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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10699 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 503/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 503/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 23/04/2025 e promosso da:
nato a [...]il [...] ( Parte_1 C.F._1
e residente a [...], ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale
[...]
Trastevere n. 154 presso lo studio dell'avvocato Maria Luisa Gallo ( ) del CodiceFiscale_2
Foro di Roma che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione;
Parte opponente
CONTRO
Codice Fiscale/PIVA: ), Società a responsabilità limitata con Controparte_1 P.IVA_1 socio unico Iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del
Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35668.3, con Sede legale in Via San
Prospero, 4 - 20121 Milano (MI), Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v. Registro delle imprese:
Milano, Monza, Brianza, Lodi, che agisce a mezzo del Procuratore Generale (Partita CP_2
IVA n. ), con sede legale in Via Lodi 38 Lecce, in persona del Legale Rappresentante P.IVA_2 pro tempore, in forza di procura del 31/03/2022 al rogito dell'Avv. Eugenia Caricato, notaio in
Milano, Rep nr. 8246 Reg. 26961, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Morciano (C.F.:
), giusta Procura Speciale nel fascicolo monitorio, nonché dall'Avv. C.F._3 MA OL, (C.F. ) come da procura, rilasciata dall'Avv. Antonio C.F._4
Morciano, nel fascicolo monitorio, ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio, in Roma,
Piazzale Clodio n. 12.
Parte opposta
E
CP_3
Parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 19213/2022 (R.G. 64770/2022) del Tribunale di Roma del 6 novembre 2022, notificato in data 22.12.2022 – Contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni eccezione e deduzione reietta, 1)
Revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché il contratto di finanziamento è nullo ai sensi dell'art.
1418 c.c. poichè non è stato sottoscritto dal signor e la firma ivi apposta non è Parte_1
autentica. 2) Revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché il finanziamento che la società vorrebbe attribuire al signor non è compreso tra quelli ceduti in blocco, con conseguente Parte_1
declaratoria del difetto di legittimazione attiva della parte che si assume creditrice. 3) Dichiarare in ogni caso il credito vantato dalla società estinto per prescrizione. In ogni caso ci si oppone alla provvisoria esecuzione, stante il principio di fondatezza dei motivi di doglianza, confortati dai rilievi documentali. Con vittoria di spese e competenze della presente procedura.”.
Per la parte opposta: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 19213/2022, stante l'infondatezza della spiegata opposizione, priva di supporto probatorio e di pronta soluzione;
II. Sempre in via preliminare, ma in subordine, ove mai il Giudice dell'opposizione ritenga che il disconoscimento della firma abbia valenza significativa, questa difesa avanza sin da ora istanza di verificazione della firma ex art. 216 c.p.c., rendendosi disponibile fin da ora al deposito del contratto di finanziamento originale presso la cassaforte della competente Cancelleria previa autorizzazione del Giudice, essendo interesse dell'opposta servirsi del documento contrattuale ai fini della condanna, indicando quali elementi compartivi la firma sul documento identificativo, la firma apposta al mandato difensivo ed i saggi grafici che il nominando
CTU vorrà disporre. III. in via preliminare di rito: all'esito della delibazione sulla provvisoria esecutività dello stesso, tenuto conto della Sentenza Cassazione Sezioni Unite 19596/2020, fissare termine per l'attivazione della procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010; IV. nel merito, respingere ogni pretesa attorea e per l'effetto confermare l'ingiunzione di pagamento n.
19213/2022 con condanna del signor al pagamento della somma ingiunta, oltre i Parte_1
riconosciuti interessi legali;
V. condannare il signor al pagamento di una somma Parte_1 equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per tutte le ragioni evidenziate in atti;
VI. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i giudizi;
”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.12.2022 il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona del rappresentante Controparte_1
legale pro tempore, e la Signora proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_3
19213/2022 (R.G. 64770/2022) del Tribunale di Roma del 6 novembre 2022, notificato in data
22.12.2022, con cui gli veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di
Euro 9.070,94, oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, in virtù di un contratto di finanziamento originariamente stipulato dall'odierno opponente con la
, la quale ha successivamente ceduto, mediante un'operazione di cartolarizzazione, il CP_4
credito alla da questa poi ceduto a Controparte_5 Controparte_1
La parte opponente eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di
[...]
e nel merito la nullità del contratto di finanziamento attesa la non autenticità della firma CP_1
posta in calce al contratto di finanziamento, nonché la prescrizione del credito.
