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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/06/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1500/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1500/2022 promossa da:
( C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PEZZALI LAURA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, via Fratelli Campi n. 2, presso il difensore.
ATTRICE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. ti PAOLA MAURA CP_1 C.F._2
PATRUNO e ROBERTO DENICOLAI, elettivamente domiciliato in Milano, via Santa Tecla n.3,
presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, la IG.ra ha convenuto in giudizio il IG. Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare alla restituzione dell'importo pari ad € 42.019, 83, corrisposto a
[...]
quest'ultimo a titolo di mutuo;
in subordine, ha chiesto la restituzione del predetto importo a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 cc..
Il IG. si è costituito nel presente giudizio, eccependo, in via preliminare, il mancato CP_1
esperimento della negoziazione assistita e richiedendo il rigetto delle domande attoree perché
infondate.
Si osserva, in via preliminare, che il procedimento di negoziazione assistita è stato esperito mediante la trasmissione del relativo invito, in data 7.07.2022.
Dai documenti acquisiti agli atti (contabili di bonifico del 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020,
fatture acquisto mobili, consuntivo degli oneri condominiali al 31.03.2013, estratto conto bancario,
corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni, IG. ri
, , , , ) è Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
emerso quanto segue.
Le parti hanno convissuto, more uxorio, dal 2013 al 2020; la coppia, unitamente alle due figlie dell'attrice, in tale periodo di tempo ha abitato nell'appartamento, di proprietà del IG. , sito CP_1
in Paderno Dugnano, via Robinie n. 14.
Nel periodo compreso dal Gennaio 2015 al mese di Settembre 2020, l'attrice ha versato al convenuto, mensilmente, € 600,00, destinati al pagamento del mutuo, acceso da quest'ultimo, per l'acquisto del predetto appartamento.
Si osserva che il IG. ha contestato la ricostruzione fattuale allegata dall'attrice, CP_1
deducendo che le dazioni di denaro effettuate dall'attrice stessa, non costituiscono oggetto di un pagina 2 di 4 prestito ma di un contributo alle complessive spese familiari, che sarebbero state sopportate dai conviventi in misura paritaria.
Si osserva, al riguardo, che la Suprema Corte, ha precisato che colui che agisce in giudizio al fine di ottenere “la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla data a mutuo, è tenuto a dare la prova, oltre che della avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che ne comporti l'obbligo della restituzione, con la conseguenza che l'onere della prova su di lui incombente può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi tali elementi del fatto costitutivo della pretesa, senza che la contestazione del convenuto, il quale riconoscendo di aver ricevuto la somma deduca una diversa ragione della sua dazione, configuri un'eccezione in senso sostanziale, tale da investire l'onere della detta prova” (Cass. 1995, n. 1321, 2018, n. 30944).
Nel caso di specie, quindi, sarebbe stato onere dell'attrice provare, oltre alla consegna del denaro,
l'assunzione dell'obbligo restitutorio in capo al IG. . CP_1
L'attrice, tuttavia, non ha fornito la prova che il denaro consegnato al convenuto risultasse oggetto di un contratto di mutuo.
Tale circostanza non si deduce né dalle causali indicate nei bonifici bancari nè dalle dichiarazioni rese dai testimoni in sede di escussione testimoniale;
si rileva, in particolare, che i testimoni,
[...]
e , hanno escluso che l'attrice abbia prestato del denaro al Tes_2 Testimone_6 Testimone_5
convenuto.
Stante quanto sopra, la domanda dell'attrice deve essere rigettata.
Si osserva, inoltre, che non può essere accolta neppure la domanda avanzata dall'attrice, in via subordinata, volta alla condanna del convenuto all'indennizzo di cui all'art. 2041, c.c..
Secondo l'orientamento unanime della Corte di Cassazione “l'azione generale di arricchimento,
presupponendo che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa,
ha carattere sussidiario e, pertanto, è inammissibile nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, oppure quando pagina 3 di 4 la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato” (Cass.
2009, n. 8020).
Nel caso di specie, l'attrice ha proposto, in via principale, una domanda fondata su un titolo contrattuale, costituito da un contratto di mutuo, che deve essere rigettata, in quanto non sono state fornite prove sufficienti per l'accoglimento della domanda stessa;
per tale motivo, deve dichiararsi inammissibile, conseguentemente, l'azione generale di arricchimento senza causa, di cui all'art. 2041,
c.c., avanzata, in via subordinata, dalla IG.ra Pt_1
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate dall'attrice;
- condanna la IG.ra alla refusione, in favore del convenuto, delle spese di lite, che Parte_1
liquida nell'importo pari ad € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali ed oneri di legge.
