Articolo 1 della Legge 16 giugno 1927, n. 1170
Articolo 2
Versione
31 luglio 1927
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Versione
15 settembre 1946
Art. 1. ((Il cittadino che intende accettare, all'estero o nel Regno, un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione o da un istituto od ufficio pubblico internazionale, a cui lo Stato italiano non partecipi, deve farne preventiva notificazione al R. Ministero degli affari esteri, od alla competente autorita' diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, precisando l'indole e le condizioni dell'impiego o della carica))
Entrata in vigore il 15 settembre 1946
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