Con comparsa del 9.05.2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, la quale contestava tutte le deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 10.05.2023 il Giudice precedentemente assegnatario della causa esperiva gli incombenti preliminari, e verbalizzava, tra l'altro, che “La parte opponente dà atto di avere tentato la notifica dell'opposizione anche nei confronti dell'altra parte ingiunta;
quest'ultima non ha avuto buon fine, rinuncia al rinnovo della notifica, non ricorrendo ipotesi di litisconsorzio necessario” e si riservava sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Si osserva come la parte opponente abbia rinunciato in corso di causa alla notifica nei confronti della resistente e, pertanto, ad ogni eventuale pretesa nei suoi confronti. CP_3 Con ordinanza del 16.06.2023, resa a scioglimento della riserva assunta, non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo “ritenuto che la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta nei confronti dell'opponente non possa ritenersi provata, allo stato e sulla base della cognizione sommaria propria della presente fase, quanto all'acquisizione da parte della cessionaria della titolarità del credito per cui è causa non essendo stata documentata la circostanza che il credito in questione fosse parte di quelli oggetto di cessione in blocco dapprima da parte della nei confronti della e poi da parte di quest'ultima in favore CP_6 CP_5 dell'opposta e comunque avendo l'opponente disconosciuto la sottoscrizione apparentemente apposta sul contratto costituente il titolo della pretesa avanzata nei suoi confronti;
”, e veniva assegnato il termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo.
La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 23.04.2025, mutato il Giudice, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass.
n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19). Si richiama, quindi, il contenuto assertivo della citazione.
In primo luogo, va esaminata l'eccezione formulata in via preliminare di carenza di legittimazione attiva della società ricorrente per ingiunzione.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Si osserva come costituisca insegnamento pacifico quello secondo il quale la legittimazione ad agire debba essere considerata quale elemento costitutivo del diritto di azione e si risolva nella titolarità del potere di promuovere un giudizio, la cui sussistenza deve essere valutata e verificata sulla base della domanda e della prospettazione dell'attore.
Il controllo del giudice sulla sussistenza della legittimazione ad agire si esplica, pertanto, nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi assuma la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale.
Occorre, quindi, operare una distinzione tra la legittimazione ad agire e la questione della reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, che attiene invece al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 26.01.2021, n. 1617;
Cass. civ., Sez. Un., Sent., 16.02.2016, n. 2951).
Ciò premesso, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame ha dedotto di Controparte_1
essere titolare del credito per averlo acquistato da a sua volta cessionaria da Controparte_7
in precedenza , con la quale parte opponente aveva stipulato il Controparte_8 CP_4
contratto di finanziamento, affermando che il credito in questione fosse parte di quelli oggetto di cessione in blocco dapprima da parte della nei confronti della e Controparte_8 CP_5
poi da parte di quest'ultima in favore dell'opposta.
Ebbene, alla luce dei principi generali sanciti dall'art. 2697 c.c., gravava sull'odierna opposta sostanzialmente attrice, l'onere di provare la sussistenza del credito e la titolarità del medesimo;
si rammenta, infatti, che la titolarità della posizione giuridica soggettiva vantata in giudizio rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'istante ha l'onere di allegare e di provare. Come già precisato dalla Corte di Cassazione, si ritiene che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione stessa (cfr. Cass., 13.6.2019, n. 15884; v. anche Cass. 29.12.2017, n. 31118).
Ed anche in caso di contestazione, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.
È chiaro, infatti, che la ratio sottesa al richiamato orientamento, consistente nell'agevolare le operazioni di cartolarizzazione e di trasferimento del credito, non consenta l'elusione dell'onere probatorio circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
La documentazione in atti evidenzia come il rapporto in questione abbia avuto origine dal contratto di finanziamento, indicato dalla parte odierna opposta con il n. U2397557 - 3808504 del 31.10.2006 per un importo di Euro 14.000,00 erogato dalla allora per l'acquisto di un'autovettura CP_4
in favore della Sig.ra e del Sig. (Cfr. all. 1 fascicolo parte CP_3 Parte_1
opposta).
