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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 08/05/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2071/2021
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 2071/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giangiacomo RT C.F._1
Pagliaro, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Controparte_1 C.F._2
Cocco, elettivamente domiciliato come in atti.
CONVENUTO
OGGETTO: Azione di risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Con le note scritte in sostituzione della udienza del 20.1.25, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 11 “1) condannare il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale, ex art. RT
2043 c.c., subito dall'attrice per una somma pari ad € 3.253,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data delle singole fatture al soddisfo;
2) condannare il convenuto medesimo al risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., artt. 2 e 32 Cost. e art. 185 c.p., subito dall'attrice per una somma pari ad € 18.861,90 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in conformità alla perizia depositata dal CTU;
3) condannare, infine, il convenuto al rimborso delle spese del presente giudizio”.
: “[…]in via principale: dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità delle Email_1 CP_1 domande proposte siccome formulate dall'attrice, e per l'effetto respingere ogni domanda in ogni caso:
A) Condannare l'attrice a spese e compensi del giudizio con distrazione di quanto liquidato in favore dell'Avv. Donato Cocco, il quale dichiara di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese
B) Constatata la mala fede dell'azione posta in giudizio da parte attrice, condannare RT
ex art.96 cpc con determinazione equitativa. In via subordinata istruttoria: ordinare la riconvocazione del C.T.U. nominato ai fini della necessità di “chiarimenti” sull'elaborato depositato, alla presenza dei
CTP.”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con atto di citazione del 30.11.21, ha convenuto in giudizio suo figlio RT
, chiedendo al Tribunale di: “1) condannare il convenuto al risarcimento dei Controparte_1 danno patrimoniale, ex art. 2043 c.c., subito dall'attrice per una somma pari ad € 3.253,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data delle singole fatture al soddisfo;
2) condannare il convenuto medesimo al risarcimento dei danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., artt. 2 e 32 Cost. e art. 185 c.p., subito dall'attrice per una somma pari ad € 18.861,90 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) condannare, infine, il convenuto al rimborso delle spese del presente giudizio”.
A sostegno di tali domande, la attrice ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: con contratto scritto del 5.7.18, ella aveva concesso in comodato (sino al 5.7.19 e con possibilità di proroga tacita di un anno) a suo figlio (perché lo stesso, unitamente alla sua famiglia, aveva Controparte_1
subito uno sfratto dalla locazione di un appartamento) un immobile ad uso abitativo (di cui pagina 2 di 11 quest'ultimo era nudo proprietario ed ella usufruttuario) sito in Chieti, Via Fonte Ricciuti n. 47, ove ella stessa risiedeva;
con raccomandata del 9.3.20, ella – anche in ragione delle frequenti incomprensioni e discussioni con il figlio e con i suoi familiari - aveva comunicato a quello che – vista la successiva scadenza del comodato il 4.7.20 - egli e la sua famiglia, a detta data, avrebbero dovuto restituirle l'immobile; una volta ricevuta tale comunicazione, suo figlio e i suoi familiari, oltre a rifiutarsi di rilasciarle l'immobile, avevano iniziato a compiere nei suoi confronti angherie, dispetti e comportamenti aggressivi, tanto da costringerla, a maggio 2020, a sporgere denuncia querela contro gli stessi e, successivamente, ad agire contro suo figlio, innanzi al Tribunale di Chieti, che – con sentenza n. 116/21 - aveva ordinato a quest'ultimo il rilascio del bene, avvenuto a mezzo ufficiale giudiziario il
21.4.21; l'illegittimo comportamento del le aveva provocato un perdurante stato di ansia e CP_1 di paura, concretatosi in una micropermanente dell'8% e in una invalidità temporanea (come da certificazioni mediche e relazione peritale in atti), oltre che esborsi per €. 2453,52, relativi ai costi del pernottamento presso un B&B ove ella aveva dormito dal 13.12.20 al 21.4.20 (data di esecuzione dello sfratto), per la intollerabilità delle condotte serbate dai comodatari ai suoi danni;
ella aveva altresì dovuto provvedere all'esborso di €. 507.96 per il pagamento delle bollette delle utenze del predetto immobile del periodo 01.21/04.21 (nel quale ella non aveva potuto usufruire di esso), non pagate dal figlio.
2. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata il 28.3.22 – ha chiesto Controparte_1 al Tribunale: “in via principale, di dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità delle domande proposte siccome formulate dall'attrice, e per l'effetto respingere ogni domanda. In ogni caso: di condannare l'attrice a spese e compensi del giudizio e se del caso con applicazione dell'art. 96 cpc con condanna equitativa”.
A sostegno di tali domande ed eccezioni, il convenuto ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: la madre aveva conseguito il diritto di riavere l'immobile concessogli in comodato, soltanto dopo la sentenza n. 116 del 17.2.21, con la quale il Tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto di comodato;
egli aveva quindi rilasciato l'immobile ad aprile 2021, in ragione sia delle esigenze abitative della sua famiglia (composta anche da due bambini di 10 ed 11 anni), sia per la perduranza della pandemia da Covid 19, sia perché la ristrutturazione in atto su altro immobile, da lui in precedenza acquistato, non era all'epoca stata completata;
le accuse di vessazioni e di dispetti, mosse dalla attrice a lui e ai suoi familiari, erano false, al pari dell'assunto della stessa di avere riportato danni biologici pagina 3 di 11 dalla vicenda;
in altri due giudizi che la aveva instaurato nel 2020, innanzi al Tribunale di Pt_1
Chieti, contro di lui per il rilascio del bene, la stessa era risultata soccombente, a conferma della pretestuosità delle sue lamentele;
ella, inoltre, aveva sempre continuato a dimorare durante il giorno nella propria abitazione, ed il suo eventuale pernottamento altrove doveva ricondursi ad una libera scelta della stessa;
il mancato pagamento da parte sua, lamentato dalla delle bollette era Pt_1 dipeso dal fatto che quest'ultima (intestataria di esse) le aveva nascoste a lui, senza mai consegnargliele.
3. La causa, articolatasi nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale e orale (nel cui ambito è stata espletata una CTU medico legale sulla persona dell'attrice), giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda risarcitoria della attrice è fondata soltanto in relazione alla pretesa di rimborso degli esborsi sostenuti per il pagamento delle bollette prodotte in atti.
Si perviene a tale conclusione in ragione delle considerazioni di seguito esposte.
A. L'onere della prova gravante sulla attrice
1. La ha agito a titolo di responsabilità aquiliana nei confronti del figlio, al fine di ottenere la Pt_1
condanna del medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che la stessa ha dedotto di avere subito a causa delle angherie, dei dispetti, dei comportamenti aggressivi che – a suo dire – quello aveva compiuto continuativamente a suo carico, unitamente ai suoi familiari.
2. Come è noto, “rientra fra i principi informatori della materia dell'illecito aquiliano […] quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata dal danneggiato, sicchè non solo il danno, ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta”, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 4.11.17, n. 26824; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
18392 del 26/07/2017 ; Cass. civ, sez. III, 07/12/2017, n. 29315 ; si v., inoltre, ex plurimis, Cass. civ.,
Sez. III, 9.10.12, n. 17143; Cass. civ., Sez. III, 16.1.09, n. 975; Cass. civ., Sez. III, 30.9.14, n. 20547;
Cass. civ., Sez. III, 26.2.13, n. 4792; Cass. civ., Sez. III, 20.10.15, n. 21177).
pagina 4 di 11 Pertanto, “nel caso in cui si invochi la responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (condotta colposa, evento dannoso e nesso di causalità tra la prima e l'ultimo) è a carico dell'attore” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 582 del 11/01/2008).
Da quanto detto deriva che “la incertezza della riferibilità causale di un evento dannoso non può risolversi a sfavore del soggetto convenuto in giudizio per il risarcimento, non gravando su costui
l'onere di provare la insussistenza del rapporto di causalità tra il comportamento addebitatogli e
l'evento medesimo” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5606 del 18/10/1980; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4792 del 26/02/2013).
3. Inoltre, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Infine, questa Corte ha altresì ritenuto che il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, in quanto il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (v. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
33276 del 29/11/2023; Cass., 26/10/2017, n. 25420; Cass., 28/03/2018, n. 7594; Cass., 06/12/2018, n.
31537).
pagina 5 di 11 B. Il difetto di allegazione e di prova di condotte del convenuto giuridicamente rivelanti e dannose per la attrice
1. Nell'atto di citazione, la ha imputato al una serie di condotte, a suo dire, Pt_1 CP_1
illecite, che le avrebbero provocato i danni non patrimoniali e alla salute, temporanei e permanenti, di cui ha chiesto il ristoro, condotte che si sarebbero protratte sino allo “sfratto” del 22.4.21 e per la cui descrizione specifica ella ha rinviato alla denunzia querela dalla stessa presentata alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Chieti (cfr. pag. 2 e seg.: “[…] Nonostante il , e la di lui CP_1 famiglia, non avesse titolo ad utilizzare l'immobile, come accertato con sentenza di codesto Tribunale
n. 116/2021 pubblicata in data 17/02/2021 (doc. 9), la ricorrente è stata impossibilitata ad abitare
l'immobile del quale è usufruttuaria, a causa del comportamento in evidente mala fede del figlio, che ne ha impedito di fatto l'accesso con le proprie azioni, protraendo la propria condotta illecita, descritta nella predetta denuncia che abbiansi qui integralmente riportata e trascritta (Cfr doc. 6), sino all'avvenuta esecuzione dello sfratto in data 22.04.2021 come da verbale di rilascio […]”).
2. Tuttavia, deve rilevarsi come, in tale denunzia querela, la aveva lamentato una serie di Pt_1 comportamenti di suo figlio, oltre che dei suoi familiari (l'occupare il bagno per oltre 20 minuti ciascuno e il lasciare il water sporco;
il cucinare spesso a ora tarda cibi che rilasciavano fumi, i quali finivano nella sua camera da letto;
il dover ella asciugare i capelli in cucina – per la impossibilità, durante l'emergenza covid, di chiamare un elettricista per riparare la presa del bagno - con le concomitanti proteste del figlio per il rumore del phone;
l'avere il figlio l'abitudine di spegnere la luce della cucina - per risparmiare l'elettricità - mentre lei vedeva la televisione;
il dover svegliarsi la mattina presto per poter fare la doccia calda prima che l'acqua calda finisse per l'uso contemporaneo della cucina da parte di suo figlio e dei suoi familiari;
il parcheggiare il figlio la propria autovettura in modo da rendere difficile il parcheggio ad ella, etc.) che – invero – sono assolutamente “insignificanti” sul piano giuridico: si tratta, infatti, di comportamenti che, per un verso, sono riconducibili alla
“fisiologia” dei rapporti di convivenza tra persone che condividano una casa di abitazione e, per altro verso e di conseguenza, quando anche fossero avvenuti (ma dall'istruttoria non è emerso alcuno dei fatti o delle abitudini di cui sopra: vd. infra) sono stati causativi di meri “disagi” di convivenza in capo alla attrice – come tali in alcun modo idonei a ledere (tanto meno in modo grave) i diritti di personalità della stessa.
pagina 6 di 11 3. Con riferimento al summenzionato difetto di prova della esistenza e della “sistematicità” di condotte moleste e dannose – nel senso giuridicamente rilevante di cui si è detto - è sufficiente richiamare per relationem il contenuto dei verbali delle udienze istruttorie espletate.
Più in particolare, (figlio della attrice e fratello della convenuta): ha confermato la CP_1
veridicità del contenuto della summenzionata denunzia querela sporta dalla madre , senza tuttavia fornire alcuna spiegazione su come egli ne conoscesse la corrispondenza al vero;
ha riferito di un episodio isolato e, in ogni caso, insignificante ai fini di causa (l'avere suo fratello una volta, alla sua presenza, occupato il bagno per il dichiarato fine di riparare la lavatrice, impedendo alla madre, che ne aveva bisogno, di accedervi); ha riferito che suo fratello, in una occasione, gli aveva detto che quella casa era sua e che non doveva più accedervi;
non ha saputo riferire sulle modalità di uso del parcheggio delle vetture nell'area comune.
, moglie del convenuto e nuora dell'attrice: ha escluso che lei e suo marito Controparte_2
avessero ostacolato la el parcheggio della sua vettura, fornendo al contempo indicazioni su Pt_1
dove lei e suo marito parcheggiassero i loro veicoli;
ha negato che suo figlio avesse compiuto ai danni di sua madre le molestie indicate da quest'ultima nella denunzia querela;
ha negato la veridicità sia dell'episodio della occupazione del bagno da parte di suo marito, riferito da , sia CP_1
della asserita rivendicazione espressa di proprietà che il primo avrebbe manifestato al secondo.
(zio di e dichiaratamente frequentante i luoghi di Persona_1 Controparte_2 causa) ha confermato la versione di quest'ultima in ordine alle regolari modalità di parcheggio delle vetture e, nel contempo, ha dichiarato di non avere mai visto i suoi zii compiere ai danni della comportamenti da questa denunziati in querela. Pt_1
, altro figlio della attrice e fratello del convenuto, ha dichiarato di non sapere Persona_2
nulla in ordine né al fatto che sua madre avesse presentato una querela verso suo fratello, né alla veridicità o meno delle accuse ivi mosse dalla prima al secondo.
Dunque, la istruttoria orale esperita (peraltro e come visto, attraverso soggetti prossimi congiunti delle parti in causa, come tali privi di un disinteresse “affettivo” rispetto alle stesse) ha lasciato una radicale incertezza in ordine alla veridicità o meno e sistematicità o meno dei fatti, delle molestie, delle angherie denunziate dalla Pt_1
Ed è noto che, giusta la testuale previsione di cui all' art. 2697 c.c. "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma 1). "Chi eccepisce
pagina 7 di 11 l'inefficacia di tali fatti - precisa il successivo comma 2 del cit. art. 2697 c.c. - ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda" (comma 2). Pertanto, “in tanto il giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio: in altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del
08/06/2007).
4. Nella citata denunzia querela, la attrice lamentava anche il fatto che suo figlio avesse chiuso con una recinzione l'area comune adiacente all'immobile ed avesse occupato una parte dello spazio destinato al parcheggio della vettura dell'esponente con della attrezzatura da cantiere.
Tali fatti possono ritenersi acclarati, in quanto oggetto di accertamento da parte del Tribunale che – con ordinanza del 30.7.20, in parziale accoglimento del ricorso ex artt. 703 c.p.c./1170 c.c. della Pt_1
– ordinò al e a sua moglie di rimuovere la recinzione dalla corte comune e i predetti attrezzi CP_1
da cantiere.
Tuttavia, nel segnalato difetto di prova della esistenza di effettive (oltre che abituali) condotte del figlio, ai danni della madre, che abbiano trasceso i disagi e i fastidi della difficile convivenza e che si siano effettivamente tradotte in lesioni gravi dei diritti della personalità della donna, non può ritenersi acquisita la prova – neanche presuntiva – del fatto che da tali episodi di molestia possessoria siano insorti i danni alla salute denunziati da quest'ultima.
5. Una tale conclusione si ricava, altresì, dalla considerazione di quanto evidenziato anche dal CTU
Dott. , nominato al fine di verificare la esistenza, consistenza ed eziologia dei danni biologici Per_3
lamentati dalla attrice.
L'Ausiliario del Giudice ha infatti debitamente e motivatamente sottolineato come la riconducibilità del riscontrato disturbo temporaneo da adattamento sofferto dalla attrice (e ormai cessato) nell'ultimo anno di convivenza con il figlio, a una “sofferenza soggettiva” della prima, prescindente da condotte antigiuridiche del secondo, piuttosto che a molestie giuridicamente rilevanti di quest'ultimo, è compito del Giudice (cfr. la relazione di CTU: “[…] Il C.T.U., nel mandato ricevuto, limita il proprio argomentare ad una operazione di deduzione rispetto a fatti oggettivi e ad elementi acquisiti nel
pagina 8 di 11 processo, evitando quindi considerazioni di tipo indagatorio. Egli, con le sue affermazioni, non ha inteso accertare la responsabilità di terzi, rimettendo all'operato del Magistrato la definizione di eventuali responsabilità. Fatta la premessa, i fatti e la reazione agli eventi accaduti alla sig.ra Pt_1
possono essere valutati secondo aspetti diametralmente opposti. Una prima ottica di osservazione è così sintetizzabile: la coabitazione tra lei e la famiglia del figlio è stata una difficile, ma “fisiologica” esperienza di convivenza tra congiunti. Il disagio conseguente, in presenza di una vulnerabilità personale, ha inciso sulla serenità della ricorrente, comportando la comparsa di un quadro psicopatologico. Un secondo punto di vista, diametralmente opposto, vede la sig.ra Pt_1
inizialmente favorevole ad accogliere la famiglia del figlio. Progressivamente, insorti i conflitti,
l'ostilità reciproca ha reso diffidenti i rapporti interpersonali. Non essendo stata recepita la sua volontà di porre termine alla accoglienza, il timore di perdere la disponibilità della propria casa, dei propri spazi e della propria autonomia è stato uno stress tale da farle sviluppare psicopatologici rendendo opportuni interventi e cure specialistiche. Qualora dal Magistrato sia considerata la prima ipotesi, in assenza di responsabilità di terzi, si tratterebbe di una difficile convivenza tra familiari. Se, al contrario, i comportamenti del sig. e della famiglia acquisissero nella Controparte_1 valutazione del Giudice connotati di responsabilità, una forma di danno alla salute è da considerare”).
E nella specie si è già ampiamente sottolineato il difetto di prova della imputabilità al convenuto di fatti illeciti (ossia di molestie, di angherie, di abusi) ai danni della madre e – più in generale – di condotte ingiustamente e gravemente lesive di lesioni dei diritti della personalità di questa ultima e, come tali, trascendenti l'alveo dei meri disagi o fastidi di una convivenza “difficile”.
6. Del resto, la prova della tendenza della attrice ad una eccessiva “somatizzazione” delle difficoltà della “nuova” convivenza con il figlio, con la nuora e con i nipoti, emerge anche dalla considerazione degli esiti del procedimento possessorio che ella – ad ulteriore prova della coeva e reciproca conflittualità esistente con il figlio – aveva instaurato contro quest'ultimo, innanzi al Tribunale di
Chieti (RG n. 1160/20), per la tutela del possesso di alcuni suoi terreni, asseritamente molestato dal figlio che – a suo dire – vi aveva apposto beni e attrezzature.
Nel provvedimento del 24.12.20, il Tribunale – dopo avere dichiarato la cessazione della materia del contendere (per intervenuta rimozione, nelle more, di dette attrezzature da parte del resistente – evidenziò, ai fini della decisione sulla soccombenza virtuale, come “tali beni (raffigurati nelle fotografie in atti: ndr) fossero di entità e dimensioni talmente contenute da non poter arrecare alcuna
pagina 9 di 11 concreta lesione del possesso né in termini di spoglio né di turbativa”, aggiungendo che
“l'inconsistenza delle argomentazioni poste dalla a fondamento del suo ricorso” imponeva – CP_3
oltre alla condanna della stessa al rimborso delle spese di lite della controparte, come da dispositivo – anche “l'accoglimento anche della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da resistente”.
7. Orbene, la considerazione congiunta delle superiori risultanze porta a ritenere non acquisita la prova
– di cui la attrice era onerata – della esistenza di condotte antigiuridiche perpetrate ai suoi danni da suo figlio e della derivazione causale dei pregiudizi lamentati dalla prima da comportamenti colpevoli e ingiusti imputabili al secondo.
8. Da quanto sopra discende altresì – come logico corollario - il difetto di prova (di cui la attrice era parimenti onerata) della riconducibilità a comportamenti illeciti del convenuto, piuttosto che a una libera scelta della attrice di sottrarsi ad una convivenza difficile con quello e con i suoi familiari
(soprattutto nella coeva pendenza di contenziosi insorti tra gli stessi), il trasferimento temporaneo della donna, per il pernottamento, presso un albergo.
C. Il diritto della attrice al rimborso delle spese delle utenze dell'immobile occupato dal resistente
1. E' pacifico (perché non contestato, oltre che documentato) che:
-) il convenuto ha goduto dell'immobile sino al 21 aprile 2021;
-) il convenuto non ha mai pagato le bollette delle forniture delle utenze domestiche dal gennaio ad aprile 2021, pari a complessivi €. 853,52;
-) i relativi consumi sono addebitabili in via esclusiva al convenuto e ai suoi familiari, gli unici che in quel periodo hanno usufruito dell'abitazione (essendosi la attrice allontanata dalla abitazione) e che – quali comodatari – avevano ex contractu l'obbligo d pagarle;
-) l'unica contestazione mossa dal al riguardo (il non avere pagato quelle bollette, per CP_1
averle la madre a lui nascoste) oltre ad essere inverosimile (per non comprensibilità di un simile gesto della donna, che ha dovuto pagarle) e totalmente indimostrata, è giuridicamente irrilevante, posto che il convenuto, una volta venuto a conoscenza del pagamento operato in sua vece dalla madre, avrebbe dovuto assecondare la legittima richiesta di quest'ultima di rimborso.
2. Sulla somma a debito sono dovuti interessi legali dalla notifica della citazione al saldo.
pagina 10 di 11 D. La disciplina delle spese di lite
Sussistono giusti motivi per una compensazione integrale delle spese di lite (ivi comprese quelle della
CTU), sia per la reciproca soccombenza delle parti, sia la complessità della ricostruzione processuale della vicenda, sia per il rapporto di filiazione tra attrice e convenuto, circostanze che escludono anche qualsivoglia ipotesi di responsabilità processuale della prima, invocata dal secondo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
In parziale accoglimento delle domande dell'attrice
CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attrice – per le causali di cui in motivazione – della somma di
€. 853,52, sono dovuti interessi legali dalla notifica della citazione al saldo.
RIGETTA
tutte le altre domande ed eccezioni.
COMPENSA
tra le parti le spese di lite e di CTU.
Alla Cancelleria.
Chieti, 8 maggio 2025 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 2071/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giangiacomo RT C.F._1
Pagliaro, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Controparte_1 C.F._2
Cocco, elettivamente domiciliato come in atti.
CONVENUTO
OGGETTO: Azione di risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Con le note scritte in sostituzione della udienza del 20.1.25, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 11 “1) condannare il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale, ex art. RT
2043 c.c., subito dall'attrice per una somma pari ad € 3.253,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data delle singole fatture al soddisfo;
2) condannare il convenuto medesimo al risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., artt. 2 e 32 Cost. e art. 185 c.p., subito dall'attrice per una somma pari ad € 18.861,90 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in conformità alla perizia depositata dal CTU;
3) condannare, infine, il convenuto al rimborso delle spese del presente giudizio”.
: “[…]in via principale: dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità delle Email_1 CP_1 domande proposte siccome formulate dall'attrice, e per l'effetto respingere ogni domanda in ogni caso:
A) Condannare l'attrice a spese e compensi del giudizio con distrazione di quanto liquidato in favore dell'Avv. Donato Cocco, il quale dichiara di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese
B) Constatata la mala fede dell'azione posta in giudizio da parte attrice, condannare RT
ex art.96 cpc con determinazione equitativa. In via subordinata istruttoria: ordinare la riconvocazione del C.T.U. nominato ai fini della necessità di “chiarimenti” sull'elaborato depositato, alla presenza dei
CTP.”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con atto di citazione del 30.11.21, ha convenuto in giudizio suo figlio RT
, chiedendo al Tribunale di: “1) condannare il convenuto al risarcimento dei Controparte_1 danno patrimoniale, ex art. 2043 c.c., subito dall'attrice per una somma pari ad € 3.253,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data delle singole fatture al soddisfo;
2) condannare il convenuto medesimo al risarcimento dei danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., artt. 2 e 32 Cost. e art. 185 c.p., subito dall'attrice per una somma pari ad € 18.861,90 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) condannare, infine, il convenuto al rimborso delle spese del presente giudizio”.
A sostegno di tali domande, la attrice ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: con contratto scritto del 5.7.18, ella aveva concesso in comodato (sino al 5.7.19 e con possibilità di proroga tacita di un anno) a suo figlio (perché lo stesso, unitamente alla sua famiglia, aveva Controparte_1
subito uno sfratto dalla locazione di un appartamento) un immobile ad uso abitativo (di cui pagina 2 di 11 quest'ultimo era nudo proprietario ed ella usufruttuario) sito in Chieti, Via Fonte Ricciuti n. 47, ove ella stessa risiedeva;
con raccomandata del 9.3.20, ella – anche in ragione delle frequenti incomprensioni e discussioni con il figlio e con i suoi familiari - aveva comunicato a quello che – vista la successiva scadenza del comodato il 4.7.20 - egli e la sua famiglia, a detta data, avrebbero dovuto restituirle l'immobile; una volta ricevuta tale comunicazione, suo figlio e i suoi familiari, oltre a rifiutarsi di rilasciarle l'immobile, avevano iniziato a compiere nei suoi confronti angherie, dispetti e comportamenti aggressivi, tanto da costringerla, a maggio 2020, a sporgere denuncia querela contro gli stessi e, successivamente, ad agire contro suo figlio, innanzi al Tribunale di Chieti, che – con sentenza n. 116/21 - aveva ordinato a quest'ultimo il rilascio del bene, avvenuto a mezzo ufficiale giudiziario il
21.4.21; l'illegittimo comportamento del le aveva provocato un perdurante stato di ansia e CP_1 di paura, concretatosi in una micropermanente dell'8% e in una invalidità temporanea (come da certificazioni mediche e relazione peritale in atti), oltre che esborsi per €. 2453,52, relativi ai costi del pernottamento presso un B&B ove ella aveva dormito dal 13.12.20 al 21.4.20 (data di esecuzione dello sfratto), per la intollerabilità delle condotte serbate dai comodatari ai suoi danni;
ella aveva altresì dovuto provvedere all'esborso di €. 507.96 per il pagamento delle bollette delle utenze del predetto immobile del periodo 01.21/04.21 (nel quale ella non aveva potuto usufruire di esso), non pagate dal figlio.
2. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata il 28.3.22 – ha chiesto Controparte_1 al Tribunale: “in via principale, di dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità delle domande proposte siccome formulate dall'attrice, e per l'effetto respingere ogni domanda. In ogni caso: di condannare l'attrice a spese e compensi del giudizio e se del caso con applicazione dell'art. 96 cpc con condanna equitativa”.
A sostegno di tali domande ed eccezioni, il convenuto ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: la madre aveva conseguito il diritto di riavere l'immobile concessogli in comodato, soltanto dopo la sentenza n. 116 del 17.2.21, con la quale il Tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto di comodato;
egli aveva quindi rilasciato l'immobile ad aprile 2021, in ragione sia delle esigenze abitative della sua famiglia (composta anche da due bambini di 10 ed 11 anni), sia per la perduranza della pandemia da Covid 19, sia perché la ristrutturazione in atto su altro immobile, da lui in precedenza acquistato, non era all'epoca stata completata;
le accuse di vessazioni e di dispetti, mosse dalla attrice a lui e ai suoi familiari, erano false, al pari dell'assunto della stessa di avere riportato danni biologici pagina 3 di 11 dalla vicenda;
in altri due giudizi che la aveva instaurato nel 2020, innanzi al Tribunale di Pt_1
Chieti, contro di lui per il rilascio del bene, la stessa era risultata soccombente, a conferma della pretestuosità delle sue lamentele;
ella, inoltre, aveva sempre continuato a dimorare durante il giorno nella propria abitazione, ed il suo eventuale pernottamento altrove doveva ricondursi ad una libera scelta della stessa;
il mancato pagamento da parte sua, lamentato dalla delle bollette era Pt_1 dipeso dal fatto che quest'ultima (intestataria di esse) le aveva nascoste a lui, senza mai consegnargliele.
