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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 675/2023 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 27.11.2024 e vertente
TRA
appresentata e difesa dall'avv. Francesco Felaco, elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio in Pescara, Piazza E. Troilo n. 5, giusto mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
AVV. difeso da se medesimo, con studio in Pescara al Corso Vittorio Controparte_1
Emanuele II n. 310
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
elettivamente domiciliato in Via Nicola Fabrizi n. 34 presso e nello studio TR
dell'avv. Alessandro Perrucci dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
ALTRO APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
in persona Controparte_3 dell'amministratore dott. l.r. della rappresentato e difeso CP_4 Controparte_5 dall'avv. Nicola Giampaolo con elezione di domicilio in Francavilla al Mare, Viale Monte Amaro
2/A, giusta nomina con delibera condominiale 5-9-2023 e procura dell'amministratore rilasciata con separato atto
ALTRO APPELLATO per la stessa ora Controparte_6 Controparte_7 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Durante in forza di procura da intendersi in calce alla
[...]
comparsa di costituzione e risposta in appello
ALTRA APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 630/2023 pubblicata il 26.4.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del proposto appello, per i motivi esposti, riformare la sentenza impugnata, con espressa dichiarazione di inesistenza di ogni rapporto causale per i danni subiti da Controparte_1
per i fatti oggetto di procedimento ascrivibili alla società appellante. Per l'effetto condannare
e , al Controparte_1 TR Controparte_3
pagamento delle spese e competenze delle due fasi cautelari e del doppio grado di giudizio>>
Appellato Controparte_1
<< … rigettare integralmente l'appello proposto dalla e, in accoglimento delle Parte_1 difese dell'appellato come qui riproposte, anche con valenza – se ritenuto necessario – di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata mediante congrua elevazione:
1) dell'importo di € 3.000,00 per parziale mancato godimento dell'immobile danneggiato;
2) dell'importo di € 9.189,30 per danni materiali all'appartamento ed arredi/suppellettili;
3) dell'importo di € 1.904,63 per danno biologico alla persona dell'attore; delle spese di lite delle fasi cautelari quanto allo scaglione (IV / V fascia tabelle) corrispondente al valore indeterminabile della controversia e poi in applicazione dell'art. 4, 2° co, D.M. 55/14 e, oltre la liquidazione come invocata per ciascuna fase cautelare e dei reclami fino alla loro riunione, con
l'ulteriore elevazione del 30% per le attività processuali eseguite dalla riunione in poi, il tutto da porre a carico di controparte, per intero;
5) delle spese legali liquidate in soli € 4.000,00 per il 1° grado del giudizio di merito;
6) con liquidazione dei danni non patrimoniali per i gravi disagi e turbamenti e fatiche correlativi alle condizione di vita in cui l'attore è stato costretto per tutto il tempo delle infiltrazioni (l'intero anno 2019) e mesi successivi;
inoltre –se del caso – dichiarare la responsabilità concorrente con quella dell'appellante ex art. 2051 e/o 2043 c.c., ovvero esclusiva, di e TR
, in persona del suo amministratore pro tempore, Controparte_8
regolando di conseguenza il carico risarcitorio e le spese di lite sia delle fasi cautelari che dei due gradi di merito, se del caso con l'elevazione di cui al co.8 dell'art. 4 D.M. 55/14 s.m.i.; in tutti i casi maggiorando i crediti risarcitori degli interessi moratori e/o di quelli compensativi nella misura legale di cui all'art. 1284, 4° co, c.c. dal dovuto al saldo.>>
Appellato – appellante incidentale TR
<< … 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposta dalla per i motivi ex ante Parte_1
rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare la società appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.>>
Appellato di Pescara Controparte_3
<< … a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla per Parte_1 violazione dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc come dedotto al punto 1 della presente costituzione, con conferma in toto della sentenza appellata. Con vittoria di spese e compensi della procedura.
b) Nel merito accertare e dichiarare l'assenza di alcuna responsabilità a qualsiasi titolo a carico del
in relazione ai danni subiti dall'attore con attribuzione di tale CP_3 CP_1 responsabilità in capo al Proprietario sig. proprietario CP_3 TR dell'appartamento sovrastante e/o dell'impresa esecutrice dei lavori nella misura in Parte_1
cui risulterà in corso di causa, anche per effetto della dichiarazione di malleva rilasciata dal sig.
in data 5-12-2017, con vittoria di spese e compensi del giudizio da porre a carico della CP_2
parte soccombente.
Sentenza integralmente confermata e condanna dell'appellante alle spese e compensi del giudizio.
c) Condannare altresì il sig. a rimborsare al TR Parte_2
[...
, la somma di € 10.372,79, o quella che risulterà di giustizia, per effetto della liquidazione delle spese a carico del Condominio con l'ordinanza collegiale del 14-12-2020 Tribunale di Pescara
(proc. N. 5447/2019 rgc) e a causa degli atti esecutivi (precetto e pignoramento presso terzi) intrapresi dall' nei confronti del Condominio;
CP_1
d) In caso di malaugurata soccombenza, condannare la al risarcimento del danno Controparte_9
determinato e liquidato per conto del per effetto del rapporto assicurativo di CP_3
garanzia.>>.
Appellata Controparte_7 << … Si conclude per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con ogni conseguenza sul piano delle spese del presente grado di giudizio. Laddove il Condominio appellato riproponga in questa sede la domanda di garanzia già formulata in prime cure, se ne chiede sin d'ora il rigetto per la già eccepita inoperatività della polizza assicurativa invocata. Vinte le spese e competenze di lite da maggiorare del 30% ai sensi del comma 1bis dell'art. 4 DM Parametri Forensi
2022. … >>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza, il Tribunale di Pescara, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'avv. – il quale, esponendo che il 2.1.2019, a seguito di un Controparte_1
rilevante evento meteorologico, il proprio appartamento, sito al sesto piano del condominio in
[...]
