Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/06/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1461/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 2.9.2024
DA
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con i proc.dom. avv.ti DAL P.IVA_1
SANTO FABRIZIO ( ) e VICENTINI MARILENA C.F._1
( ), per mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado C.F._2
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti BROCCA P.IVA_2
CLAUDIA ), APOSTOLI PAOLO ( ) C.F._3 C.F._4 CP_2
( ), ( ),
[...] C.F._5 CP_3 C.F._6 CP_4
[...]
[...]
[...]
[...]
( ), con domicilio eletto presso lo studio della prima, per mandato
[...] C.F._7
allegato alla comparsa di costituzione e risposta
E contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_3
tempore, con le proc.dom. avv.ti CALLARELLI ANNALISA ( ) e C.F._8
BORRINI SILVIA ( , per mandato allegato alla comparsa di costituzione C.F._9
e risposta
E contro
C.F. , P.I. del Controparte_6 P.IVA_4 Controparte_7
, titolare del rapporto giuridico controverso a partire dal primo luglio 2023, quale P.IVA_5
successore della già con la proc.dom. Controparte_8
l'avv. ALESSANDRA CINALLI, (C.F. ), per procura generale alle liti CodiceFiscale_10
18.12.2014 n. 186905 rep. E n. 30367 racc. Notaio dr. di Treviso Persona_1
Appellati
Oggetto: Vendita di cose mobili - appello avverso la sentenza n. 1551/2024 del 27/06-01/07/2024
del Tribunale di Verona
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 26.5.2025, previa precisazione delle conclusioni:
Per l'appellante:
“Reietta ogni avversa istanza, domanda, eccezione, conclusione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, accertato il diritto della parte opponente, ora odierna appellante, di eccepire l'inadempimento ex art. 1460 c.c.
In via principale e nel merito
Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto in riforma pagina 2 di 13 della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni tutte avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ in via principale: revocarsi, dichiararsi nullo inefficace invalido il Decreto
ingiuntivo opposto n. 3495/2020 del 18.11.2020 RG n. 7527/2020 per i motivi tutti di cui in atti;
in via riconvenzionale: previo accertamento della non conformità del prodotto denominato Pt_2
a quanto indicato nelle caratteristiche-prodotto relative alla composizione dello stesso, oltre che la non idoneità dello stesso per uso previsto nelle prescrizioni fornite dalla ditta produttrice,
accertato altresì il danno subito dai frutteti della società agricola opponente in conseguenza dell'uso di tale antiparassitario, voglia il tribunale condannare, per i titoli di cui in atti, il e/o la anche in via tra loro solidale laddove Controparte_1 Controparte_9
ne dovessero sussistere i presupposti, a pagare la somma di € 260.000,00 o in quella maggiore o minore che verrò ritenuta di giustizia in favore dell'opponente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”;
In ogni caso
Con rifusione delle spese e compensi legali tutti, di primo e di secondo grado, oltre Iva, Cpa e
Rimb. forf. 15%.
In via istruttoria
Si chiede che venga disposta la CTU così come già richiesta e non ammessa nella memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc e che qui si reitera: “Si chiede che venga disposta la
CTU, con la quale, dopo aver accertato la effettiva composizione del prodotto contenuto nella confezione sigillata ancora in possesso dell'opponente con quanto prescritto nella relativa etichetta, in considerazione delle condizioni metereologiche esistenti al momento del trattamento con il acquisite per il tramite degli organismi competenti, in considerazione dello stato Pt_2
vegetativo delle piante al momento del trattamento, in considerazione delle prescrizioni di pagina 3 di 13 utilizzo di tale prodotto in riferimento al lotto oggetto di vendita di cui al DDT BZ/1377 del
01.04.2019 e BZ/1669 del 09.04.2019 (rif. fatt. 88990/2019 doc. 3 del decreto ingiuntivo
3495/2020), accerti per il tramite di una prova in serra denominata fitotrone, gli effetti e le conseguenze dell'utilizzo del prodotto denominato sulle piante di pere delle varietà Pt_2
indicate nella perizia del p.a. e successivi accertamenti del 09.08.2019 (cfr. ns. Parte_3
doc.2-3)”.
