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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 06/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Julia DORFMANN Presidente rel. dott.ssa Daniela POL Giudice
dott. Simon TSCHAGER Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 4 comma 16 legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge n.
74/87), R.G. n. 506/2025 tra:
Parte_1
e
Controparte_1
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. , giusta Controparte_2
delega in atti
e
pagina 1 di 7
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano il 24/10/2012 da nata a [...] Parte_1
(FILIPPINE) il 11/05/1984
e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano , ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 200 ,
pagina 2 di 7 Parte I , Serie / , dell'anno 2012 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. L'appartamento coniugale attuale sito a Bolzano in via Cagliari
48/6 viene assegnato in via esclusiva alla SI Parte_2
completo di arredamento, con conseguente intestazione
[...]
del contratto di locazione da parte dell' alla SI Pt_3 Pt_1
che vi continuerà a vivere unitamente ai due figli minori;
2. i figli minori e vengono Persona_1 Persona_2
affidati in via esclusiva alla madre SI , e Pt_1
manterranno la loro residenza anagrafica attuale in Via Cagliari nr.48/6 ove continueranno a vivere ed essere collocati con la figura materna;
3. in caso di andamento positivo e di certificata sufficiente stabilità psichica del IG , la coppia, in futuro potrà valutare CP_1
di comune accordo la modifica delle condizioni di divorzio, in punto affidamento dei comuni figli minori;
4. in considerazione dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre, e delle prescrizioni attualmente ancora in vigore, previste dal Decreto dd. 26.01.2022 del Tribunale per i
Minorenni di Bolzano, le visite ed i contatti padre – figli saranno pagina 3 di 7 previste ed organizzate esclusivamente di concerto dal servizio sociale competente, che stabilirà tempi e modalità di visita;
5. A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il padre si obbliga a versare in loro favore, sul conto corrente bancario intestato alla madre Iban [...] entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di euro
600,00.- per 12 mensilità, e pertanto € 300,00 ciascuno fino alla loro raggiunta indipendenza economica, l'importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici ASTAT della Provincia di Bolzano, prima rivalutazione dicembre 2025, base dicembre
2024.
6. I genitori si obbligano in ogni caso e nell'interesse dei comuni figli, a consultarsi ed a collaborare per assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in generale per assumere tutte le scelte rilevanti per la vita dei figli, tenendo conto della sensibilità degli stessi, delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni, delle loro capacità e dei loro desideri. La madre affidataria esclusiva si obbliga a tenere informato il padre, anche a mezzo sms o messaggi whatsapp;
7. I genitori si impegnano a partecipare nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, spese che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si specificano, e di cui ciascun genitore che le abbia pagina 4 di 7 anticipate potrà ottenere la restituzione dall'altro entro 15 dalla richiesta corredata dalla presentazione delle copie delle fatture e/o ricevute fiscali, detratti eventuali contributi percepiti:
o spese mediche non mutuabili prescritte dal pediatra o dal medico, spese dentistiche, per apparecchi ortodontici, per occhiali e lenti a contatto;
o spese scolastiche in generale, lezioni private consigliate dagli insegnanti, spese per attività scolastiche consigliate in relazione al piano di studi scelto dalla figlia, spese per gite scolastiche obbligatorie, spese per l'acquisto di materiale scolastico costoso all'inizio dell'anno scolastico, cartella, spese per l'acquisto dei libri, tasse per corsi universitari e para universitari, viaggi alla sede universitaria e alloggio;
spese per corsi di lingua e per soggiorni all'estero, da scegliersi concordemente tra i genitori in relazione alle attitudini e ai desideri della figlia, compatibilmente con le proprie disponibilità economiche, spese per corsi ed attività nel periodo di chiusura della scuola;
o un corso sportivo ed uno ricreativo/di lingua all'anno e relativa attrezzatura non hanno necessità di preventiva concertazione tra i genitori, che invece dovranno concordare ulteriori attività sportive o ricreative che i figli volessero praticare;
pagina 5 di 7 o spese per le vacanze che i figli trascorreranno da soli, spesa per la scuola guida.
I genitori si impegnano possibilmente a previamente concordare le spese straordinarie necessarie per i figli, preventivandone congiuntamente i costi da affrontare.
I genitori concordano che, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche a mezzo sms, whatsapp o e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
In ogni caso i genitori si richiamano al rispetto del Protocollo
d'intesa del 26.11.2024 in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli, salve indicazioni specifiche espressamente concordate tra le parti;
8. I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente ed a confrontarsi sulle decisioni inerenti all'educazione, l'istruzione, la salute e le scelte di vita rilevanti per i figli.
9. La madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale esclusiva viene autorizzata a richiedere e sottoscrivere la documentazione
(scolastica, medica, anagrafica etc) che si renderà necessaria nell'interesse dei due figli minori, nonché effettuare il rinnovo/rilascio dei documenti di identità e del passaporto per i figli minori;
pagina 6 di 7 10. I benefici fiscali di qualunque genere per figli a carico ed eventuali detrazioni spetteranno al 100% alla madre affidataria esclusiva.
11. I genitori di comune accordo concordano che l'assegno unico universale resti a vantaggio della SI , genitore Pt_1
collocatario e con affido esclusivo che potrà percepirlo al 100%, come già in essere;
12. i coniugi dichiarano di avere così regolamentato ogni questione economica tra di loro pendente e che, con l'esatto adempimento di quanto concordato, null'altro hanno da pretendere reciprocamente per nessun titolo;
13. il IG , presta sin da ora, il suo consenso acchè la CP_1
SI in futuro, unitamente ai figli minori si possa Pt_1
trasferire in altra città, sempre comunque in Italia, qualora la stessa per motivi di lavoro ricevesse favorevole e migliore offerta economica rispetto a quella attuale;
la SI si Pt_1
impegna ad avvisare il padre dei minori con congruo preavviso dell'eventuale trasferimento e si obbliga a informare il padre del nuovo indirizzo e località di residenza dei minori.
14. le spese legali sono interamente sostenute dalla SI
Pt_1
Bolzano, lì 16/04/2025
La Presidente est.
Dr. Julia Dorfmann
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