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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/07/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 796\2023 R.G. avente ad oggetto: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.), e vertente
T R A
( ) rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SOPRANZI STEFANO, come da procura in atti;
-Attrice-
E
( ) rapp.to e difeso dall' avv.to Controparte_1 C.F._2
BOCCANERA PIERLORENZO, come da procura in atti;
-Convenuto- conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
3.4.2025. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 669 bis e s.s. e 703 c.p.c. depositato in data 10.3.2023, ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ritenuti sussistenti gli estremi di cui agli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., esaminati gli atti, essendo evidente lo spoglio del possesso della servitù di attingimento di acqua di cui sopra, voglia sulla base della semplice notorietà del fatto e valutata l'urgenza, inaudita altera parte, ingiungere
- ordinare, con decreto, al Sig. il ripristino dell'esercizio della Controparte_1 stessa, vale a dire l'immediata reintegra del ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato, nonché l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel possesso della servitù di attingimento di acqua dal pozzo, oltre all'esecuzione, a cura e a spese del resistente, di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi e voglia, altresì, fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso
e del pedissequo decreto al resistente”.
Nel merito, la ricorrente ha dedotto di aver acquistato da e Persona_1 [...]
in data 20.10.2008, con atto a firma del notar dei terreni Per_2 Persona_3 Nr. 796\2023 R.G.
siti in Civitanova Marche, contrada Cavallino, distinti al catasto Terreni del medesimo comune al foglio 18, particelle nn. 10, 85, 86 e 87, in favore dei quali era stata costituita in data 19.12.1987, con atto del notar una Persona_4 servitù perpetua di acquedotto tramite un pozzo esistente sulla part. 46, il cui terreno era di proprietà di , quest'ultimo successivamente Parte_2 ceduto -unitamente alla predetta servitù- dal a con Parte_2 Controparte_1 atto del 20.9.2021 a firma del notar Persona_5
La ha sostenuto -come anche da memoria integrativa depositata Parte_1
l'11.4.2023- di aver fatto installare nel pozzo un motore per il pompaggio dell'acqua (al quale, successivamente e a cadenza periodica, si è provveduto alla relativa manutenzione) e, d'accordo con il precedente proprietario del fondo servente ( , di aver proceduto alla posa delle tubature Parte_2 necessarie per la presa dell'acqua dal pozzo fino al fondo dominante poste ad una profondità di 2,5 metri (come dimostrato dalla documentazione intestata a coniuge dell'attrice, il quale ha curato anche il pagamento di detti CP_3 lavori), nonché, all'installazione sul proprio fondo (vale a dire, quello dominante rispetto al fondo del di una fontana/rubinetto per attingere l'acqua CP_1 proveniente dal pozzo, rilevando, infine, che nella prima metà di febbraio 2023, il ha chiuso il suddetto pozzo mediante catene e blocchi di cemento, CP_1 impedendo di fatto all'odierna attrice l'esercizio della relativa servitù.
Constatato il mancato riscontro alla diffida ad interrompere la condotta di spoglio inviata il 18.2.2023 via raccomandata a/r dalla l'attrice Parte_3 ha proceduto a depositare il ricorso cautelare in data 10.3.2023.
La ricorrente ha sostenuto altresì di aver ordinato, in data 16.1.2023, presso la società “Palmieri Contract s.r.l.”, l'acquisto di n. 16 piante di noce e n. 30 arbusti di lentisco per un importo totale di euro 8.500,00, oltre ad iva, da impiantare presso il proprio terreno e che a causa del predetto spoglio -e, quindi, dell'impedimento all'utilizzo dell'acqua da esso attinta-, la è stata Parte_1 costretta a differire la data di consegna delle suddette piante in attesa di ottenere un provvedimento ripristinatorio del possesso all'esito dell'odierno giudizio.
Con comparsa depositata il 6.5.2023, si è costituito in Controparte_1 giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso cautelare in quanto la sarebbe decaduta dalla relativa azione stante il decorso del Parte_1 termine annuale ex art. 1168 c.c. sull'assunto che la disinstallazione dell'opera di presa e captazione da parte del risalerebbe a gennaio 2022, mentre la CP_1 predetta domanda cautelare è stata presentata a marzo 2023.
Il ha eccepito, sempre in via preliminare, anche il difetto di CP_1 legittimazione attiva della ricorrente deducendo che la mai ha usufruito Parte_1
2 Nr. 796\2023 R.G.
dell'attingimento dell'acqua del pozzo, che, invece, ne ha beneficiato il solo coniuge della , a partire dal 2009, quando il senza CP_3 Parte_1 CP_3 alcuna autorizzazione da parte del , ha commissionato all'impresa Moviter Parte_2 di AC SA AN e C l'esecuzione di un intervento di scavo con posa e rinterro di tubazioni che dal pozzo arrivavano a servire la villa dello stesso e non il fondo dominante di cui alla servitù costituita nel 1987. CP_3
Il resistente ha altresì dedotto l'avvenuta estinzione della suddetta servitù di acquedotto per il non uso ultraventennale da parte di e (danti causa Per_1 Per_2 della ), mai avendo, questi ultimi, esercitato detto diritto reale, e che, Parte_1 solo a partire dal 2009, e non la ricorrente, ha iniziato a servirsi del CP_3 pozzo per il proprio fondo.
Il ha infine dedotto che il terreno “servente” acquistato con l'atto CP_1 stipulato in data 20.9.2021 sarebbe da ritenersi libero da vincoli e servitù, mentre la servitù esercitata a partire dal 2009 ne costituirebbe una nuova, introdotta con modalità clandestine, senza l'avvenuto compimento a gennaio 2022 del tempo utile alla relativa usucapione, di tal che ha concluso come segue: “IN VIA
PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'introdotta azione di reintegrazione e manutenzione del possesso per il decorso del termine annuale dal sofferto spoglio;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente in quanto la stessa non è titolare del rapporto controverso non avendo mai beneficiato e/o usufruito dell'attingimento dell'acqua; IN VIA PRINCIPALE, respingere la domanda di parte ricorrente, rimettendo alla eventuale fase di merito ogni decisione in ordine ai provvedimenti da assumere, stante l'abnormità degli effetti dell'esecuzione in questa fase, e stante la evidente inconsistenza del pregiudizio asseritamente patito da controparte che certo non giustifica provvedimenti di tale assolutezza e definitività dovendo l'intera risorsa idrica essere destinata all'azienda agricola del e non ad impieghi voluttuari”. CP_1
Con memoria di replica alla comparsa di costituzione depositata il 9.5.2023, la ha contestato le eccezioni e deduzioni avversarie, deducendo, Parte_1 anzitutto, di aver utilizzato il pozzo anche successivamente a gennaio 2022, come deducibile dalla corrispondenza del 21.7.2022 intercorsa tra la medesima ricorrente e la madre del resistente sulla piattaforma Whatsapp (doc. 17) e dalle dichiarazioni rilasciate dall'idraulico di cui ai docc. 15 e 21, Testimone_1 circa l'esecuzione di lavori di manutenzione annuale dell'impianto di pompaggio effettuati in data 14.7.2022 assieme all'elettricista , nonché di aver Testimone_2 scoperto la chiusura del pozzo solo nel febbraio 2023;
La ha altresì rilevato la presenza, nell'atto di compravendita del Parte_1 suddetto fondo servente stipulato tra il e il , di un espresso CP_1 Parte_2
3 Nr. 796\2023 R.G.
richiamo alla predetta servitù (art. 3 della compravendita), tale da far escludere l'asserzione dalla controparte circa l'avvenuta estinzione del medesimo diritto reale (visto, appunto, il richiamo nel contratto del 2021) e, infine, ha dedotto l'avvenuta maturazione dell'usucapione di detta servitù da parte della ricorrente ex art. 1061 ss c.c.
