Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza dell'11 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7623/2024, cui è stata riunita la n. 15729/2024 R.G. Lav.
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Parte_1 C.F._1
Internicola, con elezione di domicilio in TR (NA) alla Via Promiscua n. 20, presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, con elezione di domicilio in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55.
RESISTENTE
OGGETTO: CARTA DOCENTI
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il Controparte_1
, premettendo di aver prestato servizio come docente a tempo determinato per gli
[...] anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Ha esposto di non aver ricevuto, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di
€ 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali
1
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, e richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n.
29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedeva che questo Giudice volesse
“accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici …(come indicati in ciascun ricorso, vale a dire 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), conseguentemente, - condannare il
[...]
, in persona del pro tempore, al riconoscimento del Controparte_1 CP_2 beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici …(come indicati in ciascun ricorso, vale a dire 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024), condannare il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, al pagamento della somma di € 1.000,00 (euro mille/00) o a quella minore e/o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del
c.c.”; con condanna della convenuta al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Si è costituito il convenuto, limitatamente alla causa iscritta al n. 15729/2024 R.G., CP_1 per la quale ha chiesto la riunione con quella iscritta al n. 7623/2024 R.G. Ha eccepito, preliminarmente, la carenza di giurisdizione del Giudice adito, per essere competente il G.A; nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, devolvendo la controversia all'Autorità Giudiziaria
Amministrativa; nel merito, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto”; con vittoria di spese, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta, riunite le cause, ritenute mature per la decisione, il
2 GL pronunciava la seguente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
Non sussistono dubbi circa la giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre
2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, Controparte_1 quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass.
SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La ricostruzione del quadro normativo e degli arresti giurisprudenziali è utile alla valutazione della fondatezza delle domande formulate.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
3 individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione
e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali
a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari
4 della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate vanno valutate le domande avanzate dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto altresì dei principi affermati nella recente sentenza della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Diversamente la S.C. ha precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili inerenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, è rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica
“annuale”, di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come è restata parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza del numero delle “ore” svolte.
Ciò posto, nella fattispecie in esame deve evidenziarsi che la ricorrente ha ricevuto, per le annualità scolastiche dedotte, soltanto incarichi di supplenze “brevi e saltuarie” rispetto alle quali il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti, come valorizzato dalle articolate argomentazioni della Suprema Corte nella decisione citata, non è immediatamente evidente, come risulta dai plurimi contratti a tempo determinato versati in atti, che evidenziano come la ricorrente non abbia prestato servizio né con incarico annuale (cioè da periodo antecedente la data del 31 dicembre e sino al 31.8 dell'anno successivo), né con incarico sino al termine delle attività didattiche (cioè da periodo antecedente la data del 31 dicembre e sino al 30.6). Ne consegue che il servizio
5 prestato non è utile ai fini di causa, essendo in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico ovvero di norme, come sottolineato dai giudici di legittimità, “… riguardanti specifici fenomeni che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”, laddove va invece “tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate” (Cass. 29961/2023).
Per i principi sin qui illustrati, il beneficio economico invocato non può dunque essere riconosciuto.
Risulta altresì infondata la subordinata domanda risarcitoria, considerato che il danno patito, che non può rintracciarsi tout court nella deduzione dell'inadempimento e nella prospettazione della perdita economica del valore della carta docente, avrebbe richiesto necessariamente l'allegazione e la prova del danno-conseguenza, di natura patrimoniale e/o non patrimoniale, che risulta invece del tutto omessa.
Le ragioni interpretative poste a fondamento della decisione e l'esistenza di orientamenti di segno opposto nella giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta i ricorsi riuniti;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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