TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8213 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 56016 anno 2021
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORDINARIO ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, all'udienza del 3/06/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 56016/2021 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.ssa Luigia Sabino, elettivamente domiciliato in
Andria, in Piazza Umberto I, n°40, attore contro
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1 convenuta contumace dando lettura del dispositivo appresso trascritto.
Fatto e diritto.
Con ricorso ex art.447 bis c.p.c. depositato il 16.9.2021 ha Parte_1 convenuto davanti a questo Tribunale la società Controparte_1 esponendo: che aveva preso in locazione dalla
[...] Controparte_1
con un contratto verbale non registrato, dal novembre 2015 al
[...] maggio 2019, un immobile per uso abitativo temporaneo sito in Roma, in Via
Idrovore della Magliana 49, ad un canone di €.800,00 mensili;
che detto contratto, stipulato verbalmente, era da ritenersi nullo;
che per tutta la durata del rapporto aveva corrisposto alla società locatrice il canone di €.800,00 mensili laddove il canone applicabile in base agli accordi territoriali vigenti sul territorio di Roma Capitale fra le associazioni dei proprietari e degli inquilini era risultato pari ad €.504,90; che era quindi suo diritto ripetere le somme indebitamente corrisposte a titolo di canone locatizio nel corso del rapporto.
1
Sulla base di tali assunti lo ha rappresentato le seguenti conclusioni: Pt_1
“Conclusioni:
- accertare che tra le parti è intercorso, da novembre 2015 a maggio 2019, un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato non in forma scritta, quindi in violazione della L. n. 431/1998 e ss.mm.;
- dichiarare la nullità del contratto di locazione inter partes in quanto attributivo al locatore di un canone superiore a quello massimo definito negli accordi conclusi in sede locale, e quindi condannare la società
“ , in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione Controparte_1
in favore di della somma di euro 20.700,90, o di altra somma maggiore o minore ritenuta Parte_1
di giustizia, indebitamente percepita, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
- Con vittoria di spese di lite”.
La convenuta è rimasta contumace e il suo Controparte_1 legale rappresentante né si è presentato all'incontro di mediazione organizzato a istanza dello nè non si è presentato all'udienza dell'8.10.2024 fissata Pt_1 per il suo interrogatorio formale.
La causa, istruita con il deposito di documenti e prove testimoniali, è stata poi discussa all'udienza del 3/6/2025 e, al termine di detta udienza, è stata decisa da questo giudice con la lettura del dispositivo appresso trascritto.
---x---
Tanto premesso, ritiene questo giudice che le circostanze concernenti l'avvenuta stipula fra le parti di una locazione abitativa transitoria, dal novembre 2015 al maggio 2019, con contratto verbale non registrato, avente ad oggetto un appartamento sito in Roma, in Via Idrovore della Magliana 49, ad un canone di
€.800,00 mensili, nonché l'avvenuta corresponsione da parte del conduttore
, per tutti i 43 mesi di durata del rapporto, di un canone mensile di Pt_1
€.800,00, possano ritenersi provate dalla mancata partecipazione della società convenuta all'incontro di mediazione, dalla sua mancata presentazione all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, dalle dichiarazioni dei testi e e dalle fatture da €.800,00 inviate dalla Testimone_1 Testimone_2 società locatrice allo concernenti i canoni locatizi mensili. Pt_1
2 Ciò posto, il suddetto contratto, come richiesto dallo stesso conduttore Pt_1 dovrà essere dichiarato nullo, attesa la sua mancata stipula in forma scritta e la sua mancata registrazione.
Che poi il canone applicabile al caso di specie in base agli accordi territoriali vigenti sul territorio di Roma Capitale fra le associazioni dei proprietari e degli inquilini, fosse pari ad €.504,90 è risultato desumibile dalla relazione di stima in atti, fornita allo dal dott. , la cui valenza Pt_1 Parte_2 probatoria quale indizio ben potrà ritenersi integrata dal comportamento della parte convenuta, liberamente valutabile da questo giudice, considerata la sua mancata presentazione all'incontro di mediazione e all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale.
