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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24433/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di trattazione scritta all'udienza del 26.02.2025, innanzi al giudice Lucia Bruni è stata chiamata la causa iscritta al
N.r.g.a.c. 24433/2022;
Il Giudice
lette le note scritte depositate per come trasmesse dalla Cancelleria;
all'esito della camera di consiglio procede alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto a R.G. N. 24433/2022 avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Roma n. 20634/2021 promosso da
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, via Quinto Aurelio Simmaco n. 7 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Neri, che lo rappresenta e difende giusta procura posta a margine dell'atto di citazione di primo grado
-appellante- contro
1 (P. IVA: , in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata in forza di procura per atto Notaio Dott.ssa di Trieste, Persona_1
n.ro rep. 85546 del 14.12.2009, dal procuratore (C.F. Parte_2
), società soggetta alla direzione e coordinamento di P.IVA_2 Controparte_2
in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
[...] via Eleonora Duse n. 53, presso lo studio dell'Avv. Stefano Calcagnini, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto Notaio Dott. di Milano, n.ro Persona_2 rep. 6.352 – racc. n.
3.270 del 29.01.2010
-appellata -
Controparte_3
-appellato contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di sinistro stradale
Conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi esposti in narrativa, da intendersi anche qui trascritti e riportati, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: a) rideterminare l'ammontare degli onorari liquidati in favore dell'odierna appellante nella somma di €
1.250,00 come da nota spese ritualmente depositata nel giudizio di primo grado, ovvero nella somma di
€ 1.205,00 come da parametri medi fissati dal D.M. n. 55/2014, ovvero nella somma di € 671,00, come da parametri minimi fissati dal D.M. n. 55/2014 ed in ogni caso oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
b) con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, del presente giudizio di gravame, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Parte appellata: “Rigettare l'appello proposto dal Sig. , perché infondato in fatto e Parte_1 in diritto”.
Concise esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il presente appello chiedeva la riforma parziale della sentenza n. Parte_1
20634/2021, emessa in data 27.09.2021 e depositata in data 01.10.2021, che aveva dichiarato responsabile del sinistro occorso in data 09.10.2018 in Roma Via Acilia e Controparte_3 aveva condannato , compagnia con cui era assicurata l'autovettura del Controparte_1
al risarcimento dei danni pari alla somma di euro 3.200,00 (oltre interessi Parte_1 legali dalla data della sentenza al saldo), oltre al rimborso delle spese stragiudiziali liquidate in € 500,00 (oltre iva e cpa e al rimborso delle spese generali) unitamente alle spese di lite pari a complessivi € 800,00, di cui € 200,00 per spese e € 600,00 per compensi professionali (oltre iva e cpa e al rimborso delle spese generali).
2. Il lamentava l'erronea quantificazione degli onorari, deducendo: Parte_1
2 - la violazione del combinato disposto di cui all'art. 91 c.p.c. e all'art. 60 del R.D.L. n.
1578 del 1993, per aver il Giudice di primo grado omesso di motivare la scelta di non considerare e di ridurre gli importi degli onorari e delle spese legali richiesti da parte attrice nell'apposita nota spese, ritualmente depositata;
- la violazione del D.M. 55/2014 sotto il profilo della liquidazione inferiore ai medi tariffari (art. 4 del D.M. 55/2014) e sotto il profilo della liquidazione inferiori ai minimi tariffari.
Chiedeva pertanto riformarsi la sentenza formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi esposti in narrativa, da intendersi anche qui trascritti e riportati, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: a) rideterminare l'ammontare degli onorari liquidati in favore dell'odierna appellante nella somma di € 1.250,00 come da nota spese ritualmente depositata nel giudizio di primo grado, ovvero nella somma di € 1.205,00 come da parametri medi fissati dal D.M. n.
55/2014, ovvero nella somma di € 671,00, come da parametri minimi fissati dal D.M. n. 55/2014 ed in ogni caso oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
b) con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, del presente giudizio di gravame, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
3. Si costituiva in giudizio , resistendo alle censure di parte appellante e Controparte_1 chiedendo quindi il rigetto della domanda. In particolare, evidenziava che la nota spese, per consolidata giurisprudenza, non ha alcuna efficacia vincolante per il Giudice nella liquidazione delle spese di lite. Inoltre, siccome l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno era inferiore rispetto a quello chiesto dall'appellante, il Giudice di prime cure aveva correttamente ridotto i valori medi per lo scaglione di riferimento, con ciò determinando una parziale soccombenza dell'attore. Infine, la liquidazione delle spese stragiudiziali per la somma di euro 500,00, non dovuta in quanto fondata su un mero preavviso di fattura, consentiva di compensare la lamentata riduzione.
4. Nessuno si costituiva per l'appellato Controparte_3
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii anche per mutamento dell'organo giudicante, la causa passava in decisione all'odierna udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
6. Preliminarmente va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e
336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti
3 dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.
Infine, deve dichiararsi la contumacia di il quale, ancorché ritualmente Controparte_3 citato, non si è costituito in giudizio.
7. L'appello è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione.
8. Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023,
9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1
d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 L. 247/2012.
Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il
50%, senza eccezione ("in ogni caso"). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Anteriormente si prevedeva che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L'unico limite rigido, ma a sua volta determinato attraverso concetti elastici, era dettato dall'obbligo di non ledere il decoro professionale con l'attribuire una somma scarsissima (meramente simbolica). Così, tra le altre, Cass. 28325/2022.
Tale orientamento è da disattendere con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. In forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella L. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che "per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale", nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della
Giustizia ex art. 13 co. 6 L. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014). Si prevede inoltre
4 (all'art. 3) che "sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 L. 247/2012 per la professione forense".
La conclusione per l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione non appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al D.M. n. 55 del 2014 del recente D.M. n. 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal Consiglio di Stato sul relativo schema (affare n. 00183/2022, reso all'esito dell'adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole "di regola", e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del
Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogena l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense.
Deve poi recisamente negarsi ogni dubbio circa la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria.
Giova in tal senso ricordare come l'analogo dubbio postosi in relazione alla disciplina previgente la riforma del 2006 è stato ritenuto insussistente dalla giurisprudenza della CGUE, che con la sentenza del 19 febbraio 2002 C-35/99 (cd. caso ), adito dal pretore di Per_3
Pinerolo in merito alla paventata violazione dell'art. 85 trattato CE da parte della normativa italiana in materia di tariffe forensi, in quanto adottate da un ente qualificabile come associazione di imprese (il Consiglio nazionale forense), ha escluso la ricorrenza di intese restrittive della libertà di concorrenza.
La risposta dei giudici di SS è però stata nel senso della piena compatibilità dei sistemi tariffari con il diritto comunitario della concorrenza, e ciò in quanto gli artt. 5 e 85 del
Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata. La soluzione del
2002 ha poi ricevuto continuità con la sentenza della Corte di Giustizia del 5 dicembre 2006
(cd. caso e altri) nelle cause riunite C-94/04 e C-202/04, che ha escluso anche la Per_4 sussistenza di un profilo di incompatibilità dell'ordinamento della professione, avvalendosi delle medesime argomentazioni formulate nel suo precedente.
Il tema della compatibilità delle tariffe professionali legali connotate da inderogabilità con i principi della legislazione comunitaria è stato successivamente oggetto della sentenza della
5 Corte di Giustizia del 29 marzo 2011 nella causa C565/08, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, che ha però escluso che vi fosse la prova che la previsione di tariffe massime per gli avvocati, anche dopo la legge Bersani, violasse gli artt. 43 e 49 del Trattato. Un altro rilevante tassello del mosaico giurisprudenziale si rinviene nella sentenza della Corte giustizia UE sez. I, 23/11/2017, n. 427, che ha affermato che l'art. 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'art. 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi.
Pertanto, come affermato anche di recente (Cass. civ. 17613/2024; Cass. 9815/2023, 9818/2023,
25847/2023) "salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012".
9. Ciò posto, si osserva che nel caso di specie la liquidazione delle spese processuali compiuta nell'impugnata sentenza non è rispettosa dei limiti minimi tariffari introdotti con DM 55/2014 come mod. con DM 37/2018.
Invero, considerato lo scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa - 3.700,00- e non già il disputatum -3.900,00- (Cass. sez. un. n. 19014/2007, Cass. n. 3996/2010, Cass. n.
