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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/07/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2030/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2030/2023 tra
, IN PERSONA DEL TITOLARE E Parte_1 CP_1 Ricorrente e
, IN P. DEL DIRETTORE P.T. Controparte_2
Resistente
Oggi 21 luglio 2025 ad ore 12,58 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per , IN PERSONA DEL TITOLARE E l'avv. . Parte_1 CP_1
il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclusioni, insistendo per Parte_2 l'accoglimento del ricorso, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
Per , l'avv. SVEVA STANCATI la Controparte_2 quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclusioni, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 17,52, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 21 luglio 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1351/2023 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Giano n. 9, C.F. in qualità di titolare e l.r.p.t. della ditta individuale “ CodiceFiscale_1 [...]
”, con sede legale in Città della Pieve (PG), alla Via Roma n. 4, Parte_1 avente P.I. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti apposta su foglio P.IVA_1 separato, dall'Avv. presso il cui Studio, in Roma alla Via Gian Domenico Parte_2
Romagnosi n. 1/B, è elettivamente domiciliata - avvisi e notificazioni: fax n. 06/37355298, PEC
Email_1
Ricorrente
contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_3 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_2 incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da separata delega.
Resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione - art.
6 - D. Lgs. 150/2011
Fatto.
Con ricorso depositato il 3 maggio 2023, la sig.ra in qualità di titolare e Parte_1
l.r.p.t. della ditta individuale “ ”, ha proposto opposizione avverso Parte_1
pagina 2 di 12 l'Ordinanza Ingiunzione n. 268 del 28.03.2023, notificata in data 5.4.2023, con la quale l aveva ingiunto alla ricorrente il pagamento Controparte_2 della complessiva somma di € 49.020,78, di cui €. 49.000 per sanzioni amministrative ed €
20,78 per spese di notifica.
La sanzione applicata faceva seguito alla notifica del presupposto Verbale unico di accertamento e notificazione n. PG00000/2022-605-01 del 3.6.2022, protocollo n. 18324, notificato alla ricorrente in data 16.6.2022, per la contestata violazione dell'art. 1, commi 910
e 911 della L. n. 205/2017 – punto 1 della notificazione di illecito amministrativo, per avere corrisposto ad una lavoratrice la retribuzione in contanti e non con strumenti tracciabili, per n. 49 mensilità (sanzione amministrativa prevista da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ciascuna violazione accertata ex art. 1 comma 913 L. n. 205/2017).
Rassegnava la parte ricorrente le seguenti conclusioni: “… - in via preliminare, disattesa ogni contraria istanza concedere, inaudita altera parte o in apposita udienza, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione n. 268 emessa dall Controparte_2
di in data 28.3.2023 e notificata in data 5.4.2023, per i motivi esposti in
[...] CP_2 narrativa;
- nel merito:
a) in via principale, in accoglimento del ricorso, annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione
n. 268 emessa dall in data 28.3.2023 e notificata Controparte_2 in data 5.4.2023, con qualsiasi statuizione ed in accoglimento del presente ricorso, per tutte le ragioni individuate in narrativa;
b) in subordine ridurre la sanzione a criteri proporzionali in ragione dei principi richiamati in narrativa;
c) in ulteriore subordine ridurre la sanzione anche in applicazione del cumulo giuridico ex art.
8 della L. n. 689/1981; con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, nel contestare le avverse deduzioni, chiedeva l'integrale rigetto del ricorso e concludeva a sua volta: “… fatta salva ogni diversa determinazione assunta in considerazione della normativa sovranazionale:
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 268 del 28.03.2023 resa nei confronti di e gli atti pregressi, e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
Parte_1
pagina 3 di 12 - condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
All'udienza del 9 ottobre 2023, accolta la richiesta cautelare di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento opposto, la causa, istruita sulla base delle sole prove documentali, è stata rinviata ad altra udienza per la discussione, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali e viene oggi decisa ex art. 429 c.p.c. come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta per i motivi indicati di seguito.
La parte ricorrente non contesta il merito dell'accertamento ma rileva la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta posta in essere ed in particolare deduce:
1) la violazione dell'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
2) la violazione dell'art. 63 del T.F.U.E. in combinato disposto con l'art. 49 c. 3 della C.D.F.U.E.;
3) la violazione dell'art. 8 della L. n. 689/1981;
4) la natura sostanzialmente penale della sanzione irrogata e la violazione della proporzionalità alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'8.3.2022 C-205/20.
Ritiene in proposito che “La sanzione applicata nei confronti della ricorrente (la quale invoca la giusta proporzione tra la condotta posta in essere e la sanzione) e pari ad € 49.000,00, oltre alle spese di notifica pari ad € 20,78, risulta eccessiva, gravosa, sproporzionata e sostanzialmente di natura penale che potrebbe portare addirittura alla chiusura dell'attività di parrucchiera a fronte dell'osservazione che alcun danno è stato subito dalla lavoratrice, né alcun danno ha subito lo Stato.”.
L'affermata natura “sostanzialmente penale” della sanzione impone di affrontare per primi il terzo ed il quarto motivo di ricorso.