3. La causa, articolatasi nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale e orale (nel cui ambito è stata espletata una CTU medico legale sulla persona dell'attrice), giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda risarcitoria della attrice è fondata soltanto in relazione alla pretesa di rimborso degli esborsi sostenuti per il pagamento delle bollette prodotte in atti.
Si perviene a tale conclusione in ragione delle considerazioni di seguito esposte.
A. L'onere della prova gravante sulla attrice
1. La ha agito a titolo di responsabilità aquiliana nei confronti del figlio, al fine di ottenere la Pt_1
condanna del medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che la stessa ha dedotto di avere subito a causa delle angherie, dei dispetti, dei comportamenti aggressivi che – a suo dire – quello aveva compiuto continuativamente a suo carico, unitamente ai suoi familiari.
2. Come è noto, “rientra fra i principi informatori della materia dell'illecito aquiliano […] quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata dal danneggiato, sicchè non solo il danno, ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta”, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 4.11.17, n. 26824; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
18392 del 26/07/2017 ; Cass. civ, sez. III, 07/12/2017, n. 29315 ; si v., inoltre, ex plurimis, Cass. civ.,
Sez. III, 9.10.12, n. 17143; Cass. civ., Sez. III, 16.1.09, n. 975; Cass. civ., Sez. III, 30.9.14, n. 20547;
Cass. civ., Sez. III, 26.2.13, n. 4792; Cass. civ., Sez. III, 20.10.15, n. 21177).
pagina 4 di 11 Pertanto, “nel caso in cui si invochi la responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (condotta colposa, evento dannoso e nesso di causalità tra la prima e l'ultimo) è a carico dell'attore” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 582 del 11/01/2008).
Da quanto detto deriva che “la incertezza della riferibilità causale di un evento dannoso non può risolversi a sfavore del soggetto convenuto in giudizio per il risarcimento, non gravando su costui
l'onere di provare la insussistenza del rapporto di causalità tra il comportamento addebitatogli e
l'evento medesimo” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5606 del 18/10/1980; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4792 del 26/02/2013).
3. Inoltre, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Infine, questa Corte ha altresì ritenuto che il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, in quanto il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (v. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
33276 del 29/11/2023; Cass., 26/10/2017, n. 25420; Cass., 28/03/2018, n. 7594; Cass., 06/12/2018, n.
31537).
pagina 5 di 11 B. Il difetto di allegazione e di prova di condotte del convenuto giuridicamente rivelanti e dannose per la attrice
1. Nell'atto di citazione, la ha imputato al una serie di condotte, a suo dire, Pt_1 CP_1
illecite, che le avrebbero provocato i danni non patrimoniali e alla salute, temporanei e permanenti, di cui ha chiesto il ristoro, condotte che si sarebbero protratte sino allo “sfratto” del 22.4.21 e per la cui descrizione specifica ella ha rinviato alla denunzia querela dalla stessa presentata alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Chieti (cfr. pag. 2 e seg.: “[…] Nonostante il , e la di lui CP_1 famiglia, non avesse titolo ad utilizzare l'immobile, come accertato con sentenza di codesto Tribunale
n. 116/2021 pubblicata in data 17/02/2021 (doc. 9), la ricorrente è stata impossibilitata ad abitare
l'immobile del quale è usufruttuaria, a causa del comportamento in evidente mala fede del figlio, che ne ha impedito di fatto l'accesso con le proprie azioni, protraendo la propria condotta illecita, descritta nella predetta denuncia che abbiansi qui integralmente riportata e trascritta (Cfr doc. 6), sino all'avvenuta esecuzione dello sfratto in data 22.04.2021 come da verbale di rilascio […]”).
2. Tuttavia, deve rilevarsi come, in tale denunzia querela, la aveva lamentato una serie di Pt_1 comportamenti di suo figlio, oltre che dei suoi familiari (l'occupare il bagno per oltre 20 minuti ciascuno e il lasciare il water sporco;
il cucinare spesso a ora tarda cibi che rilasciavano fumi, i quali finivano nella sua camera da letto;
il dover ella asciugare i capelli in cucina – per la impossibilità, durante l'emergenza covid, di chiamare un elettricista per riparare la presa del bagno - con le concomitanti proteste del figlio per il rumore del phone;
l'avere il figlio l'abitudine di spegnere la luce della cucina - per risparmiare l'elettricità - mentre lei vedeva la televisione;
il dover svegliarsi la mattina presto per poter fare la doccia calda prima che l'acqua calda finisse per l'uso contemporaneo della cucina da parte di suo figlio e dei suoi familiari;
il parcheggiare il figlio la propria autovettura in modo da rendere difficile il parcheggio ad ella, etc.) che – invero – sono assolutamente “insignificanti” sul piano giuridico: si tratta, infatti, di comportamenti che, per un verso, sono riconducibili alla
“fisiologia” dei rapporti di convivenza tra persone che condividano una casa di abitazione e, per altro verso e di conseguenza, quando anche fossero avvenuti (ma dall'istruttoria non è emerso alcuno dei fatti o delle abitudini di cui sopra: vd. infra) sono stati causativi di meri “disagi” di convivenza in capo alla attrice – come tali in alcun modo idonei a ledere (tanto meno in modo grave) i diritti di personalità della stessa.
pagina 6 di 11 3. Con riferimento al summenzionato difetto di prova della esistenza e della “sistematicità” di condotte moleste e dannose – nel senso giuridicamente rilevante di cui si è detto - è sufficiente richiamare per relationem il contenuto dei verbali delle udienze istruttorie espletate.
