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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9614 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma III sezione Lavoro
Il giudice, dott. Francesco Rigato, spirati i termini assegnati sino al 30.09.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 C.p.c nella causa civile iscritta al n. r.g. 2531 /2025, vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. MACCARRONE Giuseppe ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Roma, alla via Ugo Ojetti, n. 350, come da procura in atti.
- Ricorrente- contro
, in persona del suo Presidente e Legale Controparte_1
Rappresentante pro-tempore
- Resistente contumace-
ha pronunziato la presente SENTENZA
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato ex art 445 bis, 6° comma C.p.c. e ritualmente notificato, adiva Parte_1 il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento della provvidenza per invalidi civili di cui all'art. 1 L. 18/80. Premetteva il ricorrente di aver presentato ricorso per A.T.P.O. iscritto al n. rg: 13270/2024 per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento della prestazione assistenziale invocata per la quale aveva presentato domanda, in via amministrativa, il 27.6.2023. Precisava di avere debitamente contestato, mediante deposito telematico dell'atto di dissenso, le conclusioni delle operazioni peritali espletate nel procedimento di A.T.P.O. suindicato e sosteneva la sussistenza delle condizioni sanitarie e amministrative per la prestazione richiesta fin dalla domanda amministrava. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato. CP_ L ritualmente evocato in giudizio non si costituiva e deve esserne dichiarata la contumacia. Disposta la rinnovazione della perizia, nominato il c.t.u. dott. la causa è stata decisa Persona_1 all'esito della lettura delle note scritte debitamente depositate ex art. 127 ter C.p.c. La consulenza tecnica svolta in questo giudizio accertava l'insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80. Secondo le valutazioni del c.t.u., il quadro morboso affiggente il periziando era dato da: “Pregresso ictus cerebrale risoltosi con sfumati esiti;
Parkinsonismo in terapia;
Ipertensione arteriosa;
Poliartrosi diffusa;
Ipotiroidismo in terapia sostitutiva. Esiti di remoti interventi per cataratta bilaterale”. Il c.t.u attraverso l'esame dell'insieme dei dati acquisiti dal punto di vista anamnestico, documentale e obiettivo, rilevava che: “dallo studio dei pochissimi atti sanitari depositati e dalla visita specialistica neurologica acquisita, successivamente alla visita peritale, nonché dalla obiettività clinica riscontrata durante la visita peritale, si ritiene che il p., pur avendo un quadro patologico importante, presenta, ad oggi, solo una perdita parziale della autonomia deambulatoria che non rientra nei parametri previsti per il riconoscimento della indennità di accompagno L. 18/80.”
Il consulente tecnico d'ufficio concludeva ritenendo che: “Tale complesso patologico, tenendo conto delle tabelle per l'invalidità civile nella vigente legislazione, valutando globalmente la ripercussione disfunzionale sulla complessiva validità del soggetto, può essere valutato nella misura del 100% (cento percento)”. Dette valutazioni del c.t.u. appaiono sorrette da corretta motivazione, immuni da vizi logici e non appaiono infirmate dalle diverse osservazioni del consulente tecnico di parte ricorrente, dott.
, che ha inviato al c.t.u. note critiche, nei termini e nei modi indicati dal giudice. Persona_2
La replica con cui il consulente tecnico d'ufficio ha ripercorso l'indagine dell'apparato osteoarticolare sottolineando che: “L'obiettività clinica riscontrata evidenzia sostanzialmente una limitazione funzionale all'arto inferiore dx, consistente in un trascinamento nella deambulazione di suddetto arto, ed in un tremore essenziale all'arto superiore dx. Tale quadro clinico è confermato anche dal neurologo che ha rilasciato la certificazione, in data 08/07/2025, presentata dall'attore, la cui obiettività clinica riportata fa dedurre delle limitazioni funzionali e non una perdita di autonomia” appare sufficientemente convincente nel confermare le motivazioni che hanno condotto a ritenere insussistenti i requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u., anche alla luce delle osservazioni alle note critiche di parte ricorrente va, quindi, respinta la domanda attorea. Le spese di lite della precedente fase di a.t.p.o. sono dichiarate irripetibili stante la dichiarazione di esonero dal pagamento delle stesse in caso di soccombenza resa e sottoscritta dal ai sensi Pt_1 dell'art. 152 disp. att. cpc. CP_ Le spese di lite, del presente giudizio, vengono dichiarate irripetibili stante la contumacia dell . CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto sono poste a carico dell . CP_ Le spese di c.t.u. della precedente fase di a.t.p.o. sono poste a definitivo carico dell .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese processuali in relazione alla fase di a.t.p.o.;
- nulla sulle spese di lite nel presente giudizio;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell;
CP_1
- pone le spese di c.t.u. della precedente fase di a.t.p.o. a definitivo carico dell CP_1
Roma, 1.10.2025
Il giudice Francesco Rigato