Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00370/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2022, proposto da
IA TO, in proprio e nella qualità di procuratore generale della sorella ER IA, rappresentati e difesi dall'avvocato TO Modafferi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Tagliavia, 2;
contro
Comune di Condofuri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Smiriglia Fava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Smiriglia in Reggio Calabria, via Gebbione,9\C;
nei confronti
OL PP e VA PP, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prott. 4065/6 del 04.11.2021, con cui il Comune di Condofuri ha irrogato ai ricorrenti la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, per mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione opera abusiva n.123 del 05.12.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Condofuri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 la dott.ssa TE RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
AT e TT
Con ricorso notificato il 6 dicembre 2021 e depositato il 4 gennaio 2022 TO IA, in proprio e quale procuratore generale della sorella ER IA, impugnava il provvedimento in epigrafe indicato, articolando due motivi di gravame con i quali lamentava di non aver realizzato le opere abusive, edificate invece dai controinteressati PP nei cui confronti era stata, infatti, adottata l’ordinanza di demolizione.
Con ordinanza n. 30 del 27 gennaio 2022, non impugnata, veniva rigettata la domanda cautelare.
Con memoria del 17 agosto 2022 si costituiva il Comune di Condofuri, insistendo per l’inammissibilità e il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza di smaltimento la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è inammissibile, per i profili già sinteticamente evidenziati in sede cautelare e comunque ulteriormente rilevati a verbale dell’odierna udienza.
In primo luogo il ricorso “non è stato notificato ai signori PP OL e PP VA, responsabili degli abusi contestati, ai quali gli stessi ricorrenti che lamentano la loro estraneità ai ridetti abusi attribuiscono la qualifica di controinteressati” (v. ord. n. 30/22 cit.). Benchè menzionati anche nell’epigrafe dell’atto introduttivo e nonostante il tenore della richiamata ordinanza cautelare, parte ricorrente non ha, neppure in corso di giudizio, fornito prova di avere notificato il ricorso ai sigg.ri PP, menzionati nell’atto impugnato e espressamente ritenuti, nell’impostazione ricorsuale, soggetti controinteressati.
Secondariamente, come pure esplicitato nell’ordinanza cautelare, l’inammissibilità discende parimenti dal fatto che il contestato provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, “è connesso e conseguente all’ordinanza di demolizione n. 123 del 05.12.2019, che però non risulta essere stata tempestivamente impugnata”.
Peraltro, come correttamente eccepito dalla difesa del Comune, le contestazioni mosse nel presente giudizio e le domande formulate sono tutte, nella buona sostanza, dirette non contro l’irrogazione della sanzione, ma contro l’ordinanza di demolizione risalente al 2019 e che, comunque, non è stata mai impugnata.
Parte ricorrente ha depositato anche la copia della predetta ordinanza con prova della notifica, effettuata a mani di IA il 14 gennaio 2020. Se pure la si intendesse ora contestata, il gravame, come eccepito dalla parte resistente, sarebbe ovviamente tardivo.
Il ricorso è, quindi, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Condofuri, delle spese della lite, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE RI, Presidente, Estensore
Roberta Mazzulla, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TE RI |
IL SEGRETARIO