attività, stante l'inagibilità della struttura, sicché, in presenza di una situazione di radicale inattività (tanto che non stati riconosciuti come dovuti i canoni) non si sarebbero dovuti registrare consumi energetici significativi. Pertanto, la prospettazione di costi per utenze nel periodo dichiarato di inattività risulta priva di una giustificazione attendibile.
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In conclusione, in ragione del motivo accolto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna a carico del va ridotta ad € 23.112,86 oltre interessi dalla domanda al Parte_1 soddisfo.
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Sulle spese di lite
Premesso che ha errato il primo giudice a porre interamente a carico di parte attrice le spese di lite, in ogni caso il motivo (sub I) è assorbito dal fatto che le stesse vanno rideterminate in questa sede alla luce dell'esito complessivo del giudizio.
Le rispettive domande delle parti sono state accolte solo parzialmente con riferimento alle rispettive pretese iniziali con un esito finale che, operata la compensazione, ha dato luogo comunque ad una posizione pagina 9 di 10 debitoria de , il che giustifica la parziale compensazione di entrambi i gradi nella misura 2/3, Parte_1 ponendo il residuo terzo a carico de , con esclusione della fase istruttoria di questo grado non Parte_1 espletatasi.
P.T.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 189/2025 resa in data 14.4.2025 dal Tribunale di Lecco, in Parte_1 parziale riforma della stessa, così dispone:
- condanna l pagamento, in favore del , di € Parte_1 Controparte_1
23.112,86 oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo.
Condanna al pagamento di 1/3 delle spese del doppio grado che, in tal misura, liquida, per il Parte_1 primo grado, in complessivi € 2.200,00; per il presente grado in complessivi € 2.800,00; per entrambi, oltre
IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
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