Con le note di replica depositate dal il 10.5.2023, ha contestato le CP_1 deduzioni attoree formulate con le memorie del 9.3.2023 e ha confermato le proprie conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Con ordinanza del 11.5.2023, rilevato che, in sede cautelare “dovendosi tutelare il possesso, ossia la situazione di fatto al momento esistente, appare indubbio che la servitù di acquedotto in favore del fondo della ricorrente ed a carico del fondo del resistente esista, con opere visibili e permanenti, quanto meno a partire dal 2009 con possibile costituzione in capo alla ricorrente di altro nuovo e autonomo titolo di acquisto ex artt. 1159 e 1061 c.c., qualora dovesse giungersi a dimostrare il non uso ventennale a partire dal 1988 della servitù costituita con detto titolo” e che “l'esecuzione di opere quali l'interramento delle condutture e la manutenzione del pozzo a mezzo tecnico idraulico attestano la fruizione nel tempo del pozzo da parte della ricorrente”, la condotta posta in essere dal resistente è stata ritenuta idonea ad integrare lo spoglio rilevante ex art. 1168 c.c., avendo il CP_1 precluso alla , da febbraio 2023, l'utilizzo del pozzo mediante Parte_1 apposizione di una catena ed un coperchio in cemento e, pertanto, è stato ordinato a l'immediata reintegra della ricorrente nel Controparte_1 possesso della servitù di attingimento dell'acqua dal pozzo esistente nel fondo di sua proprietà mediante ripristino dell'esercizio della stessa servitù con eliminazione, a sua cura e spese, di tutte le opere ostative a detto esercizio, e condannato -il medesimo resistente- alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese della presente fase che sono state liquidate in euro 1.014,00 a titolo di compensi, ed euro 145,50 per spese, oltre accessori come per legge.
L'ordinanza del 11.5.2023 è stata reclamata ex art. 669 terdecies c.p.c. in data
29.5.2023 da , ribadendo le eccezioni, deduzioni e Controparte_1 conclusioni già formulate nella prima fase del procedimento cautelare.
Con comparsa di costituzione e risposta, la si è costituita nel giudizio di Parte_1 reclamo all'ordinanza del 11.5.2023, ribadendo quanto già sostenuto nei propri scritti difensivi prodotti nella fase sommaria del giudizio possessorio, concludendo per il rigetto del reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c, confermando integralmente l'ordinanza del 11.5.2023, nonché per tutte le altre conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo del giudizio cautelare.
4 Nr. 796\2023 R.G.
Con ordinanza del 20.9.2023, il Collegio, rilevato che “Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure l'odierno reclamante ha contestato che lo spoglio fosse avvenuto nella prima metà del mese di febbraio dell'anno 2023 siccome dedotto nel ricorso possessorio, allegando per contro che la disinstallazione dell'opera di presa e di captazione risaliva al mese di gennaio dell'anno 2022” e che “Nella specie, a fronte della eccezione tempestivamente sollevata da
, la odierna reclamata non solo non ha provato ma neppure Controparte_1 ha chiesto di provare né la data dello spoglio né l'avvenuta conoscenza dello stesso. Né può assumere rilievo quanto dichiarato dalla all'udienza del Parte_1 giorno 11.05.2023 circa l'avvenuta scoperta dello spoglio nel febbraio 2023 da parte dell'idraulico da essa incaricato della manutenzione della pompa elettrica atteso che la circostanza non risulta in alcun modo provata. Né può assumere valore probatorio della scoperta dello spoglio nel febbraio 2023 la dichiarazione a firma di , titolare della Full day, datata 13.03.2023, atteso che Testimone_1 in essa si fa riferimento agli interventi di manutenzione della pompa elettrica collocata sul pozzo eseguiti dallo stesso nel corso degli anni su incarico della senza però indicazione di alcuna data in ordine all'ultimo intervento Parte_1 manutentivo eseguito(v. all. 15 fascicolo ricorrente).”, ha accolto il reclamo e, per l'effetto, ha revocato l'ordinanza impugnata, condannando la al Parte_1 pagamento in favore del reclamante delle spese di lite di entrambe le fasi liquidate nelle somma complessiva di euro 3.230,00, oltre rimborso spese generali, spese vive per contributo unificato e iscrizione a ruolo, iva e c.p.a., come per legge.
In data 2.10.2023, la ha presentato istanza per la prosecuzione del Parte_1 giudizio possessorio nella fase di merito ex art. 703, quarto comma, c.p.c., contestando l'ordinanza emessa il 20.9.2023 e deducendo che, in merito alla scoperta dell'avvenuto spoglio eseguito dal il Collegio avrebbe omesso CP_1 di valutare il documento n. 21 relativo alle dichiarazioni rilasciate dall'idraulico circa l'aver effettuato lavori di manutenzione sulla pompa ubicata nel Tes_1 pozzo in data 14.7.2022, nonché la corrispondenza Whatsapp tra l'attrice e la madre del entrambe circostanze idonee a dimostrare che il termine CP_1 annuale di decadenza dell'azione possessoria non fosse ancora scaduto alla data di marzo 2023 (introduzione del ricorso ex artt. 669 bis ss e 703 c.p.c.), formulando, infine, le seguenti conclusioni: “1)Voglia l'Ill.mo Tribunale, tenuto conto dello spoglio della servitù di attingimento di acqua e dell'accoglimento del Reclamo al
Collegio, ordinare al Sig. il pieno ripristino del possesso della Controparte_1 servitù di attingimento di acqua a favore dell'istante sul fondo di sua proprietà, precedentemente acquistato presso i Sigg. e servitù gravante sui Per_1 Per_2 fondi di proprietà del Sig. , come acquistati presso il Sig. Controparte_1
5 Nr. 796\2023 R.G.
; 2)Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via cautelare, procedere con la Parte_2 correzione/rettifica dell'Ordinanza relativa al reclamo al Collegio nel dispositivo, alla luce degli atti depositati in giudizio e la cui valutazione è stata omessa dal
Collegio, come già richiesto nell'istanza di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c.;
3)Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via cautelare, sospendere l'Ordinanza relativa al reclamo al Collegio nella parte del dispositivo concernente le spese di giudizio, vista la prosecuzione del giudizio nel merito. Con vittoria di spese e onorari”.
Si è costituito nella fase di merito possessorio con comparsa Controparte_1 depositata il 19.3.2024, il quale ha rilevato la pendenza del procedimento petitorio ex n. R.G. 2767/2023, dinanzi al Tribunale di Macerata, avente natura assorbente e pregiudiziale rispetto all'odierno giudizio, riproponendo le medesime eccezioni e deduzioni già indicare nella fase cautelare e formulando le seguenti conclusioni:
“IN VIA PREGIUDIZIALE, in considerazione della pendenza davanti a questo Ufficio
Giudiziario del proc. 2767/2023 RG di cognizione piena e più ampia che assorbe le ragioni di questo procedimento, rimettere gli atti al Presidente per la riunione;
IN
VIA PRINCIPALE, ai sensi dell'art. 949 I comma cod. civ., accertare e dichiarare
l'inesistenza di qualsivoglia servitù o gravame a carico del fondo di proprietà convenuta ubicato in Civitanova Marche - Loc. Cavallino, distinto al NCT di detto
Comune al Foglio 18, particelle 11, 13, 22, 23 e 46 di ha 5.81,80 ed in favore della e per l'effetto emettere sentenza che faccia luogo di estinzione Parte_1 dell'originaria servitù costituita con atto Notaio Dott. di Persona_4
Civitanova Marche del 19 dicembre 1987, Rep. 170.029 a far data dal 19.12.2007 per non uso ventennale, con conseguente annullamento degli atti di trasferimento
e di disposizione della stessa conseguenti e successivi, o delle diverse servitù descritte negli atti successivi siano esse di acquedotto o di attingimento tra cui atto Notaio Dott. del 20 ottobre 2008 Rep. 22229, ordinando al Persona_3 competente Conservatore presso l'Agenzia del Territorio di Macerata di procedere alle conseguenti annotazioni e/o trascrizioni ed ordinando all'attrice in Parte_1 particolare di rimuovere le opere interrate presenti nel terreno di parte attrice con impegno di spesa da imputare in solido tra loro;
IN VIA CAUTELARE ED
INCIDENTALE in conformità al provvedimento Collegiale ordinare di cessare immediatamente l'attingimento attuato in favore del fondo del CP_3
(Foglio 18 particella 14) a carico del pozzo presente sul fondo dell'attore, condannandolo altresì al pagamento di un equo indennizzo in favore di quest'ultimo per le condotte che verranno accertate in corso di causa”.