di Pescara, era stato invaso dall'acqua proveniente dall'unità immobiliare Controparte_3 sita al piano attico di proprietà di dove erano in corso lavori di ristrutturazione TR eseguiti dall'appaltatrice situazione ripetutasi in occasione delle piogge dei mesi Parte_1
successivi (maggio, luglio e nel fine luglio/principio di agosto del 2019), aveva convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni materiali (subiti dal proprio immobile) e non patrimoniali (alla salute della propria persona), il citato ed il Condominio –, ha condannato la TR Parte_1
a pagare in favore dell'attore, a titolo di risarcimento per mancato godimento dell'immobile, la
[...] somma di € 3.000,00, oltre interessi legali sino al saldo, e a rifondergli le spese processuali incluse quelle cautelari della fase del reclamo innanzi al Collegio e di ctu, compensando invece integralmente le spese tra la parte attrice e i convenuti e nonché tra quest'ultimo e TR CP_3
la terza chiamata in causa Controparte_10
1.1. In sintesi, la ratio decidendi del giudice di primo grado è incentrata sull'individuazione della causa degli eventi dannosi nell'otturazione di uno dei sifoni di raccolta delle acque piovane, posto nel terrazzo antistante la proprietà e ad uso esclusivo dello stesso, otturazione da CP_2
ricollegarsi al deposito di materiali sul terrazzo stesso da parte della da ritenersi, Parte_1
dunque, responsabile ai sensi degli artt. 2043-2051 c.c.; stante l'esistenza di un formale contratto di appalto per la ristrutturazione del piano attico, la responsabilità andava ascritta soltanto alla predetta società appaltatrice e non anche al proprietario quanto al , nessun TR CP_3
concorso di responsabilità poteva rinvenirsi a suo carico stante la sopraindicata accertata causa degli eventi dannosi;
in ordine al quantum debeatur, il danno per mancato o ridotto godimento dell'immobile è stato liquidato in via equitativa in € 3.000,00, i danni materiali all'immobile sono stati stimati alla stregua della ctu espletata in € 9.189,30 e quelli biologici da invalidità temporanea sono stati liquidati, in base alla ctu medico legale espletata, in € 1.904,63 facendo applicazione delle tabelle approvate con d.m. 8.6.2022. 2. Avverso tale decisione, la ha proposto appello sulla base di un unico, per Parte_1
quanto articolato, motivo.
2.1. Il giudice di prime cure ha riscostruito artificiosamente i fatti. Nello specifico, sono state trascurate le deposizione dei testi , e i quali concordemente riferivano che il Tes_1 Tes_2 Tes_3 terrazzo sovrastante l'appartamento di era privo di materiali di lavorazione ed aveva gli CP_1
scarichi puliti;
esso aveva però un difetto strutturale (pendenza della pavimentazione verso l'interno dell'appartamento). I fenomeni infiltrativi in occasione di grandi precipitazioni erano cessati soltanto quando, nel dicembre 2019, il aveva provveduto ad impermeabilizzare il terrazzo e al CP_3 rifacimento degli scarichi più grandi rispetto a quelli originari (così i testimoni , Tes_4 Tes_1
e . Inoltre, il rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco del 2.1.2019 attesta “che Tes_2 Tes_5
uno dei sifoni presenti per la raccolta delle acque piovane del terrazzo era ostruito impedendo il normale deflusso delle acque … si rimuoveva il coperchio del sifone ristabilendo il normale deflusso delle acque”, ma non c'è alcuna prova sulla natura dell'ostruzione, se non che il coperchio riduce il deflusso dell'acqua nello scarico di almeno il 60% e che precipitazioni violente portano polveri sottili,
a volte anche sabbia, che riducono il deflusso delle acque meteoriche. Il giudice di prime cure non ha, poi, accertato quale fosse la causa delle successive infiltrazioni lamentate dall'attore, ossia quelle del 29.5.2019, del 10.7.2019 e dell'inizio agosto 2019. Infine, i fenomeni atmosferici erano così forti e violenti che rendevano inutili le misure di sicurezza approntate dalla e implementate Parte_1 dopo l'evento del 2.1.2019, ciò a causa dell'inadeguatezza strutturale dell'impianto di deflusso delle acque in concorso con il piano di calpestio del terrazzo declinante verso l'interno dell'appartamento;
a riprova di ciò, i fenomeni sono cessati solo dopo il rifacimento del terrazzo e l'ampliamento degli scarichi nel dicembre 2019.
3. Mediante il deposito di comparsa di costituzione, si è costituito l'avv. il Controparte_1 quale ha dedotto l'infondatezza degli avversi assunti e ha lamentato, in una prospettiva opposta, la non condivisibilità della decisione di primo grado laddove:
- ha escluso la responsabilità concorrente del e dell' ex art. 2051 e/o 2043 CP_3 CP_2
c.c.;
- ha liquidato in difetto i danni richiesti, nella sola misura di € 3.000,00 quelli da mancato godimento dell'immobile (pur venendo in considerazione un periodo di circa 30 mesi), nulla riconoscendo per i danni non patrimoniali correlati ai gravi disagi patiti e, quanto ai restanti (danni materiali e danno biologico) appiattendosi sulle valutazioni dei ctu;
- non ha provveduto, pur richiesto, a riliquidare i compensi dovuti per le fasi cautelari tenuto conto del valore indeterminabile, dell'aumento per il numero delle controparti e della riunione dei procedimenti di reclamo e, infine, della soccombenza di tutte le controparti (almeno in quella fase); - ha liquidato in difetto ed in violazione dei criteri tariffari, le spese del giudizio di merito, pur a fronte di una nota spese specifica depositata.
4. Mediante deposito di comparsa di risposta si è, altresì, costituito resistendo TR agli avversi assunti e, proponendo appello incidentale, lamentando l'ingiusta compensazione delle spese di lite malgrado fosse emersa la sua mancanza di responsabilità con riferimento ai danni subiti dall'attore avv. CP_1
5. Anche il (di seguito, per brevità, il Controparte_11
, con il deposito di comparsa, si è costituito in giudizio invocando la declaratoria CP_3
d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame e, in ogni caso, il rigetto.
6. Si è costituita, infine, attraverso il deposito di comparsa di costituzione e risposta, la società la quale ha resistito agli avversi assunti invocandone il rigetto. Controparte_7
7. Indi, sulle conclusioni delle parti come innanzi trascritte e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del 27.11.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
8. L'eccezione d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello principale della Parte_1
è infondato. Invero, l'atto consente di avere chiara contezza, negli specifici termini sopra riassunti degli aspetti, di fatto e giuridici, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative su cui si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
9. Ciò detto, l'appello è infondato.
9.1. Stante la scarsa chiarezza sul punto della motivazione della sentenza gravata, è opportuno evidenziare che al caso in esame si applica l'art. 2051 c.c. essendo, peraltro, incontroverso tra le parti che gli eventi dannosi (ossia, le copiose infiltrazioni di acqua e umidità registratesi nell'appartamento dell'appellato avv. siano stati cagionati dalla cosa (ossia il soprastante, per il lato Controparte_1 mare, appartamento-attico dell'appellato , custodita secondo il danneggiato dalla TR
dal proprietario e dal Condominio. In particolare, le infiltrazioni, Parte_1 TR
nella concomitanza di rilevanti eventi meteorici, si verificarono nelle seguenti quattro occasioni: 2.1.2019 (la prima e la più grave, quando su richiesta del danneggiato, intervennero pure i VV.FF.;
29.5.2017; 10.7.2017; primi di agosto 2019); esse si ripeterono, inoltre, il 4.11.2019 e il 12.11.2019; si tratta di circostanze pacifiche e/o, in ogni caso, non più discusse nella presente grado del giudizio, dovendosi soltanto precisare che il cantiere della fu rimosso nel settembre 2019 e che il Parte_1 danneggiato ha focalizzato l'esposizione sui primi quattro fenomeni infiltrativi. Nel senso anzidetto si richiama l'indirizzo della Suprema Corte secondo il quale <La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata, che aveva disatteso la domanda risarcitoria per i danni derivanti da infiltrazioni idriche, provenienti dall'immobile sovrastante a quello dell'attore, sul presupposto che esse non fossero state determinate dalla cosa in sé, ma dall'opera dell'uomo, consistente, nella specie, nei lavori di ristrutturazione del citato immobile, eseguiti da diversi appaltatori)>> (cfr. Cass.
21977/2022).
9.2. Pertanto, essendo pacifici – e, comunque, ampiamente dimostrati – l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra la sua verificazione e la cosa, era onere delle parti convenute, al fine di vedere esclusa la responsabilità loro ascritta, dimostrare o la mancanza della titolarità del potere di custodia sulla cosa – e, quindi, l'estraneità soggettiva rispetto ad essa – o il “caso fortuito” – che, come è noto,
è rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, tale da determinare una cesura interruttiva della serie causale riconducibile alla cosa che così viene degradata al rango di mera occasione dell'evento di danno – ovvero, in ultima analisi, l'esclusiva responsabilità degli altri custodi della cosa.
9.3. Orbene, come si è innanzi evidenziato, l'appaltatrice dolendosi della decisione Parte_1
di primo grado, insiste nel sostenere che gli eventi dannosi si sono verificati per cause estranee ai lavori dalla stessa eseguiti nell'appartamento del da ricollegarsi a difetti originari della CP_2 cosa (la pendenza della pavimentazione del terrazzo verso l'interno dell'abitazione; la inadeguatezza degli scarichi del terrazzo), e, dunque, evocando l'esclusiva responsabilità degli altri custodi.
9.4. Sennonché, come ritenuto dal giudice di prime cure, le risultanze istruttorie non confortano la tesi dell'appellante. Dal sopralluogo eseguito dai VV.FF. la sera del primo episodio del 2.1.2019 sui luoghi di causa e, segnatamente, sull'appartamento del e sul terrazzo lato fronte mare, CP_2 soprastante all'unità immobiliare dell'avv. risulta che lo scarico di deflusso delle acque CP_1 del terrazzo era ostruito e che l'ostruzione aveva appunto cagionato l'infiltrazione nell'appartamento sottostante (v. scheda intervento ove è scritto < … si accedeva all'appartamento di proprietà del sig. , dove si costatava che uno dei sifoni presenti per la raccolta delle acque TR
piovane del terrazzo era ostruito impedendo il normale deflusso delle acque, che penetrava nello stesso appartamento e a sua volta s'infiltrava al piano sottostante … si rimuoveva il coperchio del sifone ristabilendo il normale deflusso delle acque … >>; nella scheda la presumibile causa del sinistro è, appunto, indicata nella predetta ostruzione). Ad analoga conclusione è pervenuto il ctu nominato nel procedimento di denuncia di danno temuto ex artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c., ing. Per_1
secondo il quale l'otturazione del sifone, causata dal ricovero sul predetto terrazzo fronte
[...] mare dei vari residui delle lavorazioni concernenti la ristrutturazione dell'immobile di proprietà del
(come si evinceva chiaramente dalle varie fotografie allegate dal e allegate CP_2 CP_3
anche alla ctu) e/o dal prevedibile accumulo con le piogge di tutte le particelle di macerie e calcinacci e polveri che finivano poi per confluire tutte insieme nel bocchettone del sifone otturandolo, comportava l'allagamento dell'appartamento del in ristrutturazione e così privo di idonea CP_2 protezione e di massetto di copertura, con conseguente percolazione dell'acqua nell'appartamento sottostante di proprietà dell'avv. (v., in specie, pp.
2-4 della relazione). In particolare, CP_1 con riferimento all'episodio del 2.1.2019 e a quelli successivi il ctu ha concluso che <il sistema di smaltimento delle acque meteoriche presente sul terrazzo del Sig. , non è di per sé causa CP_2
diretta delle infiltrazioni in parola, in quanto, anche se fosse sottodimensionato rispetto alle piogge attuali, se all'epoca dei fatti non vi fossero state parti di solaio con la caldana scoperta, ci sarebbe stato solamente un allagamento dell'appartamento del Sig. che non avrebbe provocato la CP_2 percolazione di acqua nel piano sottostante ma, nella peggiore delle ipotesi, qualora l'acqua non fosse stata raccolta e asciugata in tempi rapidi provocandone un ristagno per diverso tempo, forse ci sarebbe stato un fenomeno legato al passaggio della sola umidità e non già all'imbibizione delle murature come è avvenuto. Inoltre, da quanto si è evinto nel sopralluogo effettuato, prima che il sig.
iniziasse i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà, non ci sono stati CP_2 fenomeni analoghi a quelli di cui è causa;
da qui l'esclusione di qualsiasi correlazione tra le infiltrazioni e la capacità di smaltimento dei “messicani” presenti sul terrazzo>> (v. p. 5 ibidem). In altri termini, l'utilizzo, da parte della ditta appaltatrice del terrazzo in parola come Parte_1 deposito dei materiali rimossi dall'appartamento in ristrutturazione (calcinacci, pezzi di rivestimento, pietre, pezzi di cemento, stecche di legno ecc.; v. numerose fotografie in atti accluse anche alla ctu)
e la conseguente occlusione del sifone di scarico dello stesso provocavano l'allagamento e il deflusso delle acque dentro l'unità abitativa causando e, date anche le condizioni di questa (priva di infissi, di pavimento, di parte del massetto, di caldana protettiva ed in assenza di soglie tra ambiente esterno ed ambiente interno), l'infiltrazione massiva nella proprietà sottostante. Il ctu ha specificato che << … per quanto riguarda i fenomeni di infiltrazione avvenuti successivamente al 02/01/2019, le cause sono riconducibili sempre agli stessi motivi;
tali infiltrazioni sono state probabilmente meno invasive perché nel frattempo i lavori sono andati avanti e le parti di solaio senza massetto sono rimaste sempre meno, ma sempre non adeguatamente protette per evitare di nuovo la percolazione dell'acqua al piano sottostante. Tuttora, durante il sopralluogo effettuato dal sottoscritto, pur essendo state montate le finestre ed essendo stata completata la pavimentazione interna della sala, ricoprendo quindi le zone di solaio che era stata oggetto di infiltrazione (foto n.14, 15 e 16), si sono notate ancora delle parti “deboli” in corrispondenza delle soglie esterne delle finestre della sala (foto n.11, 12 e
13), in cui manca ancora il massetto ed una adeguata protezione della caldana rimasta scoperta atta ad evitare che si creino ancora problemi.>> (v. p. 3 ibidem; a p. 4 egli ribadisce che <attualmente non si evidenziano le criticità estese che hanno portato ai fenomeni di infiltrazione di cui è causa, però ci sono ancora le zone in corrispondenza delle soglie delle finestre della sala fronte mare (foto
n.11, 12 e 13), in cui è scoperta la caldana del solaio e che quindi possono ancora essere causa di percolazione di acqua al piano sottostante a seguito di piogge abbondanti;
è evidente che ciò può essere scongiurato con la realizzazione del massetto anche in queste zone e il posizionamento della soglia sovrastante.>>).
9.5. Al contrario di quanto sostiene l'appellante la quale prospetta una lettura Parte_1
parziale delle dichiarazioni dei testimoni escussi, anche la prova testimoniale conferma quanto appena esposto: - (elettricista di fiducia dell'avv. verificava di persona che, Testimone_6 CP_1 il 2.1.2019, il balcone sovrastante l'unità immobiliare dell'avv. era completamente CP_1 allagato perché l'acqua non defluiva e rientrava all'interno dell'appartamento (v. verbale udienza del
30.3.2022); - (dipendente della ha confermato che i detriti delle Testimone_7 Parte_1 lavorazioni eseguite all'interno dell'appartamento del raffigurati nelle foto in atti, CP_2 derivavano dalle lavorazioni eseguite all'interno dell'immobile e che il loro smaltimento veniva effettuato <non giornalmente, ma solo quando è disponibile l'occupazione del suolo pubblico che consente la sosta di veicolo deputato al carico dei materiali di risulta dal settimo piano e quindi con cadenza di ogni dieci giorni circa …>> (v. verbale udienza del 10.6.2022); il medesimo teste non è, invece, attendibile laddove ha affermato che non vi fosse una occlusione del pluviale esterno sia perché si tratta di uno dei soggetti personalmente responsabile dell'occlusione sia perché la circostanza è smentita dall'accertamento diretto dei VV.FF. sul posto la sera del 2.1.2019; - analoghe considerazioni valgono per le dichiarazioni rese da (altro dipendente della Testimone_8 [...]
ascoltato alla medesima udienza del 10.6.2022); - (altro dipendente della Pt_1 Testimone_9
ha confermato che i <balconi ed i terrazzi sono stati utilizzati per il temporaneo Parte_1
deposito di materiali di risulta ed attrezzature in attesa di essere portati al piano strada>> pur precisando che le foto versate in atti (fasc. ) si riferivano al terrazzo “lato monte” CP_3 dell'appartamento del per quanto riguarda la pulizia e funzionalità degli scarichi le CP_2
dichiarazioni sono, invece, inattendibili per quanto innanzi esposto (v. verbale udienza del
30.9.2022).
9.6. Inoltre, dalle foto allegate agli atti (e, in parte, accluse alla stessa ctu dell'ing. , Per_1 oltre all'assenza di infissi, si nota chiaramente che le aperture verso il terrazzo dell'appartamento del erano coperte soltanto con teli di plastica volanti del tutto inadeguati a proteggere l'interno CP_2 dell'appartamento dalle intemperie.
9.7. Ancora, il fatto che le infiltrazioni verificatesi nella proprietà dell'avv. sono CP_1 state causate dall'otturazione di un sifone del terrazzo e dall'inadeguata protezione dell'appartamento del (come si è detto, privo di infissi, di pavimento e pure di parte del massetto) dagli agenti CP_2 atmosferici è ulteriormente dimostrato dalla circostanza pacifica che, prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del predetto appartamento, non si erano mai verificati nella sottostante proprietà infiltrazioni di acqua o di umidità, segno univoco che il sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane dai balconi e dai terrazzi del fabbricato non aveva mai dato alcun problema. CP_12
9.8. D'altra parte, non coglie nel segno l'assunto che, in realtà, solo dal mese di dicembre 2019,
a seguito dei lavori sul terrazzo fatti eseguire dal condominio a cura della ditta Controparte_13
– la quale procedette, tra l'altro, al rifacimento della pavimentazione, del massetto e della impermeabilizzazione del terrazzo e alla sostituzione con altri più grandi dei messicani (bocchettoni) degli scarichi –, non si registrarono più infiltrazioni nell'appartamento dell'avv. a CP_1 dimostrazione, secondo l'appellante, che il problema era rappresentato dal difetto del terrazzo e dei suoi scarichi. Infatti, si è detto che, dopo il primo evento più grave del 2.1.2019 legato all'otturazione del sifone di scarico – e non ad un difetto di funzionamento originario dello stesso –, le infiltrazioni, pur se molto meno gravi ed invasive e non più conseguenza di un vero e proprio allagamento del terrazzo non più dedotto – evidentemente la ebbe più cura nel tenere puliti e sgombri i Parte_1 terrazzi e così non si ebbero più l'ostruzione degli scarichi – si ripresentarono, ma, come accertato dal ctu ing. non per un cattivo funzionamento degli scarichi del terrazzo, bensì per le Per_1 condizioni in cui si ancora trovava l'appartamento in corso di ristrutturazione del e, in CP_2
particolare, per la insufficiente adozione di misure di protezione e prevenzione da acqua piovana, con infiltrazioni provenienti da un pavimento e massetto in fase di rifacimento e ristrutturazione, anche per mancanza di infissi e di soglie di protezione (v. cit. pp. 3 e 4 della ctu). Quindi, l'ausiliario, nel ricostruire l'eziologia delle infiltrazioni e nel riferire, come si è sottolineato (v. supra paragr. 9.4.), che, al momento del sopralluogo, permanevano ancora delle zone in corrispondenza delle soglie delle finestre della sala fronte mare in cui è scoperta la caldana del solaio a cui era legato il perdurare del fenomeno infiltrativo, seppur molto più attenuato in concomitanza con abbondanti piogge, ha, inoltre, precisato che lo stato generale della pavimentazione non era particolarmente degradato e presentava solo uno stato di usura necessitante di manutenzione di umidità se non di infiltrazione al piano sottostante, fenomeni comunque sicuramente localizzati, di piccola entità e non diffusi e importanti come quelli già avvenuti>> (v. p. 4).
9.9. Dunque, è escluso che le gravi infiltrazioni verificatesi dal 2.1.2019 in poi fossero motivate dalle condizioni del terrazzo dal quale, del resto, prima non erano mai derivate infiltrazioni. Sullo stesso punto, il ctu, nei chiarimenti resi in fase di reclamo, ha aggiunto che il pavimento (all'epoca ancora da realizzare) del terrazzo era ininfluente ai fini della tenuta dell'acqua che era garantita dalla sostituzione della impermeabilizzazione effettuata e dalla sostituzione dei messicani preesistenti con altri di sezione più larga e, quindi, dalla maggiore capacità di smaltimento dell'acqua piovana (v. p.
2 relazione datata 23.3.2020). Quanto ai predetti scarichi, al cui funzionamento il ctu non ha collegato gli eventi dannosi, nei predetti chiarimenti, è stato precisato che, nel corso dei lavori eseguiti alla fine del 2019 dalla <erano stati sostituiti i messicani preesistenti con altri più grandi Controparte_13
(foto n.1 e 2), mantenendo ovviamente inalterata la sezione dei tubi di compluvio interni alle murature esistenti dell'edificio e quindi impossibili da sostituire>> (v. p. 2 della relazione del
23.3.2020); quindi, non risponde al vero che gli scarichi sono stati “ampliati” come riferito dall'appellante ciò è stato riferito dallo stesso teste dell'appellante, geom. Parte_1 Tes_7
il quale ha dichiarato <La nuova impresa incaricata dal Condominio posava in opera nuovi
[...]
chiusini di raccolta più grandi e dal momento in cui sono stati eseguiti tali lavori sono cessati i fenomeni di allagamento e infiltrazione. A chiarimento dell'avv. Giampaolo: “Il diametro del discendente non è stato cambiato. Sono stati cambiati solo i pozzetti di raccolta con chiusini di maggior diametro.”; v. verbale udienza del 10.6.2022). Ne segue che, fermo restando il rilievo che la sostituzione dei messicani con altri (poco) più grandi migliorava ovviamente lo smaltimento delle acque, tuttavia, la portata e la capacità del sistema pluviale di far defluire l'acqua è rimasta identica;
ciò, in buona sostanza, a conferma dell'efficiente raccolta e deflusso dell'acqua sul terrazzo ragione per la quale, in passato, non vi erano mai stati episodi di infiltrazioni.
9.10 Non vi è, poi, alcun riscontro alla tesi che il terrazzo non avesse una corretta pendenza e favorisse, per un difetto di costruzione, il deflusso verso l'appartamento.
9.11. Quanto alla violenza degli eventi atmosferici verificatisi, secondo l'appellante, all'inizio del mese di agosto 2019 e asseritamente concausa insieme all'inefficienza degli scarichi, tenuto conto della lacerazione e del distacco dei teli protettivi provocati dalla forte grandinata, delle infiltrazioni in danno della proprietà dell'avv. si osserva preliminarmente che <le precipitazioni CP_1 atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico>> (v. Cass. ord. 4588/2022 che richiama altre precedenti pronunce conformi;
pronuncia correttamente citata nella sentenza gravata). Ebbene, non vi è alcuna prova circa quando l'evento atmosferico si verificò (secondo le altre parti, in realtà, una grandinata si abbatté su Pescara il 10.7.2019 e non ai primi del mese di agosto 2019) ed in ordine al suo presunto carattere eccezionale e alla sua specifica efficienza causale nel caso concreto (ad esempio, dovendo i teli protettivi essere posti verticalmente, non è scontato che potessero essere state attinti con violenza dal temporale con grandine). Infine, si fa notare che, come si è innanzi detto, i fenomeni infiltrativi successivi al primo e, soprattutto, quelli dal 10.7.2019 in poi furono assai meno gravi, di talché l'eventuale “eccezionalità” della predetta singola precipitazione atmosferica sarebbe, di fatto, insignificante nell'economia degli eventi dannosi verificatisi.
9.12. Dunque, la non ha provato né il caso fortuito né l'esclusiva responsabilità Parte_1 degli altri asseriti custodi della cosa. Anzi, come si è detto, dall'istruttoria svolta, è risultato in modo chiaro il contributo causale della sua condotta nella verificazione degli eventi dannosi.
9.13. Ciò detto in ordine al pieno coinvolgimento della nell'eziologia degli eventi Parte_1
dannosi, è, comunque, il caso di sottolineare che la stessa, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare quella esclusiva – e non semplicemente concorrente – degli altri convenuti tanto più che, nel giudizio, non è stata mai sollevata la questione della graduazione delle colpe. Inoltre, alla quale custode della cosa, non sarebbe stato neppure sufficiente dimostrare che la causa Parte_1
esclusiva delle infiltrazioni fossero i vizi originari del terrazzo. Invero, per escludere la responsabilità del custode, il fatto dell'altro custode, al pari del fatto del danneggiato ovvero del terzo, rileva soltanto quando connotato da colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. ed, altresì, da imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento dannoso (cfr., tra le altre, Cass. 11152/2023). Ne segue che, anche ritenendo – solo per mera ipotesi – che sussistessero gli asseriti difetti del terrazzo dovuti a carenze costruttive o manutentive addebitabili al D'AV e/o al condominio e che essi avessero rappresentato la causa esclusiva degli eventi dannosi per cui è causa, gli stessi, in quanto apparenti ed anzi, a detta della stessa proprio evidenti (almeno dopo il primo episodio del 2.1.2019), erano suscettibili Parte_1 da parte della stessa società (peraltro, un soggetto qualificato in grado di esercitare un'attività diretta ed immediata di controllo e vigilanza della cosa tenendovi un cantiere edile) di essere individuati, previsti e superati attraverso l'adozione delle necessarie cautele atte ad evitare gli eventi dannosi, nel lungo arco temporale dal 2.1.2019 sino al mese di settembre 2019, sicché la stessa non potrebbe, comunque, andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.. 10. Confermato l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'appellante Parte_1 già ritenuto dal giudice di prime cure, va esaminata la richiesta dell'attore-appellato avv. CP_1 di affermare la responsabilità pure delle parti convenute-appellate, e TR CP_3 richiesta che va qualificata quale appello incidentale avendo l'attore, in primo grado, domandato la condanna cumulativa, in solido tra loro, dei tre convenuti e, quindi, essendo risultato parzialmente soccombente ed avendo lo stesso, lamentato l'erroneità della decisione invocandone la riforma.
10.1. L'appello incidentale tardivo, sebbene rivolto non verso il convenuto appellante condebitore ( bensì verso gli altri due convenuti condebitori ( e Parte_1 TR
e sebbene si tratti di rapporti diversi e di cause scindibili, è ammissibile poiché, nel caso CP_3
di specie, si ha un rapporto di reciproca dipendenza tra le cause contro i singoli asseriti responsabili tale da integrare una ipotesi di litisconsorzio processuale che legittima la sua proposizione ai sensi dell'art. 334, comma 1, c.p.c. anche tenendo conto che l'eventuale l'accoglimento del gravame principale, riguardando l'esclusione della responsabilità dell'unico condebitore solidale condannato, avrebbe modificato l'assetto giuridicamente accettato dal creditore danneggiato e dai predetti coobbligati solidali danneggianti (e, dunque, sussisteva l'interesse ad impugnare la pronuncia di responsabilità rispetto ai medesimi eventi dannosi oggetto dell'appello principale;
cfr., nel senso anzidetto, Cass. 23317/2020, Cass. 16507/2008, Cass. 1720/1998 e Cass. 25285/2020).
11. Orbene, rispetto al D'AV, l'appello incidentale è fondato.
11.1. A fronte dell'impreciso inquadramento giuridico della vicenda contenuto nella sentenza gravata, giova ricordare che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., alla stregua del più recente indirizzo della Suprema Corte, nell'ipotesi di danni subiti da terzi derivanti non dall'attività materiale dell'appaltatore in sé considerata bensì, come nel caso de quo, direttamente dalla cosa oggetto di appalto (non solo dalla cosa in sé, cioè dal suo intrinseco dinamismo, ma anche dall'azione umana che determini il processo dannoso nella cosa medesima;
cfr., tra le altre, la sopra citata Cass. ord.
21977/2022), di essi risponde (anche) il proprietario committente giacché l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente, salvo che costui provi il caso fortuito, cioè che i danni si siano verificati esclusivamente a causa dell'appaltatore, quale fatto del terzo che, per la sua imprevedibilità ed eccezionalità, risulti idoneo a recidere il nesso di causalità tra la cosa e il danno. In particolare, è stato rimarcato che il caso fortuito non coincide in modo automatico con l'inadempimento dell'appaltatore degli obblighi contrattualmente assunti, dovendo, invece, afferire ad una condotta dell'appaltatore totalmente non percepibile dal committente, il quale abbia controllato l'esecuzione del contratto con un adeguato e costante controllo eventualmente anche tramite un esperto direttore dei lavori (v. Cass. 7553/2021 e
Cass. 31601/2021, che invero riprendono Cass. 23442/2018, tutte in fattispecie analoghe a quella in esame;
principi, peraltro, ribaditi dalla più recente Cass. 12456/2024 ove è precisato che, il committente dei lavori << … per esonerarsi dalla propria responsabilità di custodia della cosa ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve provare di aver scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito direttive adeguate al fine di consentirgli di svolgere i lavori edili appaltati in piena autonomia e di aver esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sullo stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile, riconducibile pertanto in un'ipotesi di caso fortuito costituito dalla condotta di quest'ultimo.>>; infine, si fa notare che gli arresti giurisprudenziali menzionati dall'appellato ossia Cass. CP_2
16265/2022 e Cass. 28525/2022 sono del tutto inconferenti concernendo materie diverse da quella per cui è causa).
11.2. Ciò premesso, è evidente che il D'AV non ha assolto il testé illustrato onere probatorio sullo stesso gravante, essendosi limitato a dedurre e provare che, all'epoca, l'appartamento era vuoto e disabitato poiché egli dimorava a Parma (fatti pacifici), e che, con il contratto d'appalto del 2.8.2017 stipulato, la aveva assunto << … a proprio carico, tenendo sollevata ed indenne la Parte_1
committente, ogni e più ampia responsabilità civile e penale per tutti gli eventuali danni a cose e persone, che durante l'esecuzione del presente contratto, la stessa e comunque i suoi dipendenti od incaricati possono direttamente ed indirettamente arrecare a terzi, agli altri appaltatori ed alla committente>> (v. art. 14 del contratto in atti). Circostanze, al predetto fine, del tutto irrilevanti (non potendo, tra l'altro, il responsabile sgravarsi dalla propria responsabilità derivante dalla legge, quale custode, verso i terzi con il contratto di appalto come con qualsiasi altro negozio). Per converso ed in senso sfavorevole al D'AV, è risultato che: - egli non esercitava la minima forma di controllo sulle lavorazioni in corso non avendo neppure nominato un direttore dei lavori di propria fiducia
(come usualmente avviene) tenendo anche conto che, nel caso in esame, gli eventi dannosi si ripeterono in un arco temporale non breve nel corso del quale, ad ogni infiltrazione, il danneggiato, per iscritto, rivolgeva anche al D'AV, proprietario-committente tutte le proprie rimostranze;
- il terrazzo, oggetto di allagamento, pur nella disponibilità materiale della appaltatrice (quale parte del cantiere), non era neppure oggetto dei lavori appaltati (che, invero, concernevano l'unità abitativa e non il terrazzo) e, quindi, a fortiori, il committente avrebbe dovuto esercitare, direttamente ovvero indirettamente, una vigilanza sullo stesso. Infine, visto quanto accaduto, più di un dubbio – non fugato
Con dal versa – sussiste sulla sua scelta dell'appaltatore, quale soggetto adeguato ad eseguire le lavorazioni con la dovuta diligenza anche a tutela della proprietà dei terzi.
11.3. Dunque, la responsabilità per i danni subiti dall'avv. deve essere Controparte_1 affermata anche nei confronti di TR 12. Tale conclusione determina l'assorbimento dell'appello incidentale del teso alla CP_2
diversa regolazione delle spese processuali in conseguenza della soccombenza, in primo grado, del danneggiato avv. CP_1
13. Rispetto al , l'appello incidentale è, invece, infondato. CP_3
13.1. Va premesso che il terrazzo lato mare dell'appartamento del è pacificamente di CP_2
proprietà ed in uso esclusivo del medesimo. Esso, inoltre, essendo almeno in larga parte soprastante alla unità abitativa dell'avv. svolge la funzione di lastrico solare rispetto al quale anche CP_1 il condominio ai sensi dell'art. 1126 c.c. è tenuto alla manutenzione straordinaria. Pertanto, in base al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato nella sentenza gravata, insieme al proprietario e/o usuario esclusivo, quale custode del lastrico solare (o terrazza a livello) ex art. 2051
c.c. e quindi anche in concorso con il fatto del medesimo, dei danni cagionati dal predetto bene alla proprietà esclusiva di uno dei condomini, risponde (anche) il in forza del predetto obbligo CP_3
di provvedere alle riparazioni e ricostruzione necessarie (v., tra le più recenti, Cass. 28253/2023 e
Cass. 516/2022, proprio in fattispecie analoghe a quella in esame); la responsabilità del CP_3
è esclusa quando è dimostrato che i danni cagionati non siano connessi all'inosservanza del predetto obbligo e si è, altresì, precisato che la corresponsabilità ex art. 2055 c.c. tra proprietario e/o usuario esclusivo e il condominio, va risolta di regola secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. salva la rigorosa prova contraria della specifica ed esclusiva imputabilità soggettiva del danno ad uno dei corresponsabili (v. Cass. 3239/2017).
13.2. Ebbene, a riguardo la Corte condivide la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla prova dell'impossibilità di addebitare al la causa degli eventi dannosi per cui è causa. CP_3
Invero, come si è detto, è dimostrato che essi si verificarono, non per una carenza di manutenzione straordinaria del lastrico solare, ma per l'otturazione dello scarico e per le condizioni nelle quali si trovava l'appartamento del dovute alla negligenza della esecutrice dei lavori CP_2 Parte_1 di ristrutturazione di quest'ultimo; quindi, gli eventi si verificarono per effetto di una condotta posta in essere all'interno della proprietà esclusiva di un condomino e sulla quale, non potendovi neppure accedere, non era possibile da parte del alcuna attività di vigilanza, tanto più che CP_3
nessuno, almeno prima del aveva ad esso segnalato le pericolose modalità di esecuzione dei lavori da parte della Parte_1
13.3. Qualora, per mera ipotesi, si volesse ritenere che le infiltrazioni si verificarono anche per la concorrente insufficienza dei messicani dei pluviali del terrazzo che non permettevano il regolare deflusso delle acque – questa è la tesi dell'appellante incidentale sulla cui infondatezza si è già detto a proposito dell'analoga tesi dell'appellante principale (v. supra paragr.
