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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 22/2024 r.g. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. MISASI RAFFAELLO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RUFFOLO MAURO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MAINETTI GUIDO (CF Controparte_1 C.F._2
) C.F._3
APPELLATO/I
*
Oggi 11 Giugno 2025, alle ore 12,36 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'Avv. Misasi Raffaello anche in sostituzione dell'avv. Ruffolo Mauro Per parte appellata: nessuno
Il Collegio invita l'unica parte presente alla discussione.
L'appellante si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 14
N. R.G. 22/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 22/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. MISASI RAFFAELLO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RUFFOLO MAURO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MAINETTI GUIDO (CF Controparte_1 C.F._2
) C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 2438/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 24/08/2023
CONCLUSIONI
In data 11.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'adita Corte D'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza nella parte in cui onera la deducente al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € Parte_1 12.000,00 annui;
nel merito, accertare e dichiarare la cessazione/estinzione ex art. 1015, comma 1, c.c. del diritto di usufrutto in titolarità della convenuta sui cespiti immobiliari Controparte_1 oggetto di causa, per aver quest'ultima colpevolmente trascurato la manutenzione ordinaria e pagina 2 di 14 straordinaria dei cespiti immobiliari predetti, determinandone o favorendone il deterioramento ed abusando, così, del predetto diritto reale minore;
indi e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare il correlativo consolidamento del diritto di proprietà della deducente sugli immobili oggetto di causa, ed ordinare alla convenuta l'immediato Parte_1 rilascio dei suddetti cespiti immobiliari in favore della deducente e senza oneri ex Parte_1 art. 1015, comma 2, c.c. a carico di quest'ultima. Voglia altresì l'adita Corte D'appello condannare la convenuta al risarcimento, in favore dell'odierna attrice, di tutti i danni Controparte_1 patrimoniali dall'attrice medesima subiti in dipendenza dell'incendio sviluppatosi e propagatosi all'interno dell'appartamento sito in Firenze, alla via Panciatichi e quantificati in complessivi € 47.160,20, giusta stima resa dal CTU Ing. . Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio. Per_1 In subordine e nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, voglia l'adita Corte d'Appello – in parziale riforma dell'impugnata sentenza – ridimensionare la somma di € 12.000,00 stabilita dal primo Giudice quale indennità annua che la deducente è obbligata a Parte_1 corrispondere in favore della convenuta ai sensi dell'art. 1015, co. 2, c.c., Controparte_1 rideterminandola in € 3.000,00 annui, ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia, ma pur sempre inferiore a quella stabilita dal Tribunale di Firenze con l'impugnata sentenza. Rideterminare la decorrenza dell'obbligazione di pagamento ex art. 1015 comma 2, c.c., in luogo della data del 01 marzo 2024, nel giorno successivo all'ottenimento – da parte della deducente – del certificato di agibilità dell'immobile; ovvero, in alternativa, decorsi mesi otto dal giorno dell'immissione in possesso dell'immobile de quo in favore dell'odierna appellante. Spese, in tal'ultima ipotesi, interamente compensate”.
Per parte appellata: “si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, anche ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., voglia rigettare l'appello proposto contro la sentenza n. 2438/2023 del Tribunale di Firenze il 24/08/2024, con il favore delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sentenza n. Controparte_1
2438/2023, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 24/08/2023, che aveva rigettato la domanda principale proposta dalla nuda proprietaria , volta ad ottenere la declaratoria di Pt_1 cessazione del diritto di usufrutto, di titolarità di , sull'immobile ubicato in Controparte_1
Firenze, via Panciatichi n. 56/7, ed il risarcimento dei danni subiti;
in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, aveva disposto che l'immobile fosse dato in possesso alla con Pt_1 obbligo di quest'ultima di pagare annualmente alla la somma annuale di € 12.000,00 CP_1 con decorrenza dall'1.3.2024; aveva, infine, compensato integralmente le spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio , esponendo: Parte_1 Controparte_1
- di essere titolare della nuda proprietà di un appartamento per civile abitazione posto al piano terzo di un fabbricato ubicato in Firenze, alla via Panciatichi n. 56/7 nonché di un annesso locale garage, per averli acquistati dalla Sicurt s.p.a., con atto a rogito Notaio di Arezzo, ivi Per_2 pagina 3 di 14 registrato il 5 novembre 2020 (n. 10040 serie 1T) e trascritto in Firenze il 6 novembre 2020 (n. gen. 40113, n. part. 27571);
- che, alla data dell'acquisto, gli immobili erano gravati da usufrutto vita natural durante a favore di , per la quota del 50%, e di (deceduto il 12 ottobre Controparte_1 Persona_3
2013), per l'altro 50%, con reciproco diritto d'accrescimento;
- di essersi rivolta, avendo interesse a contrarre un mutuo fondiario nelle more della stipula dell'atto di compravendita, a con cui aveva concordato un sopralluogo con un tecnico CP_2 incaricato dalla banca per la stima del valore commerciale degli immobili;
- che, in esito al sopralluogo, avvenuto il 29 febbraio 2020, il tecnico aveva accertato le precarie condizioni igienico-sanitarie dell'appartamento, dovute ad una gran quantità di materiale infiammabile accatastato in esso;
- che, nel primo pomeriggio del 21 maggio 2021, un incendio aveva distrutto l'appartamento in questione, interessando anche parte dell'appartamento posto al quarto piano dello stabile condominiale;
- che i Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere l'incendio, avevano constatato la presenza di materiale accatastato ovunque e, in generale, condizioni igienico-sanitarie tali da non rendere l'appartamento consono all'uso di civile abitazione;
- che, pertanto, avevano diffidato l'usufruttuaria e la di lei figlia, (anch'essa Controparte_3 presente nell'appartamento al momento del sinistro) dall'utilizzare l'immobile, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ed ordinato loro di sgomberarlo;
- che il Comune di Firenze, con ordinanza n. 280/2021 del 2 luglio 2021, notificata nel mese di agosto 2021, aveva intimato alla e alla di eseguire gli interventi necessari al CP_1 Pt_1 ripristino delle condizioni di agibilità dell'immobile;
- di aver rappresentato al Comune, in risposta a tale ordinanza, di trovarsi nell'impossibilità materiale e giuridica di eseguire i suddetti interventi, poiché l'immobile era nella disponibilità dell'usufruttuaria rilevava, in proposito, che era comunque quest'ultima a dovervi CP_1 provvedere, ai sensi dell'art. 1004 c.c., per non aver adempiuto ai suoi obblighi di ordinaria manutenzione;
- di avere, infine, invitato la – con raccomandata a/r del 15 ottobre 2021, ricevuta il 30 CP_1 ottobre 2021 – ad ottemperare a sue spese all'ordinanza comunale, senza ottenere alcun riscontro;
- che, in punto di diritto, l'usufrutto doveva dirsi cessato ai sensi dell'art. 1015, comma 1 c.c. a fronte della lamentata condotta negligente della con conseguente diritto della al CP_1 Pt_1 risarcimento dei danni subiti;
pagina 4 di 14 - in subordine, ove non ravvisabile l'estinzione dell'usufrutto o disconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, chiedeva di essere immessa nel possesso dell'immobile ai sensi dell'art. 1015, comma 2, c.c. per eseguire gli interventi necessari al suo ripristino senza il riconoscimento di alcuna indennità a favore dell'usufruttuario.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto. Nello specifico, la convenuta rilevava:
- di aver sempre mantenuto l'appartamento in buone condizioni igienico-sanitarie, dato il valore affettivo che esso possedeva per lei;
- che rientrasse nel normale utilizzo dell'immobile il fatto di depositarvi provvisoriamente gli oggetti che si trovavano nel laboratorio artigianale della figlia, dopo che questa era stata costretta a cessare la sua attività; comunque, questi materiali non erano necessariamente più pericolosi o più infiammabili di altri che si trovano normalmente in una casa;
- che lo stesso perito incaricato da aveva rilevato che l'appartamento era in condizioni CP_2 normali;
- che l'incendio era stato causato da un corto circuito, evenienza certamente plausibile siccome l'impianto elettrico dell'appartamento era vetusto;
- che, comunque, l'incendio, di dimensioni limitate, era stato spento velocemente, senza danneggiare gli elementi strutturali dell'immobile, tant'è che il Comune aveva dichiarato l'inagibilità a scopo meramente precauzionale.
1.3. – La causa veniva istruita con prove documentali, oltre che con l'acquisizione della relazione di c.t.u. espletata nel giudizio di ATP iscritto al n. R.G. 13535/2021 (concernente le medesime parti ed un altro condomino)
1.4. – All'esito, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) la c.t.u. versata in atti aveva ricollegato l'incendio “con buona probabilità, ma senza certezza”
a cause elettriche e, in particolare, a sovracorrenti o guasti ai conduttori, non potendosi escludere, come evidenziato dalla relazione dei Vigili del Fuoco, il fatto di ignoti;
(-) le possibili cause elettriche non erano state ricondotte né ad una mancata manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico – certamente a carico dell'usufruttuaria in virtù del disposto di cui all'art. 1004 c.c. – né all'omesso avviso alla nuda proprietaria da parte della convenuta circa il suo malfunzionamento, difettando la prova che l'impianto avesse dato precedenti segnali in tal senso;
pagina 5 di 14 (-) del resto, anche nella perizia di svolta un anno prima dell'incendio su incarico CP_2 dell'attrice per l'ottenimento del mutuo, si dava atto che lo stato di manutenzione dell'immobile era “normale”;
(-) al riguardo, era irrilevante che all'interno dell'immobile si trovasse un quantitativo ingente di diversi materiali, anche relativi all'attività lavorativa della figlia dell'usufruttuaria;
(-) difatti, se anche tale materiale (riviste, libri, fumetti) avesse contribuito alla propagazione delle fiamme, non si sarebbe potuta affermare l'esistenza di un obbligo in capo alla usufruttuaria di tenere la casa ordinata e pulita, dalla cui violazione far discendere la responsabilità per l'incendio, come dimostrato anche dall'archiviazione del procedimento penale;
(-) pertanto, la domanda di cessazione dell'usufrutto ex art. 1015, comma 1, c.c., proposta dall'attrice in via principale, doveva essere rigettata insieme alla domanda di risarcimento danni, non integrando la condotta dell'usufruttuaria gli estremi del fatto illecito ex art. 2043 c.c.;
(-) doveva, invece, essere accolta la domanda subordinata proposta dalla , in quanto la Pt_1 convenuta aveva manifestato di non possedere mezzi economici sufficienti a provvedere al ripristino e di non essere interessata a farlo, avendo reperito un'altra abitazione dopo l'incendio;
(-) quindi, dal momento che lo stato di abbandono e la carenza di manutenzione dell'immobile avrebbero potuto danneggiare i diritti della nuda proprietaria, era necessario far ricorso alla tutela di cui all'art. 1015, comma 2, c.c.;
(-) la andava, dunque, immessa nel possesso dell'appartamento, anche al fine di eseguire i Pt_1 lavori necessari al suo ripristino, con obbligo di versare alla convenuta un'indennità pari a €
12.000,00 annui a decorrere dal 1° marzo 2024, ivi inclusi gli interessi legali;
(-) la reciproca soccombenza giustificava la compensazione integrale delle spese di lite.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, nel caso di specie si erano realizzate due delle tre ipotesi di cui all'art. 1015, comma 1, c.c.: l'usufruttuaria aveva deteriorato l'immobile o comunque l'aveva lasciato perire per mancanza di ordinarie riparazioni.
In proposito, non si presentava decisiva l'archiviazione del procedimento penale nei confronti della sia perché il relativo fascicolo non era stato acquisito sia perché l'accertamento penale CP_1 non escludeva la sussistenza della responsabilità civile.
Quanto alla manutenzione dell'impianto, il CTU aveva accertato – aspetto non considerato dal primo giudice – che i salvavita dell'appartamento non funzionavano, e che proprio questa circostanza poteva con ragionevole probabilità spiegare l'innesco dell'incendio; la verifica del pagina 6 di 14 funzionamento del salvavita, siccome attinente alla custodia, all'amministrazione e all'ordinaria manutenzione del bene, spettava all'usufruttuario in base all'art. 1004 c.c.
Irrilevante era, invece, la perizia del tecnico di perché conteneva solo la descrizione CP_2 dell'impianto elettrico come impianto “sottotraccia”, senza nessun accertamento circa il suo corretto funzionamento.
Era, poi, evidente, dai documenti versati in atti, che la convenuta fosse venuta meno al generale obbligo di custodia dell'appartamento, avendo questa pacificamente ammesso di aver cambiato, di fatto, la destinazione d'uso da civile abitazione a deposito della merce del vecchio laboratorio artigianale della figlia. Questa merce, costituita da materiale altamente infiammabile, aveva certamente contribuito ad alimentare l'incendio.
2) Con il secondo denunciava la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, aveva evidenziato che la convenuta non aveva né i mezzi economici né l'interesse a ripristinare l'immobile, e che tale disinteresse andava qualificato come abuso non grave ai sensi dell'art. 1015 comma 2 c.c.; dall'altro, che l'attuale stato dell'immobile poteva costituire un pregiudizio alle ragioni della nuda proprietaria.
In ogni caso, considerato che l'appartamento era stato dichiarato inagibile sin dal 21.5.2021 dai
Vigili del Fuoco e, successivamente, anche dal Comune di Firenze e che, pertanto, la CP_1 non vi abitava da oltre due anni, essa non poteva essere ritenuta obbligata a corrisponderle Pt_1 un'indennità per il mancato godimento del bene.