226/2011), le spese di lite sono state liquidate in euro 600,00 ossia per una somma inferiore al
50% degli importi dei valori medi tratti dallo scaglione sino ad euro 5.200,00 (pari a 602,50), senza che sia stata fornita alcuna motivazione giudiziale sull'eventuale possibilità di deroga.
10. Né alcun rilievo assume la censura di parte appellata circa la soccombenza parziale verificatasi nel corso del primo grado, stante l'accoglimento della domanda risarcitoria in misura inferiore all'importo richiesto dall'attore.
Premesso che la domanda risarcitoria è stata accolta in misura di poco inferiore all'importo richiesto a titolo di risarcimento dei danni dall'attore (3.700,00 in luogo di 3.900,00), sul punto si rammenta che , in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza
6 configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. civ. n 906/2024; Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
Del pari, nella valutazione della congruità dei compensi liquidati dal giudice di prime cure, non assume alcun rilievo la circostanza che le spese stragiudiziali sono state liquidate, anche se non dovute per mancanza di prova dell'effettivo esborso.
Infatti, la mancata proposizione dell'appello incidentale sul capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese stragiudiziali, esonera questo Giudice dalla disamina della citata doglianza, oltre a dover considerare la diversa natura delle spese stragiudiziali, il cui mancato pagamento costituisce un danno emergente (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2644 del
02/02/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020; Cass. Sez. 3, n. 15732 del
15/04/2022).
10. In definitiva, il capo della pronuncia inerente alla liquidazione delle spese di lite è, pertanto, affetto dal denunciato vizio di violazione di legge perché il giudice di merito le ha determinate in misura inferiore ai minimi inderogabili innanzi individuati, senza motivazione.
Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il Tribunale tenuto conto del modesto valore della controversia, della durata del procedimento nonché della semplicità delle questioni trattate, discostandosi dalla nota spese depositata in atti (e calcolata secondo i valori ai medi non applicabili al caso in esame per le ragioni esposte), determina i compensi da riconoscere alla parte vittoriosa in primo grado secondo i seguenti valori: euro 113,00 per fase di studio, euro 120,00 per fase introduttiva, euro 235,00 per fase istruttoria/trattazione ed euro 203,00 per fase decisoria, per un ammontare complessivo pari a 671,00 euro.
Si osserva infatti che vanno liquidate tutte le fasi, ivi inclusa quella istruttoria, in quanto concretamente tenuta, stante l'espletamento dell'interrogatorio formale.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di euro 671,00 per competenze Parte_1 professionali oltre accessori come per legge.
11. Da tanto discende che il valore della controversia in questa fase di giudizio è pari al residuo differenziale di euro 71,00 così determinato in base al criterio del disputatum per la prosecuzione del giudizio ai soli fini della riliquidazione delle spese di lite, come affermato dalla Corte in ord. n. 6345/2020, ossia calcolato sulla differenza tra la somma attribuita dalla
7 sentenza impugnata e quella ritenuta corretta;
tale ammontare costituisce il parametro determinativo della statuizione sulle spese di lite del presente grado di giudizio.
12. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 nei valori minimi tenuto conto della circostanza che il gravame è dipeso da un errore del giudice di prime cure, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario (scaglione di riferimento, fino ad euro
1.100,00: fase studio, euro 66; fase introduttiva, euro 66,00; fase istruttoria/trattazione, euro
0,00; fase decisionale, euro 100,00), senza considerare la fase istruttoria in quanto non tenuta in quanto alla prima udienza è stata fissata la sola data dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
A tal riguardo si rammenta che ai fini della liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori, e segnatamente la produzione di documenti, in occasione dello svolgimento di altre fasi processuali (quali la fase introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo alla liquidazione della relativa voce di tariffa unicamente nel caso in cui venga effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero nel caso in cui venga fissata una udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione abbia luogo esclusivamente e direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di nessuna ulteriore attività, e ciò anche laddove vengano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero successivamente, con gli scritti conclusionali (Cass. civ. 10206/2021).