9.5. e ss.) – e, Parte_1
quindi, per inadeguata manutenzione da parte del , andrebbe allora sottolineato che CP_3 quest'ultimo, come è pacifico tra le parti, nell'anno 2017, in occasione di lavori di straordinaria manutenzione dello stabile, si propose il rifacimento del terrazzo in parola – ciò in via preventiva prima di un decadimento gravoso e ovviamente cogliendo l'occasione dell'installazione del cantiere per i lavori sulle parti comuni –, ma il D'AV non vi acconsentì – cioè non acconsentì a che si svolgessero lavori sulla predetta sua proprietà esclusiva – rappresentando di volere provvedere in autonomia e manlevando espressamente per iscritto il Condominio per eventuali futuri danni (v. dichiarazione del 5.12.2017 in atti). Trattandosi di cosa di proprietà e nel possesso esclusivo del
– non certo di uso o accesso comune –, è evidente che il , il quale non poteva CP_2 CP_3
imporre alcunché al proprietario, era impossibilitato a svolgere ogni attività sul terrazzo e non era in grado di far eseguire, senza il consenso del proprietario, neppure la manutenzione straordinaria dei bocchettoni degli scarichi. Dunque, anche nella predetta ipotesi, vi sarebbe la dimostrazione della oggettiva ed insuperabile impossibilità, da parte del di porre in essere la condotta, CP_3
asseritamente doverosa nonché eziologicamente collegabile agli eventi dannosi. Per completezza, si rimarca che, alla fine, a seguito degli eventi per cui è causa, il non si oppose ad intervenire CP_2
sul terrazzo, e, come si è detto, dal dicembre 2019 in poi, poco dopo la cessazione del cantiere della il Condominio fece eseguire le opere di manutenzione straordinaria del medesimo. Parte_1
13.4. Per mera completezza motivazionale, si rimarca che, nelle rispettive opposte prospettive, tanto il quanto il hanno menzionato una o più video ispezioni dei pluviali del CP_2 CP_3
terrazzo che sarebbero state eseguite per verificare il loro funzionamento;
secondo il Condominio, a seguito dell'episodio del 29.5.2019, lo stesso faceva eseguire una video ispezione del pluviale a cura della la quale evidenziava la funzionalità dello stesso e la mancanza di vizi, difetti Parte_3
o occlusioni che potessero comprometterne il funzionamento che evidenziava la piena funzionalità del bocchettone e del discendente senza alcun vizio, difetto o occlusione che potesse aver causato il cattivo funzionamento e possibili infiltrazioni in discesa;
secondo il D'AV, l'amministratore del
Condominio, in data 6.11.2019 commissionava una video ispezione a cura dell'arch. , da cui Per_2
emerge va come i discendenti fossero perfettamente liberi, senza possibili ostruzioni di calcinacci o quant'altro ma, nonostante il loro deflusso risultasse libero, questo non riusciva a smaltire neanche una normale benché intensa precipitazione atmosferica. Ebbene, non rinvenendosi nei fascicoli di parte ridepositati in appello o, comunque, rinvenibili nel fascicolo telematico, alcuna documentazione relativa alle predette asserite video ispezioni, delle stesse non può tenersi minimamente conto.
14. Vanno, a questo punto, esaminate le restanti doglianze formulate dall'appellante incidentale avv. relativamente al quantum debeatur. CP_1
14.1. Circa il danno per il parziale godimento dell'immobile – stimato all'attualità dal Tribunale in € 3.000,00 –, la liquidazione impugnata è, in effetti, ingiustamente riduttiva rispetto all'effettivo pregiudizio subito dall'appellante, come evincibile dall'istruttoria svolta. Tenuto conto del periodo in cui l'immobile è stato interessato dalle infiltrazioni e dalle sue conseguenze (almeno dal 12.1.2019 fino a febbraio 2020, epoca piuttosto lontana dagli ultimi eventi – quando, quindi, l'asciugatura delle strutture era con ogni probabilità completa – e nel quale il ctu ing. ha attestato la completa Per_1
risoluzione del problema nella relazione integrativa depositata, quindi per un totale di 14 mesi), della superficie interessata dalle infiltrazioni (mq 68 su mq 150, in base alla ctu estimativa del geom.
cioè il 45% del totale) e del più probabile valore locativo dell'unità abitativa (pari Persona_3 ad € 1.500,00 al mese tenuto conto della zona centralissima di ubicazione nella città di Pescara e delle dimensioni e buone condizioni dell'appartamento) il danno va rideterminato, sempre all'attualità, in via equitativa, in € 9.450,00 (45% x € 1.500,00 = € 675,00; € 675,00 x 14 = € 9.450,00).
14.2. Vi sono, inoltre, i presupposti per riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale, non riconosciuto dal giudice di prime cure che non ha motivato la decisione. Invero, purché allegato in modo circostanziato con riferimento a fatti specifici e concreti, provati anche mediante presunzioni, che dimostrino la situazione precedente e quella successiva, è risarcibile il pregiudizio al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione nonché al diritto alla libera e piena esplicazione nella medesima delle proprie abitudini di vita quotidiane – in altri termini, alla vita di relazione all'interno della propria abitazione – che afferisce ad un diritto costituzionalmente garantito ex art. 2 Cost. e art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cfr., su quest'ultimo aspetto,
Cass. ss.uu. 2611/2017 e, più di recente, Cass. 2203/2024 e Cass. 21649/2021 con riferimento a fattispecie di immissioni intollerabili;
nel senso della risarcibilità del pregiudizio in parola, in casi d'infiltrazioni condominiali, simili a quello in esame, v. Cass. 19253/2021 ove è stata affermata la risarcibilità del danno “alla vita di relazione ed alla salubrità della vita familiare” e, nella giurisprudenza di merito, tra le altre, Corte di Appello Roma, 28.6.2021 n. 4735). Ebbene, in base alla prova testimoniale svolta (v. testi e e, soprattutto, agli Testimone_10 Testimone_6 accertamenti svolti tramite plurime ctu (sia quelle dell'ing. che del geom. innanzi Per_1 Per_3 richiamate), è stato dimostrato il disagio, grave e concreto, subito dall'avv. a seguito CP_1 delle ripetute infiltrazioni d'acqua piovana (ammaloramento delle pareti e dell'arredo del proprio appartamento, distacco di intonaci;
conseguente degrado dell'immobile). Del resto, è presumibile il nesso causale tra tali infiltrazioni e le loro conseguenze ed il predetto disagio appunto in termini di necessità di spostare continuamente i mobili, quadri e suppellettili, asciugatura dei gocciolamenti con insalubrità degli ambienti, parziale inutilizzabilità dell'immobile, necessità di rinunciare ad invitare amici e parenti in casa, turbamento per il ripetersi dei fenomeni e ansia e timore per la possibilità degli stessi ad ogni situazione di maltempo ed impossibilità di allontanarsi da casa in previsione della possibilità degli stessi. Il danno in parola, in via equitativa, può essere liquidato all'attualità, alla stregua delle più volte sottolineate circostanze del caso concreto, in € 6.000,00.
14.3. La contestazione dei danni materiali (liquidati dal giudice di prime cure, sulla base della ctu del geom. in € 9.189,30) è generica (v. pp.
5-6 della comparsa conclusionale di primo Per_3 grado a cui si è fatto mero rinvio con l'appello incidentale) e, comunque, infondata. Il ctu, in sede di risposta ai chiarimenti, ha integrato l'iniziale computo dei danni con riferimento all'impianto elettrico, mentre non ha accolto l'osservazione sulla non congruenza della restante stima motivata dal non lieve aumento dei costi e del pregio dell'appartamento, e ciò del tutto condivisibilmente avendo l'ausiliare tenuto conto dei prezzi di mercato coerenti anche con il prezziario regionale e delle specifiche condizioni di usura del parquet e, più in generale, delle accertate condizioni dell'unità abitativa (ristrutturata nel 2004 e, quindi, non certo poco prima degli eventi).
14.4. Del pari, non è condivisibile la contestazione (svolta a p. 5 della comparsa conclusionale di primo grado alla quale si è fatto mero rinvio con l'appello incidentale) della liquidazione del danno biologico (pari ad € 1.904,63, per invalidità temporanea di gg. 60 al 50% e di giorni 30 al 25%, con disconoscimento di qualsiasi postumo permanente). La tesi di “rinite” ed “asma” conseguenza della umidità e insalubrità dell'abitazione a causa delle infiltrazioni – della cui esistenza successivamente agli eventi per cui è causa si dà atto in due certificazioni mediche allegate dal danneggiato, come è ovvio al momento del loro svolgimento – è smentita dal ctu medico legale, dott.ssa Persona_4 in ragione, da un lato, dell'assenza della prova di certificazione medica antecedente ai fatti e, dall'altro lato, dalle condizioni di salute del periziato, già affetto “da enfisema polmonare a piccole bolle nei lobi superiori diagnosticata nel 2016, invariata nel 2018, in fumatore da 48 anni” che escludono “il danno biologico con carattere permanente in assenza completa di possibili patologie riscontrabili oggettivamente o temporaneamente riconducibili “. Conclusione, logica ed esente da errori di diritto oltre che fondata su accertamenti completi, che resiste alla contestazione dell'appellante il quale, nel fare riferimento alle dichiarazioni della teste (all'epoca convivente del danneggiato, anche se Tes_10
non è stato indicato da quando, secondo la quale questi non soffriva in precedenza di tosse asmatica e rinite allergica) e alle due certificazioni mediche, non ha confutato, in modo persuasivo sulla base di elementi univoci ed oggetti, la compatibilità di tali sintomi con la pregressa situazione patologica e, soprattutto, in ragione della stessa, il rapporto di causalità tra l'esposizione, temporanea e anche limitata (non essendo tutta l'abitazione attinta dalla percolazione), ad ambienti interni umidi e gli stessi sintomi.
15. Relativamente alle spese processuali, si osserva che le doglianze dell'appellante risultano assorbite dalla necessità di doverle nuovamente a seguito dell'accoglimento dell'appello incidentale
(v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014). 16. In conclusione, l'appello principale della va respinto. In parziale accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale dell'avv. va affermata la responsabilità anche dell'appellato CP_1
il cui appello incidentale sulle spese è respinto. TR
16.1. Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata – che, per il resto, è confermata – la e vanno condannati, in solido tra loro, a pagare in favore Parte_1 TR dell'avv. a titolo di risarcimento del danno le seguenti somme: Controparte_1
- € 9.450,00 per mancato godimento dell'immobile, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado (lim itatamente all'importo di € 3.000,00 e, per il resto, dalla presente sentenza) sino al soddisfo;
- € 6.000,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente sentenza sino al soddisfo.
S'intende confermata la condanna al risarcimento delle somme di € 9.189,30 per danni materiali e di € 1.904,63 per danno biologico, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado sino al soddisfo pronunciata con la sentenza di primo grado.
17. Le spese seguono la soccombenza.
17.1. Pertanto, le spese di entrambi i gradi del giudizio (incluse quelle delle due fasi cautelari), nel rapporto tra l'appellato - appellante incidentale avv. da una parte, e l'appellante Controparte_1
e l'appellato - appellante incidentale sono poste a carico di questi Parte_1 TR
ultimi, in solido tra loro. Del pari, le spese delle ctu svolte nel corso del giudizio di primo grado (fase cautelare e di merito) e liquidate come in atti, vanno poste a carico definitivo delle predette parti soccombenti in solido tra loro.
17.2. Le spese di lite si liquidano, per il primo ed il secondo grado, come in dispositivo (anche vagliando le doglianze dell'appellante incidentale avv. , sulla base della documentazione CP_1
versata in atti, dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, scaglione derivante dal valore della controversia (valore indeterminabile, complessità media quanto alla fase cautelare;
valore secondo il complessivo decisum, per il resto), valori medi (escluso quello della fase di trattazione-istruttoria del presente grado del giudizio per il quale, stante la rimessione della causa in decisione alla prima udienza, appaiono congrui i valori minimi), con aumento pluralità di parti, ex art. 4, comma 2, ultima parte, del citato d.m., del 60%.
17.3. Nel rapporto tra l'appellante incidentale avv. e gli appellati CP_1 CP_3 nonché – ove il primo è soccombente – le spese vanno, invece, compensate. Controparte_7
Invero, tenuto conto delle contrastanti pronunce rese nelle fasi del giudizio di primo grado (in sede di atp e di merito, è stata ritenuta soltanto la responsabilità della ma in fase di reclamo Parte_1 anche quella degli altri due convenuti, tra cui il ), della complessità dell'istruttoria svolta CP_3 e del carattere incidentale del gravame (conseguente pure alla posizione dei tre convenuti che si sono tutti rimpallati, l'uno all'altro, la responsabilità dell'accaduto), si ritiene che ricorrano “le altre gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza Corte Costituzionale n. 77/2018.
18. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, nei confronti dell'appellante e dell'appellante incidentale Parte_1 CP_2
atteso l'integrale rigetto dei rispettivi gravami.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello, in parziale riforma della pronuncia appellata che, per il resto s'intende confermata, così decide:
1) condanna e in solido tra loro, a pagare in favore dell'avv. Parte_1 TR
a titolo di risarcimento del danno, le seguenti somme: Controparte_1
- € 9.450,00 per mancato godimento dell'immobile, oltre interessi legali sino al soddisfo come indicato nella motivazione;
- € 6.000,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente sentenza sino al soddisfo.
2) condanna e , in solido tra loro, al rimborso in favore dell'avv. Parte_1 TR delle spese del giudizio di primo grado (liquidate in € 14.000,00 per compenso, Controparte_1
€ 3.552,64 per spese di ctp ed € 545,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge) e del presente giudizio di appello (liquidate in € 7.820,80 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, per compenso);
3) compensa integralmente le spese del presente grado del giudizio tra l'appellante incidentale avv.
e il e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_7
4) pone a definitivo carico solidale di e le spese delle ctu svolte Parte_1 TR
nel corso del primo grado del giudizio;
5) dichiara che e sono tenute al pagamento di un ulteriore importo Parte_1 TR
a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)