Anzi, l'avere l'usufruttuaria omesso qualsiasi iniziativa diretta al risanamento dei locali danneggiati, avrebbe dovuto indurre il tribunale a ritenere integrata proprio l'ultima ipotesi prevista dall'art. 1015, comma 1, c.c.
3) Con il terzo, nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, l'appellante rilevava come fosse comunque sproporzionata l'indennità liquidata dal tribunale.
La valutazione dell'immobile operata dal primo giudice (basata sulla perizia del tecnico di non era corretta per tre ragioni: la prima, perché risalente al 2020, e quindi non poteva CP_2 tenere conto dell'incendio e dell'inevitabile deprezzamento del bene che ne era derivato;
la seconda, perché la aveva prodotto la stima con il solo fine di documentare le modalità di Pt_1 custodia della la terza, perché l'indennità di cui all'art. 1015, comma 2, c.c. serve a CP_1 compensare l'usufruttuario della forzosa perdita del possesso dell'immobile su cui esercita il diritto di usufrutto, non a remunerare l'usufrutto stesso. Quindi, il Tribunale avrebbe dovuto considerare il valore locatizio dell'immobile e non il suo valore commerciale. A ben vedere, poi, l'obbligazione di cui al richiamato articolo si giustifica soltanto ove l'immobile possa essere utilizzato: ma, nella specie, così non poteva essere, fintanto che non si fossero realizzati i lavori di ripristino.
pagina 7 di 14 Per tali ragioni, è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché Controparte_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 18-22.4.2024 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – Con successiva ordinanza del 24.1.2025, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza dell' 11.6.2025, con termine fino al 30.5.2025 per il deposito di note conclusive.
Solo parte appellante ha depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – In via preliminare
Deve, in primo luogo, essere dichiarata l'inammissibilità dei documenti (certificato di residenza della e foto dell'immobile in cui la stessa attualmente abiterebbe) allegati alla comparsa CP_1 conclusionale depositata dall'appellante, perché prodotti, per la prima volta, in questo grado di giudizio.
Difatti, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012
(applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata, come nella specie, dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cassazione civile sez. III - 09/11/2017, n. 26522). Pt_ Ebbene, con riferimento a tali documenti, la D non ha neppure allegato l'impossibilità di produrli nel giudizio di primo grado per fatto ad essa non imputabile, il che impone la loro declaratoria di inammissibilità.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare l'appello.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
pagina 8 di 14 4.1.1. – Come noto, l'usufruttuario è tenuto a salvaguardare la cosa con la normale diligenza, è cioè tenuto ad applicare lo sforzo normalmente adeguato alla salvaguardia della cosa nella sua integrità e destinazione economica (ex art. 1001, comma 2, c.c.).
Nell'adempimento di tale obbligo, l'usufruttuario deve provvedere a sue spese alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria del bene (ex art. 1004, comma 1, c.c.).
Pertanto, l'art. 1015 c.c., nel disciplinare le ipotesi di decadenza dall'usufrutto per abuso dell'usufruttuario, costituisce diretto precipitato di tali norme.
In particolare, l'art. 1015, comma 1, c.c. individua quali cause di estinzione dell'usufrutto l'alienazione dei beni, il deterioramento di essi o il relativo perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.
La dottrina ha evidenziato come trattasi di un'elencazione non esauriente dei possibili comportamenti “abusivi” dell'usufruttuario, come dimostra ampiamente il fatto che, in essa, non viene fatto cenno all'arbitrario mutamento della destinazione della cosa.
Si può, allora, ritenere che la norma abbia valore meramente esemplificativo e che non valga a ridurre le ipotesi nelle quali venga in considerazione un comportamento illegittimo dell'usufruttuario, ad un numerus clausus, provocando, in tal modo, una sorta di tipizzazione di quei comportamenti.
In tal senso, pare orientata anche la giurisprudenza, la quale ha precisato che “il principio sancito nell'art. 1015 … comporta (altresì) l'intangibilità, nella sua destinazione originaria, della cosa oggetto del godimento ad iniziativa del titolare del diritto … di talché, in detta ipotesi, se ne deriva un pregiudizio grave per il proprietario, ben può essere comminata la decadenza dal diritto di godimento” (cfr. Cass. civ., n. 854/1970; 1878/1971; n. 3230/1958).
Ai fini della decadenza, quindi, il comportamento dell'usufruttuario deve concretizzarsi in un grave pregiudizio per la proprietà (Cass. civ., n. 669/1976; n. 1878/1971 cit.), in quanto, per gli abusi di minore gravità, la legge stessa prevede, nell'art. 1015, comma 2, c.c., rimedi meno rigorosi, di carattere non repressivo e sanzionatorio, ma semplicemente cautelari a tutela preventiva del diritto del nudo proprietario.
4.1.2. – Applicando tali principi alla fattispecie per cui è causa, giova considerare che è incontestato – ed anzi ammesso dalla medesima (cfr. comparsa di costituzione e CP_1 risposta depositata in primo grado, pag. 6) – che nell'immobile fossero stati depositati i materiali del laboratorio artigianale di , sua figlia, a seguito della chiusura della relativa Controparte_3 attività imprenditoriale.
pagina 9 di 14 Ora, come ben si evince dalle fotografie allegate alla perizia del tecnico incaricato dalla Banca, si trattava di un quantitativo notevole di materiale che occupava gran parte degli ambienti domestici, compromettendo seriamente l'abitabilità dell'appartamento.
Non a caso, infatti, nel verbale dei Vigili del Fuoco, redatto in occasione dell'incendio, veniva interdetto l'utilizzo dell'immobile “anche per pregresse condizioni igienico sanitarie” (cfr. doc. 5
). Pt_1
In particolare, nella relazione di intervento degli operanti si legge: “l'intero appartamento risultava in disordine, con materiale accatasto ovunque, e con condizioni igienico sanitarie non consone ad abitabilità ed utilizzo di civile abitazione” (cfr. doc. 6 ). Pt_1
Inoltre, la c.t.u. espletata nel corso del procedimento di a.t.p. (concernente altro giudizio avente ad oggetto i medesimi fatti per cui è causa) – ritualmente acquista agli atti del processo – dopo aver esaminato la documentazione fotografica allegata alla perizia di stima redatta su incarico della concludeva per la presenza, nell'appartamento, di “diversi materiali, peraltro Pt_2 ammassati in modo caotico” e tutti, per loro natura, infiammabili (cfr. pag. 20).
Individuava, poi, come possibili cause dell'incendio, o il sovraccarico della rete elettrica o un guasto ai conduttori precisando che, in entrambi i casi, la presenza del notevole quantitativo di materiale, accatastato in modo alquanto disordinato, aveva favorito la velocità di propagazione delle fiamme (pag. 27-28).
