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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca __________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente _________ Consigliere
All'udienza, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, il giorno 18 novembre 2025 ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2384/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 3077/2023 emessa in data 24.03.2023 dal Tribunale- GL di Roma e vertente
TRA
(C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato
EN Confessore PEC: ; Email_1
-Appellante principale-
E
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avvocato Antonio VA PEC:
, -Appellato ed Appellante Email_2 incidentale-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 21 settembre 2023 la ha Parte_2 impugnato la sentenza n. 3077/2023 emessa in data 24.03.2023 dal Tribunale
GL di Roma. Con la sentenza gravata, il primo Giudice accoglieva parzialmente il ricorso di
[...]
inteso al riconoscimento dei danni nascenti dalle condotte CP_1 asseritamente mobbizzanti perpetrate nei suoi confronti dall' e, Parte_1 ritenuto ravvisabile l'inadempimento ex art.2087 cc, condannava la controparte al risarcimento del danno biologico liquidato in € 8.777,00 oltre alla rivalutazione dal 2021 sino alla data della sentenza, nonché del danno non patrimoniale liquidato in € 34.000,00, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo per entrambe le voci.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo, Controparte_1
a sua volta, appello incidentale volto alla rideterminazione delle somme dovute a titolo di danno biologico per un ammontare di euro 47.606,00 e per i restanti danni non patrimoniali per euro 164.245,00 (danno morale soggettivo, danno esistenziale, danno all'immagine, danno alla dignità della persona o professionale) oltre interessi e rivalutazione.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 18 novembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso , medico psichiatra alle Controparte_1 dipendenze della dal 2 febbraio 1992, ed in servizio presso la Parte_3
U.O.C. Salute mentale -II distretto, chiedeva la condanna della controparte a corrispondere la somma di €273.025,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali nonché la somma di € 482.523,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per condotte che, a suo dire, sarebbero state espressione di mobbing.
Spiegava che, al rientro da un periodo di congedo non retribuito per formazione dal primo marzo 2016 al 31 gennaio 2017, regolarmente assentito dalla
[...]
egli trovava la sua stanza occupata da altri due medici, la dott.ssa Pt_3
Pag. 2 di 30 Parte
e la dott.ssa (trasferite da altre . Nonostante le sue Per_1 Per_2 rimostranze, la stanza gli era concessa in uso solo per tre mezze giornate: il martedì pomeriggio, il giovedì mattina e il venerdì pomeriggio. Nei restanti giorni in cui era in servizio, su un orario settimanale di 38 ore, egli doveva ricercare nell'edificio una stanza libera ove poter effettuare le visite programmate e, in caso non riuscisse a trovarne alcuna, ad annullare le visite stesse e a rimandarle ad altra giornata. Narrava ulteriori vicende che riteneva sintomatiche dell'atteggiamento vessatorio nei suoi confronti da parte del Direttore dell'Unità
Operativa. Aggiungeva che, a seguito del trasferimento di tre medici e della riassegnazione dei relativi pazienti, il maggior numero era assegnato a lui nonostante non disponesse di una stanza per tutto il tempo del suo turno lavorativo.
In conseguenza di tale difficile situazione, che lo portava a rassegnare le dimissioni, comunicate il 12 marzo 2018 con effetto dal 12 giugno 2018, deduceva di avere risentito effetti sul piano della salute costituiti da ipertensione con un episodio sincopale in data 17.09.2017 (a causa del quale veniva trasportato in ambulanza all'Ospedale S. Spirito) gastralgia, disturbi digestivi ed uno stato depressivo ansioso, affezioni per le quali praticava terapia (documentate con certificazioni). Anche il 13 agosto 2018, in prossimità alla cessazione del rapporto, si manifestava un “picco ipertensivo” con vertigini, con accesso al P.S. dell'Ospedale San Camillo. Allegava, altresì, il drastico mutamento delle abitudini di vita, sostenendo di non uscire più con la moglie e con gli amici per andare a cena, al cinema o a visitare mostre e di avere smesso di viaggiare come faceva prima. Assumeva che presso i colleghi ed i pazienti la sua immagine professionale sarebbe stata fortemente pregiudicata.
Il Tribunale, espletata l'istruttoria mediante audizione dei testi ed ammessa ctu, emetteva sentenza nel contraddittorio con convenuta (che Parte_1 contestava gli assunti dell'attore) accogliendo solo in parte la domanda col ritenere dimostrata la responsabilità datoriale ex art.2087 cc, ma negando la prova del mobbing e del danno patrimoniale.
Pag. 3 di 30 Esaminate le deposizioni, il primo giudice evidenziava che da esse era emerso che il prima del congedo, usufruiva di una stanza fissa in condivisione con CP_1 un collega con il quale si alternava nella turnazione in modo da avere sempre la disponibilità esclusiva della stessa per effettuare le visite, mentre, al rientro dal congedo, tale disponibilità era venuta meno, in quanto, coincidendo i turni dei colleghi che avevano la disponibilità della stanza oltre lui, egli era costretto alla ricerca di una stanza libera oppure addirittura a visitare i pazienti in corridoio o presso la stanza comune, quando non addirittura a dover disdire le visite prenotate per mancanza di spazi idonei all'effettuazione delle stesse.
Ne deduceva che, a differenza di altri colleghi, non gli fosse stata garantita la condizione idonea per svolgere la sua attività lavorativa e che, nonostante le richieste da lui inoltrate, l' non avesse adottato alcun provvedimento di Pt_3 organizzativo della turnazione idoneo a favorire l'equa fruizione degli spazi a disposizione.
Riteneva indimostrate le ulteriori circostanze addotte a sostegno di una condotta datoriale mobbizzante, mentre affermava la responsabilità dell' Parte_1 ex art. 2087 c.c. per inadempimento dell'obbligo di garantire ai lavoratori gli strumenti necessari all'espletamento dell'attività lavorativa consistente nell'omessa riorganizzazione degli spazi in maniera equa tra tutti i sanitari, con conseguente riconoscimento del pregiudizio per la personalità e la salute del ricorrente. La quantificazione del danno biologico veniva effettuata sulla base della CTU medico legale espletata in corso di causa, che riconosceva la sussistenza del “disturbo dell'adattamento con prevalente umore depresso e ansia, in terapia farmacologica con antidepressivi, stabilizzanti dell'umore e ipnoinduttori”, valutabile complessivamente nella misura del 12% da cui il ctu estrapolava il 6% assumendo la predisposizione del all'affezione per CP_1 dati caratteriali. Escludeva, viceversa, il danno patrimoniale ritenendo non provato il nesso di causalità tra il comportamento datoriale e le dimissioni rassegnate.
Quantificava, inoltre, il danno non patrimoniale, nelle due componenti esistenziale e professionale che riteneva dimostrate, in via equitativa con
Pag. 4 di 30 riferimento ad una quota della retribuzione mensile pari approssimativamente al
43% (€ 2.000,00 su € 4.639,65) così liquidando, per 17 mesi, un importo complessivo di € 34.000,00, mentre il danno biologico veniva liquidato, in relazione alle tabelle milanesi, in 8.770,00.
Avverso la sentenza, propone appello principale la ed incidentale Parte_3 il CP_1
Assume l' l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in Parte_1 ordine all'indisponibilità della stanza lamentata dal e la CP_1 contraddittorietà della sentenza in cui, pur avendo riconosciuto preso atto che fosse documentata la scarsa produttività e l'atteggiamento polemico dell'appellato ed affermando “una certa conflittualità nei rapporti tra CP_1
e il responsabile e più in generale un clima di insofferenza e disagio che Pt_4 caratterizzava i rapporti tra direzione e ricorrente, verosimilmente connesso non solo alla scarsa produttività ma anche all'atteggiamento polemico e scarsamente collaborativo del , ciò nonostante sarebbe stato ritenuto CP_1
l'inadempimento dell' per non avere predisposto una Parte_1 turnazione dei medici in servizio idonea a consentire l'uso della stanza.
Secondo l'appellante, la testimonianza del dott. che avrebbe dimostrato, che Tes_1
l'azienda si fosse attivata in tal senso incaricando la dott.ssa di predisporre CP_2 la turnazione per l'utilizzo delle stanze in modo da consentire a di avere CP_1 una stanza in esclusiva durante le sue ore di lavoro.
Secondo l'appellata, inoltre, i testimoni escussi non avrebbero mai visto il
[...] vagare per i corridoi in cerca di una stanza libera per visitare i pazienti, CP_1 richiamando in proposito le deposizioni dei testi , Testimone_2 Tes_3
[...] Testimone_4 Testimone_5
Secondo la prospettazione dell'appellante principale, dunque, i medici della UOC avrebbero affrontato le stesse difficoltà del dovendo, anche loro, CP_1 condividere la stanza con altri colleghi, situazione che gestivano attraverso la turnazione disposta dall' proprio al fine di evitare sovrapposizioni e Pt_1 presenze in contemporanea.
Il motivo è infondato.
Pag. 5 di 30 Invero, la lettura delle emergenze istruttorie fornita dall'appellante non è condivisibile.
Numerosi testi escussi hanno confermato che il si trovasse, per effetto CP_1 della sovrapposizione del proprio turno con quello dei suoi colleghi che avevano in uso la medesima stanza, frequentemente a non avere un ufficio per effettuare le visite. Part
In particolare, il Dott. , dirigente dell' in servizio in Via Sabrata Tes_6
12 nel Centro di Salute mentale ove aveva lavorato dal 1996 al febbraio 2021, dichiarava esplicitamente: “Dopo l'aspettativa quella stanza era stata occupata da altre due colleghe sopravvenute e non ha più avuto una stanza fissa a disposizione. Mi è capitato di ospitarlo quando era possibile, oppure si appoggiava in corridoio ovvero in segreteria ovvero ancora presso la stanza comune, dove però non è possibile visitare i pazienti, proprio perché può entrare chiunque, essendo lì posizionati gli archivi i faldoni, lo spazio caffè ecc. Quando poi trovava qualche stanza libera di altri colleghi usava quella. Mi è capitato di vedere pazienti chiedere dove poter trovare il dott. per la visita e CP_1 vedere il ricorrente nell'imbarazzante situazione di non aver un posto dove poter eseguire il colloquio e/o la visita [...] Mi è anche capitato di vedere il
[...] disdire l'appuntamento davanti al cliente, laddove ovviamente non ci CP_1 fosse una particolare urgenza, proprio per la mancanza di disponibilità di una stanza per la visita. Confermo che il all'epoca, aveva dato incarico alla Tes_7 collega di verificare la possibilità di riorganizzare la turnazione in modo CP_2 tale da consentire al ricorrente di avere una stanza in esclusiva durante le sue ore di lavoro. Ma credo che tale ricerca non portò ad una soluzione del problema, se non per pochissime ore settimanali”.
Il teste, fra l'altro, al di là dell'evidente mortificazione della professionalità del medico, sottolineava che era imprescindibile che l'intervento terapeutico, per la sua natura e specificità, avvenisse in un ambiente separato e “protetto”
(“Evidenzio inoltre che tale situazione non è compatibile con la funzione della terapia, avendo normalmente i nostri i pazienti necessità di uno spazio di riferimento, comunque contenuto e protetto”).
Pag. 6 di 30 La teste infermiera presso la stessa struttura UOC, Testimone_8 dichiarava che “Quando è rientrato dall'aspettativa, invece, non c'era più una stanza per lui perché nel frattempo erano arrivati due medici nuovi. Inoltre, non si riuscì ad organizzare il turno in modo tale che il ricorrente potesse fruire di una stanza durante il proprio turno. Escludo che ci sia stata una rotazione delle stanze. Escludo che il abbia mai ruotato con la stanza. Preciso che il mio Pt_4 turno era martedì mattina e giovedì pomeriggio, e dunque posso riferire che almeno in questi due turni il ricorrente non aveva una stanza a disposizione e pertanto se c'erano pazienti gravi, gli lasciavo l'infermeria, diversamente bisognava congedare i pazienti, facendo un triage grossolano. Ero io ovvero il ricorrente che spiegava ai pazienti che non potevano essere visitati per mancanza di spazio. Il ricorrente, ricordo, era posizionato nel corridoio. Il ricorrente ricordo era a tempo pieno e credo che per almeno 18/20 h era privo di stanza.”
Il teste paziente del ricorrente nel periodo in questione, riferiva: Tes_9
”Posso confermare che trovavo spesso il ricorrente nei corridoi del centro oppure nella sala di attesa dei pazienti e confermo altresì che mi è capitato spesso, circa cinque o sei volte, di non fare proprio la seduta perché non c'era uno spazio disponibile;
altre volte mi è capitato di dover attendere che si liberasse una stanza ed altre volte ancora abbiamo fatto la seduta in piedi in mezzo ad altri pazienti nel corridoio, ovvero in infermeria dove riuscivamo a trovare un minimo di riservatezza. Confermo che, quando c'erano gli appuntamenti prefissati la seduta normalmente riuscivamo a farla in una stanza dedicata, per quanto non sempre pur avendo l'appuntamento si riusciva
a trovare una situazione protetta. Ricordo che il ricorrente era particolarmente imbarazzato e sofferente per tale situazione, dispiacendosi sia per i pazienti sia di non poter esercitare adeguatamente la propria professione”.
La stessa teste , una delle colleghe con cui il ricorrente Testimone_5 condivideva la stanza, dichiarava: “Confermo che è accaduto che il ricorrente bussasse alla stanza e la trovava occupata da me, a quel punto se comunque io non avevo pazienti e lui li aveva, pur essendo assegnata a me per quella
Pag. 7 di 30 giornata gli davo la possibilità di usarla e andavo da un'altra parte. Se invece avessi avuto pazienti, avrei detto al ricorrente che non potevo liberare la stanza.
….”, confermando, pertanto, che, fra i due, era sempre e comunque il ricorrente a dover cercare un'altra sistemazione per effettuare le sue visite e mai la che Per_2 decideva se concedere o meno l'uso della stanza al CP_1
In buona sostanza, il medico era costretto, nella migliore delle ipotesi, a confidare sulla cortesia e disponibilità dei colleghi chiedendo loro se potesse espletare le visite nelle loro stanze, ed in caso di indisponibilità ricorrere a mezzi di fortuna o annullare le visite.
Quanto alla deposizione del teste dal giugno 2017 Direttore del Testimone_4
Dipartimento di Salute Mentale della la rilevanza della stessa risulta Parte_2 del tutto ridimensionata tenendo conto di quanto dichiarato dallo stesso teste:
“evidenzio che comunque io non sono in Via Sabrada nei medesimi locali dove operava il ricorrente;
infatti ho varie ed, in qualità di direttore dell'intero dipartimento e su Via Sabrada ho una stanza ma ripeto in altro padiglione”, sicché, con evidenza, le dichiarazioni rese (“tale circostanza non mi risulta” riferita all'indisponibilità della stanza) non possono ritenersi frutto di una constatazione de visu ma solo noti eventualmente per conoscenza indiretta e de relato (neppure meglio specificata nella deposizione).
Emerge, ancora, dalla considerazione delle deposizioni raccolte, che il CP_1 avesse fatto presente in più occasioni al , Direttore f.f. della UOC, la Pt_4 necessità che gli fosse assegnata una stanza libera durante il suo turno di lavoro
(vedasi la deposizione della teste che dichiarava “Confermo Testimone_8 che il ricorrente lamentava spesso con il la questione della stanza” e lo Pt_4 stesso che pur ammettendo di essere stato destinatario di Testimone_2 segnalazioni da parte del della mancanza della stanza, le riferiva, CP_1 inverosimilmente, alla pretesa del ricorrente alla richiesta della stanza a lui precedentemente assegnata), senza che però tale segnalazione avesse portato all'adozione di provvedimenti risolutivi da parte dell'amministrazione.
Sulle deposizioni dei testi e si è già detto, Testimone_5 Testimone_4 quanto a quelle dei testi e anch'esse citate Testimone_2 Testimone_3
Pag. 8 di 30 dall'appellante, va detto che la dichiarazione del primo che il avesse CP_1 una stanza fissa che condivideva con la risulta sostanzialmente Testimone_5 smentita proprio dal medico che con la narrazione sopra Testimone_5 riportata (...pur essendo assegnata a me per quella giornata gli davo la possibilità di usarla e andavo da un'altra parte...) confermava che, nei casi di compresenza, la disponibilità del luogo spettasse in primis a lei (...pur essendo assegnata a me per quella giornata ...) e solo, previo suo consenso, potesse essere occupata dal e che perciò l'uso della stanza da parte di CP_1 quest'ultimo dipendesse, in ultima analisi, dalla decisione di lei.
Del resto, forti perplessità sulla credibilità del teste sorgono sia per il Pt_4 tenore complessivo della deposizione (in cui sono frequenti i riferiti “non ricordo”) sia per l'intensa conflittualità con il (di cui è emblematico, CP_1 anche per i toni e le modalità con cui avveniva, l'episodio-documentalmente riscontrato- del permesso accordato dal il 28 febbraio del 2018 che il Pt_4
Direttore dell'Unità sosteneva con lettera dell'8 marzo 2018, v.doc.10 fasc. orig. ric., viceversa, di non avere mai autorizzato-richiamando per questo il CP_1 che si scagionava grazie all'evidenza documentale in suo possesso v. doc.13 fasc. orig. ric.) che in considerazione di quanto dichiarato dal teste Tes_8 infermiera, che nel corso della deposizione riferiva “...confermo che lo
[...] stesso non poteva non vedere il ricorrente sostare nei corridoi o davanti Pt_4 alla fotocopiatrice in assenza della stanza. “.
In ordine alla dichiarazione del dirigente psicologo, deve rilevarsi che, Tes_3 contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, la stessa non smentisce ma, anzi conferma la condizione di sera difficoltà vissuta dal CP_1 nel testimoniare che “avevamo dei turni in comune e confermo che mi è capitato di vederlo lamentare con il o altri colleghi che non aveva una stanza dove Pt_4 visitare. Il ricorrente ricordo condivideva la stanza con la talvolta anche Per_2 con altri colleghi e confermo che i turni del ricorrente e della ccadeva che Per_2 si sovrapponessero”.
Le ulteriori dichiarazioni “ Non mi risulta che dei pazienti anche del ricorrente siano stati rinviati per indisponibilità di spazio” o, ancora, quella:” Il martedì
Pag. 9 di 30 mattino io ero normalmente di turno e non ricordo che il ricorrente girasse fra
i corridoi”non escludono né contrastano direttamente con le deposizioni degli altri testi, potendo accadere che il non avesse avuto occasione di Tes_3 constatare che il dovesse annullare gli appuntamenti o che dovesse CP_1 andare alla ricerca di uno spazio dove visitare i pazienti.
Come si vede, per una parte consistente dell'orario di lavoro (l'orario del
[...] era di 38 ore e l'infermiera ffermava che “per almeno CP_1 Testimone_8
18/20 h era privo di stanza”) il non aveva a disposizione un apposito CP_1 studio dove eseguire le visite dei pazienti. Né può escludere la responsabilità dell'amministrazione la complessiva situazione di carenza di spazi nella struttura, affermata dalla difesa della parte appellante principale, posto che dalla prova è emerso che, a fronte di tale disfunzione, con opportuni correttivi nell'organizzazione del lavoro, agli altri medici erano state comunque garantite nelle ore di presenza gli spazi appropriati dove eseguire le visite (come dimostra, ad esempio, la deposizione del teste “Normalmente, essendo il servizio Tes_3 aperto h 12, si utilizzavano le stanze con l'incrocio dei turni. Avendo io dei turni molto organizzati, cioè non sostanzialmente fissi, normalmente avevo sempre la disponibilità di una stanza per visitare”).
Con il secondo motivo di appello, si censura la sentenza in ordine all'erroneo accertamento dei danni non patrimoniali subiti dal nonché per CP_1 carenza di motivazione sul punto. Il motivo viene trattato, per ragioni di connessione, in uno con una delle ragioni che sostengono l'appello incidentale proposto dall'appellato, quella relativa alla erronea quantificazione del danno biologico effettuata dal Tribunale.
Deduce l'appellante principale che dalla CTU sarebbe emerso che la patologia di cui soffre l'appellato è una patologia pregressa rispetto alle vicende oggetto di causa sicché nessun danno sarebbe stato ascrivibile all'amministrazione. Infatti, Parte le condotte poste in essere dalla non avrebbero avuto alcun effetto se la personalità del non fosse stata caratterizzata dai tratti evidenziati dai CP_1 test di personalità esaminati dal ctu.
Pag. 10 di 30 Ritiene l'appellante che la predisposizione del ed i suoi tratti di CP_1 personalità valgano ad escludere il nesso di causalità. Inoltre, non sarebbe stata Part ravvisabile una responsabilità ex art. 2087 c.c. in capo alla poiché non sarebbe stato l'elemento soggettivo nelle forme del dolo o della colpa grave, come si desumerebbe dall'esclusione dell'elemento soggettivo del mobbing, costituito dall'intento persecutorio. Nessuna prova vi sarebbe stata che il disturbo dell'adattamento riscontrato al fosse stato determinato dalle CP_1 circostanze indicate nel ricorso ed anzi dalla CTU risulterebbe tutto il contrario, ovvero che tale disturbo fosse preesistente.
Con l'appello incidentale, limitatamente agli aspetti connessi con il motivo esaminato dell'appello principale, si assume che erroneamente il Tribunale avrebbe scomputato la misura del 6% dalla complessiva menomazione del 12% sulla base dei tratti personologici del dovendo tutta la misura CP_1 percentuale essere oggetto di indennizzo da parte del datore di lavoro.
Il motivo dell'appello principale è infondato, mentre è fondato quello dell'appello incidentale.
Invero, ritiene il Collegio, che le considerazioni riportate nella ctu vadano fatte oggetto di rettifica alla luce degli esatti criteri di valutazione del danno ex art.2087 cc delineati dalla giurisprudenza.
Si legge infatti nella relazione peritale che: “L'analisi sinora svolta evidenzia la compatibilità causale tra il disturbo dal quale il Dott. è affetto e le CP_1 lamentate vicende lavorative. Infatti, avuto riguardo alla documentazione sanitaria esaminata e ai risultati degli accertamenti svolti, la storia naturale del disturbo psichico dal quale Egli è affetto appare compatibile con il paradigma nosografico di un disturbo dell'adattamento, posto che, in concreto, alla verificazione di vissuti stressanti di natura lavorativa è corrisposta una compromissione funzionale o uno stato di disagio clinicamente significativi.
L'attuale danno psichico, peraltro, ravvisa due componenti, risultando causato:
A. da condizioni costitutive dello stato anteriore afferenti a aspetti personologici di rilievo clinico e testologico, rilevati dagli accertamenti svolti da aprile a giugno 2019 presso la UOC Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Pag. 11 di 30 Lavoro della;
B. dai vissuti reattivi alle vicende lavorative descritte Parte_5 dal 2017 al 2018. Allo stato dei fatti, quindi, non è medico-legalmente sostenibile una esclusiva causalità lavorativa, tenuto conto della embricazione di più fattori stressanti per i quali, in ordine alla verificazione del danno psichico, occorrerebbe evocare un criterio di causalità “circolare” piuttosto che “lineare”.
Tale constatazione risulta ovviamente incidente sulla valutazione del danno”, facendo appunto discendere la necessità di procedere ad una riduzione percentuale del danno detraendo la quota ( del 6%) ascrivibile ad “aspetti personologici” emersi dai test somministrati al CP_1
Le motivazioni di tale riduzione sono ulteriormente esplicitate nella stessa CTU come segue: “è possibile asserire che il complessivo danno psichico dal quale il
Ricorrente è affetto causa un danno biologico permanente valutabile nella misura del 12%. Occorre, a questo punto, ripartire il complessivo danno tra le due componenti realizzatrici del medesimo, nell'assunto, si ripete, per cui il complessivo pregiudizio di natura psichica è quantificabile nella misura del
12%. Orbene, per quanto attiene alle concause di menomazione extra-lavorative rilevano:
- i valori elevati o sovramodali rilevati dal test MMPI 2 del 21/05/2019 in scale distinte rispetto a quelle che possono ritenersi effettivamente alterate per un
Disturbo dell'Adattamento (nella specie: Anx: 83 – D: 112); il riferimento cade in particolare sui valori ottenuti nelle scale cliniche di base Hs (94), Hy (97), Pd
(66), Pa (70), Pt (85), Sc (75), Si (76); rileva altresì il basso punteggio alla scala
Ma (22);
- i risultati del questionario STAI per la valutazione dell'ansia del 16/01/2019, indicativi di «un livello di ansia alto dato come conseguenza sia ad una condizione sociale che a una caratteristica di personalità del soggetto»;
- la risposta dell'elaborazione del test MMPI 2 eseguito il 21/05/2019”.
Va in primo luogo osservato che sul piano del diritto la Cassazione ha ritenuto che la predisposizione fisica del soggetto, rispetto alla patologia insorta per effetto del comportamento illegittimo ed illecito di altro soggetto (datore di lavoro), pur costituendo un antecedente condizionante o concausa naturale nella
Pag. 12 di 30 produzione dell'evento dannoso, non incide però sulla responsabilità risarcitoria del danneggiante non valendo a ridurla proporzionalmente talché il danneggiante stesso (datore di lavoro) è tenuto a risarcire il danno nel suo intero ammontare.
In particolare, con la sentenza n.5539 del 2003 (conformi n. 7577 /2007, n. 15991
2011, n 14438/2015, n. 30521/2019, n. 5737 /2023) la Suprema Corte ha affermato “...in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità. In tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravita della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (cfr. in tali sensi: Cass. 16 febbraio 2001 n. 2335; Cass. 27 maggio 1995 n. 5924; Cass. 1° febbraio 1991 n. 981). La valutazione di una situazione di concorso tra cause naturali non imputabili e cause umane imputabili può sfociare, così, alternativamente, o in giudizio di responsabilità totale per l'autore della causa umana, o in un giudizio di totale assolvimento da ogni sua responsabilità, a seconda che il giudice ritenga essere rimasto operante, nel primo caso (ai sensi del primo comma dell'art. 41 c.p.) oppure essere venuto meno nel secondo caso (ai sensi del secondo comma dell'art. 41 c.p.) il nesso di causalità tra detta causa umana imputabile e l'evento (cfr. in motivazione in tali sensi:
Cass. 1° febbraio 1991 n. 981 cit.). In altri termini solo nel caso in cui sia stata
Pag. 13 di 30 accertata l'effettiva operatività del nesso causale tra comportamento imputabile del danneggiante e pregiudizio arrecato rimane esclusa ogni possibilità di graduare in termini percentuali - con riferimento alla concausa naturale - la responsabilità dell'autore della condotta colposa, essendo quest'ultimo responsabile per l'intero dei danni cagionati. Un siffatto indirizzo
- che trova sicuro fondamento normativo sia nel disposto degli artt. 1227 e dell'art. 2056 c.c. (da cui si evince che in caso di concorso di cause è consentita una riduzione del risarcimento solo in presenza di condotta colposa del creditore) che in quello dell'art. 2055 c.c. (da cui si evince che la graduazione e riduzione della responsabilità non è concepibile neppure in presenza di cause umane, azioni od omissioni imputabili a soggetti diversi dal danneggiato e diversi tra loro, stante il principio della responsabilità solidale il quale non opera soltanto in sede di regresso;
cfr. così: Cass. 16 febbraio 2001
n. 2335 cit.; Cass. 1 febbraio 1991 n. 981 cit.) - viene condiviso da autorevole dottrina, la quale precisa che, come per una concausa naturale, anche in presenza del fatto non colposo del danneggiato, prevale l'esigenza che il danneggiato sia integralmente risarcito del danno che egli non avrebbe comunque subito senza l'inadempimento o l'illecito. In questa ottica ricostruttiva la dottrina aggiunge anche che il danneggiato che "danneggia o concorre a danneggiare se stesso" non compie alcun illecito e non può essere sanzionato alla stregua dell'autore del danno ingiusto.
Nessuna incertezza può permanere sull'applicabilità degli suddetti principi in materia giuslavoristica nella quale ogni pure infondata riserva sulla loro validità è destinata a disvelare la propria inconsistenza solo che si considerino gli obblighi a tutela della salute dei propri dipendenti facenti capo sull'imprenditore - di cui è significativa espressione il disposto dell'art. 2087
c.c. - e solo che si tenga anche conto della ormai acquisita generale consapevolezza della possibilità di pregiudizievoli ricadute sulla salute dei lavoratori, specialmente se non dotati di piena integrità psicofisica, scaturenti da illegittimi provvedimenti datoriali di demansionamento o di recesso dal rapporto lavorativo. Corollario di quanto sinora detto è che il Tribunale, dopo
Pag. 14 di 30 avere correttamente riconosciuto, sulla base delle risultanze della consulenza in atti, che gli illegittimi provvedimenti societari (ed in particolar modo il licenziamento) erano responsabili sul piano eziologico della misura del 50% del danno biologico riscontrato nel non ha da tale situazione fatto Parte_6 scaturire le dovute conseguenze. Ed invero il giudice d'appello, in violazione dei principi innanzi enunciati, ha liquidato i danni da corrispondere al lavoratore, escludendo da detto risarcimento la percentuale cinquanta per cento - di quelli che per la consulenza medico legali erano eziologicamente ricollegabili ad una
"predisposizione fisica" del ed a sue infermità pregresse. Il Parte_6
Tribunale di Genova, sempre alla stregua di quanto innanzi detto, avrebbe dovuto, invece, porre a carico delle società la totalità dei danni cagionati al lavoratore in ragione dell'accertato concorso nella fattispecie in esame tra causa imputabile, appunto, a dette società (provvedimenti di illegittima dequalificazione e, soprattutto, di illegittimo licenziamento) e causa
(predisposizione organica e infermità pregresse) non imputabile al lavoratore, destinata come ogni causa naturale a non concorrere nella determinazione dei danni, da addossare nella loro totalità all'autore della condotta imputabile.”