Per l'appellato : CP_1
“Nel merito:
Per tutte le argomentazioni e difese svolte nella comparsa costitutiva, ribadite le eccezioni di decadenza della garanzia da vizi e di prescrizione fatte valere sia nel primo grado che nel presente, respingersi l'interposto appello e confermarsi l'appellata sentenza in ogni sua parte,
comunque condannarsi l'appellante al pagamento a favore di questa parte, per i titoli dedotti nel decreto ingiuntivo opposto, al pagamento delle somme portate dal decreto medesimo, o nella diversa misura di giustizia;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'opponente, dichiarare,
per i diversi titoli in atto precisati, e Controparte_10 Controparte_5
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, tenute a tenere indenne, e manlevare il
[...]
da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse ad esso Controparte_1
derivare dall'accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'opponente/appellante, e,
per l'effetto, condannarle a corrispondere all'opponente il risarcimento che dovesse essere riconosciuto a suo favore, ovvero a corrispondere all'opposto la rifusione di tutte le somme che questi sia tenuto a pagare all'opponente per le domande in ogni caso: spese e compensi del doppio grado di giudizio rifusi”. pagina 4 di 13 Per CP_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza n. 1551/2024 (RG
240/2021) emessa dal Tribunale di Verona il 27.06.2024 e pubblicata in data 01.07.2024,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e premessa all'occorrenza ogni necessaria o opportuna statuizione, declaratoria ed accertamento, così giudicare:
In via principale:
Rigettare integralmente le domande formulate dalla società agricola semplice
[...]
nel proprio atto di appello, in quanto inammissibili e infondate in Parte_4
fatto e diritto, per i motivi tutti ivi meglio esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1551/2024 resa inter partes dal Tribunale di Verona in data 01.07.2024 e condannare parte appellante al pagamento delle spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Per CP_6
“Nel merito:
-in via principale: respingersi, in quanto inammissibile e infondato, l'appello promosso da
[...]
e per l'effetto confermarsi Parte_1
integralmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 1551 del 27.6.2024, pubblicata il primo luglio 2024, laddove ha rigettato la domanda riconvenzionale svolta dalla società opponente nei confronti del condannando la medesima alla Parte_5
rifusione delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata Controparte_10
(ora );
[...] Controparte_6
-in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame promosso da in ordine alla proposta Parte_1
pagina 5 di 13 domanda risarcitoria, accogliersi la domanda di manleva svolta dal Parte_5
nei confronti di e per l'effetto ritenersi assorbita quella rivolta nei
[...] Controparte_5
confronti di , ora (risultando peraltro Controparte_10 Controparte_6
inoperativa la garanzia in ipotesi di danni dovuti a difetto originario del prodotto);
-in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui anche le conclusioni rassegnate in via subordinata venissero ritenute immeritevoli di accoglimento, previa riduzione della domanda riconvenzionale svolta da parte opponente/appellante nei limiti di legge e di giustizia e previo accertamento della quota di responsabilità a carico dell'opposto/appellato , CP_1
circoscrivere la manleva dell'Assicuratore nei limiti e alle condizioni di polizza (compresi massimali, franchigie e scoperti), unicamente in relazione alla quota di danno ascrivibile all'Assicurato e senza vincolo solidale con corresponsabili/ coobbligati;
in ogni caso: con vittoria di spese anche di secondo grado, compresi gli accessori di legge;
in via istruttoria: si insiste nell'opposizione alla richiesta di CTU ribadita dall'appellante e ciò per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183 cpc, sesto comma, n.3 e nella narrativa della comparsa di costituzione in appello”.
Ragioni della decisione
1-Con atto di citazione del 24.12.2020, proponeva Parte_4
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3495/20, con il quale il Tribunale di Verona le ingiungeva il pagamento in favore del della somma di € Parte_5
38.079,78 per la fornitura dei prodotti per l'agricoltura indicati nelle fatture azionate. A sostegno dell'opposizione esponeva che nei primi giorni di aprile 2019, dopo aver utilizzato per il trattamento antiticchiolatura dei propri frutteti, il prodotto antiparassitario denominato Pt_2
(prodotto da acquistato dalla società opposta, riscontrava un Controparte_11
pagina 6 di 13 progressivo disseccamento fogliare delle piante e la caduta pressochè totale dei mazzetti floreali in relazione alle varietà di mele denominate Golden, Gala, EN per una superficie totale di circa Ha 13.7. Chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale che, previo accertamento della non conformità del prodotto denominato a Pt_2
quanto indicato nelle caratteristiche-prodotto relative alla sua composizione, oltre che della non idoneità dello stesso per uso previsto nelle prescrizioni fornite dalla ditta produttrice, fosse accertato il danno subito dai frutteti della società in conseguenza dell'uso di tale Pt_4
antiparassitario, e che la società opposta fosse condannata a pagare la somma di € 260.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno.
2-Si costituiva l'opposto che eccepiva la decadenza e la prescrizione della pretesa attorea e contestava integralmente quanto dedotto dall'opponente sia nell'an debeatur che nel quantum debeatur, evidenziando l'assenza di deduzione e di prova degli elementi costitutivi della pretesa.