Segnatamente, nel rispondere alle osservazioni del c.t.p. della l'ausiliario d'ufficio CP_1 precisava: <che nell'abitazione e anche nella terrazza fossero presenti vari oggetti, oltre il mobiletto in legno e, più facilmente infiammabili, e che vi erano depositate riviste, libri e fumetti non v'è dubbio, ma non “come normalmente in qualsiasi alloggio”, bensì “in disordine e con materiale accatastato ovunque, e con condizioni igienico-sanitarie non consone ad abitabilità ed utilizzo di civile abitazione” (si veda relazione d'intervento VVF e foto allegate al referto di stima afferente all'atto di compravendita)>>(pag. 44).
4.1.3. – Pertanto, è un dato di fatto che le condizioni dell'immobile, in cui era stato ammassato, in modo “caotico e disordinato” (per usare la terminologia del c.t.u.), materiale infiammabile che era stato ivi trasportato dal laboratorio artigianale della figlia dell'usufruttuaria, hanno fornito un contributo causale determinante alla propagazione delle fiamme e, quindi, alla distruzione dell'appartamento (che è stato dichiarato inagibile dal Comune di Firenze con ordinanza n. 280 del
2.7.2021, cfr. doc. 7 ). Pt_1
Ne deriva che la condotta dell'usufruttuaria, da un lato, si è posta in contrasto con la diligenza che deve caratterizzare l'uso della cosa (ex art. 1001, comma 2, c.c.), dall'altro, si è concretizzata in un grave pregiudizio per la proprietà, avendo causato un deterioramento dell'appartamento che pagina 10 di 14 ha comportato la sua dichiarazione di inagibilità e danni per un totale di € 47.160,20 (come quantificati dal c.t.u.).
Risulta, quindi, senz'altro integrato il requisito della gravità del comportamento dell'usufruttuario che legittima la sua decadenza dall'usufrutto ex art. 1015, comma 1, c.c.
4.1.4. – Al riguardo, la motivazione della sentenza impugnata si appalesa contradditoria, in quanto, pur dando atto che la presenza del materiale portato dal laboratorio della figlia della
“ha contribuito alla propagazione delle fiamme”, ha mandato esente da ogni CP_1 responsabilità l'usufruttuaria, ritenendo che non potesse affermarsi l'esistenza di un suo obbligo di
“tenere la casa in ordine e pulita”.
Difatti, a venire in rilievo non erano solo le condizioni igieniche dell'appartamento ma anche (e soprattutto) di sicurezza, gravemente compromesse proprio dalla presenza di materiale infiammabile accatastato, dovunque, in modo disordinato.
Ciò tanto più se si considera che tale materiale si trovava, originariamente, collocato presso il laboratorio artigianale della figlia della e, quindi, non aveva alcuna attinenza con un CP_1 ambiente domestico.
Non è azzardato, quindi, affermare che, in tal modo, l'usufruttuaria abbia operato un mutamento della destinazione d'uso dell'immobile in quanto lo stesso, oltre ad essere adibito a civile abitazione, serviva anche come deposito di materiale derivante da un'attività imprenditoriale.
4.1.5. – In proposito, quanto dedotto dall'appellata circa il fatto, peraltro non dimostrato, che ella non si sarebbe resa conto dell'incendio, nulla prova in ordine alla asserita non infiammabilità del materiale.
Parimenti irrilevante si presenta anche l'archiviazione del procedimento penale nei confronti della sia per non essere stato prodotto il relativo provvedimento (dal momento che l'allegato CP_1
n. 12 alla c.t.u. denominato “archiviazione procedimento penale” riporta solo la notizia dell'archiviazione), di cui, quindi, non è possibile apprezzare le ragioni, sia perchè lo stesso è comunque inidoneo a fare stato nel presente giudizio (cfr. Cassazione civile, sentenza del
19.10.2015, n. 21089).
Ha, dunque, errato il tribunale nel ritenere non integrata l'ipotesi di decadenza dall'usufrutto di cui all'art. 1015, comma 1, c.c. e, quindi, nell'accordare alla nuda proprietaria il solo rimedio cautelare di cui al secondo comma della citata disposizione.
4.2. – Deve, poi, essere accolta anche la domanda di risarcimento danni formulata dalla . Pt_1
Non vi è dubbio, infatti, che la condotta posta in essere dalla integri gli estremi CP_1 dell'illecito civile, essendo evidente il carattere negligente della sua condotta (consistita nel pagina 11 di 14 collocare un'ingente quantità di materiale infiammabile all'interno dell'appartamento), che si pone in rapporto di stretta derivazione causale con i danni che ne sono conseguiti.
Invero, se tale materiale non fosse stato presente nell'appartamento, l'incendio, con alto margine di probabilità, non si sarebbe verificato, quanto meno con quelle modalità distruttive, anche perché avrebbe richiesto più tempo per propagarsi (cfr. c.t.u. cit., pag. 21), il che avrebbe consentito di circoscrivere immediatamente le fiamme evitando la loro diffusione.
Tali danni devono essere quantificati, sulla base della c.t.u. espletata nel procedimento di a.t.p., in
€ 47.160,20 (somma già rivalutata all'attualità), su cui non sussiste contestazione tra le parti.
Da tale somma, tuttavia, deve essere detratta quella di € 18.456,33 corrisposta dall'assicurazione del Condominio alla (come da missiva dell'amministratore condominiale del 12.7.2024), con Pt_1 la conseguenza che l'importo dovuto dalla risulta essere pari ad € (47.160,20- CP_1
18.456,33=) 28.703,87.
È evidente, infatti, che dal momento che la somma corrisposta dall'assicurazione è volta a risarcire proprio i danni cagionati dall'incendio, la stessa deve essere considerata al fine di determinare il quantum ancora dovuto dalla (cfr. Cass. civ., S.U., n. 12565/2018 onde CP_1
“nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito”).
5 – Per quanto esposto, si impone l'accoglimento dell'appello, con conseguente assorbimento del terzo motivo.
5.1. – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
pagina 12 di 14 5.2. – Ebbene, in ragione dell'integrale soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste interamente a carico della stante l'accoglimento delle domande proposte CP_1 nei suoi confronti.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 26.001-52.000):
A) spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare: € 7.616,00 oltre € 545,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
B) spese del giudizio di appello:
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 3.045,00
Fase decisionale (valore medio): € 3.470,00
Compenso tabellare: € 9.991,00, oltre € 804,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si include, nella fase istruttoria/trattazione, il subprocedimento di inibitoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2438/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 24/08/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara l'estinzione del diritto di usufrutto per abuso dell'usufruttuario;
b) condanna all'immediato rilascio dell'immobile, come meglio descritto in atti, a Controparte_1 favore di;
Parte_1
c) condanna al pagamento della somma di € 28.703,87, a titolo di risarcimento Controparte_1 danni;
d) annulla la condanna di al pagamento annuale, a favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma di € 12.000,00;
pagina 13 di 14 2) condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in 545,00 per esborsi, in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 804,00 per esborsi, in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 11.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 22/2024 r.g. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. MISASI RAFFAELLO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RUFFOLO MAURO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MAINETTI GUIDO (CF Controparte_1 C.F._2
) C.F._3
APPELLATO/I
*
Oggi 11 Giugno 2025, alle ore 12,36 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'Avv. Misasi Raffaello anche in sostituzione dell'avv. Ruffolo Mauro Per parte appellata: nessuno
Il Collegio invita l'unica parte presente alla discussione.
