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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 810/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 810 R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: risarcimento danni alla persona da circolazione stradale di veicolo non identificato;
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procure allegate all'atto di citazione, dagli Parte_1 avv.ti Vittoria Corbo e Claudio Guzzo, ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Vittoria
Corbo (c.f. - p.e.c. – fax C.F._1 Email_1
1782209407);
-attore-
E
quale Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei Controparte_1 sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in persona dei legali rappresentanti pro tempore dott. e dott. Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa, in virtù di procura del Notaio n. 186905 rep. 30367 Persona_1 del 18 dicembre 2014 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mario
TO presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Nuovo Tempio
n. 41;
-convenuta-
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza del 17.07.2025.
1 R.G.A.C. n. 810/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto la Parte_1 Controparte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico
[...] del Fondo di garanzia per le vittime della strada, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, esponendo quanto segue.
Il 20 gennaio 2018, alle ore 9,00 circa, in Seiano (NA), mentre percorreva la Strada Statale
145 in bicicletta, in direzione Vico Equense, giunto alla curva subito dopo l'Hotel Barbara, si
è trovato costretto a una manovra d'emergenza per evitare un frontale con un'autovettura di colore scuro proveniente dal senso opposto, la quale aveva invaso la sua corsia tagliandogli la strada;
tale improvviso cambio di traiettoria ha causato la caduta contro il muro posto alla sua destra, provocandogli lesioni personali.
L'attore deduceva altresì che il conducente dell'autovettura di colore scuro, dopo aver invaso la corsia opposta e causato l'incidente, non si era fermato, dandosi alla fuga. L'attore veniva immediatamente soccorso da altri ciclisti di passaggio e dal testimone sig. Tes_1
per poi essere trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso presso il presidio sanitario
[...] dell'Ospedale di Sorrento ove veniva dimesso in data 25/01/2018.
L'attore aggiungeva d'avere presentato denuncia-querela in data 10/04/2018 alla Stazione dei Carabinieri di Boscoreale e inviato regolari lettere di messa in mora sia alla
[...]
quale Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei Controparte_4 sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, sia alla – F.G.V.S. CP_5
La convenuta si è costituita eccependo la nullità dell'atto di citazione, Controparte_1 il difetto di legittimazione passiva, l'improcedibilità/inammissibilità della pretesa azionata e comunque chiedendo la reiezione della domanda.
Dopo la produzione di documenti, l'escussione di testimone e lo svolgimento d'indagine tecnica d'ufficio il Tribunale, sulle conclusioni in epigrafe riportate, all'udienza del 17 luglio
2025 ha assegnato la causa a sentenza, riservandosi la decisione all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Questioni Preliminari.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa della convenuta compagnia di assicurazioni, essendo ben delineati nel corpo dello stesso la
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causa petendi ed il petitum della domanda attorea di risarcimento del danno subito, nell'assunto, in occasione di un sinistro stradale, ivi meglio descritto, causato dalla negligente condotta di guida del conducente di una motocicletta di grossa cilindrata, rimasta non identificata.
Sempre, in via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 145 e 149 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), alla stregua degli atti di messa in mora inviati alle
[...] nella qualità di impresa designata per il FGVS ed alla (cfr. raccomandate CP_6 CP_5 del 15/11/2019 alla e del 21/11/2019 alla allegate agli atti di CP_5 CP_1 CP_1 produzione attorea).
Merito.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito precisate.
L'istante ha agito in giudizio al fine di ottenere dalla quale impresa Controparte_1 designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, previo accertamento della verificazione dell'incidente stradale per colpa esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato.
La pretesa risarcitoria esercitata deve essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 283, lett. a) d.lgs. 209\2005.
Tale disposizione, al primo comma, stabilisce che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli e CP_5 natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi - per quello che in questa sede interessa - in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ipotesi che ricorre nel caso sottoposto all'esame di questo giudice.
Al riguardo, va ricordato che è onere del danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, provare non solo che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa altrui, ma anche che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, evidenzia che il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le
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vittime della strada deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato perché la garanzia assicurativa originariamente predisposta dalla legge n. 990 del 1969, oggi dal d.lgs. n. 209/2005, in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo non identificato, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto “no-fault” (così, Cass., 25 luglio 1995 n. n. 8086).
In altre parole, nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti di cui al citato d.lgs. n. 209/2005 non sostituisce ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile.
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pertanto, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno: ne consegue che colui il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve in primo luogo provare le modalità del sinistro, il fatto che lo stesso sia attribuibile alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo nonché la circostanza che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (Cass. 19/09/1992 n. 10762).
Ebbene, è opinione dell'adito giudice - suffragata anche dalla giurisprudenza del Supremo
Collegio (cfr. Cass.
3.09.2007 n. 18532, riferita alla legge 990\1969, art.19, lett. a) ma del tutto sovrapponile alla fattispecie di cui all'art. 283, lett. a) - che la valutazione delle risultanze probatorie dei giudizi introdotti con l'azione fondata sull'art. 19 lett. a) citato debba essere condotta tenendo pur sempre presente che, in materia processuale, vige il principio del libero convincimento del giudice, come codificato dall'art. 116 c.p.c. che, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, ha bandito l'antico sistema della predeterminazione legislativa dell'efficacia probatoria dei mezzi di prova.
Conseguentemente, il fatto che il veicolo che si assume danneggiante sia rimasto sconosciuto può essere liberamente provato dal danneggiato e la prova fornita può essere liberamente sottoposta al prudente apprezzamento del giudice.
In punto di responsabilità deve ritenersi che il sinistro sia ascrivibile alla grave ed imprudente condotta di guida del conducente dell'autovettura non identificata.
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Difatti, la dinamica del sinistro, così come narrata in citazione risulta confermata dalle dichiarazioni rese dall'unico teste oculare escusso, presente al momento del sinistro, sig.
il quale ha riferito che “Preciso che abito di fronte dove è successo Testimone_1
l'incidente e precisamente dove è posto il cartello Seiano vicino al civico 68/A. Nelle circostanze di tempo e di luogo preciso che ho visto una macchina di colore scuro che stava sorpassando un autoveicolo, il sorpasso finiva quasi all'uscita di una curva abbastanza pericolosa, quasi a gomito. Contestualmente dal lato opposto veniva una bicicletta condotta da un ragazzo che era costretto a buttarsi sulla destra per evitare il veicolo che aveva invaso completamente la corsia percorsa dalla bici. Il veicolo stava sorpassando un furgone, credo di operai, e per sorpassarlo si buttò completamente sulla sinistra invadendo completamente la corsia opposta. Il veicolo e il furgone avevano direzione verso Meta di Sorrento, mentre il ragazzo con la bici percorreva la strada in senso opposto e quindi in direzione Vico
Equense. Preciso che ho visto il ragazzo in bici che per evitare l'impatto si spostava completamente sulla destra ed andava ad impattare contro il muro di delimitazione della strada fatto di pietra. Ho visto il ragazzo che unitamente alla bici impattava contro il muro e cadeva a terra violentemente. In quel momento gridai chiamando mia moglie convinto che il ragazzo fosse morto. Mi precipitai verso il ragazzo che era a terra privo di sensi ed in stato di shock con la faccia sanguinante. Dopo la caduta il veicolo che aveva invaso la corsia della bici non si fermò e proseguì la sua corsa. Sono stato io a chiamare per prima
l'ambulanza da un cellulare di un ciclista che si era fermato anche lui insieme ad altri 6/7 ciclisti per soccorrere il ragazzo. Abbiamo sollecitato anche una pattuglia dei militari che stava tra Meta ed il Bivio di Montechiaro ma non sono intervenuti. Mi ricordo che ho sollecitato l'ambulanza alle 9:10 perché, dopo un quarto d'ora circa da quando era stata chiamata, non arrivava. Quando mi sono avvicinato il ragazzo l'ho visto tremante, incosciente e con il volto sanguinante. Il conducente della bici era costretto a spostarsi sulla destra per evitare l'impatto con il veicolo ed avere conseguenze peggiori in quanto il veicolo stava completamente nella corsia percorsa dalla bici”.
Tale deposizione evidenzia la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo non identificato, il quale, nell'effettuare una manovra di sorpasso in curva, invadeva integralmente la corsia di marcia opposta. Tale condotta costringeva il conducente della bicicletta, al fine di evitare la collisione, a deviare repentinamente verso destra, impattando contro il muro di delimitazione della sede stradale e riportando, a seguito dell'impatto, lesioni personali.
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Inoltre, in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi del citato articolo 283, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (cfr. Cass. 23434/2014) per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass. 9873/2021).
In ogni caso, il sig. sporgeva denuncia-querela contro ignoti in data Parte_1
10.04.2018 presso il Comando dei Carabinieri di Boscoreale, come documentalmente provato, indicando altresì il nome del teste poi escusso in giudizio.
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso come indicate nell'atto di citazione, pertanto, hanno trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, della deposizione resa dal testimone oculare escusso, della cui attendibilità non sono emerse ragioni per dubitare in mancanza di qualsivoglia elemento di prova di segno contrario e non emergendo alcuna contraddizione, reticenza o lacuna dalle dichiarazioni da lui rese, della documentazione versata in atti e dell'espletata c.t.u.
Va, dunque, dichiarata la responsabilità della nella qualità di Impresa Controparte_1 designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Le lesioni riportate dal sig. , ovvero “frattura bilaterale composta Parte_1 metaepifisaria distale del radio ed a contusioni escoriativo-abrasive multiple al corpo” nonché il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra descritto sono comprovati non solo dalla dinamica dell'incidente come descritta nelle dichiarazioni rese dal teste escusso ma, soprattutto, dalla documentazione medica ed ospedaliera prodotta in atti dall'attore (vedi documentazione sanitaria) e dalle risultanze dell'espletata CTU medico – legale resa dal
Dott. . Persona_2
A tal proposito, rilevano le valutazioni e conclusioni medico – legali cui è pervenuto il CTU, condivise da questo giudicante in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle
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valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui l'attore in seguito all'incidente, oltre a
“frattura bilaterale composta metaepifisaria distale del radio ed a contusioni escoriativo- abrasive multiple al corpo”, ha riportato “un trauma facciale con vasta ferita lacero-contusa
a tutto spessore in regione labio-mentoniera sinistra e con due piccole ferite lacero-contuse
a livello del filtro nasale e della parte centrale del labbro inferiore. Tale trauma ha prodotto danno biologico complessivo del 9% e un'invalidità assoluta totale giorni 30 gg. Invalidità parziale al 50% giorni 20 gg. Invalidità parziale al 25% giorni 20 gg”.
In definitiva, dunque, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni 26), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle di cui all'art. 139 d.lgs. 2005/209 trattandosi di lesioni micro-permanenti (secondo l'ultimo aggiornamento ministeriale), a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di: euro
18.346,99 per danno biologico permanente del 9%, euro 1.685,40 per 30 giorni di invalidità temporanea totale, euro 561,80 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 280,90 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Non risultano documentate spese mediche, per cui il danno subìto dall'attore ammonta complessivamente ad euro (18.346,99 + 2.528,10 =) 20.875,09.
Non spetta, invece, il danno morale alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Invero la S. C. con sentenza n. 17209/2015 ha stabilito che in caso di lesioni micro- permanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce di danno non patrimoniale, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.
Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, ciò non sia avvenuto posto che l'attore si è limitato a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e soprattutto provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Sulla somma complessiva di euro 20.875,09 non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
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Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat
(foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento
(20.01.2018) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di euro 20.875,09, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le spese processuali, comprese quelle della c.t.u. seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Condanna in qualità di F.G.V.S., al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 20.875,09, oltre interessi legali dalla data dell'evento Parte_1
(20.01.2018) alla data di pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di euro 20.875,09 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
B) Condanna in qualità di F.G.V.S., al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore avv.ti Vittoria Corbo e Claudio Guzzo, difensori dell'attore dichiaratesi anticipatari, delle spese processuali che si liquidano in euro 518,00 per spese vive ed euro
3.500,00 per compenso, oltre accessori come per legge---
C) pone definitivamente le spese di CTU già liquidate come da separato decreto, a carico di in qualità di F.G.V.S., condannandola, quindi, a rimborsare l'attore di Controparte_1 quanto eventualmente da questi già versato al CTU in via provvisoria.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 6.12.2025.
IL GIUDICE
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 810 R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: risarcimento danni alla persona da circolazione stradale di veicolo non identificato;
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procure allegate all'atto di citazione, dagli Parte_1 avv.ti Vittoria Corbo e Claudio Guzzo, ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Vittoria
Corbo (c.f. - p.e.c. – fax C.F._1 Email_1
1782209407);
-attore-
E
quale Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei Controparte_1 sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in persona dei legali rappresentanti pro tempore dott. e dott. Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa, in virtù di procura del Notaio n. 186905 rep. 30367 Persona_1 del 18 dicembre 2014 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mario
TO presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Nuovo Tempio
n. 41;
-convenuta-
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza del 17.07.2025.
1 R.G.A.C. n. 810/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto la Parte_1 Controparte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico
[...] del Fondo di garanzia per le vittime della strada, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, esponendo quanto segue.
Il 20 gennaio 2018, alle ore 9,00 circa, in Seiano (NA), mentre percorreva la Strada Statale
145 in bicicletta, in direzione Vico Equense, giunto alla curva subito dopo l'Hotel Barbara, si
è trovato costretto a una manovra d'emergenza per evitare un frontale con un'autovettura di colore scuro proveniente dal senso opposto, la quale aveva invaso la sua corsia tagliandogli la strada;
tale improvviso cambio di traiettoria ha causato la caduta contro il muro posto alla sua destra, provocandogli lesioni personali.
L'attore deduceva altresì che il conducente dell'autovettura di colore scuro, dopo aver invaso la corsia opposta e causato l'incidente, non si era fermato, dandosi alla fuga. L'attore veniva immediatamente soccorso da altri ciclisti di passaggio e dal testimone sig. Tes_1
per poi essere trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso presso il presidio sanitario
[...] dell'Ospedale di Sorrento ove veniva dimesso in data 25/01/2018.
L'attore aggiungeva d'avere presentato denuncia-querela in data 10/04/2018 alla Stazione dei Carabinieri di Boscoreale e inviato regolari lettere di messa in mora sia alla
[...]
quale Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei Controparte_4 sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, sia alla – F.G.V.S. CP_5
La convenuta si è costituita eccependo la nullità dell'atto di citazione, Controparte_1 il difetto di legittimazione passiva, l'improcedibilità/inammissibilità della pretesa azionata e comunque chiedendo la reiezione della domanda.
Dopo la produzione di documenti, l'escussione di testimone e lo svolgimento d'indagine tecnica d'ufficio il Tribunale, sulle conclusioni in epigrafe riportate, all'udienza del 17 luglio
2025 ha assegnato la causa a sentenza, riservandosi la decisione all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Questioni Preliminari.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa della convenuta compagnia di assicurazioni, essendo ben delineati nel corpo dello stesso la
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causa petendi ed il petitum della domanda attorea di risarcimento del danno subito, nell'assunto, in occasione di un sinistro stradale, ivi meglio descritto, causato dalla negligente condotta di guida del conducente di una motocicletta di grossa cilindrata, rimasta non identificata.
Sempre, in via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 145 e 149 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), alla stregua degli atti di messa in mora inviati alle
[...] nella qualità di impresa designata per il FGVS ed alla (cfr. raccomandate CP_6 CP_5 del 15/11/2019 alla e del 21/11/2019 alla allegate agli atti di CP_5 CP_1 CP_1 produzione attorea).
Merito.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito precisate.
L'istante ha agito in giudizio al fine di ottenere dalla quale impresa Controparte_1 designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, previo accertamento della verificazione dell'incidente stradale per colpa esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato.
La pretesa risarcitoria esercitata deve essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 283, lett. a) d.lgs. 209\2005.
Tale disposizione, al primo comma, stabilisce che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli e CP_5 natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi - per quello che in questa sede interessa - in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ipotesi che ricorre nel caso sottoposto all'esame di questo giudice.
Al riguardo, va ricordato che è onere del danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, provare non solo che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa altrui, ma anche che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, evidenzia che il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le
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vittime della strada deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato perché la garanzia assicurativa originariamente predisposta dalla legge n. 990 del 1969, oggi dal d.lgs. n. 209/2005, in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo non identificato, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto “no-fault” (così, Cass., 25 luglio 1995 n. n. 8086).
In altre parole, nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti di cui al citato d.lgs. n. 209/2005 non sostituisce ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile.
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pertanto, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno: ne consegue che colui il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve in primo luogo provare le modalità del sinistro, il fatto che lo stesso sia attribuibile alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo nonché la circostanza che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (Cass. 19/09/1992 n. 10762).
Ebbene, è opinione dell'adito giudice - suffragata anche dalla giurisprudenza del Supremo
Collegio (cfr. Cass.
3.09.2007 n. 18532, riferita alla legge 990\1969, art.19, lett. a) ma del tutto sovrapponile alla fattispecie di cui all'art. 283, lett. a) - che la valutazione delle risultanze probatorie dei giudizi introdotti con l'azione fondata sull'art. 19 lett. a) citato debba essere condotta tenendo pur sempre presente che, in materia processuale, vige il principio del libero convincimento del giudice, come codificato dall'art. 116 c.p.c. che, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, ha bandito l'antico sistema della predeterminazione legislativa dell'efficacia probatoria dei mezzi di prova.
Conseguentemente, il fatto che il veicolo che si assume danneggiante sia rimasto sconosciuto può essere liberamente provato dal danneggiato e la prova fornita può essere liberamente sottoposta al prudente apprezzamento del giudice.
In punto di responsabilità deve ritenersi che il sinistro sia ascrivibile alla grave ed imprudente condotta di guida del conducente dell'autovettura non identificata.
4 R.G.A.C. n. 810/2022
Difatti, la dinamica del sinistro, così come narrata in citazione risulta confermata dalle dichiarazioni rese dall'unico teste oculare escusso, presente al momento del sinistro, sig.
il quale ha riferito che “Preciso che abito di fronte dove è successo Testimone_1
l'incidente e precisamente dove è posto il cartello Seiano vicino al civico 68/A. Nelle circostanze di tempo e di luogo preciso che ho visto una macchina di colore scuro che stava sorpassando un autoveicolo, il sorpasso finiva quasi all'uscita di una curva abbastanza pericolosa, quasi a gomito. Contestualmente dal lato opposto veniva una bicicletta condotta da un ragazzo che era costretto a buttarsi sulla destra per evitare il veicolo che aveva invaso completamente la corsia percorsa dalla bici. Il veicolo stava sorpassando un furgone, credo di operai, e per sorpassarlo si buttò completamente sulla sinistra invadendo completamente la corsia opposta. Il veicolo e il furgone avevano direzione verso Meta di Sorrento, mentre il ragazzo con la bici percorreva la strada in senso opposto e quindi in direzione Vico
Equense. Preciso che ho visto il ragazzo in bici che per evitare l'impatto si spostava completamente sulla destra ed andava ad impattare contro il muro di delimitazione della strada fatto di pietra. Ho visto il ragazzo che unitamente alla bici impattava contro il muro e cadeva a terra violentemente. In quel momento gridai chiamando mia moglie convinto che il ragazzo fosse morto. Mi precipitai verso il ragazzo che era a terra privo di sensi ed in stato di shock con la faccia sanguinante. Dopo la caduta il veicolo che aveva invaso la corsia della bici non si fermò e proseguì la sua corsa. Sono stato io a chiamare per prima
l'ambulanza da un cellulare di un ciclista che si era fermato anche lui insieme ad altri 6/7 ciclisti per soccorrere il ragazzo. Abbiamo sollecitato anche una pattuglia dei militari che stava tra Meta ed il Bivio di Montechiaro ma non sono intervenuti. Mi ricordo che ho sollecitato l'ambulanza alle 9:10 perché, dopo un quarto d'ora circa da quando era stata chiamata, non arrivava. Quando mi sono avvicinato il ragazzo l'ho visto tremante, incosciente e con il volto sanguinante. Il conducente della bici era costretto a spostarsi sulla destra per evitare l'impatto con il veicolo ed avere conseguenze peggiori in quanto il veicolo stava completamente nella corsia percorsa dalla bici”.
Tale deposizione evidenzia la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo non identificato, il quale, nell'effettuare una manovra di sorpasso in curva, invadeva integralmente la corsia di marcia opposta. Tale condotta costringeva il conducente della bicicletta, al fine di evitare la collisione, a deviare repentinamente verso destra, impattando contro il muro di delimitazione della sede stradale e riportando, a seguito dell'impatto, lesioni personali.
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Inoltre, in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi del citato articolo 283, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (cfr. Cass. 23434/2014) per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass. 9873/2021).
In ogni caso, il sig. sporgeva denuncia-querela contro ignoti in data Parte_1
10.04.2018 presso il Comando dei Carabinieri di Boscoreale, come documentalmente provato, indicando altresì il nome del teste poi escusso in giudizio.
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso come indicate nell'atto di citazione, pertanto, hanno trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, della deposizione resa dal testimone oculare escusso, della cui attendibilità non sono emerse ragioni per dubitare in mancanza di qualsivoglia elemento di prova di segno contrario e non emergendo alcuna contraddizione, reticenza o lacuna dalle dichiarazioni da lui rese, della documentazione versata in atti e dell'espletata c.t.u.
Va, dunque, dichiarata la responsabilità della nella qualità di Impresa Controparte_1 designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Le lesioni riportate dal sig. , ovvero “frattura bilaterale composta Parte_1 metaepifisaria distale del radio ed a contusioni escoriativo-abrasive multiple al corpo” nonché il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra descritto sono comprovati non solo dalla dinamica dell'incidente come descritta nelle dichiarazioni rese dal teste escusso ma, soprattutto, dalla documentazione medica ed ospedaliera prodotta in atti dall'attore (vedi documentazione sanitaria) e dalle risultanze dell'espletata CTU medico – legale resa dal
Dott. . Persona_2
A tal proposito, rilevano le valutazioni e conclusioni medico – legali cui è pervenuto il CTU, condivise da questo giudicante in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle
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valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui l'attore in seguito all'incidente, oltre a
“frattura bilaterale composta metaepifisaria distale del radio ed a contusioni escoriativo- abrasive multiple al corpo”, ha riportato “un trauma facciale con vasta ferita lacero-contusa
a tutto spessore in regione labio-mentoniera sinistra e con due piccole ferite lacero-contuse
a livello del filtro nasale e della parte centrale del labbro inferiore. Tale trauma ha prodotto danno biologico complessivo del 9% e un'invalidità assoluta totale giorni 30 gg. Invalidità parziale al 50% giorni 20 gg. Invalidità parziale al 25% giorni 20 gg”.
In definitiva, dunque, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni 26), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle di cui all'art. 139 d.lgs. 2005/209 trattandosi di lesioni micro-permanenti (secondo l'ultimo aggiornamento ministeriale), a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di: euro
18.346,99 per danno biologico permanente del 9%, euro 1.685,40 per 30 giorni di invalidità temporanea totale, euro 561,80 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 280,90 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Non risultano documentate spese mediche, per cui il danno subìto dall'attore ammonta complessivamente ad euro (18.346,99 + 2.528,10 =) 20.875,09.
Non spetta, invece, il danno morale alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Invero la S. C. con sentenza n. 17209/2015 ha stabilito che in caso di lesioni micro- permanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce di danno non patrimoniale, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.
Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, ciò non sia avvenuto posto che l'attore si è limitato a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e soprattutto provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Sulla somma complessiva di euro 20.875,09 non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
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Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat
(foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento
(20.01.2018) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di euro 20.875,09, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le spese processuali, comprese quelle della c.t.u. seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Condanna in qualità di F.G.V.S., al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 20.875,09, oltre interessi legali dalla data dell'evento Parte_1
(20.01.2018) alla data di pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di euro 20.875,09 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
B) Condanna in qualità di F.G.V.S., al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore avv.ti Vittoria Corbo e Claudio Guzzo, difensori dell'attore dichiaratesi anticipatari, delle spese processuali che si liquidano in euro 518,00 per spese vive ed euro
3.500,00 per compenso, oltre accessori come per legge---
C) pone definitivamente le spese di CTU già liquidate come da separato decreto, a carico di in qualità di F.G.V.S., condannandola, quindi, a rimborsare l'attore di Controparte_1 quanto eventualmente da questi già versato al CTU in via provvisoria.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 6.12.2025.
IL GIUDICE
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