Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 13/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 348/2010 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1112 del registro generale per gli affari di civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del
22.5.2025 e vertente tra
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via Cascione n.48 presso lo studio dell'avv.to Marta Beatrice Vaccara che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni relative a figli nati da relazione more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “…Considerata l'ultima udienza (10.04.2025) ove il CP_1 era presente e si è dimostrato disponibile nei confronti della madre sotto tutti gli aspetti, vista la rinuncia alla richiesta di mantenimento (per la disparità di condizioni economiche tra i due genitori); visto il riconoscimento anche da parte dei Servizi sociali Per_ sul benessere di anche nella libera frequentazione della madre, per la propria assistita ed in suo nome e conto si insiste perché venga riconosciuto: - l'affido condiviso della figlia ancora per poco minorenne;
- si mantenga la collocazione prevalente di
dr. Andrea CANCIANI 1
Viola dal padre ma con libero esercizio del diritto di visita della madre, anche con pernotti. Vinte la spese...”;
per il Pubblico Ministero: “…senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 3.7.2024 – premesso che con decreto in data Parte_1
13.2.2023 (n.1005/20 V.G.) il Tribunale di Imperia aveva regolamentato affidamento, collocazione, regime di visite e mantenimento della figlia minore (17 anni, Per_1 essendo nata il [...]), successivamente modificato con decreto della Corte di
Appello di Genova in data 12.12.2023 - chiedeva al Tribunale di ripristinare l'affidamento condiviso della figlia minore (in precedenza stabilito in via esclusiva in favore del padre), disponendo una collocazione paritetica della stessa presso i due genitori e mantenimento diretto da parte di ciascuno per i periodi di rispettiva competenza.
Non si costituiva ritualmente in giudizio – pur comparendo personalmente all'udienza del 10.4.2025 - il resistente del quale, pertanto, veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Alla predetta udienza, tuttavia, le parti raggiungevano tra loro un accordo. Il Giudice, istruita la causa esclusivamente attraverso la produzione di documenti, ne disponeva la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. e parte ricorrente, unica costituita, le rassegnava in conformità a quanto concordato con controparte. Acquisite le conclusioni del Pubblico
Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio come le parti, confrontatesi all'udienza del 10.4.2025 a seguito di comparizione personale del resistente (pur senza rituale costituzione), raggiungevano tra loro un accordo avuto riguardo alla possibilità di ripristinare – a modifica da quanto stabilito da questo Collegio in data 13.2.2023 e confermato dalla Corte di Appello di Genova in data 12.12.2023 – l'affidamento condiviso della figlia minore mantenendone la collocazione prevalente presso Per_1 l'abitazione del padre e consentendone – sulla scorta di quanto relazionato dagli stessi Servizi ed in ragione dell'età ormai raggiunta (17 anni) – una libera frequentazione con la madre;
quanto precede rinunziando il padre ad un contributo al mantenimento della minore da parte della ricorrente (vds. “...Il Tribunale dà atto di come in data 8.4.2025 sia pervenuta dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo relazione di aggiornamento Per_ nella quale si riferisce di una sostanziale situazione di benessere di , in una libera frequentazione con la madre così come nella sua attuale collocazione presso il padre. Il
Giudice, preso atto del contenuto della relazione dei Servizi nella quale, pur riferendo informazioni utili ad assumere le decisioni in punto collocazione e regime di viste della minore, nulla si riferisce in ordine alla possibilità di restituire alla ricorrente l'affidamento della figlia, invita le parti a valutare la possibilità, per il breve periodo Per_ che ancora li separa dal raggiungimento della maggiore età di , di condividere tra loro in termini collaborativi e con la necessaria interlocuzione, l'esercizio del ruolo e della funzione. Dopo discussione con il Giudice le parti, pur nella consapevolezza delle criticità che hanno caratterizzato la loro relazione, dichiarano di essere disponibili ad un congiunto esercizio delle responsabilità verso la figlia e di impegnarsi ad una
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 348/2010 R.G.A.C.C.
comunicazione funzionale alla condivisione delle decisioni indispensabili per garantire Per_ necessità e diritti di . Il resistente, personalmente richiesto dal Giudice, preso atto dello stato di disoccupazione della ricorrente, dichiara di non insistere per un'eventuale Per_ conferma del contributo al mantenimento di a suo tempo posto a carico della madre...”).
Ciò premesso ed indipendentemente dal contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti, deve essere sottolineato come i Servizi, nella relazione da ultimo pervenuta, abbiano riferito di una situazione di sostanziale benessere della minore nella sua attuale collocazione così come di un ritrovato equilibrio nella relazione con entrambi i genitori, senza alcuna necessità di prosecuzione degli interventi di supporto (vds. quanto riferito Per_ dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 8.4.2025: “... è stata ascoltata singolarmente dalla Psicologa. Dal colloquio è emerso che la minore è serena in questa collocazione ed è libera di frequentare la madre, Sig.ra Parte_1 quando vuole. La figura patema non ostacola tale frequentazione e la minore si sente libera di esprimersi con entrambe le figure genitoriali. Considerato quanto esposto e Per_ vista l'imminente maggiore età di , il Servizio scrivente reputa idoneo tale assetto familiare, confermando l'opportunità di mantenere la collocazione della ragazza presso l'abitazione paterna... Per tali motivi, il Servizio consultoriale non ritiene che siano necessari ulteriori interventi...”); quanto precede non rilevando – per come implicitamente desumibile - criticità del nucleo famigliare ostative ad un ripristino delle modalità ordinarie di affidamento.
Del resto deve darsi atto di come, pur avendo a suo tempo la Corte di Appello di Genova confermato l'affidamento esclusivo di al padre in precedenza disposto da questo Per_1
Tribunale, avesse promosso il licenziamento di CTU affidata alla dott.ssa Per_2
che, all'esito delle operazioni, aveva di fatto positivamente valutato le risorse a
[...] disposizione della madre per l'esercizio del ruolo e della funzione, di fatto unicamente sottolineando l'opportunità di mantenere la collocazione di presso il padre onde Per_1 garantirle migliori equilibri, anche e soprattutto sotto il profilo scolastico (vds. “...Per quanto riguarda l'accertamento delle capacità genitoriali di entrambe le parti... Il padre si è mostrato come una persona in grado di svolgere in modo soddisfacente la funzione di cura e protezione nei confronti della figlia, mantenendo un criterio di accesso verso l'altro genitore assolutamente significativo e idoneo. Anche la madre può considerarsi un genitore, tutto sommato, capace, avendo però, avuto qualche difficoltà circa la funzione organizzativa in merito alla scuola e in merito alle attività sociali della figlia
...(omissis)... Tuttavia, in generale entrambi i genitori possono essere definiti capaci...”); equilibri di fatto oggi garantiti sia dal mantenimento della collocazione della minore così come in precedenza disposto che da una ritrovata capacità delle parti di interlocuzione e confronto nell'interesse della figlia (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 8.4.2025: “...La minore, attualmente, frequenta la classe 3° del liceo artistico a Imperia con buon rendimento scolastico e solide relazioni con i pari...” e dalle stesse parti all'udienza del 10.4.2025: “...le parti, pur nella consapevolezza delle criticità che hanno caratterizzato la loro relazione, dichiarano di essere disponibili ad un congiunto esercizio delle responsabilità verso la figlia e di impegnarsi ad una comunicazione funzionale alla condivisione delle decisioni Per_ indispensabili per garantire necessità e diritti di ...”).
Ed è per le superiori ragioni che, in accoglimento di quanto richiesto dalla ricorrente e concordato tra le parti all'udienza del 10.4.2025, può essere ripristinato – in quanto non pregiudizievole per la minore – il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Ciò premesso e mantenuta, come già sopra precisato, la collocazione di presso il Per_1 padre, deve prevedersi che la stessa, senza necessità di alcuna stringente dr. Andrea CANCIANI 3 n. 348/2010 R.G.A.C.C.
regolamentazione ed in ragione dell'età ormai raggiunta, possa liberamente incontrarsi con la madre secondo necessità, a seguito di contatti diretti e nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
quanto precede anche in ossequio alle indicazioni fornite dagli stessi Servizi (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 8.4.2025: “...Viola... è libera di frequentare la madre, Sig.ra quando vuole. La figura patema non ostacola tale frequentazione e la Parte_1 minore si sente libera di esprimersi con entrambe le figure genitoriali. Considerato Per_ quanto esposto e vista l'imminente maggiore età di , il Servizio scrivente reputa idoneo tale assetto familiare...”).
Quanto agli aspetti economici ritiene il Collegio, preso atto della difficile situazione reddituale della ricorrente (vds. quanto riferito all'udienza del 10.4.2025: “...La ricorrente, richiesta dal Giudice, precisa di svolgere attualmente lavoro part-time con retribuzione di circa 500 euro mensili, di abitare in locazione (presso immobile di proprietà del fratello della controparte) e di corrispondere un canone pari ad € 500,00 mensili;
spesa che riferisce di sostenere con la buonuscita di 15.000 euro ricevuta da controparte al momento del rilascio della casa famigliare...”) e della disponibilità in tal senso liberamente manifestata dal resistente (vds. “...Il resistente, personalmente richiesto dal Giudice, preso atto dello stato di disoccupazione della ricorrente, dichiara Per_ di non insistere per un'eventuale conferma del contributo al mantenimento di a suo tempo posto a carico della madre...”), di poter revocare il contributo a suo tempo posto a carico della madre per il mantenimento ordinario della figlia;
quanto Per_1 precede in ogni caso confermando a carico della stessa – così valorizzandone la mantenuta potenziale capacità di produzione di reddito – quantomeno il concorso nelle spese straordinarie ed accessorie per la figlia minore nella già disposta misura del 30%
La natura della causa ed il contenuto della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione tra le parti delle spese della procedura.
P.Q. M.
il Tribunale in composizione Collegiale definitivamente pronunziando sul ricorso ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero, così decide a parziale modifica di quanto disposto dal Tribunale di Imperia con decreto in data 13.2.2023 (n.1005/20 V.G.) successivamente modificato con decreto della Corte di Appello di Genova in data
12.12.2023 nel senso che, fermo il resto:
1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore;
Per_1
2) sostitusice quanto stabilito al punto 3) del dispositivo del predetto decreto con il seguente: “la madre, in ragione dell'età ormai raggiunta dalla figlia , potrà Per_1 tenerla con sé ogni volta che lo vorrà; quanto precede a seguito di contatti diretti con la minore e sempre nel rispetto della sua volontà così come dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici”;
3) revoca il contributo posto a carico della madre al punto 4) del dispositivo del predetto decreto per il mantenimento “ordinario” della figlia minore;
Per_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché, per opportuna conoscenza, ai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo ed ai Servizi Sociali del Comune di San Lorenzo al Mare.
Così deciso in Imperia, il 12.6.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
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