L'appellante si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
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N. R.G. 22/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 22/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. MISASI RAFFAELLO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RUFFOLO MAURO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MAINETTI GUIDO (CF Controparte_1 C.F._2
) C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 2438/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 24/08/2023
CONCLUSIONI
In data 11.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'adita Corte D'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza nella parte in cui onera la deducente al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € Parte_1 12.000,00 annui;
nel merito, accertare e dichiarare la cessazione/estinzione ex art. 1015, comma 1, c.c. del diritto di usufrutto in titolarità della convenuta sui cespiti immobiliari Controparte_1 oggetto di causa, per aver quest'ultima colpevolmente trascurato la manutenzione ordinaria e pagina 2 di 14 straordinaria dei cespiti immobiliari predetti, determinandone o favorendone il deterioramento ed abusando, così, del predetto diritto reale minore;
indi e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare il correlativo consolidamento del diritto di proprietà della deducente sugli immobili oggetto di causa, ed ordinare alla convenuta l'immediato Parte_1 rilascio dei suddetti cespiti immobiliari in favore della deducente e senza oneri ex Parte_1 art. 1015, comma 2, c.c. a carico di quest'ultima. Voglia altresì l'adita Corte D'appello condannare la convenuta al risarcimento, in favore dell'odierna attrice, di tutti i danni Controparte_1 patrimoniali dall'attrice medesima subiti in dipendenza dell'incendio sviluppatosi e propagatosi all'interno dell'appartamento sito in Firenze, alla via Panciatichi e quantificati in complessivi € 47.160,20, giusta stima resa dal CTU Ing. . Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio. Per_1 In subordine e nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, voglia l'adita Corte d'Appello – in parziale riforma dell'impugnata sentenza – ridimensionare la somma di € 12.000,00 stabilita dal primo Giudice quale indennità annua che la deducente è obbligata a Parte_1 corrispondere in favore della convenuta ai sensi dell'art. 1015, co. 2, c.c., Controparte_1 rideterminandola in € 3.000,00 annui, ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia, ma pur sempre inferiore a quella stabilita dal Tribunale di Firenze con l'impugnata sentenza. Rideterminare la decorrenza dell'obbligazione di pagamento ex art. 1015 comma 2, c.c., in luogo della data del 01 marzo 2024, nel giorno successivo all'ottenimento – da parte della deducente – del certificato di agibilità dell'immobile; ovvero, in alternativa, decorsi mesi otto dal giorno dell'immissione in possesso dell'immobile de quo in favore dell'odierna appellante. Spese, in tal'ultima ipotesi, interamente compensate”.
Per parte appellata: “si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, anche ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., voglia rigettare l'appello proposto contro la sentenza n. 2438/2023 del Tribunale di Firenze il 24/08/2024, con il favore delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sentenza n. Controparte_1
2438/2023, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 24/08/2023, che aveva rigettato la domanda principale proposta dalla nuda proprietaria , volta ad ottenere la declaratoria di Pt_1 cessazione del diritto di usufrutto, di titolarità di , sull'immobile ubicato in Controparte_1
Firenze, via Panciatichi n. 56/7, ed il risarcimento dei danni subiti;
in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, aveva disposto che l'immobile fosse dato in possesso alla con Pt_1 obbligo di quest'ultima di pagare annualmente alla la somma annuale di € 12.000,00 CP_1 con decorrenza dall'1.3.2024; aveva, infine, compensato integralmente le spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio , esponendo: Parte_1 Controparte_1
- di essere titolare della nuda proprietà di un appartamento per civile abitazione posto al piano terzo di un fabbricato ubicato in Firenze, alla via Panciatichi n. 56/7 nonché di un annesso locale garage, per averli acquistati dalla Sicurt s.p.a., con atto a rogito Notaio di Arezzo, ivi Per_2 pagina 3 di 14 registrato il 5 novembre 2020 (n. 10040 serie 1T) e trascritto in Firenze il 6 novembre 2020 (n. gen. 40113, n. part. 27571);
- che, alla data dell'acquisto, gli immobili erano gravati da usufrutto vita natural durante a favore di , per la quota del 50%, e di (deceduto il 12 ottobre Controparte_1 Persona_3
2013), per l'altro 50%, con reciproco diritto d'accrescimento;
- di essersi rivolta, avendo interesse a contrarre un mutuo fondiario nelle more della stipula dell'atto di compravendita, a con cui aveva concordato un sopralluogo con un tecnico CP_2 incaricato dalla banca per la stima del valore commerciale degli immobili;
- che, in esito al sopralluogo, avvenuto il 29 febbraio 2020, il tecnico aveva accertato le precarie condizioni igienico-sanitarie dell'appartamento, dovute ad una gran quantità di materiale infiammabile accatastato in esso;
- che, nel primo pomeriggio del 21 maggio 2021, un incendio aveva distrutto l'appartamento in questione, interessando anche parte dell'appartamento posto al quarto piano dello stabile condominiale;
- che i Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere l'incendio, avevano constatato la presenza di materiale accatastato ovunque e, in generale, condizioni igienico-sanitarie tali da non rendere l'appartamento consono all'uso di civile abitazione;
- che, pertanto, avevano diffidato l'usufruttuaria e la di lei figlia, (anch'essa Controparte_3 presente nell'appartamento al momento del sinistro) dall'utilizzare l'immobile, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ed ordinato loro di sgomberarlo;
- che il Comune di Firenze, con ordinanza n. 280/2021 del 2 luglio 2021, notificata nel mese di agosto 2021, aveva intimato alla e alla di eseguire gli interventi necessari al CP_1 Pt_1 ripristino delle condizioni di agibilità dell'immobile;
- di aver rappresentato al Comune, in risposta a tale ordinanza, di trovarsi nell'impossibilità materiale e giuridica di eseguire i suddetti interventi, poiché l'immobile era nella disponibilità dell'usufruttuaria rilevava, in proposito, che era comunque quest'ultima a dovervi CP_1 provvedere, ai sensi dell'art. 1004 c.c., per non aver adempiuto ai suoi obblighi di ordinaria manutenzione;
- di avere, infine, invitato la – con raccomandata a/r del 15 ottobre 2021, ricevuta il 30 CP_1 ottobre 2021 – ad ottemperare a sue spese all'ordinanza comunale, senza ottenere alcun riscontro;
- che, in punto di diritto, l'usufrutto doveva dirsi cessato ai sensi dell'art. 1015, comma 1 c.c. a fronte della lamentata condotta negligente della con conseguente diritto della al CP_1 Pt_1 risarcimento dei danni subiti;
pagina 4 di 14 - in subordine, ove non ravvisabile l'estinzione dell'usufrutto o disconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, chiedeva di essere immessa nel possesso dell'immobile ai sensi dell'art. 1015, comma 2, c.c. per eseguire gli interventi necessari al suo ripristino senza il riconoscimento di alcuna indennità a favore dell'usufruttuario.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto. Nello specifico, la convenuta rilevava:
- di aver sempre mantenuto l'appartamento in buone condizioni igienico-sanitarie, dato il valore affettivo che esso possedeva per lei;
- che rientrasse nel normale utilizzo dell'immobile il fatto di depositarvi provvisoriamente gli oggetti che si trovavano nel laboratorio artigianale della figlia, dopo che questa era stata costretta a cessare la sua attività; comunque, questi materiali non erano necessariamente più pericolosi o più infiammabili di altri che si trovano normalmente in una casa;
- che lo stesso perito incaricato da aveva rilevato che l'appartamento era in condizioni CP_2 normali;
- che l'incendio era stato causato da un corto circuito, evenienza certamente plausibile siccome l'impianto elettrico dell'appartamento era vetusto;
- che, comunque, l'incendio, di dimensioni limitate, era stato spento velocemente, senza danneggiare gli elementi strutturali dell'immobile, tant'è che il Comune aveva dichiarato l'inagibilità a scopo meramente precauzionale.