Chiedeva e otteneva di chiamare in causa venditrice del prodotto , e la Controparte_5 Pt_2
propria compagnia assicuratrice per essere dalle stesse tenuta Controparte_10
indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivantegli dall'accoglimento, anche parziale,
delle domande svolte dall'opponente.
3-Si costituiva rilevando che l'opponente non aveva fornito la prova dei difetti Controparte_5
del prodotto, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre e neppure di un uso corretto del prodotto di cui veniva lamentata la non conformità e la non idoneità. Contestava
anche la quantificazione del danno.
costituendosi chiedeva in via principale il rigetto della Controparte_12
domanda riconvenzionale promossa dall'opponente nei confronti del Parte_5
pagina 7 di 13 , in quanto infondata in fatto ed in diritto. In subordine chiedeva che, Controparte_1
accolta la domanda di manleva svolta dall'opposto nei confronti di CP_1 Controparte_5
per l'effetto si ritenesse assorbita quella rivolta nei confronti di Controparte_10
o comunque, che accertata l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dal
[...] [...]
la domanda di manleva formulata nei confronti di fosse Parte_6 CP_10
rigettata. In via di estremo subordine l'Assicurazione chiedeva che, previa riduzione della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente nei limiti di legge e di giustizia e previo accertamento della quota di responsabilità a carico dell'opposto , la manleva di CP_1 [...]
fosse circoscritta nei limiti e alle condizioni di polizza (compresi massimali, franchigie CP_10
e scoperti), unicamente in relazione alla quota di danno ascrivibile all'Assicurato e senza vincolo solidale con corresponsabili/coobbligati.
5-La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa con sentenza n. 1551/2024, con la quale l'opposizione era respinta, con rigetto delle ulteriori domande e l'opponente era condannata a rifondere le spese di lite in favore delle altre parti.
5.1-Il giudice di primo riteneva fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione e nel merito rilevava che non era stata fornita la prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere dall'opponente.
6-Avverso tale sentenza Parte_1
proponeva appello con atto di citazione notificato il 2.9.2024 sulla base dei seguenti motivi di impugnazione:
6.1-Errata non ammissione di CTU - che avrebbe consentito di accertare la composizione chimica del lotto ceduto all'odierna appellante - perché esplorativa, stante le tempistiche che avevano impedito all'odierno appellante ed alle altre aziende agricole danneggiate di poter porre in essere pagina 8 di 13 strumenti giuridici alternativi, quale, ad esempio, un accertamento tecnico preventivo, dal momento che lo sviluppo vegetativo dei frutteti danneggiati avrebbe, in ogni caso, reso impossibile una richiesta in tal senso. Tant'è che si era proceduto a un accertamento congiunto del danno. Inoltre l'appellante aveva disposto una analisi chimica sul lotto, acquistato e non ancora utilizzato, di prodotto denominato e aveva anche provato di avere utilizzato il prodotto Pt_2
mediante un idoneo mezzo meccanico;
6.2-Errato accoglimento dell'eccezione di decadenza poiché la scoperta del vizio può farsi coincidere con la data della perizia del dottor ovvero il 10/06/2019, fornita all'appellante Pt_3
in data 30/06/2019. Inoltre nella disponibilità ad una verifica congiunta dei danni subiti dai frutteti trattati con il era ravvisabile un riconoscimento del vizio della cosa venduta ex art. Pt_2
1495 comma 2 c.c. Nell'anno 2020 i termini di prescrizione hanno subito delle sospensioni per la normativa Covid e comunque va applicato l'art. 1495, comma 3 c.c.
Si costituivano tutti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello. La in via subordinata, Pt_1
insisteva per l'accoglimento della propria domanda di manleva. riproponeva ex art. 346 CP_6
cpc le questioni assorbite in primo grado.
7-La causa, senza ulteriore istruttoria, era trattenuta in decisione all'udienza del 26.5.2025
(tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
8-L'appello è infondato e va respinto.
In ordine logico va dapprima esaminato il secondo motivo di impugnazione.
L'appellante conferma di avere scoperto le difformità/inidoneità del prodotto, “nell'ambito di una
sorta di procedimento progressivo, ovvero, dapprima la verifica dei danni alle piante, le
pagina 9 di 13 successive analisi del prodotto disposte dalla odierna appellante (vds. ns. doc.2) ed infine
l'azione di accertamento coordinato disposto dal p.a. (vds. ns. doc.3)”. Parte_3
Va rammentato che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente,
trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (Cass. ord. n. 24348 del 30/09/2019;
conf. Cass. ord. n. 12337 del 09/05/2023).