La parte ingiungente rappresentava che, in data 19/12/2012, veniva ceduto da CP_8
a (C.F. ), un portafoglio di crediti pecuniari in blocco ai
[...] Controparte_5 P.IVA_3
sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, di cui è stato dato avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda del 02/02/2013 n. 14, dal quale emerge che i crediti ceduti: “siano crediti, cedibili senza necessita' di previo consenso del debitore ceduto, nei confronti di almeno una persona fisica residente in Italia o a San Marino. derivanti da contratti di credito al consumo, erogati in euro e regolati dalla legge italiana, per l'acquisto di beni
e/o servizi e/o da contratti di credito personale (siano essi di tipo revolving ovvero di tipo term erogabili in piu' utilizzi) sottoscritti da (anche sotto la precedente Controparte_8
denominazione sociale di oppure da (antecedentemente alla fusione per CP_8 CP_4
incorporazione in nel periodo compreso tra il 17 marzo 1988 (incluso) ed il 12 giugno CP_8
2012 (incluso) per i quali sia stata dichiarata la decadenza del debitore dal beneficio del termine da parte di in proprio o quale mandataria di entro il 31 Controparte_8 CP_9
dicembre 2009....." (Cfr. Doc. 2). Ed ancora parte opposta deduce che successivamente in data
31/01/2022 (C.F./P.IVA ha stipulato con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_5
un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, di cui è stato dato avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda del 02/04/2022 n. 38 e che nel perimetro di tale cessione rientrerebbe il credito di cui al finanziamento di cui è causa (Cfr. Doc. 3).
Ciò considerato, tuttavia, quanto alla prova dell'inclusione del credito in questione nell'operazione di cessione di crediti in blocco, deve osservarsi che dall'esame della documentazione sopra richiamata ed in particolare dalla prima operazione di cessione dei crediti dalla società CP_8
, alla società non appare ricompreso il credito azionato nell'accordo
[...] Controparte_5
medesimo.
Contrariamente a quanto asserito da parte opposta, invero, non vi è prova alcuna delle allegazioni dell'ingiungente relative all'avvenuta dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine del contratto di finanziamento entro il termine indicato al 31.12.2019.
Ne consegue che la documentazione depositata dall'opposta nella fase monitoria e nel presente giudizio di opposizione non può considerarsi sufficiente a provare che il credito in esame sia stato oggetto della cessione.
Deve essere, pertanto, accolta l'eccezione preliminare avanzata da parte opponente e per l'effetto va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente- opposta.
L'accoglimento di detta eccezione determina l'assorbimento degli ulteriori profili dedotti dalle parti.
Alla luce delle superiori osservazioni l'opposizione va accolta e la parte opposta va condannata alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 503/2023, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. n. 19213/2022 (R.G. 64770/2022) del Tribunale di Roma del 6 novembre 2022;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
nei confronti di delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Parte_1 Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma lì 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 503/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 23/04/2025 e promosso da:
nato a [...]il [...] ( Parte_1 C.F._1
e residente a [...], ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale
[...]
Trastevere n. 154 presso lo studio dell'avvocato Maria Luisa Gallo ( ) del CodiceFiscale_2
Foro di Roma che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione;
Parte opponente
CONTRO
Codice Fiscale/PIVA: ), Società a responsabilità limitata con Controparte_1 P.IVA_1 socio unico Iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del
Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35668.3, con Sede legale in Via San
Prospero, 4 - 20121 Milano (MI), Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v. Registro delle imprese:
Milano, Monza, Brianza, Lodi, che agisce a mezzo del Procuratore Generale (Partita CP_2
IVA n. ), con sede legale in Via Lodi 38 Lecce, in persona del Legale Rappresentante P.IVA_2 pro tempore, in forza di procura del 31/03/2022 al rogito dell'Avv. Eugenia Caricato, notaio in
Milano, Rep nr. 8246 Reg. 26961, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Morciano (C.F.:
), giusta Procura Speciale nel fascicolo monitorio, nonché dall'Avv. C.F._3 MA OL, (C.F. ) come da procura, rilasciata dall'Avv. Antonio C.F._4
Morciano, nel fascicolo monitorio, ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio, in Roma,
Piazzale Clodio n. 12.
Parte opposta
E
CP_3
Parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 19213/2022 (R.G. 64770/2022) del Tribunale di Roma del 6 novembre 2022, notificato in data 22.12.2022 – Contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni eccezione e deduzione reietta, 1)
Revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché il contratto di finanziamento è nullo ai sensi dell'art.
1418 c.c. poichè non è stato sottoscritto dal signor e la firma ivi apposta non è Parte_1
autentica. 2) Revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché il finanziamento che la società vorrebbe attribuire al signor non è compreso tra quelli ceduti in blocco, con conseguente Parte_1
declaratoria del difetto di legittimazione attiva della parte che si assume creditrice. 3) Dichiarare in ogni caso il credito vantato dalla società estinto per prescrizione. In ogni caso ci si oppone alla provvisoria esecuzione, stante il principio di fondatezza dei motivi di doglianza, confortati dai rilievi documentali. Con vittoria di spese e competenze della presente procedura.”.