Con decreto emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
20.3.2024, rilevato che “in tema di sospensione del processo, non è ravvisabile alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza, agli effetti dell'art. 295 cpc, tra causa
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petitoria e causa possessoria, poiché l'una è volta alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre l'altra soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponde e il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio andrà risolto attraverso le opportune restitutiones in integrum (Cass. 14979\2015;
2300\2016)”, è stata rigettata l'istanza di sospensione del giudizio e sono stati concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, parte ricorrente ha rettificato le proprie conclusioni.
Con la seconda memoria istruttoria, parte resistente ha dedotto per la prima volta che, successivamente all'ordinanza emessa in sede di reclamo, la ricorrente e il hanno continuato ad attingere l'acqua dal pozzo, pertanto, sarebbe venuto CP_3 meno l'interesse a proseguire l'odierno giudizio, stante il ripristino del possesso sul pozzo, nonché l'abusività di detti prelievi stante il difetto di apposita autorizzazione amministrativa.
Con la terza memoria istruttoria, la ricorrente ha contestato la seconda memoria del affermando nuovamente che la sola ha beneficiato del CP_1 Parte_1 possesso del pozzo.
Depositate le memorie istruttorie ex art 183 comma sesto c.p.c., con decreto del
20.9.2024 sono state ammessi tutti i documenti prodotti dalle parti, nonché le prove testimoniali formulate da parte ricorrente e la prova contraria di parte resistente formulata nella propria terza memoria.
All'udienza del 8.1.2025 sono stati escussi i testi di parte ricorrente: Tes_1
, , e nonché a prova contraria il
[...] Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 teste del resistente: . All'esito della predetta udienza, è stata Testimone_5 dichiarata chiusa la fase istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con decreto del 5.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Il presente giudizio costituisce la fase di merito della istanza possessoria proposta da nei confronti di in relazione allo Parte_1 Controparte_1 spoglio perpetrato dal in danno della del possesso di una CP_1 Parte_1 servitù di acquedotto su un pozzo sito nel fondo di proprietà del resistente.
In via pregiudiziale, va rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente nella propria comparsa di costituzione (per la fase di merito) in quanto
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inammissibile essendo la medesima volta ad accertare in negativo la sussistenza di un diritto reale (vale a dire, la servitù di acquedotto gravante sul fondo di proprietà del e a servizio del fondo dominante della ), CP_1 Parte_1 presupponendo l'instaurazione di un giudizio petitorio, questo incompatibile con il presente giudizio possessorio.
Difatti, premesso che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e
24 Cost., dell'art. 705 c.p.c., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile, il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, purché l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria (e non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato) e non implichi, quindi, una deroga delle ordinarie regole sulla competenza, nel caso di specie, parte resistente ha concluso per una vera e proprio domanda petitoria volta all'accertamento -in negativo- della sussistenza di un diritto reale.
In via preliminare va, invece, dichiarata la tempestività del ricorso depositato dall'attrice in data 10.3.2023.
Va infatti osservato che il lamentato spoglio è stato scoperto ed accertato dalla ricorrente nel mese di febbraio 2023, pertanto, il termine decadenziale di un anno previsto dall'art. 1168 c.c. non era ancora scaduto al momento della presentazione del ricorso cautelare.
La prova della tempestività dell'azione attorea consegue dalle dalle seguenti due circostanze, entrambe suffragate dall'esame testimoniale tenutosi all'udienza del
8.1.2025:
1. la ha utilizzato il pozzo (e, quindi, esercitato la servitù in oggetto) Parte_1 quanto meno sino a luglio 2022. Difatti, come confermato dai testi Tes_1
e , in data 14.7.2022, questi ultimi, sono stati chiamati
[...] Testimone_2 dalla per effettuare un intervento manutentivo sul pozzo in oggetto Parte_1
(nella fattispecie, vi era un guasto alla pompa sita nel pozzo); detto intervento, avvenuto sul pozzo -e, quindi, sul fondo del resistente- ha presupposto l'esercizio della relativa servitù da parte della ricorrente (tramite i suddetti testi);
2. la deduce di aver scoperto lo spoglio operato dal nel Parte_1 CP_1 febbraio 2023. La circostanza risulta provata dalle dichiarazioni testimoniali rese da , il quale, rispondendo al quesito n. 7, ha confermato che nel Testimone_1 febbraio 2023 è stato chiamato dalla perché non arrivava acqua nella Parte_1
8 Nr. 796\2023 R.G.
sua proprietà; intervenuto sul posto ha constatato che il pozzo era sigillato e chiuso.
Dalle due circostanze sopra elencate è agevole dedurre che lo spoglio denunziato dalla è avvenuta certamente dopo il 14.7.2022 (vale a dire, dopo Parte_1
l'intervento manutentivo operato dai professionisti/testi e sul Tes_1 Tes_2 pozzo e sul fondo del resistente su richiesta della ricorrente), ma prima della fine del mese di febbraio 2023 (ossia, quando il teste ha constatato la Tes_1 chiusura del pozzo), mentre l'azione possessoria è stata esercitata dalla ricorrente nel marzo 2023, nel rispetto del termine annuale ex art. 1168 c.c.
Di contro, nulla allega parte resistente in merito all'asserita circostanza che lo spoglio si sarebbe verificato nel mese di gennaio 2022 piuttosto che a febbraio
2023, così come nulla prova in merito alle proprie deduzioni circa l'uso esclusivo del pozzo, a partire dal 2009, da parte di invece che della CP_3
. Parte_1
Nel merito, le domande attoree risultano fondate, essendo emerso, all'esito della fase istruttoria, la sussistenza della situazione di fatto dedotta dalla medesima, vale a dire, l'esistenza di una servitù di acquedotto in favore del fondo della ricorrente ed a carico del fondo del resistente, con opere visibili e permanenti, quanto meno a partire dal 2009, nonché l'attualità della condotta di spoglio da parte del a danno della ricorrente, come dedotta da quest'ultima. CP_1
Nessun dubbio, difatti, sulla condotta materiale di spoglio (clandestino) tenuta dal resistente sostanzialmente confermata dal medesimo, mai avendo CP_1 quest'ultimo contestato specificatamente le deduzioni attoree sul punto.
Quanto al giudizio possessorio, va osservato che in detto procedimento “speciale” viene tutelata una mera situazione di fatto, consistente nel potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente ad un diritto reale, anche se il possesso fosse illegittimo, abusivo o di mala fede, mentre l'accertamento del diritto reale
(in questo caso, del diritto di servitù) è demandato al diverso giudizio petitorio.
Difatti, va osservato che in generale, ai fini della tutela possessoria, il ricorrente deve dedurre e dimostrare la sussistenza, al momento dello spoglio o della turbativa, di un durevole, volontario e consapevole utilizzo del bene che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale.
Ordunque, le deduzioni attoree circa la sussistenza della situazione di fatto estrinsecabile nella servitù di acquedotto sul fondo (e sul pozzo) del resistente è suffragata dalle esecuzioni di opere visibili e permanenti come il sistema di pescaggio (comprensivo del motore e della pompa) dell'acqua dal pozzo e le tubature interrate che conducono l'acqua prelevata dal pozzo sino al fondo (c.d. dominante) della , con termine nella fontana presente nel fondo di Parte_1
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quest'ultima: opere visibili, permanenti e in equivocamente strumentali all'esercizio della servitù stessa (già di per sé rilevanti ai fini di un eventuale accertamento petitorio volto alla dimostrazione dell'esistenza del relativo diritto reale, essendo sufficiente, ai fini della prova del possesso, invece, che l'utilizzo del pozzo e del terreno servente per il passaggio della conduttura dal pozzo al fondo dominante è stato effettuato dall'attore nella sua qualità di possessore di un fondo vicino a quello attraversato -dal tubo, seppur interrato, o dalla e i suoi Parte_1 danti causa per prelevare manualmente l'acqua dal pozzo- e non già come un qualsiasi occasionale utilizzatore del pozzo) che dimostrano l'utilizzo non meramente occasionale né temporaneo del pozzo da parte della ricorrente medesima. D'altronde, l'attualità del possesso sopra indicata è ulteriormente confermata dalla circostanza che nel mese di luglio 2022, la si è servita Parte_1 del fondo del resistente (e del pozzo) per operare gli interventi di manutenzione al sistema di pompaggio dell'acqua.