Si è anche affermato che “Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio.” (ord. n. 27524/2017 e n.
30922/2017) escludendosi la configurabilità della concorrenza di cause naturali con le cause umane nella determinazione della causazione materiale.
Ancora, la medesima giurisprudenza afferma che “se il danneggiato, prima dell'evento, risulti portatore di una mera "predisposizione" ovvero di uno "stato di vulnerabilità" (stati preesistenti non necessariamente patologici o invalidanti, ciò che risulta ancor più frequente nel delicato universo dei danni psichici), ma l'evidenza probatoria del processo non consenta, in proposito, di superare la soglia della mera ipotesi, e comunque appaia indimostrabile la
Pag. 15 di 30 circostanza che, a prescindere dalla causa imputabile, la situazione pregressa sarebbe comunque, anche in assenza dall'evento di danno, risultata modificativa in senso patologico-invalidante della situazione del soggetto: in tal caso, il giudice non procederà ad alcuna diminuzione del quantum debeatur, atteso che un'opposta soluzione condurrebbe ad affermare l'intollerabile principio per cui persone che, per loro disgrazia (e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi) siano, per natura e per vicissitudini di vita più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto a quella riservata agli altri consociati affetti da "normalità" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15991 del
21/07/2011)” (ex plurimis Cass. 20836/2018).
Pertanto, applicando detti criteri al caso in esame nessuno scorporo di una frazione del danno poteva essere effettuato in relazione alla concausa naturale non imputabile (predisposizione o personalità dell'individuo), né tantomeno poteva essere escluso il nesso eziologico considerato che il Ctu, neppure nelle risposte alle note critiche formulate dal lavoratore, ha mai affermato con chiarezza che i tratti di personalità del potevano, di per sé soli, essere CP_1 sufficienti a sviluppare la condizione patologica determinatasi indipendentemente dal comportamento umano inadempiente, va da sé che nell'incertezza non tai condizioni potevano giustificare né l'esclusione del nesso di causalità né la detrazione di una parte della percentuale invalidante riconosciuta.
Invero, il ctu al fine di giustificare il riferimento alle predisposizioni come fattori concausali, criticato dalla difesa del già in primo grado, nella relazione CP_1 aveva riprodotto il contenuto delle Linee Guida Valutative della SIMLA
(SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
“Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”Ed. Giuffrè,Milano, 2016) riportando il seguente stralcio: “«Capitolo 1
– Funzioni psichiche e relazionali - [...] 1.3 Preesistenze[...] La notevole rilevanza delle preesistenze è ben sottolineata nel DSM-5, ove si precisa che il tratto di personalità condiziona la tendenza a vivere, percepire, comportarsi e pensare,
Pag. 16 di 30 in maniera duratura nel tempo e nelle varie situazioni, appunto secondo le peculiari caratteristiche del medesimo. Ad es. persone con un alto livello di ansia nel proprio tratto di personalità possono sperimentare rapidamente ansia anche in circostanze in cui la maggior parte degli individui rimangono calmi e rilassati. Tali soggetti evitano, di solito, situazioni che ritengono fonte di ansia
e tendono a “pensare il mondo” come complessivamente ansiogeno. Quantunque
i tratti di personalità non siano immutabili, essi dimostrano una relativa stabilità attraverso i consensualmente omologhi e specifici comportamenti. Il
DSM-5 gradua su cinque livelli di gravità — da 0 (nessuna o poca compromissione) a 4 (estrema compromissione) — l'incidenza negativa dei tratti/disturbi di personalità sul funzionamento personale e sociale, a riprova dell'importanza di queste caratteristiche nello sviluppo dei disturbi francamente psico-patologici ad omologa connotazione sintomatologica. In definitiva, il tratto di personalità rappresenta spesso non soltanto una tendenza/predisposizione potenziale verso particolari comportamenti, ma un vero e proprio fattore concausale.Il DSM-5 contiene anche altre indicazioni sulla personalità, che possono avere interesse per l'operatività medico-legale, quale ad es.: “... il funzionamento della personalità è distribuito lungo un continuum. [...]”. Ciò significa — in maniera assolutamente chiara — che un evento può agire su un tratto di personalità che già a priori rende il soggetto propenso a sviluppare disfunzionalità dello psichismo di omologa tipologia, così come — a maggior ragione — può accadere qualora preesista un vero e proprio disturbo di personalità che, dopo un life event, evolva in un franco disturbo psicopatologico di analoga tipologia. Va inoltre sottolineata la necessità — decisamente rilevante in sede medico-legale — di stabilire se ed in quale misura un determinato evento abbia quantomeno concausato il viraggio in peius del predetto continuum, oppure se tale evento abbia di per sé causato de novo un disturbo psico-patologico, addirittura disomogeneo rispetto al tratto di personalità.A tal fine non si può in alcun modo trascurare l'applicazione del criterio di proporzionalità e di coerenza sintomatologica sottesi al dianzi citato inquadramento clinico del DSM, che ben valorizza le individuali propensioni a
Pag. 17 di 30 sviluppare reazioni abnormi, in maniera particolarmente accentuata dopo esperienze di vita negative.[...]A questo riguardo si devono inoltre richiamare, per doveroso raccordo interdisciplinare, le distinzioni formulate dalla
Cassazione Civile tra causalità materiale e causalità giuridica: distinzione secondo la quale l'effetto complessivo della predisposizione (così denominata anche in campo giuridico) ad “iper-reagire” o a “malreagire”di fronte ad eventi esterni di segno negativo, si colloca all'interno di una duplice prospettiva civilistica, scandita rispettivamente dalla causalità materiale e dalla causalità giuridica, con ben diversi effetti sul piano dell'attribuzione degli oneri risarcitori. In questa materia la Cassazione Civile (n. 15991 del 21/07/2011) ha definito le preesistenze come “stati patologici pregressi del danneggiato e altre sue personalissime condizioni”; “mera predisposizione, ovvero stato di vulnerabilità, cioè stati preesistenti non necessariamente patologici, o invalidanti: ciò che risulta ancor più frequente nel delicato universo del danno psichico”.La specifica sottolineatura dell'importanza del concorso causale delle preesistenze nella genesi del danno psichico rende ragione da un lato dell'opportunità del richiamo della sentenza nel presente contesto e, dall'altro, della sostanziale fondatezza che caratterizza, anche sul piano diagnostico, il criterio di proporzionamento del danno psichico risarcibile valorizzato in questa Guida attraverso l'impiego dei coefficienti di rilevanza dell'evento [...]».
Fatto sta che tali premesse di ordine generale, tratte dal testo citato dal ctu, vanno calate nel caso concreto in cui il tecnico nominato dal Tribunale non ha mai affermato che tali preesistenze avrebbero potuto di per sé solo cagionare la condizione patologica sviluppatasi nel anche in assenza del vissuto CP_1 lavorativo e cioè che, con locuzione tratta dalle sentenze citate della Suprema
Corte,”a prescindere dalla causa imputabile, la situazione pregressa sarebbe comunque, anche in assenza dall'evento di danno, risultata modificativa in senso patologico-invalidante della situazione del soggetto”.
Erroneo è pure l'assunto del Tribunale che la valutazione del ctu sia conforme ai criteri enunciati dalla cassazione nelle decisioni n. 2986/2019, n. 28990/2019 e
514/2020 in tema di causalità naturale non autorizzando tale orientamento
Pag. 18 di 30 giurisprudenziale in alcun modo il frazionamento operato dal ctu ma esattamente l'opposto ossia, in applicazione dei criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, mentre qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno (cd. “thin skull rule”), l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.
Risulta superfluo a questo punto pure evidenziare che nella Relazione del Centro
Antimobbing della ASL RM2 che risaliva al 17 settembre 2019 (doc. 21 di parte ricorrente) si dava atto che “il quadro clinico appare compatibile con la diagnosi di Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, descritto come insorto successivamente al definirsi di conflittualità lavorative e come persistente ad oltre sei mesi dalla cessazione all'esposizione al contesto dl conflitto. Il malessere lamentato dal lavoratore viene descritto come insorto in seguito alle riportate condizioni di lavoro e non preesistente alle conflittualità citate;
secondo la ricostruzione anamnestica e la documentazione riportata i disturbi lamentati rispettano i criteri cronologici e di continuità fenomenica per insorgenza e decorso con i contrasti riferiti, come pure appare rispettato il criterio della durata dell'esposizione agli eventi dotati di carica vulnerante sull'assetto del soggetto”.
Nessun documento comprova che prima del 2017 il Dott. soffrisse di CP_1
“Disturbo dell'Adattamento con prevalente umore depresso e ansia” contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, né il ctu avrebbe
Pag. 19 di 30 potuto affermarlo sulla base di test eseguiti al settembre 2019 che comprovavano una “sensibilità” o “fragilità” del ma non una pregressa condizione CP_1 patologica.
Quanto all'assunto che nel processo non sia stato provato l'inadempimento, né
l'elemento soggettivo, nell'esaminare il precedente motivo si è già detto che fosse ravvisabile un inadempimento colpevole (colpa consistente nell'avere omesso di adottare gli opportuni correttivi organizzativi atti a garantire l'uso di una stanza durante i suoi turni di servizio anche al oltre che ai suoi colleghi) CP_1 dell'amministrazione. È' evidente che l' , mentre ha adottato tali Parte_1 accorgimenti in relazione ad altri medici, come si ricava dal fatto che potevano tutti usufruire di una stanza durante i loro turni, non lo ha fatto
(inspiegabilmente) per il con ciò palesandosi che una soluzione che CP_1 fosse soddisfacente anche per lui ben poteva essere adottata.
Il Tribunale ha motivato al riguardo che è “... emerso chiaramente dall'espletata istruttoria l'inadempimento datoriale all'obbligo di garantire al dipendente gli strumenti per l'esplicazione dell'attività lavorativa e, più in generale, all'obbligo di consentire la prestazione lavorativa, ravvisabile nell'omessa riorganizzazione logistica degli spazi atta a garantire la disponibilità di idonei spazi di visita durante i turni di lavoro di ciascun dirigente e/o, quanto meno, a ripartire equamente fra tutti i dirigenti, il sacrificio della limitata disponibilità degli spazi.
Tale inadempimento, ritiene il giudicante possa essere fonte di responsabilità ex art. 2087 c.c. essendo astrattamente idoneo ad indurre un pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi, nel ricorrente, costretto per la maggior parte dei turni di lavoro, a vagare, al cospetto di colleghi e pazienti, alla ricerca di uno spazio disponibile e/o di un collega “gentilmente ospitante”, dovendosi al riguardo richiamare l'orientamento giurisprudenziale espresso recentemente dalla S.C. con la sentenza n. 3692/2023 (a mente della quale: “In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di
Pag. 20 di 30 comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi).”
Ed ancora: “Quanto poi al risarcimento del danno professionale di natura non patrimoniale, precisato che esso consiste nella lesione del diritto del lavoratore alla libera esplicazione della propria personalità sul luogo di lavoro, si osserva che, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, nonché all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti (così recentemente Cass. 9901/2018).”
A tali considerazioni va aggiunto che l'inadempimento dell' non può Pt_1 trovare giustificazione, né può essere escluso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante principale, in ragione dell'assunto dell'esistenza di inadempienze del lavoratore (scarsa produttività, temperamento eccessivamente polemico...) potendo il datore di lavoro, ove ne ricorrano gli estremi, provvedere, con le garanzie di legge, ad elevare contestazioni ed intraprendere iniziative disciplinari, ma non assumere determinazioni organizzative che possono assumere un significato punitivo.
Pertanto, in accoglimento del motivo dell'appello incidentale sul punto, il danno biologico patito dal ricorrente deve esser quantificato nell'intera misura accertata dal CTU, ovvero il 12%, con liquidazione, in applicazione delle Tabelle dell'anno
2021 applicate dal Tribunale, considerato che la scelta del primo giudice ( in ordine all'anno di riferimento delle tabelle) non è stata censurata da nessuna delle due parti ed avendo riguardo all'età del al 2018, epoca in cui cessava CP_1
Pag. 21 di 30 il comportamento omissivo inadempiente per effetto delle dimissioni del
Dirigente Medico.
Sulla base di tali parametri e della considerazione dell'età (59 anni) del CP_1
(nato nel gennaio del 1959) al tempo della cessazione della condotta omissiva, il danno biologico va liquidato in € 26.759, 00 ( di cui euro 20.906,00 per danno biologico dinamico relazionale ed euro 5.853,00 a titolo di sofferenza soggettiva), somma da rivalutare dal 2021 fino alla data della sentenza, e da corrispondere da tale data oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
Con ulteriore motivo, l' si duole del riconoscimento della Parte_1 componente esistenziale del danno non patrimoniale. Deduce, al riguardo,
l' che il Tribunale avrebbe erroneamente basato l'accertamento Parte_1 del danno esistenziale sulla sola dichiarazione del teste il quale aveva Tes_10 riferito sul tono depresso dell'umore del in coincidenza con i CP_1 denunciati episodi di mobbing. Viceversa, la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, letta alla luce delle nozioni generali derivanti dall'esperienza avrebbe suggerito la continuità nel tempo dei comportamenti del
Dott. sia con riferimento ai carichi di lavoro dallo stesso gestiti, sia con CP_1 riferimento all'umore depresso, sia con riferimento alla continuità dell'attività Part lavorativa svolta al di fuori della presso il Centro Bini.
Il motivo è infondato.
Appare condivisibile l'iter argomentativo del primo giudice nel mettere in evidenza, attraverso la riproduzione del tenore della deposizione del teste che vi è la prova della sostanziale modifica delle abitudini di vita – in Tes_10 senso peggiorativo- del lavoratore.
Questi, come descritto con chiarezza dal teste, da uomo mondano, appassionato di viaggi e musica e con una vita sociale molto intensa, era divenuto una persona chiusa in sé stessa, priva di alcuna forma di vita sociale. Il teste Testimone_11 ben poteva riferire di tali modifiche proprio in virtu' del rapporto amicale e di frequentazione con il CP_1
Egli, infatti, spiegava:” conosco il ricorrente da moltissimo tempo, sin dai tempi dell'università e ci siamo sempre frequentati sino al 2017/2018, quando invece
Pag. 22 di 30 il ricorrente è entrato in depressione e dunque abbiamo mantenuti i rapporti ma principalmente telefonici in quanto lui si rifiuta di uscire e mantenere una vita sociale.”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall' , non vi sono elementi Parte_1 di giudizio che contrastino tale affermazione. A tal proposito, non può
l'affermazione del teste che il abbia continuato a lavorare, per Tes_1 CP_1 altro come libero professionista, presso altro centro medico, essere sintomatica di alcunché ai fini del danno esistenziale, non potendo escludersi che presso altro ambiente di lavoro il medico abbia trovato condizioni più consone e meno Part afflittive di quelle vissute presso l'
Né, d'altro canto, l' Sanitaria ha mai fornito prova di ulteriori fattori Pt_1 extralavorativi che possano avere causato tale conseguenza sulla vita di relazione descritta dal teste. Part Con ulteriore motivo l assume l'insussistenza del danno professionale e che il teste di controparte Dott. , sulla base della quale se l'appellato avesse Tes_6 effettivamente subito un danno all'immagine non avrebbe potuto ancora oggi prestare attività neppure come libero professionista presso il centro Bini di Pt_3
Anche tale motivo è infondato.
