CA
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 935 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...]
Stato di presso i cui Uffici, in , via V. Villareale n.6 sono elettivamente Pt_2 Pt_2 domiciliati appellante C O N T R O
Parte_3 appellato contumace all'udienza del 19 giugno 2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come da atto di appello FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.784/2023 del 21.07.2023, il Tribunale G.L. di Termini Imerese accolse il ricorso proposto il 29.06.2020 da avente ad Parte_3 oggetto l'accertamento, in capo alla stessa, del possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 C.F.U. in materie antro-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (conseguiti all'interno di un percorso di laurea magistrale nell'anno 2019/2020) e la conseguente condanna del al suo inserimento nella seconda fascia delle graduatorie del personale docente Parte_1 di circolo e di istituto per la Provincia di , per le pertinenti classi di concorso. Pt_2
Avverso la predetta decisione, hanno interposto gravame le Amministrazioni indicate in epigrafe con ricorso depositato il 14.09.2023 chiedendone la riforma. Deducono, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe dovuto anche d'ufficio rilevare il difetto di interesse della ricorrente poiché il D.M. n. 374/2017, la cui pretesa illegittimità costei aveva posto a base della domanda di inserimento nelle graduatorie di
Pag.1 seconda fascia, alla data di deposito del ricorso era già superato, in quanto diretto a disciplinare la graduatoria per il triennio 2017/2020. Nel merito, poi, lamentano l'errata interpretazione degli artt. 5 del D. Lgs. n.59/2017, dell'art. 4 della L. n.124/1999 e dell'art. 5 del D.M. n.131/2007, evidenziando come dalla normativa di riferimento si tragga una “ontologica differenza … tra i requisiti di inserimento nelle graduatorie di istituto e nelle graduatorie provinciali per le supplenze e quelli previsti per la partecipazione al concorso per l'immissione in ruolo”.
sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è Parte_3 costituita. All'odierna udienza, sulle conclusioni della sola parte appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Va preliminarmente dichiarata la contumacia di la Parte_3 quale, sebbene ritualmente citata in giudizio, non si è costituita.
Tanto premesso, l'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto. Va, infatti, data continuità all'orientamento già espresso da questa Corte in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (cfr. sent. n.998/2021 pubbl. il 21/10/2021), non essendo state evidenziate ragioni che inducano ad un ripensamento, dovendosi, dunque, escludere che il possesso di laurea e di 24 CFU possa essere ritenuto titolo abilitante (anche) all'insegnamento, e tanto pur a seguito di quanto disposto dall'art.5 del D.Lgs. n.59/2017 che ha inserito il titolo in parola tra quelli legittimanti la partecipazione al concorso per l'accesso ai ruoli (cfr. in particolare Corte d'Appello di Milano, sent. del 27 agosto 2021). A quelle argomentazioni ci si riporta integralmente, ex art. 118 disp att. c.p.c.:
< mente del quale “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”. Il D.Lgs. n. 59 del 2017, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega n. 107 cit., all'art. 5, rubricato “Requisiti di accesso”, prevede che “1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
Pag.2 a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico -pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra -curricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
4. Con decreto del , sono, altresì, individuati i Controparte_1 settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.” Per accedere al concorso per docente, il candidato deve quindi possedere contemporaneamente il prescritto titolo di studio e i 24 crediti formativi nelle discipline antro-psico-pedagogiche. Del tutto distinto e diverso è l'ambito di applicazione dell'art. 2 del D.M. n. 374 del 2017, volto ad indicare i titoli necessari per l'accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto: “ l. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare
Pag.3 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi l e 1bis, del decreto del
[...]
n. 249/2010; …”. Controparte_2
Il Regolamento richiamato dal suddetto art. 2 D.M. n. 374, adottato con D.M. n. 131 del 2007, all'art. 5, rubricato “Graduatorie di circolo e di istituto”, stabilisce che “1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3. 2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”. Mentre l'art. 1, comma 110 della legge delega si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti, l'art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017 nell'usare la congiunzione “oppure”, invece di esplicitare che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono da ricomprendersi anche i CFU che seguono una laurea magistrale, differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso.>> Una volta acclarata l'insussistenza di una norma primaria a fondamento della pretesa di parte appellata, non paiono fondate le argomentazioni circa la irragionevole disparità di trattamento: come già evidenziato da questa Corte, sostanziali tra i titoli abilitanti contemplati dall'ordinamento ed i CFU, in quanto i primi postulano l'avvenuto utile espletamento di un tirocinio didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali che, invece, non constano essere previsti per l'ottenimento dei CFU. Né, ad avviso della Corte sussiste alcuna incompatibilità con riguardo alla normativa sovranazionale… secondo cui l'abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non integrerebbe requisito per lo svolgimento della professione di docente essendo mere procedure amministrative di reclutamento;
in realtà
Pag.4 sembra innegabile che la previsione di esperienze didattiche e formative sia stata concepita in funzione formativa e non risulti pertanto assimilabile a mera procedura di contingentamento degli accessi alla professione. In altri termini, premesso che per l'iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il semplice possesso di laurea ovvero di 24 C.F.U. -in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), - deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento.>> (v. più di recente, in termini, Consiglio di Stato n. 585 del 7.02.2020).
<<nessuna norma di rango primario o secondario ha disposto l>del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
D.M. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della L. n. 107 del 2015 sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse. Dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di “percorsi” rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili. Può quindi concludersi che i requisiti per partecipare al concorso debbano essere tenuti distinti dai requisiti per l'accesso alle graduatorie: si tratta di norme che non sono in contrasto tra di loro, essendo volte a disciplinare procedure diverse. Come condivisibilmente statuito anche dal TAR Roma con la pronuncia n. 7152/2019, “La partecipazione al concorso è cosa diversa ontologicamente funzionalmente dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, la quale ultima postula il possesso del requisito dell'abilitazione atteso che ad essa graduatoria la PA attinge per conferire incarichi di insegnamento;
viceversa il mero possesso del diploma di laurea congiunta e 24 CFU non garantisce affatto che il docente sia in possesso di idoneità abilitativa ad insegnare. Invero per poter aspirare a sottoscrivere contratti di insegnamento deve non solo essere ammesso ai concorsi a cattedra, ma altresì superare tali concorsi. E' solo il superamento del concorso al quale il docente laureato e formato con 24 crediti ha diritto di partecipare, che conferisce idoneità di insegnare. Ragion per cui la posizione dell'insegnante meramente facoltizzato a partecipare ad un concorso che non è dato sapere se vincerà non può essere equiparata a quella di un insegnante che è scritto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto alle quali ha avuto accesso previa selezione pubblica;
docente che è, quindi, ex lege considerato dall' ordinamento in possesso dell'idoneità alla funzione di docente”.>> (nel medesimo senso v. anche TAR Roma n. 1486/2021).
<<nessuna norma di rango primario o secondario ha disposto l>contestazione il diritto ad esercitare la professione di docente: i docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU non sono esclusi dall'insegnamento, ma vi sono ammessi, sia pure in una diversa posizione rispetto ai docenti dotati dello specifico titolo abilitante. >> L'opzione interpretativa di cui sopra è stata del resto, ultimamente, avallata anche dalla Suprema Corte (cfr. sent. n.7084/2024 del 15.03.2024) che, all'esito di una compiuta disamina del quadro normativo, nazionale ed eurounitario, di riferimento, è giunta alla conclusione che “…le graduatorie ad esaurimento riguardano soggetti abilitati, con la conseguenza
Pag.5 che la menzionata II fascia non può non riguardare persone che siano pure abilitate o perché hanno seguito le procedure formative previste dalla normativa vigente o in quanto hanno superato il concorso pubblico senza divenire di ruolo”. In particolare i Giudici di legittimità hanno ritenuto che “In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie”. Da quanto sopra esposto consegue la riforma della sentenza impugnata e il rigetto integrale del ricorso di primo grado.
3) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano come in parte dispositiva in favore di parte appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia che dichiara, in Controparte_3 riforma della sentenza n.784/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Termini Imerese, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida per compensi in €3.809,00 per il primo grado ed in
€3.473,00 per questo grado, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute. Palermo, 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Carmelo Ioppolo Michele De Maria
Pag.6