Il possesso duraturo (quindi, non la mera occasionalità) vantato dalla ricorrente nell'odierno giudizio trova ristoro probatorio (oltre che nella produzione documentale e fotografica allegata dall'attrice) anche nelle dichiarazioni dei testimoni di parte attrice escussi all'udienza del 8.1.2025, nella cui sede, i testi e hanno confermato che la possiede Testimone_1 Testimone_2 Parte_1
e fruisce del pozzo in oggetto già dal 2009 (a risposta del primo quesito, Tes_2
ha confermato che, nella sua qualità di elettricista, ha effettuato diversi
[...] interventi per quanto riguarda la parte elettrica al fine di far funzionare la pompa sita nel pozzo posto nella proprietà che serve per far arrivare Controparte_1
l'acqua alla proprietà , precisando che “più volte mi sono Parte_1 recato unitamente all'idraulico per effettuare lavori di manutenzione, ciò è accaduto a partire dal 2009 in poi”) e che l'acqua prelevata dal pozzo stesso viene trasportata tramite un tubo che parte da quest'ultimo e arriva sino alla proprietà della , terminando nella fontana presente nel fondo di quest'ultima Parte_1
(come da risposta al quesito n. 3 da parte di : “Confermo la Testimone_1 circostanza, preciso che conosco bene i luoghi e so che il pozzo si trova nella proprietà Presa visione della foto, confermo che da questo pozzo esce CP_1 un tubo che porta l'acqua alla proprietà con il tubo e il rubinetto che si Parte_1 vede nella foto […]” e da parte di , sempre al quesito n. 3: “si, Testimone_2 confermo la circostanza, preciso che ho visto che quando la pompa è in funzione, aprendo il rubinetto l'acqua arriva nella proprietà della . Preciso altresì Parte_1 che, per quelle che sono le mie competenze, in quel pozzo c'è sempre stata la pompa della e ricordo che recentemente sono sorti dei problemi”), Parte_1 nonché, la circostanza che dette opere esistono sul pozzo e sul terreno “servente”
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del sin dal 2009 (risposta al quesito n. 4, da leggersi in coordinazione CP_1 con il quesito n. 3, da parte del teste “confermo la circostanza, come Tes_2 emerge dalle foto che mi vengono mostrate. Preciso che il tubo e il rubinetto li ho visti da quando ho iniziato ad effettuare i miei interventi di manutenzione”);
d'altronde, ai fini del presente giudizio, nulla rileva il fatto che le predette opere di prelievo dell'acqua (sistema di pompaggio e tubature) siano state commissionate oppure pagate da terzi ( : ciò che rileva è la sussistenza di un possesso CP_3
(quindi, uno sfruttamento) da parte della si sostanzia Parte_4 nell'esercizio di un diritto reale quale la servitù di acquedotto- sul fondo e sul pozzo del circostanza, appunto, confermata -tra l'altro- dal teste CP_1 nell'udienza del 8.1.2025: “preciso che ho visto che quando la pompa è in Tes_2 funzione, aprendo il rubinetto l'acqua arriva nella proprietà della . Parte_1
Preciso altresì che, per quelle che sono le mie competenze, in quel pozzo c'è sempre stata la pompa della ”. Parte_1
Irrilevante, pertanto, la produzione di parte resistente circa le dichiarazioni extragiudiziali rese da in data 25.20.2023 e documentate con il Parte_2 doc. 2, sia perché le medesime, essendo dichiarazioni da parte di un terzo, non sono sorrette da correlato risconto probatorio e, quindi, hanno natura meramente indiziaria, sia perché le medesime non sono idonee ad escludere la sussistenza di un'azione possessoria di servitù di acquedotto da parte della sul fondo Parte_1 del (difatti, l'eventuale -comunque non provato- prelievo di acqua dal CP_1 pozzo da parte del o un utilizzo condiviso delle tubature interrate anche da CP_3 parte di questo ultimo a beneficio della propria proprietà non sono circostanze idonee ad escludere il possesso in oggetto della ). Discorso analogo Parte_1 viene esteso alle ulteriori dichiarazioni e perizie di terzi prodotte da parte resistente.
Difatti, il nulla ha prodotto a contrasto delle allegazioni attoree così CP_1 come nulla ha addotto a sostegno delle proprie deduzioni (oltre alla circostanza che lo spoglio sarebbe avvenuto nel gennaio 2022, come ut supra argomentato) circa l'uso esclusivo del pozzo da parte del (invece che della , a CP_3 Parte_1 beneficio del proprio fondo (“per alimentare la piscina e l'irrigazione del parco”, come sostenuto dal resistente nella propria comparsa nella fase sommaria dell'odierno giudizio possessorio).
Quanto alla persistenza dello spoglio in oggetto, parte resistente deduce che, da luglio 2023, la (assieme al ha continuato a prelevare l'acqua dal Parte_1 CP_3 pozzo, pertanto, la situazione di spoglio sarebbe venuta meno, circostanza però non suffragata da alcun elemento probatorio e comunque è stata contestata dalla ricorrente (infatti, non vi è certezza che il tubo, sul quale è stato installato dal
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l'impianto di monitoraggio dei flussi, sia quello della , dato CP_1 Parte_1 che quest'ultima contesta la circostanza e contro deduce che dal pozzo fuoriesce anche un secondo tubo, non interrato -diversamente da quello della ricorrente- di proprietà invece del . CP_1
Irrilevanti, ai fini del giudizio possessorio la regolarità amministrativa dei prelievi effettuati dal pozzo.
L'ordinanza emessa in sede di reclamo, stante la propria natura endoprocedimentale, viene assorbita dalla presente sentenza.
Va, infatti, ricordato che, stante la struttura eventualmente bifasica del procedimento possessorio, delineata dall'art. 703 cod. proc. civ., come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza cautelare rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio.
Stante l'unitarietà del giudizio possessorio (dove il giudizio di merito degrada ad eventuale prosecuzione successiva alla fase sommaria), le spese di lite di tutte le fasi seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 147/2022 e successive modifiche, per i procedimenti cautelari per quanto riguarda la fase sommaria e la successiva fase di reclamo (per entrambe, esclusa la fase decisionale) e per i procedimenti ordinari per quanto riguarda la fase di merito (esclusa la fase di studio) con riduzione del 30% stante l'assenza di questione di fatto e di diritto, essendo queste già state studiate nella fase cautelare, applicando per tutte le fasi lo scaglione per le cause di valore indeterminato di bassa complessità.
Pertanto, si liquida nella complessiva somma di euro 4.014,00 per le due fasi cautelari (fase sommaria e reclamo), mentre si liquida in euro 2.070,60 per la fase di merito, per un totale complessivo di euro 6.084,60, il tutto oltre spese vive, iva e c.p.a. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel giudizio possessorio proposto da nei Parte_1 confronti di in accoglimento della domanda e nel Controparte_1 contraddittorio delle parti, ORDINA a l'immediata reintegra Controparte_1 della ricorrente nel possesso della servitù di attingimento dell'acqua dal pozzo esistente nel fondo di sua proprietà mediante ripristino dell'esercizio della stessa
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servitù con eliminazione, a cura e spese di di tutte le opere Controparte_1 ostative a detto esercizio.
Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite dell'intero giudizio possessorio che si liquidano nella complessiva somma di euro 6.084,60, oltre rimborso spese generali, spese vive per contributo unificato e iscrizione a ruolo, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Macerata, il 29/07/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 796\2023 R.G. avente ad oggetto: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.), e vertente
T R A
( ) rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SOPRANZI STEFANO, come da procura in atti;
-Attrice-
E
( ) rapp.to e difeso dall' avv.to Controparte_1 C.F._2
BOCCANERA PIERLORENZO, come da procura in atti;
-Convenuto- conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
3.4.2025. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 669 bis e s.s. e 703 c.p.c. depositato in data 10.3.2023, ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ritenuti sussistenti gli estremi di cui agli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., esaminati gli atti, essendo evidente lo spoglio del possesso della servitù di attingimento di acqua di cui sopra, voglia sulla base della semplice notorietà del fatto e valutata l'urgenza, inaudita altera parte, ingiungere
- ordinare, con decreto, al Sig. il ripristino dell'esercizio della Controparte_1 stessa, vale a dire l'immediata reintegra del ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato, nonché l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel possesso della servitù di attingimento di acqua dal pozzo, oltre all'esecuzione, a cura e a spese del resistente, di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi e voglia, altresì, fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso
e del pedissequo decreto al resistente”.
Nel merito, la ricorrente ha dedotto di aver acquistato da e Persona_1 [...]
in data 20.10.2008, con atto a firma del notar dei terreni Per_2 Persona_3 Nr. 796\2023 R.G.
siti in Civitanova Marche, contrada Cavallino, distinti al catasto Terreni del medesimo comune al foglio 18, particelle nn. 10, 85, 86 e 87, in favore dei quali era stata costituita in data 19.12.1987, con atto del notar una Persona_4 servitù perpetua di acquedotto tramite un pozzo esistente sulla part. 46, il cui terreno era di proprietà di , quest'ultimo successivamente Parte_2 ceduto -unitamente alla predetta servitù- dal a con Parte_2 Controparte_1 atto del 20.9.2021 a firma del notar Persona_5
La ha sostenuto -come anche da memoria integrativa depositata Parte_1
l'11.4.2023- di aver fatto installare nel pozzo un motore per il pompaggio dell'acqua (al quale, successivamente e a cadenza periodica, si è provveduto alla relativa manutenzione) e, d'accordo con il precedente proprietario del fondo servente ( , di aver proceduto alla posa delle tubature Parte_2 necessarie per la presa dell'acqua dal pozzo fino al fondo dominante poste ad una profondità di 2,5 metri (come dimostrato dalla documentazione intestata a coniuge dell'attrice, il quale ha curato anche il pagamento di detti CP_3 lavori), nonché, all'installazione sul proprio fondo (vale a dire, quello dominante rispetto al fondo del di una fontana/rubinetto per attingere l'acqua CP_1 proveniente dal pozzo, rilevando, infine, che nella prima metà di febbraio 2023, il ha chiuso il suddetto pozzo mediante catene e blocchi di cemento, CP_1 impedendo di fatto all'odierna attrice l'esercizio della relativa servitù.
Constatato il mancato riscontro alla diffida ad interrompere la condotta di spoglio inviata il 18.2.2023 via raccomandata a/r dalla l'attrice Parte_3 ha proceduto a depositare il ricorso cautelare in data 10.3.2023.
La ricorrente ha sostenuto altresì di aver ordinato, in data 16.1.2023, presso la società “Palmieri Contract s.r.l.”, l'acquisto di n. 16 piante di noce e n. 30 arbusti di lentisco per un importo totale di euro 8.500,00, oltre ad iva, da impiantare presso il proprio terreno e che a causa del predetto spoglio -e, quindi, dell'impedimento all'utilizzo dell'acqua da esso attinta-, la è stata Parte_1 costretta a differire la data di consegna delle suddette piante in attesa di ottenere un provvedimento ripristinatorio del possesso all'esito dell'odierno giudizio.
Con comparsa depositata il 6.5.2023, si è costituito in Controparte_1 giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso cautelare in quanto la sarebbe decaduta dalla relativa azione stante il decorso del Parte_1 termine annuale ex art. 1168 c.c. sull'assunto che la disinstallazione dell'opera di presa e captazione da parte del risalerebbe a gennaio 2022, mentre la CP_1 predetta domanda cautelare è stata presentata a marzo 2023.
Il ha eccepito, sempre in via preliminare, anche il difetto di CP_1 legittimazione attiva della ricorrente deducendo che la mai ha usufruito Parte_1
2 Nr. 796\2023 R.G.
dell'attingimento dell'acqua del pozzo, che, invece, ne ha beneficiato il solo coniuge della , a partire dal 2009, quando il senza CP_3 Parte_1 CP_3 alcuna autorizzazione da parte del , ha commissionato all'impresa Moviter Parte_2 di AC SA AN e C l'esecuzione di un intervento di scavo con posa e rinterro di tubazioni che dal pozzo arrivavano a servire la villa dello stesso e non il fondo dominante di cui alla servitù costituita nel 1987. CP_3
Il resistente ha altresì dedotto l'avvenuta estinzione della suddetta servitù di acquedotto per il non uso ultraventennale da parte di e (danti causa Per_1 Per_2 della ), mai avendo, questi ultimi, esercitato detto diritto reale, e che, Parte_1 solo a partire dal 2009, e non la ricorrente, ha iniziato a servirsi del CP_3 pozzo per il proprio fondo.
Il ha infine dedotto che il terreno “servente” acquistato con l'atto CP_1 stipulato in data 20.9.2021 sarebbe da ritenersi libero da vincoli e servitù, mentre la servitù esercitata a partire dal 2009 ne costituirebbe una nuova, introdotta con modalità clandestine, senza l'avvenuto compimento a gennaio 2022 del tempo utile alla relativa usucapione, di tal che ha concluso come segue: “IN VIA
PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'introdotta azione di reintegrazione e manutenzione del possesso per il decorso del termine annuale dal sofferto spoglio;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente in quanto la stessa non è titolare del rapporto controverso non avendo mai beneficiato e/o usufruito dell'attingimento dell'acqua; IN VIA PRINCIPALE, respingere la domanda di parte ricorrente, rimettendo alla eventuale fase di merito ogni decisione in ordine ai provvedimenti da assumere, stante l'abnormità degli effetti dell'esecuzione in questa fase, e stante la evidente inconsistenza del pregiudizio asseritamente patito da controparte che certo non giustifica provvedimenti di tale assolutezza e definitività dovendo l'intera risorsa idrica essere destinata all'azienda agricola del e non ad impieghi voluttuari”. CP_1
Con memoria di replica alla comparsa di costituzione depositata il 9.5.2023, la ha contestato le eccezioni e deduzioni avversarie, deducendo, Parte_1 anzitutto, di aver utilizzato il pozzo anche successivamente a gennaio 2022, come deducibile dalla corrispondenza del 21.7.2022 intercorsa tra la medesima ricorrente e la madre del resistente sulla piattaforma Whatsapp (doc. 17) e dalle dichiarazioni rilasciate dall'idraulico di cui ai docc. 15 e 21, Testimone_1 circa l'esecuzione di lavori di manutenzione annuale dell'impianto di pompaggio effettuati in data 14.7.2022 assieme all'elettricista , nonché di aver Testimone_2 scoperto la chiusura del pozzo solo nel febbraio 2023;
La ha altresì rilevato la presenza, nell'atto di compravendita del Parte_1 suddetto fondo servente stipulato tra il e il , di un espresso CP_1 Parte_2
3 Nr. 796\2023 R.G.
richiamo alla predetta servitù (art. 3 della compravendita), tale da far escludere l'asserzione dalla controparte circa l'avvenuta estinzione del medesimo diritto reale (visto, appunto, il richiamo nel contratto del 2021) e, infine, ha dedotto l'avvenuta maturazione dell'usucapione di detta servitù da parte della ricorrente ex art. 1061 ss c.c.
Con le note di replica depositate dal il 10.5.2023, ha contestato le CP_1 deduzioni attoree formulate con le memorie del 9.3.2023 e ha confermato le proprie conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Con ordinanza del 11.5.2023, rilevato che, in sede cautelare “dovendosi tutelare il possesso, ossia la situazione di fatto al momento esistente, appare indubbio che la servitù di acquedotto in favore del fondo della ricorrente ed a carico del fondo del resistente esista, con opere visibili e permanenti, quanto meno a partire dal 2009 con possibile costituzione in capo alla ricorrente di altro nuovo e autonomo titolo di acquisto ex artt. 1159 e 1061 c.c., qualora dovesse giungersi a dimostrare il non uso ventennale a partire dal 1988 della servitù costituita con detto titolo” e che “l'esecuzione di opere quali l'interramento delle condutture e la manutenzione del pozzo a mezzo tecnico idraulico attestano la fruizione nel tempo del pozzo da parte della ricorrente”, la condotta posta in essere dal resistente è stata ritenuta idonea ad integrare lo spoglio rilevante ex art. 1168 c.c., avendo il CP_1 precluso alla , da febbraio 2023, l'utilizzo del pozzo mediante Parte_1 apposizione di una catena ed un coperchio in cemento e, pertanto, è stato ordinato a l'immediata reintegra della ricorrente nel Controparte_1 possesso della servitù di attingimento dell'acqua dal pozzo esistente nel fondo di sua proprietà mediante ripristino dell'esercizio della stessa servitù con eliminazione, a sua cura e spese, di tutte le opere ostative a detto esercizio, e condannato -il medesimo resistente- alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese della presente fase che sono state liquidate in euro 1.014,00 a titolo di compensi, ed euro 145,50 per spese, oltre accessori come per legge.
L'ordinanza del 11.5.2023 è stata reclamata ex art. 669 terdecies c.p.c. in data
29.5.2023 da , ribadendo le eccezioni, deduzioni e Controparte_1 conclusioni già formulate nella prima fase del procedimento cautelare.
Con comparsa di costituzione e risposta, la si è costituita nel giudizio di Parte_1 reclamo all'ordinanza del 11.5.2023, ribadendo quanto già sostenuto nei propri scritti difensivi prodotti nella fase sommaria del giudizio possessorio, concludendo per il rigetto del reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c, confermando integralmente l'ordinanza del 11.5.2023, nonché per tutte le altre conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo del giudizio cautelare.
4 Nr. 796\2023 R.G.
Con ordinanza del 20.9.2023, il Collegio, rilevato che “Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure l'odierno reclamante ha contestato che lo spoglio fosse avvenuto nella prima metà del mese di febbraio dell'anno 2023 siccome dedotto nel ricorso possessorio, allegando per contro che la disinstallazione dell'opera di presa e di captazione risaliva al mese di gennaio dell'anno 2022” e che “Nella specie, a fronte della eccezione tempestivamente sollevata da
, la odierna reclamata non solo non ha provato ma neppure Controparte_1 ha chiesto di provare né la data dello spoglio né l'avvenuta conoscenza dello stesso. Né può assumere rilievo quanto dichiarato dalla all'udienza del Parte_1 giorno 11.05.2023 circa l'avvenuta scoperta dello spoglio nel febbraio 2023 da parte dell'idraulico da essa incaricato della manutenzione della pompa elettrica atteso che la circostanza non risulta in alcun modo provata. Né può assumere valore probatorio della scoperta dello spoglio nel febbraio 2023 la dichiarazione a firma di , titolare della Full day, datata 13.03.2023, atteso che Testimone_1 in essa si fa riferimento agli interventi di manutenzione della pompa elettrica collocata sul pozzo eseguiti dallo stesso nel corso degli anni su incarico della senza però indicazione di alcuna data in ordine all'ultimo intervento Parte_1 manutentivo eseguito(v. all. 15 fascicolo ricorrente).”, ha accolto il reclamo e, per l'effetto, ha revocato l'ordinanza impugnata, condannando la al Parte_1 pagamento in favore del reclamante delle spese di lite di entrambe le fasi liquidate nelle somma complessiva di euro 3.230,00, oltre rimborso spese generali, spese vive per contributo unificato e iscrizione a ruolo, iva e c.p.a., come per legge.
In data 2.10.2023, la ha presentato istanza per la prosecuzione del Parte_1 giudizio possessorio nella fase di merito ex art. 703, quarto comma, c.p.c., contestando l'ordinanza emessa il 20.9.2023 e deducendo che, in merito alla scoperta dell'avvenuto spoglio eseguito dal il Collegio avrebbe omesso CP_1 di valutare il documento n. 21 relativo alle dichiarazioni rilasciate dall'idraulico circa l'aver effettuato lavori di manutenzione sulla pompa ubicata nel Tes_1 pozzo in data 14.7.2022, nonché la corrispondenza Whatsapp tra l'attrice e la madre del entrambe circostanze idonee a dimostrare che il termine CP_1 annuale di decadenza dell'azione possessoria non fosse ancora scaduto alla data di marzo 2023 (introduzione del ricorso ex artt. 669 bis ss e 703 c.p.c.), formulando, infine, le seguenti conclusioni: “1)Voglia l'Ill.mo Tribunale, tenuto conto dello spoglio della servitù di attingimento di acqua e dell'accoglimento del Reclamo al
Collegio, ordinare al Sig. il pieno ripristino del possesso della Controparte_1 servitù di attingimento di acqua a favore dell'istante sul fondo di sua proprietà, precedentemente acquistato presso i Sigg. e servitù gravante sui Per_1 Per_2 fondi di proprietà del Sig. , come acquistati presso il Sig. Controparte_1
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; 2)Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via cautelare, procedere con la Parte_2 correzione/rettifica dell'Ordinanza relativa al reclamo al Collegio nel dispositivo, alla luce degli atti depositati in giudizio e la cui valutazione è stata omessa dal
Collegio, come già richiesto nell'istanza di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c.;
3)Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via cautelare, sospendere l'Ordinanza relativa al reclamo al Collegio nella parte del dispositivo concernente le spese di giudizio, vista la prosecuzione del giudizio nel merito. Con vittoria di spese e onorari”.
Si è costituito nella fase di merito possessorio con comparsa Controparte_1 depositata il 19.3.2024, il quale ha rilevato la pendenza del procedimento petitorio ex n. R.G. 2767/2023, dinanzi al Tribunale di Macerata, avente natura assorbente e pregiudiziale rispetto all'odierno giudizio, riproponendo le medesime eccezioni e deduzioni già indicare nella fase cautelare e formulando le seguenti conclusioni:
“IN VIA PREGIUDIZIALE, in considerazione della pendenza davanti a questo Ufficio
Giudiziario del proc. 2767/2023 RG di cognizione piena e più ampia che assorbe le ragioni di questo procedimento, rimettere gli atti al Presidente per la riunione;
IN
VIA PRINCIPALE, ai sensi dell'art. 949 I comma cod. civ., accertare e dichiarare
l'inesistenza di qualsivoglia servitù o gravame a carico del fondo di proprietà convenuta ubicato in Civitanova Marche - Loc. Cavallino, distinto al NCT di detto
Comune al Foglio 18, particelle 11, 13, 22, 23 e 46 di ha 5.81,80 ed in favore della e per l'effetto emettere sentenza che faccia luogo di estinzione Parte_1 dell'originaria servitù costituita con atto Notaio Dott. di Persona_4
Civitanova Marche del 19 dicembre 1987, Rep. 170.029 a far data dal 19.12.2007 per non uso ventennale, con conseguente annullamento degli atti di trasferimento
e di disposizione della stessa conseguenti e successivi, o delle diverse servitù descritte negli atti successivi siano esse di acquedotto o di attingimento tra cui atto Notaio Dott. del 20 ottobre 2008 Rep. 22229, ordinando al Persona_3 competente Conservatore presso l'Agenzia del Territorio di Macerata di procedere alle conseguenti annotazioni e/o trascrizioni ed ordinando all'attrice in Parte_1 particolare di rimuovere le opere interrate presenti nel terreno di parte attrice con impegno di spesa da imputare in solido tra loro;
IN VIA CAUTELARE ED
INCIDENTALE in conformità al provvedimento Collegiale ordinare di cessare immediatamente l'attingimento attuato in favore del fondo del CP_3
(Foglio 18 particella 14) a carico del pozzo presente sul fondo dell'attore, condannandolo altresì al pagamento di un equo indennizzo in favore di quest'ultimo per le condotte che verranno accertate in corso di causa”.
Con decreto emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
20.3.2024, rilevato che “in tema di sospensione del processo, non è ravvisabile alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza, agli effetti dell'art. 295 cpc, tra causa
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petitoria e causa possessoria, poiché l'una è volta alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre l'altra soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponde e il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio andrà risolto attraverso le opportune restitutiones in integrum (Cass. 14979\2015;
2300\2016)”, è stata rigettata l'istanza di sospensione del giudizio e sono stati concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, parte ricorrente ha rettificato le proprie conclusioni.
Con la seconda memoria istruttoria, parte resistente ha dedotto per la prima volta che, successivamente all'ordinanza emessa in sede di reclamo, la ricorrente e il hanno continuato ad attingere l'acqua dal pozzo, pertanto, sarebbe venuto CP_3 meno l'interesse a proseguire l'odierno giudizio, stante il ripristino del possesso sul pozzo, nonché l'abusività di detti prelievi stante il difetto di apposita autorizzazione amministrativa.
Con la terza memoria istruttoria, la ricorrente ha contestato la seconda memoria del affermando nuovamente che la sola ha beneficiato del CP_1 Parte_1 possesso del pozzo.
Depositate le memorie istruttorie ex art 183 comma sesto c.p.c., con decreto del
20.9.2024 sono state ammessi tutti i documenti prodotti dalle parti, nonché le prove testimoniali formulate da parte ricorrente e la prova contraria di parte resistente formulata nella propria terza memoria.
All'udienza del 8.1.2025 sono stati escussi i testi di parte ricorrente: Tes_1
, , e nonché a prova contraria il
[...] Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 teste del resistente: . All'esito della predetta udienza, è stata Testimone_5 dichiarata chiusa la fase istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con decreto del 5.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
----- -----
Il presente giudizio costituisce la fase di merito della istanza possessoria proposta da nei confronti di in relazione allo Parte_1 Controparte_1 spoglio perpetrato dal in danno della del possesso di una CP_1 Parte_1 servitù di acquedotto su un pozzo sito nel fondo di proprietà del resistente.
In via pregiudiziale, va rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente nella propria comparsa di costituzione (per la fase di merito) in quanto
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inammissibile essendo la medesima volta ad accertare in negativo la sussistenza di un diritto reale (vale a dire, la servitù di acquedotto gravante sul fondo di proprietà del e a servizio del fondo dominante della ), CP_1 Parte_1 presupponendo l'instaurazione di un giudizio petitorio, questo incompatibile con il presente giudizio possessorio.
Difatti, premesso che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e
24 Cost., dell'art. 705 c.p.c., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile, il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, purché l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria (e non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato) e non implichi, quindi, una deroga delle ordinarie regole sulla competenza, nel caso di specie, parte resistente ha concluso per una vera e proprio domanda petitoria volta all'accertamento -in negativo- della sussistenza di un diritto reale.
In via preliminare va, invece, dichiarata la tempestività del ricorso depositato dall'attrice in data 10.3.2023.
Va infatti osservato che il lamentato spoglio è stato scoperto ed accertato dalla ricorrente nel mese di febbraio 2023, pertanto, il termine decadenziale di un anno previsto dall'art. 1168 c.c. non era ancora scaduto al momento della presentazione del ricorso cautelare.
La prova della tempestività dell'azione attorea consegue dalle dalle seguenti due circostanze, entrambe suffragate dall'esame testimoniale tenutosi all'udienza del
8.1.2025:
1. la ha utilizzato il pozzo (e, quindi, esercitato la servitù in oggetto) Parte_1 quanto meno sino a luglio 2022. Difatti, come confermato dai testi Tes_1
e , in data 14.7.2022, questi ultimi, sono stati chiamati
[...] Testimone_2 dalla per effettuare un intervento manutentivo sul pozzo in oggetto Parte_1
(nella fattispecie, vi era un guasto alla pompa sita nel pozzo); detto intervento, avvenuto sul pozzo -e, quindi, sul fondo del resistente- ha presupposto l'esercizio della relativa servitù da parte della ricorrente (tramite i suddetti testi);
2. la deduce di aver scoperto lo spoglio operato dal nel Parte_1 CP_1 febbraio 2023. La circostanza risulta provata dalle dichiarazioni testimoniali rese da , il quale, rispondendo al quesito n. 7, ha confermato che nel Testimone_1 febbraio 2023 è stato chiamato dalla perché non arrivava acqua nella Parte_1
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sua proprietà; intervenuto sul posto ha constatato che il pozzo era sigillato e chiuso.
Dalle due circostanze sopra elencate è agevole dedurre che lo spoglio denunziato dalla è avvenuta certamente dopo il 14.7.2022 (vale a dire, dopo Parte_1
l'intervento manutentivo operato dai professionisti/testi e sul Tes_1 Tes_2 pozzo e sul fondo del resistente su richiesta della ricorrente), ma prima della fine del mese di febbraio 2023 (ossia, quando il teste ha constatato la Tes_1 chiusura del pozzo), mentre l'azione possessoria è stata esercitata dalla ricorrente nel marzo 2023, nel rispetto del termine annuale ex art. 1168 c.c.
Di contro, nulla allega parte resistente in merito all'asserita circostanza che lo spoglio si sarebbe verificato nel mese di gennaio 2022 piuttosto che a febbraio
2023, così come nulla prova in merito alle proprie deduzioni circa l'uso esclusivo del pozzo, a partire dal 2009, da parte di invece che della CP_3
. Parte_1
Nel merito, le domande attoree risultano fondate, essendo emerso, all'esito della fase istruttoria, la sussistenza della situazione di fatto dedotta dalla medesima, vale a dire, l'esistenza di una servitù di acquedotto in favore del fondo della ricorrente ed a carico del fondo del resistente, con opere visibili e permanenti, quanto meno a partire dal 2009, nonché l'attualità della condotta di spoglio da parte del a danno della ricorrente, come dedotta da quest'ultima. CP_1
Nessun dubbio, difatti, sulla condotta materiale di spoglio (clandestino) tenuta dal resistente sostanzialmente confermata dal medesimo, mai avendo CP_1 quest'ultimo contestato specificatamente le deduzioni attoree sul punto.
Quanto al giudizio possessorio, va osservato che in detto procedimento “speciale” viene tutelata una mera situazione di fatto, consistente nel potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente ad un diritto reale, anche se il possesso fosse illegittimo, abusivo o di mala fede, mentre l'accertamento del diritto reale
(in questo caso, del diritto di servitù) è demandato al diverso giudizio petitorio.
Difatti, va osservato che in generale, ai fini della tutela possessoria, il ricorrente deve dedurre e dimostrare la sussistenza, al momento dello spoglio o della turbativa, di un durevole, volontario e consapevole utilizzo del bene che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale.
Ordunque, le deduzioni attoree circa la sussistenza della situazione di fatto estrinsecabile nella servitù di acquedotto sul fondo (e sul pozzo) del resistente è suffragata dalle esecuzioni di opere visibili e permanenti come il sistema di pescaggio (comprensivo del motore e della pompa) dell'acqua dal pozzo e le tubature interrate che conducono l'acqua prelevata dal pozzo sino al fondo (c.d. dominante) della , con termine nella fontana presente nel fondo di Parte_1
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quest'ultima: opere visibili, permanenti e in equivocamente strumentali all'esercizio della servitù stessa (già di per sé rilevanti ai fini di un eventuale accertamento petitorio volto alla dimostrazione dell'esistenza del relativo diritto reale, essendo sufficiente, ai fini della prova del possesso, invece, che l'utilizzo del pozzo e del terreno servente per il passaggio della conduttura dal pozzo al fondo dominante è stato effettuato dall'attore nella sua qualità di possessore di un fondo vicino a quello attraversato -dal tubo, seppur interrato, o dalla e i suoi Parte_1 danti causa per prelevare manualmente l'acqua dal pozzo- e non già come un qualsiasi occasionale utilizzatore del pozzo) che dimostrano l'utilizzo non meramente occasionale né temporaneo del pozzo da parte della ricorrente medesima. D'altronde, l'attualità del possesso sopra indicata è ulteriormente confermata dalla circostanza che nel mese di luglio 2022, la si è servita Parte_1 del fondo del resistente (e del pozzo) per operare gli interventi di manutenzione al sistema di pompaggio dell'acqua.