Invero, il danno all'immagine è chiaramente percepibile nella svalutazione del ruolo del dirigente medico al cospetto dei suoi pazienti, oltre che dei colleghi e del personale paramedico. Svilisce tale ruolo con chiarezza l'avere costretto il medico a questuare l'uso della stanza da altri colleghi, e a ricercare, volta, per volta, all'interno della struttura un luogo ove eseguire le visite, compresi i corridoi e l'infermeria. A tal fine basta richiamare la deposizione del teste o quella Tes_9 della teste Condivisibilmente il Tribunale ha evidenziato come tali Tes_8 condizioni di lavoro non solo incidessero sull'immagine professionale del lavoratore- e si aggiunge sulla sua dignità- ma fossero capaci di incidere sfavorevolmente sul rapporto di fiducia “che normalmente si instaura fra paziente e medico (ed ancor più se psichiatra)”.
Del tutto ininfluente è la circostanza che il medico avesse “continuato a prestare attività professionale presso il Centro Studi Bini”, circostanza riferita dal teste
Pag. 23 di 30 Sena, atteso che il tenore della deposizione rivela che già in precedenza il
[...] operasse presso quella struttura come libero professionista. CP_1
Infine, con l'ultimo motivo, l' contesta la carenza di motivazione Parte_1 in ordine all'accertata quantificazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, sostenendo che la valutazione equitativa sarebbe avvenuta senza alcun riscontro documentale, non avendo il lavoratore offerto alcun elemento utile alla determinazione dell'ammontare dei danni. In tal caso non sarebbe stata possibile una determinazione neppure in via equitativa. Inoltre, la liquidazione del danno sarebbe stata impossibile in difetto della prova dell'esistenza del relativo danno.
Il danno biologico avrebbe potuto essere valutato in via equitativa solo nel caso in cui fosse stata impossibile la quantificazione.
Tale ipotesi non ricorreva rispetto allo stato di prostrazione psico-fisica lamentato dall'appellato, con riferimento al quale il lavoratore avrebbe dovuto comprovare di aver subito un danno temporaneo o permanente e conseguentemente indicare, con l'ausilio delle tabelle di o di Milano, la Pt_3 quantificazione del danno ritenuta più opportuna.
Non avendo il dedotto o eccepito nulla in ordine alla quantificazione CP_1 dei danni lamentati, nessuna liquidazione poteva essere effettuata dal Tribunale, neppure in via equitativa.
Inoltre, eccessivo sarebbe stato un risarcimento del danno non patrimoniale nella misura della metà della retribuzione allo stesso spettante, dato che numerose sentenze avrebbero individuato un parametro retributivo nell'ordine del 10% o del 20% della retribuzione.
Avendo a parametro una retribuzione mensile di euro 4.639,65 (così come riferita a pag. 18 della sentenza impugnata), il risarcimento del danno non avrebbe potuto superare la somma di euro 7.888,00 (ovvero il 10 per cento della retribuzione, pari ad euro 464,00*17 mesi) o euro 15.774,81 (ovvero il 20 per cento della retribuzione, pari ad euro 927,93*17 mesi) e non avrebbe dunque giammai potuto raggiungere la somma liquidata in sentenza, pari ad euro
34.000,00.
Pag. 24 di 30 Ha chiesto ulteriormente l' che in caso di accoglimento di uno Parte_1
o più motivi, con rigetto di tutte o parte delle domande l'appellato fosse condannato alla restituzione delle somme versate a suo favore in esecuzione della sentenza primo grado.
Anche tali motivi sono infondati.
Si è detto che il danno all'immagine che quello alla vita di relazione hanno trovato conferma nelle deposizioni. Entrambi gli aspetti del danno non patrimoniale sono stati puntualmente allegati dal Anche il danno biologico è stato CP_1 allegato e documentato con apposite certificazioni.
In ordine ai criteri adottati dal Tribunale per il danno non patrimoniale si è fatto riferimento ad una quota della retribuzione e per quello biologico alle tabelle di
Milano in entrambi i casi in coerenza alla Giurisprudenza di legittimità senza che l'appellante muovesse altre censure al di là di quelle menzionate.
Va, in proposito, precisato, che il primo giudice ha operato una valutazione complessiva richiamando, condivisibilmente, i parametri ed i criteri elaborati anche dalla giurisprudenza di legittimità così motivando :“Per la complessiva quantificazione dell'accertato danno non patrimoniale può in via equitativa ed in conformità ad una ormai costante giurisprudenza di merito e di legittimità
(tra le quali si veda, ad esempio, Tribunale Milano, 12 giugno 2001, in Orient. giur. lav., 2001, I, 506; Appello Milano, 11.5.2001, in Orient. giur. lav., 2001, I,
261; Cass. civ., sez. lav., 20.1.2001 n. 835; Cass. civ., sez. lav., 10.4.1996 n. 3341), farsi riferimento ad un importo commisurato ad una quota della retribuzione, rappresentando la stessa il valore della prestazione e che può quindi essere utilizzato per individuare, secondo equità, anche il valore della lesione alla professionalità ed agli assetti relazionali” (pagina 18 della sentenza impugnata).
Trattasi di parametri quanto mai confacenti al caso in esame, posto che “il ricorso in via parametrica alla retribuzione per la determinazione in termini quantitativi del danno da violazione dell'art. 2103 c.c., posto che, indubbiamente, non può negarsi che elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità,
Pag. 25 di 30 ai sensi dell'art. 36 della Costituzione) anche del contenuto professionale della prestazione”. (Cass. n.27470/2017, n. 12253 /2015 nonché Cass. 20589/2025).
Va da sé che la retribuzione possa costituire un valido parametro del danno derivato da inadempimenti che abbiano incidenza sul piano professionale, incluse, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale, le componenti attinenti ai riflessi negativi sulla vita di relazione.
Circa l'ammontare della misura del danno parametrato dal Tribunale a meno della metà della retribuzione ( retribuzione percepita € 4.639,65, quantificazione del danno nella misura di € 2.000,00 mensili, per un totale di € 34.000,00 dovuto al prodotto di € 2.000,00 x 17 mesi – da febbraio 2017 a giugno 2018), la stessa non appare eccessiva considerato che le condizioni descritte incidono sul concreto svolgimento della prestazione, svilendo il ruolo del dirigente medico, privando di dignità la delicata prestazione sanitaria resa, e finendo con precludere del tutto la possibilità di svolgere le visite laddove il medico non possa contare sulla collaborazione spontanea di altri colleghi o di altri dipendenti della struttura.
Va dato conto delle ulteriori ragioni esposte a sostegno dell'appello incidentale proposto dal a parte quelle già esaminate (attinenti alla percentuale CP_1 del danno biologico riconosciuta risarcibile dal ctu).
Assume il che contrariamente a quanto ritenuto dal ctu, riguardo CP_1 all'invalidità temporanea, indicata nel quesito del Giudice e nel ricorso, sarebbero certificati periodi di incapacità temporanea correlabili all'affezione di natura psichica. In particolare, nel doc. 20, indicato anche a pag. 4 della relazione, sarebbe presente non solo la certificazione del dott. , ma anche tre Persona_3 prescrizioni del medesimo medico riguardanti la depressione (18 settembre 2017,
23 marzo 2018, 6 dicembre 2018). Pertanto, l'invalidità temporanea sarebbe provata e secondo le tabelle milanesi ammonterebbe ad euro 17.785,00.
Pertanto, il risarcimento del danno biologico sarebbe pari ad euro 54.628,00, di cui euro 36.843,00 per invalidità permanente ed euro 17.785,00 per invalidità temporanea. Ha chiesto, pertanto, che rispetto alla somma indicata dal Tribunale
Pag. 26 di 30 (euro 7.022,00), l' venisse condannata a pagare al Parte_1 [...]
l'ulteriore somma di euro 47.606,00. CP_1
Quanto al danno non patrimoniale rileva l'appellante incidentale che la sentenza gravata, avrebbe liquidato euro 34.000,00 ed euro 1.755,00 per danno morale soggettivo (sofferenza interiore). Assume l'appellante incidentale le condotte inadempienti dell'amministrazione avrebbero determinato una totale destabilizzazione ed un effetto domino negativo nella vita del dott. e CP_1 che a causa dell'incidenza sulla dignità di persona e dell'immagine professionale, il egli non avrebbe più trovato un altro lavoro, e che il danno esistenziale sarebbe consistito nella perdita degli amici e delle abitudini presenti prima delle vessazioni e in ultimo nella separazione dalla moglie. Rispetto a tali danni l'importo liquidato dal Tribunale non costituirebbe un adeguato ristoro sulla base di tali argomenti ha reiterato la richiesta formulata in primo grado alla corresponsione di euro 50.000,00 per il danno morale soggettivo, euro
50.000,00 per il danno esistenziale, euro 50.000,00 per il danno all'immagine, euro 50.000,00 per il danno alla dignità della persona o professionale ed in totale euro 200.000,00.
I motivi sono infondati.
In ordine alla mancata considerazione dei documenti costituiti da un certificato e da tre e prescrizioni redatti dal Prof. in data Persona_4
18/09/2017,23/03/2018, 06/12/2018 e 25/02/2019 ai fini della inabilità temporanea il ctu si è espresso esplicitamente senza che l'appellante incidentale abbia formulato alcun rilievo critico specifico che superi tali considerazioni.
In specie, il ctu ha rilevato che detti documenti non formulano alcun giudizio prognostico clinico o medico-legale e, pertanto, non consentono la quantificazione di una eventuale incapacità temporanea (pagina 21 relazione in risposte ai rilievi critici). Il ctu ha pure effettuato una verifica delle assenze per malattia evidenziando che le stesse o sono antecedenti ai periodi in cui sono emesse le prescrizioni ovvero per la discontinuità e l'esiguità dei singoli periodi di assenza e, in mancanza di certificati di malattia dai quali si possa desumere il motivo, non consentono di ritenere il prolungato e continuo periodo di incapacità
Pag. 27 di 30 temporanea ipotizzato dal CTP, che sarebbe dovuto corrispondere a pari assenze dall'ambiente di lavoro.
Quanto alla misura del danno liquidato deve rilevarsi che il primo giudice ha accordato il risarcimento del danno biologico liquidandolo in € 8.777,00 (di cui, in coerenza con le tabelle di Milano, una quota, A, come danno biologico/dinamico-relazionale ed un'altra, quota B, a titolo di sofferenza soggettiva interiore) oltre rivalutazione dal 2021 sino alla data odierna, nonché dell'ulteriore danno non patrimoniale liquidato in € 34.000,00; il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione dalla data odierna al saldo.
Va detto che, mentre per il danno biologico vale quanto affermato nell'accoglimento delle ragioni intese ad escludere di potere estrapolare una frazione del 12% riconosciuto dal ctu, con l'effetto che detto danno è liquidato ora € 26.759, 00 ( di cui euro 20.906,00 per danno biologico dinamico relazionale ed euro 5.853,00 a titolo di sofferenza soggettiva),non è possibile riconoscere una misura superiore né a tale titolo (ed il Tribunale ha escluso che fossero stati forniti elementi per una personalizzazione), né a titolo di danno morale (sofferenza soggettiva interiore) né a titolo di danno non patrimoniale nelle due componenti professionale e esistenziale.
Invero, la liquidazione operata in questa sede per danno biologico e danno morale nonché quella operata in primo grado per gli ulteriori danni non patrimoniali non appaiono appare incongrue in relazione alle concrete vicende acclarate, per le ragioni già esposte nell'esaminare l'opposta censura sollevata dall'appellante principale. Va segnalato, in riferimento alla intensità del pregiudizio connesso alla componente esistenziale, che il Tribunale, pronunciandosi sul danno patrimoniale, ha escluso di ravvisare una connessione fra le vicende lavorative e le dimissioni rassegnate nel 2018, senza che tale determinazione sia stata specificamente impugnata, sicché essa non può essere esaminata neppure ai fini pretesi con il motivo oggetto di considerazione. Infine, i riverberi che le vicende lavorative hanno avuto sulla vita coniugale non erano allegati nell'atto introduttivo del giudizio e non sono neppure emersi nell'istruttoria.
Pag. 28 di 30 In conclusione, la sentenza impugnata va confermata tranne che per la misura del danno biologico liquidabile, per il quale, in riforma della sentenza impugnata, va accordata l'intera percentuale (12%) riconosciuta in occasione della consulenza espletata in primo grado con condanna dell' alla corresponsione Parte_1 della maggior somma pari ad € 26.759, 00, somma da rivalutare fino alla data della sentenza, da corrispondere da tale data oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
Quanto al regolamento delle spese di entrambi i gradi, considerato il persistente divario fra il domandato ed il riconosciuto e l'esito complessivo del giudizio, continua ad essere giustificata- anche all'esito del gravame- la compensazione parziale, nella misura della metà, mentre, per la restante parte, le spese seguono la soccombenza da definirsi a carico dell' e sono liquidate come in Parte_3 dispositivo.
Le stesse, nella frazione (metà) per cui è condanna a carico dell' Parte_3 vanno distratte, limitatamente al presente grado (in conformità alla richiesta del difensore formulata in sede di impugnazione), in favore dell'Avv. Antonio
VA che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
n persona del legale rappresentante pro tempore con ricorso depositato
[...] in data 21 settembre 2023 nei confronti di , con Controparte_1 riferimento alla sentenza n. 3077/2023 emessa in data 24.03.2023 dal Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello principale, mentre accoglie parzialmente quello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, ridetermina la somma per cui è condanna a carico dell' a titolo di Parte_3 risarcimento del danno biologico in euro pari ad € 26.759, 00, somma da rivalutare dal 2018 fino alla data della sentenza, da corrispondere dopo tale data oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
Pag. 29 di 30 3) Compensa della metà le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, nell'intero, per il primo grado in euro 18.918,00, oltre iva cpa e spese generali, per il primo grado, ed €10.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali per il presente, ponendo la restante metà, da calcolarsi sugli interi importi così liquidati, a carico dell' con distrazione, limitatamente alle spese del presente grado, Parte_3 in favore dell'Avvocato Antonio VA.
3) Dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale, ove dovuto.