1.3. – La causa veniva istruita con prove documentali, oltre che con l'acquisizione della relazione di c.t.u. espletata nel giudizio di ATP iscritto al n. R.G. 13535/2021 (concernente le medesime parti ed un altro condomino)
1.4. – All'esito, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) la c.t.u. versata in atti aveva ricollegato l'incendio “con buona probabilità, ma senza certezza”
a cause elettriche e, in particolare, a sovracorrenti o guasti ai conduttori, non potendosi escludere, come evidenziato dalla relazione dei Vigili del Fuoco, il fatto di ignoti;
(-) le possibili cause elettriche non erano state ricondotte né ad una mancata manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico – certamente a carico dell'usufruttuaria in virtù del disposto di cui all'art. 1004 c.c. – né all'omesso avviso alla nuda proprietaria da parte della convenuta circa il suo malfunzionamento, difettando la prova che l'impianto avesse dato precedenti segnali in tal senso;
pagina 5 di 14 (-) del resto, anche nella perizia di svolta un anno prima dell'incendio su incarico CP_2 dell'attrice per l'ottenimento del mutuo, si dava atto che lo stato di manutenzione dell'immobile era “normale”;
(-) al riguardo, era irrilevante che all'interno dell'immobile si trovasse un quantitativo ingente di diversi materiali, anche relativi all'attività lavorativa della figlia dell'usufruttuaria;
(-) difatti, se anche tale materiale (riviste, libri, fumetti) avesse contribuito alla propagazione delle fiamme, non si sarebbe potuta affermare l'esistenza di un obbligo in capo alla usufruttuaria di tenere la casa ordinata e pulita, dalla cui violazione far discendere la responsabilità per l'incendio, come dimostrato anche dall'archiviazione del procedimento penale;
(-) pertanto, la domanda di cessazione dell'usufrutto ex art. 1015, comma 1, c.c., proposta dall'attrice in via principale, doveva essere rigettata insieme alla domanda di risarcimento danni, non integrando la condotta dell'usufruttuaria gli estremi del fatto illecito ex art. 2043 c.c.;
(-) doveva, invece, essere accolta la domanda subordinata proposta dalla , in quanto la Pt_1 convenuta aveva manifestato di non possedere mezzi economici sufficienti a provvedere al ripristino e di non essere interessata a farlo, avendo reperito un'altra abitazione dopo l'incendio;
(-) quindi, dal momento che lo stato di abbandono e la carenza di manutenzione dell'immobile avrebbero potuto danneggiare i diritti della nuda proprietaria, era necessario far ricorso alla tutela di cui all'art. 1015, comma 2, c.c.;
(-) la andava, dunque, immessa nel possesso dell'appartamento, anche al fine di eseguire i Pt_1 lavori necessari al suo ripristino, con obbligo di versare alla convenuta un'indennità pari a €
12.000,00 annui a decorrere dal 1° marzo 2024, ivi inclusi gli interessi legali;
(-) la reciproca soccombenza giustificava la compensazione integrale delle spese di lite.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, nel caso di specie si erano realizzate due delle tre ipotesi di cui all'art. 1015, comma 1, c.c.: l'usufruttuaria aveva deteriorato l'immobile o comunque l'aveva lasciato perire per mancanza di ordinarie riparazioni.
In proposito, non si presentava decisiva l'archiviazione del procedimento penale nei confronti della sia perché il relativo fascicolo non era stato acquisito sia perché l'accertamento penale CP_1 non escludeva la sussistenza della responsabilità civile.
Quanto alla manutenzione dell'impianto, il CTU aveva accertato – aspetto non considerato dal primo giudice – che i salvavita dell'appartamento non funzionavano, e che proprio questa circostanza poteva con ragionevole probabilità spiegare l'innesco dell'incendio; la verifica del pagina 6 di 14 funzionamento del salvavita, siccome attinente alla custodia, all'amministrazione e all'ordinaria manutenzione del bene, spettava all'usufruttuario in base all'art. 1004 c.c.
Irrilevante era, invece, la perizia del tecnico di perché conteneva solo la descrizione CP_2 dell'impianto elettrico come impianto “sottotraccia”, senza nessun accertamento circa il suo corretto funzionamento.
Era, poi, evidente, dai documenti versati in atti, che la convenuta fosse venuta meno al generale obbligo di custodia dell'appartamento, avendo questa pacificamente ammesso di aver cambiato, di fatto, la destinazione d'uso da civile abitazione a deposito della merce del vecchio laboratorio artigianale della figlia. Questa merce, costituita da materiale altamente infiammabile, aveva certamente contribuito ad alimentare l'incendio.
2) Con il secondo denunciava la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, aveva evidenziato che la convenuta non aveva né i mezzi economici né l'interesse a ripristinare l'immobile, e che tale disinteresse andava qualificato come abuso non grave ai sensi dell'art. 1015 comma 2 c.c.; dall'altro, che l'attuale stato dell'immobile poteva costituire un pregiudizio alle ragioni della nuda proprietaria.
In ogni caso, considerato che l'appartamento era stato dichiarato inagibile sin dal 21.5.2021 dai
Vigili del Fuoco e, successivamente, anche dal Comune di Firenze e che, pertanto, la CP_1 non vi abitava da oltre due anni, essa non poteva essere ritenuta obbligata a corrisponderle Pt_1 un'indennità per il mancato godimento del bene.