Dovrà quindi essere accolta anche la domanda dello di ripetizione delle Pt_1 somme indebitamente corrisposte a titolo di canone in ciascuno dei 43 mesi di durata della locazione ammontanti complessivamente ad €.12.689,30 (€.800.00-
€.504.90= €.295,10 x 43 = €.12.689,30), da maggiorarsi degli interessi legali dalla presente sentenza al saldo, come richiesto dallo stesso . Pt_1
La società convenuta, infine, dovrà essere condannata:
-a rifondere allo le spese di lite, attesa la soccombenza;
Pt_1
-a pagare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di €.474,00, pari al doppio del contributo unico, ex art.12 bis del d.lgs.28/2010, per la mancata e ingiustificata partecipazione all'incontro di mediazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-dichiara la nullità del contratto di locazione non registrato e stipulato in forma verbale dalla quale parte Controparte_1 locatrice, e quale conduttore, avente ad oggetto l'immobile per Parte_1 uso abitativo temporaneo sito in Roma, in Via Idrovore della Magliana 49, con durata dal novembre 2015 al maggio 2019 e un canone mensile di €.800,00;
-ai sensi dell'art.13 comma 6 della legge 431/1998, quantificato in €.504,90 il canone mensilmente dovuto, dichiara la società locatrice tenuta a restituire al conduttore la differenza tra il canone di €.800,00 mensili, corrisposto dal novembre 2015 al maggio 2019, come da contratto, ed il canone di €.504,90 mensili
3 sopra determinato;
per l'effetto condanna la società locatrice a corrispondere al conduttore l'importo di €.12.689,30, più gli interessi legali Parte_1 dalla presente sentenza al saldo;
-condanna la società locatrice a rimborsare al conduttore le spese processuali che si liquidano in €.264,00 per esborsi documentati e in €.3.750,00 per compensi di avvocato ai sensi del DM.Giustizia 147/2022, relativi alle fasi di studio, introduttiva, di mediazione, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed
Iva;
-ai sensi dell'art.12 bis del d.lgs.28/2010 condanna la Controparte_1
a pagare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di
[...]
€.474,00.
Roma, il 3/6/2025.
Il Giudice unico dott.MASSIMO CORRIAS
4
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORDINARIO ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, all'udienza del 3/06/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 56016/2021 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.ssa Luigia Sabino, elettivamente domiciliato in
Andria, in Piazza Umberto I, n°40, attore contro
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1 convenuta contumace dando lettura del dispositivo appresso trascritto.
Fatto e diritto.
Con ricorso ex art.447 bis c.p.c. depositato il 16.9.2021 ha Parte_1 convenuto davanti a questo Tribunale la società Controparte_1 esponendo: che aveva preso in locazione dalla
[...] Controparte_1
con un contratto verbale non registrato, dal novembre 2015 al
[...] maggio 2019, un immobile per uso abitativo temporaneo sito in Roma, in Via
Idrovore della Magliana 49, ad un canone di €.800,00 mensili;
che detto contratto, stipulato verbalmente, era da ritenersi nullo;
che per tutta la durata del rapporto aveva corrisposto alla società locatrice il canone di €.800,00 mensili laddove il canone applicabile in base agli accordi territoriali vigenti sul territorio di Roma Capitale fra le associazioni dei proprietari e degli inquilini era risultato pari ad €.504,90; che era quindi suo diritto ripetere le somme indebitamente corrisposte a titolo di canone locatizio nel corso del rapporto.
1
Sulla base di tali assunti lo ha rappresentato le seguenti conclusioni: Pt_1
“Conclusioni:
- accertare che tra le parti è intercorso, da novembre 2015 a maggio 2019, un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato non in forma scritta, quindi in violazione della L. n. 431/1998 e ss.mm.;
- dichiarare la nullità del contratto di locazione inter partes in quanto attributivo al locatore di un canone superiore a quello massimo definito negli accordi conclusi in sede locale, e quindi condannare la società
“ , in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione Controparte_1
in favore di della somma di euro 20.700,90, o di altra somma maggiore o minore ritenuta Parte_1
di giustizia, indebitamente percepita, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
- Con vittoria di spese di lite”.
La convenuta è rimasta contumace e il suo Controparte_1 legale rappresentante né si è presentato all'incontro di mediazione organizzato a istanza dello nè non si è presentato all'udienza dell'8.10.2024 fissata Pt_1 per il suo interrogatorio formale.
La causa, istruita con il deposito di documenti e prove testimoniali, è stata poi discussa all'udienza del 3/6/2025 e, al termine di detta udienza, è stata decisa da questo giudice con la lettura del dispositivo appresso trascritto.
---x---
Tanto premesso, ritiene questo giudice che le circostanze concernenti l'avvenuta stipula fra le parti di una locazione abitativa transitoria, dal novembre 2015 al maggio 2019, con contratto verbale non registrato, avente ad oggetto un appartamento sito in Roma, in Via Idrovore della Magliana 49, ad un canone di
€.800,00 mensili, nonché l'avvenuta corresponsione da parte del conduttore
, per tutti i 43 mesi di durata del rapporto, di un canone mensile di Pt_1
€.800,00, possano ritenersi provate dalla mancata partecipazione della società convenuta all'incontro di mediazione, dalla sua mancata presentazione all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, dalle dichiarazioni dei testi e e dalle fatture da €.800,00 inviate dalla Testimone_1 Testimone_2 società locatrice allo concernenti i canoni locatizi mensili. Pt_1
2 Ciò posto, il suddetto contratto, come richiesto dallo stesso conduttore Pt_1 dovrà essere dichiarato nullo, attesa la sua mancata stipula in forma scritta e la sua mancata registrazione.
Che poi il canone applicabile al caso di specie in base agli accordi territoriali vigenti sul territorio di Roma Capitale fra le associazioni dei proprietari e degli inquilini, fosse pari ad €.504,90 è risultato desumibile dalla relazione di stima in atti, fornita allo dal dott. , la cui valenza Pt_1 Parte_2 probatoria quale indizio ben potrà ritenersi integrata dal comportamento della parte convenuta, liberamente valutabile da questo giudice, considerata la sua mancata presentazione all'incontro di mediazione e all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale.
Dovrà quindi essere accolta anche la domanda dello di ripetizione delle Pt_1 somme indebitamente corrisposte a titolo di canone in ciascuno dei 43 mesi di durata della locazione ammontanti complessivamente ad €.12.689,30 (€.800.00-
€.504.90= €.295,10 x 43 = €.12.689,30), da maggiorarsi degli interessi legali dalla presente sentenza al saldo, come richiesto dallo stesso . Pt_1
La società convenuta, infine, dovrà essere condannata:
-a rifondere allo le spese di lite, attesa la soccombenza;
Pt_1
-a pagare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di €.474,00, pari al doppio del contributo unico, ex art.12 bis del d.lgs.28/2010, per la mancata e ingiustificata partecipazione all'incontro di mediazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-dichiara la nullità del contratto di locazione non registrato e stipulato in forma verbale dalla quale parte Controparte_1 locatrice, e quale conduttore, avente ad oggetto l'immobile per Parte_1 uso abitativo temporaneo sito in Roma, in Via Idrovore della Magliana 49, con durata dal novembre 2015 al maggio 2019 e un canone mensile di €.800,00;
-ai sensi dell'art.13 comma 6 della legge 431/1998, quantificato in €.504,90 il canone mensilmente dovuto, dichiara la società locatrice tenuta a restituire al conduttore la differenza tra il canone di €.800,00 mensili, corrisposto dal novembre 2015 al maggio 2019, come da contratto, ed il canone di €.504,90 mensili
3 sopra determinato;
per l'effetto condanna la società locatrice a corrispondere al conduttore l'importo di €.12.689,30, più gli interessi legali Parte_1 dalla presente sentenza al saldo;
-condanna la società locatrice a rimborsare al conduttore le spese processuali che si liquidano in €.264,00 per esborsi documentati e in €.3.750,00 per compensi di avvocato ai sensi del DM.Giustizia 147/2022, relativi alle fasi di studio, introduttiva, di mediazione, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed
Iva;
-ai sensi dell'art.12 bis del d.lgs.28/2010 condanna la Controparte_1
a pagare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di
[...]
€.474,00.
Roma, il 3/6/2025.
Il Giudice unico dott.MASSIMO CORRIAS
4