È pur vero che la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificata ed integrata dal D. Lgs. 150/2011, trae origine da un provvedimento di
“depenalizzazione”, ma è anche vero che, proprio a causa della dichiarata depenalizzazione, le violazioni disciplinate, ritenute dal Legislatore di minore offensività per la collettività, sono state “declassate” al rango di illeciti amministrativi, in relazione ai quali è stato predisposto un sistema di principi autonomo rispetto alla disciplina dei reati di carattere pagina 4 di 12 penale ed oltretutto autonomo anche rispetto a taluni principi generali del diritto amministrativo.
All'illecito amministrativo consegue infatti l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa non solo nell'ipotesi in cui sia stata violata una preesistente norma depenalizzata, ma anche nel caso delle altre violazioni previste ab origine da norme amministrative.
Inoltre, a differenza di quanto accade per i reati, la sanzione pecuniaria amministrativa non viene applicata all'esito di un procedimento giurisdizionale, come avviene nel processo penale, ma viene irrogata dall'autorità amministrativa attraverso un provvedimento di natura amministrativa, salvo il successivo controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento, non a caso, affidato al Giudice civile.
La Suprema Corte, pur riferendosi alla possibilità di applicazione dei principi della legge
241/1990 ai procedimenti disciplinati della Legge 689/81, fornisce un inequivoco inquadramento della disciplina in esame, ove, sebbene faccia riferimento alla natura sanzionatoria del procedimento di applicazione delle sanzioni, chiarisce che tale procedimento, con particolare riferimento alla fase amministrativa, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 (Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II Sent.,
04-03-2015, n. 4363).
Del resto: “Il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa non è finalizzato esclusivamente all'accertamento della legittimità del provvedimento, ma è diretto altresì alla verifica sia della sussistenza in negativo della pretesa fatta valere dalla pubblica amministrazione che della correttezza della prescrizione della sanzione quale accertamento dell'esistenza stessa dell'illecito; invero l'atto impugnato è solo il mezzo mediante il quale si accede al giudizio di merito il quale assomiglia in tutto e per tutto ad un processo ordinario civile, ove le parti sono rappresentate dal creditore-Stato e dal debitore-ingiunto.” Cass. civ.
Sez. Unite Sent., 30-09-2009, n. 20929.
Dunque, il sistema delineato dal Legislatore per l'applicazione delle sanzioni amministrative non ha “natura sostanzialmente penale”, come vorrebbe la parte ma, al contrario, è un sistema di norme, in primo luogo autonomo, di carattere “lato sensu” amministrativo, mentre il relativo controllo è affidato al giudice civile.
Prova ne è che, per espressa previsione del Legislatore, non è applicabile integralmente alle singole fattispecie e tantomeno al caso di specie, l'istituto della continuazione di reati come pagina 5 di 12 previsto dall'art. 81 del codice penale, neanche in via analogica, attesa l'espressa previsione del secondo comma dell'art. 8 della Legge del 1981.
L'art. 8 citato prevede infatti da un lato l'applicazione del cumulo giuridico (sanzione aumentata sino al triplo) nel solo caso di concorso formale di violazioni amministrative, mentre, nel caso della continuazione, detta possibilità è riservata alle sole ipotesi di violazioni di norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie: “Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.”.
È dunque evidente, come emerge dal dato testuale dell'art. 8 della Legge 689/81, che il
Legislatore ha voluto escludere l'istituto della continuazione per tutte quelle ipotesi diverse dalle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Quanto poi alla possibilità di graduazione della pena, sia l'amministrazione procedente che il giudice, nel corso del giudizio di opposizione, non possono applicare la sanzione al di sotto della soglia minima prevista per legge.
L'art. 11 della legge 689/81, pur prevedendo che la P.A. nell'applicare la sanzione debba valutare le circostanze soggettive ed oggettive ivi indicate, non consente comunque l'irrogazione di una sanzione inferiore al minimo edittale: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”.
Allo stesso modo il giudice civile non può ridurre l'entità della sanzione al di sotto del minimo edittale.
La riduzione dell'importo della sanzione applicata in misura non inferiore al minimo edittale è infatti espressamente prevista dall'art. l'art. 6, comma 12, del D.Lgs. 150/2011, che, modificando il precedente art. 23 della legge 689/81, penultimo comma, ha stabilito: “Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza
o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.”. pagina 6 di 12 Nella normativa precedente il limite espresso della misura non inferiore al minimo edittale non era previsto, segno evidente che il Legislatore del 2011 abbia inteso contenere entro tale soglia minima il potere discrezionale del giudice di ridurre la sanzione.
Dunque, sulla base del diritto nazionale il terzo motivo di ricorso non può essere accolto, in Par quanto, come anche eccepisce la resistente Amministrazione nel richiamare la circolare n. 606/2021, l'art. 81 c.p. sulla continuazione non è applicabile alla presente fattispecie neanche in via analogica, sia perché esclusa dell'art. 8 della L. n. 689/1981, che riserva tale possibilità per le sole violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.