Roma, 18 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Pag. 30 di 30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca __________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente _________ Consigliere
All'udienza, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, il giorno 18 novembre 2025 ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2384/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 3077/2023 emessa in data 24.03.2023 dal Tribunale- GL di Roma e vertente
TRA
(C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato
EN Confessore PEC: ; Email_1
-Appellante principale-
E
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avvocato Antonio VA PEC:
, -Appellato ed Appellante Email_2 incidentale-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 21 settembre 2023 la ha Parte_2 impugnato la sentenza n. 3077/2023 emessa in data 24.03.2023 dal Tribunale
GL di Roma. Con la sentenza gravata, il primo Giudice accoglieva parzialmente il ricorso di
[...]
inteso al riconoscimento dei danni nascenti dalle condotte CP_1 asseritamente mobbizzanti perpetrate nei suoi confronti dall' e, Parte_1 ritenuto ravvisabile l'inadempimento ex art.2087 cc, condannava la controparte al risarcimento del danno biologico liquidato in € 8.777,00 oltre alla rivalutazione dal 2021 sino alla data della sentenza, nonché del danno non patrimoniale liquidato in € 34.000,00, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo per entrambe le voci.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo, Controparte_1
a sua volta, appello incidentale volto alla rideterminazione delle somme dovute a titolo di danno biologico per un ammontare di euro 47.606,00 e per i restanti danni non patrimoniali per euro 164.245,00 (danno morale soggettivo, danno esistenziale, danno all'immagine, danno alla dignità della persona o professionale) oltre interessi e rivalutazione.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 18 novembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso , medico psichiatra alle Controparte_1 dipendenze della dal 2 febbraio 1992, ed in servizio presso la Parte_3
U.O.C. Salute mentale -II distretto, chiedeva la condanna della controparte a corrispondere la somma di €273.025,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali nonché la somma di € 482.523,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per condotte che, a suo dire, sarebbero state espressione di mobbing.
Spiegava che, al rientro da un periodo di congedo non retribuito per formazione dal primo marzo 2016 al 31 gennaio 2017, regolarmente assentito dalla
[...]
egli trovava la sua stanza occupata da altri due medici, la dott.ssa Pt_3
Pag. 2 di 30 Parte
e la dott.ssa (trasferite da altre . Nonostante le sue Per_1 Per_2 rimostranze, la stanza gli era concessa in uso solo per tre mezze giornate: il martedì pomeriggio, il giovedì mattina e il venerdì pomeriggio. Nei restanti giorni in cui era in servizio, su un orario settimanale di 38 ore, egli doveva ricercare nell'edificio una stanza libera ove poter effettuare le visite programmate e, in caso non riuscisse a trovarne alcuna, ad annullare le visite stesse e a rimandarle ad altra giornata. Narrava ulteriori vicende che riteneva sintomatiche dell'atteggiamento vessatorio nei suoi confronti da parte del Direttore dell'Unità
Operativa. Aggiungeva che, a seguito del trasferimento di tre medici e della riassegnazione dei relativi pazienti, il maggior numero era assegnato a lui nonostante non disponesse di una stanza per tutto il tempo del suo turno lavorativo.
In conseguenza di tale difficile situazione, che lo portava a rassegnare le dimissioni, comunicate il 12 marzo 2018 con effetto dal 12 giugno 2018, deduceva di avere risentito effetti sul piano della salute costituiti da ipertensione con un episodio sincopale in data 17.09.2017 (a causa del quale veniva trasportato in ambulanza all'Ospedale S. Spirito) gastralgia, disturbi digestivi ed uno stato depressivo ansioso, affezioni per le quali praticava terapia (documentate con certificazioni). Anche il 13 agosto 2018, in prossimità alla cessazione del rapporto, si manifestava un “picco ipertensivo” con vertigini, con accesso al P.S. dell'Ospedale San Camillo. Allegava, altresì, il drastico mutamento delle abitudini di vita, sostenendo di non uscire più con la moglie e con gli amici per andare a cena, al cinema o a visitare mostre e di avere smesso di viaggiare come faceva prima. Assumeva che presso i colleghi ed i pazienti la sua immagine professionale sarebbe stata fortemente pregiudicata.
Il Tribunale, espletata l'istruttoria mediante audizione dei testi ed ammessa ctu, emetteva sentenza nel contraddittorio con convenuta (che Parte_1 contestava gli assunti dell'attore) accogliendo solo in parte la domanda col ritenere dimostrata la responsabilità datoriale ex art.2087 cc, ma negando la prova del mobbing e del danno patrimoniale.
Pag. 3 di 30 Esaminate le deposizioni, il primo giudice evidenziava che da esse era emerso che il prima del congedo, usufruiva di una stanza fissa in condivisione con CP_1 un collega con il quale si alternava nella turnazione in modo da avere sempre la disponibilità esclusiva della stessa per effettuare le visite, mentre, al rientro dal congedo, tale disponibilità era venuta meno, in quanto, coincidendo i turni dei colleghi che avevano la disponibilità della stanza oltre lui, egli era costretto alla ricerca di una stanza libera oppure addirittura a visitare i pazienti in corridoio o presso la stanza comune, quando non addirittura a dover disdire le visite prenotate per mancanza di spazi idonei all'effettuazione delle stesse.
Ne deduceva che, a differenza di altri colleghi, non gli fosse stata garantita la condizione idonea per svolgere la sua attività lavorativa e che, nonostante le richieste da lui inoltrate, l' non avesse adottato alcun provvedimento di Pt_3 organizzativo della turnazione idoneo a favorire l'equa fruizione degli spazi a disposizione.
Riteneva indimostrate le ulteriori circostanze addotte a sostegno di una condotta datoriale mobbizzante, mentre affermava la responsabilità dell' Parte_1 ex art. 2087 c.c. per inadempimento dell'obbligo di garantire ai lavoratori gli strumenti necessari all'espletamento dell'attività lavorativa consistente nell'omessa riorganizzazione degli spazi in maniera equa tra tutti i sanitari, con conseguente riconoscimento del pregiudizio per la personalità e la salute del ricorrente. La quantificazione del danno biologico veniva effettuata sulla base della CTU medico legale espletata in corso di causa, che riconosceva la sussistenza del “disturbo dell'adattamento con prevalente umore depresso e ansia, in terapia farmacologica con antidepressivi, stabilizzanti dell'umore e ipnoinduttori”, valutabile complessivamente nella misura del 12% da cui il ctu estrapolava il 6% assumendo la predisposizione del all'affezione per CP_1 dati caratteriali. Escludeva, viceversa, il danno patrimoniale ritenendo non provato il nesso di causalità tra il comportamento datoriale e le dimissioni rassegnate.
Quantificava, inoltre, il danno non patrimoniale, nelle due componenti esistenziale e professionale che riteneva dimostrate, in via equitativa con
Pag. 4 di 30 riferimento ad una quota della retribuzione mensile pari approssimativamente al
43% (€ 2.000,00 su € 4.639,65) così liquidando, per 17 mesi, un importo complessivo di € 34.000,00, mentre il danno biologico veniva liquidato, in relazione alle tabelle milanesi, in 8.770,00.
Avverso la sentenza, propone appello principale la ed incidentale Parte_3 il CP_1
Assume l' l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in Parte_1 ordine all'indisponibilità della stanza lamentata dal e la CP_1 contraddittorietà della sentenza in cui, pur avendo riconosciuto preso atto che fosse documentata la scarsa produttività e l'atteggiamento polemico dell'appellato ed affermando “una certa conflittualità nei rapporti tra CP_1
e il responsabile e più in generale un clima di insofferenza e disagio che Pt_4 caratterizzava i rapporti tra direzione e ricorrente, verosimilmente connesso non solo alla scarsa produttività ma anche all'atteggiamento polemico e scarsamente collaborativo del , ciò nonostante sarebbe stato ritenuto CP_1
l'inadempimento dell' per non avere predisposto una Parte_1 turnazione dei medici in servizio idonea a consentire l'uso della stanza.
Secondo l'appellante, la testimonianza del dott. che avrebbe dimostrato, che Tes_1
l'azienda si fosse attivata in tal senso incaricando la dott.ssa di predisporre CP_2 la turnazione per l'utilizzo delle stanze in modo da consentire a di avere CP_1 una stanza in esclusiva durante le sue ore di lavoro.
Secondo l'appellata, inoltre, i testimoni escussi non avrebbero mai visto il
[...] vagare per i corridoi in cerca di una stanza libera per visitare i pazienti, CP_1 richiamando in proposito le deposizioni dei testi , Testimone_2 Tes_3
[...] Testimone_4 Testimone_5
Secondo la prospettazione dell'appellante principale, dunque, i medici della UOC avrebbero affrontato le stesse difficoltà del dovendo, anche loro, CP_1 condividere la stanza con altri colleghi, situazione che gestivano attraverso la turnazione disposta dall' proprio al fine di evitare sovrapposizioni e Pt_1 presenze in contemporanea.
Il motivo è infondato.
Pag. 5 di 30 Invero, la lettura delle emergenze istruttorie fornita dall'appellante non è condivisibile.
Numerosi testi escussi hanno confermato che il si trovasse, per effetto CP_1 della sovrapposizione del proprio turno con quello dei suoi colleghi che avevano in uso la medesima stanza, frequentemente a non avere un ufficio per effettuare le visite. Part
In particolare, il Dott. , dirigente dell' in servizio in Via Sabrata Tes_6
12 nel Centro di Salute mentale ove aveva lavorato dal 1996 al febbraio 2021, dichiarava esplicitamente: “Dopo l'aspettativa quella stanza era stata occupata da altre due colleghe sopravvenute e non ha più avuto una stanza fissa a disposizione. Mi è capitato di ospitarlo quando era possibile, oppure si appoggiava in corridoio ovvero in segreteria ovvero ancora presso la stanza comune, dove però non è possibile visitare i pazienti, proprio perché può entrare chiunque, essendo lì posizionati gli archivi i faldoni, lo spazio caffè ecc. Quando poi trovava qualche stanza libera di altri colleghi usava quella. Mi è capitato di vedere pazienti chiedere dove poter trovare il dott. per la visita e CP_1 vedere il ricorrente nell'imbarazzante situazione di non aver un posto dove poter eseguire il colloquio e/o la visita [...] Mi è anche capitato di vedere il
[...] disdire l'appuntamento davanti al cliente, laddove ovviamente non ci CP_1 fosse una particolare urgenza, proprio per la mancanza di disponibilità di una stanza per la visita. Confermo che il all'epoca, aveva dato incarico alla Tes_7 collega di verificare la possibilità di riorganizzare la turnazione in modo CP_2 tale da consentire al ricorrente di avere una stanza in esclusiva durante le sue ore di lavoro. Ma credo che tale ricerca non portò ad una soluzione del problema, se non per pochissime ore settimanali”.
Il teste, fra l'altro, al di là dell'evidente mortificazione della professionalità del medico, sottolineava che era imprescindibile che l'intervento terapeutico, per la sua natura e specificità, avvenisse in un ambiente separato e “protetto”
(“Evidenzio inoltre che tale situazione non è compatibile con la funzione della terapia, avendo normalmente i nostri i pazienti necessità di uno spazio di riferimento, comunque contenuto e protetto”).
Pag. 6 di 30 La teste infermiera presso la stessa struttura UOC, Testimone_8 dichiarava che “Quando è rientrato dall'aspettativa, invece, non c'era più una stanza per lui perché nel frattempo erano arrivati due medici nuovi. Inoltre, non si riuscì ad organizzare il turno in modo tale che il ricorrente potesse fruire di una stanza durante il proprio turno. Escludo che ci sia stata una rotazione delle stanze. Escludo che il abbia mai ruotato con la stanza. Preciso che il mio Pt_4 turno era martedì mattina e giovedì pomeriggio, e dunque posso riferire che almeno in questi due turni il ricorrente non aveva una stanza a disposizione e pertanto se c'erano pazienti gravi, gli lasciavo l'infermeria, diversamente bisognava congedare i pazienti, facendo un triage grossolano. Ero io ovvero il ricorrente che spiegava ai pazienti che non potevano essere visitati per mancanza di spazio. Il ricorrente, ricordo, era posizionato nel corridoio. Il ricorrente ricordo era a tempo pieno e credo che per almeno 18/20 h era privo di stanza.”
Il teste paziente del ricorrente nel periodo in questione, riferiva: Tes_9
”Posso confermare che trovavo spesso il ricorrente nei corridoi del centro oppure nella sala di attesa dei pazienti e confermo altresì che mi è capitato spesso, circa cinque o sei volte, di non fare proprio la seduta perché non c'era uno spazio disponibile;
altre volte mi è capitato di dover attendere che si liberasse una stanza ed altre volte ancora abbiamo fatto la seduta in piedi in mezzo ad altri pazienti nel corridoio, ovvero in infermeria dove riuscivamo a trovare un minimo di riservatezza. Confermo che, quando c'erano gli appuntamenti prefissati la seduta normalmente riuscivamo a farla in una stanza dedicata, per quanto non sempre pur avendo l'appuntamento si riusciva
a trovare una situazione protetta. Ricordo che il ricorrente era particolarmente imbarazzato e sofferente per tale situazione, dispiacendosi sia per i pazienti sia di non poter esercitare adeguatamente la propria professione”.
La stessa teste , una delle colleghe con cui il ricorrente Testimone_5 condivideva la stanza, dichiarava: “Confermo che è accaduto che il ricorrente bussasse alla stanza e la trovava occupata da me, a quel punto se comunque io non avevo pazienti e lui li aveva, pur essendo assegnata a me per quella
Pag. 7 di 30 giornata gli davo la possibilità di usarla e andavo da un'altra parte. Se invece avessi avuto pazienti, avrei detto al ricorrente che non potevo liberare la stanza.
….”, confermando, pertanto, che, fra i due, era sempre e comunque il ricorrente a dover cercare un'altra sistemazione per effettuare le sue visite e mai la che Per_2 decideva se concedere o meno l'uso della stanza al CP_1
In buona sostanza, il medico era costretto, nella migliore delle ipotesi, a confidare sulla cortesia e disponibilità dei colleghi chiedendo loro se potesse espletare le visite nelle loro stanze, ed in caso di indisponibilità ricorrere a mezzi di fortuna o annullare le visite.
Quanto alla deposizione del teste dal giugno 2017 Direttore del Testimone_4
Dipartimento di Salute Mentale della la rilevanza della stessa risulta Parte_2 del tutto ridimensionata tenendo conto di quanto dichiarato dallo stesso teste:
“evidenzio che comunque io non sono in Via Sabrada nei medesimi locali dove operava il ricorrente;
infatti ho varie ed, in qualità di direttore dell'intero dipartimento e su Via Sabrada ho una stanza ma ripeto in altro padiglione”, sicché, con evidenza, le dichiarazioni rese (“tale circostanza non mi risulta” riferita all'indisponibilità della stanza) non possono ritenersi frutto di una constatazione de visu ma solo noti eventualmente per conoscenza indiretta e de relato (neppure meglio specificata nella deposizione).
