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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2028/2024 promossa da:
nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Novara, alla C.F._1 via Greppi n. 1/A, presso lo studio dell'avv. BERGAMASCHI ALESSIA GIORDANA, dalla quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata ad [...] in data [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Novara alla via Massaia n. 18, presso lo studio dell'avv. MASTROSIMONE PAOLO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni
• dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data a Lesa (NO) in data 19.09.1998 in regime di separazione dei beni, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Oleggio al n. 18 Parte II, Serie B, anno 1998, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE, le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al successivo punto 4: 1) La figlia minore , resta affidata ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione Per_1 paterna, della nonna e zia e sarà libera ogni qualvolta lo vorrà, di vedere la madre al di Pt_2 fuori della casa della nonna paterna;
2) Entrambi i genitori provvederanno in maniera diretta e secondo le proprie disponibilità economiche, al mantenimento di , contribuendo al 50% alle spese straordinarie che si Per_1 renderanno necessarie per la figlia fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
3) L'assegno unico verrà percepito al 100% dal sig. che lo utilizzerà per le esigenze di Parte_1
; Per_1
4) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di una tantum, ai sensi e per Parte_1 CP_1 gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 300,00 da versarsi con le seguenti modalità: euro 100 al deposito del ricorso;
Euro 100, dopo la prima udienza ed euro 100,00 alla pubblicazione delle sentenza;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede è stato effettuato a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970,
5) Le parti coniugi si concedono, il nulla osta per il passaporto per se stessi e per la figlia minore;
6) dichiarare compensate le spese legali.”.
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
LESA in data 19 settembre 1998 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 22, parte II, serie A, anno 1998.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (13/01/2007 a BORGOMANERO), nelle more Per_1 divenuta maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LESA in data 19 settembre 1998 da e con atto trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 22, parte 22, parte II, serie A, anno
1998;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2028/2024 promossa da:
nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Novara, alla C.F._1 via Greppi n. 1/A, presso lo studio dell'avv. BERGAMASCHI ALESSIA GIORDANA, dalla quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata ad [...] in data [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Novara alla via Massaia n. 18, presso lo studio dell'avv. MASTROSIMONE PAOLO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni
• dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data a Lesa (NO) in data 19.09.1998 in regime di separazione dei beni, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Oleggio al n. 18 Parte II, Serie B, anno 1998, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE, le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al successivo punto 4: 1) La figlia minore , resta affidata ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione Per_1 paterna, della nonna e zia e sarà libera ogni qualvolta lo vorrà, di vedere la madre al di Pt_2 fuori della casa della nonna paterna;
2) Entrambi i genitori provvederanno in maniera diretta e secondo le proprie disponibilità economiche, al mantenimento di , contribuendo al 50% alle spese straordinarie che si Per_1 renderanno necessarie per la figlia fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
3) L'assegno unico verrà percepito al 100% dal sig. che lo utilizzerà per le esigenze di Parte_1
; Per_1
4) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di una tantum, ai sensi e per Parte_1 CP_1 gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 300,00 da versarsi con le seguenti modalità: euro 100 al deposito del ricorso;
Euro 100, dopo la prima udienza ed euro 100,00 alla pubblicazione delle sentenza;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede è stato effettuato a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970,
5) Le parti coniugi si concedono, il nulla osta per il passaporto per se stessi e per la figlia minore;
6) dichiarare compensate le spese legali.”.
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
LESA in data 19 settembre 1998 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 22, parte II, serie A, anno 1998.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (13/01/2007 a BORGOMANERO), nelle more Per_1 divenuta maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LESA in data 19 settembre 1998 da e con atto trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 22, parte 22, parte II, serie A, anno
1998;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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