Ciononostante, e venendo quindi al quarto motivo di ricorso, benché l'operato della P.A. debba essere ritenuto pienamente conforme al dettato normativo, la mancanza della previsione di un'ipotesi di riduzione della sanzione complessivamente applicata (49.000,00
Euro) per la continuazione della violazione ha generato, nel caso di specie una situazione particolare:
- da un lato la ricorrente, come emerge chiaramente dagli atti di causa, non ha commesso le pur reiterate violazioni allo scopo di contravvenire all'esigenza, meritevole di tutela da parte dell'Ordinamento, di contrastare talune pratiche adottate da alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori una retribuzione in contanti inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva;
- in secondo luogo la mancanza di una norma che preveda una riduzione della sanzione per motivi di continuazione potrebbe, secondo la difesa ricorrente, risultare censurabile alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'8.3.2022 C-205/20, data l'ingente somma complessivamente richiesta a titolo di sanzione amministrativa.
Quanto al primo profilo deve rilevarsi che nel Verbale di accertamento si afferma: “… è emerso che la sig.ra … ha sempre percepito ogni mese con regolarità i pagamento delle mensilità in contanti, così come confermato anche dalle dichiarazioni acquisite dalla titolare
e dalla lavoratrice...” dunque, il motivo per cui la ricorrente ha continuato a retribuire la propria collaboratrice in contanti, successivamente all'entrata in vigore delle norme di cui ai commi 910 e 911 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, non può ritenersi connesso alla volontà della datrice di lavoro di corrispondere alla lavoratrice una retribuzione inferiore a pagina 7 di 12 quella dovuta, bensì, verosimilmente, alla mancata conoscenza delle norme ed alla disponibilità di denaro contante, causa l'attività esercitata.
C La lavoratrice, nel rivolgersi all , aveva infatti rivendicato il pagamento “delle mensilità da dicembre 2020 alla cessazione del rapporto di lavoro” e del TFR, ma non aveva in alcun C modo rappresentato all di essere stata retribuita in misura inferiore al dovuto.
Dunque, sebbene il fatto complessivamente contestato alla ricorrente corrisponda esattamente alla fattispecie astratta prevista dalla norna sanzionatoria, il reiterato comportamento posto in essere dall medesima non era teso a contravvenire alle esigenze di tutela che la norma aveva ritenuto di dover perseguire e cioè quella di retribuire la dipendente in misura inferiore al dovuto.
Ma tale circostanza, alla luce delle norme violate - art. 1, commi 910 e 911 della L. n. 205/17 - deve ritenersi irrilevante ai fini della decisone della causa, poiché l'esigenza che il Legislatore avrebbe inteso perseguire non si è tradotta nella previsione di un vero e proprio “dolo specifico”, per cui le violazioni contestate debbono essere sanzionate indipendentemente dal fine che aveva indotto l'incolpata a corrispondere i pagamenti in contanti.
Né può ritenersi aderente al caso di specie il richiamo fatto dalla parte ricorrente alla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 8.3.2022, C-205/20, perché fondato ancora una volta sulla “natura sostanzialmente penale” delle sanzioni amministrative.
La sentenza richiamata, pur di notevole interesse, come anche il tema complessivamente proposto dalla difesa ricorrente, si fonda su un presupposto ineludibile e basa la propria motivazione sull'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che tuttavia è riferito esclusivamente ai reati ed alle violazioni di carattere penale: “Articolo
49 Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene 1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.”.
pagina 8 di 12 Le locuzioni quali reato, pena e crimine non equivalgono in alcun modo a violazione, sanzione o illecito ammnistrativo e la norma Comunitaria, anche per la sua particolare rilevanza, non si presta ad una interpretazione estensiva, risultando chiaro l'ambito della sua applicazione, limitato appunto ai reati penali (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).
Infatti, non è possibile trarre, dalla lettura della norma in esame, la convinzione che sia possibile applicare le norme richiamate, ivi incluso il principio di proporzionalità di cui al comma 3, alle violazioni diverse da quelle di natura penale, in quanto il “silenzio” della Carta sul punto corrisponde chiaramente alla precisa scelta di non ricomprendere nell'ambito della norma ipotesi diverse da quelle riferite alla commissione di reati.
Con ciò non si vuole negare l'esistenza di un principio generale che imponga, anche in altri settori del diritto, la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto contestato.
Ma, come già detto, tale principio è già contenuto nella Legge 689/81, la quale, all'art. 11, impone alla P.A. di valutare, nell'applicazione della sanzione, la gravità del fatto;
“Nella determinazione della sanzione amministrativa … si ha riguardo alla gravità della violazione …
.”, criterio che, tra gli altri, ha guidato l'Amministrazione nell'applicare la sanzione nella misura minima prevista dalla legge, seppure applicata per ognuna delle 49 violazioni accertate.
L'applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge non può dunque definirsi sproporzionata, in quanto effettivamente la P.A. resistente, nel determinare l'entità della sanzione ha ritenuto, nella fase di emanazione dell'ordinanza di ingiunzione, di applicare la sanzione minima, pari a 1000,00 Euro, sebbene per ciascuna delle violazioni consumate, riducendo peraltro in tal modo l'importo in origine indicato nel verbale di contestazione pari ad €. 81.666,83, determinato a suo tempo in base al criterio previsto dall'art. 16 della Legge 689/81, anch'esso vincolante per l'Ente.
Per quanto precede deve inoltre ritenersi infondato, oltre ai precedenti, anche il primo dei motivi di ricorso, in relazione al quale la parte ricorrente richiama l'art. 1 del Protocollo
Addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, denominato “Protezione della proprietà”, il quale prevede: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
pagina 9 di 12 Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”.
Non ritiene questo giudicante che la sanzione applicata alla ricorrente possa in qualche modo porsi in contrasto con “il rispetto dei suoi beni”, anche perché la pretesa “illegittima privazione”, ammesso che il primo comma dell'articolo in esame sia riferibile in qualche modo all'applicazione di sanzioni ammnistrative, è stata disposta nel pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge e sicuramente l'intento del Legislatore nel prevedere il divieto di corrispondere retribuzioni in contanti ai propri dipendenti, di cui all'art. 1, commi 910 e 911 della L. n. 205/17, risponde all'esigenza, meritevole di tutela, di contrastare talune pratiche adottate da alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori una retribuzione in contanti inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, per poi predisporre una busta paga contenente, ma solo formalmente, l'indicazione di una retribuzione regolare.
La norma indicata soddisfa dunque ampiamente l'interesse generale ed è in grado di assicurare il pagamento delle sanzioni amministrative senza violare l'art. 1, comma 1, del
Protocollo Addizionale citato.
I commi 910 e 911 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le ragioni anzidette, vietano infatti la corresponsione in contanti della retribuzione: “911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.” ed il successivo comma 913 prevede che: “… Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.”.
La ricorrente, ed il fatto è incontestato, ha omesso per ben 49 volte di retribuire la propria dipendente con mezzi di pagamento tracciabili e la sanzione applicata, corrispondente ad altrettante violazioni, è stata quantificata nel minimo edittale, causa l'impossibilità di poter applicare, come si è detto, l'istituto della continuazione, perché non consentita dal secondo comma dell'art. 8 della Legge 689/81.
Del resto, la sanzione, corrispondente a ciascuna delle 49 violazioni accertate, è stata determinata nella misura minima prevista dalla norma, non essendo consentita all'Amministrazione l'applicazione di un importo inferiore, facoltà invero preclusa anche al giudice e la presenza di tale limite denota in ogni caso la volontà del Legislatore “di mettere
pagina 10 di 12 in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
Le medesime considerazioni possono valere anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale la parte lamenta la violazione dell'art. 63 del T.F.U.E. in combinato disposto con l'art. 49, comma 3, della C.D.F.U.E., che deve essere anch'esso disatteso.
Della applicabilità alla fattispecie dell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea ed in particolare dell'obbligo di rispettare proporzionalità delle sanzioni amministrative si è già detto.
L'Articolo 63 (ex articolo 56 del TCE) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, inserito nel Capo 4, rubricato CAPITALI E PAGAMENTI, prevede: “
1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.”.
Deduce in proposito la parte ricorrente l'assoluta illegittimità del provvedimento oggetto di impugnativa considerato che l'art. 63 del T.F.U.E., in combinato disposto con l'art. 49, paragrafo 3, della C.D.F.U.E., deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che, al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, da un lato, vieta alle persone fisiche e giuridiche di effettuare un pagamento in contanti nel territorio nazionale qualora l'importo dello stesso sia pari o superiore a una soglia prefissata e impone, a tal fine, di ricorrere ad un bonifico bancario o ad un versamento su un conto di pagamento e, dall'altro, per rispondere ad una violazione di tale divieto, prevede un regime sanzionatorio nell'ambito del quale l'importo dell'ammenda che può essere inflitta è calcolato sulla base di una percentuale fissa applicabile all'importo totale del pagamento effettuato in violazione del divieto in esame, senza che detta ammenda possa essere modulata in funzione delle circostanze concrete del caso di specie, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione di detti obiettivi e non ecceda quanto necessario per conseguirli (Corte di Giustizia UE sez. I, 06/10/2021, n. 544).
Rileva inoltre che, nel caso di specie, gli esigui importi mensili versati in contatti sono in misura pari ad € 400,00 circa e, come tali, nettamente inferiori alla prefissata soglia oltre la quale il pagamento debba essere eseguito con mezzi tracciabili.
pagina 11 di 12 Ma appare evidente che la normativa indicata nulla ha a che vedere con la fattispecie per cui è causa, in quanto si riferisce ai divieti di apporre restrizioni ai pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
Oltretutto il successivo art. 65, paragrafo 1, lett. B) consente agli stati membri: “b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.”, sebbene a mente del terzo paragrafo: “
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 63.”.
È indubbio che le violazioni contestate alla ricorrente (art. 1, commi 910 e 911 della L. n.
205/2017) non costituiscono in alcun modo una discriminazione arbitraria, né tantomeno una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti, non consistendo peraltro in un divieto di pagamento, ma più semplicemente nell'obbligo di tracciabilità degli stessi per le giuste ragioni ampiamente indicate in precedenza.
Per tutto quanto precede il ricorso deve essere integralmente rigettato, sebbene appaia necessario disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, causa la novità della questione trattata.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− revoca la disposta sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento opposto;
− rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'Ordinanza-ingiunzione opposta n. 268 del
28.03.2023, resa nei confronti della sig.ra quale di titolare e l.r.p.t. della Parte_1 ditta individuale ” dall' ; Parte_1 Controparte_2
− compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 21 luglio 2025
Il Giudice On. di Tribunale
Carlo Gambucci pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2030/2023 tra
, IN PERSONA DEL TITOLARE E Parte_1 CP_1 Ricorrente e
, IN P. DEL DIRETTORE P.T. Controparte_2
Resistente
Oggi 21 luglio 2025 ad ore 12,58 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per , IN PERSONA DEL TITOLARE E l'avv. . Parte_1 CP_1
il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclusioni, insistendo per Parte_2 l'accoglimento del ricorso, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
Per , l'avv. SVEVA STANCATI la Controparte_2 quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclusioni, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 17,52, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 21 luglio 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1351/2023 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Giano n. 9, C.F. in qualità di titolare e l.r.p.t. della ditta individuale “ CodiceFiscale_1 [...]
”, con sede legale in Città della Pieve (PG), alla Via Roma n. 4, Parte_1 avente P.I. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti apposta su foglio P.IVA_1 separato, dall'Avv. presso il cui Studio, in Roma alla Via Gian Domenico Parte_2
Romagnosi n. 1/B, è elettivamente domiciliata - avvisi e notificazioni: fax n. 06/37355298, PEC
Email_1
Ricorrente
contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_3 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_2 incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da separata delega.
Resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione - art.
6 - D. Lgs. 150/2011
Fatto.
Con ricorso depositato il 3 maggio 2023, la sig.ra in qualità di titolare e Parte_1
l.r.p.t. della ditta individuale “ ”, ha proposto opposizione avverso Parte_1
pagina 2 di 12 l'Ordinanza Ingiunzione n. 268 del 28.03.2023, notificata in data 5.4.2023, con la quale l aveva ingiunto alla ricorrente il pagamento Controparte_2 della complessiva somma di € 49.020,78, di cui €. 49.000 per sanzioni amministrative ed €
20,78 per spese di notifica.
La sanzione applicata faceva seguito alla notifica del presupposto Verbale unico di accertamento e notificazione n. PG00000/2022-605-01 del 3.6.2022, protocollo n. 18324, notificato alla ricorrente in data 16.6.2022, per la contestata violazione dell'art. 1, commi 910
e 911 della L. n. 205/2017 – punto 1 della notificazione di illecito amministrativo, per avere corrisposto ad una lavoratrice la retribuzione in contanti e non con strumenti tracciabili, per n. 49 mensilità (sanzione amministrativa prevista da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ciascuna violazione accertata ex art. 1 comma 913 L. n. 205/2017).
Rassegnava la parte ricorrente le seguenti conclusioni: “… - in via preliminare, disattesa ogni contraria istanza concedere, inaudita altera parte o in apposita udienza, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione n. 268 emessa dall Controparte_2
di in data 28.3.2023 e notificata in data 5.4.2023, per i motivi esposti in
[...] CP_2 narrativa;
- nel merito:
a) in via principale, in accoglimento del ricorso, annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione
n. 268 emessa dall in data 28.3.2023 e notificata Controparte_2 in data 5.4.2023, con qualsiasi statuizione ed in accoglimento del presente ricorso, per tutte le ragioni individuate in narrativa;
b) in subordine ridurre la sanzione a criteri proporzionali in ragione dei principi richiamati in narrativa;
c) in ulteriore subordine ridurre la sanzione anche in applicazione del cumulo giuridico ex art.
8 della L. n. 689/1981; con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, nel contestare le avverse deduzioni, chiedeva l'integrale rigetto del ricorso e concludeva a sua volta: “… fatta salva ogni diversa determinazione assunta in considerazione della normativa sovranazionale:
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 268 del 28.03.2023 resa nei confronti di e gli atti pregressi, e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
Parte_1
pagina 3 di 12 - condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
All'udienza del 9 ottobre 2023, accolta la richiesta cautelare di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento opposto, la causa, istruita sulla base delle sole prove documentali, è stata rinviata ad altra udienza per la discussione, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali e viene oggi decisa ex art. 429 c.p.c. come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta per i motivi indicati di seguito.
La parte ricorrente non contesta il merito dell'accertamento ma rileva la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta posta in essere ed in particolare deduce:
1) la violazione dell'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
2) la violazione dell'art. 63 del T.F.U.E. in combinato disposto con l'art. 49 c. 3 della C.D.F.U.E.;
3) la violazione dell'art. 8 della L. n. 689/1981;
4) la natura sostanzialmente penale della sanzione irrogata e la violazione della proporzionalità alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'8.3.2022 C-205/20.
Ritiene in proposito che “La sanzione applicata nei confronti della ricorrente (la quale invoca la giusta proporzione tra la condotta posta in essere e la sanzione) e pari ad € 49.000,00, oltre alle spese di notifica pari ad € 20,78, risulta eccessiva, gravosa, sproporzionata e sostanzialmente di natura penale che potrebbe portare addirittura alla chiusura dell'attività di parrucchiera a fronte dell'osservazione che alcun danno è stato subito dalla lavoratrice, né alcun danno ha subito lo Stato.”.
L'affermata natura “sostanzialmente penale” della sanzione impone di affrontare per primi il terzo ed il quarto motivo di ricorso.