Anzi, l'avere l'usufruttuaria omesso qualsiasi iniziativa diretta al risanamento dei locali danneggiati, avrebbe dovuto indurre il tribunale a ritenere integrata proprio l'ultima ipotesi prevista dall'art. 1015, comma 1, c.c.
3) Con il terzo, nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, l'appellante rilevava come fosse comunque sproporzionata l'indennità liquidata dal tribunale.
La valutazione dell'immobile operata dal primo giudice (basata sulla perizia del tecnico di non era corretta per tre ragioni: la prima, perché risalente al 2020, e quindi non poteva CP_2 tenere conto dell'incendio e dell'inevitabile deprezzamento del bene che ne era derivato;
la seconda, perché la aveva prodotto la stima con il solo fine di documentare le modalità di Pt_1 custodia della la terza, perché l'indennità di cui all'art. 1015, comma 2, c.c. serve a CP_1 compensare l'usufruttuario della forzosa perdita del possesso dell'immobile su cui esercita il diritto di usufrutto, non a remunerare l'usufrutto stesso. Quindi, il Tribunale avrebbe dovuto considerare il valore locatizio dell'immobile e non il suo valore commerciale. A ben vedere, poi, l'obbligazione di cui al richiamato articolo si giustifica soltanto ove l'immobile possa essere utilizzato: ma, nella specie, così non poteva essere, fintanto che non si fossero realizzati i lavori di ripristino.
pagina 7 di 14 Per tali ragioni, è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché Controparte_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 18-22.4.2024 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – Con successiva ordinanza del 24.1.2025, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza dell' 11.6.2025, con termine fino al 30.5.2025 per il deposito di note conclusive.
Solo parte appellante ha depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – In via preliminare
Deve, in primo luogo, essere dichiarata l'inammissibilità dei documenti (certificato di residenza della e foto dell'immobile in cui la stessa attualmente abiterebbe) allegati alla comparsa CP_1 conclusionale depositata dall'appellante, perché prodotti, per la prima volta, in questo grado di giudizio.
Difatti, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012
(applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata, come nella specie, dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cassazione civile sez. III - 09/11/2017, n. 26522). Pt_ Ebbene, con riferimento a tali documenti, la D non ha neppure allegato l'impossibilità di produrli nel giudizio di primo grado per fatto ad essa non imputabile, il che impone la loro declaratoria di inammissibilità.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare l'appello.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
pagina 8 di 14 4.1.1. – Come noto, l'usufruttuario è tenuto a salvaguardare la cosa con la normale diligenza, è cioè tenuto ad applicare lo sforzo normalmente adeguato alla salvaguardia della cosa nella sua integrità e destinazione economica (ex art. 1001, comma 2, c.c.).
Nell'adempimento di tale obbligo, l'usufruttuario deve provvedere a sue spese alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria del bene (ex art. 1004, comma 1, c.c.).
Pertanto, l'art. 1015 c.c., nel disciplinare le ipotesi di decadenza dall'usufrutto per abuso dell'usufruttuario, costituisce diretto precipitato di tali norme.
In particolare, l'art. 1015, comma 1, c.c. individua quali cause di estinzione dell'usufrutto l'alienazione dei beni, il deterioramento di essi o il relativo perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.
La dottrina ha evidenziato come trattasi di un'elencazione non esauriente dei possibili comportamenti “abusivi” dell'usufruttuario, come dimostra ampiamente il fatto che, in essa, non viene fatto cenno all'arbitrario mutamento della destinazione della cosa.
Si può, allora, ritenere che la norma abbia valore meramente esemplificativo e che non valga a ridurre le ipotesi nelle quali venga in considerazione un comportamento illegittimo dell'usufruttuario, ad un numerus clausus, provocando, in tal modo, una sorta di tipizzazione di quei comportamenti.
In tal senso, pare orientata anche la giurisprudenza, la quale ha precisato che “il principio sancito nell'art. 1015 … comporta (altresì) l'intangibilità, nella sua destinazione originaria, della cosa oggetto del godimento ad iniziativa del titolare del diritto … di talché, in detta ipotesi, se ne deriva un pregiudizio grave per il proprietario, ben può essere comminata la decadenza dal diritto di godimento” (cfr. Cass. civ., n. 854/1970; 1878/1971; n. 3230/1958).
Ai fini della decadenza, quindi, il comportamento dell'usufruttuario deve concretizzarsi in un grave pregiudizio per la proprietà (Cass. civ., n. 669/1976; n. 1878/1971 cit.), in quanto, per gli abusi di minore gravità, la legge stessa prevede, nell'art. 1015, comma 2, c.c., rimedi meno rigorosi, di carattere non repressivo e sanzionatorio, ma semplicemente cautelari a tutela preventiva del diritto del nudo proprietario.
4.1.2. – Applicando tali principi alla fattispecie per cui è causa, giova considerare che è incontestato – ed anzi ammesso dalla medesima (cfr. comparsa di costituzione e CP_1 risposta depositata in primo grado, pag. 6) – che nell'immobile fossero stati depositati i materiali del laboratorio artigianale di , sua figlia, a seguito della chiusura della relativa Controparte_3 attività imprenditoriale.
pagina 9 di 14 Ora, come ben si evince dalle fotografie allegate alla perizia del tecnico incaricato dalla Banca, si trattava di un quantitativo notevole di materiale che occupava gran parte degli ambienti domestici, compromettendo seriamente l'abitabilità dell'appartamento.
Non a caso, infatti, nel verbale dei Vigili del Fuoco, redatto in occasione dell'incendio, veniva interdetto l'utilizzo dell'immobile “anche per pregresse condizioni igienico sanitarie” (cfr. doc. 5
). Pt_1
In particolare, nella relazione di intervento degli operanti si legge: “l'intero appartamento risultava in disordine, con materiale accatasto ovunque, e con condizioni igienico sanitarie non consone ad abitabilità ed utilizzo di civile abitazione” (cfr. doc. 6 ). Pt_1
Inoltre, la c.t.u. espletata nel corso del procedimento di a.t.p. (concernente altro giudizio avente ad oggetto i medesimi fatti per cui è causa) – ritualmente acquista agli atti del processo – dopo aver esaminato la documentazione fotografica allegata alla perizia di stima redatta su incarico della concludeva per la presenza, nell'appartamento, di “diversi materiali, peraltro Pt_2 ammassati in modo caotico” e tutti, per loro natura, infiammabili (cfr. pag. 20).
Individuava, poi, come possibili cause dell'incendio, o il sovraccarico della rete elettrica o un guasto ai conduttori precisando che, in entrambi i casi, la presenza del notevole quantitativo di materiale, accatastato in modo alquanto disordinato, aveva favorito la velocità di propagazione delle fiamme (pag. 27-28).