Per la parte opposta: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 19213/2022, stante l'infondatezza della spiegata opposizione, priva di supporto probatorio e di pronta soluzione;
II. Sempre in via preliminare, ma in subordine, ove mai il Giudice dell'opposizione ritenga che il disconoscimento della firma abbia valenza significativa, questa difesa avanza sin da ora istanza di verificazione della firma ex art. 216 c.p.c., rendendosi disponibile fin da ora al deposito del contratto di finanziamento originale presso la cassaforte della competente Cancelleria previa autorizzazione del Giudice, essendo interesse dell'opposta servirsi del documento contrattuale ai fini della condanna, indicando quali elementi compartivi la firma sul documento identificativo, la firma apposta al mandato difensivo ed i saggi grafici che il nominando
CTU vorrà disporre. III. in via preliminare di rito: all'esito della delibazione sulla provvisoria esecutività dello stesso, tenuto conto della Sentenza Cassazione Sezioni Unite 19596/2020, fissare termine per l'attivazione della procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010; IV. nel merito, respingere ogni pretesa attorea e per l'effetto confermare l'ingiunzione di pagamento n.
19213/2022 con condanna del signor al pagamento della somma ingiunta, oltre i Parte_1
riconosciuti interessi legali;
V. condannare il signor al pagamento di una somma Parte_1 equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per tutte le ragioni evidenziate in atti;
VI. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i giudizi;
”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.12.2022 il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona del rappresentante Controparte_1
legale pro tempore, e la Signora proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_3
19213/2022 (R.G. 64770/2022) del Tribunale di Roma del 6 novembre 2022, notificato in data
22.12.2022, con cui gli veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di
Euro 9.070,94, oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, in virtù di un contratto di finanziamento originariamente stipulato dall'odierno opponente con la
, la quale ha successivamente ceduto, mediante un'operazione di cartolarizzazione, il CP_4
credito alla da questa poi ceduto a Controparte_5 Controparte_1
La parte opponente eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di
[...]
e nel merito la nullità del contratto di finanziamento attesa la non autenticità della firma CP_1
posta in calce al contratto di finanziamento, nonché la prescrizione del credito.
Con comparsa del 9.05.2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, la quale contestava tutte le deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 10.05.2023 il Giudice precedentemente assegnatario della causa esperiva gli incombenti preliminari, e verbalizzava, tra l'altro, che “La parte opponente dà atto di avere tentato la notifica dell'opposizione anche nei confronti dell'altra parte ingiunta;
quest'ultima non ha avuto buon fine, rinuncia al rinnovo della notifica, non ricorrendo ipotesi di litisconsorzio necessario” e si riservava sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Si osserva come la parte opponente abbia rinunciato in corso di causa alla notifica nei confronti della resistente e, pertanto, ad ogni eventuale pretesa nei suoi confronti. CP_3 Con ordinanza del 16.06.2023, resa a scioglimento della riserva assunta, non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo “ritenuto che la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta nei confronti dell'opponente non possa ritenersi provata, allo stato e sulla base della cognizione sommaria propria della presente fase, quanto all'acquisizione da parte della cessionaria della titolarità del credito per cui è causa non essendo stata documentata la circostanza che il credito in questione fosse parte di quelli oggetto di cessione in blocco dapprima da parte della nei confronti della e poi da parte di quest'ultima in favore CP_6 CP_5 dell'opposta e comunque avendo l'opponente disconosciuto la sottoscrizione apparentemente apposta sul contratto costituente il titolo della pretesa avanzata nei suoi confronti;
”, e veniva assegnato il termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo.
La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 23.04.2025, mutato il Giudice, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass.
n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19). Si richiama, quindi, il contenuto assertivo della citazione.
In primo luogo, va esaminata l'eccezione formulata in via preliminare di carenza di legittimazione attiva della società ricorrente per ingiunzione.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Si osserva come costituisca insegnamento pacifico quello secondo il quale la legittimazione ad agire debba essere considerata quale elemento costitutivo del diritto di azione e si risolva nella titolarità del potere di promuovere un giudizio, la cui sussistenza deve essere valutata e verificata sulla base della domanda e della prospettazione dell'attore.
Il controllo del giudice sulla sussistenza della legittimazione ad agire si esplica, pertanto, nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi assuma la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale.
Occorre, quindi, operare una distinzione tra la legittimazione ad agire e la questione della reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, che attiene invece al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 26.01.2021, n. 1617;
Cass. civ., Sez. Un., Sent., 16.02.2016, n. 2951).