P.Q.M
Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20634/2021, depositata in data 01.10.2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_3
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma, condanna al pagamento, a favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di giudizio di primo grado, rideterminate in € 671,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite del secondo grado di giudizio che liquida in euro 232,00 per compensi oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% come per legge e oltra al
8 contributo unificato, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'avvocato Giovanni Neri dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Bruni
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di trattazione scritta all'udienza del 26.02.2025, innanzi al giudice Lucia Bruni è stata chiamata la causa iscritta al
N.r.g.a.c. 24433/2022;
Il Giudice
lette le note scritte depositate per come trasmesse dalla Cancelleria;
all'esito della camera di consiglio procede alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto a R.G. N. 24433/2022 avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Roma n. 20634/2021 promosso da
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, via Quinto Aurelio Simmaco n. 7 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Neri, che lo rappresenta e difende giusta procura posta a margine dell'atto di citazione di primo grado
-appellante- contro
1 (P. IVA: , in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata in forza di procura per atto Notaio Dott.ssa di Trieste, Persona_1
n.ro rep. 85546 del 14.12.2009, dal procuratore (C.F. Parte_2
), società soggetta alla direzione e coordinamento di P.IVA_2 Controparte_2
in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
[...] via Eleonora Duse n. 53, presso lo studio dell'Avv. Stefano Calcagnini, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto Notaio Dott. di Milano, n.ro Persona_2 rep. 6.352 – racc. n.
3.270 del 29.01.2010
-appellata -
Controparte_3
-appellato contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di sinistro stradale
Conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi esposti in narrativa, da intendersi anche qui trascritti e riportati, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: a) rideterminare l'ammontare degli onorari liquidati in favore dell'odierna appellante nella somma di €
1.250,00 come da nota spese ritualmente depositata nel giudizio di primo grado, ovvero nella somma di
€ 1.205,00 come da parametri medi fissati dal D.M. n. 55/2014, ovvero nella somma di € 671,00, come da parametri minimi fissati dal D.M. n. 55/2014 ed in ogni caso oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
b) con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, del presente giudizio di gravame, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Parte appellata: “Rigettare l'appello proposto dal Sig. , perché infondato in fatto e Parte_1 in diritto”.
Concise esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il presente appello chiedeva la riforma parziale della sentenza n. Parte_1
20634/2021, emessa in data 27.09.2021 e depositata in data 01.10.2021, che aveva dichiarato responsabile del sinistro occorso in data 09.10.2018 in Roma Via Acilia e Controparte_3 aveva condannato , compagnia con cui era assicurata l'autovettura del Controparte_1
al risarcimento dei danni pari alla somma di euro 3.200,00 (oltre interessi Parte_1 legali dalla data della sentenza al saldo), oltre al rimborso delle spese stragiudiziali liquidate in € 500,00 (oltre iva e cpa e al rimborso delle spese generali) unitamente alle spese di lite pari a complessivi € 800,00, di cui € 200,00 per spese e € 600,00 per compensi professionali (oltre iva e cpa e al rimborso delle spese generali).
2. Il lamentava l'erronea quantificazione degli onorari, deducendo: Parte_1
2 - la violazione del combinato disposto di cui all'art. 91 c.p.c. e all'art. 60 del R.D.L. n.
1578 del 1993, per aver il Giudice di primo grado omesso di motivare la scelta di non considerare e di ridurre gli importi degli onorari e delle spese legali richiesti da parte attrice nell'apposita nota spese, ritualmente depositata;
- la violazione del D.M. 55/2014 sotto il profilo della liquidazione inferiore ai medi tariffari (art. 4 del D.M. 55/2014) e sotto il profilo della liquidazione inferiori ai minimi tariffari.
Chiedeva pertanto riformarsi la sentenza formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi esposti in narrativa, da intendersi anche qui trascritti e riportati, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: a) rideterminare l'ammontare degli onorari liquidati in favore dell'odierna appellante nella somma di € 1.250,00 come da nota spese ritualmente depositata nel giudizio di primo grado, ovvero nella somma di € 1.205,00 come da parametri medi fissati dal D.M. n.
55/2014, ovvero nella somma di € 671,00, come da parametri minimi fissati dal D.M. n. 55/2014 ed in ogni caso oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
b) con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, del presente giudizio di gravame, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
3. Si costituiva in giudizio , resistendo alle censure di parte appellante e Controparte_1 chiedendo quindi il rigetto della domanda. In particolare, evidenziava che la nota spese, per consolidata giurisprudenza, non ha alcuna efficacia vincolante per il Giudice nella liquidazione delle spese di lite. Inoltre, siccome l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno era inferiore rispetto a quello chiesto dall'appellante, il Giudice di prime cure aveva correttamente ridotto i valori medi per lo scaglione di riferimento, con ciò determinando una parziale soccombenza dell'attore. Infine, la liquidazione delle spese stragiudiziali per la somma di euro 500,00, non dovuta in quanto fondata su un mero preavviso di fattura, consentiva di compensare la lamentata riduzione.
