Articolo 1001 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1001.

(Obbligo di restituzione. Misura della diligenza).

L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto e' disposto dall'art. 995.

Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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