Il possesso duraturo (quindi, non la mera occasionalità) vantato dalla ricorrente nell'odierno giudizio trova ristoro probatorio (oltre che nella produzione documentale e fotografica allegata dall'attrice) anche nelle dichiarazioni dei testimoni di parte attrice escussi all'udienza del 8.1.2025, nella cui sede, i testi e hanno confermato che la possiede Testimone_1 Testimone_2 Parte_1
e fruisce del pozzo in oggetto già dal 2009 (a risposta del primo quesito, Tes_2
ha confermato che, nella sua qualità di elettricista, ha effettuato diversi
[...] interventi per quanto riguarda la parte elettrica al fine di far funzionare la pompa sita nel pozzo posto nella proprietà che serve per far arrivare Controparte_1
l'acqua alla proprietà , precisando che “più volte mi sono Parte_1 recato unitamente all'idraulico per effettuare lavori di manutenzione, ciò è accaduto a partire dal 2009 in poi”) e che l'acqua prelevata dal pozzo stesso viene trasportata tramite un tubo che parte da quest'ultimo e arriva sino alla proprietà della , terminando nella fontana presente nel fondo di quest'ultima Parte_1
(come da risposta al quesito n. 3 da parte di : “Confermo la Testimone_1 circostanza, preciso che conosco bene i luoghi e so che il pozzo si trova nella proprietà Presa visione della foto, confermo che da questo pozzo esce CP_1 un tubo che porta l'acqua alla proprietà con il tubo e il rubinetto che si Parte_1 vede nella foto […]” e da parte di , sempre al quesito n. 3: “si, Testimone_2 confermo la circostanza, preciso che ho visto che quando la pompa è in funzione, aprendo il rubinetto l'acqua arriva nella proprietà della . Preciso altresì Parte_1 che, per quelle che sono le mie competenze, in quel pozzo c'è sempre stata la pompa della e ricordo che recentemente sono sorti dei problemi”), Parte_1 nonché, la circostanza che dette opere esistono sul pozzo e sul terreno “servente”
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del sin dal 2009 (risposta al quesito n. 4, da leggersi in coordinazione CP_1 con il quesito n. 3, da parte del teste “confermo la circostanza, come Tes_2 emerge dalle foto che mi vengono mostrate. Preciso che il tubo e il rubinetto li ho visti da quando ho iniziato ad effettuare i miei interventi di manutenzione”);
d'altronde, ai fini del presente giudizio, nulla rileva il fatto che le predette opere di prelievo dell'acqua (sistema di pompaggio e tubature) siano state commissionate oppure pagate da terzi ( : ciò che rileva è la sussistenza di un possesso CP_3
(quindi, uno sfruttamento) da parte della si sostanzia Parte_4 nell'esercizio di un diritto reale quale la servitù di acquedotto- sul fondo e sul pozzo del circostanza, appunto, confermata -tra l'altro- dal teste CP_1 nell'udienza del 8.1.2025: “preciso che ho visto che quando la pompa è in Tes_2 funzione, aprendo il rubinetto l'acqua arriva nella proprietà della . Parte_1
Preciso altresì che, per quelle che sono le mie competenze, in quel pozzo c'è sempre stata la pompa della ”. Parte_1
Irrilevante, pertanto, la produzione di parte resistente circa le dichiarazioni extragiudiziali rese da in data 25.20.2023 e documentate con il Parte_2 doc. 2, sia perché le medesime, essendo dichiarazioni da parte di un terzo, non sono sorrette da correlato risconto probatorio e, quindi, hanno natura meramente indiziaria, sia perché le medesime non sono idonee ad escludere la sussistenza di un'azione possessoria di servitù di acquedotto da parte della sul fondo Parte_1 del (difatti, l'eventuale -comunque non provato- prelievo di acqua dal CP_1 pozzo da parte del o un utilizzo condiviso delle tubature interrate anche da CP_3 parte di questo ultimo a beneficio della propria proprietà non sono circostanze idonee ad escludere il possesso in oggetto della ). Discorso analogo Parte_1 viene esteso alle ulteriori dichiarazioni e perizie di terzi prodotte da parte resistente.
Difatti, il nulla ha prodotto a contrasto delle allegazioni attoree così CP_1 come nulla ha addotto a sostegno delle proprie deduzioni (oltre alla circostanza che lo spoglio sarebbe avvenuto nel gennaio 2022, come ut supra argomentato) circa l'uso esclusivo del pozzo da parte del (invece che della , a CP_3 Parte_1 beneficio del proprio fondo (“per alimentare la piscina e l'irrigazione del parco”, come sostenuto dal resistente nella propria comparsa nella fase sommaria dell'odierno giudizio possessorio).
Quanto alla persistenza dello spoglio in oggetto, parte resistente deduce che, da luglio 2023, la (assieme al ha continuato a prelevare l'acqua dal Parte_1 CP_3 pozzo, pertanto, la situazione di spoglio sarebbe venuta meno, circostanza però non suffragata da alcun elemento probatorio e comunque è stata contestata dalla ricorrente (infatti, non vi è certezza che il tubo, sul quale è stato installato dal
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l'impianto di monitoraggio dei flussi, sia quello della , dato CP_1 Parte_1 che quest'ultima contesta la circostanza e contro deduce che dal pozzo fuoriesce anche un secondo tubo, non interrato -diversamente da quello della ricorrente- di proprietà invece del . CP_1
Irrilevanti, ai fini del giudizio possessorio la regolarità amministrativa dei prelievi effettuati dal pozzo.
L'ordinanza emessa in sede di reclamo, stante la propria natura endoprocedimentale, viene assorbita dalla presente sentenza.
Va, infatti, ricordato che, stante la struttura eventualmente bifasica del procedimento possessorio, delineata dall'art. 703 cod. proc. civ., come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza cautelare rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio.
Stante l'unitarietà del giudizio possessorio (dove il giudizio di merito degrada ad eventuale prosecuzione successiva alla fase sommaria), le spese di lite di tutte le fasi seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 147/2022 e successive modifiche, per i procedimenti cautelari per quanto riguarda la fase sommaria e la successiva fase di reclamo (per entrambe, esclusa la fase decisionale) e per i procedimenti ordinari per quanto riguarda la fase di merito (esclusa la fase di studio) con riduzione del 30% stante l'assenza di questione di fatto e di diritto, essendo queste già state studiate nella fase cautelare, applicando per tutte le fasi lo scaglione per le cause di valore indeterminato di bassa complessità.
Pertanto, si liquida nella complessiva somma di euro 4.014,00 per le due fasi cautelari (fase sommaria e reclamo), mentre si liquida in euro 2.070,60 per la fase di merito, per un totale complessivo di euro 6.084,60, il tutto oltre spese vive, iva e c.p.a. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel giudizio possessorio proposto da nei Parte_1 confronti di in accoglimento della domanda e nel Controparte_1 contraddittorio delle parti, ORDINA a l'immediata reintegra Controparte_1 della ricorrente nel possesso della servitù di attingimento dell'acqua dal pozzo esistente nel fondo di sua proprietà mediante ripristino dell'esercizio della stessa
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servitù con eliminazione, a cura e spese di di tutte le opere Controparte_1 ostative a detto esercizio.
Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite dell'intero giudizio possessorio che si liquidano nella complessiva somma di euro 6.084,60, oltre rimborso spese generali, spese vive per contributo unificato e iscrizione a ruolo, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Macerata, il 29/07/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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