CA
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/09/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 425/2023
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 12/09/2025
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere relatore chiamata la causa iscritta al n. 425 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Mele, nonché elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo ubicato in Sassari, Emiciclo Garibaldi n. 24;
APPELLANTE
FU , , FU Controparte_1 Per_1 Controparte_2 CP_3
GIUSEPPE, FU GIUSEPPE, CP_4 Controparte_5
FU GIUSEPPE, , CP_6 Controparte_7 CP_8
FU FU FU
[...] CP_5 Controparte_9 CP_5 CP_8
GIUSEPPE, FU GIUSEPPE, FU GIUSEPPE, CP_10 CP_11 CP_11
FU GIUSEPPE, FU FU CP_12 CP_5 Controparte_13
GIUSEPPE, , FU , CP_14 CP_15 CP_7 CP_16
FU , FU ,
[...] CP_7 CP_17 CP_7 CP_18 CP_19
, FU ,
[...] Controparte_20 CP_21 CP_7
, , Controparte_22 CP_23 CP_24
, , ,
[...] CP_25 Controparte_26 Controparte_22
, , ,
[...] Controparte_27 CP_27
, , Controparte_28 Controparte_29 [...]
, , CP_30 Controparte_31 Controparte_32 , , FU ,
[...] Controparte_33 Controparte_34 CP_7
FU , , Controparte_35 CP_7 Controparte_36
FU , FU Controparte_37 CP_7 Controparte_38
, FU , FU CP_7 Controparte_39 CP_7 Controparte_40
, FU , FU , CP_1 Controparte_41 Per_1 Controparte_42 Per_1
FU , FU , Controparte_43 Per_1 CP_44 Per_1 CP_45
FU , FU , , Persona_2 CP_46 Per_1 CP_47 CP_48
, , , FU
[...] Controparte_49 CP_50 CP_51
, , CP_5 CP_51 Controparte_52 [...]
, , , FU Controparte_52 CP_52 CP_53 CP_37
, , CP_8 Controparte_54 Controparte_55 [...]
, , Controparte_56 Controparte_57 CP_58
, FU , ,
[...] CP_59 CP_5 CP_60 CP_61
, , , CP_5 Controparte_62 CP_63 CP_63
FU FU , CP_64 CP_5 Controparte_42 Per_1 CP_43
FU , FU , FU
[...] Per_1 CP_16 CP_7 CP_15
, FU;
, , CP_7 CP_17 CP_7 CP_65 CP_66
, , Controparte_67 CP_68 Controparte_69
, , , , CP_70 CP_71 Controparte_72 CP_5
, , , CP_36 CP_73 CP_74 CP_69
, , ,
[...] Controparte_75 CP_52 Controparte_76
, , , , CP_60 CP_10 Controparte_76 CP_77
, , , Controparte_78 CP_77 CP_79 CP_80
, , , ,
[...] CP_81 CP_82 CP_83 CP_84
;
[...]
APPELLATI CONTUMACI
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe CP_85 C.F._2
Malandrino e Alberto Mario Zizi nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Emanuela Rita Piras ubicato in Sassari Via Principessa Iolanda n. 18;
APPELLATA
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel. all'esito della discussione orale all'udienza dell'12/09/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 425 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Mele, nonché elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo ubicato in Sassari, Emiciclo Garibaldi n. 24;
APPELLANTE
FU , , FU Controparte_1 Per_1 Controparte_2 CP_3
GIUSEPPE, FU GIUSEPPE, CP_4 Controparte_5
FU GIUSEPPE, , CP_6 Controparte_7 CP_8 FU FU FU
[...] CP_5 Controparte_9 CP_5 CP_8
GIUSEPPE, FU GIUSEPPE, FU GIUSEPPE, CP_10 CP_11 CP_11
FU GIUSEPPE, FU FU CP_12 CP_5 Controparte_13
GIUSEPPE, , FU , CP_14 CP_15 CP_7 CP_16
FU , FU ,
[...] CP_7 CP_17 CP_7 CP_18 CP_19
, FU ,
[...] Controparte_20 CP_21 CP_7
, , Controparte_22 CP_23 CP_24
, , ,
[...] CP_25 Controparte_26 Controparte_22
, , ,
[...] Controparte_27 CP_27
, , Controparte_28 Controparte_29 [...]
, , CP_30 Controparte_31 Controparte_32
, , FU ,
[...] Controparte_33 Controparte_34 CP_7
FU , , Controparte_35 CP_7 Controparte_36
FU , FU Controparte_37 CP_7 Controparte_38
, FU , FU CP_7 Controparte_39 CP_7 Controparte_40
, FU , FU , CP_1 Controparte_41 Per_1 Controparte_42 Per_1
FU , FU , Controparte_43 Per_1 CP_44 Per_1 CP_45
FU , FU , , Persona_2 CP_46 Per_1 CP_47 CP_48
, , , FU
[...] Controparte_49 CP_50 CP_51
, , CP_5 CP_51 Controparte_52 [...]
, , , FU Controparte_52 CP_52 CP_53 CP_37
, , CP_8 Controparte_54 Controparte_55 [...]
, , Controparte_56 Controparte_57 CP_58
, FU , ,
[...] CP_59 CP_5 CP_60 CP_61
, , , CP_5 Controparte_62 CP_63 CP_63
FU FU , CP_64 CP_5 Controparte_42 Per_1 CP_43
FU , FU , FU
[...] Per_1 CP_16 CP_7 CP_15
, FU;
, , CP_7 CP_17 CP_7 CP_65 CP_66
, , Controparte_67 CP_68 Controparte_69
, , , , CP_70 CP_71 Controparte_72 CP_5
, , , CP_36 CP_73 CP_74 CP_69
, , ,
[...] Controparte_75 CP_52 Controparte_76
, , , , CP_60 CP_10 Controparte_76 CP_77
, , , Controparte_78 CP_77 CP_79 CP_80 , , , ,
[...] CP_81 CP_82 CP_83 CP_84
;
[...]
APPELLATI CONTUMACI
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe CP_85 C.F._2
Malandrino e Alberto Mario Zizi nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Emanuela Rita Piras, ubicato in Sassari Via Principessa Iolanda n. 18;
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
con atto di citazione iscritto a ruolo in data 26/10/2012, conveniva in giudizio Parte_1 fu , fu Giuseppe, fu Controparte_1 Per_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
Giuseppe, di , fu Giuseppe, di Giuseppe, CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
fu , fu , fu Giuseppe, CP_8 CP_5 Controparte_9 CP_5 CP_8 CP_10 fu Giuseppe, fu Giuseppe, fu Giuseppe, fu
[...] CP_11 CP_11 CP_12
, fu Giuseppe, , fu , CP_5 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_7
CP_1
fu , fu , . CP_16 CP_7 CP_17 CP_7 CP_19 CP_20
fu , di ,
[...] CP_21 CP_7 Controparte_22 CP_7 CP_23
, di , Controparte_24 CP_25 Controparte_26 Controparte_22 CP_7 di , di , Controparte_27 CP_7 CP_27 CP_28 CP_7 CP_29 di , di , di , CP_7 Controparte_30 CP_31 CP_7 CP_32 CP_7
fu , fu , Controparte_33 Controparte_34 CP_7 Controparte_35 CP_7
, fu , fu , CP_36 Controparte_37 CP_7 Controparte_38 CP_7 [...]
fu , fu , fu , CP_39 CP_7 Controparte_40 CP_15 Controparte_41 Per_1 CP_42 fu , fu , fu , fu
[...] Per_1 Controparte_43 Per_1 CP_44 Per_1 CP_45 [...]
, fu , , , , Per_2 CP_46 Per_1 CP_47 CP_48 Controparte_49
, fu , , di , CP_50 CP_51 CP_5 CP_51 CP_52 CP_52
di , , , fu CP_52 CP_52 CP_52 CP_53 CP_37 CP_52 [...]
, , di Giuseppe, di CP_54 Controparte_55 Controparte_56 Controparte_57
, , fu , , , CP_52 Controparte_58 CP_59 CP_5 CP_60 CP_61
, , , , fu Controparte_75 Controparte_62 CP_63 CP_63 CP_64
, fu , fu , fu , CP_5 Controparte_42 Per_1 Controparte_43 Per_1 CP_16 CP_7
fu , fu;
CP_15 CP_7 CP_17 CP_7 CP_65 CP_66 [...]
, , , Controparte_67 CP_68 Controparte_69 CP_70 CP_71 [...] , , , , CP_72 CP_5 CP_36 CP_73 CP_74 CP_69
, , , , e
[...] Controparte_75 CP_52 Controparte_76 CP_60 CP_10
di fronte al Tribunale di Nuoro chiedendo di essere dichiarato proprietario, per Controparte_76 intervenuta usucapione, di tre lotti di terreno ubicati in Torpè Frazione CA (meglio identificati in atti). A sostegno della domanda affermava: a) di possedere in via esclusiva, da oltre un ventennio, in maniera pubblica, pacifica, continua e ininterrotta, i suddetti terreni, essendosi occupato della loro coltivazione, della “messa in dimora” delle “piante” nonché per averli recintati;
b) che nell'indicato periodo di tempo nessun formale intestatario o alcun altro soggetto aveva posto in essere atti possessori sulle res de quibus o si era opposto al suo possesso. L'attore, inoltre, in ragione dell'asserita impossibile individuazione dei “numerosi intestatari catastali” e dei “loro” presumibili “eredi” chiedeva di essere autorizzato a notificare ex art. 150 c.p.c..
In data 15/10/2013 veniva dichiarata la contumacia degli originari convenuti.
In data 3/04/2014, , sorella dell'attore, interveniva volontariamente in giudizio CP_85 eccependo: a) la ridotta efficacia della notificazione ex art. 150 c.p.c., limitata a coloro che erano stati individuati “anagraficamente” da controparte;
b) l'errata individuazione dei convenuti;
c)
l'inopponibilità della domanda attorea, non trascritta, ai soggetti non destinatari della notifica per pubblici proclami;
d) l'inesistenza dell'asserito possesso dell'attore e il preesistente acquisto della proprietà, per maturata usucapione, dei terreni siti in Torpè da parte del comune genitore Persona_3
morto nel 2011. A tal proposito, la terza intervenuta, in particolare, sosteneva che: gli
[...] immobili de quibus erano stati coltivati e recintati, in maniera pubblica e pacifica, dal padre “da tempo immemorabile e comunque per oltre venti anni precedenti la sua morte”; di essere titolare
“della pensione di coltivatrice” in ragione della collaborazione da lei prestata al genitore nella cura dei fondi di causa;
di essere erede di quest'ultimo insieme a , , Persona_4 Parte_1 CP_84
e . , inoltre, dava atto che nella “dichiarazione di Successione”
[...] CP_83 CP_85 del 22/08/2011 veniva dichiarato “il solo fabbricato intestato al de cuius in quanto gli altri beni immobili indicati non erano a lui intestati” ed evidenziava altresì che: 1) l'attore al momento della morte del padre doveva compiere trentasette anni, cosicché, qualora avesse realmente posseduto/lavorato i fondi nel ventennio antecedente, lo avrebbe fatto “sin dalla tenera età di 15 o
16 anni;
”2) l'attore “durante” i suoi “studi all'Istituto Tecnico Commerciale di Siniscola, abitava presso la sorella nel Comune di Siniscola per almeno otto anni”; 3) controparte “per CP_26 numerosi anni, in particolare nelle stagioni estive,” aveva prestato attività lavorativa in luoghi distanti dai terreni di Torpè. La terza intervenuta, quindi, chiedeva, in via riconvenzionale, di essere dichiarata comproprietaria, iure successionis, dei fondi di causa unitamente a , , ed Parte_1 CP_84 CP_83
. Persona_4
Successivamente veniva disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti di: CP_77
, , Controparte_78 CP_86 CP_79 Controparte_80 CP_81 CP_82
e , i quali restavano contumaci.
[...] CP_83 CP_84
La causa, istruita con documenti, prova testimoniale e interrogatorio formale, era decisa con sentenza n. 570/2023, con la quale il Tribunale di Nuoro rigettava la domanda attorea e accoglieva la domanda riconvenzionale della terza intervenuta. Il giudice di primo grado innanzitutto rilevava che rivestiva il ruolo di litisconsorte necessario del giudizio in quanto “erede di CP_85
, originaria intestataria catastale dei terreni oggetto di usucapione,” quindi Controparte_40 accertava che non aveva mai esercitato un possesso utile ad usucapire i beni in Parte_1 questione. A tal proposito, il giudice di prime cure evidenziava che sebbene fosse stato provato che l'attore “sin dalla tenera età e in via esclusiva” si era preso cura degli immobili oggetto di causa, coltivandoli, mettendovi “a dimora piante, innestando e ampliando il vigneto e i terreni circostanti”, non era stata però provata la sussistenza del suo animus possessorio. Il tribunale, inoltre, sottolineava che non erano stati provati neppure: “il termine” iniziale del preteso “possesso esclusivo”, in quanto i testi escussi avevano “indicato date diverse”, ed evidenziava altresì che l'attore, durante l'asserito iter temporale necessario all'usucapione, aveva “frequentato un corso di studi di ben otto anni presso il Comune di Siniscola.” Veniva invece valorizzato quanto affermato, in sede di esame testimoniale, da che nel corso della sua deposizione aveva Testimone_1 dichiarato che “sovraintendeva a quello che faceva il figlio.” Ritenuto a questo Persona_3 punto che gli immobili de quibus fossero, in realtà, “posseduti dai genitori” di parte attrice, il tribunale sottolineava l'assenza di alcun atto di interversio possessionis e, in considerazione delle difese attoree, statuiva l'inapplicabilità di quanto disposto dall' “art. 1146 c.c.” Il primo giudice, poi, rilevava che era divenuto proprietario, per intervenuta usucapione, dei fondi Persona_3 siti in Torpè e, a fondamento di ciò, valorizzava i seguenti elementi: a) la “copia dell'estratto contributivo,” depositata agli atti dalla terza intervenuta, da cui emergeva che quest'ultima aveva lavorato come “bracciante agricola” nei fondi de quibus nel lasso temporale che va “dal 1968 al
1983”; b) la “ricevuta di pagamento dei contributi agricoli versati” a vantaggio della stessa
“dal padre ”; c) la collocazione “dei terreni in contestazione,” posti CP_85 Persona_3 vicino all'immobile appartenente a e dove lo stesso abitava insieme agli altri Persona_3 componenti della sua famiglia;
d) “le dichiarazioni testimoniali raccolte” con cui veniva dato atto “che sui terreni indicati ha prestato la propria attività figlio di , Parte_1 Persona_3 evidentemente con il consenso e sotto la direzione del padre .” Per_3
Il tribunale, rilevato il perfezionamento della fattispecie acquisitiva a titolo originario in favore di
, accertava quindi che il diritto di proprietà sui terreni oggetto di causa era stato Persona_3 trasferito, in via successoria, agli eredi dell'usucapente, ossia al di lui coniuge e ai Persona_4 figli , e . Dopodiché, constatato che la Parte_1 CP_84 CP_83 CP_85
era morta nelle more del processo, statuiva che la proprietà dei beni in questione spettava ai CP_51 suddetti figli e quindi alla intervenuta in qualità di comproprietaria.
Con atto iscritto a ruolo in data 18/12/2023, ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) per essere la “sentenza di primo grado inutiliter data per difetto di legittimazione passiva della signora .” Secondo l'appellante, non sarebbe passivamente CP_85 CP_85 legittimata, in quanto, da un lato, non sarebbe erede dell'intestataria catastale Controparte_40 bensì di un altro soggetto, cosicché nemmeno “il di cui all'all. 4 di controparte e Persona_3 prima ancora fu ” sono “ascendenti dell'odierna intervenuta” e, dall'altro, poiché il CP_42 Per_1 giudice di prime cure aveva rilevato che , comune genitore delle odierne parti Persona_3 costituite, non era né personalmente intestatario dei beni di causa né erede di alcun intestatario;
2)
“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. in relazione agli artt. 1140 e ss c.c. (pagg.. 8-
12 sentenza di primo grado)”. L'appellante, con riferimento alla mancata prova del proprio animus possessorio, sostiene che non siano stati correttamente applicati gli artt. 1140 c.c. e 1158 c.c.. con riferimento all'art. 1141 c.c., che prevede una presunzione di “possesso” in favore di “colui che esercita il potere di fatto” sulla res, dimodoché spetta a chi contesta l'avversa domanda di usucapione dimostrare che parte attrice era un mero detentore. L'appellante asserisce che dalle
“risultanze processuali” sarebbe emerso il suo “possesso ultraventennale corpus et animus”, dopodiché afferma che il Tribunale ha mal valutato la “documentazione” da lui prodotta a sostegno del possesso, nello specifico la “concessione edilizia per l'edificazione della porcilaia (doc. A4 del fascicolo di primo grado del signor e della casa colonica (doc. A5 del fascicolo di primo Pt_1 grado del signor ”; 3) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c.” per aver Pt_1 proceduto all'escussione testimoniale di , e , citati CP_73 CP_87 Controparte_76 dall'appellante “come litisconsorti necessari e, pertanto, parti interessate in causa”; 4) “Violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. omessa ed erronea valutazione delle prove” nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto erroneamente non provati il “termine iniziale dell'usucapione” e
“l'effettivo decorso” di tale “termine”, omettendo di considerare adeguatamente le dichiarazioni rese dai testi , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
e e dalla parte non costituita (sentita in sede di
[...] Controparte_40 CP_83 interrogatorio formale), nonché quanto emerso, in corso di causa, sulle specifiche attività agricole da lui compiute sui terreni de quibus, sull'evoluzione nel tempo di tali fondi, sulle proprie
“competenze tecniche” in campo agricolo e sull'assenza delle stesse in capo al padre. Egli, inoltre, nega che abbia mai avuto il possesso dei suddetti beni in ragione della malattia e Persona_3 del suo essere “privo di competenze tecniche nell'attività vitivinicola, olivicoltura”, mentre la circostanza che la sorella sia titolare “della pensione di coltivatore diretto” non sarebbe CP_85 idonea a provare alcunché sul possesso;
5) “Relativamente alla domanda riconvenzionale della signora (pag. 13 della sentenza).” L'appellante sostiene che il tribunale CP_85
“accogliendo la domanda riconvenzionale della signora ” abbia attribuito “alla CP_85 stessa anche terreni” sui quali non ha mai esercitato il possesso. Al riguardo Persona_3
l'appellante sottolinea che il comune padre aveva avuto la mera detenzione di “un piccolo appezzamento di terreno con vigneto, poi abbandonato, adiacente al terreno in cui sorgeva
l'abitazione di famiglia”; la genericità delle “testimonianze rese” per non aver distinto le porzioni del fondo oggetto di mera detenzione da parte di;
la circostanza di essere stato Persona_3
l'unico possessore “ultraventennale” degli immobili attribuiti alla terza intervenuta.
Anche l'atto d'appello veniva notificato ai convenuti nelle forme dell'art. 150 c.p.c..
, in data 24/04/2024, costituendosi nel giudizio d'appello, previa eccezione di nullità CP_85 dell'appello per violazione “dei termini da assegnarsi” alla parte convenuta “per la sua costituzione”, concludeva per il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, istruita con soli documenti, è stata decisa all'udienza del 12/09/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti formulate in atti, previa concessione di termine per il deposito di note conclusionali.
*****
Preliminarmente la Corte rileva la sussistenza di alcuni profili di inammissibilità dell'appello ex art. 331 c.p.c. per omessa integrazione del contradditorio, in quanto l'atto di citazione non risulta notificato ad almeno due cointestatari dell'immobile usucapendo, litisconsorti necessari. Nonostante
l'omessa notifica inziale e l'ordine di rinnovo, disposto dalla Corte all'udienza del 27/09/2024, la notifica non veniva ritualmente eseguita a e . Nei confronti di CP_84 Controparte_75 venivano infatti effettuate due notifiche, entrambe non andate a buon fine per CP_84 irreperibilità, così come emerge dai rispettivi avvisi di ritorno del 6/03/2024 (quindi precedente all'ordine di rinnovazione) e del 27/01/2025; mentre la notifica nei confronti di , Controparte_75 rinnovata il 27/01/2025, non si perfeziona per indirizzo “Insufficiente”. Non vi è invece prova della ricezione della notifica da parte di dato che l'appellante, successivamente CP_82 all'ordine di rinnovo, non ha prodotto alcun avviso di ricevimento con riferimento a tale convenuto. L'appello è in ogni caso infondato anche nel merito.
Non coglie nel segno il primo motivo, con il quale l'appellante ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della sorella , per non essere quest'ultima erede di alcun CP_85 intestatario formale dei terreni di causa.
In primo luogo, non risulta adeguatamente confutata la discendenza di (e quindi CP_85 anche dello stesso appellante) da formale intestataria di alcune delle res di causa, Controparte_40 ritualmente citata in giudizio per pubblici proclami.
Valgono sul punto le seguenti considerazioni: a) il certificato storico di famiglia di CP_4
(prodotto in atti) indica che quest'ultimo era “Convivente” di ” deceduta a Persona_5
“Nuoro” il “7.6.1933”, e aveva quali figli “ ”, apparentemente nato il Persona_3
“9.10.1926” e deceduto il “2.4.1911”; b) nell'estratto riassuntivo di morte di Controparte_40 invece, emerge che quest'ultima decedeva a “Nuoro” all'età “di anni 29” dopo essere stata sposata
“con” tale ”; c) il padre delle odierne parti si chiamava , nasceva il CP_4 Persona_3
9/10/1926 e moriva il 2/04/2011 (v. dichiarazione di successione di ); d) le date di Persona_3 nascita e di morte indicate nella citata dichiarazione di successione e nel suddetto certificato storico sono identiche a eccezione dell'anno di morte;
e) come è universalmente noto, nessuno può morire prima di nascere, come invece attesterebbe il previamente menzionato certificato storico. Logica impone che il , indicato nel certificato storico di famiglia in atti, sia il padre di Persona_3
e ; che tale certificato sia affetto da meri errori materiali ove indica quale Parte_1 CP_85
“data di morte” del suddetto il“2.4.1911” anziché il 2/04/2011, laddove Persona_3 rappresenta che conviveva con “ ” anziché essere coniugato CP_4 Persona_5 con Tale ricostruzione logica consente di affermare che citata Controparte_40 Controparte_40 dall'attore in giudizio, sebbene previamente deceduta, era la madre di e pertanto Persona_3 nonna di entrambe le parti.
In ogni caso, anche a prescindere dall'accertamento della discendenza da Controparte_40
ben poteva intervenire nel giudizio de quo in forza dell'art. 105 c.p.c. secondo cui CP_85
“ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.” L'odierna appellata, col proprio atto di intervento, chiedeva, infatti, di essere dichiarata comproprietaria, iure successionis, degli stessi terreni sui quali asseriva di essere Parte_1 divenuto proprietario esclusivo per intervenuta usucapione. Pertanto, da un lato le rispettive domande avevano ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà sulle medesime res e, dall'altro,
l'accoglimento della domanda attorea, tesa ad ottenere il riconoscimento della proprietà esclusiva a titolo originario, avrebbe chiaramente comportato effetti pregiudizievoli per la stessa CP_85 consistenti nella indiretta negazione della sussistenza di suoi diritti dominicali sui fondi
[...] oggetto di causa. Va poi evidenziato che la terza intervenuta poneva a fondamento della propria pretesa: a) la circostanza che , genitore delle parti costituite, era già divenuto Persona_3 proprietario dei beni in questione ex art. 1158 c.c., per avervi esercitato un possesso ultraventennale nonché pubblico, pacifico, continuo e non interrotto sia in forma diretta che a mezzo dello stesso
; b) la sua qualità di erede universale di , succeduta pro quota nella Parte_1 Persona_3 proprietà del bene.
invece, sosteneva di aver usucapito i terreni di causa in forza di un possesso Parte_1 ultraventennale esercitato in via esclusiva. Ne derivava, dunque, un ulteriore profilo di frizione tra le rispettive pretese, corrispondente al diverso e incompatibile titolo posto a base dell'asserito diritto dominicale. Infatti, da una parte, affermava che il padre, , aveva CP_85 Persona_3 acquisito a titolo originario, per prescrizione acquisitiva, la proprietà degli immobili, nei quali sarebbero succeduti, mortis causa, gli eredi e, dall'altra, asserendo l'assenza di un Parte_1 possesso utile ad usucapionem in capo a qualsivoglia altro soggetto, finiva sostanzialmente col negare: a) la previa acquisizione del diritto dominicale in capo al padre;
b) il trasferimento, ex iure hereditatis, dell'indicato diritto di proprietà, pregiudicando così anche la posizione della sorella
. Da quanto esposto emerge che avrebbe subito un pregiudizio nel suo CP_85 CP_85 diritto di comproprietà dall'accoglimento della domanda di usucapione proposta dal fratello, idoneo a giustificare il suo intervento nel giudizio instaurato dall'attuale appellante.
Non miglior sorte meritano i restanti motivi d'appello che, per ragioni di stretta connessione logica, sono trattati congiuntamente.
Col secondo motivo di gravame l'appellante invoca la violazione degli artt. 1158 c.c., 1140 c.c. e
1141 c.c. e la presunzione iuris tantum ivi prevista, di sussistenza del possesso di cui all'art. 1141 comma 1, c.c, per sostenere che l'onere probatorio dell'usucapente può limitarsi alla prova del solo corpus possessionis, spettando invece a chi nega l'esistenza della prescrizione acquisitiva provare l'insussistenza dell'animus domini.
Con il terzo motivo sostiene, invece, che il tribunale avrebbe violato l'art. 246 c.p.c. per aver sentito, in veste di testimoni, , e , ossia tre CP_73 Controparte_76 CP_87 litisconsorti necessari ritualmente citati e non costituiti in giudizio.
Col quarto motivo, invece, l'appellante fondamentalmente contesta gli esiti dell'esame istruttorio compiuto dal tribunale, mentre col quinto lamenta l'asserita indebita attribuzione a controparte di beni meramente detenuti da . Persona_3
Ciò posto, com'è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 c.p.c. e 246 c.p.c., è nulla la deposizione testimoniale resa da chi è titolare di un interesse idoneo a fargli assumere la posizione di parte;
nullità che dev'essere eccepita entro una rigorosa scansione temporale. Il suddetto art. 246
c.p.c. è però applicabile non a chi è già parte del processo, bensì a coloro che potrebbero eventualmente assumere tale qualità, in quanto titolari di “un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio” (art. 246 c.p.c.).
Nel caso di specie, , e , ritualmente convenuti in CP_73 CP_87 Controparte_76 giudizio con atto notificato per pubblici proclami, rimanevano contumaci, con la conseguenza che l'assunzione della qualità di parte non era meramente eventuale, come prescritto dall'invocato art. 246 c.p.c., bensì attuale, con la conseguente impossibilità di assumere nel medesimo processo la qualità di parte e di testimone.
Per quanto non trovi applicazione l'art. 246 c.p.c., la loro testimonianza non può considerarsi validamente assunta in quanto ostano a ciò: a) l'argomento ontologico, ossia l'essere la deposizione Con testimoniale dichiarazione intrinsecamente rilasciata da un soggetto disinteressato dall'esito del giudizio e, pertanto, chiaramente distinto dalle parti;
b) l'argomento logico sistematico ricavabile dalla presenza, nel sistema del processo civile italiano, di uno specifico mezzo di prova deputato all'audizione delle parti a fini probatori, ossia l'interrogatorio libero e formale ex artt. 117 e 230
c.p.c..
Da ciò consegue che, le dichiarazioni di , e , per CP_73 CP_87 Controparte_76 quanto non possano essere validamente sussunte nel novero delle deposizioni testimoniali, sono in ogni caso liberamente valutabili dal giudice alla stregua di dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c.
Inoltre, il Tribunale ha ben valutato le restanti deposizioni testimoniali.
Ora, è vero che dalle deposizioni testimoniali di , Testimone_1 Testimone_4 [...]
e emergeva chiaramente che aveva compiuto, per un Testimone_5 Testimone_3 Parte_1 esteso lasso di tempo, rilevanti attività agricole sui terreni di causa. Tuttavia, dall'istruttoria è emerso anche che tutti i terreni di causa sono collocati a poca distanza dall'immobile utilizzato, fino al decesso, come abitazione dai genitori delle odierne parti costituite (sul punto, la teste CP_40 dichiarava: “La famiglia ha sempre vissuto nell'abitazione che si vede nella foto;
” il teste
[...]
, escusso nella stessa giornata della affermava: “Riconosco nella foto la Testimone_3 CP_42 casa che si vede, si tratta dell'abitazione di e dei genitori” nonché “Non è vero, in Parte_1 questa casa che si vede nella foto io ho sempre visto solo dal 1992. Abitava in questa Parte_1 casa anche e;
” il teste nella sua deposizione del Persona_3 Persona_4 Testimone_1
2/02/2023, dichiarava: “Riconosco nella foto la casa dei signori e , si Persona_3 Per_4 tratta della casa con il tetto rosa e grigio”; la teste anche lei in data 2/02/2023, Tes_6 affermava: “Riconosco nella foto che mi mostrate la casa in cui abitava la signora e il Per_4 marito;
”); b) negli anni sessanta/settanta aveva già la disponibilità materiale dei Persona_3 terreni, come emerso: 1) dalla dichiarazione della teste (omonima dell'appellata) CP_85 nella parte in cui affermava: “Conosco i terreni che vedo in questa foto. Dietro la casa che si vede nella foto c'era una vigna, in tale vigna ho visto i signori e , li ho Persona_3 Persona_4 visiti vendemmiare e raccogliere le olive. Non riesco ad individuare la vigna nelle foto che mi mostrate. Io li ho visti quando ero giovane, avrò avuto 20, 25 o 30 anni”; 2) dall'estratto contributivo INPS della figlia , dal quale si evince che quest'ultima dal 1968 al 1970 CP_85
e poi dal 1972 al 1983 ha lavorato come coltivatrice agricola dipendente;
3) dal bollettino dell'ufficio provinciale di Nuoro, muniti di timbro datato 12/08/1976, dal quale si ricava che nel 1975 e nel 1976 era titolare di un'impresa agricola con cinquantuno lavoratori Persona_3 agricoli giornalieri (ciò a smentire le allegazioni dell'appellante sul fatto che il padre non avesse le necessarie competenze agrarie;
c) il padre dell'appellante, nello stesso periodo in cui il figlio aveva la disponibilità materiale dei fondi, non si disinteressava delle sorti dei terreni in questione, ma soprintendeva a quanto compiuto sugli stessi dal figlio su suo incarico sino alla grave malattia che lo aveva costretto a letto per lungo tempo (cfr. quanto riferito dal teste alle udienze Tes_1
25/2/2025 e 2/2/2023); d) ha sempre mantenuto il libero accesso ai terreni di causa Persona_3 senza che il figlio facesse alcuna opposizione (nessun teste indica il compimento da parte Pt_1 dell'odierno appellante di alcun atto volto a escludere il padre dall'utilizzo della res, così come non sono presenti agli atti elementi documentali atti ad avvalorare tale eventualità).
Va, inoltre, sottolineato, che l'appellante non prova, e ancor prima nemmeno allega, le modalità di apprensione dell'invocato possesso uti dominus, limitandosi, a tal proposito, ad evidenziare le attività agricole da lui attuate sin dalla giovinezza, senza però mai indicare le circostanze che gli avrebbero consentito di iniziare a possedere i terreni de quibus in via esclusiva contro i formali intestatari e soprattutto contro la volontà del padre, che già li utilizzava dagli anni 60.
L'appellante sostiene di aver posseduto, in via esclusiva e fin dai sedici anni, i terreni di causa omettendo però di fornire qualsiasi elemento utile attraverso il quale ricostruire, fosse solo in via presuntiva, in che modo sia sorta tale situazione di fatto. Non contesta neppure di essere stato mantenuto agli studi dalla famiglia durante i primi anni del suo asserito possesso, così che non è dato distinguere i poteri di fatto esercitati dall'attore solo corpore, su delega del genitore (vero possessore del fondo) in una situazione di mera detenzione, da quelli esercitati corpore et animo dal padre . Per_3
L'insieme di tali elementi, considerata anche la presunzione di cui all'art. 1142 c.c. e l'assenza di alcun atto di interversione nel possesso eventualmente posto in essere dall'odierno appellante nei confronti del padre - che li aveva posseduti, in forma diretta, dagli anni Persona_3 sessanta/settanta, e poi dal finire degli anni ottanta/primi anni novanta, in via mediata, per mezzo dello stesso figlio , divenendone pertanto proprietario a titolo originario al più tardi negli anni Pt_1
'90 – porta la Corte a qualificare in termini di detenzione e non di possesso la relazione dell'appellante con i terreni per il tempo in cui il padre era in vita, ossia sino al 2011, con la conseguenza che l'eventuale possesso esclusivo esercitato da da questo momento in Parte_1 poi, in danno dei restanti coeredi, non sarebbe sufficiente al perfezionamento dell'invocata fattispecie acquisitiva.
Pertanto, (e non ) ha esercitato sui terreni di causa un possesso utile ad Persona_3 Parte_1 usucapionem protrattosi per più di vent'anni, così che, al momento del proprio decesso ne era ormai divenuto proprietario, continuando a possederli come proprietario sino alla morte, seppure in via mediata, attraverso l'attività materiale del figlio durante il periodo della malattia.
La proprietà si è poi trasmessa, iure successionis, ai suoi eredi , , Persona_4 CP_83
e secondo le rispettive quote di eredità, come già CP_84 CP_85 Parte_1 affermato dal tribunale nel riconoscere in capo a la qualità di comproprietaria. CP_85
L'appello è dunque interamente infondato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nei valori medi delle cause di valore indeterminabile di ridotta complessità, seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico dell'appellante.
Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 570/2023 del Tribunale di Parte_1
Nuoro, pubblicata il 20/10/2023;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese processuali del CP_85 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e CPA di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso in Sassari all'udienza del 12/09/2025.
Il consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente Dott.ssa Maria Grixoni
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 12/09/2025
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere relatore chiamata la causa iscritta al n. 425 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Mele, nonché elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo ubicato in Sassari, Emiciclo Garibaldi n. 24;
APPELLANTE
FU , , FU Controparte_1 Per_1 Controparte_2 CP_3
GIUSEPPE, FU GIUSEPPE, CP_4 Controparte_5
FU GIUSEPPE, , CP_6 Controparte_7 CP_8
FU FU FU
[...] CP_5 Controparte_9 CP_5 CP_8
GIUSEPPE, FU GIUSEPPE, FU GIUSEPPE, CP_10 CP_11 CP_11
FU GIUSEPPE, FU FU CP_12 CP_5 Controparte_13
GIUSEPPE, , FU , CP_14 CP_15 CP_7 CP_16
FU , FU ,
[...] CP_7 CP_17 CP_7 CP_18 CP_19
, FU ,
[...] Controparte_20 CP_21 CP_7
, , Controparte_22 CP_23 CP_24
, , ,
[...] CP_25 Controparte_26 Controparte_22
, , ,
[...] Controparte_27 CP_27
, , Controparte_28 Controparte_29 [...]
, , CP_30 Controparte_31 Controparte_32 , , FU ,
[...] Controparte_33 Controparte_34 CP_7
FU , , Controparte_35 CP_7 Controparte_36
FU , FU Controparte_37 CP_7 Controparte_38
, FU , FU CP_7 Controparte_39 CP_7 Controparte_40
, FU , FU , CP_1 Controparte_41 Per_1 Controparte_42 Per_1
FU , FU , Controparte_43 Per_1 CP_44 Per_1 CP_45
FU , FU , , Persona_2 CP_46 Per_1 CP_47 CP_48
, , , FU
[...] Controparte_49 CP_50 CP_51
, , CP_5 CP_51 Controparte_52 [...]
, , , FU Controparte_52 CP_52 CP_53 CP_37
, , CP_8 Controparte_54 Controparte_55 [...]
, , Controparte_56 Controparte_57 CP_58
, FU , ,
[...] CP_59 CP_5 CP_60 CP_61
, , , CP_5 Controparte_62 CP_63 CP_63
FU FU , CP_64 CP_5 Controparte_42 Per_1 CP_43
FU , FU , FU
[...] Per_1 CP_16 CP_7 CP_15
, FU;
, , CP_7 CP_17 CP_7 CP_65 CP_66
, , Controparte_67 CP_68 Controparte_69
, , , , CP_70 CP_71 Controparte_72 CP_5
, , , CP_36 CP_73 CP_74 CP_69
, , ,
[...] Controparte_75 CP_52 Controparte_76
, , , , CP_60 CP_10 Controparte_76 CP_77
, , , Controparte_78 CP_77 CP_79 CP_80
, , , ,
[...] CP_81 CP_82 CP_83 CP_84
;
[...]
APPELLATI CONTUMACI
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe CP_85 C.F._2
Malandrino e Alberto Mario Zizi nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Emanuela Rita Piras ubicato in Sassari Via Principessa Iolanda n. 18;
APPELLATA
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel. all'esito della discussione orale all'udienza dell'12/09/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 425 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Mele, nonché elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo ubicato in Sassari, Emiciclo Garibaldi n. 24;
APPELLANTE
FU , , FU Controparte_1 Per_1 Controparte_2 CP_3
GIUSEPPE, FU GIUSEPPE, CP_4 Controparte_5
FU GIUSEPPE, , CP_6 Controparte_7 CP_8 FU FU FU
[...] CP_5 Controparte_9 CP_5 CP_8
GIUSEPPE, FU GIUSEPPE, FU GIUSEPPE, CP_10 CP_11 CP_11
FU GIUSEPPE, FU FU CP_12 CP_5 Controparte_13
GIUSEPPE, , FU , CP_14 CP_15 CP_7 CP_16
FU , FU ,
[...] CP_7 CP_17 CP_7 CP_18 CP_19
, FU ,
[...] Controparte_20 CP_21 CP_7
, , Controparte_22 CP_23 CP_24
, , ,
[...] CP_25 Controparte_26 Controparte_22
, , ,
[...] Controparte_27 CP_27
, , Controparte_28 Controparte_29 [...]
, , CP_30 Controparte_31 Controparte_32
, , FU ,
[...] Controparte_33 Controparte_34 CP_7
FU , , Controparte_35 CP_7 Controparte_36
FU , FU Controparte_37 CP_7 Controparte_38
, FU , FU CP_7 Controparte_39 CP_7 Controparte_40
, FU , FU , CP_1 Controparte_41 Per_1 Controparte_42 Per_1
FU , FU , Controparte_43 Per_1 CP_44 Per_1 CP_45
FU , FU , , Persona_2 CP_46 Per_1 CP_47 CP_48
, , , FU
[...] Controparte_49 CP_50 CP_51
, , CP_5 CP_51 Controparte_52 [...]
, , , FU Controparte_52 CP_52 CP_53 CP_37
, , CP_8 Controparte_54 Controparte_55 [...]
, , Controparte_56 Controparte_57 CP_58
, FU , ,
[...] CP_59 CP_5 CP_60 CP_61
, , , CP_5 Controparte_62 CP_63 CP_63
FU FU , CP_64 CP_5 Controparte_42 Per_1 CP_43
FU , FU , FU
[...] Per_1 CP_16 CP_7 CP_15
, FU;
, , CP_7 CP_17 CP_7 CP_65 CP_66
, , Controparte_67 CP_68 Controparte_69
, , , , CP_70 CP_71 Controparte_72 CP_5
, , , CP_36 CP_73 CP_74 CP_69
, , ,
[...] Controparte_75 CP_52 Controparte_76
, , , , CP_60 CP_10 Controparte_76 CP_77
, , , Controparte_78 CP_77 CP_79 CP_80 , , , ,
[...] CP_81 CP_82 CP_83 CP_84
;
[...]
APPELLATI CONTUMACI
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe CP_85 C.F._2
Malandrino e Alberto Mario Zizi nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Emanuela Rita Piras, ubicato in Sassari Via Principessa Iolanda n. 18;
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
con atto di citazione iscritto a ruolo in data 26/10/2012, conveniva in giudizio Parte_1 fu , fu Giuseppe, fu Controparte_1 Per_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
Giuseppe, di , fu Giuseppe, di Giuseppe, CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
fu , fu , fu Giuseppe, CP_8 CP_5 Controparte_9 CP_5 CP_8 CP_10 fu Giuseppe, fu Giuseppe, fu Giuseppe, fu
[...] CP_11 CP_11 CP_12
, fu Giuseppe, , fu , CP_5 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_7
CP_1
fu , fu , . CP_16 CP_7 CP_17 CP_7 CP_19 CP_20
fu , di ,
[...] CP_21 CP_7 Controparte_22 CP_7 CP_23
, di , Controparte_24 CP_25 Controparte_26 Controparte_22 CP_7 di , di , Controparte_27 CP_7 CP_27 CP_28 CP_7 CP_29 di , di , di , CP_7 Controparte_30 CP_31 CP_7 CP_32 CP_7
fu , fu , Controparte_33 Controparte_34 CP_7 Controparte_35 CP_7
, fu , fu , CP_36 Controparte_37 CP_7 Controparte_38 CP_7 [...]
fu , fu , fu , CP_39 CP_7 Controparte_40 CP_15 Controparte_41 Per_1 CP_42 fu , fu , fu , fu
[...] Per_1 Controparte_43 Per_1 CP_44 Per_1 CP_45 [...]
, fu , , , , Per_2 CP_46 Per_1 CP_47 CP_48 Controparte_49
, fu , , di , CP_50 CP_51 CP_5 CP_51 CP_52 CP_52
di , , , fu CP_52 CP_52 CP_52 CP_53 CP_37 CP_52 [...]
, , di Giuseppe, di CP_54 Controparte_55 Controparte_56 Controparte_57
, , fu , , , CP_52 Controparte_58 CP_59 CP_5 CP_60 CP_61
, , , , fu Controparte_75 Controparte_62 CP_63 CP_63 CP_64
, fu , fu , fu , CP_5 Controparte_42 Per_1 Controparte_43 Per_1 CP_16 CP_7
fu , fu;
CP_15 CP_7 CP_17 CP_7 CP_65 CP_66 [...]
, , , Controparte_67 CP_68 Controparte_69 CP_70 CP_71 [...] , , , , CP_72 CP_5 CP_36 CP_73 CP_74 CP_69
, , , , e
[...] Controparte_75 CP_52 Controparte_76 CP_60 CP_10
di fronte al Tribunale di Nuoro chiedendo di essere dichiarato proprietario, per Controparte_76 intervenuta usucapione, di tre lotti di terreno ubicati in Torpè Frazione CA (meglio identificati in atti). A sostegno della domanda affermava: a) di possedere in via esclusiva, da oltre un ventennio, in maniera pubblica, pacifica, continua e ininterrotta, i suddetti terreni, essendosi occupato della loro coltivazione, della “messa in dimora” delle “piante” nonché per averli recintati;
b) che nell'indicato periodo di tempo nessun formale intestatario o alcun altro soggetto aveva posto in essere atti possessori sulle res de quibus o si era opposto al suo possesso. L'attore, inoltre, in ragione dell'asserita impossibile individuazione dei “numerosi intestatari catastali” e dei “loro” presumibili “eredi” chiedeva di essere autorizzato a notificare ex art. 150 c.p.c..
In data 15/10/2013 veniva dichiarata la contumacia degli originari convenuti.
In data 3/04/2014, , sorella dell'attore, interveniva volontariamente in giudizio CP_85 eccependo: a) la ridotta efficacia della notificazione ex art. 150 c.p.c., limitata a coloro che erano stati individuati “anagraficamente” da controparte;
b) l'errata individuazione dei convenuti;
c)
l'inopponibilità della domanda attorea, non trascritta, ai soggetti non destinatari della notifica per pubblici proclami;
d) l'inesistenza dell'asserito possesso dell'attore e il preesistente acquisto della proprietà, per maturata usucapione, dei terreni siti in Torpè da parte del comune genitore Persona_3
morto nel 2011. A tal proposito, la terza intervenuta, in particolare, sosteneva che: gli
[...] immobili de quibus erano stati coltivati e recintati, in maniera pubblica e pacifica, dal padre “da tempo immemorabile e comunque per oltre venti anni precedenti la sua morte”; di essere titolare
“della pensione di coltivatrice” in ragione della collaborazione da lei prestata al genitore nella cura dei fondi di causa;
di essere erede di quest'ultimo insieme a , , Persona_4 Parte_1 CP_84
e . , inoltre, dava atto che nella “dichiarazione di Successione”
[...] CP_83 CP_85 del 22/08/2011 veniva dichiarato “il solo fabbricato intestato al de cuius in quanto gli altri beni immobili indicati non erano a lui intestati” ed evidenziava altresì che: 1) l'attore al momento della morte del padre doveva compiere trentasette anni, cosicché, qualora avesse realmente posseduto/lavorato i fondi nel ventennio antecedente, lo avrebbe fatto “sin dalla tenera età di 15 o
16 anni;
”2) l'attore “durante” i suoi “studi all'Istituto Tecnico Commerciale di Siniscola, abitava presso la sorella nel Comune di Siniscola per almeno otto anni”; 3) controparte “per CP_26 numerosi anni, in particolare nelle stagioni estive,” aveva prestato attività lavorativa in luoghi distanti dai terreni di Torpè. La terza intervenuta, quindi, chiedeva, in via riconvenzionale, di essere dichiarata comproprietaria, iure successionis, dei fondi di causa unitamente a , , ed Parte_1 CP_84 CP_83
. Persona_4
Successivamente veniva disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti di: CP_77
, , Controparte_78 CP_86 CP_79 Controparte_80 CP_81 CP_82
e , i quali restavano contumaci.
[...] CP_83 CP_84
La causa, istruita con documenti, prova testimoniale e interrogatorio formale, era decisa con sentenza n. 570/2023, con la quale il Tribunale di Nuoro rigettava la domanda attorea e accoglieva la domanda riconvenzionale della terza intervenuta. Il giudice di primo grado innanzitutto rilevava che rivestiva il ruolo di litisconsorte necessario del giudizio in quanto “erede di CP_85
, originaria intestataria catastale dei terreni oggetto di usucapione,” quindi Controparte_40 accertava che non aveva mai esercitato un possesso utile ad usucapire i beni in Parte_1 questione. A tal proposito, il giudice di prime cure evidenziava che sebbene fosse stato provato che l'attore “sin dalla tenera età e in via esclusiva” si era preso cura degli immobili oggetto di causa, coltivandoli, mettendovi “a dimora piante, innestando e ampliando il vigneto e i terreni circostanti”, non era stata però provata la sussistenza del suo animus possessorio. Il tribunale, inoltre, sottolineava che non erano stati provati neppure: “il termine” iniziale del preteso “possesso esclusivo”, in quanto i testi escussi avevano “indicato date diverse”, ed evidenziava altresì che l'attore, durante l'asserito iter temporale necessario all'usucapione, aveva “frequentato un corso di studi di ben otto anni presso il Comune di Siniscola.” Veniva invece valorizzato quanto affermato, in sede di esame testimoniale, da che nel corso della sua deposizione aveva Testimone_1 dichiarato che “sovraintendeva a quello che faceva il figlio.” Ritenuto a questo Persona_3 punto che gli immobili de quibus fossero, in realtà, “posseduti dai genitori” di parte attrice, il tribunale sottolineava l'assenza di alcun atto di interversio possessionis e, in considerazione delle difese attoree, statuiva l'inapplicabilità di quanto disposto dall' “art. 1146 c.c.” Il primo giudice, poi, rilevava che era divenuto proprietario, per intervenuta usucapione, dei fondi Persona_3 siti in Torpè e, a fondamento di ciò, valorizzava i seguenti elementi: a) la “copia dell'estratto contributivo,” depositata agli atti dalla terza intervenuta, da cui emergeva che quest'ultima aveva lavorato come “bracciante agricola” nei fondi de quibus nel lasso temporale che va “dal 1968 al
1983”; b) la “ricevuta di pagamento dei contributi agricoli versati” a vantaggio della stessa
“dal padre ”; c) la collocazione “dei terreni in contestazione,” posti CP_85 Persona_3 vicino all'immobile appartenente a e dove lo stesso abitava insieme agli altri Persona_3 componenti della sua famiglia;
d) “le dichiarazioni testimoniali raccolte” con cui veniva dato atto “che sui terreni indicati ha prestato la propria attività figlio di , Parte_1 Persona_3 evidentemente con il consenso e sotto la direzione del padre .” Per_3
Il tribunale, rilevato il perfezionamento della fattispecie acquisitiva a titolo originario in favore di
, accertava quindi che il diritto di proprietà sui terreni oggetto di causa era stato Persona_3 trasferito, in via successoria, agli eredi dell'usucapente, ossia al di lui coniuge e ai Persona_4 figli , e . Dopodiché, constatato che la Parte_1 CP_84 CP_83 CP_85
era morta nelle more del processo, statuiva che la proprietà dei beni in questione spettava ai CP_51 suddetti figli e quindi alla intervenuta in qualità di comproprietaria.
Con atto iscritto a ruolo in data 18/12/2023, ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) per essere la “sentenza di primo grado inutiliter data per difetto di legittimazione passiva della signora .” Secondo l'appellante, non sarebbe passivamente CP_85 CP_85 legittimata, in quanto, da un lato, non sarebbe erede dell'intestataria catastale Controparte_40 bensì di un altro soggetto, cosicché nemmeno “il di cui all'all. 4 di controparte e Persona_3 prima ancora fu ” sono “ascendenti dell'odierna intervenuta” e, dall'altro, poiché il CP_42 Per_1 giudice di prime cure aveva rilevato che , comune genitore delle odierne parti Persona_3 costituite, non era né personalmente intestatario dei beni di causa né erede di alcun intestatario;
2)
“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. in relazione agli artt. 1140 e ss c.c. (pagg.. 8-
12 sentenza di primo grado)”. L'appellante, con riferimento alla mancata prova del proprio animus possessorio, sostiene che non siano stati correttamente applicati gli artt. 1140 c.c. e 1158 c.c.. con riferimento all'art. 1141 c.c., che prevede una presunzione di “possesso” in favore di “colui che esercita il potere di fatto” sulla res, dimodoché spetta a chi contesta l'avversa domanda di usucapione dimostrare che parte attrice era un mero detentore. L'appellante asserisce che dalle
“risultanze processuali” sarebbe emerso il suo “possesso ultraventennale corpus et animus”, dopodiché afferma che il Tribunale ha mal valutato la “documentazione” da lui prodotta a sostegno del possesso, nello specifico la “concessione edilizia per l'edificazione della porcilaia (doc. A4 del fascicolo di primo grado del signor e della casa colonica (doc. A5 del fascicolo di primo Pt_1 grado del signor ”; 3) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c.” per aver Pt_1 proceduto all'escussione testimoniale di , e , citati CP_73 CP_87 Controparte_76 dall'appellante “come litisconsorti necessari e, pertanto, parti interessate in causa”; 4) “Violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. omessa ed erronea valutazione delle prove” nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto erroneamente non provati il “termine iniziale dell'usucapione” e
“l'effettivo decorso” di tale “termine”, omettendo di considerare adeguatamente le dichiarazioni rese dai testi , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
e e dalla parte non costituita (sentita in sede di
[...] Controparte_40 CP_83 interrogatorio formale), nonché quanto emerso, in corso di causa, sulle specifiche attività agricole da lui compiute sui terreni de quibus, sull'evoluzione nel tempo di tali fondi, sulle proprie
“competenze tecniche” in campo agricolo e sull'assenza delle stesse in capo al padre. Egli, inoltre, nega che abbia mai avuto il possesso dei suddetti beni in ragione della malattia e Persona_3 del suo essere “privo di competenze tecniche nell'attività vitivinicola, olivicoltura”, mentre la circostanza che la sorella sia titolare “della pensione di coltivatore diretto” non sarebbe CP_85 idonea a provare alcunché sul possesso;
5) “Relativamente alla domanda riconvenzionale della signora (pag. 13 della sentenza).” L'appellante sostiene che il tribunale CP_85
“accogliendo la domanda riconvenzionale della signora ” abbia attribuito “alla CP_85 stessa anche terreni” sui quali non ha mai esercitato il possesso. Al riguardo Persona_3
l'appellante sottolinea che il comune padre aveva avuto la mera detenzione di “un piccolo appezzamento di terreno con vigneto, poi abbandonato, adiacente al terreno in cui sorgeva
l'abitazione di famiglia”; la genericità delle “testimonianze rese” per non aver distinto le porzioni del fondo oggetto di mera detenzione da parte di;
la circostanza di essere stato Persona_3
l'unico possessore “ultraventennale” degli immobili attribuiti alla terza intervenuta.
Anche l'atto d'appello veniva notificato ai convenuti nelle forme dell'art. 150 c.p.c..
, in data 24/04/2024, costituendosi nel giudizio d'appello, previa eccezione di nullità CP_85 dell'appello per violazione “dei termini da assegnarsi” alla parte convenuta “per la sua costituzione”, concludeva per il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, istruita con soli documenti, è stata decisa all'udienza del 12/09/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti formulate in atti, previa concessione di termine per il deposito di note conclusionali.
*****
Preliminarmente la Corte rileva la sussistenza di alcuni profili di inammissibilità dell'appello ex art. 331 c.p.c. per omessa integrazione del contradditorio, in quanto l'atto di citazione non risulta notificato ad almeno due cointestatari dell'immobile usucapendo, litisconsorti necessari. Nonostante
l'omessa notifica inziale e l'ordine di rinnovo, disposto dalla Corte all'udienza del 27/09/2024, la notifica non veniva ritualmente eseguita a e . Nei confronti di CP_84 Controparte_75 venivano infatti effettuate due notifiche, entrambe non andate a buon fine per CP_84 irreperibilità, così come emerge dai rispettivi avvisi di ritorno del 6/03/2024 (quindi precedente all'ordine di rinnovazione) e del 27/01/2025; mentre la notifica nei confronti di , Controparte_75 rinnovata il 27/01/2025, non si perfeziona per indirizzo “Insufficiente”. Non vi è invece prova della ricezione della notifica da parte di dato che l'appellante, successivamente CP_82 all'ordine di rinnovo, non ha prodotto alcun avviso di ricevimento con riferimento a tale convenuto. L'appello è in ogni caso infondato anche nel merito.
Non coglie nel segno il primo motivo, con il quale l'appellante ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della sorella , per non essere quest'ultima erede di alcun CP_85 intestatario formale dei terreni di causa.
In primo luogo, non risulta adeguatamente confutata la discendenza di (e quindi CP_85 anche dello stesso appellante) da formale intestataria di alcune delle res di causa, Controparte_40 ritualmente citata in giudizio per pubblici proclami.
Valgono sul punto le seguenti considerazioni: a) il certificato storico di famiglia di CP_4
(prodotto in atti) indica che quest'ultimo era “Convivente” di ” deceduta a Persona_5
“Nuoro” il “7.6.1933”, e aveva quali figli “ ”, apparentemente nato il Persona_3
“9.10.1926” e deceduto il “2.4.1911”; b) nell'estratto riassuntivo di morte di Controparte_40 invece, emerge che quest'ultima decedeva a “Nuoro” all'età “di anni 29” dopo essere stata sposata
“con” tale ”; c) il padre delle odierne parti si chiamava , nasceva il CP_4 Persona_3
9/10/1926 e moriva il 2/04/2011 (v. dichiarazione di successione di ); d) le date di Persona_3 nascita e di morte indicate nella citata dichiarazione di successione e nel suddetto certificato storico sono identiche a eccezione dell'anno di morte;
e) come è universalmente noto, nessuno può morire prima di nascere, come invece attesterebbe il previamente menzionato certificato storico. Logica impone che il , indicato nel certificato storico di famiglia in atti, sia il padre di Persona_3
e ; che tale certificato sia affetto da meri errori materiali ove indica quale Parte_1 CP_85
“data di morte” del suddetto il“2.4.1911” anziché il 2/04/2011, laddove Persona_3 rappresenta che conviveva con “ ” anziché essere coniugato CP_4 Persona_5 con Tale ricostruzione logica consente di affermare che citata Controparte_40 Controparte_40 dall'attore in giudizio, sebbene previamente deceduta, era la madre di e pertanto Persona_3 nonna di entrambe le parti.
In ogni caso, anche a prescindere dall'accertamento della discendenza da Controparte_40
ben poteva intervenire nel giudizio de quo in forza dell'art. 105 c.p.c. secondo cui CP_85
“ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.” L'odierna appellata, col proprio atto di intervento, chiedeva, infatti, di essere dichiarata comproprietaria, iure successionis, degli stessi terreni sui quali asseriva di essere Parte_1 divenuto proprietario esclusivo per intervenuta usucapione. Pertanto, da un lato le rispettive domande avevano ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà sulle medesime res e, dall'altro,
l'accoglimento della domanda attorea, tesa ad ottenere il riconoscimento della proprietà esclusiva a titolo originario, avrebbe chiaramente comportato effetti pregiudizievoli per la stessa CP_85 consistenti nella indiretta negazione della sussistenza di suoi diritti dominicali sui fondi
[...] oggetto di causa. Va poi evidenziato che la terza intervenuta poneva a fondamento della propria pretesa: a) la circostanza che , genitore delle parti costituite, era già divenuto Persona_3 proprietario dei beni in questione ex art. 1158 c.c., per avervi esercitato un possesso ultraventennale nonché pubblico, pacifico, continuo e non interrotto sia in forma diretta che a mezzo dello stesso
; b) la sua qualità di erede universale di , succeduta pro quota nella Parte_1 Persona_3 proprietà del bene.
invece, sosteneva di aver usucapito i terreni di causa in forza di un possesso Parte_1 ultraventennale esercitato in via esclusiva. Ne derivava, dunque, un ulteriore profilo di frizione tra le rispettive pretese, corrispondente al diverso e incompatibile titolo posto a base dell'asserito diritto dominicale. Infatti, da una parte, affermava che il padre, , aveva CP_85 Persona_3 acquisito a titolo originario, per prescrizione acquisitiva, la proprietà degli immobili, nei quali sarebbero succeduti, mortis causa, gli eredi e, dall'altra, asserendo l'assenza di un Parte_1 possesso utile ad usucapionem in capo a qualsivoglia altro soggetto, finiva sostanzialmente col negare: a) la previa acquisizione del diritto dominicale in capo al padre;
b) il trasferimento, ex iure hereditatis, dell'indicato diritto di proprietà, pregiudicando così anche la posizione della sorella
. Da quanto esposto emerge che avrebbe subito un pregiudizio nel suo CP_85 CP_85 diritto di comproprietà dall'accoglimento della domanda di usucapione proposta dal fratello, idoneo a giustificare il suo intervento nel giudizio instaurato dall'attuale appellante.
Non miglior sorte meritano i restanti motivi d'appello che, per ragioni di stretta connessione logica, sono trattati congiuntamente.
Col secondo motivo di gravame l'appellante invoca la violazione degli artt. 1158 c.c., 1140 c.c. e
1141 c.c. e la presunzione iuris tantum ivi prevista, di sussistenza del possesso di cui all'art. 1141 comma 1, c.c, per sostenere che l'onere probatorio dell'usucapente può limitarsi alla prova del solo corpus possessionis, spettando invece a chi nega l'esistenza della prescrizione acquisitiva provare l'insussistenza dell'animus domini.
Con il terzo motivo sostiene, invece, che il tribunale avrebbe violato l'art. 246 c.p.c. per aver sentito, in veste di testimoni, , e , ossia tre CP_73 Controparte_76 CP_87 litisconsorti necessari ritualmente citati e non costituiti in giudizio.
Col quarto motivo, invece, l'appellante fondamentalmente contesta gli esiti dell'esame istruttorio compiuto dal tribunale, mentre col quinto lamenta l'asserita indebita attribuzione a controparte di beni meramente detenuti da . Persona_3
Ciò posto, com'è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 c.p.c. e 246 c.p.c., è nulla la deposizione testimoniale resa da chi è titolare di un interesse idoneo a fargli assumere la posizione di parte;
nullità che dev'essere eccepita entro una rigorosa scansione temporale. Il suddetto art. 246
c.p.c. è però applicabile non a chi è già parte del processo, bensì a coloro che potrebbero eventualmente assumere tale qualità, in quanto titolari di “un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio” (art. 246 c.p.c.).
Nel caso di specie, , e , ritualmente convenuti in CP_73 CP_87 Controparte_76 giudizio con atto notificato per pubblici proclami, rimanevano contumaci, con la conseguenza che l'assunzione della qualità di parte non era meramente eventuale, come prescritto dall'invocato art. 246 c.p.c., bensì attuale, con la conseguente impossibilità di assumere nel medesimo processo la qualità di parte e di testimone.
Per quanto non trovi applicazione l'art. 246 c.p.c., la loro testimonianza non può considerarsi validamente assunta in quanto ostano a ciò: a) l'argomento ontologico, ossia l'essere la deposizione Con testimoniale dichiarazione intrinsecamente rilasciata da un soggetto disinteressato dall'esito del giudizio e, pertanto, chiaramente distinto dalle parti;
b) l'argomento logico sistematico ricavabile dalla presenza, nel sistema del processo civile italiano, di uno specifico mezzo di prova deputato all'audizione delle parti a fini probatori, ossia l'interrogatorio libero e formale ex artt. 117 e 230
c.p.c..
Da ciò consegue che, le dichiarazioni di , e , per CP_73 CP_87 Controparte_76 quanto non possano essere validamente sussunte nel novero delle deposizioni testimoniali, sono in ogni caso liberamente valutabili dal giudice alla stregua di dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c.
Inoltre, il Tribunale ha ben valutato le restanti deposizioni testimoniali.
Ora, è vero che dalle deposizioni testimoniali di , Testimone_1 Testimone_4 [...]
e emergeva chiaramente che aveva compiuto, per un Testimone_5 Testimone_3 Parte_1 esteso lasso di tempo, rilevanti attività agricole sui terreni di causa. Tuttavia, dall'istruttoria è emerso anche che tutti i terreni di causa sono collocati a poca distanza dall'immobile utilizzato, fino al decesso, come abitazione dai genitori delle odierne parti costituite (sul punto, la teste CP_40 dichiarava: “La famiglia ha sempre vissuto nell'abitazione che si vede nella foto;
” il teste
[...]
, escusso nella stessa giornata della affermava: “Riconosco nella foto la Testimone_3 CP_42 casa che si vede, si tratta dell'abitazione di e dei genitori” nonché “Non è vero, in Parte_1 questa casa che si vede nella foto io ho sempre visto solo dal 1992. Abitava in questa Parte_1 casa anche e;
” il teste nella sua deposizione del Persona_3 Persona_4 Testimone_1
2/02/2023, dichiarava: “Riconosco nella foto la casa dei signori e , si Persona_3 Per_4 tratta della casa con il tetto rosa e grigio”; la teste anche lei in data 2/02/2023, Tes_6 affermava: “Riconosco nella foto che mi mostrate la casa in cui abitava la signora e il Per_4 marito;
”); b) negli anni sessanta/settanta aveva già la disponibilità materiale dei Persona_3 terreni, come emerso: 1) dalla dichiarazione della teste (omonima dell'appellata) CP_85 nella parte in cui affermava: “Conosco i terreni che vedo in questa foto. Dietro la casa che si vede nella foto c'era una vigna, in tale vigna ho visto i signori e , li ho Persona_3 Persona_4 visiti vendemmiare e raccogliere le olive. Non riesco ad individuare la vigna nelle foto che mi mostrate. Io li ho visti quando ero giovane, avrò avuto 20, 25 o 30 anni”; 2) dall'estratto contributivo INPS della figlia , dal quale si evince che quest'ultima dal 1968 al 1970 CP_85
e poi dal 1972 al 1983 ha lavorato come coltivatrice agricola dipendente;
3) dal bollettino dell'ufficio provinciale di Nuoro, muniti di timbro datato 12/08/1976, dal quale si ricava che nel 1975 e nel 1976 era titolare di un'impresa agricola con cinquantuno lavoratori Persona_3 agricoli giornalieri (ciò a smentire le allegazioni dell'appellante sul fatto che il padre non avesse le necessarie competenze agrarie;
c) il padre dell'appellante, nello stesso periodo in cui il figlio aveva la disponibilità materiale dei fondi, non si disinteressava delle sorti dei terreni in questione, ma soprintendeva a quanto compiuto sugli stessi dal figlio su suo incarico sino alla grave malattia che lo aveva costretto a letto per lungo tempo (cfr. quanto riferito dal teste alle udienze Tes_1
25/2/2025 e 2/2/2023); d) ha sempre mantenuto il libero accesso ai terreni di causa Persona_3 senza che il figlio facesse alcuna opposizione (nessun teste indica il compimento da parte Pt_1 dell'odierno appellante di alcun atto volto a escludere il padre dall'utilizzo della res, così come non sono presenti agli atti elementi documentali atti ad avvalorare tale eventualità).
Va, inoltre, sottolineato, che l'appellante non prova, e ancor prima nemmeno allega, le modalità di apprensione dell'invocato possesso uti dominus, limitandosi, a tal proposito, ad evidenziare le attività agricole da lui attuate sin dalla giovinezza, senza però mai indicare le circostanze che gli avrebbero consentito di iniziare a possedere i terreni de quibus in via esclusiva contro i formali intestatari e soprattutto contro la volontà del padre, che già li utilizzava dagli anni 60.
L'appellante sostiene di aver posseduto, in via esclusiva e fin dai sedici anni, i terreni di causa omettendo però di fornire qualsiasi elemento utile attraverso il quale ricostruire, fosse solo in via presuntiva, in che modo sia sorta tale situazione di fatto. Non contesta neppure di essere stato mantenuto agli studi dalla famiglia durante i primi anni del suo asserito possesso, così che non è dato distinguere i poteri di fatto esercitati dall'attore solo corpore, su delega del genitore (vero possessore del fondo) in una situazione di mera detenzione, da quelli esercitati corpore et animo dal padre . Per_3
L'insieme di tali elementi, considerata anche la presunzione di cui all'art. 1142 c.c. e l'assenza di alcun atto di interversione nel possesso eventualmente posto in essere dall'odierno appellante nei confronti del padre - che li aveva posseduti, in forma diretta, dagli anni Persona_3 sessanta/settanta, e poi dal finire degli anni ottanta/primi anni novanta, in via mediata, per mezzo dello stesso figlio , divenendone pertanto proprietario a titolo originario al più tardi negli anni Pt_1
'90 – porta la Corte a qualificare in termini di detenzione e non di possesso la relazione dell'appellante con i terreni per il tempo in cui il padre era in vita, ossia sino al 2011, con la conseguenza che l'eventuale possesso esclusivo esercitato da da questo momento in Parte_1 poi, in danno dei restanti coeredi, non sarebbe sufficiente al perfezionamento dell'invocata fattispecie acquisitiva.
Pertanto, (e non ) ha esercitato sui terreni di causa un possesso utile ad Persona_3 Parte_1 usucapionem protrattosi per più di vent'anni, così che, al momento del proprio decesso ne era ormai divenuto proprietario, continuando a possederli come proprietario sino alla morte, seppure in via mediata, attraverso l'attività materiale del figlio durante il periodo della malattia.
La proprietà si è poi trasmessa, iure successionis, ai suoi eredi , , Persona_4 CP_83
e secondo le rispettive quote di eredità, come già CP_84 CP_85 Parte_1 affermato dal tribunale nel riconoscere in capo a la qualità di comproprietaria. CP_85
L'appello è dunque interamente infondato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nei valori medi delle cause di valore indeterminabile di ridotta complessità, seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico dell'appellante.
Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 570/2023 del Tribunale di Parte_1
Nuoro, pubblicata il 20/10/2023;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese processuali del CP_85 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e CPA di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso in Sassari all'udienza del 12/09/2025.
Il consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente Dott.ssa Maria Grixoni