Emerge, ancora, dalla considerazione delle deposizioni raccolte, che il CP_1 avesse fatto presente in più occasioni al , Direttore f.f. della UOC, la Pt_4 necessità che gli fosse assegnata una stanza libera durante il suo turno di lavoro
(vedasi la deposizione della teste che dichiarava “Confermo Testimone_8 che il ricorrente lamentava spesso con il la questione della stanza” e lo Pt_4 stesso che pur ammettendo di essere stato destinatario di Testimone_2 segnalazioni da parte del della mancanza della stanza, le riferiva, CP_1 inverosimilmente, alla pretesa del ricorrente alla richiesta della stanza a lui precedentemente assegnata), senza che però tale segnalazione avesse portato all'adozione di provvedimenti risolutivi da parte dell'amministrazione.
Sulle deposizioni dei testi e si è già detto, Testimone_5 Testimone_4 quanto a quelle dei testi e anch'esse citate Testimone_2 Testimone_3
Pag. 8 di 30 dall'appellante, va detto che la dichiarazione del primo che il avesse CP_1 una stanza fissa che condivideva con la risulta sostanzialmente Testimone_5 smentita proprio dal medico che con la narrazione sopra Testimone_5 riportata (...pur essendo assegnata a me per quella giornata gli davo la possibilità di usarla e andavo da un'altra parte...) confermava che, nei casi di compresenza, la disponibilità del luogo spettasse in primis a lei (...pur essendo assegnata a me per quella giornata ...) e solo, previo suo consenso, potesse essere occupata dal e che perciò l'uso della stanza da parte di CP_1 quest'ultimo dipendesse, in ultima analisi, dalla decisione di lei.
Del resto, forti perplessità sulla credibilità del teste sorgono sia per il Pt_4 tenore complessivo della deposizione (in cui sono frequenti i riferiti “non ricordo”) sia per l'intensa conflittualità con il (di cui è emblematico, CP_1 anche per i toni e le modalità con cui avveniva, l'episodio-documentalmente riscontrato- del permesso accordato dal il 28 febbraio del 2018 che il Pt_4
Direttore dell'Unità sosteneva con lettera dell'8 marzo 2018, v.doc.10 fasc. orig. ric., viceversa, di non avere mai autorizzato-richiamando per questo il CP_1 che si scagionava grazie all'evidenza documentale in suo possesso v. doc.13 fasc. orig. ric.) che in considerazione di quanto dichiarato dal teste Tes_8 infermiera, che nel corso della deposizione riferiva “...confermo che lo
[...] stesso non poteva non vedere il ricorrente sostare nei corridoi o davanti Pt_4 alla fotocopiatrice in assenza della stanza. “.
In ordine alla dichiarazione del dirigente psicologo, deve rilevarsi che, Tes_3 contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, la stessa non smentisce ma, anzi conferma la condizione di sera difficoltà vissuta dal CP_1 nel testimoniare che “avevamo dei turni in comune e confermo che mi è capitato di vederlo lamentare con il o altri colleghi che non aveva una stanza dove Pt_4 visitare. Il ricorrente ricordo condivideva la stanza con la talvolta anche Per_2 con altri colleghi e confermo che i turni del ricorrente e della ccadeva che Per_2 si sovrapponessero”.
Le ulteriori dichiarazioni “ Non mi risulta che dei pazienti anche del ricorrente siano stati rinviati per indisponibilità di spazio” o, ancora, quella:” Il martedì
Pag. 9 di 30 mattino io ero normalmente di turno e non ricordo che il ricorrente girasse fra
i corridoi”non escludono né contrastano direttamente con le deposizioni degli altri testi, potendo accadere che il non avesse avuto occasione di Tes_3 constatare che il dovesse annullare gli appuntamenti o che dovesse CP_1 andare alla ricerca di uno spazio dove visitare i pazienti.
Come si vede, per una parte consistente dell'orario di lavoro (l'orario del
[...] era di 38 ore e l'infermiera ffermava che “per almeno CP_1 Testimone_8
18/20 h era privo di stanza”) il non aveva a disposizione un apposito CP_1 studio dove eseguire le visite dei pazienti. Né può escludere la responsabilità dell'amministrazione la complessiva situazione di carenza di spazi nella struttura, affermata dalla difesa della parte appellante principale, posto che dalla prova è emerso che, a fronte di tale disfunzione, con opportuni correttivi nell'organizzazione del lavoro, agli altri medici erano state comunque garantite nelle ore di presenza gli spazi appropriati dove eseguire le visite (come dimostra, ad esempio, la deposizione del teste “Normalmente, essendo il servizio Tes_3 aperto h 12, si utilizzavano le stanze con l'incrocio dei turni. Avendo io dei turni molto organizzati, cioè non sostanzialmente fissi, normalmente avevo sempre la disponibilità di una stanza per visitare”).
Con il secondo motivo di appello, si censura la sentenza in ordine all'erroneo accertamento dei danni non patrimoniali subiti dal nonché per CP_1 carenza di motivazione sul punto. Il motivo viene trattato, per ragioni di connessione, in uno con una delle ragioni che sostengono l'appello incidentale proposto dall'appellato, quella relativa alla erronea quantificazione del danno biologico effettuata dal Tribunale.
Deduce l'appellante principale che dalla CTU sarebbe emerso che la patologia di cui soffre l'appellato è una patologia pregressa rispetto alle vicende oggetto di causa sicché nessun danno sarebbe stato ascrivibile all'amministrazione. Infatti, Parte le condotte poste in essere dalla non avrebbero avuto alcun effetto se la personalità del non fosse stata caratterizzata dai tratti evidenziati dai CP_1 test di personalità esaminati dal ctu.
Pag. 10 di 30 Ritiene l'appellante che la predisposizione del ed i suoi tratti di CP_1 personalità valgano ad escludere il nesso di causalità. Inoltre, non sarebbe stata Part ravvisabile una responsabilità ex art. 2087 c.c. in capo alla poiché non sarebbe stato l'elemento soggettivo nelle forme del dolo o della colpa grave, come si desumerebbe dall'esclusione dell'elemento soggettivo del mobbing, costituito dall'intento persecutorio. Nessuna prova vi sarebbe stata che il disturbo dell'adattamento riscontrato al fosse stato determinato dalle CP_1 circostanze indicate nel ricorso ed anzi dalla CTU risulterebbe tutto il contrario, ovvero che tale disturbo fosse preesistente.
Con l'appello incidentale, limitatamente agli aspetti connessi con il motivo esaminato dell'appello principale, si assume che erroneamente il Tribunale avrebbe scomputato la misura del 6% dalla complessiva menomazione del 12% sulla base dei tratti personologici del dovendo tutta la misura CP_1 percentuale essere oggetto di indennizzo da parte del datore di lavoro.
Il motivo dell'appello principale è infondato, mentre è fondato quello dell'appello incidentale.
Invero, ritiene il Collegio, che le considerazioni riportate nella ctu vadano fatte oggetto di rettifica alla luce degli esatti criteri di valutazione del danno ex art.2087 cc delineati dalla giurisprudenza.
Si legge infatti nella relazione peritale che: “L'analisi sinora svolta evidenzia la compatibilità causale tra il disturbo dal quale il Dott. è affetto e le CP_1 lamentate vicende lavorative. Infatti, avuto riguardo alla documentazione sanitaria esaminata e ai risultati degli accertamenti svolti, la storia naturale del disturbo psichico dal quale Egli è affetto appare compatibile con il paradigma nosografico di un disturbo dell'adattamento, posto che, in concreto, alla verificazione di vissuti stressanti di natura lavorativa è corrisposta una compromissione funzionale o uno stato di disagio clinicamente significativi.
L'attuale danno psichico, peraltro, ravvisa due componenti, risultando causato:
A. da condizioni costitutive dello stato anteriore afferenti a aspetti personologici di rilievo clinico e testologico, rilevati dagli accertamenti svolti da aprile a giugno 2019 presso la UOC Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Pag. 11 di 30 Lavoro della;
B. dai vissuti reattivi alle vicende lavorative descritte Parte_5 dal 2017 al 2018. Allo stato dei fatti, quindi, non è medico-legalmente sostenibile una esclusiva causalità lavorativa, tenuto conto della embricazione di più fattori stressanti per i quali, in ordine alla verificazione del danno psichico, occorrerebbe evocare un criterio di causalità “circolare” piuttosto che “lineare”.
Tale constatazione risulta ovviamente incidente sulla valutazione del danno”, facendo appunto discendere la necessità di procedere ad una riduzione percentuale del danno detraendo la quota ( del 6%) ascrivibile ad “aspetti personologici” emersi dai test somministrati al CP_1
Le motivazioni di tale riduzione sono ulteriormente esplicitate nella stessa CTU come segue: “è possibile asserire che il complessivo danno psichico dal quale il
Ricorrente è affetto causa un danno biologico permanente valutabile nella misura del 12%. Occorre, a questo punto, ripartire il complessivo danno tra le due componenti realizzatrici del medesimo, nell'assunto, si ripete, per cui il complessivo pregiudizio di natura psichica è quantificabile nella misura del
12%. Orbene, per quanto attiene alle concause di menomazione extra-lavorative rilevano:
- i valori elevati o sovramodali rilevati dal test MMPI 2 del 21/05/2019 in scale distinte rispetto a quelle che possono ritenersi effettivamente alterate per un
Disturbo dell'Adattamento (nella specie: Anx: 83 – D: 112); il riferimento cade in particolare sui valori ottenuti nelle scale cliniche di base Hs (94), Hy (97), Pd
(66), Pa (70), Pt (85), Sc (75), Si (76); rileva altresì il basso punteggio alla scala
Ma (22);
- i risultati del questionario STAI per la valutazione dell'ansia del 16/01/2019, indicativi di «un livello di ansia alto dato come conseguenza sia ad una condizione sociale che a una caratteristica di personalità del soggetto»;
- la risposta dell'elaborazione del test MMPI 2 eseguito il 21/05/2019”.
Va in primo luogo osservato che sul piano del diritto la Cassazione ha ritenuto che la predisposizione fisica del soggetto, rispetto alla patologia insorta per effetto del comportamento illegittimo ed illecito di altro soggetto (datore di lavoro), pur costituendo un antecedente condizionante o concausa naturale nella
Pag. 12 di 30 produzione dell'evento dannoso, non incide però sulla responsabilità risarcitoria del danneggiante non valendo a ridurla proporzionalmente talché il danneggiante stesso (datore di lavoro) è tenuto a risarcire il danno nel suo intero ammontare.
In particolare, con la sentenza n.5539 del 2003 (conformi n. 7577 /2007, n. 15991
2011, n 14438/2015, n. 30521/2019, n. 5737 /2023) la Suprema Corte ha affermato “...in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità. In tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravita della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (cfr. in tali sensi: Cass. 16 febbraio 2001 n. 2335; Cass. 27 maggio 1995 n. 5924; Cass. 1° febbraio 1991 n. 981). La valutazione di una situazione di concorso tra cause naturali non imputabili e cause umane imputabili può sfociare, così, alternativamente, o in giudizio di responsabilità totale per l'autore della causa umana, o in un giudizio di totale assolvimento da ogni sua responsabilità, a seconda che il giudice ritenga essere rimasto operante, nel primo caso (ai sensi del primo comma dell'art. 41 c.p.) oppure essere venuto meno nel secondo caso (ai sensi del secondo comma dell'art. 41 c.p.) il nesso di causalità tra detta causa umana imputabile e l'evento (cfr. in motivazione in tali sensi:
Cass. 1° febbraio 1991 n. 981 cit.). In altri termini solo nel caso in cui sia stata
Pag. 13 di 30 accertata l'effettiva operatività del nesso causale tra comportamento imputabile del danneggiante e pregiudizio arrecato rimane esclusa ogni possibilità di graduare in termini percentuali - con riferimento alla concausa naturale - la responsabilità dell'autore della condotta colposa, essendo quest'ultimo responsabile per l'intero dei danni cagionati. Un siffatto indirizzo
- che trova sicuro fondamento normativo sia nel disposto degli artt. 1227 e dell'art. 2056 c.c. (da cui si evince che in caso di concorso di cause è consentita una riduzione del risarcimento solo in presenza di condotta colposa del creditore) che in quello dell'art. 2055 c.c. (da cui si evince che la graduazione e riduzione della responsabilità non è concepibile neppure in presenza di cause umane, azioni od omissioni imputabili a soggetti diversi dal danneggiato e diversi tra loro, stante il principio della responsabilità solidale il quale non opera soltanto in sede di regresso;
cfr. così: Cass. 16 febbraio 2001
n. 2335 cit.; Cass. 1 febbraio 1991 n. 981 cit.) - viene condiviso da autorevole dottrina, la quale precisa che, come per una concausa naturale, anche in presenza del fatto non colposo del danneggiato, prevale l'esigenza che il danneggiato sia integralmente risarcito del danno che egli non avrebbe comunque subito senza l'inadempimento o l'illecito. In questa ottica ricostruttiva la dottrina aggiunge anche che il danneggiato che "danneggia o concorre a danneggiare se stesso" non compie alcun illecito e non può essere sanzionato alla stregua dell'autore del danno ingiusto.
Nessuna incertezza può permanere sull'applicabilità degli suddetti principi in materia giuslavoristica nella quale ogni pure infondata riserva sulla loro validità è destinata a disvelare la propria inconsistenza solo che si considerino gli obblighi a tutela della salute dei propri dipendenti facenti capo sull'imprenditore - di cui è significativa espressione il disposto dell'art. 2087
c.c. - e solo che si tenga anche conto della ormai acquisita generale consapevolezza della possibilità di pregiudizievoli ricadute sulla salute dei lavoratori, specialmente se non dotati di piena integrità psicofisica, scaturenti da illegittimi provvedimenti datoriali di demansionamento o di recesso dal rapporto lavorativo. Corollario di quanto sinora detto è che il Tribunale, dopo
Pag. 14 di 30 avere correttamente riconosciuto, sulla base delle risultanze della consulenza in atti, che gli illegittimi provvedimenti societari (ed in particolar modo il licenziamento) erano responsabili sul piano eziologico della misura del 50% del danno biologico riscontrato nel non ha da tale situazione fatto Parte_6 scaturire le dovute conseguenze. Ed invero il giudice d'appello, in violazione dei principi innanzi enunciati, ha liquidato i danni da corrispondere al lavoratore, escludendo da detto risarcimento la percentuale cinquanta per cento - di quelli che per la consulenza medico legali erano eziologicamente ricollegabili ad una
"predisposizione fisica" del ed a sue infermità pregresse. Il Parte_6
Tribunale di Genova, sempre alla stregua di quanto innanzi detto, avrebbe dovuto, invece, porre a carico delle società la totalità dei danni cagionati al lavoratore in ragione dell'accertato concorso nella fattispecie in esame tra causa imputabile, appunto, a dette società (provvedimenti di illegittima dequalificazione e, soprattutto, di illegittimo licenziamento) e causa
(predisposizione organica e infermità pregresse) non imputabile al lavoratore, destinata come ogni causa naturale a non concorrere nella determinazione dei danni, da addossare nella loro totalità all'autore della condotta imputabile.”
Si è anche affermato che “Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio.” (ord. n. 27524/2017 e n.
30922/2017) escludendosi la configurabilità della concorrenza di cause naturali con le cause umane nella determinazione della causazione materiale.
Ancora, la medesima giurisprudenza afferma che “se il danneggiato, prima dell'evento, risulti portatore di una mera "predisposizione" ovvero di uno "stato di vulnerabilità" (stati preesistenti non necessariamente patologici o invalidanti, ciò che risulta ancor più frequente nel delicato universo dei danni psichici), ma l'evidenza probatoria del processo non consenta, in proposito, di superare la soglia della mera ipotesi, e comunque appaia indimostrabile la
Pag. 15 di 30 circostanza che, a prescindere dalla causa imputabile, la situazione pregressa sarebbe comunque, anche in assenza dall'evento di danno, risultata modificativa in senso patologico-invalidante della situazione del soggetto: in tal caso, il giudice non procederà ad alcuna diminuzione del quantum debeatur, atteso che un'opposta soluzione condurrebbe ad affermare l'intollerabile principio per cui persone che, per loro disgrazia (e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi) siano, per natura e per vicissitudini di vita più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto a quella riservata agli altri consociati affetti da "normalità" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15991 del
21/07/2011)” (ex plurimis Cass. 20836/2018).
Pertanto, applicando detti criteri al caso in esame nessuno scorporo di una frazione del danno poteva essere effettuato in relazione alla concausa naturale non imputabile (predisposizione o personalità dell'individuo), né tantomeno poteva essere escluso il nesso eziologico considerato che il Ctu, neppure nelle risposte alle note critiche formulate dal lavoratore, ha mai affermato con chiarezza che i tratti di personalità del potevano, di per sé soli, essere CP_1 sufficienti a sviluppare la condizione patologica determinatasi indipendentemente dal comportamento umano inadempiente, va da sé che nell'incertezza non tai condizioni potevano giustificare né l'esclusione del nesso di causalità né la detrazione di una parte della percentuale invalidante riconosciuta.
Invero, il ctu al fine di giustificare il riferimento alle predisposizioni come fattori concausali, criticato dalla difesa del già in primo grado, nella relazione CP_1 aveva riprodotto il contenuto delle Linee Guida Valutative della SIMLA
(SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
“Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”Ed. Giuffrè,Milano, 2016) riportando il seguente stralcio: “«Capitolo 1
– Funzioni psichiche e relazionali - [...] 1.3 Preesistenze[...] La notevole rilevanza delle preesistenze è ben sottolineata nel DSM-5, ove si precisa che il tratto di personalità condiziona la tendenza a vivere, percepire, comportarsi e pensare,
Pag. 16 di 30 in maniera duratura nel tempo e nelle varie situazioni, appunto secondo le peculiari caratteristiche del medesimo. Ad es. persone con un alto livello di ansia nel proprio tratto di personalità possono sperimentare rapidamente ansia anche in circostanze in cui la maggior parte degli individui rimangono calmi e rilassati. Tali soggetti evitano, di solito, situazioni che ritengono fonte di ansia
e tendono a “pensare il mondo” come complessivamente ansiogeno. Quantunque
i tratti di personalità non siano immutabili, essi dimostrano una relativa stabilità attraverso i consensualmente omologhi e specifici comportamenti. Il
DSM-5 gradua su cinque livelli di gravità — da 0 (nessuna o poca compromissione) a 4 (estrema compromissione) — l'incidenza negativa dei tratti/disturbi di personalità sul funzionamento personale e sociale, a riprova dell'importanza di queste caratteristiche nello sviluppo dei disturbi francamente psico-patologici ad omologa connotazione sintomatologica. In definitiva, il tratto di personalità rappresenta spesso non soltanto una tendenza/predisposizione potenziale verso particolari comportamenti, ma un vero e proprio fattore concausale.Il DSM-5 contiene anche altre indicazioni sulla personalità, che possono avere interesse per l'operatività medico-legale, quale ad es.: “... il funzionamento della personalità è distribuito lungo un continuum. [...]”. Ciò significa — in maniera assolutamente chiara — che un evento può agire su un tratto di personalità che già a priori rende il soggetto propenso a sviluppare disfunzionalità dello psichismo di omologa tipologia, così come — a maggior ragione — può accadere qualora preesista un vero e proprio disturbo di personalità che, dopo un life event, evolva in un franco disturbo psicopatologico di analoga tipologia. Va inoltre sottolineata la necessità — decisamente rilevante in sede medico-legale — di stabilire se ed in quale misura un determinato evento abbia quantomeno concausato il viraggio in peius del predetto continuum, oppure se tale evento abbia di per sé causato de novo un disturbo psico-patologico, addirittura disomogeneo rispetto al tratto di personalità.A tal fine non si può in alcun modo trascurare l'applicazione del criterio di proporzionalità e di coerenza sintomatologica sottesi al dianzi citato inquadramento clinico del DSM, che ben valorizza le individuali propensioni a
Pag. 17 di 30 sviluppare reazioni abnormi, in maniera particolarmente accentuata dopo esperienze di vita negative.[...]A questo riguardo si devono inoltre richiamare, per doveroso raccordo interdisciplinare, le distinzioni formulate dalla
Cassazione Civile tra causalità materiale e causalità giuridica: distinzione secondo la quale l'effetto complessivo della predisposizione (così denominata anche in campo giuridico) ad “iper-reagire” o a “malreagire”di fronte ad eventi esterni di segno negativo, si colloca all'interno di una duplice prospettiva civilistica, scandita rispettivamente dalla causalità materiale e dalla causalità giuridica, con ben diversi effetti sul piano dell'attribuzione degli oneri risarcitori. In questa materia la Cassazione Civile (n. 15991 del 21/07/2011) ha definito le preesistenze come “stati patologici pregressi del danneggiato e altre sue personalissime condizioni”; “mera predisposizione, ovvero stato di vulnerabilità, cioè stati preesistenti non necessariamente patologici, o invalidanti: ciò che risulta ancor più frequente nel delicato universo del danno psichico”.La specifica sottolineatura dell'importanza del concorso causale delle preesistenze nella genesi del danno psichico rende ragione da un lato dell'opportunità del richiamo della sentenza nel presente contesto e, dall'altro, della sostanziale fondatezza che caratterizza, anche sul piano diagnostico, il criterio di proporzionamento del danno psichico risarcibile valorizzato in questa Guida attraverso l'impiego dei coefficienti di rilevanza dell'evento [...]».
Fatto sta che tali premesse di ordine generale, tratte dal testo citato dal ctu, vanno calate nel caso concreto in cui il tecnico nominato dal Tribunale non ha mai affermato che tali preesistenze avrebbero potuto di per sé solo cagionare la condizione patologica sviluppatasi nel anche in assenza del vissuto CP_1 lavorativo e cioè che, con locuzione tratta dalle sentenze citate della Suprema
Corte,”a prescindere dalla causa imputabile, la situazione pregressa sarebbe comunque, anche in assenza dall'evento di danno, risultata modificativa in senso patologico-invalidante della situazione del soggetto”.
Erroneo è pure l'assunto del Tribunale che la valutazione del ctu sia conforme ai criteri enunciati dalla cassazione nelle decisioni n. 2986/2019, n. 28990/2019 e
514/2020 in tema di causalità naturale non autorizzando tale orientamento
Pag. 18 di 30 giurisprudenziale in alcun modo il frazionamento operato dal ctu ma esattamente l'opposto ossia, in applicazione dei criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, mentre qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno (cd. “thin skull rule”), l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.
Risulta superfluo a questo punto pure evidenziare che nella Relazione del Centro
Antimobbing della ASL RM2 che risaliva al 17 settembre 2019 (doc. 21 di parte ricorrente) si dava atto che “il quadro clinico appare compatibile con la diagnosi di Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, descritto come insorto successivamente al definirsi di conflittualità lavorative e come persistente ad oltre sei mesi dalla cessazione all'esposizione al contesto dl conflitto. Il malessere lamentato dal lavoratore viene descritto come insorto in seguito alle riportate condizioni di lavoro e non preesistente alle conflittualità citate;
secondo la ricostruzione anamnestica e la documentazione riportata i disturbi lamentati rispettano i criteri cronologici e di continuità fenomenica per insorgenza e decorso con i contrasti riferiti, come pure appare rispettato il criterio della durata dell'esposizione agli eventi dotati di carica vulnerante sull'assetto del soggetto”.
Nessun documento comprova che prima del 2017 il Dott. soffrisse di CP_1
“Disturbo dell'Adattamento con prevalente umore depresso e ansia” contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, né il ctu avrebbe
Pag. 19 di 30 potuto affermarlo sulla base di test eseguiti al settembre 2019 che comprovavano una “sensibilità” o “fragilità” del ma non una pregressa condizione CP_1 patologica.
Quanto all'assunto che nel processo non sia stato provato l'inadempimento, né
l'elemento soggettivo, nell'esaminare il precedente motivo si è già detto che fosse ravvisabile un inadempimento colpevole (colpa consistente nell'avere omesso di adottare gli opportuni correttivi organizzativi atti a garantire l'uso di una stanza durante i suoi turni di servizio anche al oltre che ai suoi colleghi) CP_1 dell'amministrazione. È' evidente che l' , mentre ha adottato tali Parte_1 accorgimenti in relazione ad altri medici, come si ricava dal fatto che potevano tutti usufruire di una stanza durante i loro turni, non lo ha fatto
(inspiegabilmente) per il con ciò palesandosi che una soluzione che CP_1 fosse soddisfacente anche per lui ben poteva essere adottata.
Il Tribunale ha motivato al riguardo che è “... emerso chiaramente dall'espletata istruttoria l'inadempimento datoriale all'obbligo di garantire al dipendente gli strumenti per l'esplicazione dell'attività lavorativa e, più in generale, all'obbligo di consentire la prestazione lavorativa, ravvisabile nell'omessa riorganizzazione logistica degli spazi atta a garantire la disponibilità di idonei spazi di visita durante i turni di lavoro di ciascun dirigente e/o, quanto meno, a ripartire equamente fra tutti i dirigenti, il sacrificio della limitata disponibilità degli spazi.
Tale inadempimento, ritiene il giudicante possa essere fonte di responsabilità ex art. 2087 c.c. essendo astrattamente idoneo ad indurre un pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi, nel ricorrente, costretto per la maggior parte dei turni di lavoro, a vagare, al cospetto di colleghi e pazienti, alla ricerca di uno spazio disponibile e/o di un collega “gentilmente ospitante”, dovendosi al riguardo richiamare l'orientamento giurisprudenziale espresso recentemente dalla S.C. con la sentenza n. 3692/2023 (a mente della quale: “In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di
Pag. 20 di 30 comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi).”
Ed ancora: “Quanto poi al risarcimento del danno professionale di natura non patrimoniale, precisato che esso consiste nella lesione del diritto del lavoratore alla libera esplicazione della propria personalità sul luogo di lavoro, si osserva che, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, nonché all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti (così recentemente Cass. 9901/2018).”
A tali considerazioni va aggiunto che l'inadempimento dell' non può Pt_1 trovare giustificazione, né può essere escluso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante principale, in ragione dell'assunto dell'esistenza di inadempienze del lavoratore (scarsa produttività, temperamento eccessivamente polemico...) potendo il datore di lavoro, ove ne ricorrano gli estremi, provvedere, con le garanzie di legge, ad elevare contestazioni ed intraprendere iniziative disciplinari, ma non assumere determinazioni organizzative che possono assumere un significato punitivo.
Pertanto, in accoglimento del motivo dell'appello incidentale sul punto, il danno biologico patito dal ricorrente deve esser quantificato nell'intera misura accertata dal CTU, ovvero il 12%, con liquidazione, in applicazione delle Tabelle dell'anno
2021 applicate dal Tribunale, considerato che la scelta del primo giudice ( in ordine all'anno di riferimento delle tabelle) non è stata censurata da nessuna delle due parti ed avendo riguardo all'età del al 2018, epoca in cui cessava CP_1
Pag. 21 di 30 il comportamento omissivo inadempiente per effetto delle dimissioni del
Dirigente Medico.
Sulla base di tali parametri e della considerazione dell'età (59 anni) del CP_1
(nato nel gennaio del 1959) al tempo della cessazione della condotta omissiva, il danno biologico va liquidato in € 26.759, 00 ( di cui euro 20.906,00 per danno biologico dinamico relazionale ed euro 5.853,00 a titolo di sofferenza soggettiva), somma da rivalutare dal 2021 fino alla data della sentenza, e da corrispondere da tale data oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
Con ulteriore motivo, l' si duole del riconoscimento della Parte_1 componente esistenziale del danno non patrimoniale. Deduce, al riguardo,
l' che il Tribunale avrebbe erroneamente basato l'accertamento Parte_1 del danno esistenziale sulla sola dichiarazione del teste il quale aveva Tes_10 riferito sul tono depresso dell'umore del in coincidenza con i CP_1 denunciati episodi di mobbing. Viceversa, la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, letta alla luce delle nozioni generali derivanti dall'esperienza avrebbe suggerito la continuità nel tempo dei comportamenti del
Dott. sia con riferimento ai carichi di lavoro dallo stesso gestiti, sia con CP_1 riferimento all'umore depresso, sia con riferimento alla continuità dell'attività Part lavorativa svolta al di fuori della presso il Centro Bini.
Il motivo è infondato.
Appare condivisibile l'iter argomentativo del primo giudice nel mettere in evidenza, attraverso la riproduzione del tenore della deposizione del teste che vi è la prova della sostanziale modifica delle abitudini di vita – in Tes_10 senso peggiorativo- del lavoratore.
Questi, come descritto con chiarezza dal teste, da uomo mondano, appassionato di viaggi e musica e con una vita sociale molto intensa, era divenuto una persona chiusa in sé stessa, priva di alcuna forma di vita sociale. Il teste Testimone_11 ben poteva riferire di tali modifiche proprio in virtu' del rapporto amicale e di frequentazione con il CP_1
Egli, infatti, spiegava:” conosco il ricorrente da moltissimo tempo, sin dai tempi dell'università e ci siamo sempre frequentati sino al 2017/2018, quando invece
Pag. 22 di 30 il ricorrente è entrato in depressione e dunque abbiamo mantenuti i rapporti ma principalmente telefonici in quanto lui si rifiuta di uscire e mantenere una vita sociale.”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall' , non vi sono elementi Parte_1 di giudizio che contrastino tale affermazione. A tal proposito, non può
l'affermazione del teste che il abbia continuato a lavorare, per Tes_1 CP_1 altro come libero professionista, presso altro centro medico, essere sintomatica di alcunché ai fini del danno esistenziale, non potendo escludersi che presso altro ambiente di lavoro il medico abbia trovato condizioni più consone e meno Part afflittive di quelle vissute presso l'
Né, d'altro canto, l' Sanitaria ha mai fornito prova di ulteriori fattori Pt_1 extralavorativi che possano avere causato tale conseguenza sulla vita di relazione descritta dal teste. Part Con ulteriore motivo l assume l'insussistenza del danno professionale e che il teste di controparte Dott. , sulla base della quale se l'appellato avesse Tes_6 effettivamente subito un danno all'immagine non avrebbe potuto ancora oggi prestare attività neppure come libero professionista presso il centro Bini di Pt_3
Anche tale motivo è infondato.
