Sentenza 5 dicembre 2023
Massime • 1
L'art. 6 del c.c.n.i. concernente la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 - ove è previsto, con riferimento ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti da graduatorie ad esaurimento, che "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali" - va interpretato, avuto anche riguardo all'"Allegato 1" al predetto c.c.n.i. - il quale dispone, tra l'altro, che "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto" e che "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" -, nel senso che l'assegnazione delle cattedre consegue alla formazione di plurime e distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza espresso dai candidati con riferimento a ciascun ambito territoriale, al loro interno poi strutturate sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato, e non alla formazione di una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale tra quelli indicati dai candidati ed articolata sulla base del punteggio conseguito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/12/2023, n. 34018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34018 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, Oggetto TRASFERIMENTO AZIENDA LAVORO R.G.N. 24207/2018 Cron. Rep. Ud. 06/07/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 34018 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 05/12/2023 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
- controricorrenti -
nonchè contro ZI ROSA;
- intimata - avverso la sentenza n. 292/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/02/2018 R.G.N. 1051/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 20 febbraio 2018 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da SA ZZ nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e SA GR, in quanto controinteressata, avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il trasferimento presso l’ambito Campania 0014, posto Lingua Inglese, stante l’illegittimità dell’assegnazione effettuata dall’amministrazione presso l’ambito Lombardia 0022, conseguente alla preferenza accordata sul posto in Campania ad altra docente collocata nella graduatoria nazionale in posizione deteriore avendo un minore punteggio. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover condividere l’interpretazione operata dal primo giudice privilegiando in base alla regola di ermeneutica contrattuale posta dall’art. 1362 c.c. data dal riferimento al senso letterale delle parole giungendo così a concludere che, nel quadro di una procedura del tutto peculiare conseguente al piano di assunzioni straordinario previsto dalla l. n. 107/2015, l’assegnazione in sede provvisoria da operarsi, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo, attribuendo priorità al criterio della preferenza indicato dai docenti candidati non è lesivo del principio meritocratico alla base del pubblico concorso e dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., sicché quella disciplina deve interpretarsi nel senso che a quell’assegnazione non debba procedersi secondo un ordine derivante da una graduatoria tra tutti i soggetti interessati ad un dato ambito territoriale, dovendosi invece formare plurime e distinte graduatorie riferite al medesimo ambito territoriale secondo la scala di preferenza risultante dalle indicazioni di ciascun candidato, a comprendere, cioè, distintamente, una prima graduatoria, tutti i candidati che quell’ambito territoriale hanno indicato come primo e, a seguire, quelle comprendenti i candidati che abbiano espresso la stessa preferenza in via successiva. Per la cassazione di tale decisione ricorre la ZZ, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tutte le Amministrazioni intimate mentre la GR, controinteressata, contumace dal primo grado, non ha svolto alcuna attività difensiva. La Procura Generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1362-1371 c.c., dell’art. 6 e dell’allegato 1 relativamente alla disciplina della fase C del piano di assunzioni del CCNI sulla mobilità dell’8.4.2016, 3, 51 e 97 Cost., lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione della disciplina collettiva per aver dato rilevanza, nell’ambito della procedura seguita dal MIUR per l’assegnazione delle cattedre di fascia C, all’ordine di preferenza per gli ambiti territoriali indicati dai candidati, in modo da ritenere possibile la formazione in relazione ad esso di plurime e distinte graduatorie in base alle quali procedere all’assegnazione, quando invece, la prevalenza nell’assegnazione doveva essere riconosciuta in base al punteggio riportato dai candidati, a prescindere dall’ordine di preferenze espresso dagli stessi, portando, così, alla formazione su quella base di una sola graduatoria per ogni singolo ambito territoriale. Il motivo si rivela infondato, dovendo ritenersi il risultato interpretativo cui la Corte territoriale approda avendo a riferimento il criterio letterale di interpretazione dei contratti corretto sul piano dell’individuazione del senso delle parole e pienamente congruo sul piano logico e sistematico. Sotto il primo profilo va, infatti, considerato che la priorità attribuita in sede collettiva al criterio della preferenza espressa dai singoli candidati si ricava in termini inequivoci dal combinato disposto dell’art. 6 del CCNI dell’8.4.2016 sulla mobilità del personale per l’anno scolastico 2016/2017 e dall’Allegato 1 al predetto CCNI, prevedendo l’art. 6, con riferimento alla fascia C, relativa agli assunti nell’anno scolastico 2015/2016 provenienti da GAE, che “la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali” e l’Allegato 1 che “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”, posto che il riferimento al criterio della preferenza, piuttosto che a quello dell’ambito territoriale, per la formazione delle graduatorie comporta che le graduatorie siano plurime e distinte secondo l’ordine di preferenza espresso da ciascuno dei candidati e al loro interno si strutturino secondo il punteggio ottenuto da ciascuno di essi o a parità di esito secondo l’anzianità anagrafica. Quanto al secondo aspetto l’opzione operata in sede collettiva di attribuire rilievo ai fini dell’assegnazione delle cattedre ad un criterio distinto da quello meritocratico basato sul punteggio conseguito non contravviene ai principi costituzionali che, nel subordinare l’accesso all’impiego pubblico alla procedura del concorso pubblico, pongono a fondamento quel criterio selettivo, non essendo la procedura in questione finalizzata al reclutamento del personale, per essere attinente all’attribuzione di una sede provvisoria in vista della successiva procedura di mobilità prevista dalla l. n. 107/2015, ben potendo dunque quella disciplina così interpretata, non inficiata dal contrasto con norme imperative, ben essere considerata legittima e presiedere all’espletamento della procedura secondo le stabilite modalità. Il ricorso va, pertanto, rigettato sulla base del seguente principio di diritto “Relativamente alla procedura di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017 riguardante la fascia C, e quindi i docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016 provenienti da GAE, legittimamente le parti collettive, non vincolate, trattandosi di procedure non attinenti al reclutamento del personale docente, al rispetto del criterio meritocratico sotteso al principio costituzionale della selezione dei pubblici impiegati per concorso pubblico, hanno assegnato priorità, ai fini dell’assegnazione delle cattedre, al criterio della preferenza espressa dai candidati, dettando una disciplina da interpretarsi nel senso reso palese dal tenore letterale della stessa, per cui l’assegnazione consegue alla formazione di plurime e distinte graduatorie secondo l’ordine di preferenza espresso dai candidati con riferimento a ciascun ambito territoriale, al loro interno poi strutturate sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato e non alla formazione di una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale tra quelli indicati dai candidati ed articolata sulla base del punteggio conseguito dai candidati che comunque, a prescindere dall’ordine di preferenza espresso, avevano indicato lo specifico ambito” La novità e complessità della questione giustificano la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio