TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 370
TAR
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
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Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancata notifica ai controinteressati

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancata notifica ai controinteressati, nonostante fossero stati menzionati nell'atto introduttivo e indicati come tali dai ricorrenti stessi.

  • Inammissibile
    Mancata impugnazione dell'ordinanza di demolizione

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso anche perché il provvedimento sanzionatorio è conseguente a un'ordinanza di demolizione che non è stata impugnata nei termini di legge. Le contestazioni mosse sono dirette principalmente contro l'ordinanza di demolizione, la cui notifica è provata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 370
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 370
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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