Ciò premesso, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame ha dedotto di Controparte_1
essere titolare del credito per averlo acquistato da a sua volta cessionaria da Controparte_7
in precedenza , con la quale parte opponente aveva stipulato il Controparte_8 CP_4
contratto di finanziamento, affermando che il credito in questione fosse parte di quelli oggetto di cessione in blocco dapprima da parte della nei confronti della e Controparte_8 CP_5
poi da parte di quest'ultima in favore dell'opposta.
Ebbene, alla luce dei principi generali sanciti dall'art. 2697 c.c., gravava sull'odierna opposta sostanzialmente attrice, l'onere di provare la sussistenza del credito e la titolarità del medesimo;
si rammenta, infatti, che la titolarità della posizione giuridica soggettiva vantata in giudizio rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'istante ha l'onere di allegare e di provare. Come già precisato dalla Corte di Cassazione, si ritiene che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione stessa (cfr. Cass., 13.6.2019, n. 15884; v. anche Cass. 29.12.2017, n. 31118).
Ed anche in caso di contestazione, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.
È chiaro, infatti, che la ratio sottesa al richiamato orientamento, consistente nell'agevolare le operazioni di cartolarizzazione e di trasferimento del credito, non consenta l'elusione dell'onere probatorio circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
La documentazione in atti evidenzia come il rapporto in questione abbia avuto origine dal contratto di finanziamento, indicato dalla parte odierna opposta con il n. U2397557 - 3808504 del 31.10.2006 per un importo di Euro 14.000,00 erogato dalla allora per l'acquisto di un'autovettura CP_4
in favore della Sig.ra e del Sig. (Cfr. all. 1 fascicolo parte CP_3 Parte_1
opposta).
La parte ingiungente rappresentava che, in data 19/12/2012, veniva ceduto da CP_8
a (C.F. ), un portafoglio di crediti pecuniari in blocco ai
[...] Controparte_5 P.IVA_3
sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, di cui è stato dato avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda del 02/02/2013 n. 14, dal quale emerge che i crediti ceduti: “siano crediti, cedibili senza necessita' di previo consenso del debitore ceduto, nei confronti di almeno una persona fisica residente in Italia o a San Marino. derivanti da contratti di credito al consumo, erogati in euro e regolati dalla legge italiana, per l'acquisto di beni
e/o servizi e/o da contratti di credito personale (siano essi di tipo revolving ovvero di tipo term erogabili in piu' utilizzi) sottoscritti da (anche sotto la precedente Controparte_8
denominazione sociale di oppure da (antecedentemente alla fusione per CP_8 CP_4
incorporazione in nel periodo compreso tra il 17 marzo 1988 (incluso) ed il 12 giugno CP_8
2012 (incluso) per i quali sia stata dichiarata la decadenza del debitore dal beneficio del termine da parte di in proprio o quale mandataria di entro il 31 Controparte_8 CP_9
dicembre 2009....." (Cfr. Doc. 2). Ed ancora parte opposta deduce che successivamente in data
31/01/2022 (C.F./P.IVA ha stipulato con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_5
un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, di cui è stato dato avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda del 02/04/2022 n. 38 e che nel perimetro di tale cessione rientrerebbe il credito di cui al finanziamento di cui è causa (Cfr. Doc. 3).
Ciò considerato, tuttavia, quanto alla prova dell'inclusione del credito in questione nell'operazione di cessione di crediti in blocco, deve osservarsi che dall'esame della documentazione sopra richiamata ed in particolare dalla prima operazione di cessione dei crediti dalla società CP_8
, alla società non appare ricompreso il credito azionato nell'accordo
[...] Controparte_5
medesimo.
Contrariamente a quanto asserito da parte opposta, invero, non vi è prova alcuna delle allegazioni dell'ingiungente relative all'avvenuta dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine del contratto di finanziamento entro il termine indicato al 31.12.2019.
Ne consegue che la documentazione depositata dall'opposta nella fase monitoria e nel presente giudizio di opposizione non può considerarsi sufficiente a provare che il credito in esame sia stato oggetto della cessione.
Deve essere, pertanto, accolta l'eccezione preliminare avanzata da parte opponente e per l'effetto va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente- opposta.
L'accoglimento di detta eccezione determina l'assorbimento degli ulteriori profili dedotti dalle parti.
Alla luce delle superiori osservazioni l'opposizione va accolta e la parte opposta va condannata alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 503/2023, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. n. 19213/2022 (R.G. 64770/2022) del Tribunale di Roma del 6 novembre 2022;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
nei confronti di delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Parte_1 Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma lì 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo