Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 326/2022
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 326/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 29 gennaio 2025
d a
OGGETTO: (C.F. , Parte_1 C.F._1
Pt_2 rappresentato e difeso dall'Avv. CUVA ROBERTO del Foro di Mantova, CODICE: procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
P.IVA_1 APPELLANTE
c o n t r o
C.F. , con sede in Milano - piazza della Controparte_1 P.IVA_2
Trivulziana n. 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti ZURLO
RAFFAELE e ORNATI ANDREA del Foro della Spezia, procuratori domiciliatari come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova in data 14 settembre
2021, n. 848/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Eccellentissima Corte D'Appello di Brescia, ogni altra istanza
disattesa ed eccezione respinta, in riforma della appellata sentenza n.
848/2021 pronunciata in data 13/09/2021 dal Tribunale di Mantova, in persona del giudice Dott. Giorgio Bertola, pubblicata in data 14/03/2021, nella causa civile avente R.G. n. 893/2019, non notificata,
IN VIA PRINCIPALE : Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta dalla società opposta per il CP_1
mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e per l'effetto revocare, annullare o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 791/2018 del 11/05/2018.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Previo accertamento della inesistenza del credito ingiunto, revocare, annullare o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 791/2018 del 11/05/2018 ed in ogni caso dichiarare che il sig. nulla deve per qualsiasi titolo o causale alla Parte_1
società Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, previa revoca, annullamento o dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 791/2018 del 11/05/2018, accertare la minor somma spettante alla società Controparte_1
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze professionali dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario per averle personalmente anticipate.”.
Dell'appellata
“Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,:
In via preliminare, di rito
-dichiarare l'inammissibilità del presente appello per le ragioni indicate in narrativa;
Nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato:
In via principale, Respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e/o in diritto e per l'effetto confermare la Sentenza impugnata numero 848/2021 3
emessa dal Tribunale di Mantova –dott. Bertola il 13.09.2021 e pubblicata il 14.09.2021;
In via subordinata ,condannare il sig. e/o la Sig.ra Parte_1
al pagamento in favore della società della Parte_3 Controparte_1
somma identica a quella ingiunta con il decreto ingiuntivo nr 791/2018 del
11.05.2018 di Mantova –RG 1419/2018 pari ad € 10.068,70 o CP_2
della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 791/2018, emesso dal Tribunale di Mantova, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di complessivi € 10.068,70, oltre interessi legali Controparte_1
e spese di procedura, a titolo di rate scadute e non pagate, relativamente al contratto di finanziamento n. 4313887 stipulato in data 02.02.2012 dai sig.ri e (poi incorporata in Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
la quale a sua volta cedeva il relativo Controparte_5
credito a . Controparte_1
preliminarmente, eccepiva l'inefficacia del decreto Parte_1
opposto perché notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla relativa pronuncia, nonché l'improcedibilità della domanda giudiziale della società ingiungente per non aver attivato il procedimento di mediazione prima del ricorso all'autorità giudiziaria, convenzionalmente previsto dall'art. 12 del contratto di finanziamento.
Nel merito, contestava di aver sottoscritto il contratto di finanziamento azionato in via monitoria, negandone in radice l'esistenza e rappresentando di non aver mai fatto ricorso al credito al consumo nell'anno 2012 o negli anni immediatamente successivi. In particolare, contestava la conformità all'originale e, comunque, la paternità delle sottoscrizioni dei documenti prodotti da parte ingiungente ai nn. 5, 6 e 7, disconoscendo altresì le 4
coordinate bancarie indicate nel contratto e il versamento delle rate risultante dall'estratto conto prodotto in fase monitoria.
Deduceva, inoltre, di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativamente alla cessione del contratto di finanziamento.
Da ultimo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., essendo il contratto stato stipulato nel 2011.
Si costituiva in giudizio contestando le eccezioni preliminari Controparte_1
di parte avversa e insistendo nelle proprie pretese creditorie.
In particolare, la Società, per quanto rileva ai fini del gravame,
- contestava il disconoscimento della documentazione e della firma del contratto, sollevato dall'opponente, ritenendolo generico, infondato, non determinato e di natura meramente dilatoria;
sul punto, deduceva che
“appare inverosimile che controparte non conosca le coordinate bancarie, tanto che successivamente alla stipula del finanziamento, i debitori richiedevano di procedere al pagamento mediante bollettini avendo provveduto a chiudere il conto corrente (cfr. doc. 5).” (vd. pag. 6 comparsa di costituzione in opposizione);
- formulava, in ogni caso, istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., anche mediante il procedimento di cui all'art. 219 c.p.c., nonché mediante ammissione di CTU grafologica, per il cui svolgimento chiedeva che venisse ordinata all'opponente l'esibizione di scritture di comparazione, riservandosi comunque di produrre l'originale del documento contrattuale.
All'udienza di prima comparizione del 17 settembre 2019, parte opponente si riportava al proprio atto di citazione contestando le avverse deduzioni e facendo riserva di meglio dedurre nelle memorie di cui all'art 183, comma
6° c.p.c., di cui chiedeva la concessione;
parte opposta si riportava a quanto eccepito e dedotto in comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice, rilevato che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituiva condizione di procedibilità della causa, in quanto avente ad oggetto controversia relativa a contratti bancari, assegnava “alle parti” termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione, 5
rinviando, per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., all'udienza del
10.03.2020. inviava, pertanto, istanza di mediazione innanzi Parte_1 all'Organismo di Mediazione degli Avvocati di Mantova, chiamando in mediazione La comparizione delle parti era fissata per il Controparte_1
29.11.2019. In tale data, innanzi al Mediatore designato, compariva l'Avv.
Roberto Cuva, in qualità di rappresentante e di procuratore di Parte_1
mentre nessuno compariva per nonostante la
[...] Controparte_1
regolare chiamata in mediazione. Il mediatore, quindi, dichiarava chiusa la mediazione con esito negativo per l'assenza delle parti.
A seguito di vari differimenti, all'udienza del 29.09.2020 - svoltasi in modalità cartolare -, parte opponente dava atto dell'esperimento della mediazione - pur con esito negativo - e, ritenendo sussistente la condizione di procedibilità, chiedeva la concessione dei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.; parte opposta evidenziava che in atti non risultava depositata alcuna prova relativa all'esperimento della procedura di mediazione e, pertanto, insisteva affinché fosse dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
in subordine, chiedeva la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Con provvedimento reso fuori udienza, il giudice - dato atto della manifesta infondatezza della questione se al procedimento di mediazione dovesse obbligatoriamente partecipare la parte personalmente, non potendo farsi sostituire da altro soggetto e affermato che, per recente giurisprudenza delle
Sezioni unite, anche volendo non ritenere esperito il tentativo di mediazione,
l'improcedibilità colpirebbe la domanda del convenuto/opposto e non quella dell'attore opponente - assegnava alle parti termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e rinviava all'udienza del 16.02.2021 per la decisione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Parte opponente depositava note di trattazione scritta, contestando l'esistenza del rapporto contrattuale fatto valere monitoriamente e le sottoscrizioni ivi apposte. Parte opposta contestava tutto quanto ex adverso dedotto, riportandosi integralmente ai propri atti e alle memorie ex art. 183 c.p.c. 6
Con provvedimento reso in data 08.02.2021, il giudice istruttore, rilevato che parte opponente non aveva depositato la prima e la seconda memoria istruttoria, non apparendo quindi contestato, in particolare, il doc. 5 prodotto da parte opposta con comparsa di costituzione, riteneva la causa matura per la decisione e fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del
18.5.21.
Le parti depositavano note scritte autorizzate e, in esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo ai procuratori delle parti il termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 848/2021, pubblicata il 14 settembre 2021, il Tribunale di
Mantova rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite. Condannava, altresì, l'opposta “al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in ragione della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione ex art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs. 28/2010”.
Il Tribunale, in particolare, in base al principio della ragione più liquida, accertava che l'opponente, a seguito della costituzione di parte opposta, non aveva contestato il doc. 5 avversario (firmato e correlato da copie di carta d'identità), da cui risultava che e avevano Parte_1 Parte_3
chiesto di poter variare la modalità di pagamento delle rate del finanziamento ottenuto. A fronte dell'assenza di qualsivoglia contestazione del predetto documento, riteneva tutte le doglianze svolte dall'attore defatigatorie, proprio perché dal documento in questione, non disconosciuto, risultava provato che l'attore avesse fatto ricorso al credito dedotto in giudizio. In particolare, quanto alla contestazione della conformità della copia all'originale del contratto sottoscritto, la riteneva meramente formale e priva di alcuna specifica contestazione “proprio alla luce del doc. 5”.
proponeva appello, affidandosi a due motivi. Parte_1
Si costituiva eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
All'udienza del 14 settembre 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte 7
rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29 gennaio 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da Controparte_1
Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera sufficientemente compiuta le censure mosse alla sentenza impugnata.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha preso atto che la condizione di procedibilità del preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione non risultava avverata.
Precisa che non attivava il procedimento di mediazione né, a Controparte_1 seguito dell'attivazione ad opera dell'opponente, partecipava personalmente o a mezzo delegato al primo incontro, pur essendovi tenuta.
Deduce, invero, che l'art. 5, comma II bis, del D.Lgs. n. 28/2010 sancisce che “la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera avverata se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo”, dovendosi interpretare il termine “incontro” come necessitante la presenza di tutte le parti, sicché, a giudizio dell'appellante, era onere dell'opposta comparire davanti al mediatore per assolvere alla condizione di procedibilità. Segnala che, se è pur vero che il dato letterale di cui all'art. 8 del D.lgs. 28/2010 ricollega alla mancata partecipazione conseguenze sfavorevoli sotto il profilo probatorio (ex art. 116 c.p.c.), oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, tuttavia, parte della giurisprudenza di merito avrebbe evidenziato come tale disposizione, alla luce della ratio della sanzione della improcedibilità e della efficacia deflattiva dell'istituto, vada, invece, letta nel senso che essa sia applicabile esclusivamente nei confronti della parte che non è onerata ex lege, sotto comminatoria di improcedibilità, all'esperimento della mediazione. Pertanto, in caso di mancata partecipazione alla mediazione della parte che ha l'onere 8
di esperire il procedimento mediatorio, non sarebbe ragionevole ritenere applicabili le sole sanzioni di cui all'art. 8 citato, in quanto, così facendo, per la parte onerata sarebbe possibile assolvere alla condizione di procedibilità semplicemente attivando il procedimento e non mediante “l'esperimento dello stesso”.
Per queste ragioni, lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo censura il capo della sentenza impugnata con cui il
Tribunale ha ritenuto che la prova della sottoscrizione del contratto potesse derivare dalla produzione del doc. n. 5 del fascicolo di parte opposta, allegato in sede di comparsa di costituzione.
Lamenta, infatti, che il giudice non avrebbe tenuto in considerazione che all'udienza del 17.9.2019 il suo procuratore aveva contestato le avverse deduzioni, con ciò facendo riferimento anche alla riconducibilità a sé del predetto documento. Segnala, comunque, che la contestazione, contenuta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento e della conformità ad un asserito originale dei documenti n. 5-6-7 allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento, avrebbe dovuto, di per sé, risultare dirimente ai fini della decisione della causa.
Il primo motivo d'appello è inammissibile ex art. 345 c.p.c..
Rileva, infatti, la Corte che, per mezzo del motivo in esame, l'odierna parte appellante contesta, per la prima volta in appello, che non sarebbe stata assolta la condizione di procedibilità del preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Tale censura, sotto lo specifico profilo della necessaria partecipazione di tutte le parti a detto tentativo, appare inammissibilmente nuova, atteso che l'allora attore opponente, dopo aver richiesto nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'esperimento della mediazione, nelle note per l'udienza del 29.09.2020, non solo non sollevava il profilo oggi contestato ma, anzi, espressamente riconosceva l'avveramento della condizione di procedibilità, affermando testualmente: “Lo scrivente difensore […] con la presente memoria intende preliminarmente dare atto 9
dell'esperimento della mediazione delegata dal Giudice Istruttore (doc n. 3)
e dell'esito negativo della stessa procedura per il mancato intervento da parte della società pur regolarmente evocata (doc n. 4). Nel Controparte_1
merito, ritenendo sussistente la condizione di procedibilità, riportandosi all'opposizione proposta e contestando le avverse difese, chiede la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.”. A maggior riprova di quanto ritenuto dalla Corte, l'eccezione di improcedibilità non veniva reiterata, in sede di precisazione delle conclusioni.
Si rileva, in ogni caso, che le note di parte opponente per l'udienza del
29.09.2020 possono altresì integrare gli estremi della rinuncia alla questione, che non può, pertanto, ora riproporsi.
Il secondo motivo d'appello è infondato.
Ritiene, invero, la Corte che il doc. n. 5 di parte opposta, che - firmato e corredato da copie dei documenti d'identità - espressamente recita “Io sottoscritto nato a [...] il giorno Parte_1
23/12/1964 e nata ad [...] il giorno 14/11/1974. Parte_3
Comunichiamo di aver chiuso il conto corrente presso la BANCA DI MONTE
DEI PASCHI DI SIENA DI MEDOLE (MN), e chiedo di mandare i bollettini di euro 258,00 e di 195,00€ ogni 11 del mese. I numeri delle pratiche sono
e 3760419”, rivesta carattere confessorio dell'effettiva erogazione Nume_1
del finanziamento e della debenza delle rate.
Per mezzo di tale dichiarazione contra se, infatti, l'odierno appellante implicitamente ammette di aver beneficiato dello specifico finanziamento azionato in via monitoria dalla società di cartolarizzazione (il n. di pratica coincide) e di essere tenuto alla restituzione della somma finanziata (tramite rate per € 195, importo anch'esso coincidente, essendo le rate di 195,09 euro ciascuna), verso presentazione dei relativi bollettini.
Stante la portata confessoria del documento in questione, pertanto, Parte_1
avrebbe dovuto, se del caso, contestare lo stesso, ai sensi dell'art.
[...] 10
e non vi è stato disconoscimento del documento sotto alcun profilo.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello, proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Mantova in data 14 settembre 2021, n. 848/2021;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1
grado di giudizio in favore di che si liquidano in € 1.134,00 Controparte_1
per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Vittoria Gabriele 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2732 cod. civ., provando che tale dichiarazione era stata determinata da errore di fatto o da violenza, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Si rileva, infine, che la contestazione effettuata in udienza è del tutto generica