CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 470/2023 promossa in grado di appello da in persona del legale Parte_1 rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria
Grazia Sparacino
-APPELLANTE-
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bonadonna Controparte_1
-APPELLATO -
All'udienza del 15 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato nella cancelleria del G.L. del Tribunale di Palermo il 29/03/2021,
chiedeva accertarsi l'irripetibilità dell'indebito contestatogli con la Controparte_1 nota del 05/02/2018 con la quale l' aveva chiesto la restituzione dell'importo Pt_1 Pt_1 di € 4.347,83 erogato sull'assegno sociale AS 04042826 nel periodo 01/02/2017 – 31/12/2017, nonché l'illegittimità della compensazione operata dall' con la somma Pt_1 di € 746,64 -a credito del pensionato- giusta comunicazione del 30/08/2018. Pt_1 Eccepiva in particolare la sussistenza della buona fede del pensionato atteso che il cumulo reddituale, dal quale era scaturito il superamento dei limiti normativamente previsti, si riferiva a prestazione pensionistica erogata dallo stesso alla di lui coniuge. Pt_1
Si costituiva l' deducendo la ripetibilità dell'indebito a causa del superamento dei Pt_1 limiti reddituali e l'inopponibilità della regolamentazione di favore stante la specialità della disciplina applicabile in materia di assegno sociale (art. 3 comma 6° Legge n. 335/1995). Con sentenza del 22/11/2022 il Tribunale di Palermo, rilevata l'applicabilità nella subiecta materia della disciplina di settore applicabile in materia di indebito assistenziale e/o previdenziale, avente quale comune denominatore la non addebitabilità al beneficiario dell'erogazione indebita , ha accolto il ricorso attesa la sussistenza di una situazione di
“affidamento incolpevole” del pensionato. La sentenza di primo grado è stata appellata dall' il quale ne deduce l'erroneità Pt_1 laddove il Tribunale non ha avuto riguardo di quanto disposto dall'art. 3 della L. n. 335/1995 che impone all'Ente erogatore di effettuare, “entro il mese di luglio dell'anno successivo”, il ricalcolo della prestazione sociale sulla base dei redditi effettivamente percepiti. Ha resistito all'appello il chiedendone il rigetto, reiterando, a tal fine, le difese CP_1 di cui al grado precedente. L'appello è meritevole di accoglimento. Premesso che è incontestato tra le parti il superamento dei limiti reddituali con riferimento all'anno 2017 la regola di giudizio della odierna controversia procede dalla applicabilità nella fattispecie dell'invocato art. . 3 comma 6° della Legge n. 335/1995 . Esso recita: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. Nella medesima direzione muove l'art. 35 comma 8° del D.L. n. 207/2008 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 : “ Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni integrazioni”. Dal connotato intrinseco di provvisorietà che contrassegna l'erogazione dell'assegno sociale discende che, ad onta delle regole dettate in materia di indebito assistenziale e/o previdenziale - impropriamente richiamate ed applicate dalla sentenza impugnata - l' è sempre legittimato ad effettuare i conguagli nascenti dalle variazioni reddituali Pt_1 intervenute nell'anno di riferimento entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello in cui la circostanza sia stata esposta nella dichiarazione reddituale relativa all'anno di competenza .
Diversamente dall'impostazione impressa dalla sentenza impugnata, il compendio normativo appena citato restituisce un sistema che, a regime, impone all'ente erogatore di operare, “entro il mese di luglio dell'anno successivo”, il ricalcolo (“conguaglio”) della prestazione sociale sulla base dei redditi effettivamente percepiti siccome risultanti dalla dichiarazione reddituale relativa all'anno di competenza. E poiché nel caso del Maniscalco la concorrenza della ulteriore fonte reddituale, ovvero la prestazione pensionistica erogata in favore della moglie nel 2017, è stata accertata con nota inviata dall' del 05/02/2018, quest'ultima deve ritenersi tempestiva per i redditi Pt_1 prodotti nel 2017 in quanto effettuata “entro il mese di luglio dell'anno successivo , sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. Tanto basta per accogliere il proposto gravame. Nulla deve disporsi in ordine all'onere delle spese del doppio grado del giudizio sussistendo la clausola di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 3786/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 22 novembre 2022, rigetta il ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1
Dichiara non dovute dal le spese di entrambi i gradi del giudizio. CP_1
Palermo 15 maggio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco