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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11112/2024 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FICHERA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito CP_1 Controparte_2 concordatario in Torino il 07/09/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 251 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/07/2017 e 21/09/2022. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 07/01/2025. Con ricorso depositato il 02/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato CP_1 Controparte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i minori vengano affidati in forma condivisa ai genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione paterna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni ordinarie.
DISPONE quanto segue in merito alle modalità di visita di entrambi i genitori, fatti salvi diversi accordi fra i coniugi:
- a settimane alterne, dal lunedì dall'uscita da scuola o scuola materna (o, in periodi di non frequenza scolastica, dalla casa paterna in orario corrispondente) sino al lunedì successivo quando li riporterà direttamente a scuola (o, in periodi di non frequenza scolastica, presso la casa materna in orario corrispondente);
- durante il periodo delle vacanze estive, tre settimane consecutive fra luglio, agosto e settembre in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, l'ultima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto - da sabato a sabato - negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto e la prima di settembre - da sabato a sabato – negli anni pari); resta fermo che la madre a sua volta trascorrerà con i figli tre settimane consecutive fra luglio, agosto e settembre (in caso di disaccordo, le ultime due settimane di agosto e la prima settimana di settembre
- da sabato a sabato - negli anni dispari e l'ultima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto - da sabato a sabato - negli anni pari), con sospensione del diritto di visita del padre;
- la metà delle vacanze natalizie: ad anni alterni, dal 25.12 sino al 31.12 i minori staranno con il genitore con cui non hanno trascorso la settimana precedente e dal 31.12 sino al 6.1 i minori staranno con l'altro genitore, dopodiché riprenderà l'alternanza settimanale con il genitore con cui i minori non hanno trascorso il secondo periodo natalizio;
il 24.12 verrà trascorso con il genitore con cui non trascorreranno il 25.12;
- la metà delle vacanze pasquali;
- durante le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) i minori staranno con il genitore cui spetta la settimana;
eventuali “ponti” collegati ad un fine settimana (se cadono di lunedì
o di venerdì) spetteranno al genitore con cui i figli trascorreranno il week end;
- ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la località dove trascorrerà un periodo di vacanza con i figli e garantire contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore.
PRENDE ATTO che, nell'esclusivo e prioritario interesse dei figli, le parti concordano quanto segue:
a) entrambi i genitori si impegnano a non trasferire la propria residenza fuori dal comune di Torino fino al termine della scuola secondaria di primo grado dei minori;
decorso tale periodo, qualora per specifici obblighi lavorativi, di salute o di pari importanza, uno dei due genitori si trovasse nella necessità di doversi trasferire, dovrà essere concordato un nuovo calendario di visite che, nel rispetto prioritario dell'interesse delle minori e in relazione alla nuova situazione abitativa, garantisca il più possibile ad entrambi i genitori congrui tempi di permanenza con i figli;
b) ove uno o entrambi i coniugi intraprendano una relazione sentimentale senza convivenza, la frequentazione dei figli minori con il compagno/la compagna del genitore avverrà in maniera graduale;
c) per i primi sei mesi dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale, entrambi i genitori si impegnano a non intraprendere alcuna convivenza con altra persona;
ove - decorsi i predetti sei mesi - uno dei due genitori intraprenda una convivenza con altra persona, il calendario di visite sopra riportato verrà applicato gradualmente in modo da consentire ai minori di adeguarsi alla nuova realtà familiare;
d) ciascun genitore, quando dovrà occuparsi dei minori in prima persona, vigilare e supportarle sul corretto svolgimento delle attività didattiche e/o di eventuali attività extrascolastiche, alle quali si impegnano ad accompagnarli.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando l'avrà con sé, oltre alla corresponsione al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche (come infra specificate) nonché il 50% delle spese sportive, culturali e ricreative. Per la suddivisione e le modalità di rimborso delle spese extra i genitori si adeguano alle linee guida stabilite dal Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino 15 marzo 2016, che si intende integralmente richiamato, e in particolare:
- spese medico sanitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti e università pubbliche;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; f) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, email o messaggio sul cellulare, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni: in caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata;
-i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta;
- al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
PRENDE ATTO che ciascun genitore provvederà alla richiesta dell'assegno unico per i figli a carico nella misura del 50% il cui importo verrà fatto accreditare da entrambi i genitori sul conto ad essi cointestato.
PRENDE ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino, via Ugo Foscolo, 25 in comproprietà fra i coniugi, acquistata anche mediante l'accensione di un mutuo ipotecario per la copertura delle spese di ristrutturazione della stessa, venga assegnata al signor , con il relativo arredo e suppellettili, CP_2 la quale vi abiterà con i figli;
la moglie si è già allontanata definitivamente dalla casa coniugale a far tempo dal mese di febbraio 2024 avendo già provveduto a trasferire la propria residenza.
DISPONE che il signor corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei minori la CP_2 somma di euro 100 mensile (cento) da versare sul conto corrente cointestato, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
il signor s'impegna ed obbliga a versare quale contributo al CP_2 mantenimento, in aggiunta alla somma sopra indicata, la somma di euro 100 aggiuntiva una tantum annuale alla percezione della mensilità tredicesima e alla percezione della mensilità quattordicesima. Tale importo non è da intendersi rivalutabile secondo gli indici ISTAT essendo collegato al percepimento delle suddette indennità. PRENDE ATTO che i coniugi, entrambi autosufficienti economicamente, si danno reciprocamente atto di non più avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa, salvo quanto previsto nelle presenti condizioni.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11112/2024 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FICHERA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito CP_1 Controparte_2 concordatario in Torino il 07/09/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 251 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/07/2017 e 21/09/2022. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 07/01/2025. Con ricorso depositato il 02/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato CP_1 Controparte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i minori vengano affidati in forma condivisa ai genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione paterna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni ordinarie.
DISPONE quanto segue in merito alle modalità di visita di entrambi i genitori, fatti salvi diversi accordi fra i coniugi:
- a settimane alterne, dal lunedì dall'uscita da scuola o scuola materna (o, in periodi di non frequenza scolastica, dalla casa paterna in orario corrispondente) sino al lunedì successivo quando li riporterà direttamente a scuola (o, in periodi di non frequenza scolastica, presso la casa materna in orario corrispondente);
- durante il periodo delle vacanze estive, tre settimane consecutive fra luglio, agosto e settembre in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, l'ultima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto - da sabato a sabato - negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto e la prima di settembre - da sabato a sabato – negli anni pari); resta fermo che la madre a sua volta trascorrerà con i figli tre settimane consecutive fra luglio, agosto e settembre (in caso di disaccordo, le ultime due settimane di agosto e la prima settimana di settembre
- da sabato a sabato - negli anni dispari e l'ultima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto - da sabato a sabato - negli anni pari), con sospensione del diritto di visita del padre;
- la metà delle vacanze natalizie: ad anni alterni, dal 25.12 sino al 31.12 i minori staranno con il genitore con cui non hanno trascorso la settimana precedente e dal 31.12 sino al 6.1 i minori staranno con l'altro genitore, dopodiché riprenderà l'alternanza settimanale con il genitore con cui i minori non hanno trascorso il secondo periodo natalizio;
il 24.12 verrà trascorso con il genitore con cui non trascorreranno il 25.12;
- la metà delle vacanze pasquali;
- durante le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) i minori staranno con il genitore cui spetta la settimana;
eventuali “ponti” collegati ad un fine settimana (se cadono di lunedì
o di venerdì) spetteranno al genitore con cui i figli trascorreranno il week end;
- ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la località dove trascorrerà un periodo di vacanza con i figli e garantire contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore.
PRENDE ATTO che, nell'esclusivo e prioritario interesse dei figli, le parti concordano quanto segue:
a) entrambi i genitori si impegnano a non trasferire la propria residenza fuori dal comune di Torino fino al termine della scuola secondaria di primo grado dei minori;
decorso tale periodo, qualora per specifici obblighi lavorativi, di salute o di pari importanza, uno dei due genitori si trovasse nella necessità di doversi trasferire, dovrà essere concordato un nuovo calendario di visite che, nel rispetto prioritario dell'interesse delle minori e in relazione alla nuova situazione abitativa, garantisca il più possibile ad entrambi i genitori congrui tempi di permanenza con i figli;
b) ove uno o entrambi i coniugi intraprendano una relazione sentimentale senza convivenza, la frequentazione dei figli minori con il compagno/la compagna del genitore avverrà in maniera graduale;
c) per i primi sei mesi dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale, entrambi i genitori si impegnano a non intraprendere alcuna convivenza con altra persona;
ove - decorsi i predetti sei mesi - uno dei due genitori intraprenda una convivenza con altra persona, il calendario di visite sopra riportato verrà applicato gradualmente in modo da consentire ai minori di adeguarsi alla nuova realtà familiare;
d) ciascun genitore, quando dovrà occuparsi dei minori in prima persona, vigilare e supportarle sul corretto svolgimento delle attività didattiche e/o di eventuali attività extrascolastiche, alle quali si impegnano ad accompagnarli.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando l'avrà con sé, oltre alla corresponsione al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche (come infra specificate) nonché il 50% delle spese sportive, culturali e ricreative. Per la suddivisione e le modalità di rimborso delle spese extra i genitori si adeguano alle linee guida stabilite dal Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino 15 marzo 2016, che si intende integralmente richiamato, e in particolare:
- spese medico sanitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti e università pubbliche;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; f) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, email o messaggio sul cellulare, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni: in caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata;
-i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta;
- al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
PRENDE ATTO che ciascun genitore provvederà alla richiesta dell'assegno unico per i figli a carico nella misura del 50% il cui importo verrà fatto accreditare da entrambi i genitori sul conto ad essi cointestato.
PRENDE ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino, via Ugo Foscolo, 25 in comproprietà fra i coniugi, acquistata anche mediante l'accensione di un mutuo ipotecario per la copertura delle spese di ristrutturazione della stessa, venga assegnata al signor , con il relativo arredo e suppellettili, CP_2 la quale vi abiterà con i figli;
la moglie si è già allontanata definitivamente dalla casa coniugale a far tempo dal mese di febbraio 2024 avendo già provveduto a trasferire la propria residenza.
DISPONE che il signor corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei minori la CP_2 somma di euro 100 mensile (cento) da versare sul conto corrente cointestato, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
il signor s'impegna ed obbliga a versare quale contributo al CP_2 mantenimento, in aggiunta alla somma sopra indicata, la somma di euro 100 aggiuntiva una tantum annuale alla percezione della mensilità tredicesima e alla percezione della mensilità quattordicesima. Tale importo non è da intendersi rivalutabile secondo gli indici ISTAT essendo collegato al percepimento delle suddette indennità. PRENDE ATTO che i coniugi, entrambi autosufficienti economicamente, si danno reciprocamente atto di non più avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa, salvo quanto previsto nelle presenti condizioni.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.