Art. 1. ((Il cittadino che intende accettare, all'estero o nel Regno, un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione o da un istituto od ufficio pubblico internazionale, a cui lo Stato italiano non partecipi, deve farne preventiva notificazione al R. Ministero degli affari esteri, od alla competente autorita' diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, precisando l'indole e le condizioni dell'impiego o della carica))
Versione
31 luglio 1927
31 luglio 1927
>
Versione
15 settembre 1946
15 settembre 1946
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Trieste, sentenza 02/10/2025, n. 266Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Trieste, composta da: dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 373/2024 da Parte_1 , (C.F. P.IVA_1 ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, (C.F. P.IVA_2 ), elettivamente domiciliato in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3 APPELLANTE Contro Controparte_1 in nome proprio ed insieme al sig. Controparte_2 in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, anche in …Leggi di più...
- perdita cittadinanza·
- interpretazione costituzionalizzante·
- interruzione trasmissione cittadinanza·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- art. 12 legge 91/1992·
- cittadinanza italiana·
- ius sanguinis·
- art. 8 legge 555/1912·
- onere della prova·
- condanna amministrativa