Segnatamente, nel rispondere alle osservazioni del c.t.p. della l'ausiliario d'ufficio CP_1 precisava: <che nell'abitazione e anche nella terrazza fossero presenti vari oggetti, oltre il mobiletto in legno e, più facilmente infiammabili, e che vi erano depositate riviste, libri e fumetti non v'è dubbio, ma non “come normalmente in qualsiasi alloggio”, bensì “in disordine e con materiale accatastato ovunque, e con condizioni igienico-sanitarie non consone ad abitabilità ed utilizzo di civile abitazione” (si veda relazione d'intervento VVF e foto allegate al referto di stima afferente all'atto di compravendita)>>(pag. 44).
4.1.3. – Pertanto, è un dato di fatto che le condizioni dell'immobile, in cui era stato ammassato, in modo “caotico e disordinato” (per usare la terminologia del c.t.u.), materiale infiammabile che era stato ivi trasportato dal laboratorio artigianale della figlia dell'usufruttuaria, hanno fornito un contributo causale determinante alla propagazione delle fiamme e, quindi, alla distruzione dell'appartamento (che è stato dichiarato inagibile dal Comune di Firenze con ordinanza n. 280 del
2.7.2021, cfr. doc. 7 ). Pt_1
Ne deriva che la condotta dell'usufruttuaria, da un lato, si è posta in contrasto con la diligenza che deve caratterizzare l'uso della cosa (ex art. 1001, comma 2, c.c.), dall'altro, si è concretizzata in un grave pregiudizio per la proprietà, avendo causato un deterioramento dell'appartamento che pagina 10 di 14 ha comportato la sua dichiarazione di inagibilità e danni per un totale di € 47.160,20 (come quantificati dal c.t.u.).
Risulta, quindi, senz'altro integrato il requisito della gravità del comportamento dell'usufruttuario che legittima la sua decadenza dall'usufrutto ex art. 1015, comma 1, c.c.
4.1.4. – Al riguardo, la motivazione della sentenza impugnata si appalesa contradditoria, in quanto, pur dando atto che la presenza del materiale portato dal laboratorio della figlia della
“ha contribuito alla propagazione delle fiamme”, ha mandato esente da ogni CP_1 responsabilità l'usufruttuaria, ritenendo che non potesse affermarsi l'esistenza di un suo obbligo di
“tenere la casa in ordine e pulita”.
Difatti, a venire in rilievo non erano solo le condizioni igieniche dell'appartamento ma anche (e soprattutto) di sicurezza, gravemente compromesse proprio dalla presenza di materiale infiammabile accatastato, dovunque, in modo disordinato.
Ciò tanto più se si considera che tale materiale si trovava, originariamente, collocato presso il laboratorio artigianale della figlia della e, quindi, non aveva alcuna attinenza con un CP_1 ambiente domestico.
Non è azzardato, quindi, affermare che, in tal modo, l'usufruttuaria abbia operato un mutamento della destinazione d'uso dell'immobile in quanto lo stesso, oltre ad essere adibito a civile abitazione, serviva anche come deposito di materiale derivante da un'attività imprenditoriale.
4.1.5. – In proposito, quanto dedotto dall'appellata circa il fatto, peraltro non dimostrato, che ella non si sarebbe resa conto dell'incendio, nulla prova in ordine alla asserita non infiammabilità del materiale.
Parimenti irrilevante si presenta anche l'archiviazione del procedimento penale nei confronti della sia per non essere stato prodotto il relativo provvedimento (dal momento che l'allegato CP_1
n. 12 alla c.t.u. denominato “archiviazione procedimento penale” riporta solo la notizia dell'archiviazione), di cui, quindi, non è possibile apprezzare le ragioni, sia perchè lo stesso è comunque inidoneo a fare stato nel presente giudizio (cfr. Cassazione civile, sentenza del
19.10.2015, n. 21089).
Ha, dunque, errato il tribunale nel ritenere non integrata l'ipotesi di decadenza dall'usufrutto di cui all'art. 1015, comma 1, c.c. e, quindi, nell'accordare alla nuda proprietaria il solo rimedio cautelare di cui al secondo comma della citata disposizione.
4.2. – Deve, poi, essere accolta anche la domanda di risarcimento danni formulata dalla . Pt_1
Non vi è dubbio, infatti, che la condotta posta in essere dalla integri gli estremi CP_1 dell'illecito civile, essendo evidente il carattere negligente della sua condotta (consistita nel pagina 11 di 14 collocare un'ingente quantità di materiale infiammabile all'interno dell'appartamento), che si pone in rapporto di stretta derivazione causale con i danni che ne sono conseguiti.
Invero, se tale materiale non fosse stato presente nell'appartamento, l'incendio, con alto margine di probabilità, non si sarebbe verificato, quanto meno con quelle modalità distruttive, anche perché avrebbe richiesto più tempo per propagarsi (cfr. c.t.u. cit., pag. 21), il che avrebbe consentito di circoscrivere immediatamente le fiamme evitando la loro diffusione.
Tali danni devono essere quantificati, sulla base della c.t.u. espletata nel procedimento di a.t.p., in
€ 47.160,20 (somma già rivalutata all'attualità), su cui non sussiste contestazione tra le parti.
Da tale somma, tuttavia, deve essere detratta quella di € 18.456,33 corrisposta dall'assicurazione del Condominio alla (come da missiva dell'amministratore condominiale del 12.7.2024), con Pt_1 la conseguenza che l'importo dovuto dalla risulta essere pari ad € (47.160,20- CP_1
18.456,33=) 28.703,87.
È evidente, infatti, che dal momento che la somma corrisposta dall'assicurazione è volta a risarcire proprio i danni cagionati dall'incendio, la stessa deve essere considerata al fine di determinare il quantum ancora dovuto dalla (cfr. Cass. civ., S.U., n. 12565/2018 onde CP_1
“nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito”).
5 – Per quanto esposto, si impone l'accoglimento dell'appello, con conseguente assorbimento del terzo motivo.
5.1. – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
pagina 12 di 14 5.2. – Ebbene, in ragione dell'integrale soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste interamente a carico della stante l'accoglimento delle domande proposte CP_1 nei suoi confronti.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 26.001-52.000):
A) spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare: € 7.616,00 oltre € 545,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
B) spese del giudizio di appello:
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 3.045,00
Fase decisionale (valore medio): € 3.470,00
Compenso tabellare: € 9.991,00, oltre € 804,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si include, nella fase istruttoria/trattazione, il subprocedimento di inibitoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2438/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 24/08/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara l'estinzione del diritto di usufrutto per abuso dell'usufruttuario;
b) condanna all'immediato rilascio dell'immobile, come meglio descritto in atti, a Controparte_1 favore di;
Parte_1
c) condanna al pagamento della somma di € 28.703,87, a titolo di risarcimento Controparte_1 danni;
d) annulla la condanna di al pagamento annuale, a favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma di € 12.000,00;
pagina 13 di 14 2) condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in 545,00 per esborsi, in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 804,00 per esborsi, in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 11.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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