È pur vero che la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificata ed integrata dal D. Lgs. 150/2011, trae origine da un provvedimento di
“depenalizzazione”, ma è anche vero che, proprio a causa della dichiarata depenalizzazione, le violazioni disciplinate, ritenute dal Legislatore di minore offensività per la collettività, sono state “declassate” al rango di illeciti amministrativi, in relazione ai quali è stato predisposto un sistema di principi autonomo rispetto alla disciplina dei reati di carattere pagina 4 di 12 penale ed oltretutto autonomo anche rispetto a taluni principi generali del diritto amministrativo.
All'illecito amministrativo consegue infatti l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa non solo nell'ipotesi in cui sia stata violata una preesistente norma depenalizzata, ma anche nel caso delle altre violazioni previste ab origine da norme amministrative.
Inoltre, a differenza di quanto accade per i reati, la sanzione pecuniaria amministrativa non viene applicata all'esito di un procedimento giurisdizionale, come avviene nel processo penale, ma viene irrogata dall'autorità amministrativa attraverso un provvedimento di natura amministrativa, salvo il successivo controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento, non a caso, affidato al Giudice civile.
La Suprema Corte, pur riferendosi alla possibilità di applicazione dei principi della legge
241/1990 ai procedimenti disciplinati della Legge 689/81, fornisce un inequivoco inquadramento della disciplina in esame, ove, sebbene faccia riferimento alla natura sanzionatoria del procedimento di applicazione delle sanzioni, chiarisce che tale procedimento, con particolare riferimento alla fase amministrativa, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 (Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II Sent.,
04-03-2015, n. 4363).
Del resto: “Il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa non è finalizzato esclusivamente all'accertamento della legittimità del provvedimento, ma è diretto altresì alla verifica sia della sussistenza in negativo della pretesa fatta valere dalla pubblica amministrazione che della correttezza della prescrizione della sanzione quale accertamento dell'esistenza stessa dell'illecito; invero l'atto impugnato è solo il mezzo mediante il quale si accede al giudizio di merito il quale assomiglia in tutto e per tutto ad un processo ordinario civile, ove le parti sono rappresentate dal creditore-Stato e dal debitore-ingiunto.” Cass. civ.
Sez. Unite Sent., 30-09-2009, n. 20929.
Dunque, il sistema delineato dal Legislatore per l'applicazione delle sanzioni amministrative non ha “natura sostanzialmente penale”, come vorrebbe la parte ma, al contrario, è un sistema di norme, in primo luogo autonomo, di carattere “lato sensu” amministrativo, mentre il relativo controllo è affidato al giudice civile.
Prova ne è che, per espressa previsione del Legislatore, non è applicabile integralmente alle singole fattispecie e tantomeno al caso di specie, l'istituto della continuazione di reati come pagina 5 di 12 previsto dall'art. 81 del codice penale, neanche in via analogica, attesa l'espressa previsione del secondo comma dell'art. 8 della Legge del 1981.
L'art. 8 citato prevede infatti da un lato l'applicazione del cumulo giuridico (sanzione aumentata sino al triplo) nel solo caso di concorso formale di violazioni amministrative, mentre, nel caso della continuazione, detta possibilità è riservata alle sole ipotesi di violazioni di norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie: “Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.”.
È dunque evidente, come emerge dal dato testuale dell'art. 8 della Legge 689/81, che il
Legislatore ha voluto escludere l'istituto della continuazione per tutte quelle ipotesi diverse dalle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Quanto poi alla possibilità di graduazione della pena, sia l'amministrazione procedente che il giudice, nel corso del giudizio di opposizione, non possono applicare la sanzione al di sotto della soglia minima prevista per legge.
L'art. 11 della legge 689/81, pur prevedendo che la P.A. nell'applicare la sanzione debba valutare le circostanze soggettive ed oggettive ivi indicate, non consente comunque l'irrogazione di una sanzione inferiore al minimo edittale: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”.
Allo stesso modo il giudice civile non può ridurre l'entità della sanzione al di sotto del minimo edittale.
La riduzione dell'importo della sanzione applicata in misura non inferiore al minimo edittale è infatti espressamente prevista dall'art. l'art. 6, comma 12, del D.Lgs. 150/2011, che, modificando il precedente art. 23 della legge 689/81, penultimo comma, ha stabilito: “Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza
o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.”. pagina 6 di 12 Nella normativa precedente il limite espresso della misura non inferiore al minimo edittale non era previsto, segno evidente che il Legislatore del 2011 abbia inteso contenere entro tale soglia minima il potere discrezionale del giudice di ridurre la sanzione.
Dunque, sulla base del diritto nazionale il terzo motivo di ricorso non può essere accolto, in Par quanto, come anche eccepisce la resistente Amministrazione nel richiamare la circolare n. 606/2021, l'art. 81 c.p. sulla continuazione non è applicabile alla presente fattispecie neanche in via analogica, sia perché esclusa dell'art. 8 della L. n. 689/1981, che riserva tale possibilità per le sole violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.
Ciononostante, e venendo quindi al quarto motivo di ricorso, benché l'operato della P.A. debba essere ritenuto pienamente conforme al dettato normativo, la mancanza della previsione di un'ipotesi di riduzione della sanzione complessivamente applicata (49.000,00
Euro) per la continuazione della violazione ha generato, nel caso di specie una situazione particolare:
- da un lato la ricorrente, come emerge chiaramente dagli atti di causa, non ha commesso le pur reiterate violazioni allo scopo di contravvenire all'esigenza, meritevole di tutela da parte dell'Ordinamento, di contrastare talune pratiche adottate da alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori una retribuzione in contanti inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva;
- in secondo luogo la mancanza di una norma che preveda una riduzione della sanzione per motivi di continuazione potrebbe, secondo la difesa ricorrente, risultare censurabile alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'8.3.2022 C-205/20, data l'ingente somma complessivamente richiesta a titolo di sanzione amministrativa.
Quanto al primo profilo deve rilevarsi che nel Verbale di accertamento si afferma: “… è emerso che la sig.ra … ha sempre percepito ogni mese con regolarità i pagamento delle mensilità in contanti, così come confermato anche dalle dichiarazioni acquisite dalla titolare
e dalla lavoratrice...” dunque, il motivo per cui la ricorrente ha continuato a retribuire la propria collaboratrice in contanti, successivamente all'entrata in vigore delle norme di cui ai commi 910 e 911 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, non può ritenersi connesso alla volontà della datrice di lavoro di corrispondere alla lavoratrice una retribuzione inferiore a pagina 7 di 12 quella dovuta, bensì, verosimilmente, alla mancata conoscenza delle norme ed alla disponibilità di denaro contante, causa l'attività esercitata.
C La lavoratrice, nel rivolgersi all , aveva infatti rivendicato il pagamento “delle mensilità da dicembre 2020 alla cessazione del rapporto di lavoro” e del TFR, ma non aveva in alcun C modo rappresentato all di essere stata retribuita in misura inferiore al dovuto.
Dunque, sebbene il fatto complessivamente contestato alla ricorrente corrisponda esattamente alla fattispecie astratta prevista dalla norna sanzionatoria, il reiterato comportamento posto in essere dall medesima non era teso a contravvenire alle esigenze di tutela che la norma aveva ritenuto di dover perseguire e cioè quella di retribuire la dipendente in misura inferiore al dovuto.
Ma tale circostanza, alla luce delle norme violate - art. 1, commi 910 e 911 della L. n. 205/17 - deve ritenersi irrilevante ai fini della decisone della causa, poiché l'esigenza che il Legislatore avrebbe inteso perseguire non si è tradotta nella previsione di un vero e proprio “dolo specifico”, per cui le violazioni contestate debbono essere sanzionate indipendentemente dal fine che aveva indotto l'incolpata a corrispondere i pagamenti in contanti.
Né può ritenersi aderente al caso di specie il richiamo fatto dalla parte ricorrente alla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 8.3.2022, C-205/20, perché fondato ancora una volta sulla “natura sostanzialmente penale” delle sanzioni amministrative.
La sentenza richiamata, pur di notevole interesse, come anche il tema complessivamente proposto dalla difesa ricorrente, si fonda su un presupposto ineludibile e basa la propria motivazione sull'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che tuttavia è riferito esclusivamente ai reati ed alle violazioni di carattere penale: “Articolo
49 Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene 1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.”.
pagina 8 di 12 Le locuzioni quali reato, pena e crimine non equivalgono in alcun modo a violazione, sanzione o illecito ammnistrativo e la norma Comunitaria, anche per la sua particolare rilevanza, non si presta ad una interpretazione estensiva, risultando chiaro l'ambito della sua applicazione, limitato appunto ai reati penali (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).
Infatti, non è possibile trarre, dalla lettura della norma in esame, la convinzione che sia possibile applicare le norme richiamate, ivi incluso il principio di proporzionalità di cui al comma 3, alle violazioni diverse da quelle di natura penale, in quanto il “silenzio” della Carta sul punto corrisponde chiaramente alla precisa scelta di non ricomprendere nell'ambito della norma ipotesi diverse da quelle riferite alla commissione di reati.
Con ciò non si vuole negare l'esistenza di un principio generale che imponga, anche in altri settori del diritto, la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto contestato.
Ma, come già detto, tale principio è già contenuto nella Legge 689/81, la quale, all'art. 11, impone alla P.A. di valutare, nell'applicazione della sanzione, la gravità del fatto;
“Nella determinazione della sanzione amministrativa … si ha riguardo alla gravità della violazione …
.”, criterio che, tra gli altri, ha guidato l'Amministrazione nell'applicare la sanzione nella misura minima prevista dalla legge, seppure applicata per ognuna delle 49 violazioni accertate.
L'applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge non può dunque definirsi sproporzionata, in quanto effettivamente la P.A. resistente, nel determinare l'entità della sanzione ha ritenuto, nella fase di emanazione dell'ordinanza di ingiunzione, di applicare la sanzione minima, pari a 1000,00 Euro, sebbene per ciascuna delle violazioni consumate, riducendo peraltro in tal modo l'importo in origine indicato nel verbale di contestazione pari ad €. 81.666,83, determinato a suo tempo in base al criterio previsto dall'art. 16 della Legge 689/81, anch'esso vincolante per l'Ente.
Per quanto precede deve inoltre ritenersi infondato, oltre ai precedenti, anche il primo dei motivi di ricorso, in relazione al quale la parte ricorrente richiama l'art. 1 del Protocollo
Addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, denominato “Protezione della proprietà”, il quale prevede: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
pagina 9 di 12 Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”.
Non ritiene questo giudicante che la sanzione applicata alla ricorrente possa in qualche modo porsi in contrasto con “il rispetto dei suoi beni”, anche perché la pretesa “illegittima privazione”, ammesso che il primo comma dell'articolo in esame sia riferibile in qualche modo all'applicazione di sanzioni ammnistrative, è stata disposta nel pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge e sicuramente l'intento del Legislatore nel prevedere il divieto di corrispondere retribuzioni in contanti ai propri dipendenti, di cui all'art. 1, commi 910 e 911 della L. n. 205/17, risponde all'esigenza, meritevole di tutela, di contrastare talune pratiche adottate da alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori una retribuzione in contanti inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, per poi predisporre una busta paga contenente, ma solo formalmente, l'indicazione di una retribuzione regolare.
La norma indicata soddisfa dunque ampiamente l'interesse generale ed è in grado di assicurare il pagamento delle sanzioni amministrative senza violare l'art. 1, comma 1, del
Protocollo Addizionale citato.
I commi 910 e 911 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le ragioni anzidette, vietano infatti la corresponsione in contanti della retribuzione: “911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.” ed il successivo comma 913 prevede che: “… Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.”.
La ricorrente, ed il fatto è incontestato, ha omesso per ben 49 volte di retribuire la propria dipendente con mezzi di pagamento tracciabili e la sanzione applicata, corrispondente ad altrettante violazioni, è stata quantificata nel minimo edittale, causa l'impossibilità di poter applicare, come si è detto, l'istituto della continuazione, perché non consentita dal secondo comma dell'art. 8 della Legge 689/81.
Del resto, la sanzione, corrispondente a ciascuna delle 49 violazioni accertate, è stata determinata nella misura minima prevista dalla norma, non essendo consentita all'Amministrazione l'applicazione di un importo inferiore, facoltà invero preclusa anche al giudice e la presenza di tale limite denota in ogni caso la volontà del Legislatore “di mettere
pagina 10 di 12 in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
Le medesime considerazioni possono valere anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale la parte lamenta la violazione dell'art. 63 del T.F.U.E. in combinato disposto con l'art. 49, comma 3, della C.D.F.U.E., che deve essere anch'esso disatteso.
Della applicabilità alla fattispecie dell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea ed in particolare dell'obbligo di rispettare proporzionalità delle sanzioni amministrative si è già detto.
L'Articolo 63 (ex articolo 56 del TCE) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, inserito nel Capo 4, rubricato CAPITALI E PAGAMENTI, prevede: “
1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.”.
Deduce in proposito la parte ricorrente l'assoluta illegittimità del provvedimento oggetto di impugnativa considerato che l'art. 63 del T.F.U.E., in combinato disposto con l'art. 49, paragrafo 3, della C.D.F.U.E., deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che, al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, da un lato, vieta alle persone fisiche e giuridiche di effettuare un pagamento in contanti nel territorio nazionale qualora l'importo dello stesso sia pari o superiore a una soglia prefissata e impone, a tal fine, di ricorrere ad un bonifico bancario o ad un versamento su un conto di pagamento e, dall'altro, per rispondere ad una violazione di tale divieto, prevede un regime sanzionatorio nell'ambito del quale l'importo dell'ammenda che può essere inflitta è calcolato sulla base di una percentuale fissa applicabile all'importo totale del pagamento effettuato in violazione del divieto in esame, senza che detta ammenda possa essere modulata in funzione delle circostanze concrete del caso di specie, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione di detti obiettivi e non ecceda quanto necessario per conseguirli (Corte di Giustizia UE sez. I, 06/10/2021, n. 544).
Rileva inoltre che, nel caso di specie, gli esigui importi mensili versati in contatti sono in misura pari ad € 400,00 circa e, come tali, nettamente inferiori alla prefissata soglia oltre la quale il pagamento debba essere eseguito con mezzi tracciabili.
pagina 11 di 12 Ma appare evidente che la normativa indicata nulla ha a che vedere con la fattispecie per cui è causa, in quanto si riferisce ai divieti di apporre restrizioni ai pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
Oltretutto il successivo art. 65, paragrafo 1, lett. B) consente agli stati membri: “b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.”, sebbene a mente del terzo paragrafo: “
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 63.”.
È indubbio che le violazioni contestate alla ricorrente (art. 1, commi 910 e 911 della L. n.
205/2017) non costituiscono in alcun modo una discriminazione arbitraria, né tantomeno una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti, non consistendo peraltro in un divieto di pagamento, ma più semplicemente nell'obbligo di tracciabilità degli stessi per le giuste ragioni ampiamente indicate in precedenza.
Per tutto quanto precede il ricorso deve essere integralmente rigettato, sebbene appaia necessario disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, causa la novità della questione trattata.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− revoca la disposta sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento opposto;
− rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'Ordinanza-ingiunzione opposta n. 268 del
28.03.2023, resa nei confronti della sig.ra quale di titolare e l.r.p.t. della Parte_1 ditta individuale ” dall' ; Parte_1 Controparte_2
− compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 21 luglio 2025
Il Giudice On. di Tribunale
Carlo Gambucci pagina 12 di 12