Orbene, la perizia del perito agrario è del 10.6.2019 (doc. 3 appellante) e non vi è Parte_3
prova alcuna che sia stata consegnata a solo il 30.6.2019, non essendo a tale fine di Pt_4
certo sufficiente – poiché proveniente dalla stessa - quanto esposto nella denunzia di Pt_4
data 4 luglio 2019 (doc.4 appellante), laddove è scritto che l'opponente aveva potuto accertare l'inidoneità del prodotto acquistato mediante la perizia del proprio tecnico che gli era stata fornita in data 30/06/2019. D'altro canto, a pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione della stessa parte appellante si legge che “In data 10.06.2019 il P.A. consegnava al sig. Parte_3 Pt_1
una relazione tecnica nella quale, dopo aver verificato la corretta sequenza dei
[...]
trattamenti ai frutteti antecedenti quello in cui era stato utilizzato il fungicida denominato Pt_2
e l'idoneità dei mezzi tecnici di irrorazione del prodotto, si evidenziava che la causa dei danni
subiti era da ascriversi all'utilizzo di tale antiparassitario”.
Dunque la denuncia dei vizi effettuata il 4.7.2019 (doc. 4 appellante) è avvenuta ben oltre gli 8
giorni dalla conoscenza dei medesimi (10.6.2019) ed è quindi tardiva e l'appellante non può far valere in giudizio i lamentati vizi.
8.1-Infatti neppure può ritenersi che vi sia stato il riconoscimento dei vizi da parte del . CP_1
pagina 10 di 13 Secondo l'appellante ciò sarebbe avvenuto in considerazione della disponibilità ad una verifica congiunta dei danni subiti dai frutteti trattati con il decisa nell'incontro del 26.7.2019 Pt_2
tenutosi nella sede del in presenza dell'amministratore di e in cui Controparte_1 CP_5
sarebbe stato deciso effettuare una perizia sui frutteti in contraddittorio tra il tecnico incaricato dalle aziende danneggiate – p.a. - ed il perito incaricato da Parte_3 [...]
– p.a. – “come si evince dal nostro Controparte_13 Persona_2
doc. 2, laddove compare la sottoscrizione di tale soggetto (seppure formalmente per conto di
”. Altrimenti – secondo l'appellante – “non si spiegherebbe il dato storico di un CP_5
incontro convocato ad hoc ed il conseguente accordo di effettuare una verifica congiunta (per il
tramite di un tecnico incaricato da Adama Italia srl – Consorzio del Nordest e
[...]
per l'accertamento dell'entità del danno, fase necessariamente successiva a quella CP_12
dell'accertamento del nesso causale in ordine al danno subito dai frutteti”.
Ritiene questa Corte che non sia provato il preteso riconoscimento dei vizi da parte del
. CP_1
Va dapprima precisato che il doc. 2 appellante – analisi del prodotto - non contiene alcuna Pt_2
sottoscrizione.
Laddove, invece, il richiamo fosse al doc. 5 dell'appellante, occorre rilevare che i rilievi del 9 e
30.8.2019 sono sottoscritti solo da di dal perito della medesima, Parte_1 Pt_4
, e da per Non è in alcun modo dimostrato che quest'ultimo Parte_3 Persona_2 CP_5
rappresentasse tutte le parti oggi appellate. Per cui non può certo affermarsi che il , CP_1
aderendo all'iniziativa di quantificare i danni, li avesse riconosciuti.
Né significato di riconoscimento può essere attribuito al silenzio serbato dal alle mail CP_1
del Legale di del 30.11.2019 (doc. 5 appellante) e nella mail del medesimo Legale di Pt_4
pagina 11 di 13 cui al doc. 7 appellante – che peraltro è documento irrilevante in quanto di provenienza di quest'ultima parte – dal momento che ivi non si fa riferimento alcuno a un riconoscimento dei vizi da parte del , né a sospensioni da parte dello stesso a “ogni iniziativa risarcitoria CP_1
in ragione della intervenuta emergenza Covid”.
8.2-Quanto alla posizione di è necessario evidenziare che inammissibile risulta CP_5
l'estensione da parre dell'appellante della domanda riconvenzionale (con richiesta di condanna in solido con il ) nei suoi confronti, attesa la totale estraneità di rispetto al CP_1 Pt_4
diverso rapporto contrattuale intercorrente fra il e chiamata in causa dal CP_1 CP_5
per effetto della garanzia impropria quale proprio venditore. CP_1
9-La maturata decadenza dalla denuncia dei vizi da parte dell'appellante esime questa Corte
dall'esaminare gli altri motivi di appello (così come doveva esimere il giudice di primo grado dall'esaminare eccezione di prescrizione e merito).
10-Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014 e successive modifiche, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 1551/2024 del 27/06-
01/07/2024 del Tribunale di Verona;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano, per ciascuna parte, in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge. pagina 12 di 13 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 27 maggio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 13 di 13