4. Nessuno si costituiva per l'appellato Controparte_3
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii anche per mutamento dell'organo giudicante, la causa passava in decisione all'odierna udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
6. Preliminarmente va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e
336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti
3 dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.
Infine, deve dichiararsi la contumacia di il quale, ancorché ritualmente Controparte_3 citato, non si è costituito in giudizio.
7. L'appello è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione.
8. Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023,
9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1
d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 L. 247/2012.
Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il
50%, senza eccezione ("in ogni caso"). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Anteriormente si prevedeva che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L'unico limite rigido, ma a sua volta determinato attraverso concetti elastici, era dettato dall'obbligo di non ledere il decoro professionale con l'attribuire una somma scarsissima (meramente simbolica). Così, tra le altre, Cass. 28325/2022.
Tale orientamento è da disattendere con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. In forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella L. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che "per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale", nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della
Giustizia ex art. 13 co. 6 L. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014). Si prevede inoltre
4 (all'art. 3) che "sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 L. 247/2012 per la professione forense".
La conclusione per l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione non appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al D.M. n. 55 del 2014 del recente D.M. n. 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal Consiglio di Stato sul relativo schema (affare n. 00183/2022, reso all'esito dell'adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole "di regola", e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del
Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogena l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense.
Deve poi recisamente negarsi ogni dubbio circa la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria.
Giova in tal senso ricordare come l'analogo dubbio postosi in relazione alla disciplina previgente la riforma del 2006 è stato ritenuto insussistente dalla giurisprudenza della CGUE, che con la sentenza del 19 febbraio 2002 C-35/99 (cd. caso ), adito dal pretore di Per_3
Pinerolo in merito alla paventata violazione dell'art. 85 trattato CE da parte della normativa italiana in materia di tariffe forensi, in quanto adottate da un ente qualificabile come associazione di imprese (il Consiglio nazionale forense), ha escluso la ricorrenza di intese restrittive della libertà di concorrenza.
La risposta dei giudici di SS è però stata nel senso della piena compatibilità dei sistemi tariffari con il diritto comunitario della concorrenza, e ciò in quanto gli artt. 5 e 85 del
Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata. La soluzione del
2002 ha poi ricevuto continuità con la sentenza della Corte di Giustizia del 5 dicembre 2006
(cd. caso e altri) nelle cause riunite C-94/04 e C-202/04, che ha escluso anche la Per_4 sussistenza di un profilo di incompatibilità dell'ordinamento della professione, avvalendosi delle medesime argomentazioni formulate nel suo precedente.
Il tema della compatibilità delle tariffe professionali legali connotate da inderogabilità con i principi della legislazione comunitaria è stato successivamente oggetto della sentenza della
5 Corte di Giustizia del 29 marzo 2011 nella causa C565/08, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, che ha però escluso che vi fosse la prova che la previsione di tariffe massime per gli avvocati, anche dopo la legge Bersani, violasse gli artt. 43 e 49 del Trattato. Un altro rilevante tassello del mosaico giurisprudenziale si rinviene nella sentenza della Corte giustizia UE sez. I, 23/11/2017, n. 427, che ha affermato che l'art. 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'art. 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi.
Pertanto, come affermato anche di recente (Cass. civ. 17613/2024; Cass. 9815/2023, 9818/2023,
25847/2023) "salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012".
9. Ciò posto, si osserva che nel caso di specie la liquidazione delle spese processuali compiuta nell'impugnata sentenza non è rispettosa dei limiti minimi tariffari introdotti con DM 55/2014 come mod. con DM 37/2018.
Invero, considerato lo scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa - 3.700,00- e non già il disputatum -3.900,00- (Cass. sez. un. n. 19014/2007, Cass. n. 3996/2010, Cass. n.
226/2011), le spese di lite sono state liquidate in euro 600,00 ossia per una somma inferiore al
50% degli importi dei valori medi tratti dallo scaglione sino ad euro 5.200,00 (pari a 602,50), senza che sia stata fornita alcuna motivazione giudiziale sull'eventuale possibilità di deroga.
10. Né alcun rilievo assume la censura di parte appellata circa la soccombenza parziale verificatasi nel corso del primo grado, stante l'accoglimento della domanda risarcitoria in misura inferiore all'importo richiesto dall'attore.
Premesso che la domanda risarcitoria è stata accolta in misura di poco inferiore all'importo richiesto a titolo di risarcimento dei danni dall'attore (3.700,00 in luogo di 3.900,00), sul punto si rammenta che , in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza
6 configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. civ. n 906/2024; Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
Del pari, nella valutazione della congruità dei compensi liquidati dal giudice di prime cure, non assume alcun rilievo la circostanza che le spese stragiudiziali sono state liquidate, anche se non dovute per mancanza di prova dell'effettivo esborso.
Infatti, la mancata proposizione dell'appello incidentale sul capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese stragiudiziali, esonera questo Giudice dalla disamina della citata doglianza, oltre a dover considerare la diversa natura delle spese stragiudiziali, il cui mancato pagamento costituisce un danno emergente (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2644 del
02/02/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020; Cass. Sez. 3, n. 15732 del
15/04/2022).
10. In definitiva, il capo della pronuncia inerente alla liquidazione delle spese di lite è, pertanto, affetto dal denunciato vizio di violazione di legge perché il giudice di merito le ha determinate in misura inferiore ai minimi inderogabili innanzi individuati, senza motivazione.
Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il Tribunale tenuto conto del modesto valore della controversia, della durata del procedimento nonché della semplicità delle questioni trattate, discostandosi dalla nota spese depositata in atti (e calcolata secondo i valori ai medi non applicabili al caso in esame per le ragioni esposte), determina i compensi da riconoscere alla parte vittoriosa in primo grado secondo i seguenti valori: euro 113,00 per fase di studio, euro 120,00 per fase introduttiva, euro 235,00 per fase istruttoria/trattazione ed euro 203,00 per fase decisoria, per un ammontare complessivo pari a 671,00 euro.
Si osserva infatti che vanno liquidate tutte le fasi, ivi inclusa quella istruttoria, in quanto concretamente tenuta, stante l'espletamento dell'interrogatorio formale.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di euro 671,00 per competenze Parte_1 professionali oltre accessori come per legge.
11. Da tanto discende che il valore della controversia in questa fase di giudizio è pari al residuo differenziale di euro 71,00 così determinato in base al criterio del disputatum per la prosecuzione del giudizio ai soli fini della riliquidazione delle spese di lite, come affermato dalla Corte in ord. n. 6345/2020, ossia calcolato sulla differenza tra la somma attribuita dalla
7 sentenza impugnata e quella ritenuta corretta;
tale ammontare costituisce il parametro determinativo della statuizione sulle spese di lite del presente grado di giudizio.
12. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 nei valori minimi tenuto conto della circostanza che il gravame è dipeso da un errore del giudice di prime cure, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario (scaglione di riferimento, fino ad euro
1.100,00: fase studio, euro 66; fase introduttiva, euro 66,00; fase istruttoria/trattazione, euro
0,00; fase decisionale, euro 100,00), senza considerare la fase istruttoria in quanto non tenuta in quanto alla prima udienza è stata fissata la sola data dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
A tal riguardo si rammenta che ai fini della liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori, e segnatamente la produzione di documenti, in occasione dello svolgimento di altre fasi processuali (quali la fase introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo alla liquidazione della relativa voce di tariffa unicamente nel caso in cui venga effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero nel caso in cui venga fissata una udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione abbia luogo esclusivamente e direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di nessuna ulteriore attività, e ciò anche laddove vengano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero successivamente, con gli scritti conclusionali (Cass. civ. 10206/2021).
P.Q.M
Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20634/2021, depositata in data 01.10.2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_3
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma, condanna al pagamento, a favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di giudizio di primo grado, rideterminate in € 671,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite del secondo grado di giudizio che liquida in euro 232,00 per compensi oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% come per legge e oltra al
8 contributo unificato, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'avvocato Giovanni Neri dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Bruni
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