CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
8^ SEZ. CIV. riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1994/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. ), con sede in Qualiano Parte_1 P.IVA_1
alla Via G. di Vittorio, 133, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Sarracino (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Romano (C.F.
[...]
); C.F._2
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8916/2021, pubblicata in data
29/10/2021, rigettava l'opposizione che il Parte_1
aveva proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 292/2012 dello stesso
Ufficio, recante la sua condanna a pagare, in favore della ricorrente,
, l'importo di euro 7.907,75, quale Controparte_1
residuo non versato del corrispettivo dei lavori di pulizia eseguiti da ottobre 2008 ad agosto 2009
Con atto notificato in data 28/04/2022, il predetto Parte_1
interponeva appello avverso l'indicata sentenza, sollecitandone l'integrale riforma.
Si costituiva Il , resistendo al Controparte_1
gravame e sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 14/10/2022, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte così provvedeva:
“visto l'art. 182 c.p.c., assegna al termine Parte_1
perentorio fino al 30.01.2023, per depositare in giudizio la delibera assembleare di ratifica dell'operato dell'amministratore e di conseguente autorizzazione a proporre appello avverso la sentenza di primo grado;
dichiara inammissibile l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante; rinvia la causa in prosieguo di prima udienza al 10.02.2023”.
Con provvedimento ritualmente comunicato alle parti veniva disposta la sostituzione della predetta udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte.
pag. 2/4 Con ordinanza emessa in data 10.2.2023, ritualmente comunicata, questa Corte così provvedeva: “Rigetta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante; letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 7.2.2025”.
Con ordinanza emessa in data 10.2.2025, ritualmente comunicata, poiché, entro la scadenza del termine ad esse accordato, le parti omettevano di depositare note di trattazione scritta, la Corte concedeva alle stesse, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., nuovo termine perentorio, per deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 28.2.2025.
Entro la scadenza di tale termine, come si ricava dall'esame del fascicolo d'ufficio telematico, nessuna delle parti depositava note.
In siffatta ipotesi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, così provvede:
[...]
letto l'art. 127 ter c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 3/4 pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
8^ SEZ. CIV. riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1994/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. ), con sede in Qualiano Parte_1 P.IVA_1
alla Via G. di Vittorio, 133, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Sarracino (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Romano (C.F.
[...]
); C.F._2
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8916/2021, pubblicata in data
29/10/2021, rigettava l'opposizione che il Parte_1
aveva proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 292/2012 dello stesso
Ufficio, recante la sua condanna a pagare, in favore della ricorrente,
, l'importo di euro 7.907,75, quale Controparte_1
residuo non versato del corrispettivo dei lavori di pulizia eseguiti da ottobre 2008 ad agosto 2009
Con atto notificato in data 28/04/2022, il predetto Parte_1
interponeva appello avverso l'indicata sentenza, sollecitandone l'integrale riforma.
Si costituiva Il , resistendo al Controparte_1
gravame e sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 14/10/2022, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte così provvedeva:
“visto l'art. 182 c.p.c., assegna al termine Parte_1
perentorio fino al 30.01.2023, per depositare in giudizio la delibera assembleare di ratifica dell'operato dell'amministratore e di conseguente autorizzazione a proporre appello avverso la sentenza di primo grado;
dichiara inammissibile l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante; rinvia la causa in prosieguo di prima udienza al 10.02.2023”.
Con provvedimento ritualmente comunicato alle parti veniva disposta la sostituzione della predetta udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte.
pag. 2/4 Con ordinanza emessa in data 10.2.2023, ritualmente comunicata, questa Corte così provvedeva: “Rigetta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante; letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 7.2.2025”.
Con ordinanza emessa in data 10.2.2025, ritualmente comunicata, poiché, entro la scadenza del termine ad esse accordato, le parti omettevano di depositare note di trattazione scritta, la Corte concedeva alle stesse, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., nuovo termine perentorio, per deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 28.2.2025.
Entro la scadenza di tale termine, come si ricava dall'esame del fascicolo d'ufficio telematico, nessuna delle parti depositava note.
In siffatta ipotesi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, così provvede:
[...]
letto l'art. 127 ter c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 3/4 pag. 4/4