Più in particolare, (figlio della attrice e fratello della convenuta): ha confermato la CP_1
veridicità del contenuto della summenzionata denunzia querela sporta dalla madre , senza tuttavia fornire alcuna spiegazione su come egli ne conoscesse la corrispondenza al vero;
ha riferito di un episodio isolato e, in ogni caso, insignificante ai fini di causa (l'avere suo fratello una volta, alla sua presenza, occupato il bagno per il dichiarato fine di riparare la lavatrice, impedendo alla madre, che ne aveva bisogno, di accedervi); ha riferito che suo fratello, in una occasione, gli aveva detto che quella casa era sua e che non doveva più accedervi;
non ha saputo riferire sulle modalità di uso del parcheggio delle vetture nell'area comune.
, moglie del convenuto e nuora dell'attrice: ha escluso che lei e suo marito Controparte_2
avessero ostacolato la el parcheggio della sua vettura, fornendo al contempo indicazioni su Pt_1
dove lei e suo marito parcheggiassero i loro veicoli;
ha negato che suo figlio avesse compiuto ai danni di sua madre le molestie indicate da quest'ultima nella denunzia querela;
ha negato la veridicità sia dell'episodio della occupazione del bagno da parte di suo marito, riferito da , sia CP_1
della asserita rivendicazione espressa di proprietà che il primo avrebbe manifestato al secondo.
(zio di e dichiaratamente frequentante i luoghi di Persona_1 Controparte_2 causa) ha confermato la versione di quest'ultima in ordine alle regolari modalità di parcheggio delle vetture e, nel contempo, ha dichiarato di non avere mai visto i suoi zii compiere ai danni della comportamenti da questa denunziati in querela. Pt_1
, altro figlio della attrice e fratello del convenuto, ha dichiarato di non sapere Persona_2
nulla in ordine né al fatto che sua madre avesse presentato una querela verso suo fratello, né alla veridicità o meno delle accuse ivi mosse dalla prima al secondo.
Dunque, la istruttoria orale esperita (peraltro e come visto, attraverso soggetti prossimi congiunti delle parti in causa, come tali privi di un disinteresse “affettivo” rispetto alle stesse) ha lasciato una radicale incertezza in ordine alla veridicità o meno e sistematicità o meno dei fatti, delle molestie, delle angherie denunziate dalla Pt_1
Ed è noto che, giusta la testuale previsione di cui all' art. 2697 c.c. "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma 1). "Chi eccepisce
pagina 7 di 11 l'inefficacia di tali fatti - precisa il successivo comma 2 del cit. art. 2697 c.c. - ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda" (comma 2). Pertanto, “in tanto il giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio: in altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del
08/06/2007).
4. Nella citata denunzia querela, la attrice lamentava anche il fatto che suo figlio avesse chiuso con una recinzione l'area comune adiacente all'immobile ed avesse occupato una parte dello spazio destinato al parcheggio della vettura dell'esponente con della attrezzatura da cantiere.
Tali fatti possono ritenersi acclarati, in quanto oggetto di accertamento da parte del Tribunale che – con ordinanza del 30.7.20, in parziale accoglimento del ricorso ex artt. 703 c.p.c./1170 c.c. della Pt_1
– ordinò al e a sua moglie di rimuovere la recinzione dalla corte comune e i predetti attrezzi CP_1
da cantiere.
Tuttavia, nel segnalato difetto di prova della esistenza di effettive (oltre che abituali) condotte del figlio, ai danni della madre, che abbiano trasceso i disagi e i fastidi della difficile convivenza e che si siano effettivamente tradotte in lesioni gravi dei diritti della personalità della donna, non può ritenersi acquisita la prova – neanche presuntiva – del fatto che da tali episodi di molestia possessoria siano insorti i danni alla salute denunziati da quest'ultima.
5. Una tale conclusione si ricava, altresì, dalla considerazione di quanto evidenziato anche dal CTU
Dott. , nominato al fine di verificare la esistenza, consistenza ed eziologia dei danni biologici Per_3
lamentati dalla attrice.
L'Ausiliario del Giudice ha infatti debitamente e motivatamente sottolineato come la riconducibilità del riscontrato disturbo temporaneo da adattamento sofferto dalla attrice (e ormai cessato) nell'ultimo anno di convivenza con il figlio, a una “sofferenza soggettiva” della prima, prescindente da condotte antigiuridiche del secondo, piuttosto che a molestie giuridicamente rilevanti di quest'ultimo, è compito del Giudice (cfr. la relazione di CTU: “[…] Il C.T.U., nel mandato ricevuto, limita il proprio argomentare ad una operazione di deduzione rispetto a fatti oggettivi e ad elementi acquisiti nel
pagina 8 di 11 processo, evitando quindi considerazioni di tipo indagatorio. Egli, con le sue affermazioni, non ha inteso accertare la responsabilità di terzi, rimettendo all'operato del Magistrato la definizione di eventuali responsabilità. Fatta la premessa, i fatti e la reazione agli eventi accaduti alla sig.ra Pt_1
possono essere valutati secondo aspetti diametralmente opposti. Una prima ottica di osservazione è così sintetizzabile: la coabitazione tra lei e la famiglia del figlio è stata una difficile, ma “fisiologica” esperienza di convivenza tra congiunti. Il disagio conseguente, in presenza di una vulnerabilità personale, ha inciso sulla serenità della ricorrente, comportando la comparsa di un quadro psicopatologico. Un secondo punto di vista, diametralmente opposto, vede la sig.ra Pt_1
inizialmente favorevole ad accogliere la famiglia del figlio. Progressivamente, insorti i conflitti,
l'ostilità reciproca ha reso diffidenti i rapporti interpersonali. Non essendo stata recepita la sua volontà di porre termine alla accoglienza, il timore di perdere la disponibilità della propria casa, dei propri spazi e della propria autonomia è stato uno stress tale da farle sviluppare psicopatologici rendendo opportuni interventi e cure specialistiche. Qualora dal Magistrato sia considerata la prima ipotesi, in assenza di responsabilità di terzi, si tratterebbe di una difficile convivenza tra familiari. Se, al contrario, i comportamenti del sig. e della famiglia acquisissero nella Controparte_1 valutazione del Giudice connotati di responsabilità, una forma di danno alla salute è da considerare”).
E nella specie si è già ampiamente sottolineato il difetto di prova della imputabilità al convenuto di fatti illeciti (ossia di molestie, di angherie, di abusi) ai danni della madre e – più in generale – di condotte ingiustamente e gravemente lesive di lesioni dei diritti della personalità di questa ultima e, come tali, trascendenti l'alveo dei meri disagi o fastidi di una convivenza “difficile”.
6. Del resto, la prova della tendenza della attrice ad una eccessiva “somatizzazione” delle difficoltà della “nuova” convivenza con il figlio, con la nuora e con i nipoti, emerge anche dalla considerazione degli esiti del procedimento possessorio che ella – ad ulteriore prova della coeva e reciproca conflittualità esistente con il figlio – aveva instaurato contro quest'ultimo, innanzi al Tribunale di
Chieti (RG n. 1160/20), per la tutela del possesso di alcuni suoi terreni, asseritamente molestato dal figlio che – a suo dire – vi aveva apposto beni e attrezzature.
Nel provvedimento del 24.12.20, il Tribunale – dopo avere dichiarato la cessazione della materia del contendere (per intervenuta rimozione, nelle more, di dette attrezzature da parte del resistente – evidenziò, ai fini della decisione sulla soccombenza virtuale, come “tali beni (raffigurati nelle fotografie in atti: ndr) fossero di entità e dimensioni talmente contenute da non poter arrecare alcuna
pagina 9 di 11 concreta lesione del possesso né in termini di spoglio né di turbativa”, aggiungendo che
“l'inconsistenza delle argomentazioni poste dalla a fondamento del suo ricorso” imponeva – CP_3
oltre alla condanna della stessa al rimborso delle spese di lite della controparte, come da dispositivo – anche “l'accoglimento anche della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da resistente”.
7. Orbene, la considerazione congiunta delle superiori risultanze porta a ritenere non acquisita la prova
– di cui la attrice era onerata – della esistenza di condotte antigiuridiche perpetrate ai suoi danni da suo figlio e della derivazione causale dei pregiudizi lamentati dalla prima da comportamenti colpevoli e ingiusti imputabili al secondo.
8. Da quanto sopra discende altresì – come logico corollario - il difetto di prova (di cui la attrice era parimenti onerata) della riconducibilità a comportamenti illeciti del convenuto, piuttosto che a una libera scelta della attrice di sottrarsi ad una convivenza difficile con quello e con i suoi familiari
(soprattutto nella coeva pendenza di contenziosi insorti tra gli stessi), il trasferimento temporaneo della donna, per il pernottamento, presso un albergo.
C. Il diritto della attrice al rimborso delle spese delle utenze dell'immobile occupato dal resistente
1. E' pacifico (perché non contestato, oltre che documentato) che:
-) il convenuto ha goduto dell'immobile sino al 21 aprile 2021;
-) il convenuto non ha mai pagato le bollette delle forniture delle utenze domestiche dal gennaio ad aprile 2021, pari a complessivi €. 853,52;
-) i relativi consumi sono addebitabili in via esclusiva al convenuto e ai suoi familiari, gli unici che in quel periodo hanno usufruito dell'abitazione (essendosi la attrice allontanata dalla abitazione) e che – quali comodatari – avevano ex contractu l'obbligo d pagarle;
-) l'unica contestazione mossa dal al riguardo (il non avere pagato quelle bollette, per CP_1
averle la madre a lui nascoste) oltre ad essere inverosimile (per non comprensibilità di un simile gesto della donna, che ha dovuto pagarle) e totalmente indimostrata, è giuridicamente irrilevante, posto che il convenuto, una volta venuto a conoscenza del pagamento operato in sua vece dalla madre, avrebbe dovuto assecondare la legittima richiesta di quest'ultima di rimborso.
2. Sulla somma a debito sono dovuti interessi legali dalla notifica della citazione al saldo.
pagina 10 di 11 D. La disciplina delle spese di lite
Sussistono giusti motivi per una compensazione integrale delle spese di lite (ivi comprese quelle della
CTU), sia per la reciproca soccombenza delle parti, sia la complessità della ricostruzione processuale della vicenda, sia per il rapporto di filiazione tra attrice e convenuto, circostanze che escludono anche qualsivoglia ipotesi di responsabilità processuale della prima, invocata dal secondo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
In parziale accoglimento delle domande dell'attrice
CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attrice – per le causali di cui in motivazione – della somma di
€. 853,52, sono dovuti interessi legali dalla notifica della citazione al saldo.
RIGETTA
tutte le altre domande ed eccezioni.
COMPENSA
tra le parti le spese di lite e di CTU.
Alla Cancelleria.
Chieti, 8 maggio 2025 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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