Invero, il danno all'immagine è chiaramente percepibile nella svalutazione del ruolo del dirigente medico al cospetto dei suoi pazienti, oltre che dei colleghi e del personale paramedico. Svilisce tale ruolo con chiarezza l'avere costretto il medico a questuare l'uso della stanza da altri colleghi, e a ricercare, volta, per volta, all'interno della struttura un luogo ove eseguire le visite, compresi i corridoi e l'infermeria. A tal fine basta richiamare la deposizione del teste o quella Tes_9 della teste Condivisibilmente il Tribunale ha evidenziato come tali Tes_8 condizioni di lavoro non solo incidessero sull'immagine professionale del lavoratore- e si aggiunge sulla sua dignità- ma fossero capaci di incidere sfavorevolmente sul rapporto di fiducia “che normalmente si instaura fra paziente e medico (ed ancor più se psichiatra)”.
Del tutto ininfluente è la circostanza che il medico avesse “continuato a prestare attività professionale presso il Centro Studi Bini”, circostanza riferita dal teste
Pag. 23 di 30 Sena, atteso che il tenore della deposizione rivela che già in precedenza il
[...] operasse presso quella struttura come libero professionista. CP_1
Infine, con l'ultimo motivo, l' contesta la carenza di motivazione Parte_1 in ordine all'accertata quantificazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, sostenendo che la valutazione equitativa sarebbe avvenuta senza alcun riscontro documentale, non avendo il lavoratore offerto alcun elemento utile alla determinazione dell'ammontare dei danni. In tal caso non sarebbe stata possibile una determinazione neppure in via equitativa. Inoltre, la liquidazione del danno sarebbe stata impossibile in difetto della prova dell'esistenza del relativo danno.
Il danno biologico avrebbe potuto essere valutato in via equitativa solo nel caso in cui fosse stata impossibile la quantificazione.
Tale ipotesi non ricorreva rispetto allo stato di prostrazione psico-fisica lamentato dall'appellato, con riferimento al quale il lavoratore avrebbe dovuto comprovare di aver subito un danno temporaneo o permanente e conseguentemente indicare, con l'ausilio delle tabelle di o di Milano, la Pt_3 quantificazione del danno ritenuta più opportuna.
Non avendo il dedotto o eccepito nulla in ordine alla quantificazione CP_1 dei danni lamentati, nessuna liquidazione poteva essere effettuata dal Tribunale, neppure in via equitativa.
Inoltre, eccessivo sarebbe stato un risarcimento del danno non patrimoniale nella misura della metà della retribuzione allo stesso spettante, dato che numerose sentenze avrebbero individuato un parametro retributivo nell'ordine del 10% o del 20% della retribuzione.
Avendo a parametro una retribuzione mensile di euro 4.639,65 (così come riferita a pag. 18 della sentenza impugnata), il risarcimento del danno non avrebbe potuto superare la somma di euro 7.888,00 (ovvero il 10 per cento della retribuzione, pari ad euro 464,00*17 mesi) o euro 15.774,81 (ovvero il 20 per cento della retribuzione, pari ad euro 927,93*17 mesi) e non avrebbe dunque giammai potuto raggiungere la somma liquidata in sentenza, pari ad euro
34.000,00.
Pag. 24 di 30 Ha chiesto ulteriormente l' che in caso di accoglimento di uno Parte_1
o più motivi, con rigetto di tutte o parte delle domande l'appellato fosse condannato alla restituzione delle somme versate a suo favore in esecuzione della sentenza primo grado.
Anche tali motivi sono infondati.
Si è detto che il danno all'immagine che quello alla vita di relazione hanno trovato conferma nelle deposizioni. Entrambi gli aspetti del danno non patrimoniale sono stati puntualmente allegati dal Anche il danno biologico è stato CP_1 allegato e documentato con apposite certificazioni.
In ordine ai criteri adottati dal Tribunale per il danno non patrimoniale si è fatto riferimento ad una quota della retribuzione e per quello biologico alle tabelle di
Milano in entrambi i casi in coerenza alla Giurisprudenza di legittimità senza che l'appellante muovesse altre censure al di là di quelle menzionate.
Va, in proposito, precisato, che il primo giudice ha operato una valutazione complessiva richiamando, condivisibilmente, i parametri ed i criteri elaborati anche dalla giurisprudenza di legittimità così motivando :“Per la complessiva quantificazione dell'accertato danno non patrimoniale può in via equitativa ed in conformità ad una ormai costante giurisprudenza di merito e di legittimità
(tra le quali si veda, ad esempio, Tribunale Milano, 12 giugno 2001, in Orient. giur. lav., 2001, I, 506; Appello Milano, 11.5.2001, in Orient. giur. lav., 2001, I,
261; Cass. civ., sez. lav., 20.1.2001 n. 835; Cass. civ., sez. lav., 10.4.1996 n. 3341), farsi riferimento ad un importo commisurato ad una quota della retribuzione, rappresentando la stessa il valore della prestazione e che può quindi essere utilizzato per individuare, secondo equità, anche il valore della lesione alla professionalità ed agli assetti relazionali” (pagina 18 della sentenza impugnata).
Trattasi di parametri quanto mai confacenti al caso in esame, posto che “il ricorso in via parametrica alla retribuzione per la determinazione in termini quantitativi del danno da violazione dell'art. 2103 c.c., posto che, indubbiamente, non può negarsi che elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità,
Pag. 25 di 30 ai sensi dell'art. 36 della Costituzione) anche del contenuto professionale della prestazione”. (Cass. n.27470/2017, n. 12253 /2015 nonché Cass. 20589/2025).
Va da sé che la retribuzione possa costituire un valido parametro del danno derivato da inadempimenti che abbiano incidenza sul piano professionale, incluse, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale, le componenti attinenti ai riflessi negativi sulla vita di relazione.
Circa l'ammontare della misura del danno parametrato dal Tribunale a meno della metà della retribuzione ( retribuzione percepita € 4.639,65, quantificazione del danno nella misura di € 2.000,00 mensili, per un totale di € 34.000,00 dovuto al prodotto di € 2.000,00 x 17 mesi – da febbraio 2017 a giugno 2018), la stessa non appare eccessiva considerato che le condizioni descritte incidono sul concreto svolgimento della prestazione, svilendo il ruolo del dirigente medico, privando di dignità la delicata prestazione sanitaria resa, e finendo con precludere del tutto la possibilità di svolgere le visite laddove il medico non possa contare sulla collaborazione spontanea di altri colleghi o di altri dipendenti della struttura.
Va dato conto delle ulteriori ragioni esposte a sostegno dell'appello incidentale proposto dal a parte quelle già esaminate (attinenti alla percentuale CP_1 del danno biologico riconosciuta risarcibile dal ctu).
Assume il che contrariamente a quanto ritenuto dal ctu, riguardo CP_1 all'invalidità temporanea, indicata nel quesito del Giudice e nel ricorso, sarebbero certificati periodi di incapacità temporanea correlabili all'affezione di natura psichica. In particolare, nel doc. 20, indicato anche a pag. 4 della relazione, sarebbe presente non solo la certificazione del dott. , ma anche tre Persona_3 prescrizioni del medesimo medico riguardanti la depressione (18 settembre 2017,
23 marzo 2018, 6 dicembre 2018). Pertanto, l'invalidità temporanea sarebbe provata e secondo le tabelle milanesi ammonterebbe ad euro 17.785,00.
Pertanto, il risarcimento del danno biologico sarebbe pari ad euro 54.628,00, di cui euro 36.843,00 per invalidità permanente ed euro 17.785,00 per invalidità temporanea. Ha chiesto, pertanto, che rispetto alla somma indicata dal Tribunale
Pag. 26 di 30 (euro 7.022,00), l' venisse condannata a pagare al Parte_1 [...]
l'ulteriore somma di euro 47.606,00. CP_1
Quanto al danno non patrimoniale rileva l'appellante incidentale che la sentenza gravata, avrebbe liquidato euro 34.000,00 ed euro 1.755,00 per danno morale soggettivo (sofferenza interiore). Assume l'appellante incidentale le condotte inadempienti dell'amministrazione avrebbero determinato una totale destabilizzazione ed un effetto domino negativo nella vita del dott. e CP_1 che a causa dell'incidenza sulla dignità di persona e dell'immagine professionale, il egli non avrebbe più trovato un altro lavoro, e che il danno esistenziale sarebbe consistito nella perdita degli amici e delle abitudini presenti prima delle vessazioni e in ultimo nella separazione dalla moglie. Rispetto a tali danni l'importo liquidato dal Tribunale non costituirebbe un adeguato ristoro sulla base di tali argomenti ha reiterato la richiesta formulata in primo grado alla corresponsione di euro 50.000,00 per il danno morale soggettivo, euro
50.000,00 per il danno esistenziale, euro 50.000,00 per il danno all'immagine, euro 50.000,00 per il danno alla dignità della persona o professionale ed in totale euro 200.000,00.
I motivi sono infondati.
In ordine alla mancata considerazione dei documenti costituiti da un certificato e da tre e prescrizioni redatti dal Prof. in data Persona_4
18/09/2017,23/03/2018, 06/12/2018 e 25/02/2019 ai fini della inabilità temporanea il ctu si è espresso esplicitamente senza che l'appellante incidentale abbia formulato alcun rilievo critico specifico che superi tali considerazioni.
In specie, il ctu ha rilevato che detti documenti non formulano alcun giudizio prognostico clinico o medico-legale e, pertanto, non consentono la quantificazione di una eventuale incapacità temporanea (pagina 21 relazione in risposte ai rilievi critici). Il ctu ha pure effettuato una verifica delle assenze per malattia evidenziando che le stesse o sono antecedenti ai periodi in cui sono emesse le prescrizioni ovvero per la discontinuità e l'esiguità dei singoli periodi di assenza e, in mancanza di certificati di malattia dai quali si possa desumere il motivo, non consentono di ritenere il prolungato e continuo periodo di incapacità
Pag. 27 di 30 temporanea ipotizzato dal CTP, che sarebbe dovuto corrispondere a pari assenze dall'ambiente di lavoro.
Quanto alla misura del danno liquidato deve rilevarsi che il primo giudice ha accordato il risarcimento del danno biologico liquidandolo in € 8.777,00 (di cui, in coerenza con le tabelle di Milano, una quota, A, come danno biologico/dinamico-relazionale ed un'altra, quota B, a titolo di sofferenza soggettiva interiore) oltre rivalutazione dal 2021 sino alla data odierna, nonché dell'ulteriore danno non patrimoniale liquidato in € 34.000,00; il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione dalla data odierna al saldo.
Va detto che, mentre per il danno biologico vale quanto affermato nell'accoglimento delle ragioni intese ad escludere di potere estrapolare una frazione del 12% riconosciuto dal ctu, con l'effetto che detto danno è liquidato ora € 26.759, 00 ( di cui euro 20.906,00 per danno biologico dinamico relazionale ed euro 5.853,00 a titolo di sofferenza soggettiva),non è possibile riconoscere una misura superiore né a tale titolo (ed il Tribunale ha escluso che fossero stati forniti elementi per una personalizzazione), né a titolo di danno morale (sofferenza soggettiva interiore) né a titolo di danno non patrimoniale nelle due componenti professionale e esistenziale.
Invero, la liquidazione operata in questa sede per danno biologico e danno morale nonché quella operata in primo grado per gli ulteriori danni non patrimoniali non appaiono appare incongrue in relazione alle concrete vicende acclarate, per le ragioni già esposte nell'esaminare l'opposta censura sollevata dall'appellante principale. Va segnalato, in riferimento alla intensità del pregiudizio connesso alla componente esistenziale, che il Tribunale, pronunciandosi sul danno patrimoniale, ha escluso di ravvisare una connessione fra le vicende lavorative e le dimissioni rassegnate nel 2018, senza che tale determinazione sia stata specificamente impugnata, sicché essa non può essere esaminata neppure ai fini pretesi con il motivo oggetto di considerazione. Infine, i riverberi che le vicende lavorative hanno avuto sulla vita coniugale non erano allegati nell'atto introduttivo del giudizio e non sono neppure emersi nell'istruttoria.
Pag. 28 di 30 In conclusione, la sentenza impugnata va confermata tranne che per la misura del danno biologico liquidabile, per il quale, in riforma della sentenza impugnata, va accordata l'intera percentuale (12%) riconosciuta in occasione della consulenza espletata in primo grado con condanna dell' alla corresponsione Parte_1 della maggior somma pari ad € 26.759, 00, somma da rivalutare fino alla data della sentenza, da corrispondere da tale data oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
Quanto al regolamento delle spese di entrambi i gradi, considerato il persistente divario fra il domandato ed il riconosciuto e l'esito complessivo del giudizio, continua ad essere giustificata- anche all'esito del gravame- la compensazione parziale, nella misura della metà, mentre, per la restante parte, le spese seguono la soccombenza da definirsi a carico dell' e sono liquidate come in Parte_3 dispositivo.
Le stesse, nella frazione (metà) per cui è condanna a carico dell' Parte_3 vanno distratte, limitatamente al presente grado (in conformità alla richiesta del difensore formulata in sede di impugnazione), in favore dell'Avv. Antonio
VA che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
n persona del legale rappresentante pro tempore con ricorso depositato
[...] in data 21 settembre 2023 nei confronti di , con Controparte_1 riferimento alla sentenza n. 3077/2023 emessa in data 24.03.2023 dal Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello principale, mentre accoglie parzialmente quello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, ridetermina la somma per cui è condanna a carico dell' a titolo di Parte_3 risarcimento del danno biologico in euro pari ad € 26.759, 00, somma da rivalutare dal 2018 fino alla data della sentenza, da corrispondere dopo tale data oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
Pag. 29 di 30 3) Compensa della metà le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, nell'intero, per il primo grado in euro 18.918,00, oltre iva cpa e spese generali, per il primo grado, ed €10.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali per il presente, ponendo la restante metà, da calcolarsi sugli interi importi così liquidati, a carico dell' con distrazione, limitatamente alle spese del presente grado, Parte_3 in favore dell'Avvocato Antonio VA.
3) Dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale, ove dovuto.
Roma, 18 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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