Monza, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1500/2022 promossa da:
( C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PEZZALI LAURA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, via Fratelli Campi n. 2, presso il difensore.
ATTRICE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. ti PAOLA MAURA CP_1 C.F._2
PATRUNO e ROBERTO DENICOLAI, elettivamente domiciliato in Milano, via Santa Tecla n.3,
presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, la IG.ra ha convenuto in giudizio il IG. Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare alla restituzione dell'importo pari ad € 42.019, 83, corrisposto a
[...]
quest'ultimo a titolo di mutuo;
in subordine, ha chiesto la restituzione del predetto importo a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 cc..
Il IG. si è costituito nel presente giudizio, eccependo, in via preliminare, il mancato CP_1
esperimento della negoziazione assistita e richiedendo il rigetto delle domande attoree perché
infondate.
Si osserva, in via preliminare, che il procedimento di negoziazione assistita è stato esperito mediante la trasmissione del relativo invito, in data 7.07.2022.
Dai documenti acquisiti agli atti (contabili di bonifico del 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020,
fatture acquisto mobili, consuntivo degli oneri condominiali al 31.03.2013, estratto conto bancario,
corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni, IG. ri
, , , , ) è Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
emerso quanto segue.
Le parti hanno convissuto, more uxorio, dal 2013 al 2020; la coppia, unitamente alle due figlie dell'attrice, in tale periodo di tempo ha abitato nell'appartamento, di proprietà del IG. , sito CP_1
in Paderno Dugnano, via Robinie n. 14.
Nel periodo compreso dal Gennaio 2015 al mese di Settembre 2020, l'attrice ha versato al convenuto, mensilmente, € 600,00, destinati al pagamento del mutuo, acceso da quest'ultimo, per l'acquisto del predetto appartamento.
Si osserva che il IG. ha contestato la ricostruzione fattuale allegata dall'attrice, CP_1
deducendo che le dazioni di denaro effettuate dall'attrice stessa, non costituiscono oggetto di un pagina 2 di 4 prestito ma di un contributo alle complessive spese familiari, che sarebbero state sopportate dai conviventi in misura paritaria.
Si osserva, al riguardo, che la Suprema Corte, ha precisato che colui che agisce in giudizio al fine di ottenere “la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla data a mutuo, è tenuto a dare la prova, oltre che della avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che ne comporti l'obbligo della restituzione, con la conseguenza che l'onere della prova su di lui incombente può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi tali elementi del fatto costitutivo della pretesa, senza che la contestazione del convenuto, il quale riconoscendo di aver ricevuto la somma deduca una diversa ragione della sua dazione, configuri un'eccezione in senso sostanziale, tale da investire l'onere della detta prova” (Cass. 1995, n. 1321, 2018, n. 30944).
Nel caso di specie, quindi, sarebbe stato onere dell'attrice provare, oltre alla consegna del denaro,
l'assunzione dell'obbligo restitutorio in capo al IG. . CP_1
L'attrice, tuttavia, non ha fornito la prova che il denaro consegnato al convenuto risultasse oggetto di un contratto di mutuo.
Tale circostanza non si deduce né dalle causali indicate nei bonifici bancari nè dalle dichiarazioni rese dai testimoni in sede di escussione testimoniale;
si rileva, in particolare, che i testimoni,
[...]
e , hanno escluso che l'attrice abbia prestato del denaro al Tes_2 Testimone_6 Testimone_5
convenuto.
Stante quanto sopra, la domanda dell'attrice deve essere rigettata.
Si osserva, inoltre, che non può essere accolta neppure la domanda avanzata dall'attrice, in via subordinata, volta alla condanna del convenuto all'indennizzo di cui all'art. 2041, c.c..
Secondo l'orientamento unanime della Corte di Cassazione “l'azione generale di arricchimento,
presupponendo che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa,
ha carattere sussidiario e, pertanto, è inammissibile nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, oppure quando pagina 3 di 4 la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato” (Cass.
2009, n. 8020).
Nel caso di specie, l'attrice ha proposto, in via principale, una domanda fondata su un titolo contrattuale, costituito da un contratto di mutuo, che deve essere rigettata, in quanto non sono state fornite prove sufficienti per l'accoglimento della domanda stessa;
per tale motivo, deve dichiararsi inammissibile, conseguentemente, l'azione generale di arricchimento senza causa, di cui all'art. 2041,
c.c., avanzata, in via subordinata, dalla IG.ra Pt_1
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate dall'attrice;
- condanna la IG.ra alla refusione, in favore del convenuto, delle spese di lite, che Parte_1
liquida nell'importo pari ad € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali ed oneri di legge.
Monza, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4